ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt.  3,  commi
1, 2, 3, 4 e 6; 4, commi 1 e 2; e 7 della legge della Regione  Puglia
12  dicembre  2017,   n.   53   (Riorganizzazione   delle   strutture
socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale  alle  persone
non  autosufficienti.  Istituzione  RSA  ad  alta,  media   e   bassa
intensita' assistenziale), e degli artt. 1, 2 e 3 della  legge  della
Regione Puglia 30 aprile 2018, n. 18, recante «Modifiche  alla  legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione  delle  strutture
socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale  alle  persone
non  autosufficienti.  Istituzione  RSA  ad  alta,  media  intensita'
assistenziale)», promossi dal Presidente del Consiglio  dei  ministri
con ricorsi notificati il 9-13 febbraio e il 28 giugno-4 luglio 2018,
depositati in cancelleria il 15 febbraio e il 3 luglio 2018, iscritti
rispettivamente ai numeri  11  e  42  del  registro  ricorsi  2018  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 11 e  32,
prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Udito nella camera di consiglio del 6 novembre  2019  il  Giudice
relatore Marta Cartabia. 
    Ritenuto che, con  ricorso  notificato  il  9-13  febbraio  2018,
depositato il 15 febbraio 2018 e iscritto al  reg.  ric.  n.  11  del
2018, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e  6;  4,
commi 1 e 2; e 7 della legge della Regione Puglia 12  dicembre  2017,
n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi  per
l'assistenza   residenziale   alle   persone   non   autosufficienti.
Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensita' assistenziale), per
contrasto, nel complesso, con  gli  artt.  97,  117,  commi  secondo,
lettera m), terzo, in relazione all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) e all'art. 30 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e sesto, in relazione all'art.
3 delle Preleggi, e 118 della Costituzione; 
    che con successivo ricorso,  notificato  il  28  giugno-4  luglio
2018, depositato il 3 luglio 2018 e iscritto al reg. ric. n.  42  del
2018, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3  della  legge  della
Regione Puglia 30 aprile 2018, n. 18, recante «Modifiche  alla  legge
regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione  delle  strutture
socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale  alle  persone
non  autosufficienti.  Istituzione  RSA  ad  alta,  media  intensita'
assistenziale)», modificativi, rispettivamente, degli artt. 2, 3 e  4
della legge reg. Puglia n. 53 del 2017, per contrasto, nel complesso,
con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera  m),  e  terzo,  e  118
Cost., in relazione agli artt. 29 e 30, comma 1, lettere a) e b), del
d.P.C.m. 12 gennaio 2017, all'art.  1,  comma  174,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»,
e all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992; 
    che la Regione Puglia non si e' costituita  in  nessuno  dei  due
giudizi; 
    che, nel corso dei giudizi, la legge reg. Puglia n. 53 del  2017,
cosi' come modificata dalla legge reg. Puglia  n.  18  del  2018,  e'
stata nuovamente  modificata  dalla  legge  della  Regione  Puglia  3
dicembre 2018, n. 53, recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  12
dicembre   2017,   n.   53    (Riorganizzazione    delle    strutture
socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale  alle  persone
non  autosufficienti.  Istituzione  RSA  ad  alta,  media   e   bassa
intensita' assistenziale)  e  integrazioni  alla  legge  regionale  2
maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e  all'esercizio,  all'accreditamento  istituzionale  e
accordi contrattuali  delle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
pubbliche e private)»; 
    che, sul presupposto dell'intervenuta modifica delle disposizioni
regionali impugnate  e  in  conformita'  alle  delibere  assunte  dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 7 marzo 2019,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, con due atti depositati il 27 marzo 2019,
ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi. 
    Considerato che i ricorsi promuovono  questioni  analoghe  e  che
pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere  decisi  con  un
unico provvedimento; 
    che in relazione a entrambi i ricorsi vi  e'  stata  rinuncia  da
parte del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al  ricorso,  in
mancanza  della  costituzione  della  Regione  resistente,   comporta
l'estinzione del processo (tra le molte, ordinanze n. 213, n. 202, n.
156, n. 152, n. 61 e n. 4 del 2019). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.