ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito dell'iter di approvazione  della  proposta  di  legge
costituzionale Atto Camera n. 1585-B (Modifiche agli artt. 56,  57  e
59  della  Costituzione  in  materia  di  riduzione  del  numero  dei
parlamentari), promosso  da  Raffaele  Fantetti,  nella  qualita'  di
senatore, con ricorso depositato in cancelleria il 10  gennaio  2020,
iscritto al n. 2 del registro conflitti tra poteri dello Stato  2020,
fase di ammissibilita'. 
    Udito  il  Giudice  relatore  Franco  Modugno  nella  camera   di
consiglio del 24 giugno 2020,  svolta  ai  sensi  del  decreto  della
Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 giugno 2020. 
    Ritenuto che, con atto depositato in data  10  gennaio  2020,  il
senatore Raffaele Fantetti, che si qualifica  avvocato,  ha  promosso
conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  in  riferimento
all'approvazione, in via definitiva e in  seconda  deliberazione,  da
parte della Camera dei deputati, nella seduta  dell'8  ottobre  2019,
della proposta di legge costituzionale A.C.  1585-B  (Modifiche  agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del
numero dei parlamentari), e all'approvazione della medesima  proposta
di legge,  in  seconda  deliberazione,  da  parte  del  Senato  della
Repubblica in data 11 luglio 2019; 
    che,  in  particolare,  il  ricorrente  lamenta  un   pregiudizio
derivante dalle disposizioni che riguardano il numero di  deputati  e
di  senatori  da  eleggersi  nella  circoscrizione  Estero,  per  cui
all'art. l «la parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "otto"»
e  all'art.  2  «la  parola:  "sei"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"quattro"»; 
    che il ricorrente riferisce di essere senatore  della  Repubblica
nell'attuale  legislatura,  eletto   nella   circoscrizione   Estero,
ripartizione  Europa,  e  afferma  di  aver  sempre   votato   contro
l'approvazione della proposta di legge costituzionale sulla riduzione
del numero dei parlamentari; 
    che, riguardo alla legittimazione a sollevare  il  conflitto,  il
ricorrente ritiene di poter adire questa Corte, avendo il ricorso  ad
oggetto il procedimento legislativo, disciplinato dall'art. 72  della
Costituzione, in virtu' di quanto da essa affermato nell'ordinanza n.
17 del 2019, che  riconoscerebbe  la  legittimazione  soggettiva  del
singolo parlamentare, considerandolo, «pur nella sua atomicita', come
un potere dello Stato italiano, in quanto  ordinamento  avente  forma
elettivamente democratica e parlamentare»; 
    che il ricorrente si rivolge a questa Corte per  sottoporre  alla
sua attenzione «l'insopportabile compressione - financo l'illegittima
violazione - del  principio  di  rappresentanza  democratica  che  la
revisione  costituzionale  introdotta   dalla   suddetta   iniziativa
legislativa apporta alla Circoscrizione Estero, ovvero agli oltre sei
milioni di cittadini italiani  attualmente  residenti  all'estero  ed
ufficialmente  registrati  nell'A.I.R.E.  (Anagrafe  degli   Italiani
residenti all'Estero [...])»; 
    che, dunque, in particolare,  egli  intenderebbe  far  valere  la
violazione, da un lato, del diritto alla  rappresentanza  democratica
in  Parlamento,  del  quale  numerosi  elettori  italiani   residenti
all'estero sarebbero titolari, e,  dall'altro  lato,  del  «principio
supremo»  della  rappresentanza  democratica,   violazione   che   si
produrrebbe  con   l'approvazione   del   taglio   del   numero   dei
parlamentari, realizzando l'assenza di proporzionalita' nel  rapporto
tra elettori  ed  eletti,  dato  che  «in  nessun  altro  ordinamento
democratico e parlamentare moderno e' riscontrabile un  rapporto  tra
eletto ed elettore di circa l a 1.500.000 per i Senatori e di circa l
a 750.000  per  i  Deputati;  con  l'aggravante  che,  in  base  alla
divisione  della  circoscrizione  elettorale  "Estero"   in   quattro
ripartizioni (ex art. 6 Lg. 458/2001), per  la  ripartizione  Europa,
nella quale risultano attualmente  risiedere  circa  tre  milioni  di
iscritti AIRE, tale rapporto eletto-elettore  raggiungerebbe  livelli
persino doppi»; 
    che il ricorrente richiama le sentenze n. 203 del 1989, n. 1146 e
n. 15 del 1988, n. 18 del 1982, n. 1 del 1977, n. 175 del 1973, n. 12
del 1972 e n. 30 del 1971,  al  fine  di  sottolineare  che,  per  la
giurisprudenza   costituzionale,   anche   una   legge    di    rango
costituzionale puo' essere giudicata illegittima, se contrastante con
i principi fondamentali dell'ordinamento; 
    che,  in  conclusione,  il  ricorrente  ritiene  che  occorra  un
intervento di questa Corte per ristabilire la primazia del  principio
di rappresentanza democratica di cui all'art. 1  Cost.,  dal  momento
che  la  «squilibrata  rappresentanza  tra  eletti  ed  elettori»   -
determinata dall'approvazione della legge di revisione costituzionale
- violerebbe direttamente  la  natura  democratica  della  Repubblica
parlamentare italiana,  essendo,  peraltro,  in  tesi,  senza  dubbio
raggiunta la  «"soglia  di  evidenza"»  della  violazione  lamentata,
richiesta dalla piu' recente giurisprudenza  costituzionale  ai  fini
dell'ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato. 
    Considerato  che  il  senatore  Raffaele  Fantetti  ha   promosso
conflitto di attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  in  riferimento
all'approvazione, in via definitiva e in  seconda  deliberazione,  da
parte della Camera dei deputati, nella seduta  dell'8  ottobre  2019,
della proposta di legge costituzionale A.C.  1585-B  (Modifiche  agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di  riduzione  del
numero dei parlamentari), e all'approvazione della medesima  proposta
di legge,  in  seconda  deliberazione,  da  parte  del  Senato  della
Repubblica in data 11 luglio 2019; 
    che il  ricorrente  chiede  a  questa  Corte  di  ristabilire  la
primazia del principio di rappresentanza democratica  (art.  1  della
Costituzione) e l'adeguata tutela  del  diritto  alla  rappresentanza
democratica degli elettori italiani residenti  all'estero  registrati
nell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero   (AIRE),   che
sarebbero pregiudicate dalla riduzione del numero di  deputati  e  di
senatori da eleggersi nella circoscrizione Estero prevista  dall'art.
1, secondo cui «la parola: "dodici"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"otto"» e dall'art. 2, secondo cui «la parola:  "sei"  e'  sostituita
dalla  seguente:  "quattro"»  del  testo  di  legge   costituzionale,
approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta,  ma  inferiore
ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera, recante  le  predette
modifiche in materia di riduzione del numero dei parlamentari; 
    che, in particolare, l'intervento di questa Corte, ad avviso  del
ricorrente,  sarebbe  necessario   per   rimediare   all'assenza   di
proporzionalita'  nel  rapporto  tra  elettori  ed  eletti  che  tale
riduzione  determinerebbe,  causando  la  violazione  del   principio
«supremo» di rappresentanza democratica  che  connota  la  Repubblica
parlamentare  italiana  e  del  connesso  diritto  di  rappresentanza
democratica degli elettori registrati nell'AIRE; 
    che il ricorrente ritiene sussistente la  propria  legittimazione
soggettiva a sollevare il conflitto, poiche' il  ricorso  avrebbe  ad
oggetto il procedimento legislativo disciplinato dall'art. 72 Cost.; 
    che va rilevato, sotto il profilo soggettivo, che  il  ricorrente
non  denunzia  la  menomazione  di  sue  prerogative,  connesse  allo
svolgimento della funzione parlamentare; 
    che,  secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,  «ai   fini
dell'ammissibilita' del conflitto, e' [...] necessario che il singolo
parlamentare  alleghi  "una  sostanziale  negazione   o   un'evidente
menomazione" delle proprie funzioni costituzionali» (ordinanza n. 275
del 2019 e, nello stesso senso, ordinanza n. 86 del 2020); 
    che, dunque, e' da ritenersi inammissibile  il  ricorso  che  non
offra elementi tali da  portare  all'evidenza  di  questa  Corte  «la
palese  violazione  delle  prerogative   dei   senatori   ricorrenti»
(ordinanza  n.  274  del  2019),  essendo,  infatti,   richiesto   al
ricorrente «di motivare la ridondanza delle asserite  violazioni  dei
principi costituzionali invocati sulla propria sfera di  attribuzioni
costituzionali, a difesa della  quale  questa  Corte  e'  chiamata  a
pronunciarsi» (ordinanza n. 181 del 2018 e, nello  stesso  senso,  da
ultimo, ordinanza n. 129 del 2020); 
    che, pertanto, risulta palese la carenza del requisito soggettivo
per la proposizione del conflitto; 
    che quanto gia' rilevato rende superfluo l'esame degli  ulteriori
profilli di inammissibilita' del conflitto; 
    che,   in   conseguenza,   deve    dichiararsi    la    manifesta
inammissibilita' del ricorso.