ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018,  n.  24
(Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante  mediante
SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 4-9  ottobre  2018,
depositato in cancelleria l'8 ottobre 2018, iscritto  al  n.  69  del
registro ricorsi 2018 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nella udienza  pubblica  del  21  maggio  2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia; 
    uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Domenico Gullo per la Regione
Calabria. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4-9 ottobre  2018,  depositato  l'8
ottobre 2018 (reg. ric. n. 69 del 2018), il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato, per contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione, l'art. 4, comma 1, lettera c),  della
legge della Regione  Calabria  3  agosto  2018,  n.  24  (Accesso  al
commercio su  aree  pubbliche  in  forma  itinerante  mediante  SCIA.
Modifiche alla L.R. n. 18/1999), nella parte in cui ha aggiunto, alla
fine del comma 3 dell'art. 8 della legge della  Regione  Calabria  11
giugno 1999, n. 18 (Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione
in materia di commercio su aree pubbliche), il periodo «i  limiti  di
sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione  laddove
sul medesimo punto non si presenti altro operatore». 
    Ad  avviso  del  ricorrente,  detta  previsione   violerebbe   la
normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a  norma
dell'articolo 4, comma 4, della legge  15  marzo  1997,  n.  59),  in
quanto realizzerebbe di fatto  un'equiparazione  tra  l'esercente  il
commercio su aree pubbliche in  forma  itinerante  e  l'esercente  il
commercio con posteggio. 
    Il ricorrente  premette  che  i  principi  e  le  norme  generali
sull'esercizio  dell'attivita'  commerciale  sono  contenuti  nel  su
indicato d.lgs. n. 114 del 1998, il quale, oltre a prevedere  tra  le
finalita' perseguite anche quella di garantire la concorrenza tra gli
operatori economici, ha stabilito che il commercio  al  dettaglio  su
aree pubbliche possa svolgersi o su posteggi assentiti in concessione
per dieci anni o su  qualsiasi  area  purche'  in  forma  itinerante,
assoggettandone in ogni caso l'esercizio ad apposita  autorizzazione.
La normativa statale ha altresi' previsto che le  Regioni  provvedano
all'emanazione delle norme relative alle modalita' di  esercizio  del
commercio al dettaglio su aree pubbliche, ai criteri e alle procedure
per il rilascio,  la  revoca,  la  sospensione  e  la  reintestazione
dell'autorizzazione in caso in cessione  dell'attivita'  nonche'  dei
criteri per l'assegnazione dei posteggi. 
    Alla  luce  di  quanto  sopra,  la  Regione  Calabria  ha  quindi
esercitato le funzioni ad essa attribuite in materia di commercio  su
aree pubbliche mediante l'adozione della legge reg.  Calabria  n.  18
del 1999, distinguendo, a tal fine, tra autorizzazioni di tipo A, per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche con l'uso di posteggio, e
autorizzazioni di tipo B,  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante. 
    Ai  sensi  dell'art.  6  della   citata   legge   regionale,   le
autorizzazioni di tipo A sono rilasciate dal Comune  nel  quale  sono
ubicati i posteggi, all'esito di una procedura selettiva e sulla base
di una graduatoria formulata tenendo conto della maggiore  anzianita'
di presenza dell'operatore nel mercato, dell'anzianita' di iscrizione
nel registro delle imprese per l'attivita' di commercio al  dettaglio
su  aree  pubbliche,  dell'ordine  cronologico  di  spedizione  della
domanda. Il successivo art. 8, invece, disciplina  le  autorizzazioni
di tipo B, stabilendo, tra l'altro, che «l'esercizio del commercio in
forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario
a servire la  clientela  e,  comunque  non  superiori  ad  un'ora  di
permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento  di  almeno
500 metri decorso detto periodo e divieto  di  tornare  nel  medesimo
punto nell'arco della giornata» (comma 3). 
    Sulla predetta normativa e' quindi intervenuta la legge regionale
censurata,  semplificando  le  modalita'  per  conseguire  il  titolo
all'esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante,  attraverso  la
trasformazione  della  prevista   autorizzazione   in   abilitazione,
soggetta a segnalazione certificata di inizio  attivita'  (SCIA),  ed
aggiungendo, alla fine del comma 3, dell'indicato art. 8, il  periodo
oggetto di impugnazione. 
    Per effetto di tale disposizione, secondo il Governo, l'esercente
il commercio su area pubblica in  forma  itinerante  potrebbe  dunque
sostare e permanere nel medesimo punto senza alcun limite temporale e
spaziale, nell'ipotesi,  «tutt'altro  che  infrequente»,  che  nessun
altro operatore si presenti in loco. 
    Sotto  questo  profilo,  la  norma  sarebbe   quindi   fortemente
anticoncorrenziale  laddove,  esonerando  l'esercente  ambulante  dai
limiti spaziali e temporali naturalmente connessi  all'esercizio  del
commercio in forma itinerante,  pregiudicherebbe  i  commercianti  in
sede fissa, i quali, invece, per conseguire la stabilita' data  dalla
disponibilita'  di  un  posteggio,  debbono  non  solo  possedere   i
requisiti  richiesti  dalla  legge,  ma  anche   assoggettarsi   alla
procedura selettiva  per  il  rilascio  dell'autorizzazione  e  della
concessione del posteggio. 
    Al contempo, la disposizione censurata attenuerebbe le differenze
tra le due forme di esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui
diversita' si incentrerebbe proprio sulla disponibilita' o meno di un
posteggio  in  concessione,  sul   carattere   fisso   o   itinerante
dell'attivita', nonche' sul tempo e sulle  modalita'  di  svolgimento
della stessa. 
    In  definitiva,  secondo  il  ricorrente,  la  permanenza  di  un
soggetto in possesso del titolo di tipo B su  una  porzione  di  area
pubblica  «oltre  il  tempo  necessario  per  servire  la  clientela»
consentita dalla norma impugnata, sia pure alla condizione che non si
presenti  un  altro   operatore,   consentirebbe,   nella   sostanza,
l'esercizio di  attivita'  commerciale  di  tipo  A  in  assenza  del
corrispondente titolo autorizzatorio, come tale pure sanzionabile  ai
sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 114 del 1998. 
    La norma impugnata dunque violerebbe l'art. 28 del d.lgs. n.  114
del 1998 che, nel regolare le condizioni di esercizio  dell'attivita'
commerciale, distingue nettamente, quanto alle modalita' di esercizio
stesso, il commercio su aree pubbliche svolto in sede fissa  rispetto
a quello  in  forma  itinerante,  con  conseguente  violazione  della
competenza  esclusiva   statale   in   materia   di   «tutela   della
concorrenza», ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    2.- La  Regione  Calabria,  costituitasi  in  giudizio,  contesta
l'assunto su cui si basa l'impugnazione,  secondo  cui  la  norma  in
giudizio assimilerebbe i due tipi di attivita' commerciale, in quanto
detta norma  introdurrebbe  solo  una  deroga  al  dato  temporale  e
spaziale  della  permanenza  del  commerciante  itinerante,  ma   non
legittimerebbe affatto quest'ultimo  a  utilizzare  stabilmente  e  a
tempo indeterminato un'area pubblica. 
    La resistente, in primo luogo, ritiene che la previsione in esame
sia da  ricondurre  alla  disciplina  del  commercio,  di  competenza
residuale  regionale,  e  non  alla  materia   della   tutela   della
concorrenza, di spettanza statale, richiamando a tal fine la sentenza
n. 247  del  2010  di  questa  Corte,  ove  e'  stato  affermato  che
«l'assunto su cui si basa tale premessa e' gia' stato  esplicitamente
smentito da questa Corte, la quale - ritenuto che  "a  seguito  della
modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione,  la  materia
"commercio"  rientra  nella  competenza  esclusiva  residuale   delle
Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost." - ha chiarito
che "il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 [...]  si  applica,
ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,
soltanto  alle  Regioni  che  non   abbiano   emanato   una   propria
legislazione nella suddetta materia" (ordinanza n. 199 del 2006)». 
    Inoltre, la Regione evidenzia come non possa ravvisarsi  comunque
alcuna disparita' di trattamento, ne' alcun effetto  discriminatorio,
nei confronti dei commercianti con posteggio, atteso che  la  diversa
autorizzazione di tipo A consente, oltre all'esercizio dell'attivita'
con  uso  di  posteggio,  anche  la  partecipazione  a  fiere,   pure
extraregionali, e la  vendita  in  forma  itinerante  nel  territorio
regionale (art. 5, comma 3, della  legge  reg.  Calabria  n.  18  del
1999); mentre le abilitazioni di tipo B  consentono  l'esercizio  del
commercio senza l'uso del posteggio e in forma itinerante  «ed  altro
e' esercitare il commercio in un posteggio fisso,  assegnato  per  10
anni, in un mercato regolamentato da un  comune,  altro  e'  svolgere
l'attivita' soffermandosi nello stesso punto, in ipotesi per piu'  di
un'ora,  ma  pur  sempre   temporaneamente,   in   un'area   pubblica
necessariamente  diversa  da  un  mercato,  con  una  ben  differente
capacita' attrattiva della clientela». 
    Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso quindi,  la  difesa
regionale  sostiene  che  la  norma  in  esame   non   legittimerebbe
l'ambulante   ad   esercitare   un'attivita'   di   tipo    A,    ne'
pregiudicherebbe il titolare  di  detta  autorizzazione,  in  ragione
della  diversita'  dei  luoghi  e  delle  condizioni  di  svolgimento
dell'attivita' di commercio al dettaglio nelle due ipotesi. 
    La Regione resistente osserva  infine  come,  poiche'  lo  stesso
legislatore statale  ha  previsto  la  possibilita'  di  assegnazione
giornaliera di posteggi temporaneamente  non  occupati  dai  titolari
della relativa concessione ai soggetti legittimati ad  esercitare  il
commercio su aree pubbliche (cfr. art. 28, comma 11,  del  d.lgs.  n.
114 del 1998) - compresi i commercianti muniti di  autorizzazione  al
commercio itinerante - si dovrebbe ritenere, seguendo  l'iter  logico
argomentativo sviluppato nel ricorso, che anche il d.lgs. n. 114  del
1998 permetta che  si  realizzi  un  pregiudizio  nei  confronti  del
titolare di autorizzazione con  posteggio,  non  potendosi  escludere
che, prolungandosi di fatto la non  utilizzazione  del  posteggio  da
parte del titolare dell'area,  l'esercente  il  commercio  itinerante
possa in sostanza svolgere  un'attivita'  di  tipo  A  (commercio  su
posteggio) in assenza del relativo titolo. 
    Andrebbe quindi esclusa, anche alla  luce  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 247 del 2010, una lesione alle  regole  della
concorrenza da parte della norma regionale censurata, in quanto,  non
introducendo  alcuna  discriminazione  tra  differenti  categorie  di
operatori economici che esercitano l'attivita' in posizione  identica
o   analoga,   essa   si   collocherebbe   nell'ambito   della   mera
regolamentazione territoriale del commercio, di competenza regionale. 
    3.- In vista dell'udienza, entrambe  le  parti  hanno  depositato
memorie illustrative, insistendo per l'accoglimento delle  rispettive
argomentazioni. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  l'art.
4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria  3  agosto
2018, n.  24  (Accesso  al  commercio  su  aree  pubbliche  in  forma
itinerante mediante SCIA. Modifiche  alla  L.R.  n.  18/1999),  nella
parte in cui ha aggiunto, alla fine del comma 3,  dell'art.  8  della
legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n. 18 (Disciplina  delle
funzioni attribuite alla Regione in  materia  di  commercio  su  aree
pubbliche),  il  periodo  «i  limiti  di  sosta  e  gli  obblighi  di
spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo  punto  non
si presenti altro operatore». 
    La normativa in vigore, prima della modifica impugnata, prevedeva
che  per  l'esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante  fossero
consentite  ai  venditori  ambulanti  solo  le  soste  per  il  tempo
necessario a servire  la  clientela,  per  una  durata  comunque  non
superiore a un'ora, con obbligo di spostarsi, decorso detto tempo, di
almeno 500  metri  e  con  divieto  di  tornare  nel  medesimo  punto
nell'arco  della  stessa  giornata.  La  disposizione  censurata   si
aggiunge a tali previsioni temperandone la rigidita', dato  che  essa
prevede che «i limiti di sosta e  gli  obblighi  di  spostamento  non
trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro
operatore». 
    Ad avviso del ricorrente, detta previsione  avrebbe  una  valenza
fortemente anticoncorrenziale a danno dei commercianti che esercitano
la loro attivita' su area pubblica ma in  sede  fissa  i  quali,  per
conseguire la «stabilita'» data dalla disponibilita' di un  posteggio
garantito, devono assoggettarsi alla procedura selettiva prevista per
il rilascio dell'autorizzazione e della  concessione  del  posteggio,
oltre che al pagamento dei relativi oneri. Con la nuova normativa,  i
commercianti in forma itinerante - non piu' sottoposti  a  un  regime
autorizzatorio,  ma  unicamente  a  SCIA  -  finirebbero  per  essere
indebitamente equiparati agli esercenti il commercio  con  posteggio,
atteso che anche i primi potrebbero sostare e permanere nel  medesimo
punto senza alcun limite temporale e spaziale, qualora  nessun  altro
operatore si presenti in loco. 
    La disposizione impugnata, quindi, si porrebbe in  contrasto  con
la normativa statale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
114 (Riforma della disciplina relativa al settore  del  commercio,  a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.  59),
che, all'art. 28, distingue due forme di esercizio  di  commercio  su
aree pubbliche proprio in base  alla  disponibilita'  o  meno  di  un
posteggio e quindi al carattere fisso  o  itinerante  dell'attivita',
determinando cosi'  una  violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione, che prevede la  competenza  esclusiva
dello Stato in materia di concorrenza. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    2.1.-  Va  preliminarmente  rilevato  che,  secondo   i   criteri
enunciati dalla costante giurisprudenza  di  questa  Corte,  ai  fini
dell'individuazione  della  materia  a   cui   deve   ascriversi   la
disposizione oggetto di censura, occorre far riferimento all'oggetto,
alla ratio e alla finalita' della stessa,  tralasciando  gli  aspetti
marginali  e  riflessi,  cosi'  da   identificare   correttamente   e
compiutamente anche l'interesse tutelato (da ultimo, sentenze n.  137
e n. 116 del 2019). 
    Alla luce di tali criteri,  l'impugnata  disposizione  regionale,
che ha per oggetto la regolamentazione delle condizioni di  spazio  e
di tempo per  l'esercizio  del  commercio  in  forma  itinerante,  va
ascritta  alla  competenza  residuale  in  materia  di   «commercio»,
spettante alle Regioni ex art. 117, quarto comma, Cost., «essendo del
tutto naturale che,  nell'ambito  di  una  generale  regolamentazione
della specifica attivita' del commercio  in  forma  itinerante,  vada
ricompresa anche la possibilita' di  disciplinarne  nel  concreto  lo
svolgimento»  (sentenza  n.  247  del  2010).  Del  resto,  la  norma
impugnata apporta una modifica alla legge reg.  Calabria  n.  18  del
1999, recante «Disciplina delle funzioni attribuite alla  Regione  in
materia di commercio su aree pubbliche» e  si  inserisce  nel  citato
testo normativo in coerenza con l'intitolazione e la  ratio  da  esso
perseguite. 
    2.2.- Ne' vale ad attrarre la norma  impugnata  nella  competenza
statale in materia  di  «tutela  della  concorrenza»,  ex  art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., il richiamo all'art. 28 del  d.lgs.
n. 114 del 1998, effettuato dal ricorrente, il quale ritiene che tale
disposizione sia espressione della competenza del legislatore statale
a tutela della concorrenza e pertanto sia in  grado  di  condizionare
l'autonomia  delle  Regioni  nell'esercizio  delle  competenze   loro
spettanti. 
    Tale assunto non puo' essere condiviso. 
    Occorre anzitutto osservare che il d.lgs. n. 114 del 1998 precede
la riforma costituzionale del 2001, che ha affidato in via  esclusiva
allo Stato la competenza in materia di  «tutela  della  concorrenza».
Piu' specificamente puo'  dubitarsi  che  possa  ricondursi  a  detta
materia l'art. 28, richiamato nel ricorso  e  dedicato  all'esercizio
del commercio su aree pubbliche, il quale distingue  tra  l'attivita'
svolta su posteggi dati in concessione decennale e quella  svolta  su
qualsiasi area purche' in forma itinerante. Si  tratta  piuttosto  di
una norma ascrivibile alla  materia  del  commercio,  secondo  quanto
risulta dal suo oggetto, dalla sua finalita'  e  dalla  intitolazione
del testo normativo in cui essa e' collocata, recante «Riforma  della
disciplina relativa al settore del commercio, a  norma  dell'art.  4,
comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
    In ogni caso, i contenuti della disposizione regionale  censurata
non si discostano  in  alcun  modo  dalle  previsioni  stabilite  del
legislatore statale nel citato art. 28, il quale demanda alle Regioni
la  regolazione  delle  modalita'  di   esercizio   delle   attivita'
commerciali su  aree  pubbliche,  con  particolare  riferimento  alla
disciplina degli spazi e dei relativi limiti. 
    Infine, decisiva e'  la  considerazione,  costantemente  ribadita
dalla  giurisprudenza  di  questa  Corte,  che,   dopo   la   riforma
costituzionale  del  2001,  il  d.lgs.  n.  114  del  1998,  ad  essa
antecedente, si  applica  «soltanto  alle  Regioni  che  non  abbiano
emanato una propria legislazione nella suddetta materia» (sentenza n.
98 del 2017; in senso conforme, tra le altre, ordinanza  n.  199  del
2006). 
    2.3.-  D'altra  parte,  le  considerazioni  svolte  dalla  difesa
erariale circa la natura  trasversale  della  materia  «tutela  della
concorrenza»,   suscettibile   di   investire   settori    eterogenei
dell'ordinamento, tra cui  anche  ambiti  riservati  alla  competenza
legislativa  regionale  residuale,  compresa  quella  in  materia  di
commercio, non conducono ad esiti diversi nel presente giudizio. 
    Sul   punto,   la   difesa   erariale    lamenta    la    valenza
anticoncorrenziale della disposizione impugnata, che interverrebbe  a
danno dei commercianti che  esercitano  la  loro  attivita'  su  area
pubblica in sede fissa. Il ricorrente ritiene che la nuova  normativa
regionale, allentando i vincoli di spazio e di tempo  precedentemente
imposti al commercio in forma itinerante, assimilerebbe di  fatto  le
due categorie quanto alle  condizioni  di  esercizio  dell'attivita',
mantenendo pero' diverse le condizioni di accesso, dato  che  i  soli
commercianti su area fissa sono soggetti a un regime autorizzatorio e
al pagamento del canone per la concessione del posteggio. 
    Neppure queste censure possono essere condivise. 
    La previsione regionale  impugnata  non  determina  la  lamentata
equiparazione tra le attivita' commerciali in sede fissa e quelle  in
forma itinerante e,  dunque,  non  e'  caratterizzata  dalla  valenza
anticoncorrenziale paventata dal ricorrente. 
    Fermi  restando  i  limiti  gia'  previsti   dalla   legislazione
regionale per l'esercizio del commercio in forma itinerante  -  sosta
consentita per il tempo necessario a servire la clientela e  comunque
non superiore a un'ora, obbligo di spostamento di  almeno  500  metri
decorso tale termine e divieto di riposizionamento nel medesimo punto
nell'arco  della  stessa  giornata  -   la   disposizione   impugnata
semplicemente consente  che  tali  limiti  non  abbiano  applicazione
«laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore». 
    La temuta equiparazione tra le due forme di esercizio commerciale
non sussiste. Anche a seguito della disposizione impugnata,  infatti,
gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede
fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul "dove"  e  "quando"
poter svolgere la propria attivita', rimanendo invero sempre soggetti
alla condizione del "se" e "quando" si presentera' un altro esercente
nel luogo in cui essi operano. La garanzia della  disponibilita'  del
luogo e del tempo in cui poter svolgere l'attivita' rimane  esclusivo
appannaggio dell'esercente con posto fisso, il  quale  potra'  sempre
contare sulla titolarita' e disponibilita' dell'area a lui assegnata.
Similmente,  la  clientela  potra'   contare   sulla   presenza   del
commerciante su una determinata area pubblica solo se questi esercita
l'attivita' con posteggio assegnato. 
    Il  legislatore  regionale  dunque  non  ha  introdotto  elementi
anticoncorrenziali attraverso la clausola che rende piu' flessibili i
vincoli dallo stesso imposti al commercio ambulante nella  previgente
disposizione, non ravvisandosi in essa indebite assimilazioni  tra  i
differenti operatori  economici,  i  quali  continuano  a  esercitare
l'attivita' in posizione diversa.