ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 6, comma 2, della legge della Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9 (Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata in Molise), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-19 febbraio 2019, depositato in cancelleria il 18 febbraio 2019, iscritto al numero 24 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 15, prima serie speciale, dell'anno 2019. Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto che, con ricorso notificato il 13-19 febbraio 2019, depositato il 18 febbraio 2019 e iscritto al reg. ric. n. 24 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 6, comma 2, della legge della Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9 (Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata in Molise), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; che l'art. 3 della legge reg. Molise n. 9 del 2018, nel disciplinare i compiti e le finalita' dell'istituita commissione consiliare speciale di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata in Molise, dispone, al comma 2, che quest'ultima «ha compiti di analisi delle azioni della criminalita' organizzata, specie quelle connesse, in tema ambientale, alla gestione dei rifiuti, alle cosiddette ecomafie e agromafie e alle attivita' criminali di usura, riciclaggio, corruzione in appalti pubblici e privati e di "voto di scambio"»; che, a sua volta, l'art. 6, comma 2, della medesima legge regionale dispone che «[l]e informazioni e i documenti inerenti alla giurisdizione penale devono essere richiesti, con istanza motivata, esclusivamente e direttamente all'autorita' giudiziaria»; che, a parere del ricorrente, le disposizioni impugnate invaderebbero la sfera di competenza legislativa esclusiva riservata allo Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza», in contrasto, quindi, con il parametro evocato; che la Regione Molise non si e' costituita in giudizio; che, nel corso del giudizio, la legge reg. Molise n. 9 del 2018 e' stata modificata dalla legge della Regione Molise 29 maggio 2019, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2018, n. 9); che, per effetto delle modifiche apportate, nel comma 2 dell'art. 3 della legge reg. Molise n. 9 del 2018, la parola «analisi» e' stata sostituita con il termine «monitoraggio» e, al comma 2 dell'art. 6 della medesima legge regionale, e' stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: «che fornira' solo qualora non vi ostino il segreto di indagini o, comunque, esigenze di segretezza»; che, sul presupposto dell'intervenuta modifica delle disposizioni regionali impugnate e in conformita' alla delibera assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 14 novembre 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 20 novembre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Considerato che vi e' stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri; che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della Regione resistente, comporta l'estinzione del processo (tra le molte, ordinanze n. 243 e n. 228 del 2019). Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.