ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2,
della legge della Regione Abruzzo  4  luglio  2015,  n.  19,  recante
«Interventi in favore della  Societa'  Abruzzese  Gestione  Aeroporto
(SAGA Spa)», promosso dalla Corte dei  conti,  sezione  regionale  di
controllo per l'Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti
generali della Regione Abruzzo per gli  esercizi  finanziari  2014  e
2015, con ordinanza del 16  maggio  2019,  iscritta  al  n.  170  del
registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito il Giudice relatore Aldo Carosi ai sensi del decreto  della
Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1) lettere a) e  c),
in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 9  giugno
2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 giugno 2020. 
    Ritenuto che la Corte dei conti, sezione regionale  di  controllo
per  l'Abruzzo,   con   ordinanza   pronunciata   nel   giudizio   di
parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo  per  gli
esercizi finanziari 2014 e 2015, e iscritta al n.  170  del  registro
ordinanze 2019, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 4 luglio 2015, n.
19, recante «Interventi in favore della Societa'  Abruzzese  Gestione
Aeroporto (SAGA Spa)», in  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e  108  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),   come   modificato
dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 136 Cost.; 
    che l'art. 1 (Interventi in favore della SAGA  Spa)  della  legge
reg. Abruzzo n. 19 del 2015  prevede  che:  «1.  La  Regione  Abruzzo
riconosce la necessita' di attivare ogni iniziativa amministrativa  e
normativa finalizzata a consolidare la  produttivita'  dell'Aeroporto
d'Abruzzo, individuato quale aeroporto  di  interesse  nazionale.  2.
Nelle more dell'adozione del regime quadro nazionale  in  materia  di
aiuti di Stato agli aeroporti ed alle compagnie aeree e' riconosciuto
un contributo pari a 7 milioni  di  euro  a  favore  della  SAGA  Spa
gestore dello scalo aeroportuale. Tale contributo e' concesso,  quale
aiuto al  funzionamento  a  favore  dell'aeroporto,  sotto  forma  di
sottoscrizione dell'aumento  di  capitale  deliberato  dall'assemblea
straordinaria della SAGA Spa del 26 gennaio 2015, acquisito il  piano
industriale  quinquennale  idoneo  a  dimostrare  il   raggiungimento
dell'equilibrio economico  finanziario  anche  tendenziale.  3.  Agli
oneri  di  cui  al  presente  articolo  si   provvede   mediante   lo
stanziamento del capitolo di spesa  06.02.004  -  242422,  denominato
"Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto  d'Abruzzo".
4. A bilancio di previsione del corrente esercizio  finanziario  sono
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di  cassa
per la sola annualita' 2015: a) lo stanziamento del capitolo di spesa
06.02.004     -     242422,     denominato     "Valorizzazione     ed
internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" e' incrementato di 7
milioni di euro; b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003
- 11770, denominato "Addizionale IRPEF di cui al  D.Lgs.  15.12.1997,
n. 446 - Leva Fiscale Regionale destinata alle funzioni  proprie"  e'
incrementato di 7 milioni di euro»; 
    che l'art. 2 (Riconoscimento del debito nei confronti della  SAGA
Spa)  della  legge  reg.  Abruzzo   n.   19   del   2015   stabilisce
conseguentemente che: «1. Ai sensi dell'articolo 73, comma  1,  lett.
b) e lett. c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  e
successive modifiche ed integrazioni, e' riconosciuta la legittimita'
del debito fuori bilancio della Regione Abruzzo nei  confronti  della
SAGA Spa, derivante dalla decisione assunta  dalla  Regione  medesima
nella assemblea dei soci del 26 gennaio 2015, di dare copertura  alla
perdita di esercizio relativa all'anno 2014 e di  ricapitalizzare  la
predetta Societa'»; 
    che  il  rimettente  riferisce  che  nell'ambito  dei   controlli
propedeutici  al  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto  della
Regione Abruzzo per l'esercizio 2015 il Collegio ha preso in esame il
capitolo  di  bilancio  n.  242422  denominato   «Valorizzazione   ed
internazionalizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo - Legge  regionale  8
novembre 2001, n. 57», sul quale confluivano gli  stanziamenti  e  la
relativa implementazione finanziaria  (impegni  e  pagamenti)  legati
agli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n. 19 del 2015; 
    che secondo il giudice a quo l'operazione  di  ricapitalizzazione
integrerebbe la nozione di aiuto di Stato, superiore alla soglia  «de
minimis» e senza che sia stata effettuata la necessaria comunicazione
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 108 TFUE; 
    che l'omessa comunicazione rappresenterebbe un vizio  procedurale
in  grado  di  riflettersi  sulla   legittimita'   della   norma   di
autorizzazione alla sottoscrizione dell'aumento di capitale  (art.  1
della legge regionale n. 19 del  2015)  e  di  quella  attuativa  che
dispone il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio (art.  2
della legge reg. Abruzzo n. 19 del 2015), per  contrasto  con  l'art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE; 
    che il rimettente ritiene di essere provvisto di legittimazione a
sollevare questioni di legittimita' costituzionale delle disposizioni
di leggi  regionali  di  spesa,  anche  con  riferimento  ai  vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario (nella specie gli artt. 107  e
108 TFUE), quali parametri interposti  dell'art.  117,  primo  comma,
Cost., in quanto la violazione, da parte di disposizioni regionali di
spesa, dei limiti posti dall'ordinamento comunitario, quali quelli in
tema di disciplina degli aiuti di Stato,  produrrebbe  immediatamente
l'inosservanza  del  principio  di  sana   gestione   finanziaria   e
dell'equilibrio di bilancio; 
    che in punto di rilevanza il  giudice  a  quo  evidenzia  che  le
valutazioni finalizzate alla parifica del capitolo di spesa n. 242422
«Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo  -
Legge  regionale   8   novembre   2001,   n.   57»   presupporrebbero
l'applicazione degli artt. 1 e 2 della legge reg. Abruzzo n.  19  del
2015 che dispongono direttamente la  sottoscrizione  dell'aumento  di
capitale della Societa' SAGA spa e riconoscono  la  legittimita'  del
conseguente debito fuori bilancio, autorizzando gli  stanziamenti  di
spesa e la relativa implementazione (impegno e pagamento) sul  citato
capitolo di bilancio; 
    che sarebbe evidente, quindi, che, nella vigenza delle menzionate
disposizioni di legge regionale, la sezione  regionale  di  controllo
della Corte dei conti  dovrebbe  parificare  la  predetta  posta  del
rendiconto della  Regione  Abruzzo,  pur  in  presenza  di  dubbi  di
compatibilita' della spesa in esame con i predetti parametri; 
    che tale esito, secondo il giudice  a  quo,  apparirebbe  inoltre
obbligato, essendo precluso al medesimo, in  tale  fattispecie,  ogni
potere di disapplicazione della normativa regionale non in linea  con
le previsioni comunitarie in materia di aiuti di  Stato,  in  quanto,
secondo il rimettente,  gli  artt.  107  e  108  TFUE  non  avrebbero
un'efficacia diretta nella qualificazione di una misura come aiuto di
Stato compatibile con l'ordimento europeo; 
    che, conseguentemente, prosegue il  giudice  a  quo,  laddove  si
ravvisi un caso di potenziale contrasto tra una norma interna  e  una
norma comunitaria priva di efficacia diretta, ove non  sia  possibile
comporre detto contrasto in via interpretativa, il giudice  nazionale
dovrebbe  sollevare  la  questione  di  legittimita'  costituzionale,
spettando poi alla Corte costituzionale valutare  l'esistenza  di  un
contrasto  insanabile  in  via   interpretativa   e,   eventualmente,
dichiarare non conforme a Costituzione la legge incompatibile con  il
diritto comunitario (sono richiamate le sentenze di questa  Corte  n.
75 del 2012, n. 227 e n. 28 del 2010, n. 284 del 2007  e  l'ordinanza
n. 207 del 2013); 
    che, quindi, al giudice nazionale sarebbe consentito solamente di
accertare incidenter tantum la natura di potenziale  aiuto  di  Stato
della  misura  legislativamente  prevista,  ai  fini  della  verifica
dell'adempimento dell'obbligo di preventiva comunicazione; 
    che, per quanto sopra esposto, il giudice rimettente ritiene  che
le disposizioni regionali impugnate violino l'art. 117, primo  comma,
Cost. nella parte in cui sancisce che  «la  potesta'  legislativa  e'
esercitata  [...]  dalle  Regioni  nel  rispetto  [...]  dei  vincoli
derivanti dall'ordinamento  comunitario  [...]»,  in  relazione  agli
artt. 107 e 108 TFUE; 
    che, al riguardo, la Corte dei conti richiama anche  le  pronunce
di questa Corte in merito  a  precedenti  norme  regionali  abruzzesi
(sentenze  n.  249  del  2014  e  n.  299  del   2013),   concernenti
finanziamenti, sempre disposti in favore della societa' SAGA spa,  in
casi  ritenuti  dal  rimettente  sostanzialmente  analoghi  a  quello
contemplato nella legge reg. Abruzzo n. 19 del 2015; 
    che,  pertanto,  sostiene  il  rimettente,  il   medesimo   vizio
procedurale, gia' riscontrato nella sentenza  n.  249  del  2014,  si
ravviserebbe anche con riferimento all'aumento di  capitale  previsto
dalla legge reg. Abruzzo n. 19 del 2015, in quanto la misura prevista
rispecchierebbe i requisiti soggettivi e oggettivi  alla  base  della
nozione di aiuto di Stato; 
    che, secondo il giudice a quo, gli artt. 1 e 2 della  legge  reg.
Abruzzo n. 19 del 2015 si porrebbero in contrasto altresi' con l'art.
136 Cost., per violazione del giudicato costituzionale, in quanto con
tali disposizioni la  Regione  Abruzzo  intenderebbe  sostanzialmente
riproporre   misure   di   sostegno   finanziario   gia'   dichiarate
incostituzionali da questa Corte con le pronunce n. 249 del 2014 e n.
299 del 2013; 
    che,  con  atto  depositato  in  data  29  ottobre  2019,  si  e'
costituita la Regione Abruzzo, in  persona  del  suo  Presidente  pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatura regionale,  deducendo
l'inammissibilita'  o   comunque   l'infondatezza   delle   questioni
sollevate; 
    che la Regione Abruzzo ha eccepito preliminarmente che la sezione
regionale di controllo della Corte dei conti  sarebbe  legittimata  a
sollevare  questioni  di  legittimita'  in  sede   di   giudizio   di
parificazione del rendiconto regionale solo  laddove  siano  rilevati
contrasti con l'art. 81, quarto comma [recte: terzo comma], Cost., in
relazione a tutte le leggi che  determinino  veri  e  propri  effetti
modificativi dell'articolazione del  bilancio  dello  Stato,  per  il
fatto stesso di incidere, in senso globale, sulle  unita'  elementari
dello stesso, vale a dire sui capitoli, con riflessi sugli  equilibri
di gestione, ipotesi, secondo la Regione Abruzzo, non rinvenibile nel
caso di specie; 
    che il giudice rimettente  non  ha  evocato  il  contrasto  delle
disposizioni di cui dubita con alcuno dei  parametri  finanziari  che
vengono in rilievo  nel  giudizio  di  parificazione  del  rendiconto
regionale. 
    Considerato  che,  con  ordinanza  pronunciata  nel  giudizio  di
parificazione dei rendiconti generali della Regione Abruzzo  per  gli
esercizi  finanziari  2014  e  2015,  la  Corte  dei  conti,  sezione
regionale di controllo  per  l'Abruzzo,  ha  sollevato  questioni  di
legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2  della  legge  della
Regione Abruzzo 4 luglio 2015, n. 19, recante «Interventi  in  favore
della  Societa'  Abruzzese  Gestione  Aeroporto   (SAGA   Spa)»,   in
riferimento  all'art.  117,  primo  comma,  della  Costituzione,   in
relazione agli  artt.  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del  Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato  dalla  legge  2  agosto
2008, n. 130, e all'art. 136 Cost.; 
    che questa Corte ha riconosciuto la  legittimazione  del  giudice
contabile  in  sede  di  giudizio  di  parificazione  dei  rendiconti
regionali  a  sollevare  questioni  di  legittimita'   costituzionale
avverso    «"le    disposizioni    di    legge    che    determinano,
nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti  non
consentiti   dai   principi   posti   a   tutela   degli    equilibri
economico-finanziari" e da tutti gli "altri precetti  costituzionali,
che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis,  sentenze
n. 213 del 2008 e n. 244 del  1995)"  (sentenza  n.  181  del  2015)»
(sentenza n. 196 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 146  e  n.
138 del 2019) laddove i parametri indicati siano invocati in  stretta
connessione funzionale con gli artt. 81,  97,  primo  comma,  e  119,
sesto comma, Cost. e con gli altri parametri  di  natura  finanziaria
della Costituzione; 
    che, diversamente, nel caso di specie il  giudice  a  quo  si  e'
limitato ad indicare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.,
in relazione agli artt. 107 e 108 TFUE e dell'art. 136 Cost.; 
    che, quindi, il rimettente non ha denunciato la  diretta  lesione
dei parametri finanziari e neppure la concreta connessione funzionale
dei parametri evocati in giudizio (artt.  117,  primo  comma,  e  136
Cost.) con parametri di natura finanziaria; 
    che  nel  giudizio  di  parificazione  -   che   e'   finalizzato
indefettibilmente alla determinazione della conformita'  a  legge  di
accertamenti, riscossioni, impegni  e  pagamenti  e  del  conseguente
risultato di amministrazione (ex plurimis, sentenza n. 181 del  2015)
- il riferimento al parametro finanziario leso e al nesso causale tra
la norma illegittima, la partita di bilancio  incisa  e  la  predetta
determinazione del risultato di amministrazione risultano al contempo
elementi formali e sostanziali nel giudizio di rilevanza; 
    che,  in   definitiva,   nell'ordinanza   di   rimessione   manca
l'esplicita    menzione    di    parametri    finanziari,     nonche'
l'argomentazione  della  connessione  funzionale  tra  questi   e   i
parametri invocati, sicche', in ultima analisi, non e' evidenziata la
stretta  pregiudizialita'  tra  definizione  del  giudizio  a  quo  e
processo costituzionale (sentenze n. 146 e n. 138 del  2019,  n.  196
del 2018, n. 213 del 2008); 
    che,  pertanto,  le  questioni  sollevate   sono   manifestamente
inammissibili.