ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 4, commi 1 e 2; e 7 della legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensita' assistenziale), e degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 30 aprile 2018, n. 18, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensita' assistenziale)», promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 9-13 febbraio e il 28 giugno-4 luglio 2018, depositati in cancelleria il 15 febbraio e il 3 luglio 2018, iscritti rispettivamente ai numeri 11 e 42 del registro ricorsi 2018 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 11 e 32, prima serie speciale, dell'anno 2018. Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ricorso notificato il 9-13 febbraio 2018, depositato il 15 febbraio 2018 e iscritto al reg. ric. n. 11 del 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 6; 4, commi 1 e 2; e 7 della legge della Regione Puglia 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensita' assistenziale), per contrasto, nel complesso, con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera m), terzo, in relazione all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e all'art. 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e sesto, in relazione all'art. 3 delle Preleggi, e 118 della Costituzione; che con successivo ricorso, notificato il 28 giugno-4 luglio 2018, depositato il 3 luglio 2018 e iscritto al reg. ric. n. 42 del 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Puglia 30 aprile 2018, n. 18, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensita' assistenziale)», modificativi, rispettivamente, degli artt. 2, 3 e 4 della legge reg. Puglia n. 53 del 2017, per contrasto, nel complesso, con gli artt. 97, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 118 Cost., in relazione agli artt. 29 e 30, comma 1, lettere a) e b), del d.P.C.m. 12 gennaio 2017, all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992; che la Regione Puglia non si e' costituita in nessuno dei due giudizi; che, nel corso dei giudizi, la legge reg. Puglia n. 53 del 2017, cosi' come modificata dalla legge reg. Puglia n. 18 del 2018, e' stata nuovamente modificata dalla legge della Regione Puglia 3 dicembre 2018, n. 53, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensita' assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)»; che, sul presupposto dell'intervenuta modifica delle disposizioni regionali impugnate e in conformita' alle delibere assunte dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 marzo 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, con due atti depositati il 27 marzo 2019, ha dichiarato di rinunciare ai ricorsi. Considerato che i ricorsi promuovono questioni analoghe e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento; che in relazione a entrambi i ricorsi vi e' stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri; che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della Regione resistente, comporta l'estinzione del processo (tra le molte, ordinanze n. 213, n. 202, n. 156, n. 152, n. 61 e n. 4 del 2019). Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.