ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  9  febbraio
2018, n. 5 (Norme per il sostegno e  la  valorizzazione  del  sistema
informativo regionale), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018, depositato  in
cancelleria il 20 aprile 2018, iscritto al n. 32 del registro ricorsi
2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  21,
prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto   l'atto   di   costituzione   della    Regione    autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore
Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico  Falcon  per  la
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 13-17 aprile 2018 e  depositato  il
20 aprile 2018  (reg.  ric.  n.  32  del  2018),  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  ha  promosso   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  1,  comma  3  della  legge  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 febbraio 2018, n. 5  (Norme  per  il
sostegno e la valorizzazione del sistema informativo  regionale),  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera  l)  della
Costituzione, nonche' all'art. 4, primo comma, numero 1), della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia). 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rappresentato che  la
legge regionale oggetto di censura, nel prevedere l'applicazione  del
Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico  al  personale
iscritto all'albo dei giornalisti  che  presta  servizio  presso  gli
uffici stampa delle amministrazioni del comparto unico della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia e degli enti  del  Servizio  sanitario
regionale, sarebbe in contrasto con la normativa nazionale che regola
la materia. 
    In  particolare,  il  contrasto  deriverebbe   dalla   previsione
dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150  (Disciplina
delle attivita' di informazione e di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni) - citata dalla stessa norma regionale - che  demanda
alla contrattazione collettiva l'individuazione  e  regolamentazione,
nell'ambito di una  speciale  area  di  contrattazione,  dei  profili
professionali  del  personale  addetto  agli  uffici   stampa   delle
pubbliche  amministrazioni,   senza   prevedere   alcuna   automatica
applicazione del contratto collettivo nazionale giornalistico. 
    Secondo  la  difesa  dello  Stato,  la   disposizione   regionale
determinerebbe una disparita' di trattamento tra dipendenti pubblici,
tanto piu' considerando che l'ipotesi di  intesa  relativa  al  nuovo
Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto  funzioni  locali,
sottoscritto in  data  21  febbraio  2018,  prevede  all'art.  18-bis
l'istituzione e la disciplina dei nuovi profili professionali per  le
attivita'   di   comunicazione   e   informazione   delle   pubbliche
amministrazioni. 
    In ogni caso, la previsione regionale impugnata  si  porrebbe  in
contrasto   con   il   principio   generale,    riconosciuto    dalla
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il trattamento  economico
dei dipendenti pubblici privatizzati e' demandato alla contrattazione
collettiva e, quanto al personale del comparto della sanita', sarebbe
in contrasto  con  le  disposizioni  del  Titolo  terzo  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche)  e  con
l'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,  che  riservano  alla
competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la  disciplina  dei
rapporti di diritto privato regolabili dal  codice  civile,  quali  i
contratti collettivi. 
    Inoltre,  prosegue  la  difesa  dello  Stato,   la   disposizione
determinerebbe  una  disparita'  di  trattamento  sia  rispetto  agli
impiegati di altre Regioni che al restante  personale  della  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, in  contrasto  con  il  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e con quello di buon andamento  e
imparzialita' della  pubblica  amministrazione  di  cui  all'art.  97
Cost., ed eccederebbe le competenze statutarie attribuite dall'art. 4
dello statuto speciale della Regione autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti  dalla
Regione e di stato giuridico ed economico del personale  addetto,  da
esercitarsi in armonia con la Costituzione e con i principi  generali
dell'ordinamento  giuridico  della  Repubblica   e   con   le   norme
fondamentali di riforma economico-sociale. 
    2.- Con atto depositato il 28 maggio 2018  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che ha chiesto  di
dichiarare  inammissibile  e  infondato  il  ricorso,  riservando   a
successiva memoria l'illustrazione delle relative ragioni. 
    3.- Con successiva  memoria  del  12  febbraio  2019  la  Regione
resistente  deduce  che  l'art.  1,  comma  3,   della   legge   reg.
Friuli-Venezia Giulia  n.  5  del  2018  e'  intervenuto  nelle  more
dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n.  150  del  2000,
che demanda alla contrattazione collettiva il compito di  individuare
e  regolamentare  i  profili   professionali   per   l'attivita'   di
informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
    La norma impugnata sarebbe espressione della competenza  primaria
riconosciuta alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dall'art. 4,
primo comma, numero 1), del  suo  statuto  speciale,  in  materia  di
«ordinamento degli uffici e degli enti  dipendenti  dalla  Regione  e
stato giuridico ed  economico  del  personale  ad  essi  addetto»  e,
secondo la resistente, la censura dello Stato, basata  sulla  lesione
dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   l),   Cost.,   sarebbe
inammissibile in considerazione  della  clausola  di  maggior  favore
sancita dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione),
secondo cui, nelle more dell'adeguamento di  rispettivi  statuti,  le
disposizioni della legge  costituzionale  «si  applicano  anche  alle
Regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia  piu'  ampie
rispetto a quelle gia' attribuite». 
    In  particolare,  l'inammissibilita'  deriverebbe  dalla  mancata
illustrazione, nel ricorso dello Stato,  delle  ragioni  per  cui  si
debba assumere a parametro di legittimita' la norma costituzionale in
luogo  delle  previsioni  contenute  nello  statuto   speciale,   che
attribuisce una competenza primaria in materia di «stato giuridico ed
economico del personale». 
    4.- Nel merito, prosegue la  Regione,  la  questione  prospettata
sarebbe infondata  poiche'  l'art.  1,  comma  3,  della  legge  reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 non lederebbe ne' l'art. 9, comma
5, della legge n. 150 del 2000,  ne'  la  riserva  di  contrattazione
collettiva, ne' vi sarebbe incompetenza della Regione in  riferimento
al personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale. 
    Quanto al  primo  aspetto,  andrebbe  considerato  che  la  norma
impugnata si sarebbe limitata a richiamare il contratto collettivo di
lavoro dei giornalisti, senza alterarne il contenuto e  i  diritti  e
gli obblighi che ne derivano; la Regione, dunque, avrebbe esercitato,
quale  datore  di  lavoro,  il  diritto  di  scegliere  il  contratto
collettivo  applicabile  al  personale  degli  uffici  stampa,  senza
invasione  della  competenza  statale  e,  anzi,  in  attuazione  dei
principi generali di diritto privato e della legge n. 150 del 2000. 
    Quest'ultima, infatti, all'art. 9, comma 5, avrebbe  riconosciuto
la specialita' del lavoro giornalistico  negli  uffici  stampa  delle
pubbliche  amministrazioni,  tanto  da   richiedere   una   specifica
contrattazione  collettiva  con  l'intervento  delle   organizzazioni
rappresentative della categoria dei giornalisti, senza pero' aver mai
ricevuto  attuazione  per  la  colpevole  inerzia   del   legislatore
nazionale. 
    Con  l'adozione  della  norma  regionale  impugnata,  la  Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia avrebbe dato  attuazione  al  suddetto
art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, in piena  coerenza  con
le disposizioni statali e nel  rispetto  dell'art.  10  della  stessa
legge n.  150  del  2000  che,  annoverando  l'art.  9  nei  principi
fondamentali di cui all'art. 117 Cost.,  ne  impone  le  prescrizioni
anche alle autonomie speciali. 
    Peraltro, la prescrizione  normativa  regionale  corrisponderebbe
alla stessa giurisprudenza costituzionale che, con la sentenza n.  85
del  2016,  avrebbe  riconosciuto  l'idoneita'  del  riferimento   al
contratto  nazionale  di  lavoro  dei  giornalisti,  quale   adeguato
parametro  oggettivo  di  commisurazione   delle   retribuzioni   del
personale che  svolge  attivita'  di  comunicazione  nelle  pubbliche
amministrazioni. 
    5.-  Con  specifico  riferimento  al  principio  di  riserva   di
contrattazione stabilito dal d.lgs.  n.  165  del  2001,  la  Regione
osserva che l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia
n. 5 del 2018 ne assicura  il  rispetto  sia  perche'  il  rinvio  al
contratto dei giornalisti  e'  dinamico  e  comprende  le  successive
evoluzioni, sia per la natura transitoria della  disciplina,  che  e'
destinata ad operare fino all'attuazione dell'art. 9, comma 5,  della
legge n. 150 del 2000. 
    6.- A maggior supporto delle proprie argomentazioni,  la  Regione
ricorda che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  in  sede  di   definizione   di   contratti
collettivi del settore pubblico, ha reso una dichiarazione  congiunta
con la Federazione nazionale della stampa italiana in data  2  maggio
2018, con cui  e'  stata  riconosciuta  la  specificita'  del  lavoro
giornalistico e la  legittimita'  dell'applicazione  transitoria  del
contratto giornalisti agli addetti degli uffici stampa pubblici. 
    7.- Con specifico riferimento alla disciplina del  personale  del
comparto sanitario, la Regione rappresenta che l'estensione  ad  esso
della legge reg. Friuli-Venezia Giulia  n.  5  del  2018  deriverebbe
dalla competenza primaria statutaria in materia di stato giuridico ed
economico  del  personale,  comprensiva  del  personale  degli   enti
dipendenti  dalla  Regione,  tra  cui  vanno  annoverate  le  aziende
sanitarie  ed  ospedaliere  del  Friuli-Venezia  Giulia,  e   sarebbe
coerente con la piena autonomia del sistema sanitario  friulano,  che
non partecipa al fondo sanitario regionale. 
    8.- In relazione  alla  censura  riferita  all'art.  3  Cost.  la
Regione deduce l'inconferenza del parametro in ragione dell'autonomia
legislativa in materia di stato giuridico ed economico del  personale
ad essa riconosciuta e,  comunque,  precisa  che  l'applicazione  del
contratto di lavoro giornalistico sarebbe  in  linea  con  l'atto  di
indirizzo del 16 aprile 2003,  con  cui  le  Regioni  e  le  Province
autonome  hanno  statuito  di  applicare  il  suddetto  contratto  ai
dipendenti   degli   uffici   stampa   per   garantire    omogeneita'
professionale e retributiva. 
    In ogni  caso,  sarebbe  la  stessa  legge  n.  150  del  2000  a
richiedere  un  trattamento  differenziato  per  tali  categorie   di
lavoratori, in ragione della specificita' del lavoro giornalistico. 
    9.- Quanto  all'art.  97  Cost.,  la  Regione  resistente  deduce
l'inammissibilita' della questione relativa  al  suddetto  parametro,
poiche' evocato in modo generico e  privo  di  motivazione  idonea  a
comprendere   perche'   la   norma   impugnata,   che   non    lascia
discrezionalita'   all'amministrazione,   incida   sul   canone    di
imparzialita'. 
    10.- Analogamente inammissibile e, comunque, infondata sarebbe la
lesione dell'art. 4, primo comma, numero 1), dello  statuto  speciale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, non  avendo  la  difesa
dello Stato spiegato in  cosa  si  concretizzerebbe  l'eccedenza  dai
limiti della competenza statutaria. 
    11.- La norma impugnata, infine, ad avviso della resistente,  non
potrebbe essere dichiarata incostituzionale alla luce dei  precedenti
specifici della Corte e segnatamente alla luce della sentenza n.  189
del 2007, che ha  dichiarato  l'illegittimita'  di  una  norma  della
Regione Siciliana che aveva previsto l'applicazione del contratto  di
lavoro giornalistico agli addetti degli  uffici  stampa,  poiche'  in
quel caso la ragione  dell'illegittimita'  era  stata  rinvenuta  nel
fatto  che  la  norma  non  aveva  operato  un   mero   rinvio   alla
contrattazione collettiva, ma aveva individuato  la  qualifica  e  il
trattamento economico spettanti agli addetti in questione. 
    Nel caso all'esame, invece, l'art. 1, comma 3, della  legge  reg.
Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018 avrebbe natura transitoria,  fino
all'attuazione dell'art. 9 della  legge  n.  150  del  2000,  facendo
quindi salva la futura contrattazione e lasciando liberi  gli  agenti
negoziali  rappresentativi  delle  categorie  delle   amministrazioni
datrici di lavoro e dei dipendenti interessati. 
    Per le stesse ragioni neppure sarebbe conforme il  richiamo  alla
recente sentenza n. 10 del 2019, di  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale di  una  norma  della  Regione  Lazio  in  materia  di
applicazione del contratto nazionale giornalistico agli addetti degli
uffici stampa istituzionali, tanto piu' che essa e' riferita  ad  una
legge di Regione a statuto ordinario. 
    12.- Con memoria del 12 febbraio 2019 la difesa  dello  Stato  ha
ribadito le proprie argomentazioni,  facendo  espresso  richiamo,  ai
fini  della  fondatezza  del  ricorso,  al  precedente  della   Corte
costituzionale costituito dalla sentenza n. 10 del  2019  in  materia
analoga,  e  precisando  che,  in  data  21  maggio  2018,  e'  stato
definitivamente perfezionato il nuovo CCLN funzioni  locali,  il  cui
art. 18-bis prevede la disciplina dei profili  professionali  per  le
attivita'   di   comunicazione   e   informazione   nelle   pubbliche
amministrazioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia
9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione  del
sistema informativo regionale), in riferimento agli  artt.  3,  97  e
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonche'  all'art.
4, comma 1, numero 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.
1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). 
    La  norma  impugnata  prevede  che,  nelle  more  dell'attuazione
dell'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150  (Disciplina
delle attivita' di informazione e di  comunicazione  delle  pubbliche
amministrazioni), al personale iscritto all'albo dei giornalisti  che
presta  servizio  presso  gli  uffici  stampa   istituzionali   delle
amministrazioni del comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e  degli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  si  applica  il  contratto
nazionale di lavoro giornalistico. 
    Secondo la prospettazione della difesa dello Stato l'applicazione
del  contratto  di  lavoro  giornalistico  al   personale   regionale
colliderebbe   con   il   principio   generale   che   riserva   alla
contrattazione collettiva il  trattamento  economico  dei  dipendenti
pubblici, nonche' con la legge  n.  150  del  2000  che  sancisce  la
riserva di contrattazione anche per il personale che svolge attivita'
di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni; inoltre,  la  norma
contrasterebbe con il Titolo terzo del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, conseguentemente,  con
l'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  alla
competenza statale la materia «ordinamento civile»,  nel  cui  ambito
ricadrebbe la regolamentazione dei  rapporti  di  lavoro  di  diritto
privato, determinando altresi'  una  disparita'  di  trattamento  tra
dipendenti pubblici, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. 
    In  ogni  caso  la  norma  regionale  impugnata  eccederebbe   la
competenza statuaria di cui all'art. 4, primo comma, numero 1), dello
statuto, che  deve  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico e  delle  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale. 
    2.-   In   via   preliminare,   va   esaminata   l'eccezione   di
inammissibilita' del ricorso sollevata dalla resistente,  non  avendo
lo Stato motivato per quale ragione ritiene applicabile la previsione
dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.  in  luogo  della
competenza statutaria in materia di ordinamento degli uffici e  degli
enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed  economico  del
personale. 
    Nel caso in  esame  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  indicato  nel
ricorso la competenza statutaria  in  materia  di  ordinamento  degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico  ed
economico del  personale,  precisando  che  essa  deve  svolgersi  in
armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento
giuridico della Repubblica e con le  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale e ha individuato tali ultimi limiti  nel  principio
generale di  riserva  di  contrattazione  collettiva,  specificamente
declinato dal Titolo terzo del d.lgs. n. 165 del 2001 e  dalla  legge
n. 150 del 2000 in riferimento alla attivita'  di  giornalismo  nella
pubblica amministrazione. 
    Tale argomentazione e' sufficiente, secondo la giurisprudenza  di
questa Corte, a ritenere ammissibile  il  ricorso,  avendo  lo  Stato
individuato seppure in via sintetica, ma comunque univoca,  i  motivi
di  eccedenza  dalle  competenze  statutarie  nel  contrasto  con  il
principio generale di riserva della contrattazione  collettiva  e  le
norme interposte che lo declinano (sentenza n. 315 del 2013). 
    3.- Nel merito la questione e' fondata. 
    3.1.- Il d.lgs. n. 165 del 2001 ha stabilito che  i  rapporti  di
lavoro pubblici cosiddetti contrattualizzati sono disciplinati  dalle
disposizioni del codice  civile  e  sono  oggetto  di  contrattazione
collettiva. 
    Questa Corte ha affermato che tale disciplina «costituisce  norma
fondamentale di  riforma  economico-sociale  della  Repubblica,  alla
stregua dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo  n.  165
del 2001,  il  quale  rinvia  in  proposito  ai  principi  desumibili
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di   finanza
territoriale), che, al comma 1, lettera a), stabilisce per  l'appunto
come  principio  la  regolazione  mediante  contratti  individuali  e
collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore  pubblico»
(sentenza n. 314 del 2003). 
    3.2.-  La  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  ha,  poi,
precisato che la disciplina del rapporto di impiego  alle  dipendenze
della Regione e i  profili  relativi  al  trattamento  economico  del
personale  pubblico  privatizzato  vengono  ricondotti  alla  materia
dell'«ordinamento civile», di competenza  esclusiva  del  legislatore
nazionale, che in tale  materia  fissa  principi  che  «costituiscono
tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa  al
precetto costituzionale di eguaglianza,  di  garantire  l'uniformita'
nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di  diritto  che
disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si  impongono  anche
alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007). 
    La qualificazione  della  riserva  di  contrattazione  collettiva
posta dal legislatore statale quale  norma  fondamentale  di  riforma
economico-sociale comporta che essa operi come  limite  all'autonomia
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in base alle  previsioni
dello stesso statuto, che impone che l'esercizio  delle  attribuzioni
regionali avvenga nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
    3.3.- Con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di
lavoro dei dipendenti pubblici aventi la  qualifica  di  giornalisti,
questa Corte, con la sentenza n. 10 del  2019,  a  proposito  di  una
norma regionale avente contenuti assimilabili  a  quella  di  odierna
impugnativa adottata dalla Regione  Lazio,  ha  stabilito  che  «[l]a
previsione, da parte della legge regionale impugnata, di applicazione
ai giornalisti  inquadrati,  a  seguito  di  concorso  pubblico,  nel
personale di ruolo della  Regione  di  un  contratto  collettivo  non
negoziato  dall'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), ma dalle  organizzazioni  datoriali
degli editori e dalla Federazione nazionale  della  stampa  italiana,
viola l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.». 
    In  particolare,  la  norma   della   Regione   Lazio   prevedeva
espressamente   l'applicazione   del   contratto   giornalistico   ai
giornalisti impiegati presso gli uffici stampa  della  Giunta  e  del
Consiglio regionale, a seguito di concorso e di  relativa  immissione
in ruolo. 
    3.4.- La  norma  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia
oggetto  di  impugnativa  si  riferisce,  invece,  genericamente  «al
personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio preso
gli uffici stampa istituzionali delle  amministrazioni  del  comparto
unico del Friuli-Venezia Giulia e degli enti del  servizio  sanitario
regionale», sicche' l'incostituzionalita' di essa  viene  in  rilievo
con specifico  riferimento  ai  giornalisti  assunti  quali  pubblici
dipendenti. 
    Con le leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 (Stato  giuridico  e
trattamento  economico   del   personale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia  Giulia),  9  dicembre  1982,  n.  81  (Modificazioni,
integrazioni ed interpretazioni della legge regionale 31 agosto 1981,
n. 53. Inquadramento di personale in posizione di comando ed  assunto
a contratto), e 4 marzo 1991,  n.  9,  recante  «Norme  di  revisione
contrattuale dello stato giuridico e del  trattamento  economico  del
personale  assunto  con   contratto   di   lavoro   giornalistico   e
inquadramento di personale tecnico (modifiche  ed  integrazioni  alla
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e alla legge regionale 1° marzo
1988,  n.   7)»,   la   Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,
nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di  «ordinamento
degli uffici e  degli  enti  dipendenti  dalla  Regione  e  di  stato
giuridico  ed  economico  del  personale  ad  essi  addetto»,   aveva
riconosciuto  ai  dipendenti  regionali   iscritti   all'ordine   dei
giornalisti, che svolgevano mansioni  giornalistiche  da  almeno  due
anni presso l'ufficio stampa e pubbliche relazioni,  la  facolta'  di
richiedere l'assunzione a contratto con  l'applicazione  dello  stato
giuridico  e  del  trattamento  economico  previsto   dal   Contratto
collettivo nazionale dei giornalisti. Il rapporto  d'impiego  veniva,
pertanto,  novato  e  trasformato  con  l'assunzione  a  contratto  e
l'applicazione del  contratto  di  lavoro  giornalistico  di  diritto
privato. 
    Successivamente, la  legge  statale  n.  150  del  2000,  che  ha
connotati di specialita', anche rispetto alla  normativa  di  cui  al
d.lgs. n. 165 del 2001,  regolando  l'attivita'  di  comunicazione  e
informazione nelle pubbliche amministrazioni, ha  tuttavia  previsto,
nel ricordato processo di contrattualizzazione del pubblico  impiego,
una specifica area di contrattazione  per  gli  addetti  agli  uffici
stampa nella pubblica amministrazione, prevedendo l'intervento  delle
organizzazioni rappresentative dei giornalisti. 
    A sua volta, l'art. 40 del d.lgs. n.  165  del  2001,  nel  testo
novellato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni), nel  ridurre  a  quattro  i  comparti  di
contrattazione  collettiva  nazionale  nel  pubblico   impiego,   cui
corrispondono non piu' di quattro separate  aree  per  la  dirigenza,
prevede che «[n]ell'ambito dei  comparti  di  contrattazione  possono
essere  istituite  apposite  sezioni  contrattuali   per   specifiche
professionalita'». 
    3.5.- Le predette disposizioni  statali  sono  espressione  della
competenza esclusiva dello Stato della  disciplina  del  rapporto  di
lavoro  pubblico,  anche  in  riferimento  al   personale   di   aree
professionali  specifiche,  e   della   riserva   di   contrattazione
collettiva, con conseguente illegittimita' dell'intervento  normativo
regionale. 
    3.6.- Vanno, infine, disattese le  argomentazioni  della  Regione
facenti leva sul carattere temporaneo della norma censurata,  la  cui
applicazione e' limitata  «[n]elle  more  dell'attuazione  di  quanto
previsto dall'articolo 9, comma 5, della  legge  7  giugno  2000,  n.
150», ovvero sulla competenza  statutaria  regionale  in  materia  di
ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione  e  di
stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto. 
    Difatti, quanto alla dedotta competenza  statutaria,  essa,  come
detto, deve trovare i limiti nell'ordinamento civile. 
    Quanto  al  carattere  transitorio  della  disciplina   regionale
oggetto di impugnativa, e' da osservare che il principio  di  riserva
di contrattazione collettiva non puo' essere derogato nemmeno in  via
provvisoria. 
    4.-  Restano  assorbiti  gli  altri  profili  di   illegittimita'
costituzionale dedotti in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  Cost.,
nonche' all'art. 4, primo comma, numero 1),  dello  statuto  speciale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.