ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5,  commi
1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i);  6,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri 1) e 3); 7,
comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi 1 e 2; 14,  comma  2,
lettere a), b) ed e), della legge della Regione Abruzzo  27  dicembre
2016, n. 42, recante «Istituzione  Rete  Escursionistica  Alpinistica
Speleologica  Torrentistica  Abruzzo   (REASTA)   per   lo   sviluppo
sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme  per  il
Soccorso in ambiente montano», e dell'art. 1, comma 17, lettere a)  e
c), della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4  (Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative,  disposizioni  in
materia sanitaria e ulteriori  disposizioni  urgenti),  promossi  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  ricorsi  notificati  il
25-28 febbraio e il  14-15  marzo  2017,  depositati  in  cancelleria
rispettivamente il 7 e il 17 marzo 2017, iscritti ai numeri 27  e  32
del registro ricorsi 2017 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica numeri 18 e 20, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visti gli atti di costituzione delle Regione Abruzzo; 
    udito nella  udienza  pubblica  del  4  giugno  2019  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri  e  l'avvocato  Alessia  Frattale  per  la
Regione Abruzzo. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 25-28 febbraio 2017 e depositato il
successivo 7 marzo  2017  (registro  ricorsi  n.  27  del  2017),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, ai sensi dell'art.
127 della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 5, commi 1 e 2, lettere b), c), d),  e),  h)  ed  i);  6,
comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), numeri 1) e  3),  lettera
d), numeri 1) e 3); 7, comma 1, lettere a), b),  c),  d)  e  f);  10,
commi 1 e 2; 14, comma 2, lettere a), b) ed  e),  della  legge  della
Regione Abruzzo 27 dicembre 2016, n. 42,  recante  «Istituzione  Rete
Escursionistica  Alpinistica   Speleologica   Torrentistica   Abruzzo
(REASTA) per  lo  sviluppo  sostenibile  socio-economico  delle  zone
montane e nuove norme  per  il  Soccorso  in  ambiente  montano»,  in
riferimento, nel complesso, all'art. 117, secondo comma, lettera  s),
e sesto comma, e all'art. 118, primo e secondo comma, Cost. 
    1.1.- L'Avvocatura generale dello Stato premette che la impugnata
legge regionale,  interessando  tutto  il  territorio  regionale,  e'
applicabile - e in cio'  si  sostanzierebbe  l'incostituzionalita'  -
anche alle porzioni di  territorio  regionale  ricadenti  nei  parchi
nazionali e nelle aree protette. La disciplina di  queste  ultime  e'
dettata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle  aree
protette) (da ora in poi:  legge  quadro),  la  quale,  per  costante
giurisprudenza  di  questa  Corte,  deve   considerarsi   espressione
dell'esercizio  della  competenza  esclusiva  in  materia  di  tutela
dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Tale legge -  afferma  la  difesa  statale  -  detta  i  principi
fondamentali ai  quali  e'  chiamata  ad  adeguarsi  la  legislazione
regionale in materia, essendo consentito a quest'ultima  soltanto  di
determinare  livelli  di  maggior  tutela.  In   questo   senso,   la
legislazione  nazionale  rappresenterebbe   il   nucleo   minimo   di
salvaguardia del patrimonio naturale, la cui finalita' di  protezione
speciale e' perseguita mediante: a) la  regolamentazione  sostanziale
delle attivita' che possono essere  svolte  in  quelle  aree;  b)  la
predisposizione di strumenti programmatici e gestionali. 
    1.2.- Cio' premesso, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
lamenta l'illegittimita' dell'impugnato art. 5, commi 1 e 2, lettere,
b), d), e) ed i), nella parte in cui  non  prevede  che  le  funzioni
disciplinate dalla legge regionale (di promozione e di aggiornamento,
di  approvazione  del  programma  triennale  degli   interventi,   di
promozione  della  formazione  e  coordinamento  della   rete   delle
strutture ricettive e di predisposizione  di  programmi  di  gestione
della rete escursionistica) vengano esercitate,  nelle  aree  il  cui
territorio rientri nel perimetro dei parchi nazionali, in conformita'
a quanto previsto dal regolamento e dal piano di ciascun parco. 
    Tale previsione, violando gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394
del 1991 - i quali disciplinano rispettivamente: l'istituzione  delle
aree naturali protette nazionali, il regolamento del parco e il piano
per il parco - contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma,  lettera
s), Cost., poiche' incidente sul nucleo di  salvaguardia  predisposto
dalla  legge  statale  nella   materia   «tutela   dell'ambiente»   e
«dell'ecosistema». 
    Tali disposizioni, inoltre, contrasterebbero,  da  un  lato,  con
l'art. 117, sesto comma, Cost., in quanto integrerebbero una  lesione
della potesta' regolamentare in una materia di  competenza  esclusiva
statale (destinata ad essere esercitata, in base  all'art.  11  della
citata legge quadro, dagli Enti parco),  e,  dall'altro,  con  l'art.
118, primo e  secondo  comma,  Cost.,  poiche'  la  possibilita'  che
l'attivita' gestionale e  organizzatoria  regionale  si  esplichi  in
difformita' dal piano per il  parco  pregiudicherebbe  una  «funzione
amministrativa di tipo programmatorio affidata dalla legge statale in
una materia di propria competenza, ad un ente pubblico nazionale». 
    1.2.1.- Il ricorrente lamenta l'incostituzionalita' dell'art.  5,
comma 2, lettere b), d), e), h) ed i), della legge reg. Abruzzo n. 42
del  2016,  anche  sotto  un  diverso  profilo.  Dette  disposizioni,
legittimando interventi di diversi soggetti all'interno dei territori
dei parchi nazionali senza il nulla osta dell'Ente parco,  anche  ove
ritenuto  necessario  dalla   citata   legge   n.   394   del   1991,
risulterebbero lesive di un importante standard ambientale  stabilito
dalla legge statale e, di conseguenza,  sarebbero  in  contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Viene altresi' ribadito,
per le medesime ragioni gia' esposte, il contrasto con gli artt. 117,
sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. 
    1.2.2.- L'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed  i),  e'
stato impugnato anche nella parte in cui  prevede  che  le  attivita'
gestorie - ovvero di pianificazione, promozione  e  realizzazione  di
interventi - possono spiegare effetti anche sui territori dei  parchi
nazionali, cosi' risultando idonee a pregiudicare le  funzioni  degli
Enti parco, cui la legge statale  affida  sia  la  gestione,  sia  il
controllo sulla conformita' delle  attivita'  realizzate  all'interno
delle  aree  protette  speciali.  La  normativa  impugnata   sarebbe,
pertanto, in contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., perche' in violazione di quanto disposto dalla  legge  n.  394
del 1991, sia con l'art. 118, primo e secondo comma,  Cost.,  poiche'
«si tratta di funzioni affidate - da parte del legislatore competente
per materia - in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza ivi contenuti». 
    Sotto tale profilo, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
rileva  che,  al  fine   di   superare   i   vizi   di   legittimita'
costituzionale,  non  sarebbe  sufficiente  prevedere,   come   fatto
dall'impugnato  art.  5,  che  tali  attivita'  si  svolgano  con  la
collaborazione  degli   Enti   parco,   poiche'   cio'   pur   sempre
consentirebbe interventi sui quali questi ultimi non  hanno  espresso
il proprio  consenso.  Pertanto,  solo  la  sostituzione  della  mera
collaborazione  con  l'intesa  potrebbe  garantire   le   prerogative
dell'Ente parco. 
    1.3.- E' stato impugnato anche l'art. 6,  comma  1,  lettera  a),
numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d), numeri  1)  e  3),
della legge  reg.  Abruzzo  n.  42  del  2016,  nella  parte  in  cui
affiderebbe a soggetti espressamente indicati (CAI Abruzzo,  Collegio
delle  guide  alpine  Abruzzo,  Collegio  delle  guide  speleologiche
Abruzzo) una serie di funzioni e compiti considerati  «specificamente
e immediatamente» gestorii (su  percorsi,  sentieri  e  segnaletica),
spettanti agli Enti parco in base agli artt. 1, comma 4, 9 e 12 della
legge n. 394 del 1991. Di qui il contrasto con  l'art.  117,  secondo
comma, lettera s), Cost., in quanto si determinerebbe la  lesione  di
un importante standard  ambientale  stabilito  dalla  legge  statale,
nonche' con  l'art.  118,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  poiche'
verrebbe pregiudicata  «una  funzione  amministrativa  legittimamente
assegnata  dallo  Stato  in  una  materia   di   propria   competenza
esclusiva». 
    1.4.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche
l'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f) della  medesima  legge
regionale, che sarebbe  costituzionalmente  illegittimo  per  ragioni
analoghe  a  quelle  gia'  fatte  valere  in  relazione  alle   altre
disposizioni impugnate. 
    In particolare, le citate disposizioni affiderebbero ai Comuni  e
all'Amministrazione separata dei beni di uso civico (da ora  in  poi:
ASBUC) una serie di funzioni di tipo gestorio (fra  cui:  gestire  la
porzione  di  REASTA  afferente  al  proprio  territorio,  presiedere
all'ordinaria manutenzione di  percorsi  e  sentieri,  predisporre  e
approvare i programmi annuali di manutenzione ordinaria  e  stipulare
convenzioni  con  forze  dell'ordine  e  associazioni  preposte   per
l'attivita' di controllo e gestione) anche con riferimento a porzioni
del territorio  regionale  ricadenti  all'interno  del  perimetro  di
parchi nazionali e, pertanto, di spettanza dei  soggetti  gestori  di
questi ultimi. Di qui il contrasto con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s),  Cost.,  in  quanto  lesive  di  un  importante  standard
ambientale stabilito dalla legge n. 394 del  1991  e,  altresi',  con
l'art. 118, primo e secondo comma,  Cost.,  poiche'  pregiudicherebbe
«una funzione amministrativa legittimamente assegnata dallo Stato  in
una materia di propria competenza esclusiva». 
    1.5.- E' altresi' impugnato l'art.  10,  comma  1,  delle  citata
legge regionale, nella parte in cui prevede che «la  Regione  Abruzzo
approva  ogni  tre  anni  il  programma  triennale  degli  interventi
straordinari sulla REASTA [...] previa  acquisizione  delle  proposte
dei Comuni e degli enti gestori dei parchi  nazionali  e  delle  aree
protette regionali». Anche in questo caso - secondo il Presidente del
Consiglio   dei   ministri   -   la   legge   regionale   affiderebbe
«all'amministrazione   regionale    una    rilevantissima    funzione
programmatoria  e  gestoria»,  anche  su  porzioni   del   territorio
regionale ricadenti all'interno del perimetro di parchi nazionali  e,
pertanto, «senz'altro di spettanza degli Enti Parco». In particolare,
la disposizione censurata ammetterebbe anche forme di  intervento  su
cui  l'Ente  parco  non  ha  prestato  il  proprio  consenso,   cosi'
risultando lesiva dello standard  di  tutela  ambientale  predisposto
dall'art. 2, comma 1, della legge n. 394 del 1991,  il  quale  affida
agli Enti parco la tutela  dei  diversi  valori  presenti  nel  parco
nazionale. 
    A tale riguardo, la compatibilita' con  gli  artt.  117,  secondo
comma, lettera s)  e  118,  primo  e  secondo  comma,  Cost.  sarebbe
garantita solo ove fosse previsto che il suddetto programma triennale
dovesse  essere  approvato  -  per  la  parte  in  cui  interessa  il
territorio dei parchi nazionali - «previa intesa» con gli Enti  parco
specificamente interessati. 
    1.5.1.- Il medesimo art. 10, comma 1,  e'  ritenuto  altresi'  in
contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), e  sesto  comma,
Cost., nella parte in cui non prevede che il programma triennale, per
la parte in cui interessa  il  territorio  regionale  ricompreso  nei
parchi nazionali, debba necessariamente rispettare il  regolamento  e
il piano per il parco. Gli artt. 11, comma 1, e 12 della legge n. 394
del 1991, infatti, prevedono, rispettivamente, che il regolamento del
parco disciplini «l'esercizio delle  attivita'  consentite  entro  il
territorio del parco»  e  che  «la  tutela  dei  valori  naturali  ed
ambientali» del parco sia a carico del piano per il parco. 
    La mancata previsione della conformita' al regolamento e al piano
per il parco implicherebbe, altresi',  la  violazione,  da  un  lato,
dell'art. 117, sesto comma,  Cost.,  poiche'  lesivo  della  potesta'
regolamentare  in  una  materia  di  competenza  esclusiva   statale,
affidata  agli  Enti  parco  dall'art.  11  della  legge  quadro,  e,
dall'altro, dell'art. 118, primo  e  secondo  comma,  Cost.,  poiche'
consentirebbe che l'attivita' gestionale e  organizzatoria  regionale
si esplichi in difformita' dal piano per il Parco, pregiudicando «una
funzione amministrativa di tipo programmatorio» che la legge  statale
affida a tali enti. 
    1.5.2.- E' impugnato, inoltre, l'art. 10,  commi  1  e  2,  nella
parte in cui prevede che gli interventi del piano  triennale  possano
essere realizzati in assenza del nulla osta  dell'Ente  parco,  anche
quando, ai sensi dell'art. 13 della legge n.  394  del  1991,  questo
risulti invece necessario. Di  qui,  per  le  medesime  ragioni  gia'
illustrate  in  relazione  ad  altre   disposizioni   impugnate,   la
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma,
e 118, primo e secondo comma, Cost. 
    1.6.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  impugna,  poi,
anche l'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), nella  parte  in  cui
affida al regolamento attuativo ivi previsto il compito di  stabilire
la definizione delle caratteristiche tecniche della segnaletica della
REASTA, dei criteri e delle prescrizioni per la  progettazione  e  la
realizzazione degli itinerari rientranti nella  REASTA,  nonche'  dei
criteri generali di manutenzione dei percorsi della REASTA. 
    Gli artt.  11  e  12  della  legge  n.  394  del  1991,  infatti,
attribuiscono al regolamento e al piano per il parco  il  compito  di
disciplinare  l'esercizio  delle  attivita'   consentite   entro   il
territorio del parco e la pianificazione di quest'ultimo, di modo che
le disposizioni impugnate affidano al regolamento  attuativo  settori
riservati dalla legislazione statale all'attivita' regolatoria  degli
Enti parco. Ancora una volta - e per le ragioni gia' illustrate -  il
ricorrente, richiamando sul  punto  anche  i  principi  affermati  da
questa Corte nelle sentenze n. 108 del 2005 e n. 70 del 2011,  rileva
pertanto il contrasto delle disposizioni impugnate  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), e sesto comma, Cost. 
    1.7.- Infine, il Presidente del Consiglio  dei  ministri  lamenta
che   tutte    le    richiamate    disposizioni    regionali    siano
costituzionalmente illegittime anche  nella  parte  in  cui  la  loro
applicazione sia «destinata a  coinvolgere  porzioni  del  territorio
incluse nel perimetro di riserve naturali  statali  e  aree  protette
regionali». 
    La legge n. 394 del  1991,  infatti,  prevede  espressamente  che
anche le riserve statali devono essere sottoposte  ad  uno  «speciale
regime» che coinvolge tanto la loro tutela quanto  la  loro  gestione
(art. 1), dovendo il loro decreto istitutivo  stabilirne  i  confini,
l'organismo di gestione nonche' i criteri cui il piano di gestione  e
il regolamento attuativo  devono  conformarsi  (art.  17).  Pertanto,
seppure meno dettagliatamente, anche per le riserve naturali  statali
la legge n. 394 del 1991  pone  vincoli  organizzativi  e  funzionali
analoghi a quelli caratterizzanti i parchi nazionali. 
    Con  riferimento,  invece,  alle  aree  protette  regionali,   il
ricorrente   rileva   che   e'   consolidato   l'orientamento   della
giurisprudenza  di  questa  Corte  secondo  il  quale   la   relativa
disciplina, di competenza esclusiva  statale  nella  materia  «tutela
dell'ambiente»,  detta  «norme  fondamentali  del  settore   cui   la
legislazione regionale deve uniformarsi anche  con  riferimento  alle
aree protette regionali». In  particolare,  tale  disciplina  prevede
l'esistenza di un soggetto gestore dell'area protetta regionale,  che
non puo' essere spogliato delle  competenze  sugli  interventi  nella
medesima (artt. 1, comma 4,  e  23);  l'adozione  di  un  regolamento
dell'area protetta (art. 22, comma 1, lettera d) e di  un  piano  del
parco regionale (art. 23), cui sono affidati  compiti  analoghi  agli
omologhi strumenti previsti per gli enti parco statali; l'affidamento
all'organismo di gestione dell'area naturale protetta  di  importanti
«poteri di controllo circa la conformita' delle attivita'  realizzate
nell'area rispetto al regolamento, al Piano e al nulla osta». 
    2.- Con atto depositato il 5 aprile  2017  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione  Abruzzo,  chiedendo  che  siano  dichiarate  non
fondate tutte le questioni di  legittimita'  costituzionale  promosse
dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2.1.- La difesa regionale richiama,  innanzitutto,  le  finalita'
della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016, il cui art. 1, che le elenca
espressamente, stabilisce che esse sono perseguite «nel rispetto  dei
principi generali  e  degli  indirizzi  definiti  dalla  legislazione
europea e nazionale e in applicazione del principio di sussidiarieta'
nei rapporti con le autonomie territoriali». 
    Il legislatore regionale, pertanto, non  avrebbe  inteso  affatto
«interferire nell'attivita' di gestione dei parchi nazionali e  delle
aree protette regionali», che resta affidata agli  Enti  parco  e  ai
soggetti gestori delle  aree  protette,  ne'  tantomeno  «ridurre  il
livello di tutela ambientale in dette aree». Al contrario,  la  legge
in questione si limiterebbe ad introdurre «norme per la promozione di
uno sviluppo turistico del medesimo  territorio  montano,  basato  su
forme qualificate di  fruizione,  compatibili  con  la  natura  e  le
risorse ambientali». A detta finalita' risponderebbe la  REASTA,  con
l'istituzione  della  quale  la  Regione  non  ha   inteso   affidare
arbitrariamente le funzioni concernenti la  materia  in  esame,  ne',
tantomeno,  stabilire  in  merito  ad  attribuzioni   arbitrariamente
riconosciute alla  stessa  Regione  o  ad  altri  enti,  ma  soltanto
prevedere che determinati soggetti, in ragione delle loro  specifiche
competenze, collaborino  alla  tenuta  e  alla  organizzazione  della
REASTA medesima. 
    In  forza  di  cio',  le  disposizioni  regionali  impugnate  non
lederebbero  alcuna  prerogativa  spettante  agli  Enti  parco  o  ai
soggetti gestori delle aree  protette,  perche'  si  limiterebbero  a
disciplinare lo «svolgimento,  in  collaborazione  organizzativa,  di
attivita' di  mera  promozione  ed  incentivazione,  in  quanto  tali
inidonee a sostanziare un contrasto con la disciplina statale vigente
in subiecta materia». 
    2.2.- In ordine alle diverse censure mosse all'art. 5 della legge
reg. Abruzzo n. 42 del 2016, la difesa regionale osserva come esse si
fondino  «sull'erroneo  presupposto»  della  natura  gestoria   delle
funzioni ivi previste - dalla quale deriverebbe il pregiudizio per le
prerogative spettanti agli Enti parco e  ai  soggetti  gestori  delle
aree  protette  -  quando  invece  l'istituzione,   la   gestione   e
l'aggiornamento  dell'archivio   dei   REASTA   costituirebbero,   al
contrario,  «attivita'  di   mera   promozione   e   incentivazione»,
senz'altro non lesive delle competenze spettanti agli Enti  parco  in
base alla normativa statale. 
    Le uniche funzioni di carattere gestorio, attinenti alla gestione
e  all'aggiornamento  dell'archivio  REASTA,  si  sostanzierebbero  -
rileva la Regione -  «nell'attivita'  di  censimento  e  ricognizione
dell'insieme dei sentieri e percorsi che costituiscono la  REASTA»  e
non invece nell'attivita' di gestione  ed  utilizzo  del  territorio,
attivita', questa, che rimane  di  esclusiva  competenza  degli  Enti
preposti. Tale attivita' di censimento, ricognizione e  aggiornamento
della rete escursionistica regionale, peraltro comune anche ad  altre
Regioni, sarebbe tuttavia finalizzata alla conoscenza del  territorio
e delle potenzialita' che la Regione Abruzzo puo' offrire nel turismo
montano, senza compromettere o ledere le  funzioni  di  gestione  del
territorio affidate agli Enti parco e ai soggetti gestori delle  aree
protette. 
    2.3.-  Per  quanto  concerne   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  sollevate  in  relazione  alle   varie   disposizioni
contenute  nell'art.  6,  la  difesa  regionale  osserva  come   esse
attribuiscano a  soggetti  espressamente  individuati  attivita'  che
risulterebbero, «per gran parte, gia' nella titolarita' dei  medesimi
soggetti, in forza di leggi statali», quali la legge 26 gennaio 1963,
n. 91 (Riordinamento del Club alpino italiano) e la legge  2  gennaio
1989, n. 6 (Ordinamento della  professione  di  guida  alpina).  Tali
leggi, infatti, affidano, rispettivamente, al Club alpino italiano  e
ai collegi regionali delle guide alpine funzioni, in particolare,  di
tracciamento, realizzazione e manutenzione di sentieri, opere alpine,
attrezzature alpinistiche,  rifugi  e  bivacchi,  nonche'  di  tutela
dell'ambiente naturale montano. 
    La Regione, inoltre, rileva che l'art. 1, comma 17,  lettera  b),
della legge della Regione Abruzzo 12 gennaio 2017, n. 4  (Proroga  di
termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia
sanitaria   e   ulteriori   disposizioni   urgenti)   ha   introdotto
nell'impugnato art. 6  due  commi  -  l'1-bis  e  l'1-ter  -  con  il
«precipuo scopo di chiarire ulteriormente la dimensione collaborativa
che  vede  tutti  i  soggetti  che  operano  sul  territorio  montano
concorrere, per i  profili  di  rispettiva  competenza,  alla  tutela
dell'ambiente   naturale»,   specificando    in    particolare    che
l'attribuzione  delle  funzioni  in   contestazione   deve   avvenire
attraverso «le necessarie  convenzioni»  con  gli  enti  gestori  dei
parchi e delle aree protette. La  resistente  osserva,  poi,  che  la
legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 e' stata si' impugnata dallo  Stato,
ma senza che nessuna censura sia stata mossa al citato art. 1,  comma
17, lettera b). 
    2.4.- Quanto all'impugnazione dell'art. 7, comma 1,  lettere  a),
b), c), d) ed f), la difesa della Regione rileva che le attivita' ivi
attribuite ai Comuni  e  all'ASBUC  sono  «inidonee  ad  alterare  le
caratteristiche naturali, ambientali e  paesaggistiche  presenti  nel
territorio regionale e perfettamente compatibili e  sovrapponibili  a
quelle di gestione diretta del territorio di spettanza  dei  soggetti
gestori dei parchi nazionali  (enti  parco)  e  delle  aree  protette
regionali (Comuni)». 
    Con   riguardo   alla   specifica   attivita'   di    «presiedere
all'ordinaria manutenzione dei percorsi e  sentieri»,  per  la  quale
potrebbero ipotizzarsi «sul piano meramente dispositivo» interferenze
con le funzioni degli Enti  parco,  laddove  svolta  all'interno  dei
parchi, si pone in evidenza che essa viene di fatto svolta dai Comuni
«in collaborazione  e  raccordo  con  gli  enti  gestori  dei  parchi
nazionali e delle aree protette regionali» e,  dunque,  nel  rispetto
della normativa che detto territorio disciplina. D'altra parte,  tale
attivita' non potrebbe certo consentire interventi che siano  vietati
all'interno dei parchi e delle aree protette. 
    2.5.- La Regione Abruzzo ritiene non fondate anche  le  questioni
di legittimita' costituzionale concernenti l'art. 10, commi  1  e  2,
della legge reg. Abruzzo n.  42  del  2016.  Osserva  la  resistente,
infatti, che la previsione del programma triennale  degli  interventi
straordinari sulla REASTA «si sostanzia in una programmazione a medio
termine di progetti e iniziative, oggetto di  appositi  finanziamenti
regionali  annuali»,  avente  unicamente   portata   di   promozione,
pubblicizzazione, incentivazione e sostegno  del  turismo  montano  e
delle attivita' connesse, che in quanto tali «non potrebbero in alcun
modo interferire con la gestione dei parchi e delle aree  protette  o
con la disciplina delle attivita' consentite  al  loro  interno»,  ma
che, viceversa, costituirebbero uno «strumento di aiuto  concreto»  a
tutti i soggetti che operano in ambito  montano,  compresi  gli  Enti
parco. 
    Anche  sotto  il  profilo  procedimentale,   sono   costantemente
assicurate la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti gestori
degli enti parco e delle aree protette a tutte le iniziative promosse
dalla legge stessa, in ragione del fatto che il programma  triennale,
per un verso, e' predisposto con il  supporto  del  Comitato  tecnico
regionale - del quale fanno  parte,  tra  gli  altri,  un  componente
designato dagli enti gestori dei parchi  nazionali  e  un  componente
designato dalle aree  protette  regionali  -  e,  per  un  altro,  e'
approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione delle  proposte
dei Comuni e degli enti gestori dei  parchi  e  delle  aree  protette
(art. 10, comma 1). 
    2.6.- In ordine, infine, all'impugnazione dell'art. 14, comma  2,
lettere a), b) ed e) la difesa regionale rileva che  non  vi  sarebbe
alcuna lesione di  ambiti  riservati  alla  competenza  dei  soggetti
gestori dei parchi e delle aree protette, poiche' dette  disposizioni
detterebbero norme di coordinamento e uniformazione,  sul  territorio
regionale e dunque in ambito di competenza della  Regione,  circa  la
segnaletica e la catalogazione dei percorsi della REASTA. 
    Peraltro, tali norme sarebbero sostanzialmente analoghe ad  altre
norme regionali non impugnate davanti a questa Corte (il  riferimento
e' all'art. 6 della legge della Regione Toscana 20 marzo 1998, n. 17,
recante  «Rete  escursionistica  della  Toscana  e  disciplina  delle
attivita' escursionistiche», e all'art. 16 della legge della  Regione
Campania 20 gennaio 2017, n. 2, recante «Norme per la  valorizzazione
della sentieristica e della viabilita' minore»). 
    2.7.- La Regione Abruzzo rileva,  piu'  in  generale,  che  altre
legislazioni regionali, puntualmente elencate,  sono  intervenute  in
materia di rete escursionistica  regionale  con  contenuto  normativo
analogo a quello dell'impugnata legge abruzzese. La resistente  porta
ad esempio la legge della Regione Liguria 16 giugno 2009, n. 24 (Rete
di fruizione escursionistica della Liguria); la legge  della  Regione
Veneto 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilita'  del  turismo
veneto); la legge della Regione Umbria 21 gennaio 2015, n.  1  (Testo
unico governo del territorio e materie correlate);  infine,  la  gia'
citata legge reg. Campania n. 2 del 2017. 
    2.8.- Conclusivamente, la difesa regionale ribadisce  che,  anche
in considerazione della finalita' di promozione e incentivazione  del
turismo  montano  e  delle  attivita'  ad  esso  connesse,  la  legge
regionale impugnata non si pone in contrasto con la legge n. 394  del
1991. Cio', in particolare, perche' tutte le previsioni impugnate, da
un lato, non afferiscono alla gestione del territorio e alla relativa
disciplina di utilizzo e, dall'altro, finiscono  «per  rafforzare  la
tutela ambientale e la salvaguardia  delle  caratteristiche  naturali
presenti nei sentieri e percorsi che costituiscono la REASTA». 
    3.-  Con  altro  ricorso,  notificato  il  14-15  marzo  2017   e
depositato il successivo 17 marzo 2017 (registro ricorsi  n.  32  del
2017), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  promosso,  ai  sensi
dell'art.  127  Cost.,  questioni  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4
del 2017, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e
118, primo e secondo comma, Cost. 
    La disposizione impugnata e' intervenuta sugli artt. 5 e 10 della
legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016,  gia'  impugnata  con  il  ricorso
iscritto al n. 27 del registro ricorsi 2017. 
    A parere del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  le  nuove
norme regionali «invadono  ulteriormente  la  competenza  legislativa
esclusiva riservata allo Stato in materia di "tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema" e presentano  vizi  di  legittimita'  costituzionale
analoghi a quelli denunziati» con il citato ricorso. 
    3.1.- Dopo aver ricordato le censure esposte nel  ricorso  n.  27
del 2017, l'Avvocatura generale dello Stato censura, in primo  luogo,
l'art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg.  Abruzzo  n.  4  del
2017, il quale, mediante l'inserimento del comma 2-bis, ha modificato
l'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016.  Tale  disposizione
ha statuito che «[c]on atto del Dirigente della  Struttura  regionale
di cui al comma 1 viene stabilito, fra le attivita' elencate al comma
2,  quali  siano  quelle   da   ritenersi   prioritarie   nell'ambito
dell'attivazione e gestione della REASTA, provvedendo ad  individuare
altresi', tra i soggetti indicati sempre  al  comma  1,  quali  siano
quelli  di  cui  avvalersi  nonche'  determinare  l'importo  per   la
copertura delle eventuali spese». 
    Secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  la  novella
finirebbe per  radicare  in  capo  all'amministrazione  regionale  la
competenza  al  compimento  di  «specifici  atti  di   programmazione
gestoria», i quali troverebbero applicazione  anche  all'interno  dei
parchi e delle riserve naturali statali, «senza alcuna previa  intesa
con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali protette». La
norma regionale contrasterebbe, pertanto, con la  legge  n.  349  del
1991 e, specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma 1, 9 e
12, i quali affidano agli Enti parco e ai soggetti gestori delle aree
protette l'attivita' di gestione dei  territori  ricompresi  al  loro
interno,  nonche'  «l'autorizzazione  all'esecuzione  di   interventi
destinati ad essere realizzati nei relativi ambiti territoriali». 
    Poiche' la REASTA interessa porzioni di territorio  comprese  sia
all'interno sia all'esterno dei parchi nazionali, la possibilita' che
la Regione Abruzzo programmi o realizzi interventi all'interno  delle
aree  protette,  senza  la  previa  intesa,  sarebbe   lesiva   delle
prerogative degli enti e  degli  organismi  statali  e  dei  relativi
interessi affidati alle loro cure, non essendo  sufficiente  la  mera
collaborazione o un potere di proposta, per di piu', non vincolante. 
    La  norma  impugnata  consentirebbe,  infatti,  alla  Regione  di
realizzare anche gli interventi in relazione ai quali gli Enti  parco
e gli organismi di gestione possono «non  aver  prestato  il  proprio
consenso o, addirittura, avere manifestato il loro dissenso». Cio' si
tradurrebbe nella lesione dello standard  di  tutela  ambientale,  il
quale, viceversa, potrebbe essere salvaguardato «solo  se  alla  mera
"collaborazione" fosse sostituita la previsione  di  una  necessaria,
previa "intesa" con i soggetti gestori delle aree naturali». 
    3.1.1.- L'Avvocatura generale dello Stato precisa, poi,  che  «le
considerazioni e i rilievi che precedono valgono non soltanto  per  i
parchi nazionali, ma anche per le riserve naturali statali e, piu' in
generale, per le aree naturali protette regionali». 
    I soggetti ai quali e' affidata la  gestione  di  tali  aree  non
possono, pertanto, essere spogliati delle competenze  che  dispongono
per gli interventi da attuarsi all'interno di queste; anche per  tali
organismi, infatti, le norme di principio statali prevedono strumenti
di pianificazione e di regolamentazione analoghi  a  quelli  previsti
per gli enti parco statali. 
    3.1.2.- Da ultimo, il ricorrente lamenta il  contrasto  dell'art.
1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017 anche
con l'art. 118,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  in  relazione  ai
principi di sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  «nella
misura in cui dispone (anche)  di  funzioni  (gia')  affidate  -  dal
legislatore statale esclusivamente competente per materia - ad  altro
soggetto  pubblico»,  ossia  agli  enti  parco  o  all'organismo   di
gestione. 
    3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  censura  altresi'
l'art. 1, comma 17, lettera c), della medesima legge regionale  n.  4
del 2017, il quale ha sostituito l'art. 10, comma 4, della legge reg.
Abruzzo n. 42 del 2016. 
    Quest'ultimo, nella sua  formulazione  originaria,  demandava  ad
un'autorizzazione della Giunta regionale la definizione dei criteri e
delle modalita' per l'erogazione dei contributi, previsti dal comma 3
del medesimo articolo, destinati alla realizzazione  delle  attivita'
di cui al comma 2. 
    Con la nuova formulazione, invece, il  legislatore  regionale  ha
demandato ad un atto dirigenziale, in  fase  di  prima  attuazione  e
nelle more dell'adozione del  programma  triennale  degli  interventi
straordinari sulla REASTA, l'indicazione delle attivita' da ritenersi
prioritarie tra quelle elencate al comma 2 del  medesimo  articolo  e
l'individuazione dei soggetti cui affidare  la  relativa  attuazione,
nonche' la determinazione  dell'importo  dei  contributi  da  erogare
entro il 31 dicembre del 2016. 
    Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, in tal  modo  verrebbe
del tutto illegittimamente attribuito  all'Amministrazione  regionale
«il potere di porre in essere, senza alcuna  previa  intesa  con  gli
enti e gli organismi gestori di aree naturali protette di  pertinenza
statale e regionale, atti di natura  squisitamente  programmatoria  e
gestoria», anche su porzioni di territorio ricadenti nel perimetro di
parchi nazionali, riserve naturali  statali  e  altre  aree  naturali
protette.  La  normativa  regionale  censurata  sarebbe  pertanto  in
contrasto con la legge quadro e, in particolar modo, con gli artt. 1,
commi 3 e 4, 2, comma 1, 9, 12 e 29, che affidano agli Enti  parco  e
agli altri organismi gestori delle aree naturali protette l'attivita'
di programmazione e di gestione di tutti gli interventi «in qualunque
modo e in qualunque  forma  destinati  ad  interessare  i  rispettivi
territori». Da cio' il  contrasto  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera s), Cost. 
    Per le stesse ragioni la norma impugnata contrasterebbe anche con
l'art. 118, primo e secondo comma, Cost., poiche',  nello  specifico,
disciplinerebbe funzioni pianificatorie,  regolamentari  e  gestorie,
che il legislatore statale - esclusivamente competente in  materia  -
avrebbe gia' affidato ad un ente pubblico in forza  dei  principi  di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza. 
    4.- Con atto depositato il 19 aprile 2017  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione  Abruzzo,  chiedendo  che  siano  dichiarate  non
fondate tutte le questioni di legittimita' costituzionale. 
    4.1.- La difesa regionale preliminarmente riassume i termini  del
giudizio instaurato con il ricorso iscritto al  n.  27  del  registro
ricorsi 2017, per ribadire che la normativa oggetto di  impugnazione,
mediante  l'istituzione  della  REASTA,  non  ha  affatto   contenuto
programmatorio e gestorio, ma semplici finalita'  promozionali  dello
sviluppo turistico  montano,  le  quali  -  per  espressa  previsione
dell'art. 1 della legge reg. Abruzzo  n.  42  del  2016  -  sarebbero
perseguite nel rispetto  dei  principi  generali  e  degli  indirizzi
definiti  dalla  legislazione  europea  e  nazionale.  Cio'   sarebbe
confermato dalla circostanza che le disposizioni regionali  censurate
avrebbero previsto «forme di  collaborazione  per  la  tenuta  e  per
l'organizzazione della REASTA tra associazioni, enti  ed  istituzioni
interessate, proprio in ragione delle specifiche  competenze  di  cui
queste sono titolari e delle funzioni a ciascuna affidate». 
    4.2.- In ordine alle diverse censure mosse all'art. 1, comma  17,
lettera a), della legge  reg.  Abruzzo  n.  4  del  2017,  la  difesa
regionale  ribadisce  l'erroneita'  dei  presupposti  sui  quali   si
fonderebbe  l'impianto  argomentativo  del   ricorrente:   le   norme
avrebbero «natura meramente promozionale e finalita' incentivante» e,
pertanto, non  potrebbero  in  alcun  modo  «risultare  lesive  delle
competenze spettanti agli Enti parco in base alla disciplina  statale
in materia di aree protette». 
    Le uniche funzioni di carattere  propriamente  gestorio  -  cosi'
continua la resistente - sarebbero quelle  rivolte  alla  gestione  e
all'aggiornamento della REASTA, che si sostanzierebbe nel  censimento
e nella ricognizione dell'insieme dei sentieri e dei percorsi  e  non
gia' nella gestione ed utilizzo del territorio,  che,  al  contrario,
rimarrebbe «ovviamente di esclusiva pertinenza degli enti  preposti»,
le cui funzioni non sarebbero state  «disconosciute  dalla  normativa
impugnata». Quest'ultima, peraltro, avendo ad  oggetto  attivita'  di
censimento ricognizione e aggiornamento  della  rete  escursionistica
non potrebbe neppure incidere su di esse. 
    4.3.- Quanto all'impugnazione dell'art. 1, comma 17, lettera  c),
della legge  reg.  Abruzzo  n.  4  del  2017,  la  difesa  regionale,
richiamando le considerazioni svolte nell'atto  di  costituzione  nel
giudizio introdotto con il ricorso iscritto al  n.  27  del  registro
ricorsi 2017,  ribadisce  che  le  attivita'  da  esso  previste  non
potrebbero in alcun modo interferire con la  gestione  dei  parchi  e
delle aree protette o con la disciplina delle attivita' consentite al
loro interno. 
    Alla luce di cio', anche la  disciplina  del  novellato  comma  4
dell'art. 10, cosi' come risultante dalla modifica  introdotta  dalla
impugnata legge regionale, non atterebbe a profili di  programmazione
e di gestione diretta del territorio, in quanto non contemplerebbe la
realizzazione di interventi diretti ne' di azioni  da  intendersi  in
senso stretto pianificatorie, bensi' «azioni mirate  a  sostenere  ed
incentivare attivita' ed iniziative di natura promozionale». 
    A  cio'  la  resistente   aggiunge   che,   «sotto   il   profilo
procedimentale», nella predisposizione del programma triennale  degli
interventi verrebbe assicurata la partecipazione e il  coinvolgimento
dei soggetti gestori degli enti parco e delle aree protette. 
    5.- In data 14 maggio  2019,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  ha  depositato  memoria,   con   la   quale   insiste   per
l'accoglimento  delle  questioni   di   legittimita'   costituzionale
sottoposte a questa Corte con i ricorsi iscritti ai numeri  27  e  32
del registro ricorsi 2017. 
    5.1.- La difesa dello Stato, dopo aver  brevemente  richiamato  i
motivi di doglianza presentati nei due  precedenti  ricorsi,  ricorda
che il legislatore regionale e' intervenuto novamente  sulla  materia
con la legge della Regione Abruzzo 25 maggio  2017,  n.  33,  recante
«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016,  n.
41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione  strutturale  della
spesa  pubblica)  e  27  dicembre  2016,  n.  42  (Istituzione   Rete
Escursionistica  Alpinistica   Speleologica   Torrentistica   Abruzzo
(REASTA) per  lo  sviluppo  sostenibile  socio-economico  delle  zone
montane e nuove norme per il Soccorso  in  ambiente  montano)».  Tale
legge, entrata in vigore il giorno successivo alla sua  pubblicazione
(avvenuta il 7 giugno del 2017), ha modificato gli artt. 1, 5, 6,  7,
10 e 14 della legge reg.  Abruzzo  n.  42  del  2016,  impugnati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Successivamente  a  tale  ulteriore  intervento   normativo,   il
Presidente del Consiglio dei ministri rammenta  di  aver  chiesto  il
differimento dell'udienza di trattazione, al fine di  verificare  sia
la  permanenza  dell'interesse  dello  Stato  alla  trattazione   dei
ricorsi, sia se medio  tempore  le  disposizioni  impugnate  avessero
trovato applicazione. 
    5.2.- A seguito dei «contatti  e  delle  interlocuzioni»  con  la
Regione Abruzzo,  secondo  la  difesa  statale  non  vi  sarebbero  i
presupposti  per  notificare  atto  di  rinuncia  alle  impugnazioni,
poiche' le leggi reg. Abruzzo  n.  42  del  2016  e  n.  4  del  2017
avrebbero avuto esecuzione fino alla data di entrata in vigore  della
legge reg. Abruzzo n. 33 del 2017. 
    5.3.- In  aggiunta  a  cio',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ritiene che le modifiche introdotte non potrebbero ritenersi
neppure  interamente  satisfattive,  poiche'   non   contemplerebbero
«espressamente» le  riserve  naturali  statali  e  le  aree  naturali
protette  regionali,  nonche'  i  relativi  strumenti  pianificatori,
regolatori e regolamentari. 
    In particolare, la difesa dello Stato  si  concentra  sulla  sola
modifica introdotta dall'art. 5 della legge reg. Abruzzo  n.  33  del
2017, il quale, inserendo il comma  1-bis  all'interno  dell'art.  10
della impugnata legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016,  ha  previsto  che
«limitatamente alle porzioni di territorio  regionale  ricadenti  nei
parchi,  gli  interventi  e  le  azioni  da  inserire  nel  programma
triennale sono  proposti  dagli  enti  parco  o  concordati  con  gli
stessi». A parere dell'Avvocatura dello Stato,  tale  intervento  non
garantirebbe «una funzione  amministrativa  che  e'  declinata  dalla
legislazione  statale  in  forma  di  "nulla  osta"»,  anche   quando
quest'ultimo e' richiesto ai sensi dell'art. 13 della  legge  quadro.
In forza del dettato normativo, infatti, la proposta dell'Ente parco,
ove non condivisa, potrebbe  essere  unilateralmente  superata  dalla
Regione in  fase  di  adozione  del  programma.  Cio',  peraltro,  si
evincerebbe dall'uso della particella disgiuntiva "o" nel testo della
legge. 
    Per tali  ragioni,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ritiene che le modifiche  normative  introdotte  con  la  legge  reg.
Abruzzo n. 33  del  2017,  da  un  lato,  non  farebbero  venir  meno
l'interesse all'impugnazione anche in considerazione del fatto che le
disposizioni  regionali  impugnate  avrebbero  avuto  medio   tempore
attuazione; dall'altro, dimostrerebbero la fondatezza dei  motivi  di
impugnazione articolati nei precedenti ricorsi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n. 27 del registro ricorsi del  2017,
il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  gli  artt.  5,
commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), h) ed i); 6,  comma  1,  lettera
a), numero 1), lettera b), numeri 1) e 3), lettera d),  numeri  1)  e
3); 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f); 10, commi  1  e  2;  14,
comma 2, lettere a), b) ed e), della legge della Regione  Abruzzo  27
dicembre 2016,  n.  42,  recante  «Istituzione  Rete  Escursionistica
Alpinistica  Speleologica  Torrentistica  Abruzzo  (REASTA)  per   lo
sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme
per il Soccorso in ambiente montano», in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera s), e sesto comma, e  all'art.  118,  primo  e
secondo comma, della Costituzione. 
    Con successivo ricorso iscritto al n. 32 del registro ricorsi del
2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1,
comma 17, lettere a) e c),  della  legge  della  Regione  Abruzzo  12
gennaio 2017, n. 4  (Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative,  disposizioni   in   materia   sanitaria   e   ulteriori
disposizioni urgenti), il quale  ha  modificato  rispettivamente  gli
artt. 5 e 10 della legge regionale n. 42 del 2016,  gia'  oggetto  di
impugnazione con il primo degli odierni ricorsi, in riferimento  agli
artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, primo e  secondo  comma,
Cost. 
    2.- In considerazione dell'evidente connessione  dei  ricorsi,  i
giudizi  devono  essere  riuniti  per  essere  decisi  con   un'unica
pronuncia. 
    3.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   lamenta   la
violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s),  Cost.,  poiche'
le varie disposizioni impugnate trovano tutte applicazione  anche  in
relazione  alle  aree  naturali  protette,  siano  esse  nazionali  o
regionali. L'istituita Rete Escursionistica Alpinistica  Speleologica
Torrentistica   Abruzzo   (da   ora   in   poi:   REASTA),   infatti,
interesserebbe tutto  il  territorio  regionale,  compresi  i  parchi
nazionali oltre che le riserve naturali statali e i parchi regionali,
la cui tutela e' pero' disciplinata dalla legge 6 dicembre  1991,  n.
394 (Legge quadro sulle aree protette) (da ora in poi: legge quadro).
Tale  legge,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa   Corte,   deve
ricondursi alla competenza esclusiva statale in  materia  di  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema», di modo che le Regioni possono,  al
riguardo, determinare maggiori livelli di tutela, ma non derogare  in
peius  alla  legislazione  statale.  Le  norme   censurate,   invece,
presenterebbero - secondo il ricorrente - profili di contrasto con la
normativa statale, tali da  renderle  costituzionalmente  illegittime
per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    In  relazione  ad  alcune  delle   disposizioni   censurate,   il
ricorrente lamenta, inoltre, la violazione  degli  artt.  117,  sesto
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Per un verso, infatti,  la
mancata previsione di conformita'  al  regolamento  del  parco  delle
attivita' volta a volta previste dalle norme censurate determinerebbe
una  lesione  della  potesta'  regolamentare  statale,  nella  specie
affidata, dalla legge quadro, a tale regolamento; per  un  altro,  la
mancata   partecipazione   degli   Enti   parco   alla   gestione   e
organizzazione della REASTA, per la parte in cui questa  si  sviluppa
all'interno  delle  aree  protette,  pregiudicherebbe   le   funzioni
amministrative che lo Stato, in materia  di  propria  competenza,  ha
loro affidato. 
    La Regione  Abruzzo  si  e'  costituita  in  entrambi  i  giudizi
chiedendo il rigetto di ambedue i ricorsi. 
    4.-  Questa  Corte,  quando  e'  stata  chiamata  a  valutare  la
compatibilita' costituzionale della  normativa  regionale  istitutiva
della rete sentieristica, pur avendo riconosciuto che tale  normativa
interessa ambiti riconducibili alla  potesta'  legislativa  residuale
delle Regioni in materia di turismo, ha affermato  che  la  vocazione
turistica (pur se univoca ed esclusiva) della legge  regionale  debba
necessariamente essere «correlata (e subordinata)  alle  esigenze  di
tutela dell'ambiente» (cosi' sentenza n. 121 del 2018). 
    La legislazione regionale, infatti,  qualora  incida  sulle  aree
protette (siano esse  nazionali  o  regionali)  deve  conformarsi  ai
principi fondamentali  contenuti  nella  legge  quadro,  la  quale  -
costantemente ricondotta dalla giurisprudenza di  questa  Corte  alla
materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (da ultimo, sentenze
n. 121 del 2018 e n.  74  del  2017)  -  detta  gli  standard  minimi
uniformi di tutela, «che  le  Regioni  possono  accompagnare  con  un
surplus di tutela, ma non derogare in peius»  (sentenza  n.  121  del
2018). 
    In precedenti occasioni  questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di
precisare come lo standard minimo uniforme di tutela, riguardante  le
aree naturali protette, si estrinsechi nella predisposizione da parte
degli enti  gestori  di  tali  aree  «di  strumenti  programmatici  e
gestionali per la valutazione di rispondenza delle  attivita'  svolte
nei   parchi   alle   esigenze   di   protezione»   dell'ambiente   e
dell'ecosistema (sentenza n. 171 del 2012;  nello  stesso  senso,  le
sentenze n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011). 
    Tale modello di tutela, imperniato appunto sull'istituzione di un
ente gestore dell'area protetta, sulla predisposizione  di  strumenti
programmatici  e  gestionali,  e'  sostanzialmente  replicato   dalla
normativa statale tanto per le riserve naturali statali quanto per le
aree protette regionali, seppur per  queste  ultime  la  legislazione
statale abbia predisposto un quadro normativo meno dettagliato. 
    E' dunque necessario, ai fini  della  risoluzione  delle  odierne
questioni  di  costituzionalita',  verificare  se   le   disposizioni
regionali impugnate siano conformi  ai  principi  fondamentali  posti
dalla legge quadro, poiche' solo in tal caso il  legittimo  obiettivo
di promozione del turismo potra' dirsi perseguito nel rispetto  delle
esigenze di tutela dell'ambiente. 
    5.- Prima di passare all'esame delle singole  questioni,  occorre
rilevare che tutte le disposizioni censurate  sono  state  modificate
dalla legge della Regione Abruzzo 25  maggio  2017,  n.  33,  recante
«Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 23 dicembre 2016,  n.
41 (Concorso della Regione Abruzzo alla riduzione  strutturale  della
spesa  pubblica)  e  27  dicembre  2016,  n.  42  (Istituzione   Rete
Escursionistica  Alpinistica   Speleologica   Torrentistica   Abruzzo
(REASTA) per  lo  sviluppo  sostenibile  socio-economico  delle  zone
montane e nuove norme per il Soccorso in  ambiente  montano)».  Deve,
quindi,  essere  preliminarmente  valutata  l'incidenza   dello   ius
superveniens sulle questioni in esame. 
    Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,  la  modifica
della norma oggetto di questione di  legittimita'  costituzionale  in
via principale, intervenuta in pendenza  di  giudizio,  determina  la
cessazione   della   materia   del   contendere   quando    ricorrono
simultaneamente le seguenti condizioni: occorre, per un verso, che lo
ius superveniens sia  satisfattivo  delle  pretese  avanzate  con  il
ricorso e, per un altro, che  le  norme  impugnate,  poi  abrogate  o
modificate, non  abbiano  ricevuto  applicazione  medio  tempore  (ex
plurimis, sentenza n. 238 del 2018). 
    Nel caso di specie non si  puo'  escludere  che  le  disposizioni
censurate abbiano avuto  medio  tempore  applicazione  (ex  plurimis,
sentenze n. 185, n. 44 e n. 5 del 2018, n. 191, n. 170, n. 59 e n.  8
del 2017). L'assenza di qualsiasi indicazione da parte della  Regione
Abruzzo  -  la  quale  non  ha  depositato  memorie  in   prossimita'
dell'udienza pubblica e, in tale sede, non ha neppure  fornito  alcun
chiarimento - induce a ritenere  non  provata,  infatti,  la  mancata
applicazione delle norme censurate, anche in considerazione del  loro
tempo  di   vigenza.   Non   sussiste,   pertanto,   un   presupposto
imprescindibile per la dichiarazione della cessazione  della  materia
del contendere. 
    Tanto  premesso,  possono  ora  prendersi  in  esame  le  singole
questioni di legittimita' costituzionale. 
    6.- L'art. 5 della legge reg. Abruzzo n. 42 del  2016  disciplina
la  gestione  e  l'organizzazione  del   patrimonio   escursionistico
regionale, a traverso lo svolgimento di una  serie  di  funzioni  fra
cui: la promozione dell'attivita' di validazione di nuovi sentieri  e
percorsi escursionistici; la formazione e il coordinamento della rete
delle  strutture  ricettive;  la  predisposizione  dei  programmi  di
gestione della rete escursionistica, anche  afferenti  a  percorsi  a
valenza  regionale  e  al  coordinamento  e  collegamento  con   reti
escursionistiche  nazionali;  infine,  l'approvazione  del  programma
triennale degli interventi straordinari  di  cui  all'art.  10  della
stessa legge. 
    Su tale art. 5  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
promosso  plurime  questioni  di  legittimita'   costituzionale,   in
riferimento, nel complesso, agli artt. 117,  secondo  comma,  lettera
s), e sesto comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. 
    6.1.- Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  censurato,
innanzitutto, i commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), in  quanto  li
ritiene invasivi della competenza esclusiva  statale  in  materia  di
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», perche'  -  non  prevedendo
che  le  funzioni  di  organizzazione  e  gestione  da  tali  lettere
disciplinate debbano essere esercitate, nei casi in  cui  interessino
aree rientranti in parchi nazionali,  in  conformita'  al  piano  del
parco  ed  al  regolamento  del  parco,  nonche'   alle   misure   di
salvaguardia eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo -  si
pongono in contrasto con gli artt. 8, 11 e 12 della legge n. 394  del
1991. 
    La questione e' fondata. 
    Questa Corte ha gia' posto in evidenza come «lo  standard  minimo
uniforme  di  tutela  nazionale  si  articola  nella  previsione   di
strumenti regolatori delle attivita' esercitabili» all'interno  delle
aree protette (cosi' da ultimo, la sentenza n.  74  del  2017;  nello
stesso  senso,  la  sentenza  n.  121  del  2018).  Sono  dunque   il
regolamento e il piano del parco (rispettivamente previsti agli artt.
11 e 12 della legge quadro) nonche' le misure di salvaguardia dettate
dal provvedimento istitutivo (art. 6 della legge quadro)  a  valutare
la rispondenza delle attivita' svolte nei  parchi  alle  esigenze  di
tutela ambientale (sentenze n. 121 del 2018, n. 171 del 2012, n.  263
del 2011, n. 44 del 2011). 
    L'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e),  ed  i),  della  legge
reg. Abruzzo n. 42 del 2016, nella parte in cui non  prevede  che  le
funzioni di gestione e organizzazione  della  REASTA  debbano  essere
esercitate, nei casi in cui interessino  aree  rientranti  in  parchi
nazionali, in conformita' al piano del parco ed  al  regolamento  del
parco, nonche' alle misure di salvaguardia eventualmente dettate  dal
provvedimento istitutivo, si pone  dunque  in  contrasto  con  quanto
stabilito dalla legge quadro. 
    6.1.1.- Le medesime disposizioni sono  altresi'  censurate  nella
parte in cui non prevedono che la gestione e  l'organizzazione  della
REASTA, anche  quando  questa  si  sviluppi  all'interno  di  riserve
naturali e aree protette regionali, sia conforme a  quanto  stabilito
dai relativi strumenti gestori. 
    Anche tale questione e' fondata. 
    La legge quadro, come si e' visto, impone anche  per  le  riserve
naturali e le aree protette regionali un regolamento e un piano,  cui
devono conformarsi le attivita' che si svolgono all'interno  di  tali
aree: di qui l'illegittimita' delle norme impugnate, nella  parte  in
cui non prevedono che la gestione e l'organizzazione della REASTA sia
conforme a tali strumenti. 
    6.2.- L'art. 5, comma 2, lettere b), d),  e),  h)  ed  i),  della
legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016 e'  censurato  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri, novamente perche' invasivo  della  competenza
esclusiva   statale   in   materia   di   «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema»,  in  quanto  legittimerebbe  interventi   di   tipo
gestorio di diversi soggetti all'interno  dei  territori  dei  parchi
nazionali senza il nulla osta dell'Ente  parco,  anche  ove  ritenuto
necessario dall'art. 13 della legge quadro. 
    La questione e' fondata. 
    Il nulla osta, al quale e' subordinato il rilascio di concessioni
o autorizzazioni di interventi, impianti  ed  opere  all'interno  del
parco, e' lo strumento nelle mani  dell'Ente  parco,  per  mezzo  del
quale questo puo' controllare che le attivita'  siano  conformi  alle
norme del piano e del regolamento del parco medesimo. 
    In forza della norma statale, l'Ente parco deve poter  verificare
che gli interventi che si intendono porre in  essere  sul  territorio
del parco siano conformi agli  standard  di  tutela  stabiliti  dalla
legge quadro, ossia alle norme del piano e del regolamento del parco. 
    Le disposizioni impugnate, nella parte in cui non  prevedono  che
gli interventi di tipo gestorio all'interno dei territori dei  parchi
nazionali devono essere subordinati al nulla osta dell'Ente parco, si
pongono pertanto  in  contrasto  con  quanto  stabilito  dalla  legge
quadro. 
    6.2.1.- Le medesime  disposizioni  sono  altresi'  censurate,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma,
e 118, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono
che la pianificazione e la gestione della REASTA, anche quando questa
si sviluppi all'interno di riserve naturali statali e  aree  protette
regionali, sia subordinata al previo nulla osta degli enti gestori. 
    Le questioni sono inammissibili. 
    Il nulla osta, contrariamente al piano e al regolamento,  non  e'
espressamente previsto dalla legge quadro  li'  dove  disciplina  gli
strumenti di tutela delle  riserve  naturali  statali  e  delle  aree
protette   regionali,   sicche'   il   ricorrente   avrebbe    dovuto
specificamente argomentare sull'estensione di tale istituto  anche  a
tali aree protette. In linea con la costante giurisprudenza di questa
Corte  devono,  pertanto,  dichiararsi  inammissibili   le   relative
questioni, poiche' sono del tutto carenti «del supporto argomentativo
minimo che deve connotare il ricorso in via principale»  (ex  multis,
sentenza n. 261 del 2017). 
    6.3.- L'art. 5, commi 1 e 2, lettere c), d), e), h) ed i),  della
legge reg. Abruzzo n. 42  del  2016  e',  da  ultimo,  censurato  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  poiche'   consente   alle
attivita' gestorie ivi disciplinate -  ovverosia  di  pianificazione,
promozione e realizzazione di interventi - di spiegare effetti  anche
sui territori delle aree naturali protette, cosi' risultando idonee a
pregiudicare le funzioni degli enti gestori  di  tali  aree,  cui  la
legge  statale  affida  sia  la  gestione  sia  il  controllo   sulla
conformita' delle attivita' realizzate all'interno di queste  ultime.
Di qui la violazione degli artt. 117, secondo comma,  lettera  s),  e
118, primo e secondo comma, Cost., poiche' le disposizioni impugnate,
da un lato, sarebbero invasive della competenza esclusiva dello Stato
in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» e, dall'altro,
pregiudicherebbero una funzione amministrativa affidata dallo  Stato,
in una materia di propria competenza  esclusiva,  agli  enti  gestori
delle aree protette. 
    Le questioni non sono fondate. 
    L'accoglimento delle  precedenti  questioni,  aventi  ad  oggetto
l'art. 5 della legge regionale e  dianzi  esaminate,  esclude  che  i
programmi e gli interventi posti in essere da soggetti diversi  dagli
enti gestori possano valere all'interno delle aree protette  ove  non
conformi al regolamento e al piano di dette aree. A seguito  di  tali
declaratorie di illegittimita' costituzionale,  le  funzioni  che  la
legge  reg.  Abruzzo  n.  42  del  2016  affida   all'amministrazione
regionale non possono che svolgersi, pertanto, nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge quadro. Vengono in tal  modo  salvaguardate  le
funzioni che la normativa statale affida agli enti  gestori  di  tali
aree. 
    6.4.- L'accoglimento delle questioni aventi ad oggetto l'art.  5,
commi 1 e 2, lettere b),  d),  e),  h)  ed  i),  della  citata  legge
regionale, determina l'assorbimento delle ulteriori censure  proposte
in riferimento agli artt. 117, sesto comma, e 118,  primo  e  secondo
comma, Cost. 
    7.- L'art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e 3),
e d), numeri 1) e 3), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2016  affida
al Club alpino italiano (CAI) Abruzzo, al Collegio delle guide alpine
Abruzzo e al Collegio delle guide speleologiche Abruzzo una serie  di
funzioni e compiti di gestione dei percorsi,  dei  sentieri  e  della
segnaletica,  fra  i  quali:  il  controllo,   l'indicazione   e   il
monitoraggio   della   segnaletica,   l'attribuzione    del    numero
identificativo sulle  vie  escursionistiche  ovvero  all'ingresso  di
cavita' e torrenti,  la  manutenzione  dei  percorsi  inseriti  nella
REASTA. 
    Secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  le  funzioni
attribuite ai soggetti indicati avrebbero  natura  «specificamente  e
immediatamente» gestoria, motivo per cui  le  norme  contrasterebbero
con la legge quadro, nella parte in cui trovano applicazione anche in
riferimento ai parchi nazionali e alle  altre  aree  protette,  tanto
statali quanto regionali, con  la  conseguente  violazione  dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Le questioni sono fondate. 
    Come ripetutamente  rilevato,  deve  ribadirsi  che  le  funzioni
disciplinate dalle disposizioni impugnate sono attribuite dalla legge
quadro in via esclusiva agli enti gestori delle aree protette, cui e'
inderogabilmente affidata dalla legge statale la  tutela  dei  valori
ambientali in dette aree a traverso l'approvazione del regolamento  e
del piano. Funzioni quali quelle disciplinate dalle  norme  censurate
possono, in tutta  evidenza,  «avere  non  poco  impatto  sui  valori
ambientali e naturalistici che la legge  quadro  intende  proteggere,
affidando agli strumenti del regolamento e del piano per il parco  la
tutela di detti valori» (cosi' sentenza n.  121  del  2018).  Di  qui
l'incostituzionalita' delle  norme  impugnate,  nella  parte  in  cui
risultano applicabili anche all'interno delle aree naturali protette. 
    7.1.-  Restano  assorbite  le  questioni  aventi  ad  oggetto  il
medesimo art. 6, comma 1, lettere a), numero 1), b), numeri 1) e  3),
e d), numeri 1) e 3), riferite all'art. 118, primo e  secondo  comma,
Cost. 
    8.- L'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e f),  della  legge
reg. Abruzzo n. 42 del 2016 affida ai  Comuni  e  all'Amministrazione
separata dei beni di uso civico (ASBUC)  una  serie  di  funzioni  di
gestione della  REASTA  (fra  cui:  gestire  la  porzione  di  REASTA
afferente   al   proprio   territorio,    presiedere    all'ordinaria
manutenzione di  percorsi  e  sentieri,  predisporre  e  approvare  i
programmi annuali di manutenzione ordinaria e  stipulare  convenzioni
con  forze  dell'ordine  e  associazioni  preposte  all'attivita'  di
controllo e vigilanza). 
    Secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le  norme
sarebbero illegittime, nella parte  in  cui  affidano  una  serie  di
funzioni di gestione diretta ai Comuni e alle ASBUC anche su porzioni
del territorio regionale ricadenti all'interno  del  perimetro  delle
aree naturali protette e, pertanto, di spettanza dei soggetti gestori
di queste ultime. Di qui il  contrasto  con  la  legge  quadro  e  la
conseguente violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost. 
    Le questioni sono fondate. 
    Come agevolmente  si  ricava  dalla  lettera  delle  disposizioni
censurate, la legge regionale affida funzioni di gestione ai Comuni e
alle  ASBUC  con  riferimento  ai  territori  rientranti  nelle  aree
naturali protette: da  un  lato,  e'  expressis  verbis  affidata  la
gestione della REASTA a tali soggetti e, dall'altro, e' previsto  che
essi  predispongano  un  programma  di  manutenzione  ordinaria   dei
percorsi, ossia un programma volto a conservare  la  funzionalita'  e
l'efficienza della REASTA, che deve  essere  necessariamente  attuato
mediante interventi sul territorio. 
    Da  cio',  e  per  le  ragioni  ripetutamente   esposte,   deriva
l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, nella parte in
cui  trovano  applicazione  anche  all'interno  delle  aree  naturali
protette. 
    8.1.- Restano assorbite le questioni aventi per oggetto l'art. 7,
comma 1, lettere a), b), c), d) e f), della legge reg. Abruzzo n.  42
del 2016, riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost. 
    9.- L'art. 10 della impugnata legge regionale n. 42 del 2016,  al
comma 1, prevede che la Regione Abruzzo  approvi  ogni  tre  anni  il
programma  triennale  degli  interventi  straordinari  sulla  REASTA,
previa acquisizione delle proposte dei Comuni e  degli  enti  gestori
dei parchi nazionali e delle  aree  protette  regionali,  mentre,  al
comma 2, stabilisce i fini cui tale programma deve tendere. 
    Anche su tale articolo sono state promosse plurime  questioni  di
legittimita' costituzionale,  in  riferimento,  nel  complesso,  agli
artt. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, e 118,  primo  e
secondo comma, Cost. Le relative doglianze hanno contenuto analogo  a
quelle mosse contro l'art. 5 della medesima legge,  di  modo  che  la
ratio  decidendi,  sottesa  alla   soluzione   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale  concernenti  quest'ultimo,  puo'  essere
riferita anche alla decisione delle questioni ora in esame. 
    10.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene l'art.  10,
comma 1, invasivo della competenza esclusiva statale  in  materia  di
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», perche', nella parte in cui
trova applicazione alle porzioni di territorio  regionale  ricomprese
nel perimetro delle  aree  naturali  protette,  non  prevede  che  il
programma  triennale  degli  interventi  straordinari,  dallo  stesso
disciplinato, sia rispettoso  del  regolamento  e  del  piano,  cosi'
incidendo sul nucleo di salvaguardia predisposto dagli artt. 11 e  12
della legge quadro. 
    Le questioni sono fondate. 
    Si e' gia' piu' volte posto in evidenza  quanto  siano  centrali,
secondo la legge quadro, gli strumenti del regolamento  e  del  piano
per la tutela delle aree protette; la norma regionale, nella parte in
cui  non  prevede  che  il  programma  triennale   degli   interventi
straordinari sulla REASTA, ove rivolto alle  porzioni  di  territorio
ricomprese nel perimetro delle aree naturali protette,  sia  conforme
al piano ed al  regolamento,  nonche'  alle  misure  di  salvaguardia
eventualmente dettate dal provvedimento istitutivo, si pone,  dunque,
in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro. 
    11.- Il Presidente del Consiglio dei ministri censura,  altresi',
l'art. 10, commi 1 e 2, nella parte in cui prevede che gli interventi
del piano triennale possano essere realizzati in  assenza  del  nulla
osta dell'Ente parco, benche', ai sensi dell'art. 13 della  legge  n.
394 del 1991, questo risulti invece necessario. La  norma  ricavabile
dal  combinato  disposto  dei  commi  1  e  2  violerebbe,  pertanto,
l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    La questione e' fondata. 
    In forza degli argomenti  gia'  spesi  con  riguardo  all'analoga
censura mossa all'art. 5 della stessa legge regionale,  la  norma  in
esame, nella parte in cui non prevede che gli interventi  all'interno
dei territori dei parchi devono  essere  subordinati  al  nulla  osta
dell'Ente parco, si pone in  contrasto  con  quanto  stabilito  dalla
legge quadro. 
    11.1- L'art. 10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42  del
2016 e' altresi' censurato, in riferimento agli  artt.  117,  secondo
comma, lettera s), e sesto comma,  e  118,  primo  e  secondo  comma,
Cost., nella parte in cui non prevede  che  la  pianificazione  e  la
gestione della REASTA, anche quando questa si sviluppi all'interno di
riserve naturali statali e aree protette regionali,  sia  subordinata
al previo nulla osta degli enti gestori. 
    Le questioni sono  inammissibili,  poiche',  parimente  a  quanto
rilevato riguardo all'analoga censura mossa  contro  l'art.  5  della
legge regionale, sono del tutto carenti  del  supporto  argomentativo
minimo che deve connotare il ricorso in via principale. 
    12.- L'art. 10, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 42 del  2016
e' altresi' censurato perche', mediante la previsione  del  programma
triennale  degli  interventi   straordinari,   la   legge   regionale
affiderebbe   «all'amministrazione   regionale   una   rilevantissima
funzione programmatoria e gestoria» anche su porzioni del  territorio
regionale ricadenti all'interno del  perimetro  delle  aree  naturali
protette, siano esse parchi nazionali,  riserve  naturali  statali  o
aree  protette  regionali.  La  norma  sarebbe,  pertanto,  idonea  a
pregiudicare le funzioni degli enti gestori  di  tali  aree,  cui  la
legge  statale  affida  sia  la  gestione  sia  il  controllo   sulla
conformita'  delle  attivita'  realizzate  all'interno   delle   aree
protette. Di qui  la  violazione  degli  artt.  117,  secondo  comma,
lettera  s),  e  118,  primo  e  secondo  comma,  Cost.,  poiche'  la
disposizione impugnata, da un lato, sarebbe invasiva della competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  «tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema»  e,  dall'altro,   pregiudicherebbe   una   funzione
amministrativa affidata  dallo  Stato,  in  una  materia  di  propria
competenza esclusiva, agli enti gestori delle aree protette. 
    Le questioni non sono fondate, in  riferimento  tanto  ai  parchi
nazionali quanto alle altre aree naturali protette, per  le  medesime
ragioni esposte in relazione alle analoghe  questioni  che  investono
l'art. 5 della medesima legge regionale. 
    L'accoglimento delle  precedenti  questioni,  aventi  ad  oggetto
l'art. 10, commi 1  e  2,  della  citata  legge  regionale  e  dianzi
esaminate, escludendo che il  programma  triennale  degli  interventi
straordinari possa trovare applicazione  anche  all'interno  di  tali
aree protette ove  non  sia  conforme  al  regolamento  e  al  piano,
consente di salvaguardare le funzioni che la normativa statale affida
agli enti gestori di tali aree. 
    12.1.- L'accoglimento delle questioni aventi  ad  oggetto  l'art.
10, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 42 del  2016,  determina
l'assorbimento delle ulteriori censure riferite agli artt. 117, sesto
comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. 
    13.- L'art. 14, comma 2, lettere a), b) ed e), della  legge  reg.
Abruzzo n. 42  del  2016  prevede  che  il  Consiglio  regionale,  su
proposta  della  Giunta  regionale,  approvi,  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della medesima legge  regionale,  il  relativo
regolamento attuativo. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri reputa la norma invasiva
della  competenza   esclusiva   statale   in   materia   di   «tutela
dell'ambiente  e  dell'ecosistema»,  poiche'  affida  al  regolamento
regionale la disciplina di diversi oggetti che,  con  riferimento  al
territorio delle aree protette, sono di competenza del regolamento  e
del  piano  del  parco.  Per   analoghe   ragioni,   esse   sarebbero
costituzionalmente  illegittime  anche  nella  la  parte  in  cui  si
rivolgono a porzioni di territorio incluse nel perimetro  di  riserve
naturali statali e aree protette regionali. 
    Le questioni sono fondate. 
    Gli  oggetti  su  cui,  secondo  le  disposizioni  in  esame,  il
regolamento attuativo dovrebbe statuire (dalle caratteristiche  della
segnaletica ai criteri per la progettazione  e  la  realizzazione  di
sentieri, ai criteri generali  di  manutenzione  dei  percorsi  della
REASTA) rientrano in attivita' che, come si  e'  invero  gia'  visto,
spetta al regolamento e al piano delle aree protette disciplinare. 
    13.1.- Restano assorbite le ulteriori questioni aventi ad oggetto
l'art. 14, comma 2, lettere a), b), ed e), della legge  reg.  Abruzzo
n. 42 del 2016, riferite all'art. 117, sesto comma, Cost. 
    14.- Devono ora essere scrutinate le questioni concernenti l'art.
1, comma 17, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 4 del 2017,
proposte dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2017. 
    15.- L'art. 1, comma 17, lettera a), della citata legge regionale
ha modificato l'art. 5 della legge  reg.  Abruzzo  n.  42  del  2016,
inserendo il  comma  2-bis.  La  norma  censurata  statuisce  che  il
dirigente  della  struttura  regionale  competente  in  materia  puo'
stabilire quali, fra le attivita' previste dallo stesso art. 5, siano
da ritenere prioritarie nell'ambito dell'attivazione e gestione della
REASTA, «provvedendo ad individuare altresi', tra i soggetti indicati
sempre al comma 1,  quali  siano  quelli  di  cui  avvalersi  nonche'
determinare l'importo per la copertura delle eventuali spese». 
    Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione
finirebbe per  radicare  in  capo  all'amministrazione  regionale  la
competenza  al  compimento  di  «specifici  atti  di   programmazione
gestoria», i quali troverebbero applicazione  anche  all'interno  dei
parchi,  delle  riserve  naturali  statali  e  delle  aree   protette
regionali, «senza alcuna "previa intesa" con gli enti  preposti  alla
gestione  delle  aree  naturali   protette».   La   norma   regionale
contrasterebbe,  pertanto,  con  la  legge  n.  394   del   1991   e,
specificamente, con gli artt. 1, commi 3 e 4, 2, comma  1,  9  e  12,
della citata legge, i quali affidano agli enti parco ed  ai  soggetti
gestori delle aree protette l'attivita'  di  gestione  dei  territori
ricompresi al loro interno, nonche' «l'autorizzazione  all'esecuzione
degli interventi destinati ad essere realizzati nei  relativi  ambiti
territoriali». Con  cio'  ponendosi  in  contrasto  con  l'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost. 
    Le questioni sono fondate. 
    In forza di  quanto  previsto  dalla  normativa  quadro  statale,
devono essere gli enti gestori delle aree protette,  a  traverso  gli
strumenti regolatori (regolamento e  piano),  a  stabilire  non  solo
quali attivita' possono compiersi, ma altresi' i tempi e  i  modi  di
svolgimento di queste, all'interno delle aree protette. 
    15.1.-  Restano  assorbite  le  ulteriori  questioni  aventi  per
oggetto l'art. 1, comma 17, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 4
del 2017, riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost. 
    16.- L'art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo  n.
4 del 2017 ha modificato l'art. 10 della legge regionale  n.  42  del
2016, sostituendo il comma 4. 
    Con tale modifica, il legislatore regionale ha  demandato  ad  un
atto  dirigenziale,  in  fase  di  prima  attuazione  e  nelle   more
dell'adozione del programma triennale degli  interventi  straordinari
sulla REASTA, l'indicazione delle attivita' da  ritenere  prioritarie
tra  quelle  elencate  al   comma   2   del   medesimo   articolo   e
l'individuazione dei soggetti cui affidare  la  relativa  attuazione,
nonche' la determinazione  dell'importo  dei  contributi  da  erogare
entro il 31 dicembre 2016. 
    Similmente a quanto rilevato per la modifica apportata all'art. 5
della legge regionale n. 42 del 2016, il Presidente del Consiglio dei
ministri lamenta  che  in  tal  modo  si  sarebbe  radicata  in  capo
all'amministrazione  regionale  la  competenza   al   compimento   di
«specifici atti di programmazione  gestoria»,  i  quali  troverebbero
applicazione anche all'interno delle  aree  protette,  «senza  alcuna
previa intesa con gli enti preposti alla gestione delle aree naturali
protette». 
    Le  questioni  sono  fondate  per  le  medesime  ragioni  esposte
riguardo all'analoga questione concernente il comma  2-bis  dell'art.
5: e' agli enti gestori delle aree protette che la normativa  statale
riconosce la competenza a individuare  le  modalita'  di  svolgimento
delle attivita' che possono compiersi all'interno di tali aree. 
    16.1.-  Restano  assorbite  le  ulteriori  questioni  aventi  per
oggetto l'art. 1, comma 17, lettera c), della legge reg. Abruzzo n. 4
del 2017, riferite all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.