ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,
lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre  2018,  n.  48
(Norme a sostegno dell'accessibilita' delle aree demaniali  destinate
alla libera balneazione per le persone diversamente abili),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il
4-7 dicembre 2018, depositato in  cancelleria  il  5  dicembre  2018,
iscritto al n. 82  del  registro  ricorsi  2018  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  2,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Udito nella camera di consiglio del 18  giugno  2019  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio. 
    Ritenuto che, con ricorso  depositato  il  5  dicembre  2018,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2, comma 2,
lettera a), della legge della Regione Puglia 3 ottobre  2018,  n.  48
(Norme a sostegno dell'accessibilita' delle aree demaniali  destinate
alla libera balneazione  per  le  persone  diversamente  abili),  per
violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma,  della  Costituzione,
per contrasto con la Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti
delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 - in particolare
artt. 5, 9, 19, lettere b) e c), e 30, paragrafo  5,  lettera  c)  -,
nonche' con l'art. 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale  e  i  diritti
delle persone handicappate), e con l'art. 5 del decreto del  Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, deducendo che: 
    - con l'impugnata legge regionale n.  48  del  2018,  la  Regione
Puglia ha introdotto norme a sostegno dell'accessibilita' delle  aree
demaniali  destinate  alla  libera   balneazione   per   le   persone
diversamente abili, al fine di garantire l'accessibilita' totale alle
spiagge in concessione, a  quelle  libere  con  servizi  e  a  quelle
pubbliche, con la  predisposizione  e  la  manutenzione  di  percorsi
idonei all'utilizzo  da  parte  di  soggetti  con  disabilita'  (come
indicato nella relazione di accompagnamento alla proposta di  legge),
secondo le finalita' indicate dall'art. 1, a  tenore  del  quale  «La
Regione Puglia, ai sensi dell'articolo  3  della  Costituzione  della
Repubblica Italiana, dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1992,  n.
104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i
diritti delle persone handicappate), dell'articolo 10  dello  Statuto
della Regione Puglia, e dell'articolo l, comma 4, lettera  c),  della
legge regionale 10 aprile 2015, n.  17  (Disciplina  della  tutela  e
dell'uso della costa), riconosce e sostiene il diritto delle  persone
diversamente abili a  una  piena  integrazione  nella  collettivita',
garantendo loro una  liberta'  di  accesso  e  fruizione  delle  aree
demaniali destinate alla balneazione»; 
    - l'art. 2 della medesima legge regionale, nel testo  vigente  al
momento della proposizione del ricorso, dopo aver premesso, al  comma
l,  che  la  Regione  Puglia  eroga  incentivi  alle  amministrazioni
comunali per la realizzazione di interventi volti  ad  assicurare  la
totale accessibilita' e  fruibilita'  delle  spiagge  destinate  alla
libera balneazione delle persone  diversamente  abili,  al  comma  2,
lettera a), precisa che  dette  amministrazioni  devono  «individuare
almeno  una  spiaggia  da  adibire  alla  fruizione   delle   persone
diversamente abili»; 
    - che tale previsione contrasterebbe con gli evocati parametri in
quanto, nel  riconoscere  ai  Comuni  costieri  pugliesi  i  benefici
economici  previsti,  attrezzando  per  la  fruizione  delle  persone
diversamente  abili  soltanto  una  singola   spiaggia,   individuata
nell'intero  territorio  comunale,  incentiverebbe  quei  Comuni   ad
assolvere,  in  misura  parziale  e  insoddisfacente,  l'obbligo   di
garantire alle persone diversamente abili la liberta'  di  accesso  e
fruizione delle aree demaniali destinate alla balneazione, favorendo,
dunque, un'azione amministrativa che non assicura a questi ultimi  la
completa accessibilita' e fruizione delle  aree  demaniali  destinate
alla  balneazione  e   crea,   inevitabilmente,   una   irragionevole
discriminazione a detrimento di  quelle  persone  che  incontrano  un
ostacolo ingiustificato per la piena realizzazione del loro diritto; 
    che la Regione Puglia non si e' costituita in giudizio; 
    che, con atto depositato in data 24 maggio  2019,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri - dopo avere rilevato che l'art. 62  della
legge  della  Regione  Puglia  28  dicembre  2018,  n.  67,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2019  e
bilancio  pluriennale  2019-2021  della  Regione  Puglia  (legge   di
stabilita' regionale 2019)», ha sostituito il  comma  2  dell'art.  2
della legge reg. Puglia n. 48 del 2018,  eliminando  la  disposizione
impugnata - ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 
    Considerato che, in mancanza di costituzione  in  giudizio  della
Regione  resistente,  l'intervenuta  rinuncia  al  ricorso   in   via
principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle  Norme  integrative
per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
processo (tra le tante, ordinanze n. 61 e n. 4 del 2019, n. 244 e  n.
205 del 2018). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.