ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  57,  comma
1, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle  imposte
sul reddito), come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46 (Riordino  della  disciplina  della  riscossione
mediante ruolo, a norma dell'articolo  1  della  legge  28  settembre
1998, n. 337),  promosso  dal  Tribunale  ordinario  di  Trieste,  in
funzione di giudice dell'esecuzione, nel  procedimento  vertente  tra
Genagricola spa, Agenzia  delle  entrate-Riscossione  e  Gestore  dei
Servizi Energetici GSE  spa,  con  ordinanza  del  24  ottobre  2017,
iscritta al n. 31 del registro  ordinanze  2018  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  8,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2018. 
    Visti  gli  atti  di  costituzione  della   Genagricola   spa   e
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonche' l'atto di  intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio  del  6  marzo  2019  il  Giudice
relatore Giovanni Amoroso. 
    Ritenuto che con ordinanza del  24  ottobre  2017,  il  Tribunale
ordinario di Trieste, in  funzione  di  giudice  dell'esecuzione,  ha
sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  57  del
decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul  reddito)  e,  «ove
occorra, anche» dell'art. 3, comma 4, lettera a),  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
disposizioni  urgenti   in   materia   tributaria   e   finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248; 
    che  il  rimettente  dubita  della  legittimita'   costituzionale
dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 in riferimento agli artt.  3,
24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte  in  cui  -  prevedendo
l'inammissibilita' sia delle opposizioni regolate dall'art.  615  del
codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la
pignorabilita' dei beni, sia delle opposizioni regolate dall'art. 617
cod.  proc.  civ.  relative   alla   regolarita'   formale   e   alla
notificazione del titolo esecutivo -  costringe  «il  contribuente  a
subire in ogni caso l'esecuzione, ancorche'  ingiusta;  con  la  sola
possibilita' di presentare ex  post  una  richiesta  di  rimborso  di
quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione,  o  suo
concessionario  per  la  riscossione,  ovvero   di   agire   per   il
risarcimento del danno»; 
    che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del
1973 e, «ove occorra», l'art. 3, comma 4, lettera a), del d.l. n. 203
del 2005, «che assoggetta la specifica funzione esattoriale svolta da
Agenzia  Entrate  Riscossione  al  regime  agevolato  del  D.p.r.  n.
602/1973 (e dunque anche al suo art. 57)», si porrebbero in contrasto
con l'art. 3 Cost., per la disparita' di trattamento tra contribuenti
che viene a determinarsi a seconda che  il  debito  riguardi,  o  no,
tributi per i quali l'art. 2  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546 (Disposizioni  sul  processo  tributario  in  attuazione
della delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413), prevede la giurisdizione tributaria; 
    che violati sarebbero anche l'art. 24 Cost., per  la  menomazione
del diritto di difesa derivante dalla limitazione dei casi in cui  e'
ammessa  l'opposizione  all'esecuzione;   l'art.   111   Cost.,   per
violazione  del  principio  secondo  cui  la  giurisdizione   attuata
mediante il giusto processo non puo' prescindere  dalla  possibilita'
di addivenire a una pronuncia  nel  merito;  l'art.  113  Cost.,  per
essere limitata e impedita la  tutela  del  contribuente  contro  una
determinata categoria di atti della pubblica amministrazione; 
    che la Genagricola spa si e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato il 13 marzo 2018, aderendo alle osservazioni formulate dal
giudice rimettente e domandando  che  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale siano dichiarate fondate; 
    che con atto  depositato  in  pari  data,  si  e'  costituita  in
giudizio anche l'Agenzia delle entrate-Riscossione, domandando che le
questioni   di   legittimita'   costituzionale    siano    dichiarate
inammissibili o comunque, nel merito, manifestamente infondate; 
    che  con  atto  depositato  sempre  nella   medesima   data,   e'
intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo che  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  siano
dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate; 
    che con memoria depositata il 13 febbraio  2019,  la  Genagricola
spa ha ricordato che questa Corte, con sentenza n.  114  del  2018  -
esaminando due ordinanze redatte dal medesimo giudice dell'esecuzione
del Tribunale ordinario di Trieste, di tenore sostanzialmente analogo
a quella attualmente all'esame  -  ha  gia'  dichiarato  la  parziale
illegittimita' costituzionale dell'art. 57, comma 1, lettera a),  del
d.P.R. n. 602 del 1973. 
    Considerato che oggetto dell'incidente  di  costituzionalita'  e'
solo l'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla  riscossione
delle imposte sul reddito), e non anche l'art. 3,  comma  4,  lettera
a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di  contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge  2  dicembre
2005, n. 248, seppur indicato  nel  dispositivo  dell'  ordinanza  di
rimessione, ma soltanto «ove occorra» e senza che alcuna censura  nei
suoi confronti sia mossa dal Tribunale rimettente; 
    che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  114  del  2018,  ha  gia'
dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  57,  comma  1,
lettera a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art.  16
del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino  della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo  1
della legge 28 settembre 1998,  n.  337),  nella  parte  in  cui  non
prevede   che,   nelle   controversie   che   riguardano   gli   atti
dell'esecuzione forzata tributaria  successivi  alla  notifica  della
cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del  d.P.R.  n.
602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615  del
codice di procedura civile; 
    che il giudizio a quo ha ad oggetto l'opposizione  ad  esecuzione
ex art. 615 cod.proc.civ., proposta da un contribuente  che  contesta
il  diritto  di  procedere   alla   riscossione   coattiva   cui   e'
assoggettato; 
    che,   in   seguito   alla   declaratoria    di    illegittimita'
costituzionale pronunciata,  le  questioni  sono  divenute  prive  di
oggetto (ex multis, ordinanze n. 137 del 2017, n.  38  e  n.  34  del
2017, n. 181 e n. 4 del 2016) e  devono,  quindi,  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, commi 1 e 2, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.