ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  99,  commi
1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali),  promosso   dal
Tribunale ordinario di Brescia con ordinanza dell'11 settembre  2017,
iscritta al numero 39 del registro ordinanze 2018 e pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  10,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Visti l'atto di costituzione di F. P. C. I.  e  dell'Associazione
Nazionale Professionale dei  Segretari  Comunali  «G.  B.  Vighenzi»,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito  nell'udienza  pubblica  dell'8  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    uditi l'avvocato Mario Gorlani per F. P. C. I.  e  l'Associazione
Nazionale Professionale dei Segretari Comunali  «G.  B.  Vighenzi»  e
l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza dell'11 settembre 2017, iscritta al n.  39  del
registro  ordinanze  2018,  il  Tribunale  ordinario  di  Brescia  ha
sollevato questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  99,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in riferimento
all'art. 97 della Costituzione, nella parte in  cui  prevede  che  il
sindaco nomini il segretario comunale, che  la  nomina  abbia  durata
corrispondente a  quella  del  mandato  del  sindaco  con  automatica
cessazione dell'incarico al termine del mandato  di  quest'ultimo,  e
che la nomina sia disposta non prima di sessanta giorni e  non  oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco,  decorsi  i
quali il segretario e' confermato. 
    Le questioni di  legittimita'  costituzionale  vengono  sollevate
nell'ambito del giudizio promosso da F. P.  C.  I.,  gia'  segretario
comunale del  Comune  di  Tremosine  sul  Garda,  per  l'accertamento
dell'illegittimita' dei provvedimenti di nomina del nuovo  segretario
comunale, al fine di ottenere il riconoscimento del  proprio  diritto
al ripristino del rapporto di servizio con lo stesso  Comune  oppure,
in subordine, la condanna di quest'ultimo al risarcimento  dei  danni
derivanti dalla «revoca» dell'incarico. 
    Il  giudice  rimettente  riferisce  che,  dopo  la  consultazione
elettorale del maggio del 2014, il nuovo sindaco, dopo il termine  di
sessanta giorni previsto dall'art. 99 del d.lgs.  n.  267  del  2000,
aveva comunicato di non volersi avvalere piu' delle  prestazioni  del
ricorrente, procedendo alla nomina di un nuovo segretario comunale. 
    Nell'ambito del giudizio, F. P. C. I.  eccepiva  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 99, commi 1, 2 e 3, del d.lgs.  n.  267  del
2000, in riferimento agli artt.  3  e  97  Cost.,  asserendo  che  la
previsione  di  un  identico  termine  di  durata  dell'incarico   di
segretario comunale rispetto al mandato del sindaco  si  porrebbe  in
contrasto con i principi di correttezza e  imparzialita'  dell'azione
amministrativa, posti a  tutela  della  separazione  fra  politica  e
amministrazione,  oltre  che  con   il   principio   di   continuita'
dell'azione amministrativa. 
    2.- Per decidere sulle domande del  ricorrente  -  formulate  per
sentire dichiarare l'illegittimita' dei provvedimenti di  nomina  del
nuovo segretario comunale e per ottenere l'accertamento  del  diritto
al ripristino del rapporto di  servizio  con  il  Comune  oppure,  in
subordine, la condanna al «risarcimento dei  danni  conseguenti  alla
sua revoca dall'incarico» - il Tribunale di Brescia ritiene di  dover
necessariamente applicare la disposizione  censurata,  essendo  cosi'
soddisfatto il requisito della rilevanza delle questioni sollevate. 
    Il giudice rimettente, richiamando la  sentenza  della  Corte  di
cassazione, sezione lavoro, 5 maggio 2017, n. 11015, esclude altresi'
di  poter  ricorrere  a   una   interpretazione   «costituzionalmente
orientata  al  rispetto  dell'art.  97  Cost.,  come   inteso   dalla
consolidata  giurisprudenza  costituzionale  in  materia  di  "spoils
system"  [...]  alla  luce  delle  composite  attribuzioni  e   delle
peculiarita' della figura del Segretario Comunale». 
    3.-  Il  Tribunale  di  Brescia,  in  punto  di   non   manifesta
infondatezza della questione relativa alla previsione  di  automatica
decadenza dall'incarico, riporta  un  ampio  passaggio  della  citata
sentenza n. 11015 del 2017 della Corte  di  cassazione,  che  avrebbe
riassunto l'orientamento della Corte costituzionale, secondo  cui  il
meccanismo  di  spoils  system  risulterebbe  conforme  ai   principi
costituzionali   solo   laddove   l'incarico    sia    caratterizzato
dall'apicalita' e dalla fiduciarieta', da intendersi come  preventiva
valutazione  soggettiva  di  consonanza  politica  e  personale   con
l'organo  politico.  In  assenza  di  tali  caratteri,  il   medesimo
meccanismo  si  porrebbe  in   contrasto   con   l'art.   97   Cost.,
pregiudicando la continuita', l'efficienza e l'efficacia  dell'azione
amministrativa, svincolandosi  peraltro  la  rimozione  dall'incarico
dalle  garanzie  del  giusto  procedimento  e  dall'accertamento  dei
risultati conseguiti. 
    Il giudice a quo si  sofferma  specificamente  sulla  figura  del
segretario comunale, sottolineando come esso sia  un  dipendente  del
Ministero dell'interno posto al servizio del Comune  da  cui  dipende
funzionalmente e come la sua nomina sia riservata al sindaco, che  lo
sceglie fra gli iscritti all'albo previsto dall'art. 98 del d.lgs. n.
267 del 2000, cui si accede per concorso. 
    Dopo aver riportato  l'art.  97  del  d.lgs.  n.  267  del  2000,
relativo alle funzioni e ai compiti affidati al segretario  comunale,
il Tribunale di Brescia ritiene che, alla luce  della  giurisprudenza
della Corte  costituzionale  (vengono  in  particolare  ricordate  le
sentenze n. 20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007 e n. 233 del 2006),
la questione sollevata  non  sia  manifestamente  infondata,  benche'
quella del segretario comunale sia una figura amministrativa apicale. 
    A conforto di tale impostazione, il giudice  rimettente  sostiene
innanzitutto che per ricoprire l'incarico in esame non sia necessaria
la «personale adesione agli  orientamenti  politici  di  chi  l'abbia
nominato», trattandosi di  «nomina  discrezionale  del  sindaco  che,
tuttavia, e' ben delimitata dalla necessita' di attingere ad un  Albo
[...] e  quindi  fra  soggetti  che  hanno  dimostrato  di  avere  le
competenze tecniche professionali necessarie  superando  un  concorso
pubblico». 
    In  secondo  luogo,  l'incarico  di   segretario   comunale   non
prevederebbe una «stretta collaborazione al  processo  di  formazione
dell'indirizzo politico dell'ente». 
    Ancora,   il   segretario   comunale    sarebbe    «una    figura
tecnico-professionale i cui  compiti  sono  specificamente  enucleati
dalla  legge  in  chiave  di   supporto   (di   natura   tecnica)   e
collaborazione» rispetto agli atti che il  Comune  adotta  o  intende
adottare «in  funzione  di  verifica  del  parametro  di  conformita'
dell'azione dell'ente locale alla legge  nonche'  in  particolare  al
rispetto dei vincoli, anche finanziari, da questa disposti». 
    Da ultimo, secondo il Tribunale  di  Brescia,  la  collaborazione
fornita al Comune  dal  segretario  sarebbe  limitata  alle  funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del  consiglio  e
della giunta comunali, oltre che alla loro verbalizzazione. 
    Di conseguenza, l'applicazione del meccanismo  di  spoils  system
non potrebbe applicarsi  al  segretario  comunale,  alla  luce  della
titolarita' di funzioni di natura tecnica, professionale,  gestionale
e consultiva e della posizione di garante del rispetto delle leggi  e
della regolarita' dei procedimenti. 
    4.- Il Tribunale di Brescia, inoltre, ritiene non  manifestamente
infondata anche la questione  relativa  alla  medesima  disposizione,
nella parte in cui attribuisce la nomina del segretario  comunale  al
sindaco, ancora una volta in  ragione  delle  funzioni  di  controllo
assegnate al segretario, con particolare  riferimento  alla  legge  6
novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni  per  la  prevenzione  e   la
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'  nella   pubblica
amministrazione), nonche' in virtu' del suo ruolo  di  garante  della
conformita' degli atti del Comune  alla  legge,  allo  statuto  e  ai
regolamenti. In particolare, l'art. 97 Cost.  sarebbe  violato  dalla
previsione che consente la nomina del segretario  comunale  da  parte
del «soggetto politico i cui atti egli e' chiamato a vagliare», oltre
che la sottoposizione alle sue dipendenze funzionali. 
    5.- Con atto depositato  il  27  marzo  2018  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   la
questione di  legittimita'  costituzionale  sollevata  sull'art.  99,
commi 1, 2 e 3, del  d.lgs.  n.  267  del  2000  sia  dichiarata  non
fondata. 
    5.1.- L'Avvocatura generale dello Stato innanzitutto richiama  la
sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, 31 gennaio  2017,
n. 2510, che, sulla  base  della  giurisprudenza  costituzionale,  ha
dichiarato  manifestamente  infondata,  valorizzando   il   requisito
dell'apicalita'   dell'incarico,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale riferita al meccanismo di spoils system previsto per i
dirigenti regionali capi di dipartimento dalla  legge  della  Regione
Calabria 3 giugno del 2005, n. 12 (Norme in materia di  nomine  e  di
personale della Regione Calabria). 
    Proprio il medesimo carattere  dell'apicalita'  sarebbe  decisivo
per legittimare anche nel caso del segretario comunale l'applicazione
del meccanismo di spoils system, traducendosi in  una  collaborazione
diretta e non  intermediata  da  altre  figure  dirigenziali  con  il
vertice politico e risultando  coerente  con  la  previsione  di  una
nomina diretta da parte dello stesso organo politico. 
    Secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il  Tribunale  di
Brescia avrebbe ricostruito in modo riduttivo il ruolo del segretario
comunale, non considerando come egli collabori  direttamente  con  il
vertice politico che lo ha nominato fiduciariamente, sovrintenda allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti, ne coordini le attivita' ed
eserciti le mansioni di direttore generale laddove quest'ultimo -  ai
sensi dell'art. 108, comma 4, del d. lgs. 267 del 2000  -  non  venga
nominato dal vertice politico. 
    In considerazione dell'apicalita'  della  figura  del  segretario
comunale e del carattere politico  dell'ente  territoriale  comunale,
sarebbero del tutto inconferenti  i  richiami  alle  decisioni  della
Corte costituzionale e della Corte di cassazione che  hanno  ritenuto
illegittimo lo spoils system per le figure dirigenziali non apicali e
per i vertici amministrativi di enti privi di finalita' politica  (in
particolare, l'Avvocatura generale dello Stato fa riferimento al caso
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali). 
    5.2.- Da ultimo, l'Avvocatura generale dello Stato svolge  alcune
considerazioni intorno alle peculiarita' del rapporto  giuridico  che
lega il segretario comunale  al  Comune  per  il  quale  esercita  le
proprie funzioni. 
    Sottolinea,  in  particolare,  che  il  segretario  comunale  non
sarebbe un dipendente del  Comune,  avendo  un  rapporto  di  impiego
stabile  ed  esclusivo  con  il  Ministero  dell'interno,  con   cio'
emergendo il carattere fortemente fiduciario della  nomina  da  parte
del sindaco. 
    Inoltre,  ad  avviso  dell'Avvocatura   generale,   non   sarebbe
configurabile nemmeno un vero e proprio meccanismo di spoils  system,
essendo in ogni caso garantita la stabilita' del rapporto  di  lavoro
del segretario comunale. Da un primo punto di vista, infatti, non  vi
sarebbe alcuna interruzione automatica del  suo  rapporto  di  lavoro
prima della scadenza  dell'incarico  presso  il  Comune,  poiche'  la
durata di tale  rapporto  corrisponde  al  mandato  del  sindaco.  In
secondo luogo, la  cessazione  dall'incarico  non  inciderebbe  sulla
stabilita' del rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  con  il
Ministero dell'interno, ne' tantomeno  sul  trattamento  economico  e
giuridico  che  viene  assicurato  anche  durante   il   periodo   di
disponibilita',  ne'  sul  percorso  professionale,  considerando  la
possibilita' per il segretario comunale di essere  incaricato  presso
altri Comuni. Infine, la cessazione  non  avrebbe  ripercussioni  sul
buon andamento dell'azione amministrativa dello stesso Comune. 
    6.- Si e' costituito anche F. P. C. I., ricorrente nel giudizio a
quo,  unitamente   all'Associazione   Nazionale   Professionale   dei
Segretari  Comunali  «G.  B.  Vighenzi»,   quale   interveniente   ad
adiuvandum nello stesso giudizio, con atto  depositato  il  27  marzo
2018,  chiedendo  l'accoglimento  delle   questioni   sollevate   con
l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Brescia. 
    6.1.- In via  preliminare,  la  comune  difesa  delle  parti  del
giudizio a quo si sofferma sulla  legittimazione  a  costituirsi  nel
giudizio  davanti   alla   Corte   costituzionale   dell'Associazione
Nazionale Professionale dei Segretari Comunali e Provinciali  «G.  B.
Vighenzi» (d'ora in poi: Associazione Vighenzi). Quest'ultima sarebbe
intervenuta ad adiuvandum nel giudizio principale ai sensi  dell'art.
105, secondo comma, del codice di procedura civile,  in  ragione  dei
propri «obiettivi culturali, associativi e giuridici», connessi  alla
tutela della figura del segretario. Dal «ruolo» svolto nel giudizio a
quo deriverebbe, quindi, la legittimazione dell'Associazione Vighenzi
a essere parte anche nel giudizio costituzionale, poiche'  alla  luce
della giurisprudenza della Corte costituzionale i terzi intervenienti
ad adiuvandum nei giudizi a quibus sono  parti  e,  dunque,  il  loro
intervento nel giudizio costituzionale e' ammissibile (vengono citate
al riguardo le sentenze n. 134 del 2017 e n. 272 del 2012). 
    6.2.- La difesa della parte privata e dell'Associazione  Vighenzi
sostiene  che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  siano
rilevanti nel giudizio a quo, poiche' il ricorrente  avrebbe  chiesto
l'accertamento dell'illegittimita' della sua mancata conferma e della
sua sostituzione nel ruolo di  segretario  comunale,  secondo  quanto
prevede la disposizione censurata. 
    Il  meccanismo  di  decadenza  automatica  ivi  previsto  avrebbe
ripercussioni sul rapporto di servizio a  fronte  di  un  evento  che
risulta estraneo rispetto al  rapporto  stesso,  «incidendo  in  modo
pregiudizievole sulla posizione giuridica  soggettiva  qualificata  e
meritevole di tutela ai sensi degli art. 3 e 35, commi 1 e 2, Cost.».
In particolare, senza un «processo di valutazione  sulla  prestazione
personale e professionale»,  si  determinerebbe  una  «lesione  della
garanzia a che ciascuno esprima appieno i propri diritti personali  e
professionali nelle formazioni sociali in cui opera». 
    La mancanza di un atto di recesso del sindaco  e  la  conseguente
impossibilita' di adire l'autorita' giudiziaria determinerebbe  anche
la violazione dell'art. 24 Cost., poiche' «la lesione non e' prodotta
dall'atto di scelta di un  nuovo  segretario  da  parte  del  vertice
politic[o], ma proviene direttamente dalla norma». 
    Al contrario, la  posizione  giuridica  del  segretario  comunale
sarebbe «qualificata in termini di diritto ad una giusta  valutazione
del proprio operato ed in ragione di cio'  a  proseguire  o  meno  il
rapporto». 
    Da  tali  argomentazioni,  secondo   la   difesa   delle   parti,
emergerebbe la rilevanza, derivante dalla circostanza che  «l'effetto
lesivo dei beni tutelati costituzionalmente ai sensi degli  artt.  3,
35,  97  e  98  [C]ost.,  deriva  dalla  disposizione  normativa  che
contempla  l'automatica  cessazione  del  rapporto  di  servizio  del
segretario comunale». Alla  decadenza  dall'incarico,  peraltro,  non
corrisponderebbe alcun «interesse costituzionalmente apprezzabile  di
assicurare all'organo di governo politico dell'ente di  perseguire  i
suoi indirizzi  con  la  collaborazione  di  dirigenti  apicali  che,
condividendone i  valori,  assicurino  un  contribuito  fattivo  alla
formazione dell'indirizzo medesimo». 
    6.3.- In merito  alla  fondatezza  delle  censure  sollevate  dal
Tribunale di Brescia, la difesa delle parti si sofferma  innanzitutto
sulla figura, sullo  stato  giuridico  e  sul  ruolo  del  segretario
comunale, ricostruendone la  relativa  disciplina,  a  partire  dalla
legge 20 marzo 1865, n. 2248 (Per l'unificazione  amministrativa  del
Regno d'Italia). 
    Richiamando  le  specifiche  disposizioni  che   attualmente   ne
regolano l'inquadramento e le funzioni, si sottolinea  la  natura  di
dirigente  pubblico  del  segretario   comunale,   assunto   mediante
concorso, iscritto in un albo  professionale  gestito  dal  Ministero
dell'interno,  con  funzioni  e  compiti  di  collaborazione   e   di
assistenza giuridica e  amministrativa  in  ordine  alla  conformita'
dell'azione amministrativa comunale alle leggi,  allo  statuto  e  ai
regolamenti, di partecipazione alle riunioni degli organi collegiali,
oltre  che  di  coordinamento  delle  funzioni  dei  dirigenti  o  di
svolgimento delle stesse laddove assegnate. 
    In  questa  prospettiva,  dunque,  nella  figura  del  segretario
comunale, pur in una «logica di ovvia e necessaria collaborazione con
gli organi elettivi del comune», si sarebbe accentuata nel corso  del
tempo  «una  triplice  dimensione:  quella  di   consulente   tecnico
dell'amministrazione, esperto in ordine ai profili giuridici ma anche
sui temi contabili e  di  organizzazione  del  personale;  quella  di
garante   della   legalita'   e   della    correttezza    dell'azione
amministrativa; quella di pubblico ufficiale rogante». 
    6.3.1.- In secondo luogo, viene richiamata  in  modo  diffuso  la
giurisprudenza costituzionale, civile e  amministrativa  al  fine  di
ricostruire le condizioni che renderebbero legittimo il meccanismo di
spoils system, ossia l'apicalita' dell'incarico, la sussistenza di un
rapporto fiduciario con l'organo  politico,  la  partecipazione  alla
formazione dell'indirizzo  politico  e  lo  svolgimento  di  funzioni
diverse dalla mera gestione e attuazione dello stesso. 
    6.3.2.- Secondo la difesa delle parti, i principi che si ricavano
dalla citata giurisprudenza permettono  di  riconoscere  in  capo  ai
segretari comunali (e anche provinciali) la  sussistenza  della  sola
posizione apicale,  benche'  «tale  apicalita'  non  comporti  alcuna
supremazia gerarchica nei confronti  dei  dirigenti  e  degli  uffici
amministrativi», e non anche di un rapporto  di  fiduciarieta'  e  di
preventiva    condivisione    dell'orientamento     politico,     che
legittimerebbe l'applicazione del meccanismo di decadenza automatica. 
    In  questa  prospettiva,  la  funzione  eminentemente  tecnica  e
professionale dei segretari comunali, cui si richiede  una  rilevante
competenza giuridica e amministrativa, mostra  l'irrilevanza  di  una
consonanza politica con chi provvede alla loro  nomina.  Non  sarebbe
loro richiesto, infatti, di collaborare direttamente alla  formazione
dell'indirizzo   politico-amministrativo   dell'ente,    bensi'    di
supportare gli organi politici e di coordinare quelli burocratici, al
fine di garantire il rispetto della legalita'. A questo proposito, la
difesa delle parti  richiama,  per  differenziarli  dalla  figura  in
esame, i vertici apicali e i segretari generali dei ministeri e della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  anche  in  relazione  alle
specificita' della funzione  di  indirizzo  politico  esercitata  dai
ministri e dal Governo che, a differenza di quella degli enti locali,
sarebbe «libera nei fini e nelle forme». 
    La  previsione  della  cessazione  anticipata  dall'incarico   di
segretario  comunale,  inoltre,  non  potrebbe  prescindere  da   una
valutazione  oggettiva  delle  prestazioni  rese  e   dei   risultati
raggiunti e senza  le  garanzie  procedimentali  che  attengono  alla
motivazione della stessa  cessazione  e  al  contraddittorio  fra  le
parti. 
    La difesa delle parti svolge, inoltre, un raffronto con la figura
del direttore generale, di cui all'art. 108 del  d.lgs.  n.  267  del
2000, che sarebbe organo di diretta  collaborazione  con  il  vertice
politico, per dedurne il «ruolo politicamente neutro e  di  garanzia»
del  segretario  comunale,  le  cui  eventuali   ulteriori   funzioni
attribuitegli, in mancanza della nomina del direttore  generale,  non
sarebbero in  ogni  caso  in  grado  di  trasformarlo  in  un  organo
politico. 
    Il segretario comunale, dunque, quale «vertice apicale  dell'ente
locale»,  svolgerebbe  funzioni  di  amministrazione  attiva   e   di
coordinamento della  dirigenza,  distinte  da  quelle  del  direttore
generale,  di  «diretta  collaborazione  con  gli   organi   politici
dell'ente, perseguimento indirizzi ed obiettivi e predisposizione del
piano  degli  obiettivi».  Queste  ultime  sarebbero  funzioni   solo
eventuali  e  non  tipiche,  e  non  intaccherebbero  il  ruolo   del
segretario comunale quanto alla  garanzia  e  alla  tutela  del  buon
andamento dell'ente. 
    Tale  caratteristica  non  sarebbe  venuta   meno   nemmeno   con
l'eliminazione del controllo di legittimita'  che  gli  era  affidato
dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990,  n.  142  (Ordinamento  delle
autonomie locali), essendosi al contrario accentuato il suo ruolo  di
garante della legalita' attraverso la previsione di cui  all'art.  1,
comma 7, della legge n.  190  del  2012,  che  affida  al  segretario
comunale il ruolo di responsabile della prevenzione della  corruzione
e della trasparenza. Nello stesso senso, l'art. 3 del  decreto  legge
10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) avrebbe affidato al
segretario  comunale  il  ruolo  di  coordinamento  e  direzione  del
controllo di regolarita' amministrativa e contabile. 
    La difesa delle parti ricorda anche che  il  segretario  comunale
sarebbe il referente dell'ente locale nei rapporti con le istituzioni
centrali e con gli organi giurisdizionali, oltre a essere il  garante
della regolarita' del procedimento di consultazione elettorale. 
    6.3.3.- La difesa delle parti, inoltre, ritiene che i profili  di
violazione dell'art. 97 Cost. emergano anche  considerando  ulteriori
disposizioni costituzionali (vengono in  particolare  richiamati  gli
artt. 3, 98, primo comma, 118, primo comma, Cost.). 
    Ancora,  sottolinea  come  la  scelta  del  segretario   comunale
avvenga, nella maggior parte dei casi,  senza  alcuna  motivazione  o
valutazione e comparazione  oggettiva  fra  i  candidati.  Cosi',  il
meccanismo di decadenza  automatica  inciderebbe  direttamente  sulla
stessa  autonomia  di  azione  del  segretario  comunale,  oltre  che
sull'efficacia e imparzialita'  dell'esercizio  delle  sue  funzioni,
ancora una volta non  prevedendosi  alcuna  valutazione  rispetto  ai
risultati conseguiti (anche in ragione dei tempi ristretti entro  cui
il sindaco puo' confermare lo stesso segretario comunale o  nominarne
uno diverso).  Si  determinerebbe,  quindi,  in  capo  al  segretario
comunale, una sorta di conflitto fra l'adempimento dei propri  doveri
di controllo e l'esigenza di mantenere il posto di lavoro. 
    La difesa delle parti, infine, si concentra sui possibili effetti
di una decisione di illegittimita' costituzionale. L'eliminazione dei
censurati automatismi renderebbe indipendente il ruolo del segretario
comunale dalle sorti del sindaco,  ancorandolo,  al  contrario,  alla
valutazione  del  suo  operato  e  della  sua  professionalita'.   Si
garantirebbe cosi' il rispetto dei principi di imparzialita'  e  buon
andamento  di  cui  all'art.   97   Cost.,   oltre   a   incoraggiare
comportamenti  virtuosi  nell'esercizio  delle  stesse  funzioni  del
segretario comunale. 
    7.- Con memoria depositata il 18 dicembre 2018, il ricorrente nel
giudizio principale  e  l'Associazione  Vighenzi  hanno  ribadito  le
conclusioni gia' rassegnate con  l'atto  di  costituzione,  svolgendo
ulteriori osservazioni  di  replica  alle  deduzioni  dell'Avvocatura
generale dello Stato. 
    7.1.-  La  difesa  delle  parti,  rispetto  alla   questione   di
legittimita'  costituzionale  relativa  al  meccanismo  di  decadenza
automatica, ricordando le funzioni attribuite al segretario  comunale
dall'art. 97 del t. u. enti  locali  e  dalla  normativa  successiva,
nonche' il suo inquadramento professionale, ritiene che egli non  sia
parte dello «staff  del  sindaco»,  non  partecipando  alla  campagna
elettorale, non avendo «colore politico» e collaborando non solo  con
il sindaco, ma anche con tutti gli organi e gli uffici del Comune. 
    Replicando agli argomenti dell'Avvocatura generale  dello  Stato,
la difesa delle parti sostiene che il carattere apicale dell'incarico
di segretario comunale non sia sufficiente per  ritenere  applicabile
il  meccanismo  di   decadenza   automatica,   trattandosi   di   una
collaborazione di tipo giuridico e amministrativo e non richiedendosi
alcuna consonanza politica. 
    7.2.- Se si  dovesse  riconoscere  nel  segretario  comunale  una
figura politica, il «parere di regolarita' tecnica» di  cui  all'art.
49, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, che sarebbe «un  presupposto
di legittimita' delle deliberazioni di giunta e di consiglio, da  cui
questi  organi  possono  discostarsi   soltanto   fornendo   adeguata
motivazione», e che l'art. 97 del t.u. enti locali riconosce in  capo
al segretario comunale laddove manchino i responsabili  di  servizio,
«sarebbe per definizione in conflitto di  interessi,  a  scapito  del
buon andamento e dell'imparzialita' dell'Amministrazione». 
    Rispetto alla possibilita'  che  il  segretario  comunale  svolga
anche le funzioni di  direttore  generale  nei  Comuni  con  piu'  di
centomila abitanti,  la  difesa  delle  parti  ritiene  che  cio'  si
verifichi ormai per un numero minimo di Comuni e, pertanto, non possa
ritenersi «ragione di una lettura del ruolo segretariale  in  termini
di stretta collaborazione politica con i vertici dell'ente». 
    Sarebbe   improprio   individuare   una   ipotesi   di    diretta
collaborazione   del    segretario    comunale    alla    definizione
dell'indirizzo politico del Comune, non qualificabile come «ente tout
court politico», dovendo  tale  indirizzo  «muoversi  necessariamente
entro i rigidi confini definiti dalla legislazione  di  riferimento».
In tal modo si accentuerebbe la necessita' di un segretario  comunale
dotato  di  «sufficiente  autonomia  per   assicurare   il   corretto
contemperamento  tra  obiettivi   "politici"   dell'ente   e   limiti
legislativi, statutari e regolamentari». 
    7.3.-  Secondo  la  difesa  delle  parti,  non  sarebbe   nemmeno
pertinente  il  richiamo  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  al
rapporto di impiego stabile ed esclusivo del segretario comunale  con
il Ministero dell'interno. La  stabilita'  del  rapporto  di  lavoro,
infatti,   sarebbe   «gravemente   compromessa   da   una   decadenza
dell'incarico sganciata da una durata predeterminata», oltre  che  da
un trattamento economico, che, ad avviso della  difesa  delle  parti,
subirebbe una significativa decurtazione, e dallo stesso collocamento
in disponibilita', che lo esporrebbe  «alla  copertura  a  singhiozzo
delle diverse  sedi  vacanti,  spesso  imponendo  la  percorrenza  di
chilometri e chilometri». 
    Il «rischio di una mancata conferma», quindi, condizionerebbe  la
situazione lavorativa del segretario comunale, cui verrebbe richiesta
«una buona dose  di  equilibrio  e  fermezza  per  affrontarla  senza
preoccupazioni», essendo, a causa di questo meccanismo di  decadenza,
«naturalmente e inevitabilmente propenso ad  assecondare  il  livello
politico, anziche' orientarlo correttamente». 
    7.4.- La difesa delle parti, inoltre, sottolinea  l'esistenza  di
meccanismi che consentirebbero in ogni caso al sindaco di non  essere
costretto a «sopportare un segretario  che  ponga  ostacoli  impropri
all'attuazione del programma politico-amministrativo "premiato" dagli
elettori» (in particolare, si fa  riferimento  alla  risoluzione  del
«contratto  per  inadempimento   secondo   le   regole   civilistiche
generali», in  caso  di  inadempimento  dei  doveri  d'ufficio;  alla
necessita'  che  anche  il   segretario   comunale   risponda   della
tempestivita'   dell'azione   amministrativa;    alla    "risoluzione
consensuale", «azionabile quando si interrompe il rapporto fiduciario
tra sindaco e segretario»). 
    7.5.-  Una  decisione  di  accoglimento  o  anche  una  decisione
manipolativa  o  interpretativa  della   Corte   costituzionale   non
determinerebbe  alcuna  forma   di   «inamovibilita'   assoluta   del
segretario  dal  suo  ruolo»,  ma  renderebbe   tale   incarico   non
coincidente rispetto al mandato del  sindaco  e  il  procedimento  di
nomina «ancorato a criteri chiari, trasparenti, oggettivi e  tali  da
premiare merito e capacita', piuttosto che  consonanza  politica  tra
vertice politico e segretario». 
    La dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dell'art.  99,
comma 2, del  d.lgs.  n.  267  del  2000,  inoltre,  eliminerebbe  il
meccanismo di decadenza automatica alla cessazione  del  mandato  del
sindaco, consentendo  al  segretario  comunale  di  svolgere  le  sue
funzioni «per una durata analoga a  quella  del  mandato  dell'organo
politico  che  lo  ha  nominato   [...],   ma   non   necessariamente
concomitante con quella della persona fisica - sindaco [...] - che lo
ha nominato». 
    Secondo la difesa delle  parti,  si  assicurerebbe  «un  adeguato
contemperamento tra interessi diversi», ossia «una  elevata  qualita'
professionale  e  tecnico-giuridica  dell'incaricato;  una  effettiva
capacita'   di   collaborare   con   tutti   gli   organi   dell'ente
nell'obiettivo   di   efficienza   nell'attuazione   del    programma
politico-amministrativo;  un  sufficiente  grado  di  autonomia   del
segretario nell'esercizio di  funzioni  che,  in  molti  casi,  [...]
esigono indipendenza dal livello politico e  non  consonanza  con  lo
stesso, la salvaguardia  del  principio  di  continuita'  dell'azione
amministrativa». 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Brescia ha sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 99, commi 1, 2 e 3, del decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali), in riferimento all'art. 97 della
Costituzione, nelle parti in cui tale  disposizione  prevede  che  il
sindaco nomini il segretario comunale, che  la  nomina  abbia  durata
corrispondente a quella  del  mandato  del  sindaco,  con  automatica
cessazione dell'incarico al termine del mandato  di  quest'ultimo,  e
che la nomina sia disposta non prima di sessanta giorni e  non  oltre
centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco,  decorsi  i
quali il segretario e' confermato. 
    Dubita in primo luogo il rimettente  che  sia  in  contrasto  con
l'art. 97  Cost.  la  previsione  di  una  decadenza  automatica  del
segretario  comunale  alla  cessazione  del  mandato   del   sindaco,
previsione da cui risulta  una  durata  dell'incarico  di  segretario
comunale corrispondente a quella dell'organo che lo ha nominato.  Pur
riconoscendo  la  posizione  di  apicalita'  della  figura  in  esame
nell'organizzazione amministrativa  del  Comune,  il  giudice  a  quo
sottolinea che il segretario comunale e' essenzialmente  titolare  di
funzioni tecnico-professionali, gestionali e consultive di  carattere
neutrale. I suoi compiti  sarebbero  specificamente  enucleati  dalla
legge  in  chiave  di  supporto  tecnico  e  di  collaborazione  alle
attivita'  comunali,  «in  funzione  di  verifica  del  parametro  di
conformita' dell'ente locale alla legge  nonche'  in  particolare  al
rispetto dei vincoli, anche finanziari». Presentandosi il  segretario
comunale quale garante del rispetto della legge e  della  regolarita'
delle procedure, ne discende che  per  ricoprire  tale  incarico  non
sarebbe necessaria la «personale adesione agli orientamenti  politici
di chi lo nomina», come invece il meccanismo  della  nomina  e  della
decadenza automatica farebbero supporre.  Del  resto,  la  nomina  da
parte del sindaco, pur discrezionale, sarebbe  ben  delimitata  dalla
necessita' di attingere ad un albo, poiche'  il  segretario  comunale
deve essere scelto fra soggetti che hanno dimostrato di possedere  le
competenze professionali necessarie superando un  concorso  pubblico.
Infine, l'incarico non prevederebbe  ne'  richiederebbe  una  stretta
collaborazione al processo di elaborazione delle scelte di  indirizzo
dell'ente comunale. 
    In secondo luogo, ritiene il Tribunale  di  Brescia  che  sia  in
contrasto con l'art. 97 Cost. la stessa attribuzione al  sindaco  del
potere di nomina del segretario comunale. In tal  modo,  infatti,  il
segretario comunale sarebbe nominato dal soggetto politico i cui atti
e'  chiamato  a  vagliare,  e  verrebbe  posto  alle  sue  dipendenze
funzionali, in contraddizione con le funzioni di  controllo  che  gli
sono  riservate  e  con  il  suo  ruolo  generale  di  garante  della
conformita' legale, statutaria e regolamentare degli atti dell'ente. 
    2.- Va preliminarmente dichiarata inammissibile, per  difetto  di
motivazione   sulla   rilevanza,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale da ultimo  enunciata,  in  riferimento  al  potere  di
nomina del segretario comunale conferito  al  sindaco  dall'art.  99,
comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000. 
    La questione viene infatti sollevata nell'ambito di  un  giudizio
promosso    dal    segretario     decaduto     per     l'accertamento
dell'illegittimita' dei provvedimenti di nomina del nuovo segretario,
al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto  al  ripristino
del rapporto di servizio con  il  Comune  oppure,  in  subordine,  la
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei  danni  derivanti  dalla
«revoca» dell'incarico. Nessuna spiegazione viene fornita dal giudice
rimettente in ordine alla necessita' di fare  applicazione  -  in  un
tale giudizio, nel quale viene in specifico rilievo  la  disposizione
che prevede la decadenza automatica del  segretario  comunale,  salva
possibilita' di conferma - della norma che riconosce  al  sindaco  il
potere di nomina. Di conseguenza, non  viene  nemmeno  illustrata  la
ragione per  la  quale  la  decisione  sulla  relativa  questione  di
legittimita'  costituzionale  risulterebbe   pregiudiziale   per   la
definizione del processo principale.  E  la  mancata  indicazione  di
plausibili  ragioni  che   depongano   per   l'applicabilita'   della
disposizione e per la pregiudizialita' della questione si risolve  in
un  difetto  di  motivazione  sulla  rilevanza,  dal  quale  consegue
l'inammissibilita' della questione stessa (ex multis, sentenze n. 209
e n. 119 del 2017; ordinanza n. 202 del 2018). 
    3.- La decisione della questione di  legittimita'  costituzionale
relativa alla previsione  dell'automatica  decadenza  del  segretario
comunale  al  cessare  del  mandato  del  sindaco  richiede   invece,
preliminarmente,  una  sintetica  descrizione  dell'evoluzione  della
normativa in materia. 
    3.1.-   La   figura   del   segretario   comunale,   all'indomani
dell'unificazione, trova disciplina nella legge  20  marzo  1865,  n.
2248 (Per l'unificazione  amministrativa  del  Regno  d'Italia),  che
all'art. 10 dell'allegato A  disponeva  che  ogni  Comune,  oltre  al
consiglio e alla giunta, avesse un segretario, dipendente del Comune,
e un ufficio comunale, con funzioni di  certificazione  e  controllo.
L'art. 87 del medesimo allegato A stabiliva che il  segretario  fosse
nominato dal consiglio comunale e l'art 18, terzo comma, del  Decreto
8 giugno 1865, n. 2321 (Col quale e'  approvato  il  Regolamento  per
l'esecuzione   della   Legge    sull'amministrazione    comunale    e
provinciale), precisava  che  egli  dovesse  essere  scelto  fra  gli
abilitati  all'esercizio  della  professione,  conseguita  per  esami
presso le prefetture. 
    La successiva legge 30 dicembre 1888, n. 5865  (Che  modifica  la
legge  comunale  e  provinciale),  all'art.  2,   provvede   ad   una
stabilizzazione  del  suo  incarico,  prevedendo  che  il  segretario
comunale nominato per la prima volta  «dura  in  ufficio  due  anni»,
mentre le conferme successive devono essere date per almeno sei anni.
La disposizione aggiunge che «non puo' essere  licenziato  prima  del
termine pel quale fu nominato, senza deliberazione motivata presa dal
Consiglio  comunale  con  l'intervento  di  almeno  due   terzi   dei
consiglieri». 
    Il regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 (Che approva  l'annesso
regolamento per l'esecuzione  della  legge  comunale  e  provinciale)
stabilisce che per la sua nomina e' obbligatorio il pubblico concorso
(art. 94) confermando  che  gli  esami  per  il  conseguimento  della
relativa patente d'idoneita' hanno  luogo  periodicamente  presso  le
prefetture (art. 72). 
    Nel periodo fascista, il regio decreto legge 17 agosto  1928,  n.
1953 (Stato giuridico  ed  economico  dei  segretari  comunali)  muta
significativamente la situazione. Da figura comunale,  il  segretario
viene trasformato in funzionario statale, soggetto alle  disposizioni
sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.  Dal  punto
di vista delle funzioni, continua a essere organo di certificazione e
di controllo di legalita' sull'attivita' dei Comuni, ma tale ruolo e'
ora essenzialmente svolto per conto del  Ministero  dell'interno,  in
vista di una compressione delle autonomie locali. Previo  superamento
di un pubblico concorso, e' nominato dal prefetto della provincia  o,
per i Comuni maggiori, con «decreto reale promosso dal  Ministro  per
l'Interno» (art. 3). Al  termine  del  primo  anno  di  servizio,  il
prefetto puo' «conferire la nomina definitiva» (art. 7). Nel caso  in
cui  «l'esperimento»  del  primo  anno  non  fosse   stato   ritenuto
soddisfacente, il segretario veniva dispensato dal servizio,  a  meno
che il prefetto non intendesse «prorogare per un altro anno la durata
dell'esperimento» (ancora art. 7). 
    Lo stato giuridico dei segretari  comunali  e  provinciali  viene
ulteriormente  organizzato  dalla  legge  27  giugno  1942,  n.   851
(Modificazioni al testo unico della  legge  comunale  e  provinciale,
approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, concernenti  il  nuovo
stato giuridico dei segretari comunali e provinciali), che,  all'art.
1, modificando l'art. 176 del r.d. n. 383 del 1934, prevede  la  loro
iscrizione in un ruolo nazionale diviso in gradi  e  la  nomina  «con
decreto del Ministro per l'interno». 
    3.2.- Nell'ordinamento repubblicano si susseguono  interventi  di
riforma, che organizzano  variamente  il  ruolo  e  la  carriera  dei
segretari comunali e provinciali, senza tuttavia  modificare,  in  un
primo momento, il procedimento di nomina e il loro stato giuridico di
funzionari  statali  (legge  8   giugno   1962,   n.   604,   recante
«Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della  carriera
dei segretari comunali e provinciali», e decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,  recante  «Nuovo  ordinamento  dei
segretari comunali e provinciali»). 
    La  stessa  legge  8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento  delle
autonomie locali) non modifica la natura di funzionario pubblico  del
segretario comunale, ne' interviene direttamente sulle procedure  per
la sua  nomina.  Indica,  tuttavia,  i  criteri  per  una  successiva
riforma: la creazione di un «organismo  collegiale»  territorialmente
articolato,   presieduto   dal   Ministro   dell'interno,   «composto
pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali», preposto  alla
tenuta dell'albo dei segretari comunali e provinciali  e  chiamato  a
esercitare  nei   loro   confronti   «funzioni   d'indirizzo   e   di
amministrazione». Significativamente, la legge prevede  altresi'  che
una successiva normativa dovra' indicare le  «modalita'  di  concorso
degli enti locali» alla nomina e revoca del segretario. 
    In un contesto riformatore che aveva appena visto  l'introduzione
dell'elezione popolare diretta dei sindaci, con  la  legge  25  marzo
1993, n. 81 (Elezione  diretta  del  sindaco,  del  presidente  della
provincia, del  consiglio  comunale  e  del  consiglio  provinciale),
queste evocate  modalita'  di  concorso  degli  enti  locali  trovano
effettivamente realizzazione con la modifica  disposta  dall'art.  1,
comma  84,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549   (Misure   di
razionalizzazione della finanza  pubblica),  in  virtu'  della  quale
nomina e revoca del segretario comunale sono disposte  «d'intesa  con
il sindaco». 
    Tra le funzioni, si affacciano poteri gestionali  e  di  supporto
all'attivita' degli organi d'indirizzo: l'art.  52,  comma  3,  della
legge n. 142 del 1990 prevede che il  segretario  «sovraintende  allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne  coordina  l'attivita',
cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria
delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e  partecipa
alle riunioni della giunta e del consiglio». 
    Per contro, il successivo art. 53, comma 1, della  legge  n.  142
del 1990 attribuisce al segretario il compito di esprimere un  parere
«sotto il profilo di legittimita'» per ogni proposta di deliberazione
da sottoporre alla giunta e al consiglio, parere che  si  aggiunge  a
quello reso sulla  regolarita'  tecnica  e  contabile  da  parte  del
responsabile  del  servizio  interessato  e   del   responsabile   di
ragioneria.  La  previsione  di  tale  parere  di  legittimita',  non
vincolante ma obbligatoriamente richiesto al segretario comunale e da
inserire nelle relative deliberazioni, introduce una fase  necessaria
del procedimento di formazione degli atti.  Nel  contesto  di  quella
fase di riforme, l'innovazione appare il risultato di una  mediazione
fra le opposte istanze di chi avrebbe preferito  un  piu'  penetrante
visto di legittimita', in funzione di controllo sull'attivita'  degli
enti locali, e di chi, al  contrario,  temeva  che  simili  forme  di
vigilanza avrebbero messo a rischio l'autonomia di Comuni e Province. 
    Oggetto di controverse valutazioni - indispensabile  baluardo  di
legalita' per alcuni, per altri fonte di  un  potere  interdittivo  e
d'intralcio sull'attivita' dei sindaci - , la previsione di  un  tale
parere viene soppressa ad opera della legge 15 maggio  1997,  n.  127
(Misure urgenti per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e
dei  procedimenti   di   decisione   e   di   controllo),   anch'essa
significativamente   intervenuta   a   distanza   di    pochi    anni
dall'introduzione dell'elezione popolare diretta dei sindaci. 
    E' proprio la legge n. 127 del 1997, del resto, a determinare  un
rilevante  mutamento  della  complessiva  fisionomia  del  segretario
comunale. Essa  riconosce  ai  sindaci  il  potere  di  nominarlo  in
autonomia, fra  gli  iscritti  al  relativo  albo,  cui  si  continua
peraltro  ad  accedere  tramite  concorso  pubblico.   L'innovazione,
coerente con il contesto riformatore del periodo, trascina con se' la
necessita' di attenuare il legame che il segretario comunale mantiene
con l'apparato statale: e cosi' si spiega anche la previsione per cui
l'albo  dei  segretari  viene   affidato   alla   gestione   di   una
neo-istituita agenzia, pur  soggetta  alla  vigilanza  del  Ministero
dell'interno, ma avente personalita' giuridica di diritto pubblico  e
dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile, articolata
anche per  sezioni  regionali  e  composta  da  rappresentanti  delle
autonomie  locali.  Il  segretario  comunale   viene   esplicitamente
definito dipendente di tale agenzia e, attraverso questa  scelta,  la
sua diretta dipendenza dal Ministero dell'interno viene interrotta o,
quanto meno, "filtrata" dalla presenza dell'agenzia. 
    In coerenza con un contesto riformatore  che  intende  accentuare
l'autonomia degli enti locali, e' la stessa legge n. 127 del  1997  a
introdurre (all'art. 17, comma 70) il principio messo in  discussione
dall'ordinanza di rimessione, secondo cui la durata dell'incarico  di
segretario comunale, a parte i casi  di  revoca  per  violazione  dei
doveri d'ufficio, corrisponde a quella del mandato del sindaco che lo
ha nominato, salvo conferma. In quel contesto, il principio e'  anche
frutto della diffusa convinzione secondo cui, negli enti  locali,  le
scelte politiche e quelle gestionali risulterebbero spesso frammiste,
e  la  responsabilita'  amministrativa  finirebbe  col  diventare  un
elemento della stessa responsabilita'  politica  del  sindaco  eletto
direttamente, deducendosene  cosi'  la  necessita'  di  attribuire  a
quest'ultimo l'individuazione dei  suoi  piu'  stretti  collaboratori
amministrativi, fra  i  quali  vien  fatto  rientrare  il  segretario
comunale. 
    La complessiva disciplina cosi' elaborata confluisce nel  decreto
legislativo n. 267 del 2000, che all'art. 99 contiene la disposizione
censurata. 
    Intervengono successivamente ulteriori  modifiche,  che  incidono
sia  sul  rapporto  di  lavoro,  sia  sulle  funzioni  assegnate   al
segretario comunale. 
    Rispetto al primo profilo, in particolare, il  decreto  legge  31
maggio del 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di  stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  sopprime  la
ricordata agenzia autonoma per la gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e provinciali, stabilendo che  ad  essa  succeda,  a  titolo
universale, il Ministero dell'interno, con conseguente  trasferimento
di risorse strumentali e personale. Dopo lo slancio  autonomista  che
aveva nutrito le riforme della seconda meta' degli anni  novanta  del
secolo scorso, il segretario comunale torna cosi' ad  essere,  quanto
al rapporto d'ufficio, un  funzionario  del  Ministero  dell'interno.
Essendo pero' nominato dal sindaco, e trovandosi funzionalmente  alle
dipendenze del Comune, instaura contemporaneamente  con  quest'ultimo
il  proprio  rapporto  di  servizio:  situazione,  quindi,   in   cui
l'amministrazione datrice  di  lavoro  (non  piu'  l'agenzia,  ma  il
Ministero dell'interno) continua a non coincidere con quella  che  ne
utilizza le prestazioni. E la giurisprudenza di legittimita' e quella
amministrativa sottolineano concordemente che il segretario comunale,
benche' dipenda personalmente dal sindaco, intrattenendo un  rapporto
funzionale  con   l'amministrazione   locale,   resta   tuttavia   un
funzionario  statale,  e   il   suo   status   giuridico,   ancorche'
particolare, e' interamente disciplinato dalla  legislazione  statale
(Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza  11  agosto  2016,  n.
17065; Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 5 aprile 2005, n.
1490). 
    Dal secondo punto di vista, quello  delle  funzioni,  rispetto  a
quelle complessivamente previste dal  d.lgs.  n.  267  del  2000,  la
legislazione le arricchisce: cosi', in particolare, la legge  n.  190
del 2012, nonche' il decreto legislativo 14 marzo  del  2013,  n.  33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da  parte  delle   pubbliche   amministrazioni),   attribuiscono   al
segretario  comunale,  di  norma,  il  ruolo  di  responsabile  della
prevenzione  della  corruzione  e  quello   di   responsabile   della
trasparenza. 
    Da ultimo, merita ricordare che la legge 7 agosto  2015,  n.  124
(Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche) aveva inteso procedere  alla  soppressione
della figura del  segretario  comunale.  Tra  i  principi  e  criteri
direttivi cui il Governo avrebbe dovuto attenersi figurava,  infatti,
sia il mantenimento della diversa figura del  direttore  generale  di
cui all'art. 108 del  d.lgs.  n.  267  del  2000,  sia,  appunto,  la
soppressione del segretario comunale e  di  quello  provinciale,  con
«attribuzione  alla  dirigenza  [...]  dei  compiti   di   attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'  amministrativa
e controllo della legalita' dell'azione amministrativa;  mantenimento
della  funzione  rogante  in  capo  ai  dirigenti  apicali  aventi  i
prescritti requisiti» (art.  11,  comma  1,  lettera  b,  numero  4).
Peraltro, la stessa norma faceva «obbligo  per  gli  enti  locali  di
nominare comunque un dirigente  apicale  con  compiti  di  attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita'  amministrativa
e controllo della legalita' dell'azione amministrativa». 
    L'intervenuta dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  di
alcune delle disposizioni contenute  nella  legge  n.  124  del  2015
(sentenza n. 251 del 2016), nella parte  in  cui  prevedevano  che  i
decreti legislativi attuativi fossero  adottati  previa  acquisizione
del parere, anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata o
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  ha  infine
interrotto, per i profili  che  qui  rilevano,  il  compimento  della
riforma. 
    4.- Pur limitando l'attenzione alle trasformazioni succedutesi  a
partire  dall'entrata  in  vigore  della  Costituzione  repubblicana,
l'evoluzione della normativa relativa al segretario  comunale  appare
ispirata da concezioni spesso diverse e da  disegni  riformatori  non
sempre coerenti. E se in  tale  complessa  evoluzione  una  linea  di
continuita' e' rintracciabile, essa consiste nella incessante ricerca
di punti di equilibrio fra due esigenze non facilmente  conciliabili:
il riconoscimento dell'autonomia degli enti locali, da una  parte,  e
la  necessita',  dall'altra,  di  garantire  adeguati  strumenti   di
controllo della loro attivita'. 
    Nella stessa disciplina vigente - un aspetto significativo  della
quale e' ora posto all'attenzione di questa Corte -  si  mantiene  il
carattere peculiare,  e  non  sempre  univocamente  delineato,  della
figura del segretario comunale, frutto della ricordata evoluzione. 
    Lo statuto burocratico e funzionale  che  lo  caratterizza  resta
segnato da aspetti tra loro  in  apparenza  dissonanti.  Da  un  lato
funzionario statale assunto per concorso, ma dall'altro preposto allo
svolgimento  effettivo  delle  sue  funzioni  attraverso  una  nomina
relativamente discrezionale del  sindaco;  non  revocabile  ad  nutum
durante il mandato (salvo che per violazione dei  doveri  d'ufficio),
ma destinato a cessare  automaticamente  dalle  proprie  funzioni  al
mutare del  sindaco  (salvo  conferma),  eppure  anche  in  tal  caso
garantito nella stabilita' del suo status giuridico  ed  economico  e
del suo rapporto d'ufficio,  permanendo  iscritto  all'albo  dopo  la
mancata conferma e restando percio'  a  disposizione  per  successivi
incarichi; decaduto «automaticamente dall'incarico con la  cessazione
del mandato del sindaco», come si  esprime  la  legge,  ciononostante
chiamato a continuare nelle sue funzioni per un  periodo  non  breve,
non inferiore a due e non superiore a  quattro  mesi,  in  attesa  di
eventuale conferma, a garanzia della stessa  continuita'  dell'azione
amministrativa; titolare di attribuzioni multiformi,  come  si  dira'
meglio: neutrali, di controllo e di certificazione, da una parte,  ma
dall'altra di gestione quasi manageriale e  di  supporto  propositivo
all'azione degli organi comunali. 
    5.-  Alla  luce  di  tali  peculiarita'  e  tenendo  conto  della
giurisprudenza costituzionale in  materia  di  meccanismi  di  spoils
system, la questione sollevata sull'art. 99, commi 2 e 3, del  d.lgs.
n. 267 del 2000, non e' fondata. 
    5.1.- Questa Corte ha piu' volte affermato l'incompatibilita' con
l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge, statali  o  regionali,  che
prevedono  meccanismi  di  revocabilita'  ad  nutum  o  di  decadenza
automatica dalla carica, dovuti a cause  estranee  alle  vicende  del
rapporto instaurato con il  titolare,  non  correlati  a  valutazioni
concernenti i risultati conseguiti  da  quest'ultimo  nel  quadro  di
adeguate garanzie procedimentali (sentenze n. 52 e n. 15 del 2017, n.
20 del 2016, n. 104 e n. 103 del 2007), quando tali meccanismi  siano
riferiti  non  al  personale   addetto   agli   uffici   di   diretta
collaborazione con l'organo di governo (sentenza  n.  304  del  2010)
oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva  la  personale
adesione agli  orientamenti  politici  dell'organo  nominante,  ma  a
titolari di incarichi  dirigenziali  che  comportino  l'esercizio  di
funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico (sentenze  n.
269 del 2016, n. 246 del 2011, n. 81 del 2010 e n. 161 del 2008). 
    Ebbene, per quanto sia qui in questione una decadenza  automatica
che  la   disposizione   sospettata   d'incostituzionalita'   collega
esclusivamente  ad  una  causa  indipendente   dalle   modalita'   di
esecuzione dell'incarico  (la  cessazione  per  qualsiasi  causa  del
mandato del sindaco, conseguente a  dimissioni,  elezione  del  nuovo
sindaco ecc.), il complessivo statuto e le diverse funzioni  affidate
dalla legge al segretario comunale  restituiscono  l'immagine  di  un
incarico non paragonabile a quelli sui quali questa Corte  e'  finora
intervenuta con le pronunce di accoglimento ricordate. 
    Per questo, non e' possibile l'applicazione al caso di specie dei
principi che  la  giurisprudenza  costituzionale  ormai  costante  ha
elaborato in tema di limiti all'applicazione dei meccanismi di spoils
system. 
    5.2.- Il segretario  comunale  e'  certamente  figura  apicale  e
altrettanto certamente intrattiene con il sindaco  rapporti  diretti,
senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative. 
    Il dato, pur importante, non e' tuttavia di univoco  significato,
come molti di quelli  riferibili  al  segretario  comunale,  e  trova
immediato contraltare nel rilievo che apicalita'  e  immediatezza  di
rapporto col vertice del Comune non  richiedono  necessariamente  una
sua personale adesione agli  obbiettivi  politico-amministrativi  del
sindaco. La scelta del segretario, infatti, pur fiduciaria e condotta
intuitu personae, presuppone l'esame  dei  curricula  di  coloro  che
hanno manifestato interesse alla nomina e richiede quindi non solo la
valutazione del possesso dei requisiti  generalmente  prescritti,  ma
anche la considerazione, eventualmente comparativa,  delle  pregresse
esperienze tecniche, giuridiche e gestionali degli aspiranti. 
    Neppure quest'ultimo aspetto risulta, a  sua  volta,  risolutivo.
Quel che piu'  conta,  infatti,  e'  che,  nel  caso  di  specie,  il
carattere fiduciario insito nell'atto di nomina non si esaurisce  con
esso, come accadrebbe se, dopo la nomina, il segretario si  limitasse
ad esercitare le sole funzioni di  certificazione,  di  controllo  di
legalita' o di attuazione di indirizzi altrui. 
    Tali  compiti  appartengono  certo   al   nucleo   originario   e
tradizionale della funzione segretariale, come del resto i compiti di
verbalizzazione, rogito - su richiesta dell'ente - dei contratti  nei
quali quest'ultimo e' parte, autenticazione delle scritture private e
degli atti unilaterali, nell'interesse dell'ente stesso. 
    Ma, oltre a questo primo gruppo di  attribuzioni,  al  segretario
comunale  sono  anche  affidate  dalla  legge  cruciali  funzioni  di
collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti
degli  organi  comunali  in  ordine  alla   conformita'   dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti  (art.  97,
comma 2, del d.lgs. n. 267 del  2000)  nonche'  funzioni  consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della  giunta
(art. 97, comma 4, lettera a,  del  d.lgs.  n.  267  del  2000).  Pur
soppresso il parere di legittimita' piu' sopra menzionato, gli  resta
attribuita la redazione, se l'ente non ha responsabili  dei  servizi,
del parere di regolarita' tecnica su ogni proposta  di  deliberazione
sottoposta alla giunta e al consiglio dell'ente che  non  costituisca
mero atto d'indirizzo (art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000). 
    Si tratta di funzioni che contribuiscono anch'esse ad  assicurare
la conformita' dell'azione dell'ente alle leggi, allo  statuto  e  ai
regolamenti, in piena coerenza con  il  ruolo  del  segretario  quale
controllore di legalita'. Esse contengono, tuttavia,  anche  un  quid
pluris, alludendo ad un suo ruolo ulteriore. 
    Come ha messo efficacemente in luce l'Avvocatura  generale  dello
Stato,  l'assistenza  del  segretario  alle  riunioni  degli   organi
collegiali del  Comune,  con  funzioni  consultive,  referenti  e  di
supporto, non ha il mero scopo di consentire la  verbalizzazione,  ma
anche quello di permettergli di intervenire, sia nel procedimento  di
formazione  degli  atti,  sia,  se   richiesto,   nella   fase   piu'
propriamente decisoria, in relazione a tutti  gli  aspetti  giuridici
legati al piu' efficace raggiungimento del fine pubblico. 
    Allo stesso modo,  il  parere  di  regolarita'  tecnica  su  ogni
proposta  di  deliberazione  sottoposta  a  giunta  e  consiglio   si
configura quale intervento preliminare volto a sottolineare se  e  in
che modo la proposta pone le corrette premesse per il  raggiungimento
dell'interesse pubblico volta a volta tutelato dalla legge. 
    Si tratta di competenze che presuppongono anche un ruolo attivo e
propositivo del segretario comunale. Esse infatti gli  consentono  di
coadiuvare e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della
definizione  dell'indirizzo  politico-amministrativo  e  non  possono
quindi non influenzarla: non gia' nel senso di indicare  o  sostenere
obbiettivi specifici, piuttosto nella direzione di mostrare se quegli
obbiettivi possono essere legittimamente inclusi fra i risultati  che
gli   organi   di   direzione    politico-amministrativa    intendono
raggiungere, indicando anche, nel momento stesso in cui la  decisione
deve essere assunta, i percorsi preclusi,  o  anche  solo  resi  piu'
difficoltosi,  dalla  necessita'  di  rispettare  leggi,  statuto   e
regolamenti. 
    Si e' insomma in presenza di compiti la cui potenziale estensione
non rende  irragionevole  la  scelta  legislativa,  che  permette  al
sindaco neoeletto di non servirsi necessariamente del  segretario  in
carica. 
    Un terzo  gruppo  di  funzioni  del  segretario  comunale  e'  di
carattere eminentemente  gestionale.  Innanzitutto,  nei  Comuni  con
popolazione inferiore  ai  centomila  abitanti  (art.  97,  comma  4,
lettera e, del d.lgs. n. 267 del 2000, che rinvia all'art. 108, comma
4, del medesimo d.lgs.), il segretario puo' essere  nominato  (anche)
direttore generale. In tal caso, e' chiamato a svolgere  funzioni  di
attuazione degli indirizzi e degli obbiettivi stabiliti dagli  organi
di governo dell'ente, dovendone predisporre il piano dettagliato, e a
lui rispondono, nell'esercizio  delle  loro  attivita',  i  dirigenti
dell'ente. Ma anche laddove un  direttore  generale  non  vi  sia,  o
comunque il segretario comunale non sia nominato tale, il  d.lgs.  n.
267  del  2000  richiede  a  quest'ultimo   di   sovrintendere   allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti,  coordinandone  l'attivita'
(art. 97, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000). Funzioni di  gestione
gli sono  affidate,  infine,  quando  sia  nominato  responsabile  di
servizio (art. 97, comma 4, lettera d, del d.lgs. n. 267  del  2000),
cio' che accade particolarmente nei Comuni di piccole dimensioni, ove
non vi e' personale idoneo ad assumere compiti dirigenziali. 
    Come e' evidente, nei casi in cui sia  nominato  anche  direttore
generale, la specificita' della figura del segretario comunale,  gia'
da riconoscergli in virtu'  delle  complessive  funzioni  svolte,  si
accentua, considerando in particolare che il  direttore  generale  e'
revocabile ad nutum previa deliberazione della giunta comunale e  che
la durata del suo incarico, come del resto quella del segretario, non
puo' comunque eccedere quella del mandato del sindaco (art.  108  del
d.lgs. n. 267  del  2000).  In  disparte  la  ovvia  possibilita'  di
distinguere le differenti funzioni  spettanti  al  medesimo  soggetto
nelle sue distinte vesti di segretario o direttore, e di  prefigurare
pertanto per esse separati destini, non si puo'  trascurare  come  il
doppio incarico contribuisca, nelle ipotesi date,  ad  accrescere  il
carattere fiduciario della stessa funzione di segretario e comunque a
confermarne  quella  peculiarita',  che  lo  sottrae   all'automatica
applicazione dei principi elaborati da questa Corte in tema di spoils
system. 
    Allo  stesso  modo,  a  tale  automatica  applicazione  osta   la
disposizione del d.lgs.  n.  267  del  2000  che  prevede,  infine  e
significativamente, che  l'elenco  dei  compiti  che  possono  essere
affidati al segretario comunale  sia  "aperto"  e  percio'  modellato
anche sulle specifiche  esigenze  del  Comune,  disponendo  che  egli
eserciti ogni  altra  funzione  attribuitagli  dallo  statuto  o  dai
regolamenti o conferitagli dal sindaco (art. 97, comma 4, lettera  d,
del d.lgs. n. 267 del 2000). 
    6.- In  definitiva,  la  soluzione  censurata  dall'ordinanza  di
rimessione si presenta come riflesso di un non irragionevole punto di
equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti  locali,  da  una
parte,  e  le  esigenze  di  un  controllo  indipendente  sulla  loro
attivita', dall'altro. Da questo punto di vista, tenendo conto  delle
ricordate peculiarita' delle funzioni  del  segretario  comunale,  la
previsione della  sua  decadenza  alla  cessazione  del  mandato  del
sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe  violazione
dell'art. 97 Cost., non traducendosi  nell'automatica  compromissione
ne' dell'imparzialita'  dell'azione  amministrativa,  ne'  della  sua
continuita'. 
    Non e' quindi fondata la questione di legittimita' costituzionale
relativa all'art. 99, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267 del 2000.