ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorto  a
seguito del provvedimento della Banca d'Italia  del  26  marzo  2019,
prot. n. 0406824/19, promosso dalla  Regione  Siciliana  con  ricorso
notificato il 10 giugno 2019, depositato in cancelleria il 17  giugno
2019, iscritto al n. 6  del  registro  conflitti  tra  enti  2019,  e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica  n.  27,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visti l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' gli atti di intervento della Banca  d'Italia  e  di
ICCREA Banca spa Istituto centrale del credito cooperativo (d'ora  in
avanti: ICCREA); 
    vista l'istanza di fissazione della camera di  consiglio  per  la
decisione sull'ammissibilita' dell'intervento depositata da ICCREA; 
    udito nella camera di consiglio del 4 dicembre  2019  il  Giudice
relatore Giuliano Amato. 
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  10  giugno  2019  e
depositato il successivo 17 giugno, la Regione Siciliana ha sollevato
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
dei  ministri  e  della  Banca  d'Italia,  al  fine  di  ottenere  la
sospensiva e l'annullamento, previa  declaratoria  di  non  spettanza
allo Stato, del provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019,
prot. n. 0406824/19, con cui e' stato disposto lo scioglimento  degli
organi con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina  degli
organi straordinari della Banca  di  credito  cooperativo  (d'ora  in
avanti: BCC) di San Biagio Platani; 
    che  la  Regione  ricorrente  deduce  che,  in  attuazione  della
disciplina introdotta dal  decreto-legge  14  febbraio  2016,  n.  18
(Misure urgenti  concernenti  la  riforma  delle  banche  di  credito
cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il
regime fiscale  relativo  alle  procedure  di  crisi  e  la  gestione
collettiva del risparmio), convertito, con modificazioni, in legge  8
aprile 2016, n. 49, la BCC di San Biagio Platani ha aderito al gruppo
bancario cooperativo ICCREA; 
    che, con provvedimento del 26 marzo 2019, la  Banca  d'Italia  ha
disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione
e controllo della medesima BCC e l'ha sottoposta  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria per gravi  violazioni  e  irregolarita'
nell'amministrazione,   con   contestuale   nomina    degli    organi
straordinari, ai sensi dell'art. 70, comma 1, del decreto legislativo
1° settembre 1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia); 
    che, ad avviso della  ricorrente,  questo  provvedimento  sarebbe
lesivo  delle  sue  attribuzioni  costituzionali  e  statutarie;   in
particolare,  omettendo   di   coinvolgere   la   Regione   Siciliana
nell'adozione  di  tale  provvedimento,  la  Banca  d'Italia  avrebbe
violato sia gli artt. 17 e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della  Regione  siciliana),
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2,  sia  gli
artt. 1 e 5 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in  materia
di credito e risparmio), sia il principio di leale collaborazione; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  costituitosi  in
giudizio per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, resiste
al ricorso contestando la fondatezza delle censure in esso formulate; 
    che  nel  giudizio  e'  intervenuta  la  Banca  d'Italia,   quale
autorita' che ha adottato l'atto impugnato, chiedendo il rigetto  del
ricorso e la dichiarazione che spettava allo Stato, e per  esso  alla
Banca d'Italia, il potere di adottare l'atto medesimo; 
    che, con atto depositato il 22  luglio  2019,  ICCREA  Banca  spa
Istituto centrale del credito cooperativo (d'ora in  avanti:  ICCREA)
e' intervenuta nel giudizio, deducendo di essere parte  del  giudizio
pendente dinanzi al Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
avente ad oggetto l'impugnazione del medesimo  provvedimento  che  ha
dato  origine  al  conflitto;  pertanto,   osserva   l'interveniente,
l'oggetto del presente giudizio coinvolgerebbe in  modo  immediato  e
diretto la propria situazione  soggettiva,  poiche'  la  salvaguardia
della stessa discenderebbe dall'esito del conflitto; 
    che ICCREA deduce, inoltre, di svolgere, in veste di  capogruppo,
attivita' di direzione e coordinamento, tra le quali rientrano  anche
funzioni aziendali di controllo; da cio' discenderebbe la  necessita'
di un assetto organizzativo atto a  favorire  la  circolazione  delle
informazioni all'interno del gruppo per consentire la  pianificazione
dell'attivita' strategica e del piano industriale e  finanziario  del
gruppo; ove fosse preclusa a ICCREA  la  partecipazione  al  presente
giudizio, in mancanza di  piene  e  complete  informazioni,  ad  essa
sarebbe di fatto impedito di svolgere pienamente il proprio ruolo  di
capogruppo e tale situazione sarebbe suscettibile di  incidere  sulle
attribuzioni che le sono espressamente riconosciute dal contratto  di
coesione; 
    che in data 4 settembre 2019 ICCREA ha chiesto, previa  decisione
di  questa  Corte  sull'ammissibilita'  del  proprio  intervento   in
giudizio, di essere  ammessa  alla  consultazione  del  fascicolo  di
giudizio, anche ai fini della partecipazione alla  trattazione  orale
della controversia; 
    che, viste le disposizioni presidenziali del  21  novembre  2018,
con provvedimento dell'8 ottobre  2019,  notificato  alle  parti,  e'
stata fissata la camera di consiglio  del  4  dicembre  2019  per  la
trattazione    relativa    alla     decisione     sull'ammissibilita'
dell'intervento di ICCREA. 
    Considerato che ICCREA Banca spa Istituto  centrale  del  credito
cooperativo (d'ora in avanti: ICCREA)  chiede  di  essere  ammessa  a
intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla
Regione Siciliana nei confronti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e della Banca d'Italia, al fine di ottenere la sospensiva  e
l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato,  del
provvedimento della Banca  d'Italia  del  26  marzo  2019,  prot.  n.
0406824/19, con cui e' stato disposto lo  scioglimento  degli  organi
con funzioni di amministrazione e controllo e la nomina degli  organi
straordinari della Banca di credito  cooperativo  (d'ora  in  avanti:
BCC) di San Biagio Platani; 
    che  a  sostegno  della  propria  legittimazione  all'intervento,
ICCREA deduce di  essere  parte  del  giudizio  pendente  dinanzi  al
Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  avente  ad  oggetto
l'impugnazione del medesimo provvedimento  che  ha  dato  origine  al
conflitto; pertanto, osserva l'interveniente, l'oggetto del  presente
giudizio coinvolgerebbe  in  modo  immediato  e  diretto  la  propria
situazione  soggettiva,  poiche'   la   salvaguardia   della   stessa
discenderebbe dall'esito del conflitto; 
    che dagli atti depositati risulta che ICCREA riveste la  qualita'
di parte del giudizio pendente dinanzi al TAR del Lazio,  in  cui  e'
stato impugnato il medesimo provvedimento della Banca d'Italia che ha
dato origine al presente conflitto; 
    che merita ulteriore  continuita'  l'indirizzo  giurisprudenziale
per cui, sebbene nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti,
di regola, non sia ammessa la partecipazione di soggetti  diversi  da
quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi, non puo'
tuttavia escludersi la possibilita' che l'oggetto del  conflitto  sia
tale  da  coinvolgere,  in  modo  immediato  e  diretto,   situazioni
soggettive di  terzi,  il  cui  pregiudizio  o  la  cui  salvaguardia
dipendono dall'esito del conflitto (ex plurimis, sentenze n. 230  del
2017, n. 107 del 2015, n. 305 del 2011 e n. 279 del 2008); 
    che, nel  caso  in  esame,  il  ricorso  promosso  dalla  Regione
Siciliana mira in definitiva a incidere  sul  medesimo  provvedimento
impugnato dinanzi al giudice amministrativo;  pertanto,  l'esito  del
giudizio  costituzionale  e'  suscettibile  di  ripercuotersi   sulla
posizione giuridica soggettiva di ICCREA, quale  parte  del  giudizio
pendente davanti al giudice amministrativo; 
    che, di conseguenza, l'intervento di ICCREA  e'  ammissibile,  in
quanto volto a consentirle di far valere le sue ragioni nel  giudizio
costituzionale.