ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 120,  commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice
della strada), promosso dal Tribunale ordinario  di  Reggio  Calabria
nel procedimento vertente tra G. F. e  il  Ministero  dell'interno  e
altro, con ordinanza del 12 novembre 2019,  iscritta  al  n.  29  del
registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Udito il Giudice relatore Mario Rosario Morelli nella  camera  di
consiglio del 26 maggio 2020,  svolta  ai  sensi  del  decreto  della
Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); 
    deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020. 
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile proposto avverso un
provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida a  persona
sottoposta alla misura della  liberta'  vigilata,  l'adito  Tribunale
ordinario di Reggio Calabria, motivatane la rilevanza, ha  sollevato,
con l'ordinanza in epigrafe, questioni di legittimita' costituzionale
dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l'art. 3  della
Costituzione, «nella parte in cui dispone che il prefetto  "provvede"
- invece che "puo' provvedere" - alla revoca della patente  di  guida
nei confronti di coloro che sono o sono stati sottoposti a misura  di
sicurezza», e del comma 3 dello stesso  art.  120  cod.  strada,  per
contrasto con gli art. 3 e 27 Cost. «nella parte in cui prevede [...]
che "la persona destinataria del provvedimento  di  revoca  non  puo'
conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi  almeno
tre anni" anche nel caso in cui sopravvenga, prima dello scadere  dei
tre  anni,  un  provvedimento  giurisdizionale   dichiarativo   della
cessazione dello stato di pericolosita' del medesimo soggetto». 
    Considerato  che  la  prima  delle  due  riferite  questioni   e'
manifestamente inammissibile per sopravvenuta carenza di oggetto,  in
quanto, con la recente sentenza n. 24 del 2020,  la  disposizione  di
cui al comma 2, in parte qua, dell'art. 120 cod. strada e' gia' stata
dichiarata  costituzionalmente  illegittima  in  senso   puntualmente
conforme al petitum del rimettente; 
    che la questione relativa al comma 3 del predetto art.  120  cod.
strada e', a sua  volta,  manifestamente  inammissibile,  poiche'  la
censurata previsione di non conseguibilita'  di  una  nuova  patente,
«prima che siano decorsi almeno tre anni» dalla revoca del titolo, e'
fattispecie logicamente e temporalmente diversa da quella oggetto del
giudizio a quo, nel quale si controverte, a monte, in  ordine  ad  un
provvedimento di revoca della patente  e  non  ad  un  successivo,  e
comunque eventuale, provvedimento di negato rilascio  di  una  «nuova
patente» per mancato decorso del prescritto triennio dalla revoca del
titolo precedente. 
    Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
87, e 9, comma 1 delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi  alla
Corte costituzionale.