ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, recante «Modifiche alla  legge
regionale 26 marzo 2015, n.  5  (Manifestazioni  storico-culturali  e
tutela del benessere animale)», promosso dal Presidente del Consiglio
dei ministri con ricorso notificato il 9-16 aprile  2019,  depositato
in cancelleria il 12 aprile 2019, iscritto  al  n.  50  del  registro
ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  28  gennaio  2020  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Marina Russo per il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e gli avvocati  Claudia  Angiolini  e  Antonio
Galasso per la Regione Molise; 
    deliberato nella camera di consiglio del 29 gennaio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 9-16 aprile 2019 e depositato il 12
aprile 2019 (reg. ric. n. 50 del 2019), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  della
legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, recante «Modifiche
alla  legge  regionale  26   marzo   2015,   n.   5   (Manifestazioni
storico-culturali e tutela del benessere  animale)»,  in  riferimento
agli artt. 117, primo e terzo comma, e 118 della Costituzione. 
    La legge regionale  impugnata  e'  costituita  da  due  articoli:
l'art. 1 reca «Modifiche all'articolo  2  della  legge  regionale  26
marzo 2015, n. 5»; l'art. 2 dispone l'entrata in vigore  della  legge
stessa. 
    L'art. 1 della legge regionale impugnata  introduce  nell'art.  2
della legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 5  (Manifestazioni
storico-culturali e tutela del benessere  animale)  il  comma  4-bis,
secondo   cui:   «[q]ualora,   considerate   la   lunghezza   e    le
caratteristiche  del  percorso,  non  sia  possibile  o   conveniente
ricoprire il tracciato di cui al  comma  4,  deve,  comunque,  essere
assicurato il benessere degli animali con idonea  ferratura  atta  ad
attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento,
e con la previsione del cambio degli animali secondo  il  regolamento
di cui all'articolo 2-bis». 
    Il ricorrente, nel rappresentare che il comma 4 del medesimo art.
2 della citata legge reg. Molise n. 5 del 2015 dispone: «[q]ualora la
manifestazione preveda l'impiego  di  equidi  o  altri  ungulati,  il
terreno asfaltato o cementato e' ricoperto  da  materiale  idoneo  ad
attutire i colpi degli zoccoli degli animali. [...]», ritiene che  la
disposizione  recata  dall'art.  1  della  legge  impugnata  presenti
plurimi profili di illegittimita' costituzionale. 
    1.1.- Innanzitutto, ad avviso  del  ricorrente,  la  disposizione
regionale viola l'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto  disattende
principi fondamentali in  materia  di  «tutela  della  salute»  e  di
benessere  animale  configurati  dalle  previsioni  dell'allegato   A
dell'ordinanza contingibile e urgente del Ministro della  salute  del
21 luglio 2011 «concernente la disciplina di manifestazioni popolari,
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati», piu'  volte
prorogata e, da ultimo, per un periodo di  ulteriori  dodici  mesi  a
decorrere dal 29 agosto 2018, giusta ordinanza del  26  luglio  2018,
applicabile alle manifestazioni in cui sono coinvolti i cavalli. 
    Il predetto allegato A della citata ordinanza, recante «Requisiti
tecnici  e  condizioni  essenziali  per  la  tutela  dell'incolumita'
pubblica  e  del  benessere  degli  animali»,  stabilisce:  «a)  [i]l
tracciato su cui  si  svolge  la  manifestazione  deve  garantire  la
sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e  degli  equidi
nonche' delle persone che assistono alla manifestazione. b) Il  fondo
delle piste o dei campi su  cui  si  svolge  la  manifestazione  deve
essere idoneo ad attutire l'impatto degli  zoccoli  degli  equidi  ed
evitare  scivolamenti.  [...]»  con  l'evidente   fine,   rileva   il
ricorrente - «da un lato - di proteggere gli animali impiegati  dalla
dolorosa consunzione degli zoccoli e  -  dall'altro  -  di  prevenire
pericolosi scivolamenti, e cio' dichiaratamente per la  tutela  della
sicurezza e della salute dei fantini, del pubblico e degli equidi». 
    Secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  la   disposizione
regionale impugnata, nel consentire di  sostituire  l'intervento  sul
fondo del tracciato previsto nell'allegato A con la  ferratura  degli
zoccoli e il cambio degli animali, viola  principi  di  tutela  cosi'
configurati dalla menzionata ordinanza contingibile e urgente. 
    1.2.- Il ricorrente deduce che la disposizione  regionale  viola,
inoltre, gli artt. 117 e 118 Cost. in  riferimento  al  principio  di
leale collaborazione, in  quanto  disattende  le  previsioni  dettate
dall'art. 8, rubricato «Manifestazioni popolari»,  dell'«Accordo  tra
il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano in materia di benessere degli  animali  da  compagnia  e
pettherapy»  del  6  febbraio  2003,  recepito  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, secondo  cui:
«[l]e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano
ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati  nel
corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:  a)  la  pista
delle corse sia ricoperta da materiale idoneo  ad  attutire  i  colpi
degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b)  il
percorso  della  gara,  nel  caso  di  cui  alla  lettera   a),   sia
circoscritto con adeguate sponde capaci  di  ridurre  il  danno  agli
animali, in caso di caduta, nonche'  per  garantire  la  sicurezza  e
l'incolumita' delle persone che assistono alle manifestazioni». 
    La difesa statale assume che il richiamato accordo, «in linea con
la giurisprudenza costituzionale, impegna le  parti  al  rispetto  di
quanto  sottoscritto,  nel  senso   che   il   principio   di   leale
collaborazione richiede che la sottoscrizione  di  accordi  trovi  un
coerente seguito negli atti normativi successivi (ex multis sent. nn.
24/2007 e 58/2007)», e che la disposizione regionale  impugnata  «non
costituisce, tuttavia, un seguito coerente all'Accordo in  questione,
in quanto consente di  sostituire  la  copertura  del  fondo  con  la
ferratura ed il cambio degli animali». 
    1.3.- Da ultimo, il ricorrente afferma che la norma regionale  in
esame e' altresi' lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost., in quanto
contrasta con le previsioni di cui all'art.  9,  paragrafo  2,  della
Convenzione europea per la protezione  degli  animali  da  compagnia,
firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva
con legge 4 novembre 2010, n. 201, secondo cui non possono applicarsi
trattamenti o procedimenti per  elevare  il  livello  naturale  delle
prestazioni degli animali qualora cio' possa mettere a repentaglio la
salute e il benessere degli animali stessi, durante  le  gare  od  in
ogni altro momento. 
    Cio' in quanto, ad avviso della difesa statale, la  modalita'  di
svolgimento delle manifestazioni  in  oggetto  resa  possibile  dalla
disposizione impugnata non  e'  idonea  a  prevenire  il  rischio  di
scivolamenti e di altri pregiudizi alla salute ed al benessere  degli
animali, e in tal  modo  «concretizza  la  violazione  del  principio
sancito nella suddetta Convenzione europea», con conseguente  lesione
dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 
    2.- La Regione Molise si  e'  costituita  in  giudizio  con  atto
depositato il 24 maggio 2019, chiedendo di  dichiarare  inammissibile
il ricorso per genericita' delle censure e, nel merito, di dichiarare
infondate le questioni. 
    2.1.- Preliminarmente la  resistente  afferma  che  «dall'analisi
della  normativa  di  riferimento,  non  sembra  che  il  legislatore
regionale abbia perpetrato violazioni tali da  provocare  censure  di
illegittimita'  costituzionale»,  e  deduce  che  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri «formula censure generiche  che  non  rivelano
tangibilmente  in  cosa  si  traduca  il  supposto  contrasto  e  non
specificano le ragioni dei dubbi di legittimita' costituzionale;  non
basta  un'apodittica  affermazione  di  violazione  di  norme   della
Costituzione  per  spiegare   e   dimostrare   l'effettiva   presenza
dell'ipotizzato contrasto». 
    2.2.- Nel merito la Regione rappresenta  che,  nella  materia  in
esame, «l'unica fonte di rango primario e' la legge 4  novembre  2010
n. 201, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per
la protezione degli animali da compagnia" fatta a  Strasburgo  il  13
novembre  1987,  nonche'  norme   di   adeguamento   dell'ordinamento
interno». 
    In particolare, l'art. 9 della predetta convenzione  prevede:  al
paragrafo 1, che «[g]li  animali  da  compagnia  non  possono  essere
utilizzati per pubblicita', spettacoli, esposizioni,  competizioni  o
manifestazione analoghe a meno  che:  a)  l'organizzatore  non  abbia
provveduto a creare le condizioni necessarie per  un  trattamento  di
tali animali  che  sia  conforme  con  i  requisiti  dell'articolo  4
paragrafo 2 e che b) la loro salute ed il loro  benessere  non  siano
messi a repentaglio»; al paragrafo 2, che  «[n]essuna  sostanza  deve
essere somministrata ad un animale da compagnia,  nessun  trattamento
deve  essergli  applicato,  ne'  alcun  procedimento  utilizzato  per
elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni: a) nel
corso di competizioni; b) in qualsiasi altro  momento,  qualora  cio'
possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere  dell'animale».
Il paragrafo 2 dell'art. 4 stabilisce: «[o]gni persona che  tenga  un
animale da compagnia  o  se  ne  occupi,  deve  provvedere  alla  sua
installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei  suoi
bisogni etologici secondo  la  sua  specie  e  la  sua  razza  ed  in
particolare: a) rifornirlo in quantita'  sufficiente  di  cibo  e  di
acqua di sua convenienza; b)  procurargli  adeguate  possibilita'  di
esercizio; c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire
che fugga». 
    Senonche',  secondo   la   resistente,   dall'analisi   di   tali
disposizioni,  in  caso  di   competizioni   e   manifestazioni   che
coinvolgono animali (nella fattispecie,  equidi  o  altri  ungulati),
«non si evince alcun obbligo di intervenire esclusivamente  sul  sito
ove  si  svolge  l'evento,  mediante  copertura  del  percorso  della
manifestazione con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli
degli animali sul terreno asfaltato o cementato». 
    Assume la Regione che «[a]llo scopo di non mettere a  repentaglio
la salute ed il benessere dell'animale ed, a fortiori,  l'incolumita'
pubblica in  generale  e'  possibile  anche  utilizzare  accorgimenti
cautelativi direttamente sugli equidi, mediante ferratura  idonea  ad
attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento;
ormai  esistono  in  commercio  ferrature  antiscivolo,  estremamente
versatili ed adatte per attivita' su asfalto, pietra  e  sanpietrini,
marmo ed anche terreno sdrucciolevole». 
    In proposito, la difesa regionale afferma che «nella specie,  non
puo' non tenersi conto della ricerca tecnologica e  dell'applicazione
di buone pratiche nello specifico settore, per mezzo delle quali  non
solo viene favorito il miglioramento delle  condizioni  dell'animale,
ma e' possibile anche coniugare le tradizioni  plurisecolari  con  il
progresso», e che il rispetto dei principi sanciti nella  Convenzione
puo' essere garantito anche tramite  particolari  accorgimenti  sugli
animali e deduce che «se lo scopo e' quello di evitare, in  generale,
sofferenze  agli  animali  ed,  in   particolare,   il   rischio   di
scivolamento con  potenziale  nocumento  per  gli  astanti,  esistono
soluzioni tecniche in grado di assicurarne il raggiungimento», e che,
a tal fine, «la previsione del  cambio  degli  animali  ulteriormente
preserva gli stessi da stress e garantisce loro salute  e  benessere,
nonche' in ultima analisi, sicurezza per la pubblica incolumita'». 
    2.3.- La difesa regionale prosegue  affermando  che  «[l]e  altre
fonti citate dal ricorrente  non  possono  considerarsi,  di  per  se
stesse, adeguato parametro normativo per il  vaglio  di  legittimita'
costituzionale», e che l'ordinanza del Ministro della salute  del  21
luglio 2011, «qualificata "contingibile e urgente", e' una  fonte  di
rango secondario, il cui utilizzo, peraltro, deve essere giustificato
dalla presenza di  un  pericolo  irreparabile  ed  imminente  per  la
pubblica incolumita',  non  altrimenti  fronteggiabile  con  i  mezzi
ordinari apprestati dall'ordinamento». 
    Secondo la  Regione,  infatti,  «ai  sensi  dell'art.  32  l.  23
dicembre 1978 n. 833, ai fini della legittimita'  dell'esercizio  dei
poteri extra ordinem esercitati in materia di  tutela  della  sanita'
pubblica, oltre alla verifica dell'esistenza di uno stato di pericolo
pendente,    occorre    il    mancato    intervento    dell'autorita'
istituzionalmente competente, giustificandosi l'adozione della misura
straordinaria  solo  nelle  more  dell'intervento   di   quest'ultima
autorita'». 
    Cio' premesso, la resistente deduce  che,  pur  «prescindendo  da
valutazioni in ordine al  possibile  uso  improprio  e  reiterato  di
siffatto strumento normativo da parte dello Stato,  l'intervento  del
legislatore regionale non contrasta con i ben noti principi  in  tema
di benessere degli animali, in quanto  mantiene  fermo  l'obbligo  di
dotare il fondo  delle  piste  o  dei  campi  su  cui  si  svolge  la
manifestazione  di  materiale  idoneo  ad  attutire  l'impatto  degli
zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti (al comma 4 dell'art.  2
della legge regionale  n.  5  del  2015)  e  si  limita  a  prevedere
alternative, pur sempre idonee a tutelare l'animale e a preservare la
pubblica incolumita'». 
    La difesa regionale evidenzia poi, che l'ordinanza  in  esame  e'
stata adottata «nelle more dell'emanazione di un'organica  disciplina
in materia», laddove «la Regione Molise ha adottato  una  "disciplina
organica", sicche' sono venuti  meno  i  presupposti  dell'intervento
ministeriale d'urgenza e, quindi, i presupposti per la sua validita'.
Ne' sarebbe possibile affermare che l'ordinanza in esame puo'  essere
considerata portatrice di norme di indirizzo ai  fini  dell'esercizio
della potesta' legislativa della Regione». 
    Secondo  la  resistente  la  scelta  compiuta   dal   legislatore
regionale, facoltizzando, in casi eccezionali e comunque documentati,
l'utilizzo di una particolare ferratura, «non e'  avvenuta  senza  il
supporto di particolari cognizioni tecniche e senza tener conto delle
nuove tecnologie, innovative nella materia, che ben sono in grado  di
attuare gli scopi al riguardo perseguiti dal legislatore statale». In
tal senso la soluzione contemplata dalla disposizione impugnata,  «in
alternativa  alla  previsione  originaria   (che   resta,   comunque,
l'opzione primaria), rappresenta l'esito di  valutazioni  attente  ed
esaustive,   finalizzate   a   dare   risposte   piu'   adeguate   al
contemperamento   dei   diversi   interessi   in   gioco,    rispetto
all'attivita' ministeriale, che da circa  un  decennio  si  limita  a
reiterare i contenuti della medesima ordinanza, senza  provvedere  ad
aggiornamenti, revisioni, adattamenti». 
    In proposito, la difesa regionale afferma che  «[d]'altra  parte,
nella stessa attuazione dell'art. 117, terzo comma,  Cost.,  e'  data
facolta' alle Regioni di integrare  la  disciplina  della  situazione
giuridica  oggetto  dell'intervento  legislativo,  nel  rispetto  dei
principi determinati dallo Stato», e che la disposizione in esame non
si pone in contrasto con la normativa  esistente  e  con  il  riparto
delle competenze statali, «ma tiene conto dei  progressi  tecnologici
che doverosamente  devono  essere  in  grado  di  combinarsi  con  le
tradizioni,  senz'altro  per   migliorare   il   benessere   animale,
ottimizzare la qualita' delle prestazioni,  potenziare  la  sicurezza
della manifestazione nella sua generalita'». 
    2.4.- Riguardo alla dedotta violazione  del  principio  di  leale
collaborazione, la Regione assume che l'accordo del 6  febbraio  2003
«non e', di per se', adeguato parametro normativo per  il  vaglio  di
legittimita' costituzionale in specie». 
    Secondo la difesa regionale, «[g]li accordi  stipulati  in  forza
dell'art.  4  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,   n.   281
("Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i
compiti di interesse comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali")  devono
limitarsi a coordinare le  rispettive  attivita',  nel  rispetto  del
dettato legislativo, senza  sostituirsi  alla  legge  e  senza  poter
introdurre un aliquid novi nell'ordinamento positivo». 
    Nella fattispecie, secondo la resistente, «manca ab  origine  una
disposizione legislativa che esclusivamente prescriva di ricoprire il
luogo della manifestazione,  asfaltato  o  cementato,  con  materiale
idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali  ed  impedisca
qualsivoglia deroga», ed afferma che «[i]l rispetto del principio  di
legalita' non puo' consentire che l'accordo esuli dai  limiti  e  dai
contenuti  del  dettato  legislativo  di   riferimento   ed   imponga
disposizioni  che  in  questo  non  trovano  riferimenti,   tantomeno
alterare le competenze legislative in materia, privando  la  regione,
nel caso in esame, della competenza riconosciutale». 
    3.- In prossimita' dell'udienza pubblica  la  Regione  Molise  ha
depositato copia del regolamento di attuazione della legge reg. n.  5
del 2015. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La legge della Regione Molise 11 febbraio 2019, n. 1, recante
«Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2015, n.  5  (Manifestazioni
storico-culturali e tutela del  benessere  animale)»,  impugnata  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, e' composta da  due  articoli:
l'art. 1 (Modifiche all'articolo 2 della  legge  regionale  26  marzo
2015, n. 5) e l'art. 2 (Entrata in vigore). 
    Le censure riguardano l'art. 1, che introduce  dopo  il  comma  4
dell'art. 2 della legge della Regione Molise  26  marzo  2015,  n.  5
(Manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere  animale)  -
secondo cui «[q]ualora la manifestazione preveda l'impiego di  equidi
o altri ungulati, il terreno asfaltato o cementato  e'  ricoperto  da
materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli  animali»  -
il comma  4-bis.  Tale  comma  dispone:  «[q]ualora,  considerate  la
lunghezza e le caratteristiche del  percorso,  non  sia  possibile  o
conveniente ricoprire il tracciato di cui al comma 4, deve, comunque,
essere assicurato il benessere degli  animali  con  idonea  ferratura
atta ad attutire i colpi degli  zoccoli  ed  evitare  il  rischio  di
scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo il
regolamento di cui all'articolo 2-bis». 
    1.1.- Ad avviso del ricorrente, la previsione dell'art.  1  della
legge regionale impugnata presenta diversi profili di  illegittimita'
costituzionale. 
    Innanzitutto, la disposizione regionale comporterebbe una lesione
dell'art.  117,  terzo   comma,   della   Costituzione,   in   quanto
disattenderebbe i principi fondamentali in materia di  «tutela  della
salute» e di benessere animale, posti dalla ordinanza contingibile  e
urgente del Ministro della salute del 21 luglio 2011 - il cui termine
di validita' e' stato ulteriormente prorogato con ordinanza 26 luglio
2018 - che nell'allegato A, recante «Requisiti tecnici  e  condizioni
essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica  e  del  benessere
degli animali», prevede: «a) [i]l  tracciato  su  cui  si  svolge  la
manifestazione  deve  garantire  la  sicurezza  e  l'incolumita'  dei
fantini, dei cavalieri e  degli  equidi  nonche'  delle  persone  che
assistono alla manifestazione. b) Il fondo delle piste o dei campi su
cui si svolge  la  manifestazione  deve  essere  idoneo  ad  attutire
l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti». 
    Il ricorrente ritiene che  «[l]a  norma  regionale  -  in  quanto
consente di sostituire l'intervento sul fondo del tracciato  previsto
nell'Allegato A all'ordinanza contingibile e urgente del 21.7.11  con
la ferratura degli zoccoli e il cambio degli animali - introduce  una
deroga non consentita ai principi sanciti dalla normativa statale  in
violazione dell'art. 117 comma 3 Cost.». 
    L'art. 1 della legge regionale impugnata violerebbe, altresi', il
principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118  Cost.,
ponendosi in contrasto con le previsioni dell'art. 8  (Manifestazioni
popolari) inserito nell'«Accordo tra il  Ministro  della  salute,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in  materia  di
benessere degli animali da compagnia e  pettherapy»  del  6  febbraio
2003, recepito con il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
febbraio 2003, secondo cui: «[l]e Regioni e le Province  autonome  di
Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento  di  gare
di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari  solo
nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta  da  materiale
idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli  animali  sul  terreno
asfaltato o cementato; b) il percorso della gara,  nel  caso  di  cui
alla lettera a), sia  circoscritto  con  adeguate  sponde  capaci  di
ridurre il danno  agli  animali,  in  caso  di  caduta,  nonche'  per
garantire la sicurezza e l'incolumita' delle  persone  che  assistono
alle manifestazioni». 
    Da ultimo, il ricorrente  deduce  che  la  disposizione  prevista
dall'art. 1 della legge  regionale  impugnata  sarebbe  lesiva  anche
dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  disattendendo  le  previsioni
dell'art. 9, paragrafo 2, della Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 novembre 2010, n. 201,  nella
parte in cui stabilisce che  non  possono  applicarsi  trattamenti  o
procedimenti per elevare il livello naturale delle prestazioni  degli
animali qualora cio' possa mettere  a  repentaglio  la  salute  e  il
benessere degli animali stessi, durante le  gare  od  in  ogni  altro
momento. 
    2.- La Regione Molise si  e'  costituita  in  giudizio  eccependo
l'inammissibilita' del ricorso per genericita' delle censure  e,  nel
merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato. 
    3.-  Preliminarmente,  va  disattesa  la  cennata  eccezione   di
inammissibilita' del ricorso. 
    Il ricorrente, seppur in modo  estremamente  sintetico,  fornisce
elementi idonei a comprendere le  ragioni  delle  censure  svolte  in
riferimento a ciascuno dei  profili  di  illegittimita'  dedotti  nei
confronti della legge regionale impugnata, ovvero, piu' propriamente,
nei confronti dell'art. 1  in  cui  si  sostanzia  il  suo  contenuto
precettivo. 
    4.- Nel merito il ricorso non e' fondato. 
    4.1.- La disposizione dettata dall'art. 1 della  legge  regionale
impugnata, che interviene in materia di svolgimento di manifestazioni
popolari della Regione Molise in cui siano impiegati equidi  o  altri
ungulati, pone il tema del contemperamento fra esigenze di tutela del
benessere degli animali impiegati, nella specie equidi e bovini,  con
l'interesse allo svolgimento delle manifestazioni  tradizionali,  che
rivestono valore storico-culturale. 
    Sul piano generale tale problematica  e'  venuta  in  evidenza  a
seguito del verificarsi di incidenti in  manifestazioni  tradizionali
consistenti in corse tra equidi, che hanno  messo  a  repentaglio  la
salute e l'integrita' degli animali impiegati e, al contempo,  quelle
dei fantini e degli spettatori. 
    Da  qui  l'esigenza  di  adottare  misure  volte  a  eliminare  o
quantomeno  ridurre  i  rischi  connessi  allo  svolgimento  di  tali
manifestazioni, anche per i correlati  profili  di  ordine  pubblico,
intervenendo innanzitutto sul fondo della pista  e  sul  percorso  di
gara. 
    Un primo intervento si  e'  avuto  con  le  ricordate  previsioni
dell'accordo del 6 febbraio 2003, concernenti la copertura del  fondo
delle piste con materiale idoneo ad attutire i  colpi  degli  zoccoli
degli animali, oltre che con quelle relative alla  delimitazione  del
percorso di gara con sponde  adeguate  per  ridurre  il  danno  degli
animali  in  caso  di  caduta  nonche'  per  garantire  sicurezza   e
incolumita' del pubblico. 
    Tuttavia, in base alla  motivazione  che  non  tutte  le  Regioni
avevano attuato quanto cosi' previsto dall'art.  8  dell'accordo,  il
Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali  ha
adottato il 21 luglio  2009  una  ordinanza  contingibile  e  urgente
«concernente la disciplina di  manifestazioni  popolari  pubbliche  o
private nelle quali vengono  impiegati  equidi,  al  di  fuori  degli
impianti e dei  percorsi  ufficialmente  autorizzati».  L'allegato  A
dell'ordinanza, nel dettare requisiti tecnici e condizioni essenziali
per la tutela dell'incolumita' pubblica  e  per  il  benessere  degli
animali, ha stabilito in particolare che «b) [i]l fondo delle piste o
dei campi su cui si svolge la manifestazione deve  essere  idoneo  ad
attutire  l'impatto  degli  zoccoli  degli  equidi  ed  evitare   gli
scivolamenti». 
    Attesa la perdurante inosservanza delle suddette prescrizioni, il
21 luglio 2011,  il  Ministro  della  salute  ha  emanato,  ai  sensi
dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.  833  (Istituzione  del
servizio sanitario nazionale), una nuova ordinanza sostitutiva  della
precedente del 21 luglio 2009, motivata dalla necessita', «nelle more
dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di reiterare le
misure di tutela della salute e del benessere degli equidi  impegnati
in manifestazioni popolari, pubbliche o private, che si  svolgono  al
di fuori degli impianti e  dei  percorsi  ufficialmente  autorizzati,
integrandole con le ulteriori misure rivelatesi necessarie alla  luce
dell'esperienza maturata durante il biennio di vigenza  dell'o.m.  21
luglio 2009». 
    Tale nuova ordinanza replica le  ricordate  misure  dettate  alla
lettera b) dell'allegato A della precedente ordinanza. 
    A sua volta l'ordinanza del 2011 e'  stata  prorogata  da  quelle
adottate il 4 settembre 2013, il 7 agosto 2014, il 3 agosto 2015,  il
3 agosto 2016, il 1° agosto 2017, nonche'  dall'ordinanza  26  luglio
2018 richiamata dal ricorrente, e, da ultimo, con ordinanza 1° agosto
2019, per ulteriori dodici mesi. 
    Risulta, dunque, evidente la stretta connessione  funzionale  tra
le previsioni dell'accordo del 2003 e  le  ricordate  misure  dettate
dalle ordinanze contingibili e urgenti cosi' reiterate nel tempo. 
    Nello stesso preambolo  dell'ordinanza  del  26  luglio  2018  si
afferma, difatti, che «talune regioni non  hanno  ancora  dato  piena
attuazione a  quanto  previsto  dall'art.  8  del  citato  Accordo  6
febbraio  2003  e  che,  pertanto,   atteso   il   ripetersi,   nelle
manifestazioni non regolamentate, del verificarsi  di  incidenti  che
mettono a repentaglio la salute e l'integrita' fisica  degli  animali
nonche' l'incolumita' dei fantini e  degli  spettatori  presenti,  e'
opportuno mantenere le misure gia' previste a  carattere  generale  a
tutela della salute e dell'incolumita' pubblica nonche' della  salute
e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni  popolari
[...]». 
    Le misure disposte dall'art. 8  dell'accordo  e  nell'allegato  A
delle  ordinanze  costituiscono,  dunque,  interventi  di   carattere
transitorio  destinati,  dichiaratamente,  a  operare   «nelle   more
dell'emanazione di un'organica disciplina in  materia»,  al  fine  di
fronteggiare le perduranti criticita' per la sicurezza degli animali,
ma, al contempo, dei fantini e degli spettatori,  che  si  verificano
nel corso di tali manifestazioni; misure che presentano altresi'  una
forte correlazione con esigenze di tutela della pubblica incolumita'. 
    Tuttavia, nonostante il lungo tempo decorso,  una  tale  organica
disciplina legislativa statale non e' stata emanata,  ne'  le  misure
previste  dall'accordo  e  dall'ordinanza  hanno   comunque   trovato
trasposizione in una fonte normativa primaria. 
    4.2.-  Nella  perdurante  assenza  di  un  intervento   normativo
statale, la Regione Molise ha adottato la legge n. 5  del  2015,  che
contiene    una    compiuta    disciplina    delle     manifestazioni
storico-culturali e tutela del benessere animale, di cui  di  seguito
si richiamano i tratti salienti, in  quanto  utili  alla  definizione
delle odierne questioni di legittimita'. 
    L'art. 1 della predetta legge regionale prevede l'istituzione  di
un  elenco  regionale  delle  manifestazioni  popolari  a   carattere
storico-culturale, che si svolgono  nel  territorio  molisano,  nelle
quali e' previsto l'impiego di animali, e stabilisce  che  «[a]  tale
elenco la Giunta regionale iscrive di diritto tutte le manifestazioni
in corso da almeno dieci  anni  e  che  rientrano  nella  nozione  di
patrimonio immateriale, ai sensi della Convenzione UNESCO». 
    Il comma 6 dell'art. 1 della legge reg.  Molise  n.  5  del  2015
prevede,  poi,  che  l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma  1
costituisce autorizzazione regionale agli effetti  dell'art.  19-ter,
secondo periodo, delle disposizioni di  coordinamento  e  transitorie
del codice penale, come integrate dall'art. 3, comma 1,  della  legge
20 luglio 2004,  n.  189  (Disposizioni  concernenti  il  divieto  di
maltrattamento degli animali, nonche'  di  impiego  degli  stessi  in
combattimenti  clandestini  o  competizioni  non  autorizzate).  Tale
articolo stabilisce che le disposizioni del Titolo IX-bis  del  Libro
II del codice penale, recante «Dei delitti contro il  sentimento  per
gli animali», come novellate dalla stessa legge n. 189 del 2004,  non
trovano  applicazione  «alle  manifestazioni  storiche  e   culturali
autorizzate dalla regione competente». 
    Il    successivo    art.     2,     rubricato     «Manifestazioni
storico-culturali», costituisce il cuore del provvedimento,  dettando
specifiche  disposizioni  per  lo  svolgimento  delle  manifestazioni
iscritte nel predetto elenco, in cui sia previsto l'impiego di equidi
o di altri ungulati. 
    In particolare  i  commi  3  e  4  replicano  sostanzialmente  le
ricordate  misure  tecniche  previste   dall'accordo   del   2003   e
dall'allegato A delle ricordate ordinanze contingibili e urgenti. 
    Va, altresi', menzionato l'art. 3 della legge regionale in esame,
in quanto prevede l'istituzione di un Osservatorio regionale  per  il
benessere animale con il compito di  «monitorare  ed  incentivare  le
buone pratiche nella cura degli animali coinvolti  in:  a)  attivita'
cerimoniali e festive; b) nei contesti agonistico-sportivi a  livello
regionale, nelle attivita' di equidi e agrituristiche». 
    4.3.- In tale contesto interviene la legge reg. Molise n.  1  del
2019 oggetto del ricorso, apportando la ricordata  integrazione  alla
legge regionale n. 5 del 2015. 
    La censurata previsione dettata dal comma 4-bis dell'art. 2 della
legge reg. Molise n. 5 del 2015, introdotto dall'art. 1  della  legge
regionale impugnata, ha la chiara funzione di adeguare le  misure  di
protezione,  previste  dal  menzionato  comma  4  dell'art.  2  della
medesima  legge  regionale   n.   5   del   2015,   alle   specifiche
caratteristiche, per lunghezza e tipologia di fondi, del percorso  di
talune manifestazioni popolari di antica origine  e  tradizione.  Tra
queste, in particolare, quelle tipiche del  basso  Molise  denominate
"Carresi", che  consistono  in  corse  di  carri  trainati  da  buoi,
accompagnati da cavalli montati  da  fantini,  che  hanno  luogo  nei
Comuni di San Martino in Pensilis, Ururi e  Portocannone,  e  che  si
svolgono su lunghi e articolati percorsi. 
    A  sua  volta  la  disposizione  regionale  impugnata  va   letta
congiuntamente alle  disposizioni  dell'art.  4  del  regolamento  di
attuazione della legge reg. Molise n.  5  del  2015,  adottato  dalla
Giunta  regionale  ai  sensi  dell'art.  2-bis  della  stessa   legge
regionale con deliberazione assunta il 19 aprile 2019, in  quanto  ne
costituiscono completamento ed esplicitazione  in  chiave  tecnica  e
operativa. 
    L'art. 4 del regolamento, difatti, stabilisce che «1.[q]ualora si
verifichi l'ipotesi di cui al comma 4-bis, dell'art. 2,  della  legge
regionale n. 5/2015,  il  benessere  animale  degli  equidi  o  altri
ungulati impiegati nella manifestazione dovra' essere assicurato  con
modalita' di ferratura (alluminio tenero, poliuretano, mista) atta ad
attutire  l'impatto  degli  zoccoli  ed   evitare   il   rischio   di
scivolamenti o cadute o altri tipi di sollecitazioni o danni a carico
degli animali stessi. Tra le  possibili  modalita'  di  ferratura  si
annoverano in maniera esemplificativa, ma non  esaustiva:  quelle  in
lega di  alluminio  e  materiali  plastici  (poliuretano),  anima  in
alluminio e poliuretano, anima in acciaio  e  rivestimento  in  gomma
(caucciu'), alluminio fresato e inserti ammortizzanti in  poliuretano
(gomma in punta e sui talloni), ferrature  interamente  in  materiale
plastico (poliuretano), ferri "Footall" in poliuretano, o ogni  altro
accorgimento tecnologico adatto alle finalita'  di  cui  al  presente
articolo. 2. Nella medesima ipotesi contemplata al comma  precedente,
per limitare lo sforzo degli animali, si potra' prevedere altresi' il
cambio  e  la  sostituzione  degli  equidi  o  degli  altri  ungulati
impiegati nella manifestazione  anche  al  fine  di  non  causare  un
eccessivo stress agonistico agli animali medesimi. 3. Per  assicurare
il benessere degli animali il percorso  della  manifestazione  potra'
subire modificazioni secondo le  procedure  stabilite  negli  statuti
comunali o nelle altre fonti che ne hanno previsto l'individuazione». 
    Il rilievo che le "Carresi" assumono nel  contesto  normativo  in
esame e' poi evidenziato dalle disposizioni dell'art. 5 dello  stesso
regolamento, secondo  cui  alle  manifestazioni  popolari  denominate
"Carresi" o "Corse dei carri" che si svolgono ogni anno nei tre sopra
citati Comuni «a garanzia del benessere e della salute degli  animali
impiegati, si  applicano  i  Disciplinari  della  "Corsa  dei  carri"
approvati dai rispettivi Consigli Comunali». 
    4.4.-  Il  ricostruito  quadro  normativo  conduce   a   ritenere
persuasivi  gli  argomenti  proposti  dalla  Regione  resistente  per
contestare le deduzioni  del  ricorrente  in  ordine  ai  profili  di
legittimita' costituzionale riferiti alla violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost., concernente la competenza statale in  materia  di
«tutela della salute» e degli artt. 117 e  118  Cost.,  con  riguardo
alla dedotta violazione del principio di leale collaborazione. 
    Le misure contenute nell'accordo Stato-Regioni del 2003  e  nelle
ordinanze contingibili e urgenti  in  precedenza  ricordate,  che  le
ripropongono, hanno adempiuto,  e  continuano  ad  adempiere,  a  una
funzione suppletiva,  in  attesa  della  adozione  di  un  intervento
legislativo idoneo a  fissare  principi  fondamentali  riferiti  allo
specifico aspetto  in  esame  relativo  alla  materia  «tutela  della
salute». 
    Nella perdurante assenza di tale fonte primaria statale le misure
cosi' previste continuano  ad  operare,  ove  permangano,  in  alcuni
contesti regionali, le condizioni che ne abbiano motivato l'adozione,
ovvero la mancata attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  8  del
citato Accordo Stato-Regioni. 
    Nel caso in esame, invece, la  Regione  Molise  ha  adottato  con
propria legge reg. n. 5 del  2015  una  articolata  disciplina  della
materia in oggetto, non implausibilmente ispirata al  contemperamento
fra manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale. 
    Tale organica disciplina risponde alle  finalita'  perseguite  in
via "suppletiva" e  temporanea  dalle  ricordate  e  ormai  risalenti
misure previste sia dall'accordo, sia dalle ordinanze  citati,  anche
tenendo conto dell'evoluzione tecnica. 
    A tal fine, con specifico riferimento agli interventi  sul  fondo
del tracciato delle manifestazioni, l'art. 2, comma  4,  della  legge
reg. Molise n. 5 del 2015 ripropone come  prioritarie  le  misure  di
copertura con materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli e ad
evitare rischi di scivolamento. Solo  ove,  in  considerazione  della
lunghezza  e  delle  peculiari  caratteristiche  del  percorso,  tale
copertura non sia possibile ovvero conveniente, vale a dire idonea  a
realizzare le finalita' di protezione,  il  benessere  degli  animali
deve essere assicurato con ferratura in grado di attutire i colpi  ed
evitare il rischio di  scivolamento,  nonche'  con  il  cambio  degli
animali, secondo le previsioni del regolamento di attuazione. 
    4.5.- La previsione normativa in  esame  e  quella  regolamentare
svolgono dunque  la  funzione  di  contemperare  la  possibilita'  di
svolgimento di specifiche  manifestazioni  popolari  di  riconosciuto
valore storico-culturale con la riconosciuta esigenza di salvaguardia
degli animali  impiegati,  che  costituisce  indubbiamente  principio
ispiratore degli interventi in materia. 
    La concreta attuazione di tale principio ispiratore si cala cosi'
nel contesto di specifiche esigenze  locali,  confortate  da  solide,
oggettive   ragioni   che   trovano   sostegno   in   altri   aspetti
dell'ordinamento, da leggersi dunque in modo complessivo e integrato. 
    Ci si riferisce alle gia' evidenziate circostanze che la  Regione
Molise, nell'esercizio della sua competenza di  valorizzazione  delle
tradizioni locali aventi valore connotativo  e  identificativo  delle
comunita'  interessate,  riconosce  le  manifestazioni  popolari  che
prevedono l'impiego di equidi e altri ungulati, quali le "Carresi", e
che  l'inclusione  di  tali   manifestazioni   nell'apposito   elenco
regionale  costituisce  autorizzazione  della  Regione  stessa   agli
effetti di quanto disposto dal secondo periodo dell'art. 19-ter delle
disp. coord. cod. pen., introdotto dall'art. 3, comma 1, della  legge
n. 189 del 2004. 
    4.6.- Parimenti non risultano fondate le deduzioni del ricorrente
relative alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., ad  opera
dell'intervento  regionale  esaminato,  in  riferimento  alle  misure
dettate dall'art. 9, paragrafo 2, della Convenzione  europea  per  la
protezione degli animali da compagnia, tra i quali non risultano  gli
animali oggetto della disciplina in esame, ma solo quelli detenuti in
casa per diletto e compagnia. 
    5.- Ne consegue la non  fondatezza  delle  questioni  di  cui  al
ricorso in esame.