ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art.  120,  comma
2-bis, primo e secondo periodo, dell'Allegato 1 (Codice del  processo
amministrativo)  al  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.   104
(Attuazione dell'articolo 44 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), aggiunto dall'art. 204, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici), promossi dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Puglia  con  ordinanze  del  20  luglio  e  del   20   giugno   2018,
rispettivamente iscritte ai numeri 138 e 141 del  registro  ordinanze
2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40  e
41, prima serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visti gli atti di costituzione di La Cascina Global Service srl e
della Antinia srl, in proprio e  nella  qualita'  di  mandataria  del
raggruppamento temporaneo di imprese  formato  con  le  mandanti  Eco
Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  2019  il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    uditi gli avvocati Michele Perrone per La Cascina Global  Service
srl e Angelo Giuseppe Orofino per la Antinia srl, in proprio e  nella
qualita' di  mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  di  imprese
formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl e Maio.com srl. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede  di
Bari,  con  due  ordinanze  di  analogo  tenore,  ha  sollevato,   in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 24,  primo  e  secondo  comma,
103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113,  primo  e  secondo
comma, e 117, primo  comma,  della  Costituzione  -  quest'ultimo  in
relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4
agosto 1955,  n.  848  -  questioni  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 120, comma 2-bis, primo e secondo periodo, dell'Allegato  1
(Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2  luglio
2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante  delega  al  governo  per  il  riordino  del  processo
amministrativo), aggiunto dall'art. 204, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici), «nella parte in cui onera l'impresa partecipante alla gara
ad  impugnare  immediatamente  le  ammissioni  delle  altre   imprese
partecipanti alla stessa  gara,  pena  altrimenti  l'incorrere  nella
preclusione di cui al secondo periodo della  disposizione  ("L'omessa
impugnazione preclude la  facolta'  di  far  valere  l'illegittimita'
derivata dei successivi atti delle procedure  di  affidamento,  anche
con ricorso incidentale")  e  laddove  comporta  la  declaratoria  di
inammissibilita'  del  ricorso  proposto   avverso   l'aggiudicazione
definitiva da parte di chi ha  omesso  di  impugnare  tempestivamente
l'ammissione dell'aggiudicataria». 
    2.- Nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 138  del
reg. ord. 2018  il  TAR  Puglia  e'  investito  del  ricorso  avverso
l'aggiudicazione  della  gara  per  l'affidamento  del  servizio   di
assistenza ai passeggeri a ridotta mobilita'  presso  l'aeroporto  di
Bari e Brindisi, proposto dalla  impresa  seconda  classificata,  che
lamenta     l'illegittimita'      dell'ammissione      alla      gara
dell'aggiudicataria. 
    Nel giudizio promosso con l'ordinanza iscritta al n. 141 del reg.
ord. 2018, invece,  lo  stesso  rimettente  e'  chiamato  a  decidere
sull'impugnazione - proposta da  un'impresa  partecipante  alla  gara
telematica a procedura aperta per l'affidamento di servizi  integrati
di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti  ospedalieri  per  le
aziende sanitarie della  Regione  Puglia  -  dell'ammissione  di  due
concorrenti, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, dell'Allegato 1  al
decreto legislativo n. 104 del 2010  (d'ora  in  avanti:  cod.  proc.
amm.). 
    3.- In entrambi i giudizi il rimettente motiva la rilevanza delle
questioni sollevate. 
    3.1.- Con la prima ordinanza il TAR Puglia afferma: 
    a)  di   potersi   interrogare   d'ufficio   sulla   legittimita'
costituzionale delle norme regolanti i presupposti di  ammissibilita'
e  ricevibilita'  del  ricorso,  tra  cui   rientra   la   condizione
dell'azione dell'interesse ad agire; 
    b) l'applicabilita', ratione temporis, delle norme indubbiate, ai
sensi degli artt. 216, comma 1, e 220 del decreto legislativo  n.  50
del 2016 (d'ora in avanti: codice dei contratti pubblici), poiche' il
bando di gara e' dell'8 agosto 2017, e quindi successivo  all'entrata
in vigore del codice medesimo (avvenuta il 19 aprile 2016); 
    c) la ricorrenza  del  presupposto  normativo,  cui  e'  ancorata
l'operativita' del rito «super accelerato», della  pubblicazione  del
provvedimento di ammissione, ai sensi  dell'art.  29,  comma  1,  del
codice dei contratti pubblici; 
    d) la ricorrenza di una  contestazione  attinente  alla  fase  di
ammissione e, in  particolare,  al  requisito  di  capacita'  tecnica
richiesto dal bando al punto 5A, lettera B) («esecuzione di contratti
analoghi a quello oggetto di gara nel triennio antecedente alla  data
di scadenza della presente procedura di gara»), che  non  sarebbe  in
possesso del soggetto  indicato  come  ausiliario  nel  contratto  di
avvalimento, con conseguente applicabilita' del rito di cui  all'art.
120, comma 2-bis, cod. proc. amm.; 
    e) che dal rigetto delle questioni di legittimita' costituzionale
sollevate deriverebbe la necessita' di adottare una pronunzia di rito
dichiarativa  dell'inammissibilita'  del  ricorso,   per   avere   la
ricorrente omesso di contestare  tempestivamente  l'ammissione  della
controinteressata, mentre,  per  converso,  l'eventuale  accoglimento
delle questioni comporterebbe l'adozione di una sentenza di merito. 
    3.2.- Con la seconda ordinanza il rimettente svolge  le  medesime
considerazioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono. 
    Aggiunge, poi, il TAR Puglia che l'accoglimento  delle  questioni
di legittimita' costituzionale sollevate comporterebbe l'adozione  di
una sentenza  di  inammissibilita'  del  ricorso,  per  essere  stato
impugnato un atto endoprocedimentale non immediatamente  lesivo;  per
contro, in caso di rigetto delle questioni,  il  rimettente  dovrebbe
adottare una pronunzia di merito che accerti la  sussistenza  o  meno
dei   presupposti   per   l'ammissione   alla   procedura   dei   due
raggruppamenti controinteressati. 
    4.- In punto di non manifesta infondatezza, le ordinanze  seguono
un identico percorso argomentativo. 
    4.1.- Secondo il rimettente, l'art. 120, comma 2-bis, cod.  proc.
amm. si pone in contrasto con  il  principio  di  effettivita'  della
tutela giurisdizionale, «di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1  e
2, 103, comma 1, 111, commi 1 e 2 e 113, commi 1 e 2 Cost.»,  perche'
impone «di impugnare, nel  termine  decadenziale  di  trenta  giorni,
decorrente dalla pubblicazione  sul  profilo  del  Committente  della
stazione appaltante,  ai  sensi  dell'art.  29,  comma  1  d.lgs.  n.
50/2016, un atto per sua  natura  non  immediatamente  lesivo,  quale
appunto l'ammissione alla gara,  pena  altrimenti  l'incorrere  nella
preclusione  di  cui  al  secondo  periodo  [...]   con   conseguente
declaratoria  d'inammissibilita'   del   ricorso   proposto   avverso
l'aggiudicazione definitiva». 
    La ratio della novella recata  dal  nuovo  codice  dei  contratti
pubblici andrebbe ravvisata nella «celere  definizione  del  giudizio
prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione in  modo  tale
da individuare in modo certo e non piu'  discutibile  la  platea  dei
soggetti ammessi in gara in un momento antecedente rispetto all'esame
delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione». 
    Le disposizioni censurate, quanto  al  provvedimento  recante  le
ammissioni dei concorrenti, sarebbero certamente innovative  rispetto
al quadro normativo e giurisprudenziale  previgente,  attribuendo  in
via   preventiva   natura   lesiva    ad    un    atto    tipicamente
endoprocedimentale, la cui  impugnazione  sarebbe  in  se'  priva  di
utilita' concreta ed attuale per un partecipante che, nel momento  in
cui e' costretto per legge al ricorso giurisdizionale, ancora  ignora
l'esito finale  della  procedura  selettiva:  in  tal  modo  esse  si
porrebbero in contrasto con  il  principio  fondamentale,  desumibile
dall'art. 100 del codice di procedura civile  (applicabile  anche  al
processo amministrativo in forza del rinvio esterno di  cui  all'art.
39 cod. proc. amm.), «della necessita', quale condizione dell'azione,
della esistenza di un interesse  ad  agire  concreto  ed  attuale  al
ricorso  in  corrispondenza  di  una  lesione  effettiva   di   detto
interesse». 
    Il ricorso giurisdizionale sarebbe sempre  stato  considerato  un
rimedio non  dato  nell'interesse  astratto  della  giustizia  o  per
ottenere la mera enunciazione dei parametri di legalita'  dell'azione
amministrativa disancorati da un effettivo vantaggio del ricorrente. 
    L'interesse  al  ricorso,  che  deve  essere  caratterizzato  dai
predicati della  personalita',  attualita'  e  concretezza,  potrebbe
essere anche strumentale, cioe' rivolto «ad ottenere  la  caducazione
del provvedimento amministrativo al fine di rimettere in  discussione
il rapporto controverso e di eccitare il nuovo (o il  non)  esercizio
del  potere  amministrativo,  in  termini  potenzialmente  idonei  ad
evitare un danno ovvero ad attribuire un vantaggio». 
    La sufficienza di un interesse di carattere  strumentale  sarebbe
stata posta alla base  del  riconoscimento  della  legittimazione  ad
impugnare l'atto di aggiudicazione da parte di un  soggetto  che  non
sia stato in grado  di  partecipare  ad  una  procedura  di  evidenza
pubblica, ovvero sia  stato  escluso  da  una  trattativa  privata  e
aspiri, per effetto dell'accoglimento del ricorso, alla ripetizione o
alla  indizione  della  procedura   selettiva.   A   tale   categoria
concettuale, poi, si  sarebbe  fatto  riferimento  per  ammettere  la
legittimazione    di    un'impresa    a    contestare    la    scelta
dell'amministrazione di gestire un servizio  pubblico  attraverso  il
modulo della convenzione con altri enti locali  invece  di  ricorrere
alla gara. 
    Secondo il TAR Puglia,  si  dovrebbe  quindi  affermare  che  nel
processo amministrativo il risultato utile  che  il  ricorrente  deve
dimostrare di potere perseguire non puo' «isterilirsi nella  semplice
garanzia  dell'interesse   legittimo   e,   men   che   meno,   nella
rivendicazione  popolare  della  legittimita'   ex   se   dell'azione
pubblica». 
    Il  requisito   dell'attualita'   dell'interesse   non   potrebbe
considerarsi sussistente quando il  pregiudizio  derivante  dall'atto
amministrativo sia meramente eventuale, quando cioe' non e' certo, al
momento dell'emanazione del provvedimento, se si  realizzera'  in  un
secondo tempo la lesione della sfera  giuridica  del  soggetto:  tale
sarebbe il caso di specie, poiche' l'ammissione non determinerebbe un
vulnus immediato al partecipante,  essendo  necessaria,  per  la  sua
verificazione, l'aggiudicazione definitiva in favore del  concorrente
ammesso. 
    Coerentemente,  la  giurisprudenza   del   Consiglio   di   Stato
richiederebbe, al fine dell'ammissibilita' del ricorso, la necessaria
esistenza  di  un  interesse  personale,  concreto  ed   attuale   al
conseguimento di un  vantaggio  materiale  o  morale,  non  potendosi
piegare l'esercizio della giustizia amministrativa ad una funzione di
oggettiva  verifica,  di  carattere  generale,  del  rispetto   della
legalita' dell'azione amministrativa, e  cioe'  di  giurisdizione  di
diritto oggettivo,  scollegata  da  una  posizione  legittimante  del
ricorrente. 
    Secondo  il  rimettente,  dunque,   le   disposizioni   censurate
introducono una ipotesi di  giurisdizione  amministrativa  oggettiva,
«eccentrica  rispetto  ad  un  sistema  di  giustizia  amministrativa
tradizionalmente impostato sulla giurisdizione/giustizia  di  diritto
"soggettivo" e sul "potere" ex art. 24, comma 1, Cost. [...] in  capo
all'attore». 
    Il concetto stesso di tutela degli interessi legittimi richiamato
dagli artt. 24, 103 e  113  Cost.  implicherebbe  «necessariamente  i
menzionati caratteri della personalita', attualita' e concretezza del
sostrato   processuale   della   posizione    giuridica    soggettiva
dell'individuo (i.e. interesse legittimo) dinanzi  all'esercizio  del
potere    autoritativo»,    mentre    le    disposizioni    censurate
costituirebbero  una  «illegittima  deviazione  rispetto  al   quadro
costituzionale predetto». 
    Essendo esse finalizzate ad incaricare un soggetto privato  della
tutela di un interesse pubblico, con costi eccessivi, sarebbe  palese
la loro irragionevolezza e contrarieta'  al  rispetto  del  principio
costituzionale di effettivita' della tutela giurisdizionale. 
    Le norme in esame, infatti, onererebbero  l'impresa  partecipante
alla gara di impugnare le ammissioni  degli  altri  partecipanti,  ma
tale impugnazione potrebbe rivelarsi inutile ove la stessa ricorrente
risulti essere aggiudicataria, ovvero, all'opposto,  si  collochi  in
graduatoria in una posizione che non le consenta di ottenere il  bene
della vita cui aspira, ossia l'aggiudicazione. 
    Il  contrasto  con  i  menzionati  principi  costituzionali   che
garantiscono  l'effettivita'  della  tutela  giurisdizionale  sarebbe
ancora piu' evidente, ove si consideri che l'impugnazione in  materia
di appalti pubblici e' soggetta ad un contributo unificato di importi
elevati (da 2.000 a 6.000 euro, ai sensi dell'art. 13,  comma  6-bis,
lettera d, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,  recante  «Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia - Testo A»). 
    4.2.- Le norme censurate sarebbero anche contrarie  al  principio
di eguaglianza e irragionevoli. 
    Al terzo periodo del comma 2-bis  della  disposizione  censurata,
infatti, il legislatore ha considerato  inammissibile  l'impugnazione
della   proposta   di   aggiudicazione    e    degli    altri    atti
endoprocedimentali  privi  di  immediata  lesivita',  sostanzialmente
confermando  la  regola  generale  tradizionale,  che  pero'  sarebbe
irragionevolmente derogata dai primi due periodi del medesimo  comma,
con riferimento ad un atto  endoprocedimentale,  quale  l'ammissione,
privo  di  lesivita'  dal  punto  di  vista   del   concorrente,   ma
evidentemente ritenuto  lesivo  dal  punto  di  vista  dell'interesse
generale all'anticipata ed incontestata formazione della  platea  dei
partecipanti alla gara, della cui tutela e' costretto a farsi  carico
il concorrente medesimo. 
    Un interesse al ricorso meramente ipotetico avverso le ammissioni
sarebbe stato tramutato dal legislatore  del  2016  in  un  interesse
concreto e attuale, introducendo una sorta di presunzione  legale  ed
astratta,  mentre  analoga  operazione  sarebbe  stata  esclusa   con
riferimento a  tutti  gli  altri  atti  endoprocedimentali  privi  di
immediata lesivita'. 
    Il  sistema  cosi'  congegnato  dal  legislatore  -  prosegue  il
rimettente - potrebbe  astrattamente  far  scivolare  il  contenzioso
sugli appalti verso un modello  di  giustizia  di  diritto  oggettivo
contrario  agli  artt.  24  e  113  Cost.,  alla   cui   stregua   la
giurisdizione amministrativa e' orientata ad apprestare tutela ad una
posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, che  nel  caso
di specie e' dato dall'aggiudicazione della gara. 
    Tali  dubbi  sarebbero  stati  di   recente   evidenziati   anche
dall'ordinanza  del  Tribunale  amministrativo   regionale   per   il
Piemonte, sezione prima, 17 gennaio 2018, n. 88, che ha sollevato  la
«corrispondente  questione  pregiudiziale»  dinanzi  alla  Corte   di
giustizia   dell'Unione   europea,   al   fine   di   verificare   la
compatibilita' dell'art. 120, comma 2-bis, cod.  proc.  amm.  con  la
disciplina europea  in  materia  di  diritto  di  difesa,  di  giusto
processo e di effettivita' sostanziale della tutela giurisdizionale. 
    Il contrasto con i principi costituzionali  sarebbe  ancora  piu'
palese, se si considerano gli  ingenti  esborsi  economici  che  sono
necessari per promuovere  «eventualmente  anche  plurimi  e  distinti
ricorsi giurisdizionali avverso distinte ammissioni». 
    Le norme censurate, dunque, secondo  il  TAR  Puglia,  potrebbero
avere un effetto dissuasivo di  iniziative  processuali  notevolmente
«anticipate» (e sensibilmente costose) rispetto al verificarsi  della
concreta lesione, cosi' ulteriormente aggravando  la  violazione  del
diritto costituzionale di difesa, ovvero, all'opposto, un effetto  di
proliferazione  dei   ricorsi   giurisdizionali   che   non   sarebbe
compatibile con il principio di ragionevole durata  del  processo  di
cui all'art. 111, secondo comma, Cost. 
    Il   rimettente   ricorda   poi   la   costante    giurisprudenza
costituzionale,  secondo  cui   nella   disciplina   degli   istituti
processuali  il   legislatore   gode   di   ampia   discrezionalita',
sindacabile  solo  ove  venga  superato  il  limite  della  manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta'. 
    Osserva il TAR Puglia che nella sentenza n. 241 del 2017 la Corte
costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'    costituzionale
dell'ultimo periodo dell'art. 152 delle  disposizioni  di  attuazione
del  codice  di  procedura  civile,   che   prevedeva   la   sanzione
dell'inammissibilita' del ricorso in caso di mancata indicazione  del
valore  della  prestazione  dedotta  in  giudizio,   affermando   che
«L'obiettivo  di  evitare  la   strumentalizzazione   del   processo,
attraverso la sanzione di  inammissibilita',  va  bilanciato  con  la
garanzia  dell'accesso  alla  tutela  giurisdizionale  e  della   sua
effettivita'. Seppure, infatti, la declaratoria  di  inammissibilita'
non precluda  la  riproposizione  dell'azione  giudiziaria,  essa  si
traduce comunque in un aggravio per la parte, che dovra' ricominciare
ex novo il giudizio. Pertanto, le conseguenze  sfavorevoli  derivanti
dall'inammissibilita'    non    sono     adeguatamente     bilanciate
dall'interesse  ad  evitare  l'abuso  del  processo   che   e'   gia'
efficacemente realizzato dalla disciplina introdotta dalla novella di
cui all'art. 52 della legge n.  69  del  2009.  L'eccessiva  gravita'
della sanzione e delle sue conseguenze, rispetto al fine  perseguito,
comporta, quindi, la manifesta irragionevolezza dell'art.  152  disp.
att. cod. proc. civ.». 
    Ad avviso del rimettente, traslando il  ragionamento  operato  da
questa Corte con la citata sentenza n. 241 del 2017 alla  fattispecie
oggetto di causa,  si  potrebbe  giungere  alla  conclusione  che  la
declaratoria  di  inammissibilita'  del  ricorso   proposto   avverso
l'aggiudicazione  definitiva  per  omessa   tempestiva   impugnazione
dell'ammissione dell'impresa aggiudicataria si risolve in un aggravio
eccessivo per la ricorrente, che - diversamente  dall'ipotesi  allora
oggetto di  scrutinio  -  neanche  potrebbe  cominciare  ex  novo  il
giudizio. 
    Secondo il TAR Puglia, dunque, il bilanciamento  degli  interessi
costituzionalmente  rilevanti  sarebbe  stato  operato  in  modo  non
proporzionato,   ossia   comprimendo   eccessivamente   la   garanzia
dell'accesso alla tutela giurisdizionale e la sua effettivita'. 
    Il  contrapposto  interesse  pubblico  ad  evitare  l'abuso   del
processo, peraltro, sarebbe gia' adeguatamente  tutelato  dal  citato
art. 13, comma 6-bis, lettera d), del d.P.R. n.  115  del  2002,  che
prevede elevati importi del contributo unificato da  versare  per  le
controversie assoggettate al rito degli appalti pubblici. 
    In   conclusione,   l'eccessiva   gravita'    della    «sanzione»
dell'inammissibilita' rispetto al  fine  perseguito  dal  legislatore
comporterebbe la  manifesta  irragionevolezza  dell'art.  120,  comma
2-bis, cod. proc. amm. 
    Ad analoghe conclusioni si  perverrebbe  anche  alla  luce  delle
sentenze della Corte costituzionale n. 121 e n. 44 del 2016, che, nel
ribadire l'ampia discrezionalita' del legislatore nella conformazione
degli istituti  processuali,  con  il  solo  limite  della  manifesta
irragionevolezza, avrebbero escluso la legittimita' costituzionale di
oneri o adempimenti che rendano impossibile o estremamente  difficile
l'esercizio del diritto di difesa  o  lo  svolgimento  dell'attivita'
processuale. 
    Nel caso di specie sarebbe infatti configurabile una  ipotesi  di
impossibilita' o di estrema difficolta' dell'esercizio del diritto di
difesa e dello svolgimento dell'attivita'  processuale,  considerati,
da un lato, l'onere di immediata impugnazione delle ammissioni  senza
alcuna utilita' per l'operatore  economico  nel  momento  in  cui  e'
imposto dall'ordinamento, e, dall'altro, la  previsione  del  gravoso
contributo unificato. 
    4.3.- Ancora, la necessita' di proporre plurimi  ricorsi  avverso
le singole ammissioni relative alla medesima  procedura  di  gara  si
porrebbe in contrasto con il  principio  di  ragionevolezza,  con  il
principio di effettivita' della tutela giurisdizionale  (si  invocano
gli artt. 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111,  primo  e
secondo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost.), con il principio
del giusto processo (di cui all'art. 111, primo comma, Cost.), con il
principio di ragionevole durata del processo (di  cui  all'art.  111,
secondo comma, Cost.) e con i principi di economia  e  concentrazione
processuale. 
    Le norme censurate comporterebbero, infatti, «l'eventualita'»  di
un'ingiusta declaratoria  di  inammissibilita'  del  ricorso  avverso
l'aggiudicazione  definitiva  o,  all'opposto,  il  rischio  che   il
contenzioso in materia di ammissioni si trasformi in una «guerra»  di
tutti gli ammessi contro tutti. 
    A cio'  dovrebbe  poi  aggiungersi  la  necessita'  non  solo  di
impugnare tempestivamente l'ammissione di tutti i  partecipanti  alla
gara, ma anche, successivamente, di  proporre  un  separato  giudizio
avverso l'aggiudicazione definitiva, con ulteriore  aggravio  per  la
parte tenuta alla corresponsione di un altro contributo unificato. 
    4.4.- Quanto alla violazione dell'art. 117, primo  comma,  Cost.,
stante il tenore inequivoco dell'art. 120, comma  2-bis,  vi  sarebbe
una tensione non  sanabile  in  via  interpretativa  con  il  diritto
fondamentale ad un giusto ed effettivo processo sancito dagli artt. 6
e 13 CEDU. 
    Analogamente a quanto dedotto con riferimento  al  corrispondente
principio    costituzionale    di    effettivita'    della     tutela
giurisdizionale, anche  quello  convenzionale  implicherebbe  (specie
alla luce dei costi di  accesso  alla  giustizia  amministrativa)  la
liberta'  del  ricorrente  di   autodeterminarsi   in   ordine   alla
concretezza ed attualita' dell'interesse ad agire  contro  le  altrui
ammissioni alla  gara,  e  quindi  di  stabilire,  senza  coartazione
alcuna, se l'azione giurisdizionale  risponda  ad  un  suo  effettivo
interesse, e di astenersi dall'agire in giudizio, se detto  interesse
sia ritenuto insussistente. 
    5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri non  e'  intervenuto
in alcuno dei due giudizi. 
    6.- Nel primo si e' costituita La  Cascina  Global  Service  srl,
ricorrente nel giudizio a  quo,  instando  per  la  dichiarazione  di
fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate. 
    Nel secondo si e' costituita l'Antinia srl, in  proprio  e  nella
qualita' di  mandataria  del  raggruppamento  temporaneo  di  imprese
formato con le mandanti Eco Travel srl, Laveco srl  e  Maio.com  srl,
controinteressata costituitasi nel giudizio a quo, anch'essa instando
per la dichiarazione di fondatezza delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate. 
    7.- La parte  costituita  Antinia  srl,  con  memoria  depositata
presso la cancelleria della Corte il 15 ottobre 2019, ha dedotto,  in
via  preliminare,  il  permanere  della  rilevanza  delle   questioni
sollevate, anche in seguito all'abrogazione delle norme censurate  ad
opera del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
per  il  rilancio   del   settore   dei   contratti   pubblici,   per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali,  di  rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi  sismici),  convertito,
con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, e, nel  merito,
ha  ulteriormente  illustrato  le  ragioni  a  sostegno  della   loro
fondatezza. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con  due
ordinanze di analogo tenore, ha sollevato questioni  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 120, comma 2-bis,  dell'Allegato  1  (Codice
del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009,  n.  69,
recante  delega   al   governo   per   il   riordino   del   processo
amministrativo), aggiunto dall'art. 204, comma  1,  lettera  b),  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici), nella parte  in  cui  onera  l'impresa  partecipante  alle
procedure di affidamento dei  contratti  pubblici  di  impugnare  nel
termine decadenziale di trenta giorni il provvedimento che  determina
le  ammissioni  delle  concorrenti  all'esito  della  valutazione  di
requisiti soggettivi,  economico-finanziari  e  tecnico-professionali
(primo periodo), a pena di preclusione della facolta' di fare  valere
l'illegittimita' derivata dei successivi atti delle procedure,  anche
con ricorso incidentale (secondo periodo). 
    Con una prima articolata  questione  il  rimettente  lamenta,  in
sostanza,  la  violazione  dei  principi  di  ragionevolezza   e   di
effettivita' della  tutela  giurisdizionale  (art.  3  e  24  Cost.),
perche', da un lato, il legislatore avrebbe introdotto  un  onere  di
impugnazione di un atto per sua natura non immediatamente lesivo,  il
cui esercizio, peraltro economicamente  gravoso,  potrebbe  rivelarsi
inutile,  ove  al  termine   della   gara   il   ricorrente   risulti
aggiudicatario o, per converso, si collochi in  una  posizione  della
graduatoria che comunque non gli consenta di ottenere il  bene  della
vita cui aspira; dall'altro, la declaratoria di inammissibilita'  del
ricorso  proposto  avverso  l'aggiudicazione  per  omessa  tempestiva
impugnazione   dell'ammissione   dell'aggiudicatario   sarebbe    una
«sanzione» eccessiva, che  sacrifica  in  maniera  sproporzionata  il
diritto di accesso alla tutela giurisdizionale e la sua  effettivita'
in favore del contrapposto interesse pubblico ad evitare l'abuso  del
processo, gia' adeguatamente  tutelato  dall'art.  13,  comma  6-bis,
lettera d), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante  «Testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia (Testo A)», che  prevede  elevati  importi  del  contributo
unificato da versare per le controversie assoggettate al  rito  degli
appalti pubblici. 
    L'art. 120, comma 2-bis, dell'Allegato 1 al  d.lgs.  n.  104  del
2010 (d'ora in avanti: cod. proc. amm.), poi,  violerebbe  gli  artt.
24,  103  e  113  Cost.,  perche'  i  caratteri  della  personalita',
attualita' e concretezza dell'interesse ad agire  caratterizzerebbero
il sistema  soggettivo  di  giustizia  amministrativa,  delineato  in
Costituzione come rivolto  ad  apprestare  tutela  ad  una  posizione
sostanziale correlata ad un bene della vita, mentre  le  disposizioni
censurate, imponendo l'impugnazione di  un  atto  non  immediatamente
lesivo, introdurrebbero  una  ipotesi  di  giurisdizione  di  diritto
oggettivo,  volta   alla   verifica   della   legalita'   dell'azione
amministrativa  e  scollegata  con  la   posizione   soggettiva   del
ricorrente, che in tal  modo  verrebbe  indebitamente  gravato  della
tutela di un interesse pubblico. 
    Le norme censurate, ancora, violerebbero l'art. 3,  primo  comma,
Cost., perche' irragionevolmente diversificano le  ammissioni  e  gli
altri atti endoprocedimentali, i quali, a differenza delle prime, non
sono impugnabili, ai sensi del terzo  periodo  dell'art.  120,  comma
2-bis, cod. proc. amm. 
    Sarebbero altresi' violati gli artt. 24  e  111  Cost.,  perche',
considerato anche  il  cumularsi  dei  costosi  contributi  unificati
dovuti sia per il ricorso contro l'ammissione sia per  quello  contro
l'aggiudicazione, il meccanismo introdotto  dal  legislatore  avrebbe
l'effetto di dissuadere  il  concorrente  dal  promuovere  iniziative
giurisdizionali in assenza di una lesione concreta ed attuale ovvero,
all'opposto, l'effetto di moltiplicarle. 
    Infine, secondo il rimettente, le  norme  censurate  violerebbero
l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13  della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmata a  Roma  il  4  novembre  1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848,  perche'
anche  gli  invocati  parametri  convenzionali   assicurerebbero   la
effettivita' della tutela giurisdizionale e quindi  la  liberta'  del
ricorrente  di  autodeterminarsi  in  ordine  alla   concretezza   ed
attualita' dell'interesse ad agire contro le altrui  ammissioni  alla
gara, e quindi la liberta' di stabilire, senza coartazione alcuna, se
l'azione giurisdizionale risponda ad un suo effettivo interesse. 
    1.1.- I giudizi vanno riuniti  per  essere  decisi  con  un'unica
pronuncia, avendo ad  oggetto  identiche  questioni  di  legittimita'
costituzionale. 
    2.- L'art. 1, comma 22, lettera a), del decreto-legge  18  aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il  rilancio  del  settore  dei
contratti   pubblici,   per    l'accelerazione    degli    interventi
infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di  ricostruzione  a
seguito di eventi  sismici),  convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 14 giugno 2019, n. 55,  ha  abrogato  (anche)  il  comma  2-bis
dell'art. 120 cod. proc. amm., recante le norme oggetto dei dubbi  di
legittimita' costituzionale  del  rimettente  (nonostante  l'Adunanza
della Commissione speciale del Consiglio di Stato, nel parere n.  782
del 22 marzo 2017, avente ad oggetto le «Disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50»,  avesse
piuttosto suggerito una modifica del procedimento di  gara,  volta  a
separare temporalmente la fase di ammissione/esclusione da quella  di
aggiudicazione, o, in alternativa, «l'opzione zero» di non modificare
il rito ed attendere una verifica di impatto  della  regolamentazione
in grado di metterne in luce i vantaggi e gli svantaggi). 
    L'intervenuta abrogazione nelle more del giudizio di legittimita'
costituzionale non incide sulla rilevanza delle  questioni,  poiche',
ai sensi dell'art. 1, comma 23, del citato d.l. n. 32 del  2019,  «Le
disposizioni di cui al comma 22 si  applicano  ai  processi  iniziati
dopo la data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto» e quindi non riguardano i processi a quibus. 
    3.- Sempre in punto  di  rilevanza,  nel  giudizio  promosso  con
ordinanza iscritta al n. 138 del reg. ord. 2018, il TAR Puglia, adito
per l'impugnazione del  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva
(oltre  che  per  la  dichiarazione  di  inefficacia  del   contratto
eventualmente stipulato e per il risarcimento  in  forma  specifica),
osserva   che   dal   rigetto   delle   questioni   di   legittimita'
costituzionale sollevate deriverebbe, in applicazione dell'art.  120,
comma 2-bis, secondo periodo, la necessita' di adottare una pronunzia
di rito dichiarativa dell'inammissibilita' del ricorso, per avere  la
ricorrente omesso di contestare  tempestivamente  l'ammissione  della
controinteressata.   Per   contro,   l'eventuale   declaratoria    di
illegittimita' costituzionale  comporterebbe  l'applicabilita'  delle
ordinarie coordinate ermeneutiche in tema di interesse ad  agire,  da
cui discenderebbe l'ammissibilita' del ricorso  e  la  necessita'  di
adottare una sentenza di merito. 
    Nel giudizio promosso con ordinanza iscritta al n. 141  del  reg.
ord. 2018, il rimettente, adito ai sensi dell'art. 120, comma  2-bis,
primo periodo, per l'impugnazione del provvedimento di ammissione dei
concorrenti, osserva, invece, che  dal  rigetto  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale deriverebbe l'ammissibilita' del ricorso,
mentre il loro accoglimento comporterebbe l'adozione di una  sentenza
di   inammissibilita',   per   essere   stato   impugnato   un   atto
endoprocedimentale non immediatamente lesivo. 
    La motivazione e' corretta, perche'  in  entrambi  gli  speculari
giudizi  (uno  sull'aggiudicazione  e  l'altro  sull'ammissione)   il
giudice a quo deve fare applicazione dell'art. 120, comma 2-bis,  per
decidere sull'ammissibilita' dei ricorsi. 
    4.-  E'  poi  non  implausibile  la  motivazione  del  rimettente
sull'applicabilita' ratione temporis delle norme censurate, ai  sensi
del combinato disposto degli artt. 204 e 220 del decreto  legislativo
n. 50 del 2016 (d'ora in  avanti:  codice  dei  contratti  pubblici),
sulla ricorrenza del presupposto di operativita' della  pubblicazione
del provvedimento di ammissione, ai sensi dell'art. 29 del codice dei
contratti pubblici, e, quanto al giudizio  promosso  con  l'ordinanza
iscritta al n. 138 del reg. ord. del 2018, sulla sussistenza  di  una
controversia avente ad oggetto il possesso in capo all'aggiudicataria
di un requisito tecnico-professionale richiesto a pena di esclusione. 
    5.- Prima di affrontare il merito delle questioni,  e'  opportuno
brevemente tratteggiare la genesi e il contenuto delle norme  oggetto
dei dubbi di legittimita' costituzionale. 
    5.1.- L'art. 1, comma 1, lettera bbb),  della  legge  28  gennaio
2016, n. 11 (Deleghe al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture), pur in assenza  di  un'indicazione  in  tal  senso  delle
direttive  europee,  aveva  delegato  il  Governo  a  revisionare   e
razionalizzare il rito abbreviato previsto per i giudizi  concernenti
le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e  forniture,
«anche mediante l'introduzione di  un  rito  speciale  in  camera  di
consiglio che  consent[a]  l'immediata  risoluzione  del  contenzioso
relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla  gara
o  di  ammissione  alla   gara   per   carenza   dei   requisiti   di
partecipazione; previsione della preclusione della  contestazione  di
vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o  ammissione  alla
gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede  di
impugnazione  dei  successivi  provvedimenti  di  valutazione   delle
offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva». 
    In esecuzione di tale dettagliato criterio di delega, l'art.  204
del codice dei contratti pubblici aveva interpolato l'art.  120  cod.
proc. amm., introducendo ai commi 2-bis, 6-bis e  9  un  nuovo  rito,
variamente denominato  "super  accelerato",  "super  veloce",  "super
speciale", speciale "di terzo grado". 
    Esso, infatti, era speciale rispetto a quello di cui all'art. 120
cod. proc. amm. (rubricato «Disposizioni specifiche ai giudizi di cui
all'articolo 119, comma 1, lettera a»), il quale,  a  sua  volta,  e'
speciale rispetto a quello previsto dall'art.  119  (rubricato  «Rito
abbreviato comune a determinate materie»),  il  quale,  a  sua  volta
ancora, e' speciale rispetto all'ordinario processo di cognizione. 
    Il legislatore aveva quindi previsto che  «il  provvedimento  che
determina  le  esclusioni  dalla  procedura  di  affidamento   e   le
ammissioni  ad  essa  all'esito  della  valutazione   dei   requisiti
soggettivi,   economico-finanziari   e   tecnico-professionali»   dei
concorrenti andava impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del  committente  della  stazione
appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei  contratti
pubblici; e che «l'omessa impugnazione preclude[va]  la  facolta'  di
far  valere  l'illegittimita'  derivata  dei  successivi  atti  delle
procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale». 
    A seguito di un vivace dibattito giurisprudenziale, l'art. 19 del
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), modificando
il citato art. 29 del codice dei contratti pubblici, aveva rafforzato
il sistema di comunicazione e pubblicita' degli atti di ammissione ed
esclusione, chiarendo che il  termine  d'impugnazione  decorreva  dal
momento  in  cui  essi,  corredati  di  motivazione,   fossero   resi
disponibili all'impresa concorrente. 
    L'art. 120, comma 2-bis,  poi,  al  terzo  periodo,  recepiva  la
regola giurisprudenziale secondo cui non sono  impugnabili  gli  atti
del procedimento di gara «privi di immediata lesivita'», ivi compresa
la  proposta  di  aggiudicazione  (cosi'   superando   l'orientamento
giurisprudenziale    che    rendeva    facoltativa     l'impugnazione
dell'aggiudicazione provvisoria, di cui essa ha preso il posto). 
    Il rito "super speciale" non  apportava  alcuna  innovazione  con
riferimento alle esclusioni, perche' la giurisprudenza amministrativa
ha sempre ritenuto che esse fossero immediatamente  lesive  e  quindi
autonomamente  impugnabili,  mentre  il  radicale  cambio  di   rotta
riguardava  la  previsione  dell'onere  di  impugnazione  dell'altrui
ammissione  alla  gara,  che  da   sempre   era   stata   considerata
contestabile esclusivamente al momento dell'aggiudicazione, quando si
conoscono il vincitore e gli altri concorrenti "perdenti",  che  solo
allora  acquistano   interesse   a   fare   valere   l'illegittimita'
dell'ammissione dell'aggiudicatario e dei soggetti che  li  precedono
in graduatoria. 
    Il rito si caratterizzava per una  (ulteriore)  abbreviazione  di
tutti i termini processuali ed una logica iperacceleratoria di  tutte
le attivita' processuali (commi 6-bis e 9). 
    6.- Nel merito, con la prima questione il rimettente dubita della
legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma  2-bis,  cod.  proc.
amm., perche', in violazione dei  principi  di  ragionevolezza  e  di
effettivita' della tutela  giurisdizionale  (artt.  3  e  24  Cost.),
impone al soggetto partecipante alla gara, in un momento in  cui  non
ha   alcun   interesse   concreto   all'attivazione   dell'iniziativa
giurisdizionale, un onere di impugnazione economicamente gravoso, cui
e' correlata una «sanzione»  eccessiva  e  sproporzionata,  ossia  la
preclusione a fare valere le  doglianze  avverso  le  ammissioni  nei
giudizi a valle sull'aggiudicazione, che sola, per contro, fa sorgere
in capo al concorrente l'interesse concreto ed attuale al ricorso. 
    7.- E' noto che il legislatore  gode  di  ampia  discrezionalita'
nella conformazione degli istituti processuali (ex  multis,  sentenze
n. 172, n. 160, n. 139 e n. 45 del 2019, n. 225, n. 77 del  2018,  n.
241, n. 94 del 2017) e nella fissazione di  termini  di  decadenza  o
prescrizione, ovvero di  altre  disposizioni  condizionanti  l'azione
(tra le tante, sentenze n. 45 del 2019, n. 6 del 2018, n. 94 del 2017
e  n.  155  del  2014),  «con  il   solo   limite   della   manifesta
irragionevolezza o arbitrarieta' delle scelte compiute (ex  plurimis,
sentenze n. 44 del 2016, n. 23 del 2015 e n. 157 del  2014),  che  si
ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24  Cost.,  ogniqualvolta
emerga  un'ingiustificabile  compressione  del   diritto   di   agire
(sentenze n. 44 del 2016 e n. 335 del 2004)»  (sentenza  n.  121  del
2016). 
    In particolare,  questa  Corte  ha  costantemente  affermato  che
l'art. 24 Cost. non comporta che il  cittadino  debba  conseguire  la
tutela giurisdizionale sempre nello stesso  modo  e  con  i  medesimi
effetti, purche' non vengano imposti  oneri  o  prescritte  modalita'
tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio  del
diritto di difesa o lo svolgimento dell'attivita' processuale (tra le
tante, sentenze n. 199 del 2017, n. 121 e n. 44 del 2016). 
    8.- Nella specie, la ragione dell'introduzione  del  rito  "super
speciale" e' stata individuata nell'esigenza di «definire  la  platea
dei soggetti ammessi alla gara in un  momento  antecedente  all'esame
delle  offerte»  (Consiglio  di  Stato,  Adunanza  della  commissione
speciale, parere n. 855 del 1° aprile  2016,  avente  ad  oggetto  lo
schema di decreto legislativo recante «Codice degli appalti  pubblici
e dei contratti di concessione», ai sensi dell'articolo 1,  comma  3,
della legge 28 gennaio 2016, n.11), con la conseguente  creazione  di
un «nuovo modello complessivo  di  contenzioso  a  duplice  sequenza,
disgiunto per fasi successive  del  procedimento  di  gara,  dove  la
raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima e'
immaginata come presupposto di sicurezza della seconda» (Consiglio di
Stato, sezione quinta, 14 marzo 2017, n. 1059). 
    Cio'  al  fine  precipuo  di  evitare  «che  con   l'impugnazione
dell'aggiudicazione possano essere fatti valere vizi  attinenti  alla
fase della verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, il cui
eventuale accoglimento farebbe regredire il  procedimento  alla  fase
[...]  di  ammissione  (con  grave  spreco  di  tempo  e  di  energie
lavorative, oltre [al] pericolo  di  perdita  del  finanziamento,  il
tutto  nell'ottica  dei  principi  di   efficienza,   speditezza   ed
economicita', oltre  che  di  proporzionalita'  del  procedimento  di
gara)» (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione  speciale  del
22 marzo 2017, parere n. 782 citato). 
    In questo stesso senso  si  e'  pronunciata  anche  la  Corte  di
giustizia, chiamata dal Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Piemonte a decidere sulla compatibilita' del rito in questione con la
disciplina europea  in  materia  di  diritto  di  difesa,  di  giusto
processo  e  di  effettivita'  sostanziale  della   tutela   (e,   in
particolare, con l'art.  47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e  adattata
a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e  con  l'art.  1,  paragrafi  1  e
2-quater,  della  direttiva  n.  89/665/CEE  del  Consiglio,  del  21
dicembre   1989,   che   coordina   le   disposizioni    legislative,
regolamentari  e  amministrative  relative   all'applicazione   delle
procedure di ricorso  in  materia  di  aggiudicazione  degli  appalti
pubblici di forniture e di lavori). Il giudice europeo,  nel  fornire
risposta  positiva,  condizionata  all'effettiva   conoscenza   delle
ragioni  poste  a  fondamento  dei  provvedimenti  di  ammissione  ed
esclusione,  ha  osservato  che  «la  realizzazione  completa   degli
obiettivi perseguiti dalla direttiva 89/665 sarebbe compromessa se ai
candidati e agli offerenti fosse consentito far valere, in  qualsiasi
momento del procedimento di aggiudicazione, infrazioni alle norme  di
aggiudicazione degli  appalti,  obbligando  quindi  l'amministrazione
aggiudicatrice  a  ricominciare  l'intero  procedimento  al  fine  di
correggere tali infrazioni»  (Corte  di  giustizia,  quarta  sezione,
ordinanza  del  14  febbraio  2019,  in  causa  C-54/18,  Cooperativa
Animazione Valdocco Soc. coop. soc. Impresa Sociale Onlus). 
    8.1.- Si e' poi rilevato dall'Adunanza della Commissione speciale
del Consiglio di Stato (nel citato parere n. 782 del  2017)  che  con
l'introduzione del rito "super speciale" il legislatore  aveva  anche
inteso porre rimedio alla proliferazione  incontrollata  dei  giudizi
"retrospettivi",  incentrati,  attraverso  il  fuoco  incrociato  dei
ricorsi  principali  e  incidentali  escludenti,  sui  requisiti   di
ammissione alla gara, cosi'  neutralizzando,  per  quanto  possibile,
«l'effetto "perverso" del ricorso incidentale», anche alla  luce  del
difficile dialogo con la Corte  di  Giustizia  in  relazione  a  tale
istituto  (dialogo  reso  ancora  piu'  problematico  dalla   recente
sentenza, 5  settembre  2019,  sezione  decima,  in  causa  C-333/18,
Lombardi srl, resa su rinvio pregiudiziale dell'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato). 
    9.- Alla stregua di tali considerazioni, tutte condivisibili,  la
scelta  di  introdurre  il  rito  in   esame   non   puo'   ritenersi
irragionevole, ne' l'onere di immediata impugnazione e  la  correlata
preclusione processuale, secondo  lo  schema  classico  del  giudizio
impugnatorio,  sono  tali  da  rendere  impossibile  o   estremamente
difficile l'esercizio del diritto di difesa. 
    10.- Quanto alla dedotta violazione degli artt.  24,  103  e  113
Cost., va invece verificato l'assunto  del  rimettente,  secondo  cui
l'aver imposto l'attivazione processuale in  un  momento  in  cui  il
ricorrente   non   ha   un   interesse   concreto    all'impugnazione
configurerebbe un'ipotesi di giurisdizione di tipo oggettivo. 
    11.- Non vi e' dubbio che, alla  luce  degli  invocati  parametri
costituzionali, la giurisdizione amministrativa,  nelle  controversie
tra amministrati e pubblico potere, sia  primariamente  rivolta  alla
tutela delle situazioni giuridiche soggettive e solo mediatamente  al
ripristino della legalita' dell'azione amministrativa, legalita'  che
pertanto puo' e deve essere processualmente perseguita  entro  e  non
oltre il perimetro dato dalle esigenze di tutela giurisdizionale  dei
cittadini. 
    Nel caso di specie, tuttavia, deve escludersi che il  legislatore
abbia  configurato  una  giurisdizione  di  tipo  oggettivo  volta  a
tutelare in via esclusiva o  prioritaria  l'interesse  generale  alla
correttezza e trasparenza  delle  procedure  di  affidamento,  avendo
piuttosto inteso dare autonoma rilevanza all'interesse strumentale  o
procedimentale del concorrente alla corretta formazione della  platea
dei soggetti partecipanti alla gara  (Consiglio  di  Stato,  Adunanza
plenaria, sentenza 26 aprile 2018, n. 4), interesse che e' proprio  e
personale del concorrente, poiche' la maggiore o minore estensione di
quella platea incide oggettivamente sulla  chance  di  aggiudicazione
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 11 maggio  2018,  n.
6). 
    Nello stesso senso si e' espressa la Corte di giustizia,  secondo
cui il rischio che un provvedimento illegittimo di ammissione  di  un
concorrente a una procedura di aggiudicazione di un appalto  pubblico
possa cagionare un danno «e' sufficiente a giustificare un  immediato
interesse ad impugnare  detto  provvedimento,  indipendentemente  dal
pregiudizio che puo' inoltre derivare dall'assegnazione  dell'appalto
ad un altro candidato» (Corte di giustizia, quarta sezione, ordinanza
14 febbraio 2019, in causa C-54/18, Cooperativa  Animazione  Valdocco
Soc.  coop.  soc.  Impresa  Sociale  Onlus),  il  che   evidentemente
presuppone il riconoscimento  della  chance  di  aggiudicazione  come
utilita' intermedia autonomamente tutelata. 
    11.1.- Del resto,  non  mancano  nell'ordinamento  altre  ipotesi
positivizzate, in via normativa o  giurisprudenziale,  di  tutela  di
interessi  non  "finali"  (Consiglio  di  Stato,  sezione  sesta,  25
febbraio 2019, n. 1321). E' il caso, per  restare  nell'ambito  delle
procedure di affidamento, dell'interesse  strumentale  alla  edizione
della gara che sia illegittimamente mancata,  laddove  il  ricorrente
non agisce,  nell'immediato,  per  l'aggiudicazione  ma  per  il  suo
interesse  a  partecipare  alla  procedura;  ovvero,   dell'interesse
strumentale alla sua caducazione,  pacificamente  riconosciuto  dalla
giurisprudenza amministrativa,  sempre  che  sussistano  in  concreto
ragionevoli possibilita' di ottenere l'utilita' richiesta  (Consiglio
di Stato, Adunanza plenaria, sentenze 25 febbraio 2014,  n.  9,  e  7
aprile 2011, n. 4). 
    11.2.- In effetti, se e' vero che gli artt. 24, 103 e 113  Cost.,
in linea con le acquisizioni della giurisprudenza  del  Consiglio  di
Stato, hanno  posto  al  centro  della  giurisdizione  amministrativa
l'interesse sostanziale al bene della vita, deve  anche  riconoscersi
che  attribuire  rilevanza,  in  casi   particolari,   ad   interessi
strumentali puo' comportare un ampliamento  della  tutela  attraverso
una sua anticipazione  e  non  e'  distonico  rispetto  ai  ricordati
precetti costituzionali, sempre che sussista un  solido  collegamento
con l'interesse finale e non si tratti di un espediente per garantire
la legalita' in se' dell'azione amministrativa,  anche  al  costo  di
alterare l'equilibrio del rapporto tra le parti proprio dei  processi
a carattere dispositivo. 
    12.- In conclusione, la scelta del legislatore di fare  emergere,
all'interno  del  procedimento  di  gara,   un   distinto   interesse
strumentale a contestare l'ammissione di altri concorrenti non altera
la struttura soggettiva della giurisdizione amministrativa e pertanto
non e' lesiva degli invocati parametri costituzionali. 
    13.- Le norme censurate resistono anche al  piu'  volte  ripetuto
rilievo, trasversale a tutte le  questioni,  che  il  rito  in  esame
inciderebbe sul diritto di difesa per via dei costi eccessivi imposti
alla parte ricorrente, che si troverebbe a dovere versare uno o  piu'
(elevati) contributi unificati per i giudizi  intrapresi  avverso  le
ammissioni ed un altro (parimenti elevato) contributo  unificato  per
il ricorso  avverso  l'aggiudicazione,  sicche',  in  sostanza,  essa
sarebbe   dissuasa   dal    proporre    iniziative    giurisdizionali
«anticipate». 
    Tale  aspetto  -  anche  se   indubbiamente   merita   un'attenta
riflessione, come  gia'  segnalato  dall'Adunanza  della  commissione
speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 855 del 21 marzo 2016 -
e', nell'argomentazione del rimettente, ancillare rispetto alla  tesi
principale,  sicche',  una  volta  ritenuta   legittima   l'emersione
legislativa    dell'interesse    procedimentale     alla     corretta
cristallizzazione della platea dei  concorrenti,  esso  non  mantiene
un'autonoma forza logica. 
    In  ogni  caso,  il  costo  in  tesi  eccessivo  del  cumulo  dei
contributi  unificati  non  puo'  essere  motivo  di   illegittimita'
costituzionale delle norme istitutive del rito "super  speciale"  ma,
eventualmente, di quelle che regolano l'imposizione o la  misura  del
contributo medesimo, norme, quest'ultime,  non  oggetto  dell'odierno
scrutinio di costituzionalita'. 
    14.- Il TAR Puglia lamenta, poi, la violazione del  principio  di
eguaglianza,  perche'  le  disposizioni  censurate  irragionevolmente
diversificherebbero  le   ammissioni   rispetto   agli   altri   atti
endoprocedimentali, per i quali il terzo periodo dell'art. 120, comma
2-bis, ribadisce la regola della non immediata impugnabilita'. 
    15.-  L'infondatezza   della   questione   e'   implicita   nelle
considerazioni gia' svolte: al riconoscimento, nel  caso  di  specie,
della rilevanza dell'interesse strumentale consegue  la  legittimita'
del diverso trattamento normativo. 
    16.- In un breve passaggio delle ordinanze il  rimettente  deduce
la congiunta violazione degli artt. 24 e 111 Cost., perche'  il  rito
"super speciale", in alternativa al gia' cennato  effetto  dissuasivo
delle iniziative giurisdizionali, «potrebbe»  avere  «un  effetto  di
proliferazione dei ricorsi»  non  compatibile  con  il  principio  di
ragionevole durata del processo. 
    17.- La questione, non ulteriormente sviluppata, e' inammissibile
per  contraddittorieta'  e  perplessita',  poiche'  il   TAR   Puglia
stringatamente prospetta una violazione  alternativa  ed  opposta  di
differenti  parametri  costituzionali:  il  rito   "super   speciale"
potrebbe  avere  un  effetto  dissuasivo  delle  controversie  o,  al
contrario, un effetto moltiplicativo delle stesse. 
    18.-  Da  ultimo,  il  rimettente   dubita   della   legittimita'
costituzionale delle norme censurate per  violazione  dell'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, perche' tali
parametri convenzionali, nell'assicurare l'effettivita' della  tutela
giurisdizionale,  implicherebbero  la  liberta'  del  ricorrente   di
autodeterminarsi   in   ordine   alla   concretezza   ed   attualita'
dell'interesse ad agire contro le altrui ammissioni alla gara. 
    19.- In realta', la Corte EDU lascia  all'autonomia  degli  Stati
membri un certo margine di  apprezzamento  nella  configurazione  del
diritto di accesso a un tribunale e, in particolare, nella previsione
di eventuali limiti, a condizione  che  siano  posti  per  uno  scopo
legittimo, rispettino il principio di proporzionalita' e non  abbiano
l'effetto di rendere impossibile od oltremodo  difficile  l'esercizio
del diritto convenzionale (tra le tante, Corte  EDU,  prima  sezione,
Dimitras contro Grecia, 19 aprile 2018, ricorso  n.  11946/11;  Corte
EDU, prima sezione, Samarzdic contro Croazia, 20 luglio 2017, ricorso
n. 32486/14; Corte EDU, prima sezione, Shuli contro Grecia, 13 luglio
2017, ricorso n. 71891/10; Corte EDU, prima sezione, Center  for  the
development of analytical  psychology  contro  Macedonia,  15  giugno
2017, ricorso n. 29545/10; Corte EDU,  Grande  Camera,  Lupeni  Greek
Catholic Parish e altri contro Romania, 29 novembre 2016, ricorso  n.
76943/11). 
    Poiche', dunque, la giurisprudenza convenzionale segue direttrici
ermeneutiche analoghe a  quelle  di  questa  Corte  in  relazione  al
diritto di  difesa  e  alla  sua  effettivita',  deve  escludersi  il
contrasto con gli invocati parametri interposti per le stesse ragioni
sopra evidenziate in relazione alla dedotta violazione degli artt.  3
e 24 Cost.