ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto   a   seguito   del   rifiuto    opposto    dal    Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dei  detenuti
e del trattamento con nota  del  12  aprile  2019  e  del  successivo
silenzio-diniego del Ministro della giustizia in relazione alla  nota
del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia del 6  giugno
2019, promosso  dal  Presidente  del  Tribunale  di  sorveglianza  di
Perugia con ricorso depositato in cancelleria il 9 settembre 2019  ed
iscritto al n. 4 del registro conflitti tra poteri dello Stato  2019,
fase di ammissibilita'. 
    Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020. 
    Ritenuto che con ricorso depositato in data 9 settembre 2019,  il
Presidente del Tribunale di  sorveglianza  di  Perugia  ha  sollevato
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato  nei  confronti  del
Ministro della giustizia,  in  riferimento  al  rifiuto  opposto  dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione  generale
dei detenuti e del trattamento, con  nota  del  12  aprile  2019,  di
consegnare al detenuto istante copia di un documento  «contenuto  nel
fascicolo   processuale   definito   con   l'ordinanza»   emessa   in
accoglimento del procedimento per reclamo proposto ai sensi dell'art.
18-ter della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta') e del successivo silenzio-diniego tenuto dal Ministro
della giustizia; 
    che il Presidente del Tribunale di  sorveglianza  espone  che,  a
seguito dell'ordinanza emessa  a  conclusione  del  procedimento  per
reclamo  di  cui  all'art.  18-ter  della  legge  n.  354  del  1975,
autorizzava il rilascio della copia di  un  documento  contenuto  nel
relativo fascicolo processuale, richiesto con formale  istanza  dallo
stesso detenuto; 
    che il Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  pero',
negava, con nota del 12 aprile 2019, la consegna di  tale  documento,
in quanto inerente all'organizzazione degli istituti penitenziari  e,
pertanto, sottratta al diritto di accesso; 
    che senza riscontro rimanevano, inoltre, una prima nota,  inviata
dal ricorrente per evidenziare le ragioni sottese  all'autorizzazione
al rilascio  della  copia  documentale,  e  due  successive  note  di
sollecito; 
    che il Presidente del Tribunale di sorveglianza riporta, inoltre,
che,  «al  fine  di  adire  la  competente  Corte  Costituzionale   e
segnatamente al fine di  provocare,  in  merito  al  diniego  opposto
[...], la decisione» del Ministro della giustizia,  con  nota  del  6
giugno  2019  si  invitava   quest'ultimo   a   comunicare   le   sue
determinazioni entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  ricezione
della stessa; 
    che anche la suddetta nota rimaneva senza riscontro e il silenzio
del Ministro della giustizia non potrebbe  che  «essere  interpretato
quale diniego [...] in ordine alla consegna» della copia  documentale
oggetto dell'istanza presentata al Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria; 
    che    secondo    il    ricorrente    la    decisione    relativa
all'autorizzazione ad estrarre copia di atti contenuti nel  fascicolo
processuale  di  un  procedimento  pendente  o  definito,  ai   sensi
dell'art.  116  del  codice   di   procedura   penale,   non   spetta
all'autorita' amministrativa, bensi' all'autorita' giudiziaria; 
    che,  in  forza  di  cio',  il  Presidente   del   Tribunale   di
sorveglianza ritiene  che  il  rifiuto  opposto  dall'amministrazione
penitenziaria  a  dare  esecuzione  al  provvedimento   autorizzativo
«viol[i] patentemente» le proprie attribuzioni; 
    che, con atto depositato il 29 ottobre 2019,  il  Presidente  del
Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato di  rinunciare  al
ricorso, poiche' il documento e' stato rilasciato. 
    Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso  per   conflitto   di
attribuzione fra  poteri  dello  Stato,  intervenuta  nella  fase  di
delibazione dell'ammissibilita' del conflitto medesimo, determina  la
necessita' di dichiarare, con assoluta precedenza,  l'estinzione  del
processo (da ultimo, ordinanza n. 323 del 2013).