ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2013   e
pluriennale  2013-2015  della  Regione  Campania  (legge  finanziaria
regionale 2013)», promosso dalla Commissione  tributaria  provinciale
di Napoli, sezione 29, nel procedimento vertente tra Massimo  D'Iorio
e la Regione Campania, con ordinanza del 27 febbraio  2017,  iscritta
al n. 20 del registro ordinanze  2019  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale dell'anno 2019. 
    Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli; 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020. 
    Ritenuto  che  -  nel  corso  di  un  giudizio  promosso,  contro
Equitalia Sud spa e la Regione Campania,  per  l'annullamento  di  un
avviso di accertamento  emesso  per  mancato  pagamento  della  tassa
automobilistica (per l'anno 2013), che  il  ricorrente  assumeva  non
dovuta in quanto relativa a  periodo  in  cui  l'autovettura  di  sua
proprieta' era gravata da fermo amministrativo - l'adita  Commissione
tributaria  provinciale  di  Napoli,  sezione   29,   premessane   la
rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in  epigrafe,  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della
Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015  della
Regione Campania  (legge  finanziaria  regionale  2013)»  (norma  poi
abrogata dall'art. 19, comma 4, lettera b, della legge della  Regione
Campania  20  gennaio  2017,  n.  3,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione  finanziario  per  il  triennio
2017-2019 della Regione Campania  -  Legge  di  stabilita'  regionale
2017», ma reintrodotta, in termini analoghi, dall'art. 1,  comma  21,
della legge della regione Campania 31  marzo  2017,  n.  10,  recante
«Misure   per   l'efficientamento   dell'azione   amministrativa    e
l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 -  Collegato  alla
stabilita' regionale per il 2017»); 
    che, secondo la rimettente, il  denunciato  art.  1,  comma  182,
della legge reg. Campania n. 5 del 2013 (che e', ratione temporis, la
disposizione applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio a quo)
- con il prevedere che «[i]l fermo del veicolo  disposto  dall'agente
di riscossione, ai sensi dell'art.  86  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie  che  fanno
venir meno l'obbligo del pagamento  della  tassa  automobilistica»  -
contrasterebbe con l'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, in relazione all'art.  5,  comma  trentasettesimo,  del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (Misure   in   materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio
1983, n. 53, e  con  gli  artt.  119,  secondo  comma,  e  120  Cost.
(quest'ultimo evocato, per altro, solo in dispositivo). E cio' per le
medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288  del
2012, alle  cui  motivazioni  l'ordinanza  in  esame  fa  rinvio,  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione,  di
analogo contenuto, di cui  all'art.  10  della  legge  della  Regione
Marche  28  dicembre  2011,  n.  28,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale  2012/2014  della
Regione (legge finanziaria 2012)»; 
    che, ad avviso sempre della rimettente, la disposizione censurata
violerebbe  anche  l'art.  3   Cost.,   «poiche',   applicandola   si
verificherebbe una palese disparita' di trattamento fra  i  cittadini
residenti in regioni diverse del territorio italiano in relazione  ad
una medesima fattispecie qualora solo a quelli  residenti  in  talune
regioni venga imposto il  pagamento  del  tributo  in  oggetto  anche
successivamente  all'apposizione   del   fermo   amministrativo   del
veicolo». 
    Considerato che, con ordinanza  n.  19  del  2019  -  relativa  a
pressoche'  identica   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania  6  maggio
2013, n. 5, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della  Regione  Campania  (legge
finanziaria regionale  2013)»,  per  contrasto  con  gli  artt.  117,
secondo comma, lettera e), e 119,  secondo  comma,  Cost.,  sollevata
dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Napoli -  questa
Corte ha gia' dichiarato la sua manifesta infondatezza; 
    che, in detta ordinanza, in linea con quanto  gia'  chiarito  con
due precedenti pronunce (sentenza n. 47 del 2017 e ordinanza  n.  192
del 2018), e' stato ancora una volta, infatti, ribadito che il "fermo
amministrativo" - al quale e' correlata l'esenzione dal pagamento del
tributo   prevista   dall'art.   5,   comma   trentasettesimo,    del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (Misure   in   materia
tributaria), convertito nella legge 28 febbraio 1983, n.  53,  e  cui
identicamente si riferiva,  escludendo  l'esenzione  stessa,  analoga
disposizione della Regione Marche, per cio' caducata  dalla  sentenza
n. 288 del 2012 - e' diverso dal cosiddetto "fermo  fiscale".  Atteso
anche che a quest'ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma
di  esenzione  del  1982,   in   quanto   solo   successivamente   il
decreto-legge 31 dicembre  1996,  n.  669  (Disposizioni  urgenti  in
materia tributaria, finanziaria e  contabile  a  completamento  della
manovra  di  finanza  pubblica  per  l'anno  1997),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997,  n.  30,  ha  introdotto
detta diversa ipotesi di fermo, all'interno  dell'art.  (91-bis,  poi
rifluito nell'art.) 86 del d.P.R. n. 602 del  1973,  come  misura  di
garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente
a violazione di norma del codice della strada» (ordinanza n. 192  del
2018); 
    che, pertanto, l'esclusione  della  sospensione  dell'obbligo  di
pagamento della tassa automobilistica nel periodo  di  fermo  fiscale
della  vettura  disposto  dall'agente  della  riscossione   -   quale
propriamente prevista dal censurato art. 1, comma  182,  della  legge
reg. Campania n. 5 del 2013  -  non  si  pone  in  contrasto  con  la
esenzione dal  tributo  (nella  diversa  ipotesi  di  fermo  adottato
dall'autorita' amministrativa o da quella giudiziaria)  disposta,  in
via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, come  convertito,  ed  e'
coerente al principio - innovativamente introdotta dallo stesso  d.l.
- che vuole quel tributo correlato non  piu'  alla  circolazione,  ma
alla proprieta' del mezzo (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque,
alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo  a  legittimare  il
possesso del veicolo  (usufrutto,  leasing,  acquisto  con  patto  di
riservato dominio); 
    che, rispetto a  tali  motivazioni,  nessuna  replica  ne'  alcun
argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame; 
    che resta con  cio'  destituita  di  fondamento  anche  la  nuova
censura di violazione dell'art. 3 Cost., posto che la disposizione in
esame - al pari delle  identiche  disposizioni  delle  altre  Regioni
(Toscana,  Emilia-Romagna)  che   hanno   superato   il   vaglio   di
costituzionalita' (nelle richiamate pronunce. sentenza n. 47 del 2017
e ordinanza n. 192 del 2018) - si limita  ad  esplicitare  un  logico
corollario di principi e regole  enunciati  a  livello,  appunto,  di
legislazione nazionale; 
    che  la  questione  nuovamente  sollevata  dalla  rimettente  e',
pertanto, sotto ogni profilo, manifestamente infondata. 
    Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi  alla
Corte costituzionale.