ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 120, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria nel procedimento vertente tra G. F. e il Ministero dell'interno e altro, con ordinanza del 12 novembre 2019, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2020. Udito il Giudice relatore Mario Rosario Morelli nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020. Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile proposto avverso un provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a persona sottoposta alla misura della liberta' vigilata, l'adito Tribunale ordinario di Reggio Calabria, motivatane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "puo' provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura di sicurezza», e del comma 3 dello stesso art. 120 cod. strada, per contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. «nella parte in cui prevede [...] che "la persona destinataria del provvedimento di revoca non puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi almeno tre anni" anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere dei tre anni, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione dello stato di pericolosita' del medesimo soggetto». Considerato che la prima delle due riferite questioni e' manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto, in quanto, con la recente sentenza n. 24 del 2020, la disposizione di cui al comma 2, in parte qua, dell'art. 120 cod. strada e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima in senso puntualmente conforme al petitum del rimettente; che la questione relativa al comma 3 del predetto art. 120 cod. strada e', a sua volta, manifestamente inammissibile, poiche' la censurata previsione di non conseguibilita' di una nuova patente, «prima che siano decorsi almeno tre anni» dalla revoca del titolo, e' fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in ordine ad un provvedimento di revoca della patente e non ad un successivo, e comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio di una «nuova patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del titolo precedente. Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.