ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione  Puglia  28  marzo   2019,   n.   8,   recante   «Abrogazione
dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25  (Principi
e organizzazione del Servizio  sanitario  regionale)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  il  30
maggio-4 giugno 2019, depositato in cancelleria  il  5  giugno  2019,
iscritto al n. 66  del  registro  ricorsi  2019  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  30,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia; 
    udito il Giudice relatore Giuliano Amato  ai  sensi  del  decreto
della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a)
e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in  data  5
maggio 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2020. 
    Ritenuto  che  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8,  recante
«Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006,  n.
25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», per
violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che, ad avviso del  ricorrente,  la  legge  regionale  impugnata,
costituita dal solo art. 1, nel prevedere la soppressione degli  albi
regionali degli aspiranti alla nomina a  direttore  amministrativo  e
direttore sanitario delle  aziende  sanitarie  e  degli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, consentirebbe  al  direttore
generale di effettuare tale nomina al di fuori da qualsiasi procedura
volta alla previa verifica dell'idoneita' dei candidati, in contrasto
con i principi fondamentali in materia di dirigenza sanitaria,  posti
dagli artt. 3 e 5 del decreto legislativo 4 agosto  2016,  n.  171  ,
recante «Attuazione della delega di cui  all'articolo  11,  comma  1,
lettera p), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
dirigenza  sanitaria»,   cosi'   compromettendo   le   finalita'   di
trasparenza e imparzialita' perseguite con la riforma della dirigenza
sanitaria; 
    che la medesima legge, inoltre,  disponendo  la  soppressione  di
strumenti di verifica -  gli  albi  degli  idonei  -  gia'  esistenti
nell'ordinamento regionale, sarebbe  irragionevole  e  quindi  lesiva
dell'art. 3 Cost.; 
    che, la Regione Puglia, nel resistere al  ricorso,  ha  sostenuto
che la soppressione degli albi regionali  di  cui  all'art.  9  della
legge della Regione Puglia 3 agosto 2006 n. 25 del 2006  (Principi  e
organizzazione del Servizio sanitario  regionale)  non  violerebbe  i
principi di trasparenza e efficienza sottesi all'art. 3 del d.lgs. n.
171 del 2016; 
    che  la  norma  impugnata  avrebbe  abrogato  solo  l'istituzione
dell'elenco regionale, ma non avrebbe eliminato  i  criteri,  dettati
dalle norme statali, ai quali il direttore  generale  deve  attenersi
per la nomina delle altre figure dirigenziali; rimarrebbero, infatti,
applicabili i requisiti generali previsti dagli artt. 3, comma  7,  e
3-bis, comma 9, del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dal  d.P.R.  10
dicembre 1997, n. 484  (Regolamento  recante  la  determinazione  dei
requisiti per l'accesso alla  direzione  sanitaria  aziendale  e  dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario
nazionale),  dal  decreto  legislativo   8   aprile   2013,   n.   39
(Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge  6  novembre  2012,  n.  190),  nonche'  dal  decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino   della   disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni); 
    che, nelle more del giudizio, l'art. 1 della legge della  Regione
Puglia 31 ottobre 2019,  n.  48  (Norme  in  materia  di  nomina  dei
direttori  amministrativi  e  sanitari  delle  aziende  ed  enti  del
Servizio sanitario regionale) ha previsto, al comma 1, «l'istituzione
degli  elenchi  regionali  degli  idonei  alla  nomina  di  direttore
amministrativo e di direttore sanitario delle  aziende  ed  enti  del
Servizio sanitario regionale (SSR) in  applicazione  dell'articolo  3
del decreto legislativo del 4 agosto 2016 n.  171  (Attuazione  della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)»; 
    che, con atto pervenuto il  14  aprile  2020,  il  ricorrente  ha
dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso  sulla  base  della  delibera
adottata in tal senso dal Consiglio dei ministri il 6 aprile 2020. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato la legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 8,  recante
«Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006,  n.
25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)», per
violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che,  secondo  il  ricorrente,  la  legge  regionale   impugnata,
costituita dal solo art. 1, nel prevedere la soppressione degli  albi
regionali degli aspiranti alla nomina a  direttore  amministrativo  e
direttore sanitario delle  aziende  sanitarie  e  degli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, si porrebbe in contrasto con
i principi fondamentali in  materia  di  dirigenza  sanitaria,  posti
dagli artt. 3 e 5 del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171
(Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p),
della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di   dirigenza
sanitaria); 
    che la medesima legge, inoltre, nel disporre la  soppressione  di
strumenti di verifica -  gli  albi  degli  idonei  -  gia'  esistenti
nell'ordinamento regionale, sarebbe  irragionevole  e  quindi  lesiva
dell'art. 3 Cost.; 
    che, dopo l'instaurazione del  giudizio,  l'art.  1  della  legge
della Regione Puglia 31 ottobre 2019, n.  48  (Norme  in  materia  di
nomina dei direttori amministrativi e sanitari delle aziende ed  enti
del  Servizio  sanitario  regionale)  ha  previsto,   al   comma   1,
«l'istituzione degli elenchi regionali degli idonei  alla  nomina  di
direttore amministrativo e di direttore sanitario  delle  aziende  ed
enti  del  Servizio  sanitario  regionale   (SSR)   in   applicazione
dell'articolo 3 del decreto legislativo del  4  agosto  2016  n.  171
(Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p),
della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di   dirigenza
sanitaria)»; 
    che, con memoria depositata in prossimita' dell'udienza, la parte
ricorrente, dando atto che la legge  impugnata  non  ha  avuto  medio
tempore  applicazione,  ha  riconosciuto   che,   in   considerazione
dell'entrata in vigore della legge reg. Puglia n. 48 del  2019,  sono
venute meno le ragioni che  avevano  indotto  all'impugnazione  della
legge reg. Puglia n.  8  del  2019  e  ha,  pertanto,  dichiarato  di
rinunciare al ricorso; 
    che, pur non essendo pervenuta da parte della Regione  resistente
l'accettazione della rinuncia (art. 23 delle Norme integrative per  i
giudizi davanti  alla  Corte  costituzionale),  non  risulta  un  suo
contrario  interesse  a  coltivare  il  giudizio  e  quindi  si  puo'
dichiarare cessata la materia del contendere (ex  plurimis,  sentenze
n. 286 e n. 171 del 2019, n. 94 del 2018, n. 101 del 2016, n.  263  e
n. 249 del 2015).