ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
454, della legge 27 dicembre 2017, n.  205  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020), promosso  dalla  Regione  Toscana,  con  ricorso
notificato il 26 febbraio-5 marzo 2018, depositato in cancelleria  il
6 marzo  2018,  iscritto  al  n.  25  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella udienza pubblica del  19  febbraio  2019  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra; 
    uditi l'avvocato Marcello Cecchetti  per  la  Regione  Toscana  e
l'avvocato dello Stato Enrico  De  Giovanni  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  il  26  febbraio-5  marzo  2018  e
depositato il successivo 6 marzo (reg.  ric.  n.  25  del  2018),  la
Regione Toscana ha promosso, in riferimento  agli  artt.  117,  terzo
comma,  e  119,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 454,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio  di  previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020). 
    La disposizione impugnata prevede che «[a]ll'articolo  17,  comma
3-bis, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo  le  parole:
"della spesa di personale" sono inserite le seguenti: " , ovvero  una
variazione dello 0,1 per cento annuo, "». 
    1.1.- La  Regione  Toscana  assume  che  la  citata  disposizione
imponga una ulteriore variazione dello 0,1 per cento, allo  scopo  di
ridurre la spesa per il personale  sanitario,  in  coerenza  con  gli
obiettivi gia' indicati dall'art. 2, commi 71 e 72,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»,
e dall'art. 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98  (Disposizioni  urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    Se si  attribuisse  alla  congiunzione  «ovvero»  un  significato
disgiuntivo, la  variazione  dello  0,1  per  cento  potrebbe  essere
considerata come alternativa alle altre misure che la Regione  ha  la
facolta' di adottare allo scopo di conseguire «la graduale  riduzione
della spesa del personale sanitario». 
    La disposizione, tuttavia, si potrebbe  prestare  a  una  diversa
lettura, che conferisca alla congiunzione  un  valore  esplicativo  e
cosi' imponga la variazione dello 0,1 per cento come «un vincolo  che
va raggiunto ogni anno sino al 2020». 
    In  virtu'  di  tale  lettura,  che  parrebbe  avvalorata   dalla
relazione illustrativa dell'emendamento presentato  al  Senato  (Atto
Senato 2960-B), la disposizione  in  esame,  per  «il  suo  carattere
dettagliato e puntuale», non potrebbe essere considerata come  «norma
di principio volta al coordinamento della finanza pubblica». 
    1.2.- Ad avviso della Regione ricorrente, la  previsione  di  una
misura analitica, che non si limita a dettare criteri e obiettivi, ma
indica  «nel  dettaglio  gli   strumenti   concreti»   funzionali   a
raggiungere quegli obiettivi, «comprime illegittimamente  l'autonomia
finanziaria», con conseguente «indebita invasione dell'area riservata
dall'art. 119 Cost. alle autonomie territoriali». 
    Nel porre un vincolo puntuale e  dettagliato  con  riguardo  alla
spesa del personale sanitario, che deve essere perseguito annualmente
e non ha carattere transitorio, la disposizione impugnata non sarebbe
riconducibile ai principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,
che si limitano a sancire «obiettivi di  riequilibrio  della  finanza
pubblica, intesi anche  nel  senso  di  un  transitorio  contenimento
complessivo, sebbene  non  generale,  della  spesa  corrente»  e  non
indicano  «strumenti  o  modalita'  per  il  perseguimento»  di  tali
obiettivi. 
    1.3.- La disposizione e' censurata anche  per  il  contrasto  con
l'art. 117, terzo comma, Cost. Ad avviso  della  Regione  ricorrente,
essa non enuncerebbe un principio fondamentale, ma contemplerebbe una
misura puntuale e dettagliata e disporrebbe una riduzione della spesa
del personale, che «incide  inevitabilmente  sull'organizzazione  del
servizio  sanitario  regionale».  Sarebbe   violata,   pertanto,   la
competenza regionale concorrente in materia di tutela  della  salute,
che include, secondo tale prospettiva, «anche l'individuazione  delle
modalita' organizzative idonee per assicurare un efficiente  servizio
sanitario rispondente ai bisogni della collettivita'». 
    La misura sarebbe peraltro destinata a  ripercuotersi  su  quelle
Regioni «che gestiscono il servizio sanitario con personale  pubblico
assunto dalle aziende sanitarie ed ospedaliere». 
    2.- Con atto depositato il 10 aprile 2018, si  e'  costituito  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e  ha  chiesto   di
dichiarare  inammissibili,  improcedibili  e  comunque  infondate  le
questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Regione
Toscana. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  replica   che   si
potrebbero ravvisare profili di incostituzionalita' soltanto se  alla
congiunzione «ovvero» non si attribuisse un valore disgiuntivo. 
    Peraltro, anche a volere intendere la variazione  dello  0,1  per
cento annuo «come ulteriore vincolo», si tratterebbe pur sempre di un
principio fondamentale di coordinamento della finanza  pubblica,  che
ben puo' incidere su una o  piu'  materie  di  competenza  regionale,
anche di tipo residuale, e comprimere, sia pure in parte,  gli  spazi
«entro  cui  possono  esercitarsi   le   competenze   legislative   e
amministrative delle Regioni». La specificita' delle prescrizioni non
varrebbe comunque a escludere il carattere di principio di una norma,
quando le prescrizioni siano  legate  al  principio  da  un  evidente
rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione. 
    La disposizione  impugnata,  nell'imporre  alla  spesa  sanitaria
regionale un  obiettivo  di  carattere  macroeconomico  temporalmente
limitato e nel concedere sufficienti alternative  per  attuarlo,  non
sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria  della  Regione  e  sarebbe
«coerente con l'esigenza di assicurare nel breve periodo il  concorso
delle Regioni alla risoluzione di una grave situazione  di  emergenza
economica del Paese». 
    3.- In vista dell'udienza, il 29 gennaio 2019, il Presidente  del
Consiglio dei ministri ha depositato  una  memoria  illustrativa  per
ribadire le conclusioni gia' formulate. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inoltre precisato che
la disposizione impugnata, a ben considerare, introduce una deroga in
favore delle Regioni. Invero, il legislatore, pur lasciando  immutato
il tetto di spesa da raggiungere nell'anno 2020,  consentirebbe,  per
gli anni precedenti, non solo una spesa superiore al tetto, ma  anche
«una dinamica crescente, in misura comunque non superiore  allo  0,1%
annuo». Peraltro, le modalita'  di  verifica  dell'adempimento  delle
prescrizioni sulla spesa del personale sarebbero state concordate tra
Governo e Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
    Non sarebbero, pertanto, ne' ammissibili ne' fondate  le  censure
di violazione degli artt. 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,
Cost. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Regione Toscana ha proposto in via principale questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 454,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020),
denunciando la violazione  degli  artt.  117,  terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
    1.1.- La disposizione impugnata, concernente  la  disciplina  del
concorso  degli  enti   del   Servizio   sanitario   nazionale   alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, in  particolare,
la riduzione delle spese del  personale,  ha  modificato  l'art.  17,
comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni
urgenti  per  la  stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.  111.  Dopo  le  parole
«della spesa di personale», l'art. 1, comma 454, della legge  n.  205
del 2017 ha inserito l'inciso «, ovvero una variazione dello 0,1  per
cento annuo,». 
    Nell'attuale formulazione, l'art. 17, comma 3-bis, del d.l. n. 98
del   2011   cosi'   stabilisce:   «Alla   verifica    dell'effettivo
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo
si provvede con le modalita' previste dall'art. 2,  comma  73,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione  e'  giudicata  adempiente
ove sia accertato l'effettivo conseguimento  di  tali  obiettivi.  In
caso contrario, per  gli  anni  dal  2013  al  2019,  la  regione  e'
considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio  economico  e
abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso  di  graduale
riduzione della spesa di personale, ovvero una variazione  dello  0,1
per cento annuo, fino al totale conseguimento  nell'anno  2020  degli
obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata  legge
n. 191 del 2009». 
    1.2.- La Regione Toscana denuncia la  violazione  dell'art.  119,
secondo comma, Cost., sul presupposto che la  disposizione  impugnata
contenga «un precetto specifico e puntuale sull'entita' della  spesa»
e non si limiti a  dettare  criteri  e  obiettivi,  ma  indichi  «nel
dettaglio gli strumenti  concreti»  finalizzati  a  raggiungere  tali
obiettivi. 
    Intesa come previsione di un vincolo puntuale e dettagliato,  che
opera di anno in anno e non ha carattere transitorio, la disposizione
impugnata comprimerebbe «illegittimamente  l'autonomia  finanziaria»,
con conseguente «indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119
Cost. alle autonomie territoriali». 
    La Regione ricorrente denuncia altresi' la  violazione  dell'art.
117,  terzo  comma,  Cost.  e  argomenta  a  tale  riguardo  che   la
disposizione  in  esame  contempla  una  riduzione  della  spesa  del
personale, destinata a incidere «inevitabilmente  sull'organizzazione
del servizio sanitario regionale» e  a  pregiudicare  quelle  Regioni
«che gestiscono il servizio sanitario con personale pubblico  assunto
dalle aziende sanitarie ed ospedaliere». 
    Interpretata  come  misura  aggiuntiva  rispetto  a  quelle  gia'
imposte alle Regioni per  la  riduzione  della  spesa  del  personale
sanitario,  la  previsione  impugnata  invaderebbe   «le   competenze
regionali nella materia concorrente di "tutela della salute", nel cui
ambito rientra anche l'individuazione delle  modalita'  organizzative
idonee per assicurare un efficiente servizio sanitario rispondente ai
bisogni della collettivita'». 
    Secondo la Regione ricorrente, la disposizione impugnata potrebbe
anche prestarsi a una diversa  lettura,  che  intenda  la  variazione
dello  0,1  per  cento  annuo  come  misura  alternativa,  cosi'   da
salvaguardare  l'autonomia  regionale  in  materia  di  tutela  della
salute. 
    2.-  La  Regione  Toscana  ha  proposto  un'impugnativa  in   via
cautelativa e ipotetica, con una interpretazione prospettata soltanto
come possibile. 
    Per costante giurisprudenza di  questa  Corte,  «possono  trovare
ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse  in  via
cautelativa ed ipotetica, sulla base di  interpretazioni  prospettate
soltanto  come  possibili,  purche'  non  implausibili   e   comunque
ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate» (ex  multis,
sentenza n. 103 del 2018, punto 4.1. del Considerato in diritto). Nel
giudizio in via principale possono dunque essere  dedotte  «anche  le
lesioni in ipotesi  derivanti  da  distorsioni  interpretative  delle
disposizioni impugnate» (sentenza n. 270 del  2017,  punto  4.2.  del
Considerato in diritto). 
    La lettura proposta dalla parte ricorrente, che attribuisce  alla
congiunzione  «ovvero»  un  significato  esplicativo   e   non   gia'
disgiuntivo e cosi' individua nella variazione dello  0,1  per  cento
annuo della spesa una misura ulteriore e vincolante, non appare prima
facie implausibile.  Essa  e'  suffragata  dall'ambiguita'  semantica
della congiunzione «ovvero», che solo un'accurata  ricostruzione  del
contesto espressivo puo' contribuire a sciogliere. 
    Le questioni, pertanto, sono ammissibili. 
    3.- Nel merito le questioni non  sono  fondate,  nei  termini  di
seguito precisati. 
    3.1.-   La   giurisprudenza   di   questa   Corte   e'   costante
nell'affermare che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni
nel settore della tutela della salute ed in  particolare  nell'ambito
della gestione del servizio sanitario  puo'  incontrare  limiti  alla
luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento  della
spesa».  Tali  limiti  si  iscrivono  in  un  «quadro  di   esplicita
condivisione da  parte  delle  Regioni  dell'assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario»  (sentenza  n.  193  del
2007, punto 5. del Considerato in diritto). 
    Il legislatore statale puo' dunque «legittimamente  imporre  alle
Regioni vincoli  alla  spesa  corrente  per  assicurare  l'equilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva, in  connessione  con  il
perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi
comunitari» (sentenza n. 52 del 2010, punto 12.3. del Considerato  in
diritto). 
    La disposizione impugnata si colloca  nel  percorso  di  graduale
riduzione delle spese del personale sanitario, che ha preso le mosse,
per quanto rileva ai fini dell'odierno scrutinio, con l'art. 1, comma
565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)». 
    Allo scopo di «garantire il rispetto degli obblighi comunitari  e
la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il  triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il  Governo,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per  un  patto
nazionale per la salute, sul quale  la  Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome, in data 28 settembre 2006,  ha  espresso  la
propria condivisione», il legislatore ha  inizialmente  previsto  che
gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  concorressero   «alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  adottando  misure
necessarie a garantire che le spese del  personale,  al  lordo  degli
oneri riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e  dell'IRAP,  non
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il  corrispondente
ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento». 
    Tale valutazione ha attribuito rilievo anche alle spese  «per  il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,  con  contratto
di collaborazione coordinata e continuativa, o  che  presta  servizio
con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni»
(art. 1, comma 565, lettera a, della legge n. 296 del 2006). 
    Gli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  «nell'ambito  degli
indirizzi  fissati  dalle  regioni  nella  loro  autonomia,  per   il
conseguimento degli obiettivi  di  contenimento  della  spesa»,  sono
stati chiamati a predisporre, allo scopo di ottenere  una  «riduzione
della spesa  complessiva  di  personale»,  un  programma  annuale  di
revisione  delle  consistenze  del  personale  dipendente   a   tempo
indeterminato in servizio alla  data  del  31  dicembre  2006  e  del
personale che, alla medesima data, prestava servizio con rapporto  di
lavoro  a  tempo  determinato,  con   contratto   di   collaborazione
coordinata e continuativa o con altre forme di  lavoro  flessibile  o
con convenzioni (art. 1, comma 565, lettera c, della legge n. 296 del
2006). 
    Al riscontro dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi  «si
provvede  nell'ambito  del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005. La regione e' giudicata adempiente accertato l'effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la  regione
e'  considerata  adempiente  solo  ove  abbia   comunque   assicurato
l'equilibrio economico» (art. 1, comma 565, lettera e, della legge n.
296 del 2006). 
    Come questa Corte ha avuto occasione di  precisare  (sentenza  n.
120 del 2008, punto 5. del  Considerato  in  diritto),  la  normativa
citata incide  su  «un  rilevante  aggregato  della  spesa  di  parte
corrente, che costituisce una delle piu' frequenti e rilevanti  cause
del disavanzo pubblico», senza definire gli strumenti finalizzati  ad
attuare il generale obiettivo di riequilibrio della finanza pubblica,
e integra, pertanto, un principio fondamentale di coordinamento della
finanza pubblica. 
    L'evoluzione normativa ha confermato e arricchito  le  previsioni
della legge n. 296 del 2006. 
    In particolare, l'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», ha vincolato gli
enti  del   Servizio   sanitario   nazionale   a   concorrere   «alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  adottando,  anche
nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire  che  le  spese
del  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico   delle
amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,
non  superino  per  ciascuno  degli  anni  2010,  2011  e   2012   il
corrispondente  ammontare  dell'anno  2004  diminuito  dell'1,4   per
cento». 
    Sugli enti del Servizio sanitario nazionale, nel  rispetto  degli
indirizzi fissati dalle Regioni, grava  l'obbligo  di  elaborare  «un
programma  annuale  di  revisione  delle  consistenze  di   personale
dipendente a tempo indeterminato, determinato,  che  presta  servizio
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre
forme di  lavoro  flessibile  o  con  convenzioni,  finalizzato  alla
riduzione della spesa complessiva per il personale»  (art.  2,  comma
72, della legge n. 191 del 2009). 
    L'art. 2, comma 73, della legge n.  191  del  2009  conferma  che
l'effettivo conseguimento degli obiettivi  e'  vagliato  «nell'ambito
del  Tavolo  tecnico  per  la  verifica  degli  adempimenti  di   cui
all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005».  La  Regione
e' considerata adempiente soltanto se  ha  conseguito  gli  obiettivi
indicati o se ha comunque assicurato l'equilibrio economico. 
    Anche alle previsioni della legge n. 191 del 2009 questa Corte ha
riconosciuto  natura   di   «principio   fondamentale,   diretto   al
contenimento della spesa  sanitaria»  e  percio'  espressivo  di  «un
correlato  principio  di  coordinamento   della   finanza   pubblica»
(sentenza n. 73 del 2017, punto 6.4.2. del Considerato in diritto). 
    L'evoluzione normativa si e' orientata in una direzione  coerente
con i descritti obiettivi di  riduzione  della  spesa  del  personale
sanitario, come emerge anche dalle previsioni di  recente  introdotte
dall'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.  4
(Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo  2019,
n. 26. 
    3.2.- L'inquadramento sistematico del  dato  testuale,  l'analisi
del dibattito parlamentare e le argomentazioni difensive  svolte  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, anche nel  corso  dell'udienza
pubblica,  convergono  verso  l'interpretazione  della   congiunzione
«ovvero» in senso disgiuntivo. 
    3.2.1.-  Il  legislatore,  nello  stabilire  i  presupposti   per
considerare  la  Regione  adempiente,  conferisce  rilievo   primario
all'accertamento   dell'effettivo   conseguimento   degli   obiettivi
programmati. La Regione, in alternativa,  e'  considerata  adempiente
anche quando abbia comunque raggiunto l'equilibrio economico e  abbia
attuato un percorso virtuoso di graduale  riduzione  della  spesa  di
personale. 
    La previsione dell'art. 1, comma 454, della legge n. 205 del 2017
si inquadra in una disciplina ispirata a una logica di favore per  le
Regioni,  che  valorizza  un  percorso  credibile  di  raggiungimento
dell'equilibrio economico e di graduale  riduzione  della  spesa  del
personale  sanitario,  di  la'  dall'effettivo  conseguimento   degli
obiettivi pianificati, e deve essere interpretata in coerenza con  la
ratio cosi' individuata. 
    I  significati  che  possono   essere   attribuiti   al   termine
«variazione» - siano essi espressivi di mutamenti positivi e negativi
-  valgono  a  differenziarlo  dal  termine   «riduzione»,   che   il
legislatore adopera nell'enunciato precedente con chiaro  riferimento
all'esigenza di contenere e ridurre. E' proprio l'uso di due vocaboli
diversi, nello stesso contesto espressivo, a marcare  una  differenza
semantica. 
    Non  e'  poi  senza  significato  che  alla  flessibilita'  cosi'
accordata faccia riscontro la conferma dell'ineludibile necessita' di
conseguire, nell'anno 2020, tutti gli obiettivi previsti dall'art. 2,
commi 71 e 72, della legge n. 191 del 2009. Il  legislatore,  per  un
verso, mitiga il rigore  delle  originarie  previsioni  di  riduzione
della spesa per il personale sanitario e, per altro verso,  ribadisce
il limite invalicabile del raggiungimento, nel  2020,  di  tutti  gli
obiettivi previsti. 
    3.2.2.- Anche l'esame dei  lavori  preparatori  e  del  dibattito
parlamentare che si e' svolto in  occasione  dell'approvazione  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di  previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il  triennio
2019-2021) conduce a risultati convergenti. 
    Come traspare dalla nota di lettura n.  198  del  dicembre  2017,
redatta dal Servizio del Bilancio del Senato  in  relazione  all'Atto
Senato 2960-B, l'art. 17, comma  3-bis,  del  d.l.  n.  98  del  2011
conferma  l'esigenza  di  conseguire  nell'anno  2020  gli  obiettivi
previsti dall'art. 2, commi 71 e 72, della legge n. 191  del  2009  e
tuttavia «consente uno scostamento, sia pur limitato, dal percorso di
graduale riduzione  della  spesa  sanitaria  per  il  personale,  con
conseguenti  impatti  nei  due  esercizi  intermedi  (2018  e  2019),
consentendone l'aumento in misura pari allo 0,1%». La  nota  ipotizza
che la disposizione in esame determini  minori  risparmi  negli  anni
intermedi e auspica un chiarimento in merito all'impatto  «sui  saldi
di finanza pubblica», impatto che la relazione tecnica non si premura
di approfondire. 
    E' lo stesso ordine del giorno 0/981/25/12, presentato nella  XII
Commissione permanente (Igiene e sanita') del Senato della Repubblica
l'11 dicembre 2018 e modificato il 12 dicembre 2018,  a  sottolineare
come la legge  n.  205  del  2017  abbia  «cercato  di  attenuare  la
rigidita' dei limiti fissati riconoscendo in sede di monitoraggio una
flessibilita' dello 0,1 per cento». Sulla base di tali  premesse,  si
invita il Governo, che ha accolto  l'ordine  del  giorno  cosi'  come
riformulato, a valutare l'opportunita'  di  rimuovere  a  regime  «il
limite imposto nel 2004, ridotto del[l'] 1,4 quale tetto di spesa per
il personale sanitario». 
    Di  analogo  tenore  e'  l'ordine  del   giorno   9/01334-AR/171,
presentato l'8 dicembre 2018 nella seduta  n.  97  della  Camera  dei
deputati e accolto in pari data come raccomandazione. Anche in questa
sede, si riconosce che la variazione dello 0,1  per  cento  configura
una misura di maggiore flessibilita', e non gia' un vincolo puntuale,
idoneo a comprimere ogni spazio di autonomia delle Regioni. 
    3.2.3.- Del resto la stessa difesa del Presidente  del  Consiglio
dei ministri mostra di  attribuire  valore  disgiuntivo  alla  parola
«ovvero». 
    Nella   memoria   illustrativa    depositata    in    prossimita'
dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  termini
ancora piu' perspicui, ha soggiunto che l'art. 17, comma  3-bis,  del
d.l. n. 98 del 2011  ha  gia'  introdotto  «comunque  un  margine  di
flessibilita' in favore delle regioni, nel  senso  di  prevedere  una
deroga al rispetto del tetto nel periodo dal 2015 al 2019, purche' il
trend di spesa risulti comunque decrescente in tali anni». 
    La   disposizione   censurata   introdurrebbe   «una    ulteriore
flessibilita', disponendo che nel suddetto  periodo  la  spesa  possa
registrare anche  una  variazione  (da  intendersi  quindi  di  segno
positivo o negativo)  dell'ordine  dello  0,1%»  e  si  atteggerebbe,
pertanto, come «una deroga in  favore  delle  regioni  rispetto  alla
normativa previgente», che giustifica anche la scelta  di  promuovere
«una dinamica crescente» di  tale  spesa,  «in  misura  comunque  non
superiore allo 0,1% annuo». 
    A tali circostanziate notazioni, ribadite anche nella discussione
in udienza  pubblica,  la  Regione  ricorrente  non  ha  contrapposto
argomenti persuasivi, che impongano una diversa interpretazione della
disposizione impugnata. 
    4.- La previsione di una variazione dello 0,1 per cento annuo  si
raccorda, dunque, a una disciplina di riduzione delle  spese  per  il
personale sanitario, che gia' demanda alle Regioni  la  scelta  degli
strumenti  piu'  appropriati  per  conseguire  l'obiettivo   e,   con
riferimento a una piu' ampia flessibilita', definisce  le  condizioni
per giudicarle adempienti. 
    Cosi' intesa, la disposizione impugnata  non  reca  alcun  vulnus
all'autonomia finanziaria delle Regioni e  non  invade  la  sfera  di
competenza legislativa  concorrente  attribuita  alle  Regioni  nella
materia della tutela della salute.