ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3,  comma
2, e 6, comma 2, della legge della Regione Molise 10  dicembre  2018,
n. 9 (Istituzione di una Commissione consiliare speciale, a carattere
temporaneo, di studio sul fenomeno della criminalita' organizzata  in
Molise), promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 13-19 febbraio 2019, depositato in  cancelleria
il 18 febbraio 2019, iscritto al numero 24 del registro ricorsi  2019
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  numero  15,
prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre  2019  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  13-19  febbraio  2019,
depositato il 18 febbraio 2019 e iscritto al  reg.  ric.  n.  24  del
2019, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2,  e  6,  comma  2,
della legge della Regione Molise 10 dicembre 2018, n. 9  (Istituzione
di una Commissione consiliare speciale, a  carattere  temporaneo,  di
studio sul fenomeno della criminalita'  organizzata  in  Molise),  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   h),   della
Costituzione; 
    che l'art.  3  della  legge  reg.  Molise  n.  9  del  2018,  nel
disciplinare i compiti  e  le  finalita'  dell'istituita  commissione
consiliare  speciale  di  studio  sul  fenomeno  della   criminalita'
organizzata in Molise, dispone, al  comma  2,  che  quest'ultima  «ha
compiti di  analisi  delle  azioni  della  criminalita'  organizzata,
specie  quelle  connesse,  in  tema  ambientale,  alla  gestione  dei
rifiuti, alle  cosiddette  ecomafie  e  agromafie  e  alle  attivita'
criminali di usura, riciclaggio, corruzione  in  appalti  pubblici  e
privati e di "voto di scambio"»; 
    che, a sua  volta,  l'art.  6,  comma  2,  della  medesima  legge
regionale dispone che «[l]e informazioni e i documenti inerenti  alla
giurisdizione penale devono essere richiesti, con  istanza  motivata,
esclusivamente e direttamente all'autorita' giudiziaria»; 
    che,  a  parere  del  ricorrente,   le   disposizioni   impugnate
invaderebbero la sfera di competenza legislativa esclusiva  riservata
allo Stato nella materia «ordine pubblico e sicurezza», in contrasto,
quindi, con il parametro evocato; 
    che la Regione Molise non si e' costituita in giudizio; 
    che, nel corso del giudizio, la legge reg. Molise n. 9  del  2018
e' stata modificata dalla legge della Regione Molise 29 maggio  2019,
n. 7 (Modifiche alla legge regionale 10 dicembre 2018, n. 9); 
    che, per effetto delle modifiche apportate, nel comma 2 dell'art.
3 della legge reg. Molise n. 9 del 2018, la parola «analisi» e' stata
sostituita con il termine «monitoraggio» e, al comma  2  dell'art.  6
della medesima legge  regionale,  e'  stato  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «che fornira' solo qualora non vi ostino il segreto
di indagini o, comunque, esigenze di segretezza»; 
    che, sul presupposto dell'intervenuta modifica delle disposizioni
regionali impugnate  e  in  conformita'  alla  delibera  assunta  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  seduta  del  14  novembre  2019,  il
Presidente del Consiglio dei ministri,  con  atto  depositato  il  20
novembre 2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 
    Considerato che vi e' stata rinuncia da parte del Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  al  ricorso,  in
mancanza  della  costituzione  della  Regione  resistente,   comporta
l'estinzione del processo (tra le molte, ordinanze n. 243  e  n.  228
del 2019). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.