ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  22,  commi
1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29  giugno  2018,  n.  7
(Disposizioni  urgenti  in  materia   di   bilancio   di   previsione
finanziario 2018-2020), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso spedito per  la  notifica  il  28  agosto  2018,
depositato in cancelleria il 4 settembre 2018, iscritto al n. 58  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; 
    udito nella camera di consiglio del 17  aprile  2019  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica  il  28  agosto
2018 e depositato  il  successivo  4  settembre,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli  artt.  119  e
117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - quest'ultimo  in
riferimento agli artt. 42, 44 e 45 e ai punti 1 e 5 dell'allegato 4/2
del decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118  (Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  degli  schemi  di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e  dei  loro  organismi,  a
norma degli articoli 1 e 2 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42)  -
questioni di legittimita' costituzionale in via principale  dell'art.
22, commi 1, 2 e 3, della legge  della  Regione  Piemonte  29  giugno
2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione
finanziario 2018-2020); 
    che  si  e'  costituita  la  Regione  Piemonte,  in  persona  del
Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni  siano  dichiarate
non fondate; 
    che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in  data
31 dicembre 2018,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7  dicembre
2018, ha rinunciato al ricorso, dando atto della  sostituzione  della
norma impugnata ad  opera  dell'art.  1  della  legge  della  Regione
Piemonte 24 ottobre 2018,  n.  17,  recante:  «Modifiche  alla  legge
regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti  in  materia  di
bilancio di previsione finanziario 2018-2020)»; 
    che la rinuncia e' stata accettata  dalla  Regione  Piemonte  con
atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019. 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 23  delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al
ricorso,  seguita  da  accettazione  della  controparte   costituita,
determina l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 47 del
2019 e n. 51 del 2018). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e gli artt. 9, comma 2,  e  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.