ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 28 agosto 2018, depositato in cancelleria il 4 settembre 2018, iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; udito nella camera di consiglio del 17 aprile 2019 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 28 agosto 2018 e depositato il successivo 4 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 119 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione - quest'ultimo in riferimento agli artt. 42, 44 e 45 e ai punti 1 e 5 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - questioni di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020); che si e' costituita la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate; che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 31 dicembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 dicembre 2018, ha rinunciato al ricorso, dando atto della sostituzione della norma impugnata ad opera dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2018, n. 17, recante: «Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)»; che la rinuncia e' stata accettata dalla Regione Piemonte con atto depositato in cancelleria il 25 gennaio 2019. Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 47 del 2019 e n. 51 del 2018). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.