ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 283,  comma
2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209  (Codice  delle
assicurazioni private), come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera
b), del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198 (Attuazione della
direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE,  84/5/CEE,
88/357/CEE,  90/232/CEE   e   2000/26/CE   sull'assicurazione   della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli),
promosso dal Giudice di pace di Avezzano, nel  procedimento  vertente
tra M. E. C. e l'UnipolSai Assicurazioni spa, con  ordinanza  del  30
giugno 2017, iscritta  al  n.  157  del  registro  ordinanze  2017  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  46,  prima
serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti l'atto di  costituzione  di  UnipolSai  Assicurazioni  spa,
nonche' gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e della Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici  spa
(CONSAP) - Gestione autonoma del  Fondo  di  garanzia  vittime  della
strada; 
    udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 2019 il Giudice relatore
Giovanni Amoroso; 
    uditi l'avvocato Massimo Garutti  per  l'UnipolSai  Assicurazioni
spa e per la CONSAP e l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per
il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 30 giugno  2017,  il  Giudice  di  pace  di
Avezzano  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209 (Codice delle assicurazioni private), come  modificato  dall'art.
1, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.
198 (Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le  direttive
72/166/CEE,   84/5/CEE,   88/357/CEE,   90/232/CEE    e    2000/26/CE
sull'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli), per contrasto con gli artt. 2, 3  e  24
della Costituzione, nella parte in cui  prevede  che  «[i]n  caso  di
danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per i danni
alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo  di  euro  500,
per la parte eccedente tale ammontare». 
    Premette il giudice a quo di  dover  decidere  sulla  domanda  di
risarcimento del danno  alle  cose  proposta  dal  conducente  di  un
autoveicolo  coinvolto  in  un  sinistro  con  altro  mezzo   rimasto
sconosciuto. L'azione e' stata esercitata invocando la tutela che  il
Fondo di garanzia per le vittime della strada assicura  nei  casi  in
cui il sinistro sia stato cagionato  da  un  veicolo  o  natante  non
identificato. 
    Osserva il rimettente che,  in  applicazione  della  disposizione
censurata, la domanda non potrebbe  essere  accolta  in  quanto,  con
precedente sentenza, il Giudice di pace di Avezzano ha accertato  che
l'attore ha patito un danno biologico  con  invalidita'  quantificata
nell'1 per cento e che, secondo l'orientamento  della  giurisprudenza
di  legittimita',  si   considerano   «danni   gravi»   solo   quelli
qualificabili come «macrolesioni» e, dunque, eccedenti il 9 per cento
di  invalidita'   permanente.   Il   giudice   ricorda   che   questa
interpretazione si fonda sul rilievo che la ricorrenza  di  un  danno
grave alla persona rende assai improbabile il rischio di frode. 
    Tuttavia,  ritiene   che   la   disposizione   censurata,   cosi'
interpretata dal diritto vivente, si ponga in contrasto con l'art.  2
Cost., «frustrando  uno  dei  diritti  fondamentali  dell'individuo».
Sarebbe  violato  anche  l'art.  3  Cost.,  sotto  il  profilo  della
irragionevolezza, della disparita' di trattamento e  dell'affidamento
che il cittadino ripone «nella certezza giuridica  e  nella  coerenza
del legislatore», in quanto, a fronte del verificarsi di un  identico
danno patrimoniale, consente l'accesso alla tutela  risarcitoria  del
danno alle cose solo a colui che abbia subito  un  danno  grave  alla
persona. Al riguardo, il rimettente osserva che il danno patrimoniale
derivante dal danneggiamento  del  veicolo  assume  molto  spesso  un
rilievo notevole in termini  economici  e  non  appare  condivisibile
agganciare la risarcibilita' di tale pregiudizio alla concomitanza di
un altro e diverso danno. 
    Infine, il giudice dubita della legittimita' costituzionale della
disposizione censurata in riferimento all'art.  24  Cost.,  assumendo
che il limite alla risarcibilita' del danno  patrimoniale  posto  dal
legislatore si risolve in una menomazione del diritto di azione e  di
difesa facente capo al conducente che non abbia riportato danni gravi
alla persona, il quale, non disponendo di altri strumenti  per  poter
ottenere la reintegrazione del patrimonio ingiustamente  leso,  sara'
costretto  a  «desistere  dal  tutelare  i  propri  diritti  in  sede
giurisdizionale». 
    2.- Con atto depositato il 5 dicembre  2017,  e'  intervenuto  in
giudizio il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  chiedendo  che   le
questioni   di   legittimita'   costituzionale    siano    dichiarate
inammissibili o comunque infondate. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri ricorda, in particolare,
la matrice europea della disposizione censurata. Inoltre, quanto alle
ragioni di ordine pratico e giuridico poste a fondamento della norma,
rileva che  essa,  da  un  lato,  opera  un  contemperamento  tra  le
contrapposte esigenze di tutela del danneggiato e di prevenzione  del
rischio di frodi; dall'altro, pone una limitazione del tutto coerente
con il carattere eccezionale della  protezione  risarcitoria  offerta
dal Fondo di garanzia per le vittime della strada nei casi in cui  il
sinistro  sia  stato  cagionato  da  un   veicolo   o   natante   non
identificato. 
    Infine, l'Avvocatura richiama la giurisprudenza che  ha  chiarito
che l'espressione «danni  gravi»  deve  essere  interpretata  facendo
riferimento al concetto di «macrolesioni», ossia eccedenti il  9  per
cento di invalidita' permanente (Corte di cassazione,  sezione  terza
civile, sentenza 27 novembre 2015, n. 24214). 
    3.- La societa' UnipolSai Assicurazioni spa, parte del giudizio a
quo, si e'  costituita  con  atto  depositato  il  4  dicembre  2017,
chiedendo  che  le  questioni  siano  dichiarate   inammissibili   e,
comunque, infondate. 
    La parte premette, quanto al quadro normativo di riferimento, che
il Fondo di garanzia per le vittime della strada e'  stato  istituito
con l'art. 19 della legge 24 dicembre  1969,  n.  990  (Assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti),   recependo,
sostanzialmente,    l'art.    9     della     Convenzione     europea
sull'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile   in
materia di veicoli a motore, firmata a Strasburgo il 20 aprile  1959.
Il d.lgs. n. 198 del 2007  ha  poi  dato  attuazione  alla  direttiva
2005/14/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  maggio
2005, che modifica le direttive del Consiglio  72/166/CEE,  84/5/CEE,
88/357/CEE e 90/232/CEE e  la  direttiva  2000/26/CE  del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  sull'assicurazione  della  responsabilita'
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 
    Pone  in  rilievo,  poi,  che  la  norma  censurata  esprime   il
bilanciamento che  il  legislatore  ha  compiuto  tra  l'esigenza  di
garantire l'effettivita' del ristoro in caso di sinistro cagionato da
un veicolo non identificato e la necessita' di contenere  il  rischio
di condotte fraudolente  poste  in  essere  in  danno  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada. 
    In particolare, osserva che la giurisprudenza di legittimita'  ha
affermato, coerentemente con tale impostazione, che «[s]e  dunque  lo
sbarramento di cui all'art. 283, comma 2, cod. ass. serve a prevenire
le  frodi,  e'  del  tutto  coerente  con  tale  ratio  ammettere  il
risarcimento del danno alle cose quando il sinistro  abbia  provocato
esiti macropermanenti, e negarlo nel caso contrario; infatti un danno
alla  salute  micropermanente  (ad  es.,  postumi  di  lievi   traumi
contusivi o colpo di frusta) puo' essere simulato, l'amputazione d'un
arto no» (Corte di cassazione, sentenza n. 24214 del 2015). 
    4.- Ha depositato atto di intervento  la  Concessionaria  servizi
assicurativi pubblici spa (CONSAP) - Gestione autonoma del  Fondo  di
garanzia  vittime  della  strada,  esponendo,   sostanzialmente,   le
medesime argomentazioni sviluppate dalla UnipolSai Assicurazioni spa. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ordinanza del 30 giugno  2017,  il  Giudice  di  pace  di
Avezzano  ha  sollevato  questioni  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 283, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209 (Codice delle assicurazioni private), come  modificato  dall'art.
1, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.
198 (Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le  direttive
72/166/CEE,   84/5/CEE,   88/357/CEE,   90/232/CEE    e    2000/26/CE
sull'assicurazione  della  responsabilita'  civile  risultante  dalla
circolazione di autoveicoli), nella parte in cui prevede  che,  «[i]n
caso di danni gravi alla persona, il risarcimento e' dovuto anche per
i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro
500, per la parte eccedente tale ammontare». 
    Il giudice rimettente  sospetta  che  la  censurata  disposizione
violi l'art. 2  della  Costituzione,  perche'  frustrerebbe  uno  dei
diritti   fondamentali   della   persona,   tradendo   l'obbligo   di
solidarieta' che pervade l'ordinamento  giuridico;  l'art.  3  Cost.,
sotto  il  profilo  dell'irragionevolezza  e  della   disparita'   di
trattamento,  in  quanto  la  medesima  disposizione,  a  fronte  del
verificarsi di un identico  danno  patrimoniale,  consente  l'accesso
alla tutela risarcitoria del danno alle cose solo a colui  che  abbia
subito un danno grave alla persona; l'art. 24  Cost.,  in  quanto  il
limite  alla  risarcibilita'  del  danno   patrimoniale   posto   dal
legislatore si risolve in una menomazione del diritto di azione e  di
difesa facente capo al conducente che non abbia riportato danni gravi
alla persona, il quale non disporrebbe di altri strumenti  per  poter
ottenere la reintegrazione del patrimonio ingiustamente leso. 
    2.-    Va     preliminarmente     dichiarata     l'ammissibilita'
dell'intervento della Concessionaria  servizi  assicurativi  pubblici
spa (CONSAP) - Gestione autonoma del Fondo di garanzia vittime  della
strada. 
    La societa' ha giustificato il proprio  intervento  allegando  di
avere un interesse specifico e qualificato in ragione del  ruolo,  da
essa sola svolto in ambito nazionale, nella  gestione  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada. 
    2.1.- Secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex
plurimis, ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n.  237  e
n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del  2006  e
n. 291 del  2001),  la  partecipazione  al  giudizio  incidentale  di
legittimita' costituzionale e' circoscritta, di norma, alle parti del
giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e,
nel caso di legge regionale, al  Presidente  della  Giunta  regionale
(artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale). E' pero' ammissibile l'intervento di soggetti  terzi
che  siano  titolari  di  un  interesse  qualificato,  immediatamente
inerente  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in   giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (sentenza n. 180 del 2018).  In  tal  caso,  ove  l'incidenza
sulla  posizione  soggettiva   dell'interveniente   sia   conseguenza
immediata  e  diretta  dell'effetto  che  la  pronuncia  della  Corte
costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del  giudizio
a quo, l'intervento e' ammissibile (ex multis, sentenza  n.  345  del
2005). 
    2.2.- Nella specie, la posizione della societa' interveniente  e'
suscettibile di restare incisa dall'esito del giudizio della Corte in
modo diretto, immediato e specificamente differenziato. 
    L'art. 285 cod. assicurazioni private prevede che sia  la  CONSAP
ad amministrare, sotto la  vigilanza  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, il Fondo di garanzia  per  le  vittime  della  strada.  In
particolare,  tutte  le  imprese,  autorizzate  all'esercizio   delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti,  sono  tenute  a
versare annualmente alla CONSAP un contributo commisurato  al  premio
incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo
di assicurazione, in tal modo fornendo la provvista del Fondo stesso. 
    E' vero che la legittimazione passiva rispetto all'azione per  il
risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli  e  dei
natanti, per i quali vi e' obbligo di  assicurazione,  nelle  ipotesi
previste dall'art. 283, comma 1 - tra cui quella dei danni  cagionati
da veicolo  non  identificato,  oggetto  del  giudizio  a  quo  -  e'
riconosciuta all'impresa assicuratrice designata dall'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  (IVASS),  secondo   il   regolamento
adottato dal  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Ma  comunque  e'
previsto,  sotto  l'aspetto  sostanziale,  un  generale  obbligo   di
rimborso a carico della CONSAP, sicche' e' solo su  quest'ultima  che
grava, in ogni caso, l'onere economico della liquidazione  del  danno
alla persona ed, eventualmente, alle  cose  cagionato  da  veicolo  o
natante non identificato. 
    Sotto l'aspetto processuale,  poi,  l'art.  287,  comma  3,  cod.
assicurazioni private prevede espressamente che la CONSAP, alla quale
comunque chi agisce per  il  risarcimento  del  danno  nei  confronti
dell'impresa designata e' tenuto a inviare copia  di  tale  richiesta
(art. 287, comma 1), puo' intervenire in giudizio e  cio'  puo'  fare
anche solo in grado di appello; facolta'  questa  di  maggior  favore
rispetto all'ordinaria disciplina del codice di rito  (art.  344  del
codice di  procedura  civile)  che  nel  giudizio  d'appello  ammette
soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre  opposizione
a norma dell'art. 404 cod. proc. civ. 
    Risulta, pertanto, specificamente individualizzata  la  posizione
sostanziale e processuale  della  CONSAP,  la  quale,  ove  la  norma
censurata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima nei termini
auspicati  dal  giudice  rimettente  con  ampliamento  dei  casi   di
risarcimento di danni alle cose, risulterebbe alla fine - essa sola a
livello nazionale -  maggiormente  pregiudicata  perche'  esposta  in
misura piu' estesa all'obbligo di  rimborso  in  favore  delle  tante
imprese designate, convenute in giudizi risarcitori. 
    Consegue  che  un'eventuale  pronuncia  di   accoglimento   delle
questioni di  legittimita'  costituzionale  produrrebbe  un'immediata
incidenza sulla posizione soggettiva della CONSAP, la quale puo'  ben
dirsi portatrice di un interesse  specifico  e  qualificato,  nonche'
differenziato, a contrastare le prospettate questioni di legittimita'
costituzionale e non gia' di un interesse solo generico. 
    Il suo intervento nel presente  giudizio  deve,  percio',  essere
dichiarato ammissibile. 
    3.-  Passando  all'esame  del  merito,  va  premesso  il   quadro
normativo di riferimento, che  vede  la  confluenza  della  normativa
europea e di quella nazionale, le quali progressivamente hanno posto,
e poi ampliato, la tutela risarcitoria per danni cagionati da veicolo
non identificato. 
    Inizialmente    l'art.    9     della     Convenzione     europea
sull'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile   in
materia di veicoli a motore, firmata a Strasburgo il 20 aprile  1959,
ha previsto l'impegno di ciascuna parte contraente  a  costituire  un
Fondo di garanzia o ad adottare misure equivalenti per risarcire,  in
caso di  responsabilita'  civile  di  terzi,  le  parti  lese  quando
l'obbligo di assicurazione non e' stato rispettato o il  responsabile
non e' stato identificato, riconoscendo, al contempo, a ogni Stato la
liberta' di individuare l'estensione del diritto al risarcimento e le
condizioni necessarie per poter accedere alla tutela. 
    In attuazione di tale obbligo, pur in difetto di  ratifica  della
Convenzione,  l'art.  19  della  legge  24  dicembre  1969,  n.   990
(Assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei   natanti),   ha
costituito,   inizialmente   presso   l'Istituto   nazionale    delle
assicurazioni (INA), un Fondo di garanzia per le vittime della strada
al fine  di  assicurare  il  risarcimento  dei  danni  causati  dalla
circolazione dei veicoli o dei natanti per  i  quali  a  norma  della
stessa legge vi fosse l'obbligo di assicurazione e, in particolare  -
tra gli altri - nel caso in cui il sinistro fosse stato cagionato  da
veicolo o  natante  non  identificato.  La  natura  risarcitoria  del
diritto cosi' riconosciuto al danneggiato - e non gia' assistenziale,
come in alcune forme di indennizzo ex lege - e' una costante di  tale
tutela, non  alterata  dalla  finalita'  solidaristica  dell'istituto
(sentenza n. 560 del 1987). 
    Il risarcimento, pero',  era  previsto  solo  per  i  danni  alle
persone, non anche alle cose, peraltro inizialmente con il limite  di
un massimale fisso, stabilito dall'art. 21, primo comma, della stessa
legge, che ne ridimensionava, progressivamente nel tempo, la funzione
solidaristica fino a che tale disposizione non  e'  stata  dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui  non  era  previsto
l'adeguamento dei valori monetari di tale massimale (sentenza n.  560
del 1987). 
    L'art. 19 ha subito nel tempo  varie  modifiche,  ma  e'  rimasto
invariato ai fini che interessano: nel caso di sinistro cagionato  da
veicolo, o natante, non identificato il risarcimento era dovuto  solo
per i danni alle persone. 
    La legge n. 990 del 1969 e' poi stata abrogata con  l'entrata  in
vigore del d.lgs. n. 209 del 2005 e oggi il Fondo di garanzia per  le
vittime della strada e' disciplinato dall'art. 283 di  tale  decreto,
disposizione censurata dal giudice rimettente. 
    4.- Parallelamente, si e' evoluta  la  normativa  comunitaria  in
materia, recata da plurime direttive. 
    Dapprima e' stata adottata la direttiva 72/166/CEE del Consiglio,
del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della  responsabilita'
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e  di  controllo
dell'obbligo di assicurare tale responsabilita'. 
    Sono  seguite  nel  tempo  la  seconda  direttiva  84/5/CEE   del
Consiglio del 30 dicembre 1983, la  terza  direttiva  90/232/CEE  del
Consiglio del 14 maggio 1990 e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000, le quali hanno  apportato
diverse e sostanziali modificazioni. 
    Quella che maggiormente interessa, ai  fini  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale in  esame,  e'  la  successiva  direttiva
2005/14/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  dell'11  maggio
2005, che ha ulteriormente modificato  le  direttive  precedenti.  In
particolare, si e' previsto - all'art. 2, che ha sostituito l'art.  1
della  direttiva  84/5/CEE  -   che   in   generale   l'assicurazione
obbligatoria per responsabilita' civile  «copre  obbligatoriamente  i
danni alle cose e i danni alle persone» e cio', in particolare, anche
per «i danni alle cose o alle  persone  causati  da  un  veicolo  non
identificato». Pero' - come eccezione a tale regola - si e' stabilito
altresi' che «[g]li Stati membri  possono  limitare  o  escludere  il
pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo in  caso  di  danni
alle cose causati da un veicolo  non  identificato».  Tale  eccezione
soffre  essa  stessa  una  deroga:  quando  l'organismo  deputato  ad
apprestare la garanzia per le vittime della  strada  «e'  intervenuto
per gravi danni alle persone del medesimo  incidente  a  seguito  del
quale  sono  stati  causati  danni  alle  cose  da  un  veicolo   non
identificato, gli Stati membri non escludono l'indennizzo  per  danni
alle cose in ragione del fatto che il veicolo non  e'  identificato».
E' demandato alla legislazione degli Stati  membri  qualificare  come
«gravi» i danni alle  persone,  quale  presupposto  per  l'estensione
della garanzia anche al risarcimento dei danni alle  cose.  La  ratio
della limitazione e' quella di prevenire possibili frodi al Fondo  di
garanzia, come risulta espressamente dal  considerando  n.  12  della
direttiva e indirettamente dalla prescrizione secondo cui «gli  Stati
membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessita' o meno  di
cure ospedaliere», lasciando cosi' intendere che,  se  i  danni  alle
persone  hanno  richiesto  questo  genere  di  cure,  necessariamente
documentate,   il   rischio   di   frodi   e'   fugato    o    almeno
significativamente limitato. 
    E' infine seguita la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 settembre 2009, che ha abrogato  la  direttiva
2005/14/CE e quelle precedenti. 
    Pero' la disciplina, quanto ai profili qui in esame,  e'  rimasta
invariata. 
    L'art. 10 di quest'ultima direttiva ribadisce che  «[o]gni  Stato
membro istituisce o autorizza un organismo incaricato  di  risarcire,
almeno entro i limiti dell'obbligo di  assicurazione,  i  danni  alle
cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o  per  il
quale non vi e' stato adempimento  dell'obbligo  di  assicurazione  a
norma dell'articolo 3» (paragrafo 1). Pero' gli Stati membri  possono
limitare  o  escludere  il   pagamento   dell'indennizzo   da   parte
dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un  veicolo  non
identificato, salvo che si tratti  di  «gravi  danni  alle  persone»,
occorsi nel medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati
danni alle cose da un veicolo non identificato.  In  tale  evenienza,
gli Stati membri non possono escludere l'indennizzo  per  danni  alle
cose in ragione del fatto che il  veicolo  non  e'  identificato,  ma
possono solo prevedere  una  franchigia  non  superiore  a  euro  500
(paragrafo 3). 
      
    Parimenti per la  qualificazione  come  «gravi»  dei  danni  alla
persona  la  normativa  europea  rimanda  alla  legislazione  o  alle
disposizioni amministrative dello Stato membro  in  cui  e'  avvenuto
l'incidente. 
    5.-  A  fronte  di  questa  disciplina  europea  il   legislatore
nazionale inizialmente non  ha  affatto  operato  l'estensione  della
garanzia in esame anche al risarcimento dei danni alle cose e  quando
successivamente - peraltro dopo  la  scadenza  del  termine  previsto
dalla direttiva - ha introdotto tale  garanzia  si  e'  astenuto  dal
disciplinare piu' in dettaglio il presupposto stesso della  garanzia,
ossia l'esistenza di danno "grave" alla persona. 
    Infatti, con il d.lgs. n. 209 del 2005 - che seguiva nel tempo la
direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005 e che,  quindi,  interveniva
quando ormai gia' sussisteva l'obbligo del legislatore  nazionale  di
estendere la garanzia in questione anche al  risarcimento  dei  danni
alle cose - il Governo ha  ritenuto  di  non  adeguarsi  subito  alla
direttiva e si e' limitato a riprodurre, nell'art. 283,  l'originaria
disciplina di cui all'art. 19 della legge n. 990 del 1969,  che  tale
garanzia non prevedeva. 
    Solo successivamente il  legislatore  nazionale  ha  recepito  la
direttiva del 2005 nel d.lgs. n. 198 del 2007, riformulando  i  primi
due periodi del comma 2 dell'art. 283, sostituiti dai seguenti:  «Nel
caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento  e'  dovuto  solo
per i danni alla persona. In caso di danni  gravi  alla  persona,  il
risarcimento e' dovuto anche per i danni alle cose, il cui  ammontare
sia superiore all'importo di euro 500, per la  parte  eccedente  tale
ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter) il
risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, nonche' per i  danni
alle cose». 
    Il legislatore nazionale ha, pero',  mancato  di  specificare  in
termini piu' precisi il presupposto dei «danni gravi  alla  persona»,
che secondo la direttiva del 2005 - confermata  in  parte  qua  dalla
successiva direttiva del 2009 - valeva a limitare  la  risarcibilita'
dei danni alle cose cagionate da veicolo non identificato e  che  era
rimesso alla disciplina nazionale degli Stati membri. 
    6.- La mancata specificazione da parte del legislatore  nazionale
della  nozione   di   «danni   gravi   alla   persona»   ha   portato
inevitabilmente  la   giurisprudenza   a   interrogarsi   in   ordine
all'individuazione,   nell'ordinamento   nazionale,   del    criterio
discretivo piu' idoneo per distinguere tra danno grave,  o  no,  alle
persone. Sono, quindi, venute in rilievo la nozione di lesioni gravi,
secondo la definizione dell'art. 583 del codice penale, e  quella  di
lesioni di non lieve entita', di cui all'art. 138 cod.  assicurazioni
private; criteri entrambi nient'affatto  calibrati  sull'esigenza  di
evitare  possibili  frodi  al  Fondo  di   garanzia,   ma   afferenti
rispettivamente  all'offensivita'  penale  della  condotta   e   alla
quantificazione tabellare del danno non patrimoniale. 
    Nell'unico precedente noto in materia, la Corte di  cassazione  -
pronunciandosi in una controversia  emblematica  (perche'  vedeva  il
giudice di primo grado aver fatto riferimento all'art. 583 cod.  pen.
e  quello  d'appello  aver  invece   richiamato   l'art.   138   cod.
assicurazioni  private)  -  ha  affermato  -  con  riferimento   alla
disciplina vigente prima dell'emanazione  della  direttiva  del  2009
(ossia  al  momento  dell'incidente   provocato   dal   veicolo   non
identificato) - che in caso di sinistro causato  da  circolazione  di
veicolo non  identificato,  il  presupposto  del  «danno  grave  alla
persona», alla cui ricorrenza l'art. 283, comma 2, del d.lgs. n.  209
del 2005,  novellato  dal  d.lgs.  n.  198  del  2007,  subordina  la
risarcibilita' del danno alle cose, va identificato nell'accertamento
di un'invalidita' superiore al 9 per cento, ai sensi degli artt.  138
e 139 del medesimo decreto legislativo (Corte di cassazione,  sezione
terza civile, sentenza 27 novembre 2015, n. 24214). Si  e'  posto  in
rilievo che tale limitazione serve a prevenire le possibili frodi  al
Fondo di garanzia: un danno alla salute di lieve entita' -  quali  le
lesioni cosiddette micropermanenti di cui all'art. 139  (ad  esempio,
postumi di lievi traumi contusivi o colpo di frusta)  -  puo'  essere
simulato. 
    In sintesi, il  legislatore  nazionale  ha  operato  l'estensione
della tutela risarcitoria assicurata dal Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della strada anche al danno alle cose, come  richiesto  dalla
normativa europea, ma l'ha  limitata  all'ipotesi  della  contestuale
sussistenza di un danno grave alla persona, da intendersi, secondo la
giurisprudenza, come conseguente a lesioni di non lieve entita' (art.
138 cod. assicurazioni private) e quindi  tale  da  aver  determinato
un'invalidita' superiore al 9 per cento, che  costituisce  il  limite
per le lesioni cosiddette micropermanenti di cui  all'art.  139  cod.
assicurazioni private. 
    7.- Tutto cio' premesso, le questioni incidentali di legittimita'
costituzionale  non  sono  fondate  con  riferimento  a  nessuno  dei
parametri indicati dal giudice rimettente. 
    8.- Non e' violato l'art. 24 Cost., atteso  che  la  garanzia  di
azionabilita' in giudizio della pretesa risarcitoria avente a oggetto
il danno alle cose e' pienamente assicurata, come mostra  proprio  il
giudizio a quo che vede agire in giudizio il soggetto danneggiato  da
un veicolo non identificato. 
    Non appartiene a tale garanzia - di natura processuale, in quanto
attinente alla tutela giurisdizionale - il contenuto sostanziale  del
diritto azionato in giudizio.  L'ampiezza,  maggiore  o  minore,  del
diritto al risarcimento del danno alle cose, esercitato nei confronti
dell'impresa assicuratrice designata nel regime speciale del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, riguarda  non  gia'  la  tutela
giurisdizionale, bensi' l'aspetto sostanziale  della  protezione  che
l'ordinamento  riconosce  a  tale  situazione  giuridica  di  diritto
soggettivo. 
    Il soggetto danneggiato non trova alcun ostacolo a far valere  in
giudizio la sua pretesa risarcitoria, mentre non  attiene  all'ambito
del parametro evocato l'esistenza di presupposti sostanziali, piu'  o
meno restrittivi, previsti dalla legge per il suo  accoglimento.  Con
particolare  riferimento  all'art.  24   Cost.,   questa   Corte   ha
costantemente ritenuto che «cio' che conta e' che non vengano imposti
oneri tali  o  non  vengano  prescritte  modalita'  tali  da  rendere
impossibile o  estremamente  difficile  l'esercizio  del  diritto  di
difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale» (sentenza n.  199
del 2017; nello stesso senso, sentenze n. 121 e n. 44 del 2016). 
    9.- Neppure e' violato l'art. 2 Cost. 
    Il dovere  inderogabile  di  solidarieta'  -  che  appartiene  ai
principi generali nella tutela  dei  diritti  fondamentali  garantiti
dalla Costituzione - trova  un  elettivo  campo  di  applicazione  in
normative che realizzano specifiche  fattispecie  di  socializzazione
del danno, soprattutto alla persona.  Proprio  con  riferimento  alle
vittime della circolazione stradale questa  Corte  ha  affermato  che
«desta allarme sociale il mancato  ristoro  del  danno  alla  persona
cagionato da soggetto non identificato» (sentenza n. 79 del 1992). 
    Espressione di questa tendenza sono, in particolare, il Fondo  di
garanzia per le vittime della strada, il Fondo  di  garanzia  per  le
vittime della caccia, il Fondo di garanzia per i danni  derivanti  da
responsabilita' sanitaria, il Fondo di garanzia per l'insolvenza  del
datore di lavoro. Ispirati alla stessa  esigenza  di  attuazione  del
generale dovere di solidarieta' sono istituti di tipo  assistenziale,
quali l'indennizzo per i  danni  da  vaccinazione,  emotrasfusione  e
somministrazione di talidomide. 
    Nella fattispecie che viene in  rilievo  in  questo  giudizio  di
costituzionalita'  il  dovere  di  solidarieta'  ha  anche  una  piu'
specifica fonte internazionale ed europea. 
    Come gia' ricordato, la citata Convenzione  di  Strasburgo  e  le
menzionate direttive comunitarie hanno previsto l'istituzione  di  un
Fondo di garanzia per risarcire le «vittime della strada»  quanto  al
danno alla persona. Le direttive 2005/14/CE e 2009/103/CE  hanno  poi
ampliato questa tutela prescrivendo che gli Stati membri  approntino,
per il tramite del Fondo di garanzia, una tutela  risarcitoria  anche
per il danno alle cose quando c'e' stato un danno grave alla  persona
cagionato, in particolare, da un veicolo non identificato. 
    Cio' il legislatore ha fatto -  come  sopra  rilevato  -  con  il
d.lgs. n. 198 del 2007, modificando  l'art.  283  cod.  assicurazioni
private e  prevedendo,  appunto,  tale  garanzia  risarcitoria  negli
stessi termini della normativa europea. 
    Puo', quindi,  dirsi  rispettata  la  prescrizione  del  generale
dovere di  solidarieta'  mediato,  nello  specifico,  dal  menzionato
obbligo derivante dalla normativa europea, rimanendo pur sempre fermo
«che "il dovere di aiutare chi si trova in difficolta' per una  causa
qualunque" puo' essere adempiuto dal legislatore secondo  criteri  di
discrezionalita'  e  sulla   base   della   "necessaria   ragionevole
ponderazione  con  altri   interessi   e   beni   di   pari   rilievo
costituzionale"» (sentenza n. 226 del 2000). 
    10.-  Neppure  e'  violato  il  principio  di  eguaglianza  e  di
ragionevolezza (art. 3 Cost.)  la'  dove  la  disposizione  censurata
condiziona la risarcibilita' del danno alle cose alla sussistenza  di
un danno alla persona cagionato da veicolo non identificato. 
    La (sopra esaminata) normativa europea ha  posto  una  condizione
formulata in termini generali - il  concorrente  danno  alla  persona
deve essere  "grave"  -  ma  destinata  a  essere  specificata  dalla
disciplina degli Stati membri, indicando al contempo  la  ragione  di
tale condizionamento nell'esigenza di prevenire  frodi  al  Fondo  di
garanzia, ritenute possibili  in  caso  di  danni  non  «gravi»  alla
persona. 
    Sottesa  alla  norma  nazionale,  espressa   dalla   disposizione
censurata, ripetitiva di quella europea, e'  la  medesima  ratio,  la
quale giustifica, sotto il profilo  del  rispetto  del  principio  di
eguaglianza e di ragionevolezza,  il  trattamento  differenziato  tra
ipotesi di danno alle cose, contestuale a lesioni personali,  secondo
che queste abbiano cagionato, o no, un danno grave. 
    Ne' la  giustificazione  di  tale  trattamento  differenziato  e'
sminuita se si considera  il  (pur  limitativo)  criterio  discretivo
ritenuto dalla (sopra richiamata) giurisprudenza di legittimita', che
fa riferimento agli artt. 138 e 139 cod. assicurazioni  private,  per
cui sono risarcibili  i  danni  alle  cose  solo  se  contestualmente
ricorrono lesioni personali di non lieve entita' ex art. 138, tali da
determinare postumi permanenti in misura superiore al 9 per cento  ex
art. 139. Rimane  in  ogni  caso,  come  ragione  giustificativa  del
trattamento differenziato, l'esigenza di evitare frodi  al  Fondo  di
garanzia per le vittime della strada. 
    Vero e' che nella  tabella  delle  lesioni  micropermanenti,  che
ricadono nell'ambito dell'art. 139 cod. assicurazioni private, ve  ne
sono alcune per le quali appare difficile ipotizzare che  vi  sia  un
apprezzabile rischio di simulazione. La stessa citata  giurisprudenza
e' consapevole che anche tra le lesioni con postumi  fino  al  9  per
cento  possono  rientrare  danni  non  simulabili  e   fa   l'esempio
dell'amputazione di una falange ungueale. Del resto, il  decreto  del
Ministro della salute, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle  politiche  sociali  e  il  Ministro  delle  attivita'
produttive, 3 luglio 2003 (Tabella delle menomazioni alla  integrita'
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'), considera varie
lesioni che cagionano danni non simulabili (tali sono la  perdita  di
dita della mano o del piede). 
    Pur tuttavia la identificazione del danno grave alla  persona  in
quello procurato da lesioni, che non siano di lieve entita'  ex  art.
139 cod. assicurazioni private  al  fine  della  quantificazione  del
danno  non  patrimoniale,   ha   comunque,   in   mancanza   di   una
specificazione  normativa   maggiormente   mirata   all'esigenza   di
prevenire possibili frodi  al  Fondo  di  garanzia,  una  sufficiente
coerenza intrinseca, perche' trova la sua fonte in  una  disposizione
dello stesso codice delle assicurazioni private, in cui  e'  inserita
anche   la   disposizione   censurata,   rimanendo    rimessa    alla
giurisprudenza una piu' puntuale perimetrazione della  risarcibilita'
del  danno  alle  cose  cagionato  da   veicolo   non   identificato;
risarcibilita' la cui estensione rimane  nella  discrezionalita'  del
legislatore, al quale e' rimessa «la scelta dei modi per ripristinare
la par condicio tra le vittime della strada per sinistri cagionati da
veicoli non identificati e la generalita'  degli  aventi  diritto  al
risarcimento dei danni coperti da polizza di assicurazione  "R.C.A."»
(sentenza n. 560 del 1987; nello stesso senso, ordinanza n.  336  del
2010). Del resto, finanche il meccanismo  tabellare  di  risarcimento
del danno  non  patrimoniale  nel  caso  di  lesioni  micropermanenti
(quelle di «lieve entita'» di cui  all'art.  139  cod.  assicurazioni
private) puo' non  assicurare  l'integralita'  del  risarcimento  del
danno alla persona (sentenza n. 235 del 2014). 
    11.- C'e' pero' da considerare, infine, che in epoca piu' recente
il legislatore e' intervenuto modificando la disposizione  utilizzata
dalla giurisprudenza per fissare  la  soglia  del  danno  grave  alla
persona, quale presupposto per la risarcibilita' anche del danno alle
cose nella fattispecie in esame. 
    Il vigente art. 139, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma
19, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza), prevede che le lesioni di  lieve  entita',  che  non
siano suscettibili di  accertamento  clinico  strumentale  obiettivo,
ovvero visivo, con riferimento  alle  lesioni,  quali  le  cicatrici,
oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di  strumentazioni,  non
possono dar luogo a  risarcimento  per  danno  biologico  permanente.
Quindi, attualmente, nell'art. 139 occorre  distinguere  tra  lesioni
micropermanenti  di  incerta  accertabilita',  il   cui   danno   non
patrimoniale non e' risarcibile (come danno  assicurato),  e  lesioni
micropermanenti che invece sono ritenute -  dal  legislatore  che  ha
novellato la disposizione - adeguatamente comprovate e quindi tali da
escludere plausibilmente il rischio che siano simulate. 
    Tale sviluppo normativo induce questa Corte ad auspicare  che  il
legislatore regolamenti, in termini piu'  puntuali  e  non  eccedenti
l'esigenza di prevenire possibili frodi  al  Fondo  di  garanzia,  il
presupposto dei «danni gravi alla persona», che  segna  il  perimetro
della risarcibilita' del danno  alle  cose  cagionato  da  veicolo  o
natante non identificato; cio' al fine di meglio attuare la finalita'
solidaristica sottesa  all'obbligo  di  conformita'  alla  richiamata
normativa europea.