ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge della Regione Toscana 11 maggio 2018, n.  19  (Disposizioni  in
materia di attivita' e  modalita'  di  finanziamento  della  societa'
Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla l.r.  28/2008),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notificazione il 17 luglio 2018,  depositato  in  cancelleria  il  24
luglio 2018, iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2018 e pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  36,  prima   serie
speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana; 
    udito nella camera di consiglio del 6 novembre  2019  il  Giudice
relatore Luca Antonini. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  17
luglio 2018 e  depositato  il  24  luglio  2018,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha promosso - in  riferimento,  nel  complesso,
agli artt. 3, 32, 81, 117, commi secondo, lettera m), e terzo, e 119,
secondo  comma,  della  Costituzione  -  questioni  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8  della  legge  della  Regione  Toscana  11
maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attivita' e  modalita'
di finanziamento della societa'  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  Modifiche
alla l.r. 28/2008); 
    che la legge regionale impugnata  apporta  modifiche  alla  legge
della Regione Toscana 21  maggio  2008,  n.  28  (Acquisizione  della
partecipazione  azionaria  nella  societa'  Sviluppo  Italia  Toscana
s.c.p.a. e  trasformazione  nella  societa'  Sviluppo  Toscana  spa),
prevedendo, tra l'altro, che, delle attivita' rientranti nell'oggetto
sociale della societa' Sviluppo Toscana spa,  alcune  sono  svolte  a
carattere  continuativo  e  finanziate  con  un  contributo  il   cui
ammontare e' definito con la  legge  regionale  di  bilancio,  mentre
altre sono svolte a carattere non continuativo e finanziate  mediante
la erogazione di compensi il cui ammontare e' determinato sulla  base
delle tariffe definite dal piano di attivita'; 
    che, in particolare, l'impugnato art. 8 della legge reg.  Toscana
n. 19 del 2018 - sostituendo l'art. 7 (Norma finanziaria) della legge
reg.  Toscana  n.  28  del  2008  -  quantifica  gli  oneri  per   il
finanziamento delle attivita' istituzionali a carattere  continuativo
della predetta societa' per ciascuno degli anni 2018,  2019  e  2020,
indica le relative coperture assicurate dal  bilancio  di  previsione
2018-2020 e, a tale fine, apporta allo stesso bilancio di  previsione
una  serie  di  variazioni  di   uguale   importo,   nell'ordine   di
approvazione espressamente indicato; 
    che  le  censure  sono  specificamente  rivolte  alle  variazioni
apportate per gli anni 2019 e  2020,  le  quali  hanno  diminuito  lo
stanziamento nella missione 13 «Tutela della  salute»,  programma  01
«Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente  per
la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti»,  rispettivamente  di
euro 1.296.000,00 per il 2019 e di euro 1.275.000,00 per il  2020,  e
incrementato  degli  stessi  importi  la   missione   20   «Fondi   e
accantonamenti»,  programma  03  «Altri  fondi»,  titolo   1   «Spese
correnti», disponendo poi le  ulteriori  variazioni,  in  diminuzione
dalla missione 20  «Fondi  e  accantonamenti»,  programma  03  «Altri
fondi», titolo 1 «Spese correnti»  e  in  aumento  alla  missione  14
«Sviluppo  economico  e  competitivita'»,  programma   05   «Politica
regionale unitaria per lo sviluppo economico  e  la  competitivita'»,
titolo 1 «Spese correnti»; 
    che, ad avviso del ricorrente, sarebbe stato in tal modo disposto
un trasferimento di  risorse  destinate  al  finanziamento  ordinario
corrente per l'erogazione dei livelli  essenziali  di  assistenza  ad
altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute; 
    che, pertanto, l'art. 8 citato  violerebbe  l'art.  117,  secondo
comma,  lettera  m),  Cost.,  il  quale   riserva   alla   competenza
legislativa esclusiva dello  Stato  la  «determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale», l'art.
117, terzo comma, Cost., in  relazione  alla  materia  della  «tutela
della salute» e con l'ulteriore violazione dell'art. 32 Cost., l'art.
117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia del «coordinamento
della finanza pubblica» e con l'ulteriore violazione degli artt. 81 e
119, secondo comma, Cost. nonche', infine, l'art. 3 Cost.; 
    che, con atto depositato il 9 agosto 2018, si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Toscana,  chiedendo  che  sia  dichiarata   la
inammissibilita' o la infondatezza delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale; 
    che, nel corso del giudizio, l'art. 8 della legge reg. Toscana n.
19 del 2018 e' stato abrogato dall'art. 4 della legge  della  Regione
Toscana 16 aprile 2019, n. 19  (Interventi  normativi  relativi  alla
prima variazione al bilancio di previsione  2019-2021),  e  che,  con
memoria depositata il 3 settembre  2019,  la  Regione  resistente  ha
affermato che la  disposizione  impugnata,  nella  parte  oggetto  di
censura, non ha avuto applicazione; 
    che,  sul  presupposto  dell'intervenuta  abrogazione   e   della
dichiarazione circa la mancata applicazione, e  in  conformita'  alla
delibera assunta dal Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  19
settembre 2019, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  con  atto
depositato il 23 settembre  2019,  ha  dichiarato  di  rinunciare  al
ricorso; 
    che il Presidente della Giunta regionale della Toscana, con  atto
depositato il 23 ottobre 2019, ha accettato la rinuncia  su  conforme
delibera della Giunta regionale assunta nella seduta  del  7  ottobre
2019. 
    Considerato che, nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  in
via principale, la rinuncia all'impugnazione della parte  ricorrente,
accettata dalla resistente  costituita,  determina  l'estinzione  del
processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 211,  n.
190, n. 183 e n. 136 del 2019). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.