ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a  6,
8, 9, 14 e 15  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35  (Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con  modificazioni,
nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promossi dalla  Regione  Calabria,
con ricorsi notificati il 22 maggio e il 30 luglio  2019,  depositati
in cancelleria rispettivamente il 21  maggio  e  il  6  agosto  2019,
iscritti ai numeri 59 e 83 del registro  ricorsi  2019  e  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25 e 35, prima serie
speciale, dell'anno 2019. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  22  ottobre  2019  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    uditi  l'avvocato  Giuseppe  Naimo  per  la  Regione  Calabria  e
l'avvocato dello Stato Enrico  De  Giovanni  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- La Regione Calabria ha promosso, con un primo ricorso (r.  r.
n. 59 del 2019),  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  in  via
principale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il  servizio  sanitario
della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia  sanitaria),
denunciandone,  per  i  motivi  di  cui  direttamente  si  dira'  nel
Considerato in diritto, il contrasto con gli artt. 5, 81, 117, 120  e
121 nella Costituzione, oltre che con  gli  artt.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 2,
commi 78, 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 1, 2, 3, 6, 7 e 8 del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione  della  delega  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettera p, della legge 7  agosto  2015,  n.
124, in materia di dirigenza sanitaria); 11,  comma  1,  lettera  p),
della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.); 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421), nonche' con il principio di leale  collaborazione  tra
Stato e Regioni. 
    2.- Con riferimento agli stessi sopra indicati parametri -  oltre
che agli artt. 97 e 119 Cost., affiancati genericamente  all'art.  81
Cost. nella denuncia di illegittimita' costituzionale  specificamente
rivolta  al  riformulato  comma   1   dell'art.   14   del   suddetto
decreto-legge - la Regione Calabria, con successivo ricorso (r. r. n.
83 del 2019), ha reiterato l'impugnativa dei medesimi gia'  censurati
articoli  del  d.l.  n.  35  del  2019,  come  poi  convertito,   con
modificazioni, nella legge  25  giugno  2019,  n.  60:  modificazioni
reputate  da  essa  ricorrente  «quasi  esclusivamente  marginali   o
addirittura ultronee». 
    3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi per il
tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, nei giudizi relativi al
primo e al secondo ricorso, ne ha eccepito  l'inammissibilita'  sotto
piu' profili e, in subordine, la non fondatezza. 
    4.- In entrambi i  riferiti  giudizi,  sia  la  Regione,  sia  il
Presidente del Consiglio hanno anche depositato memorie integrative. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35  (Misure  emergenziali
per il servizio sanitario  della  Regione  Calabria  e  altre  misure
urgenti in materia sanitaria) - nei suoi artt. da 1 a 6, 8, 9,  14  e
15, impugnati dalla Regione Calabria con  il  primo  dei  ricorsi  in
epigrafe - al dichiarato fine di supportare  «l'azione  commissariale
di risanamento del servizio sanitario regionale»,  consentendo  cosi'
il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi operativi di
prosecuzione  del  piano  di  rientro  dai  disavanzi  del   Servizio
sanitario  regionale,  e  di  «tutelare  il  rispetto   dei   livelli
essenziali  di  assistenza  (LEA)  in  ambito  sanitario»  (preambolo
nonche' art. 1), ha, tra l'altro, rispettivamente: 
    conferito nuovi poteri (non previsti dal  piano  di  rientro  dal
deficit) al Commissario ad acta per la  Regione  Calabria,  quali  un
potere  di  verifica  straordinaria  dei  direttori  generali  e  dei
commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere,  con  facolta',  in
caso  di  valutazione   negativa,   di   dichiararne   la   decadenza
dall'incarico (art. 2); 
    assegnato  al  Commissario  ad  acta,  nel  caso  di  valutazione
negativa  del   direttore   generale,   la   nomina   di   commissari
straordinari, previa intesa con la Regione, ovvero,  in  mancanza  di
intesa, al Ministro della Salute,  su  proposta  del  Commissario  ad
acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a
partecipare il Presidente della Giunta regionale (art. 3); 
    attribuito ai commissari straordinari e ai direttori generali  un
analogo  potere  di  verifica  periodica  dell'attivita'  svolta  dai
direttori amministrativi e sanitari (art. 4); 
    previsto che il commissario straordinario, in  caso  di  verifica
negativa sui conti degli enti del Servizio sanitario regionale cui e'
preposto, possa proporre  al  Commissario  ad  acta  di  disporne  la
gestione straordinaria, con bilancio  separato,  con  la  conseguente
nomina di un commissario straordinario di liquidazione (art. 5); 
    demandato  alla  Consip  spa  ovvero,  previa  convenzione,  alle
centrali  di  committenza  di  altre  Regioni  ogni   attivita'   per
l'affidamento di appalti di lavori, servizi e  forniture  in  materia
sanitaria superiori alle soglie  di  rilevanza  comunitaria,  nonche'
disposto che sia stipulato un  protocollo  d'intesa  con  l'Autorita'
nazionale  anticorruzione  (ANAC)  per  gli  appalti  sotto   soglia,
prevedendo altresi' che il Commissario ad acta predisponga  un  piano
triennale  straordinario  di  edilizia  sanitaria  e  di  adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera  e  della
rete territoriale della Regione e che, per  i  progetti  di  edilizia
sanitaria da finanziare, gli enti del  servizio  sanitario  regionale
possano  avvalersi,  previa  convenzione,  di  Invitalia  spa   quale
centrale di committenza (art. 6); 
    disposto che, per le finalita' indicate  dal  decreto,  l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) fornisca supporto
tecnico  e  operativo  al  Commissario  ad  acta  e   ai   commissari
straordinari, potendo all'uopo avvalersi di personale comandato (art.
8); 
    accordato al Commissario ad acta, ai commissari straordinari e ai
commissari straordinari di liquidazione la possibilita' di avvalersi,
nell'esercizio delle proprie funzioni, del  corpo  della  Guardia  di
finanza, al fine precipuo dello svolgimento delle  attivita'  dirette
al contrasto delle violazioni in danno degli  interessi  economici  e
finanziari connessi all'attuazione del piano di rientro dai disavanzi
del Servizio sanitario regionale (art. 9); 
    consentito al Commissario ad acta e ai commissari straordinari di
avvalersi di personale, uffici e mezzi della Regione (art. 14); 
    disposto la cessazione  dalle  funzioni  dei  direttori  generali
delle aziende sanitarie e ospedaliere  eventualmente  nominati  dalla
Regione Calabria nei trenta giorni anteriori  all'entrata  in  vigore
del decreto, con la connessa revoca  delle  procedure  selettive  dei
direttori generali in corso (art. 15). 
    1.1.- Tutte le riferite disposizioni si baserebbero,  secondo  la
ricorrente, su un «presupposto fattuale [...] fallace»: quello  cioe'
di ritenere ancora "vigente" il piano di rientro  dai  disavanzi  del
servizio sanitario regionale per la Regione  Calabria,  mentre  detto
piano non avrebbe, viceversa, potuto proseguire oltre il  2018,  come
gia' dedotto con il precedente ricorso per conflitto di  attribuzione
(r. c. n. 1 del 2019), proposto da essa Regione avverso  la  delibera
governativa (del 7 dicembre 2018), con cui erano  stati  nominati  un
nuovo Commissario ad acta e un subcommissario  per  l'attuazione  del
piano stesso. 
    1.2.- In via subordinata - nell'ipotesi che  l'intero  articolato
del d.l. n. 35 del 2019 sia interpretato in termini di riferibilita',
invece, ad un piano di  rientro  ancora  vigente  ed  efficace  -  la
ricorrente lamenta allora l'unilateralita' delle modifiche  apportate
dalle disposizioni impugnate, non transitate attraverso un accordo in
sede di Conferenza Stato-Regione; la loro  incidenza  su  materia  di
competenza residuale  (ordinamento  e  organizzazione  amministrativa
regionale);  l'indebita  ingerenza,  con   previsioni   puntuali   di
dettaglio, in materie di competenza concorrente (tutela della salute;
coordinamento della finanza  pubblica);  le  criticita'  in  tema  di
copertura finanziaria; il  contenuto  per  piu'  aspetti  derogatorio
della normativa di principio sulla dirigenza  sanitaria  e  violativo
del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 
    Censure, queste, che conducono a ritenere,  nel  loro  complesso,
violati gli artt. 5, 81, 117, 120 e  121  della  Costituzione,  oltre
agli artt. 8 della legge 5 giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni  per
l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); 2,  commi  78,  88  e  88-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)»; 1, 2, 3, 6, 7  e  8  del  decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo  11,
comma 1, lettera p, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia  di
dirigenza sanitaria); 11, comma 1, lettera p), della legge  7  agosto
2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche); 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre  1992,  n.  421),  nonche'  il
principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. 
    2.- Il  d.l.  n.  35  del  2019  e'  stato  poi  convertito,  con
modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60. 
    Con successivo ricorso  (r.  r.  n.  83  del  2019),  la  Regione
Calabria ha reiterato  l'impugnativa  dei  medesimi  gia'  denunciati
articoli del  suddetto  decreto-legge,  nel  testo  risultante  dalla
predetta legge di conversione. 
    Aderendo a quanto statuito dalla sentenza n. 200 del 2019  -  che
ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzione  precedentemente
da essa proposto contro la delibera di nomina di un nuovo Commissario
ad acta - la ricorrente non piu' ora contesta la "vigenza" del  piano
di  rientro  su  cui  e'  intervenuto,  in  senso  modificativo,   il
legislatore del 2019.  E  di  tali  modifiche  appunto  ribadisce  il
contrasto con i medesimi parametri inizialmente evocati, cui aggiunge
gli artt. 97 e  119,  genericamente  affiancati  all'art.  81  Cost.,
nell'ambito della censura rivolta al riformulato comma 1 dell'art. 14
del decreto-legge. 
    3.- Come esattamente rilevato dalla stessa Regione  Calabria,  le
modifiche  apportate  in   sede   di   conversione   alle   impugnate
disposizioni del d.l. n. 35 del 2019 sono  «marginali  od  ultronee»,
comunque indifferenti rispetto al tenore delle censure. 
    Infatti, l'espressione aggiunta al comma 1 dell'art. 1 si  limita
a ribadire lo scopo, gia' esplicitato nelle premesse del decreto,  di
tutelare i livelli essenziali di  assistenza;  nel  testo  originario
dell'art. 2 viene semplicemente inserito il riferimento alla legge di
conversione dell'ivi gia' richiamato «decreto-legge 1° ottobre  2007,
n. 159»; all'art. 3 vengono apportate alcune modifiche non  influenti
sui motivi di ricorso e che la Regione  dichiara,  comunque,  di  non
volere impugnare, al pari del comma 1-bis introdotto  nell'art.  4  e
del periodo finale  aggiunto  al  comma  3  dell'art.  5;  i  periodi
inseriti in chiusura dei commi 2 e 4 dell'art.  6  non  incidono  sui
motivi di impugnazione di detta norma; l'art. 8 e'  interessato  solo
da una ultronea precisazione sul  nome  dell'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali; all'art. 9 non e' apportata alcuna  modifica;  il
solo art. 14, comma 1, presenta un  parziale  profilo  di  novita'  -
censurato, come detto, dalla ricorrente  anche  in  riferimento  agli
artt. 97 e 119, oltre che all'art. 81 Cost.  -  nella  parte  in  cui
dispone che una quota delle somme spettanti alla Regione Calabria  in
sede di riparto del cosiddetto "Fondo payback 2013-2017" (quota  gia'
iscritta in bilancio seppur non  ancora  erogata),  di  cui  all'art.
9-bis,  comma  6,  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,   n.   135
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese  e  per  la  pubblica   amministrazione),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' vincolata  per
la  copertura  finanziaria  del  piano  di  rientro   dal   disavanzo
sanitario. 
    L'art. 15 non ha ricevuto modifica alcuna. 
    Le censure di  incostituzionalita'  formulate  avverso  il  testo
originario del d.l. n. 35 del 2019, previa riunione dei due  ricorsi,
si trasferiscono e restano, pertanto,  assorbite  in  quelle  rivolte
alle  corrispondenti   disposizioni   del   testo   convertito,   con
conseguente limitazione a queste  ultime  dell'oggetto  del  giudizio
(sentenze n. 244 del 2016, n. 298 del 2009, n. 443 del 2007 e n.  417
del 2005). 
    4.- L'esame del merito  delle  proposte  questioni  segue  quello
delle eccezioni di inammissibilita' formulate  dall'Avvocatura  dello
Stato. 
    4.1.- L'eccezione, che si  rivolge  alle  «deduzioni  preliminari
[...] inerenti all'ipotetico venir meno della gestione  commissariale
per effetto della supposta cessazione di operativita'  del  Piano  di
rientro» - attinente al  merito  piuttosto  che  alla  ammissibilita'
delle questioni sollevate  -  e'  comunque  superata,  per  avere  la
Regione in prosieguo aderito alla tesi della  perdurante  vigenza  di
quel piano e per avere, unicamente  in  relazione  a  tale  premessa,
sostanzialmente riformulato, contro la riferita legge di conversione,
le iniziali proprie censure. 
    4.2.- E' pur poi esatto che la Regione  Calabria  evochi  -  come
ancora eccepito dall'Avvocatura dello Stato  rispetto  a  entrambi  i
ricorsi - in modo cumulativo una pluralita' di norme costituzionali e
di rango ordinario  «senza  motivare  esplicitamente  le  ragioni  di
asserito contrasto tra  le  disposizioni  impugnate  e  ciascuno  dei
singoli parametri». 
    Ma la sovrabbondante aggregazione di parametri, in riferimento ai
quali la ricorrente denuncia le riferite disposizioni del d.l. n.  35
del 2019, e quelle corrispondenti della  legge  di  conversione,  non
comporta l'inammissibilita' delle  correlative  questioni,  essendone
(sia pur non sempre agevolmente) identificabile il nucleo essenziale,
che rimanda - reiteratamente - alla  lamentata  unilateralita'  delle
modifiche apportate dal  legislatore  statale  al  piano  di  rientro
(senza un previo accordo in sede di Conferenza  Stato-Regione),  alla
violazione del principio di leale collaborazione e  alla  conseguente
prospettata lesione di competenze regionali, anche  per  effetto  del
carattere puntuale e  di  dettaglio  degli  interventi  adottati  nei
confronti soltanto di essa Regione Calabria. 
    4.3.- E' fondata, invece, l'eccezione di  inammissibilita'  delle
censure di violazione dell'art. 81 Cost., per  carenza  di  copertura
finanziaria di taluni interventi disposti dal d.l. n. 35 del 2019,  e
del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (art.
97 Cost.), poiche' dalla ricorrente e' solo asserita,  ma  non  anche
adeguatamente motivata, la ridondanza  della  dedotta  violazione  di
tali parametri sulle competenze regionali (da ultimo, sentenze n. 195
e n. 194 del 2019; n. 198 e n. 137 del 2018). 
    5.- Nel merito, le questioni proposte non sono fondate. 
    5.1.- L'impugnato d.l. n. 35 del 2019 e' volto - come evidenziato
nelle sue premesse - a  porre  rimedio  alla  situazione  di  estrema
criticita'  determinata  dalle  perduranti  condizioni   di   mancato
riequilibrio  economico  finanziario  dal   disavanzo   del   settore
sanitario. 
    Condizioni  che  hanno  comportato,  in  Calabria,  «il   mancato
raggiungimento  del  punteggio  minimo  previsto  dalla  griglia  dei
livelli  essenziali  di  assistenza  nonche'   rilevanti   criticita'
connesse alla gestione amministrativa,  piu'  volte  riscontrate,  da
ultimo, dai Tavoli di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
permanente per la verifica dei  LEA  nella  seduta  congiunta  del  4
aprile 2019». Dal  che,  appunto,  «la  straordinaria  necessita'  ed
urgenza di  adottare  misure  in  materia  di  carenza  di  personale
sanitario, di formazione sanitaria, di carenza di medicinali e  altre
misure, tutte  volte  a  garantire  e  a  promuovere  la  continuita'
nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ad  assicurare
una  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  del  Servizio  sanitario
nazionale  nonche'  una  migliore   erogazione   delle   prestazioni,
rispondendo  in  maniera   sempre   piu'   adeguata   alle   esigenze
dell'utenza». 
    E', dunque, quello poi confluito nella legge di conversione n. 60
del  2019,  un  intervento  normativo  non   ordinario   ma   appunto
straordinario, che si propone  -  come  sottolineato  dall'Avvocatura
dello Stato -  di  «affrontare  con  determinazione  e  rapidita'  il
tentativo di traghettare la sanita'  calabrese  verso  situazioni  di
"normalita'" amministrativa [...], dotando il Commissario ad acta per
l'attuazione degli obiettivi  del  piano  di  rientro  della  Regione
Calabria di poteri straordinari», che consentano  in  tempi  certi  e
definiti la rimozione dei principali fattori  di  criticita'.  Tra  i
quali - enumera ancora l'Avvocatura - la sistematica violazione degli
obblighi derivanti dai principi della funzione pubblica, la  gestione
del personale fuori controllo, le divergenze  emerse  tra  i  vertici
politici regionali e la struttura commissariale, gli impatti negativi
del saldo della mobilita', i  ritardi  nei  tempi  di  pagamento  dei
fornitori, il risultato della griglia dei LEA, peggiore di quello  di
ogni altra Regione. 
    5.2.-  L'intervento  nel  suo  complesso  e'  riconducibile  alla
competenza esclusiva  dello  Stato  non  soltanto  perche'  attinente
all'esercizio del potere sostitutivo statale ex art. 120  Cost.,  che
puo' estrinsecarsi anche attraverso l'adozione di atti normativi,  ai
sensi dell'art. 8 della legge n. 131 del 2003, ma soprattutto perche'
rientrante nella sua competenza esclusiva in tema di  «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e  sociali  che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (lo scopo di
perseguire i livelli  essenziali  delle  prestazioni  in  materia  di
tutela della  salute  nella  Regione  Calabria,  gia'  enunciato  nel
preambolo del decreto-legge, e' ancor piu'  esplicitamente  messo  in
evidenza nell'art. 1 del decreto-legge  come  convertito).  E,  nella
misura in cui risponde alla funzione di orientare la spesa  sanitaria
verso  una   maggiore   efficienza,   l'intervento   stesso   rientra
nell'ambito  dei  principi  fondamentali  della  materia  concorrente
«coordinamento  della  finanza  pubblica»  (art.  117,  terzo  comma,
Cost.). 
    Le concorrenti competenze regionali (anche in materia  di  tutela
della salute e governo del  territorio),  con  le  quali  l'impugnata
normativa  statale  interferisce,  non  risultano  violate  ma   solo
temporaneamente ed  eccezionalmente  "contratte",  in  ragione  della
pregressa inerzia regionale o, comunque, del non  adeguato  esercizio
delle competenze stesse. 
    Viene, al riguardo, in rilievo il  principio  gia'  affermato  da
questa  Corte,  per  cui  «quando  una  Regione  viola  gravemente  e
sistematicamente gli obblighi derivanti dai  principi  della  finanza
pubblica, come nel caso che conduce alla nomina  del  commissario  ad
acta, allora essa patisce una  contrazione  della  propria  sfera  di
autonomia,  a  favore  di  misure  adottate   per   sanzionare   tali
inadempimenti da parte dello Stato» (sentenza n. 219 del 2013;  nello
stesso senso, sentenza n. 155 del 2011). 
    Dal che, piu' specificamente in tema, il corollario per  cui  «la
deroga alla competenza legislativa delle Regioni, in favore di quella
dello Stato, e' ammessa nei limiti necessari ad evitare che, in parti
del territorio nazionale, gli  utenti  debbano  assoggettarsi  ad  un
regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantita' e qualita', a
quello ritenuto intangibile dallo Stato» (sentenze n. 125 del 2015  e
n. 217 del 2010). 
    5.3.- L'introduzione di una disciplina  temporanea,  avente  come
unico destinatario la Regione Calabria, non costituisce,  dunque,  un
intervento discriminatorio, ma  ha  la  finalita'  di  realizzare  un
necessario  riallineamento  della  gestione  della   sanita'   locale
rispetto agli  standard  finanziari  e  funzionali  operanti  per  la
generalita' degli enti regionali. 
    5.4.- Le procedure collaborative tra  Stato  e  Regione,  che  la
ricorrente  lamenta  violate,   non   rilevano   nel   sindacato   di
legittimita' degli atti legislativi (ex plurimis, sentenze n. 278 del
2010, n. 371 del 2008 e n. 387  del  2007),  salvo  che  l'osservanza
delle  stesse  sia  imposta,  direttamente  o  indirettamente,  dalla
Costituzione  (sentenze  n.  33  del  2011  e  n.  278   del   2010).
L'esclusione della rilevanza di tali procedure, che e'  formulata  in
riferimento al procedimento legislativo ordinario,  «vale  a  maggior
ragione per una fonte come  il  decreto-legge,  la  cui  adozione  e'
subordinata, in forza del secondo comma dell'art. 77 Cost., alla mera
occorrenza  di  "casi  straordinari  di  necessita'   e   d'urgenza"»
(sentenze n. 251 del 2016, n. 298 del 2009 e n. 79 del 2011). 
    5.5.-  La  denunciata   violazione   del   principio   di   leale
collaborazione e' sostanzialmente reiterativa dell'analoga  doglianza
formulata con il ricordato precedente ricorso per  conflitto  avverso
la delibera di nomina del nuovo Commissario ad acta ed e' gia'  stata
rigettata con sentenza n. 200 del 2019. 
    5.6- Quanto alle ulteriori censure specificamente  rivolte  dalla
ricorrente  a  talune  singole  misure  introdotte  dalla   normativa
impugnata, e' sufficiente, in contrario, rilevare che: 
    la regolamentazione del potere  del  Commissario  governativo  di
effettuare una verifica dell'operato  dei  direttori  generali  delle
aziende del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 2  della
predetta normativa, costituisce si' una disciplina speciale, ma  essa
e' funzionale alle esigenze sottese all'emanazione del decreto-legge,
adottato nel rispetto dell'art. 120 Cost.; 
    la pretesa della Regione di  fungere  da  supporto  all'attivita'
commissariale si  pone  in  contrasto  con  l'esercizio  pieno  della
potesta' sostitutiva  statale;  ma  resta,  comunque,  consentita  la
partecipazione paritaria della Regione  al  Tavolo  di  verifica  del
Piano di rientro e al Comitato sui livelli essenziali  di  assistenza
sanitaria; 
    la disponibilita'  concessa  alla  struttura  commissariale,  del
personale, degli uffici e dei  mezzi  regionali,  costituisce  misura
ordinariamente prevista per ogni commissariamento; 
    la facolta' accordata  ai  Commissari  governativi  di  avvalersi
della Guardia di finanza, nell'esercizio delle loro attribuzioni,  e'
funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro dal
disavanzo sanitario e, comunque, non viola  alcuna  competenza  della
Regione; 
    il ricorso obbligatorio  alla  Consip  spa  o  alle  centrali  di
committenza di altre Regioni per ogni acquisto o  negoziazione  sopra
soglia comunitaria, in quanto lex specialis, va correttamente  inteso
come riferito ai soli nuovi contratti e non e' quindi, di ostacolo  -
come si paventa - al prosieguo delle gare in atto. Allo stesso  modo,
per i contratti sotto soglia, la previsione di un protocollo d'intesa
con l'ANAC si riferisce ai contratti da stipulare; 
    la regolamentazione  degli  interventi  in  materia  di  edilizia
sanitaria e di ammodernamento tecnologico  del  patrimonio  sanitario
pubblico, con la relativa previsione  della  facolta'  di  avvalersi,
previa convenzione, di Invitalia spa, quale centrale di  committenza,
ricade nell'ambito della  tutela  della  salute  e  del  governo  del
territorio,  materie   che   riguardano   la   potesta'   legislativa
concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo  comma,
Cost., e non la competenza legislativa residuale ex art. 117,  quarto
comma, Cost., che a torto la ricorrente lamenta violata; 
    la disposizione sub art. 14, comma 1,  stabilisce  esclusivamente
un  vincolo  all'utilizzo  delle  risorse,  che  restano,   comunque,
destinate   alla   Regione   Calabria,   nell'ambito   del   "payback
farmaceutico" finalizzato alla copertura della  massa  passiva  delle
aziende in dissesto, con procedura di riparto, peraltro, condizionata
da intesa con la Regione. E cio' ne esclude il prospettato  contrasto
con l'art. 119 Cost.; 
    la cessazione delle funzioni dei direttori  generali  degli  enti
sanitari eventualmente  nominati  dalla  Regione  nei  trenta  giorni
anteriori all'entrata in vigore del d.l.  n.  35  del  2019,  con  la
connessa revoca delle procedure selettive in  corso  -  prevista  sub
art. 15 - e' censurata, infine, dalla  ricorrente  solo  per  il  suo
carattere di «norma non di principio ma di dettaglio» e tale  censura
e' superata dalle  considerazioni  che  precedono,  oltre  a  trovare
giustificazione nelle pregresse gravi inadempienze regionali. 
    6.- L'effettiva rispondenza delle misure adottate dal legislatore
del  2019  allo  scopo  perseguito  di  «risanamento   del   servizio
sanitario»  e  soprattutto  di  tutela  del  «rispetto  dei   livelli
essenziali di assistenza in ambito sanitario» nella Regione  Calabria
nonche' l'assenza di eventuali loro effetti  controproducenti  (quali
paventati in udienza dal difensore della resistente) dovranno  essere
attentamente monitorate da parte dello Stato, e valutate in concreto,
in sede applicativa delle misure stesse.