ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  92  della
legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo
ordinamento dei servizi e del personale della Provincia  autonoma  di
Trento), e dell'art. 18  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento  del
bilancio per l'anno 1999), promosso dalla Corte  dei  conti,  sezioni
riunite per la Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  nel
giudizio di parificazione del  rendiconto  generale  della  Provincia
autonoma di Trento per l'esercizio finanziario  2018,  con  ordinanza
del 29 luglio 2019, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 2019  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Visto  l'atto  di  intervento  di  costituzione  della  Provincia
autonoma di Trento; 
    uditi  il  Giudice  relatore  Aldo  Carosi,  sostituito  per   la
redazione della decisione dal Giudice Giuliano  Amato,  gli  avvocati
Giandomenico Falcon e Andrea  Manzi  per  la  Provincia  autonoma  di
Trento, nell'udienza pubblica del 24 giugno 2020,  svolta,  ai  sensi
del decreto della Presidente della Corte del 20  aprile  2020,  punto
1), lettere a) e d), in collegamento da remoto,  su  richiesta  degli
avvocati  Nicolo'  Pedrazzoli,  Giandomenico  Falcon  e  Luigi  Manzi
pervenute in data 8 giugno 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 luglio 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe,  la  Corte  dei  conti,
sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,
ha sollevato questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  92
della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n.  12
(Nuovo ordinamento  dei  servizi  e  del  personale  della  Provincia
autonoma di Trento), e  dell'art.  18  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento  27  agosto  1999,  n.  3  (Misure  collegate  con
l'assestamento del bilancio per l'anno  1999),  in  riferimento  agli
artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera  l),
e 119, primo comma, della Costituzione. 
    L'art. 92 della legge prov. Trento n. 12 del 1983  disciplina  il
rimborso da parte della Provincia autonoma  delle  spese  processuali
sostenute dai suoi dipendenti, amministratori  e  incaricati  per  la
difesa nei giudizi civili, penali, contabili e  disciplinari  in  cui
siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni  o  dei
compiti espletati. 
    L'art. 18 della legge prov. Trento n. 3 del  1999  -  cosi'  come
modificato  dall'art.  28,  comma  1,  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1,  recante  «Disposizioni  per
l'assestamento del bilancio  annuale  2014  e  pluriennale  2014-2016
della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale  di
assestamento 2014)» - nel  fornire  l'interpretazione  autentica  del
richiamato art. 92, prevede che quest'ultimo «s'interpreta nel  senso
di riconoscere il rimborso anche delle spese legali,  peritali  e  di
giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari  di  giudizi
civili, penali e contabili; s'interpreta, inoltre, nel senso  che  il
rimborso delle spese legali e' riconosciuto anche nei casi in cui  e'
stata  disposta  l'archiviazione  del  procedimento  penale   o   del
procedimento    volto    all'accertamento    della    responsabilita'
amministrativa o contabile». 
    2.- Il giudice a quo, chiamato alla parificazione del  rendiconto
generale  della  Provincia  autonoma  di   Trento   per   l'esercizio
finanziario 2018, riferisce di avervi provveduto  parzialmente  e  di
aver  sospeso  il  giudizio  quanto   al   capitolo   n.   151750-003
(dell'importo complessivo di euro 188.145,75,  relativo  al  rimborso
delle spese processuali), dubitando della legittimita' costituzionale
delle norme che hanno consentito il pagamento di  euro  146.176,08  a
titolo di rimborso degli oneri sopportati dai dipendenti  provinciali
nell'ambito di procedimenti contabili definiti  con  l'archiviazione,
ai sensi dell'art. 69 dell'Allegato  1  del  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), o di giudizi  di
responsabilita' amministrativo-contabile  conclusi  con  pronunce  in
rito. 
    Il rimettente, dopo aver rammentato la legittimazione della Corte
dei conti a sollevare questioni  di  legittimita'  costituzionale  in
sede di giudizio di parificazione, anche con riferimento a  parametri
diversi dall'art. 81 Cost., la cui  violazione  sarebbe  destinata  a
riverberarsi  sull'equilibrio  di  bilancio,  denuncia  anzitutto  il
contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. 
    Ad avviso del giudice a quo, infatti, le  disposizioni  censurate
inciderebbero sulle materie «ordinamento  civile»,  «giurisdizione  e
norme  processuali»  e  «giustizia  amministrativa»,  cui  ricondurre
quella contabile. 
    2.1.- Quanto al primo di tali  ambiti,  la  disciplina  in  esame
regolerebbe  un  aspetto  del  rapporto  di  lavoro  del   dipendente
pubblico,  ormai  contrattualizzato,  che   dovrebbe   ricevere   una
disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. 
    Quanto alle altre materie di esclusiva competenza del legislatore
statale, il  rimborso  costituirebbe  una  spettanza  civilistica  di
derivazione processuale, che, peraltro, l'art. 92, comma 1-bis, della
legge prov. Trento n. 12 del 1983  consentirebbe  anche  in  caso  di
condanna  penale  o  contabile,   sostituendo   la   valutazione   di
un'apposita commissione provinciale  a  quella  operata  dal  giudice
sulla gravita' della colpa. 
    Nel caso  di  specie,  non  si  potrebbe  evocare  la  competenza
legislativa  esclusiva  della  Provincia  autonoma  in   materia   di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetto»  (art.  8,  numero  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»), poiche' essa riguarderebbe il solo  profilo
organizzativo del rapporto di lavoro. 
    D'altra parte, nell'esercizio della propria competenza esclusiva,
il legislatore statale avrebbe provveduto a disciplinare il regime di
rimborsabilita' delle spese processuali: dapprima con l'art. 3, comma
2-bis, del  decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  543  (Disposizioni
urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), convertito,
con modificazioni, nella legge 20 dicembre  1996,  n.  639,  poi  con
l'art.  18,  comma  1,  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.   67
(Disposizioni urgenti per favorire  l'occupazione),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135,  entrambi  oggetto
d'interpretazione autentica a opera dell'art. 10-bis, comma  10,  del
decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di   contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge  2  dicembre
2005, n. 248; successivamente, con gli artt.  31,  comma  2,  e  110,
comma 7, del d.lgs. n. 174 del 2016. 
    Analoghe considerazioni  andrebbero  svolte  con  riferimento  ai
commi 5, 5-bis e 5-ter dell'art. 92 della legge prov.  Trento  n.  12
del 1983, i quali estenderebbero il descritto regime sia dal punto di
vista  soggettivo  (ai  membri  della  Giunta  provinciale,  ai  loro
delegati e ai componenti esterni di commissioni o comitati  istituiti
presso  la  Provincia  autonoma),  sia  da   quello   oggettivo   (ai
procedimenti disciplinari e a quelli di irrogazione  di  sanzioni  ai
sensi dell'art. 145 del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
385,  recante  «Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria   e
creditizia»). 
    2.2.- Nell'ampliare le ipotesi  di  rimborso  rispetto  a  quanto
previsto dal legislatore statale, si determinerebbe un aggravio della
spesa, tale da incidere negativamente sugli equilibri di bilancio, in
violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost. 
    2.3.- Inoltre, la normativa provinciale, dettando una  disciplina
dei rimborsi piu' permissiva rispetto a  quella  statale,  violerebbe
altresi' l'art. 97 [recte: art. 97, secondo comma]  Cost.,  sotto  il
profilo   sia   del   buon    andamento,    sia    dell'imparzialita'
dell'amministrazione. 
    2.4.- Infine, l'estensione oggettiva  e  soggettiva  operata  dal
legislatore provinciale con  le  disposizioni  censurate  inciderebbe
sulla competenza della Corte dei  conti  in  ordine  all'accertamento
dell'an della  liquidazione  delle  spese  nell'ambito  del  giudizio
contabile, con conseguente violazione dell'art. 103,  secondo  comma,
Cost. 
    2.5.-  Quanto  alla  rilevanza,   il   rimettente,   esclusa   la
possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle
disposizioni   censurate,   in   considerazione   del   loro   tenore
incontrovertibile, osserva che esse incidono sul capitolo di bilancio
non parificato, ossia sull'articolazione della spesa ivi  contemplata
e sul quantum della  stessa,  determinandone  un  effetto  espansivo,
anche in prospettiva futura. Nell'esaminare in sede  di  parifica  il
capitolo destinato al rimborso delle spese processuali,  il  relativo
onere, per  l'importo  di  euro  146.176,08,  risulterebbe  privo  di
fondamento normativo ove le disposizioni che ne autorizzano l'impegno
e il pagamento fossero dichiarate costituzionalmente illegittime.  La
Corte   dei   conti,   quale   garante   imparziale   dell'equilibrio
economico-finanziario, attuale e prospettico, del  settore  pubblico,
non   potrebbe   pertanto   parificare   il   menzionato    capitolo;
diversamente,  nel  caso  in  cui  le   questioni   di   legittimita'
costituzionale fossero ritenute infondate. 
    3.- Si e' costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento,
deducendo  l'inammissibilita'  o,  comunque,   l'infondatezza   delle
questioni sollevate. 
    3.1.-  In  via  preliminare,  la  Provincia  autonoma   eccepisce
l'inammissibilita'  per  difetto  di  rilevanza  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale sollevate dalla Corte dei conti  in  sede
di parificazione. 
    Ad avviso della difesa provinciale,  il  giudice  a  quo  avrebbe
dovuto limitarsi alla  verifica  della  corrispondenza  tra  i  fatti
gestionali  esposti  nelle  scritture  contabili  e   il   rendiconto
generale, anziche' svolgere un  compito  di  controllo  di  tutte  le
possibili illegittimita' delle voci di spesa  connesse  alla  dedotta
illegittimita' costituzionale delle leggi che le hanno autorizzate. 
    Andrebbe  percio'  esclusa   la   rilevanza   di   questioni   di
legittimita' costituzionale di leggi provinciali di  spesa  sollevate
in sede di giudizio di parificazione. La Corte dei conti non dovrebbe
farne applicazione, trattandosi di meri antecedenti di  fatto,  della
cui esistenza prendere semplicemente atto. A diversamente opinare, si
finirebbe per creare in via pretoria un tertium genus di  accesso  al
giudizio  di  costituzionalita',  assimilabile  a   quello   in   via
principale,  in  mancanza  dei  requisiti  di  specificita'   e   del
contraddittorio delle parti coinvolte,  che  sono  propri  di  quello
incidentale. Peraltro, nei casi precedentemente scrutinati da  questa
Corte  si  sarebbe  trattato  di  norme  aventi  «effetti  finanziari
diretti», che incrementavano fondi o istituivano capitoli  di  spesa,
mentre, nel  caso  in  esame,  le  disposizioni  censurate  avrebbero
carattere sostanziale e, inoltre, non verrebbero in rilievo per  l'an
della spesa, ma solo per il quantum della stessa. 
    3.1.1.- In subordine, la Provincia autonoma eccepisce il  difetto
di rilevanza delle questioni relative alle  disposizioni  diverse  da
quelle che disciplinano il rimborso delle spese sostenute nell'ambito
di procedimenti contabili  conclusi  con  l'archiviazione,  ai  sensi
dell'art. 69 cod. giust. contabile, o di giudizi  di  responsabilita'
amministrativo-contabile definiti con pronunce in rito.  Infatti,  il
capitolo di bilancio che nel giudizio a quo non e'  stato  parificato
in ragione del dubbio di costituzionalita', si  riferisce  solo  agli
oneri per queste tipologie di procedimenti. 
    3.2.- Inoltre, ad avviso  della  Provincia  autonoma  di  Trento,
sarebbe inammissibile la  questione  di  legittimita'  costituzionale
riferita alla violazione dell'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),
Cost. 
    Il rimettente avrebbe dovuto  evocare  il  parametro  vigente  al
momento dell'emanazione delle disposizioni censurate, anteriore  alla
modifica del Titolo V della Costituzione, o, quantomeno, spiegare  le
ragioni per le quali esse  andrebbero  scrutinate  alla  stregua  del
nuovo parametro, confrontandosi altresi' con la clausola  di  maggior
favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    3.2.1.- In  subordine,  la  questione  sollevata  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost, non sarebbe fondata. 
    La  normativa  censurata,  infatti,   non   sarebbe   ascrivibile
all'«ordinamento civile», ma atterrebbe al rapporto pubblicistico  di
servizio tra la Provincia autonoma e i propri funzionari. Adottata in
epoca in cui il rapporto di impiego era ancora di  diritto  pubblico,
essa si applica  anche  a  soggetti  diversi  dai  dipendenti  e  per
finalita' organizzative, volte a rendere piu' sicura  e  indipendente
l'azione amministrativa, nell'interesse della stessa amministrazione,
attraverso la protezione del dipendente e  del  funzionario.  D'altra
parte,   la   contrattazione   collettiva   si    sarebbe    occupata
esclusivamente del processo civile e  penale,  non  anche  di  quello
contabile, in rilievo  nella  fattispecie.  Ne'  essa  precluderebbe,
nell'interesse    pubblico,    un'autonoma     parallela     garanzia
dell'attivita' amministrativa. 
    Le disposizioni censurate si riferirebbero  ai  rapporti  interni
dell'ente con i propri amministratori  e  dipendenti,  successivi  al
giudizio di responsabilita' (e'  richiamata  la  sentenza  di  questa
Corte n. 112 del 1973) e pertanto  non  inciderebbero  sulle  materie
«giurisdizione e norme processuali» e «giustizia amministrativa». 
    3.3.- Ad avviso della Provincia  autonoma  di  Trento,  anche  le
censure  formulate  in  riferimento  all'art.   3   Cost.   sarebbero
inammissibili, poiche' la Corte dei conti non sarebbe  legittimata  a
prospettare  la  violazione  di  parametri  diversi  da  quelli   che
presidiano l'equilibrio e la veridicita'  dei  bilanci  o  da  quelli
relativi al riparto di competenze in  grado  di  riverberarsi  su  di
essi. 
    Peraltro, la  Provincia  autonoma  sottolinea  come,  qualora  la
normativa incidesse in materia di competenza statale, non si porrebbe
proprio un problema di diseguaglianza; mentre, ove essa rientrasse in
una materia provinciale, la possibilita' di una disciplina divergente
sarebbe  implicita   nelle   prerogative   dell'autonomia.   Di   qui
l'inammissibilita' o, comunque, l'infondatezza delle censure. 
    3.4.- Parimenti inammissibili o comunque non  fondate,  sarebbero
le censure formulate  in  riferimento  all'art.  97,  secondo  comma,
Cost., atteso che, fermo restando l'onere delle spese processuali  in
capo ad amministratori e dipendenti in caso  di  responsabilita'  per
dolo  o  colpa  grave,  la   disciplina   provinciale   risponderebbe
all'esigenza di evitare  i  rischi  correlati  a  un'«amministrazione
difensiva», tesa a evitare il pericolo di assoggettamento ai costi di
difesa, connesso alle iniziative da assumere. 
    3.5.- Infine, sarebbero  inammissibili  o  comunque  non  fondate
anche le censure formulate in riferimento agli artt.  81,  97,  primo
comma, e 119, primo comma, Cost., in quanto la  disciplina  in  esame
non sarebbe in  grado  di  compromettere  l'equilibrio  di  bilancio,
considerato l'esiguo ammontare  dell'importo  per  il  quale  non  e'
intervenuta la parifica. 
    3.6.- In prossimita' della data fissata per  la  trattazione,  la
difesa della Provincia  autonoma  di  Trento  ha  depositato  memoria
illustrativa, con cui ha  ribadito  e  ulteriormente  sviluppato  gli
argomenti difensivi precedentemente svolti,  producendo  altresi'  un
prospetto riepilogativo dei rimborsi effettuati nell'esercizio  2018,
incidenti sul capitolo di bilancio per l'ammontare non parificato,  a
dimostrazione  della   loro   correlazione   con   provvedimenti   di
archiviazione o sentenze in rito afferenti a procedimenti  o  giudizi
dinanzi alla Corte dei conti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- La Corte dei conti, sezioni riunite per la  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, in  sede  di  parifica  del  rendiconto
generale della Provincia autonoma di  Trento  relativo  all'esercizio
2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo
comma, 117, secondo comma, lettera l),  e  119,  primo  comma,  della
Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.  92
della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n.  12
(Nuovo ordinamento  dei  servizi  e  del  personale  della  Provincia
autonoma di Trento), e  dell'art.  18  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento  27  agosto  1999,  n.  3  (Misure  collegate  con
l'assestamento del bilancio per l'anno 1999). 
    Il censurato art. 92 della legge prov.  Trento  n.  12  del  1983
disciplina il rimborso da parte della Provincia autonoma delle  spese
processuali  sostenute  dai   suoi   dipendenti,   amministratori   e
incaricati per la difesa nei  giudizi  civili,  penali,  contabili  e
disciplinari in cui siano stati coinvolti in  ragione  del  servizio,
delle funzioni o dei compiti espletati. L'art. 18 della  legge  prov.
Trento n. 3 del 1999 - cosi' come modificato dall'art. 28,  comma  1,
della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n.  1,
recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014  e
pluriennale 2014-2016  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria provinciale di assestamento 2014)» -  oltre  a  integrare
detta disciplina, ne reca l'interpretazione autentica, disponendo che
il rimborso debba essere riconosciuto anche per  le  spese  afferenti
alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione. 
    2.- Ad  avviso  del  rimettente,  le  disposizioni  censurate  si
porrebbero in contrasto, in primo luogo,  con  gli  artt.  3  e  117,
secondo comma, lettera l), Cost.  Esse  inciderebbero  sulle  materie
«ordinamento  civile»,  «giurisdizione   e   norme   processuali»   e
«giustizia   amministrativa»,   cui   ricondurre   i    giudizi    di
responsabilita' contabile: da un lato, sarebbe  regolato  un  aspetto
del rapporto di lavoro del dipendente pubblico che dovrebbe  ricevere
una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale; dall'altro,
il rimborso costituirebbe una spettanza  civilistica  di  derivazione
processuale, regolata dalla legislazione statale. 
    La disciplina censurata, inoltre,  nell'ampliare  le  ipotesi  di
rimborso  rispetto   a   quanto   previsto   dalla   legge   statale,
determinerebbe un aggravio della spesa, riverberandosi  negativamente
sugli equilibri di bilancio, in violazione degli artt. 81, 97,  primo
comma, e 119, primo comma, Cost. 
    Infine, le disposizioni in esame violerebbero anche gli artt. 97,
secondo comma, e 103, secondo comma, Cost., in  quanto  esse,  da  un
lato, porrebbero una disciplina piu'  permissiva  rispetto  a  quella
statale e, dall'altro, inciderebbero sulla competenza della Corte dei
conti in ordine all'accertamento  dell'an  della  liquidazione  delle
spese nell'ambito del giudizio contabile. 
    In punto di rilevanza, il giudice a quo  riferisce  di  non  aver
provveduto  alla  parificazione  del  capitolo  n.  151750-003,   per
l'importo (parziale) di euro 146.176,08, erogato a titolo di rimborso
degli oneri sopportati  dai  dipendenti  provinciali  nell'ambito  di
procedimenti contabili definiti con archiviazione  o  di  giudizi  di
responsabilita' conclusisi con pronunce in rito. Ove le  disposizioni
censurate   fossero   dichiarate   costituzionalmente    illegittime,
l'esborso  risulterebbe  privo  di  fondamento  normativo  e  sarebbe
preclusa l'integrale parificazione del capitolo menzionato. 
    3.-    Occorre    preliminarmente    esaminare    le    eccezioni
d'inammissibilita' formulate dalla difesa della Provincia autonoma di
Trento. 
    3.1.- In primo luogo, e' eccepito  il  difetto  di  rilevanza  di
tutte le questioni sollevate, assumendo che, in sede di  giudizio  di
parificazione, la Corte dei conti debba limitarsi alla verifica della
corrispondenza  tra  i  fatti  gestionali  esposti  nelle   scritture
contabili e il rendiconto generale, anziche'  svolgere  un  controllo
delle possibili illegittimita' di voci di spesa connesse alla dedotta
illegittimita' costituzionale delle leggi che le hanno autorizzate. 
    3.1.1.- L'assunto non e' condivisibile. 
    Questa Corte ha gia' chiarito che lo statuto di  autonomia  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e la relativa normativa
di attuazione non derogano al regime del  giudizio  di  parifica  sul
rendiconto, il quale «non si differenzia dal giudizio sul  rendiconto
generale dello Stato» (sentenza n. 72 del 2012). 
    I caratteri del procedimento di parifica sono stabiliti dall'art.
39 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,  recante  «Approvazione
del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti»)  e  ulteriormente
specificati dall'art. 1  (Rafforzamento  della  partecipazione  della
Corte  dei  conti  al  controllo  sulla  gestione  finanziaria  delle
regioni) del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di   finanza   e   funzionamento   degli   enti
territoriali, nonche' ulteriori disposizioni  in  favore  delle  zone
terremotate nel maggio 2012), convertito,  con  modificazioni,  nella
legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  applicabile  anche  alle  Province
autonome (sentenza n. 138 del 2019). Essi rendono il procedimento  di
parifica    ascrivibile    al    novero     dei     «controlli     di
legittimità-regolarita' delle sezioni regionali della Corte dei conti
sui bilanci consuntivi degli enti territoriali» (sentenza n. 101  del
2018). In tale sede, «"la situazione e', dunque, analoga a quella  in
cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o  speciale),  allorche'
procede a raffrontare i fatti e gli atti  dei  quali  deve  giudicare
alle leggi che li concernono"  (sentenza  n.  226  del  1976)  [...],
risolvendosi nel valutare la conformita' degli atti  che  ne  formano
oggetto alle norme del diritto oggettivo» (sentenza n. 89 del  2017).
E'  evidente  che,  ove  queste   ultime   siano   costituzionalmente
illegittime  e  tali  siano  dichiarate,  il   citato   giudizio   di
conformita' non possa avere esito positivo e, quindi,  condurre  alla
«parificazione degli specifici  capitoli  del  rendiconto  regionale,
dunque delle spese che su di  essi  gravano»  (sentenza  n.  146  del
2019). 
    Nella fattispecie, infatti, il rimborso sarebbe  avvenuto  «senza
fondamento normativo e senza valida copertura finanziaria, mancandone
i presupposti legittimanti, con conseguente incidenza sull'equilibrio
finanziario  dell'ente.  Tuttavia  la  vigenza  della   legge   [...]
imporrebbe alla sezione di controllo  di  validare  il  risultato  di
amministrazione,  salva  appunto  la  possibilita'  di  sollevare  la
questione di costituzionalita'» (ex plurimis,  sentenza  n.  112  del
2020), onde la sussistenza della rilevanza. 
    3.2.- In secondo luogo, la Provincia autonoma di Trento nega  che
nel giudizio di  parificazione  siano  rinvenibili  i  caratteri  del
giudizio incidentale, quale modalita'  di  accesso  al  sindacato  di
costituzionalita' alternativa rispetto al ricorso in via  principale,
con conseguente inammissibilita' delle questioni sollevate. 
    Anche tale assunto e' privo di fondamento. 
    Questa  Corte,  infatti,  ha  ravvisato   nel   procedimento   di
parificazione tutte le condizioni necessarie per promuovere questioni
di legittimita' costituzionale in via incidentale, vale a  dire:  «a)
applicazione  di  parametri  normativi;   b)   giustiziabilita'   del
provvedimento  in  relazione  a   situazioni   soggettive   dell'ente
territoriale eventualmente coinvolte (ai sensi dell'art. 1, comma 12,
del d.l. n. 174 del 2012), in considerazione  della  circostanza  che
l'interesse  alla   legalita'   finanziaria,   perseguito   dall'ente
controllante, connesso a  quello  dei  contribuenti,  e'  distinto  e
divergente dall'interesse degli enti controllati, e  potrebbe  essere
illegittimamente sacrificato, senza poter essere fatto valere, se  il
magistrato non potesse sollevare la  questione  sulle  norme  che  si
trova ad applicare e della cui conformita' alla Costituzione  dubita;
c) pieno contraddittorio, sia nell'ambito del  giudizio  di  parifica
esercitato dalla sezione di controllo  della  Corte  dei  conti,  sia
nell'eventuale giudizio ad istanza  di  parte,  qualora  quest'ultimo
venga avviato dall'ente territoriale  cui  si  rivolge  la  parifica,
garantito anche dal coinvolgimento del pubblico ministero,  a  tutela
dell'interesse generale oggettivo  alla  regolarita'  della  gestione
finanziaria e patrimoniale dell'ente territoriale  (art.  243-quater,
comma 5, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  recante  "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali")  (sentenza  n.
89 del 2017)» (sentenza n. 196 del 2018). 
    Nel caso di specie, peraltro, l'ordinanza di rimessione da' ampia
contezza di come si sia concretamente sviluppato  il  contraddittorio
con la Provincia autonoma. 
    3.3.-  In  via  subordinata,  la  Provincia  autonoma  di  Trento
eccepisce il difetto di rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale relative  alle  disposizioni  diverse  da  quelle  che
disciplinano  il  rimborso  ai  dipendenti  provinciali  delle  spese
sostenute  nell'ambito  di  procedimenti  contabili  conclusisi   con
l'archiviazione, ai sensi dell'art. 69  del  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi
dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), o di giudizi  di
responsabilita' amministrativo-contabile  definiti  con  pronunce  in
rito, unici oneri per il cui ammontare il capitolo n. 151750-003  non
e' stato parificato in ragione del dubbio di costituzionalita'. 
    3.3.1.- L'eccezione e' fondata. 
    Le argomentazioni del rimettente evidenziano come, ai fini  della
parificazione,  le  sole  disposizioni  rilevanti  siano  quelle  che
impongono  di  validare,  per  la  determinazione  del  risultato  di
amministrazione e del sindacato di legittimita' della spesa, le somme
inerenti ai rimborsi erogati ai dipendenti coinvolti in  procedimenti
contabili conclusi  con  l'archiviazione  o  con  pronunce  in  rito,
consentendo cosi' di «circoscrivere il petitum a quella  parte  della
legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione delle
sezioni riunite della Corte dei conti» (sentenza n. 138 del 2019). 
    Nel caso di specie, tale normativa va identificata nell'art.  18,
comma  1,  della  legge  prov.  Trento  n.  3  del  1999,  il  quale,
presentandosi  come   disposizione   di   interpretazione   autentica
dell'art. 92, comma 1, della legge prov. Trento n. 12  del  1983,  ma
essendo cionondimeno innovativo, riconosce:  a)  «il  rimborso  anche
delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per  la  difesa
nelle fasi preliminari di giudizi [...] contabili»  (primo  periodo);
nonche', b) «il rimborso delle spese legali [...] anche nei  casi  in
cui e' stata disposta l'archiviazione [...]  del  procedimento  volto
all'accertamento della responsabilita'  amministrativa  o  contabile»
(secondo periodo). 
    Va inoltre rilevato che, sebbene  il  petitum  dell'ordinanza  di
rimessione investa l'intero contenuto dispositivo  dell'art.  18,  le
argomentazioni  e  le  censure  del  rimettente  risultano   riferite
esclusivamente al primo comma dello stesso. Del resto,  le  questioni
di legittimita' costituzionale aventi ad oggetto le disposizioni  dei
successivi commi 1-bis e 2 dell'art. 18, oltre  che  sfornite  di  un
adeguato corredo motivazionale, non soddisfano neppure  il  requisito
della rilevanza nel giudizio a  quo  e  devono,  pertanto,  ritenersi
inammissibili. 
    La rilevanza deve essere,  dunque,  limitata  alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge  prov.
Trento n. 3 del 1999, nella parte in cui si riferisce  ai  dipendenti
provinciali e al procedimento contabile, mentre  sono  inammissibili,
per difetto di rilevanza nel giudizio a quo,  le  questioni  relative
all'art. 92 legge prov. Trento n. 12 del 1983. 
    4.- Tanto premesso e cosi' delimitato  il  thema  decidendum,  si
puo' procedere all'esame delle questioni aventi a oggetto l'art.  18,
comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999. 
    4.1.-  In  via  preliminare,  va  dichiarata   inammissibile   la
questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  in  relazione
all'art.  97,  secondo   comma,   Cost.,   che   e'   parametro   non
funzionalmente  correlato  alla  gestione  della   finanza   pubblica
(sentenze n. 146 del 2019, n. 138 del 2019 e n. 196 del 2018). 
    4.2. - In riferimento alla denunciata violazione degli artt. 3  e
117, secondo comma, lettera l), Cost., cui si  correla  quella  degli
artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma,  Cost.,  la  Provincia
autonoma di Trento eccepisce che il rimettente avrebbe dovuto evocare
il parametro di competenza vigente al momento  dell'emanazione  delle
norme denunciate, anteriore alla modifica del  Titolo  V,  parte  II,
della Costituzione, e confrontarsi con la clausola di maggior  favore
di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    4.2.1.- Entrambe le eccezioni sono infondate. 
    Quanto alla prima, occorre rilevare  che  il  riconoscimento  del
rimborso  delle  spese  processuali  anche  nell'ipotesi  in  cui  e'
disposta l'archiviazione e' stato introdotto nell'art. 18,  comma  1,
della legge prov. Trento n. 3 del 1999 dall'art. 28, comma  1,  della
legge della Provincia autonoma  di  Trento  22  aprile  2014,  n.  1,
recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014  e
pluriennale 2014-2016  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (legge
finanziaria provinciale di assestamento 2014)», ossia successivamente
alla modifica del Titolo V della Costituzione. 
    In ogni caso, va evidenziato che «[l]'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. ha codificato  il  limite  del  "diritto  privato",
consolidatosi  gia'  nella  giurisprudenza  anteriore  alla   riforma
costituzionale del 2001» (ex plurimis, sentenza  n.  159  del  2013),
limite «rimasto fondamentalmente invariato nel passaggio dal  vecchio
al nuovo testo dell'art. 117 [...] (ed oggi  espresso  nella  riserva
alla  potesta'  esclusiva  dello  Stato  della  materia  "ordinamento
civile", ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera l, della
Costituzione),  consistente  nel  divieto  di  alterare   le   regole
fondamentali che disciplinano i rapporti  privati»,  cosi'  divenendo
irrilevante la mancata  evocazione  dell'art.  117  Cost.  nel  testo
precedente alla modifica del Titolo V (sentenza n. 282 del 2004). 
    Analoghe considerazioni  valgono  con  riferimento  alle  materie
«giurisdizione e norme  processuali»  e  «giustizia  amministrativa»,
parimenti richiamate dal rimettente e indicate dall'art. 117, secondo
comma, lettera l), Cost. come di competenza esclusiva del legislatore
statale. 
    Quanto alla  seconda  eccezione,  si  rammenta  che,  secondo  la
giurisprudenza  di   questa   Corte,   «[l]'art.   10   della   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche  al  Titolo  V  della
parte seconda della Costituzione), limita l'applicabilita'  dell'art.
117 Cost., nel testo introdotto da quest'ultima legge, alle parti  in
cui esso  assicura  forme  di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  alle
disposizioni  statutarie.  Laddove  venga  sottoposta  a  censura  di
legittimita' costituzionale una disposizione di legge di un  soggetto
ad autonomia  speciale,  la  compiuta  definizione  dell'oggetto  del
giudizio, onere di cui e' gravato il  giudice  rimettente,  non  puo'
[...]  prescindere  dall'indicazione  delle  competenze   legislative
assegnate dallo Statuto speciale,  tanto  piu'  se  queste  risultino
astrattamente pertinenti all'oggetto del giudizio principale, [...  e
dallo] spiegare in quale rapporto  esse  si  trovino  con  l'invocato
parametro di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,
illustrando le ragioni per le quali tale ultima norma  costituzionale
dovrebbe assumersi a parametro in luogo  delle  previsioni  contenute
nello statuto speciale» (ex plurimis, sentenza n. 52 del 2017). 
    Nel caso in esame, il  rimettente  ha  assolto  al  citato  onere
argomentativo, ritenendo che  la  disciplina  censurata  esuli  dalla
materia «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi
addetto»  (art.  8,  numero  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige»), in quanto riconducibile, a suo avviso, alla
competenza esclusiva statale di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. 
    5.- Nel  merito,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 18, comma 1, della  legge  prov.  Trento  n.  3  del  1999,
sollevata in riferimento ai citati parametri, non e' fondata. 
    5.1.- Occorre premettere che il rimettente deduce  la  violazione
degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  cui  sarebbe
correlata quella degli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma,
Cost. in quanto la spesa indebitamente  consentita  dalla  disciplina
censurata determinerebbe, come inevitabile conseguenza,  un  aggravio
della finanza provinciale,  incidendo  negativamente  sull'equilibrio
del bilancio. 
    Alla stregua dell'ormai costante giurisprudenza di questa  Corte,
come gia'  detto,  sono  ammissibili  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di
parificazione  in  riferimento  a   parametri   diversi   da   quelli
finanziari, evocati in correlazione funzionale con i  primi,  ove  si
traducano  «immediatamente  nell'alterazione  dei   criteri   dettati
dall'ordinamento ai fini della sana gestione della  finanza  pubblica
allargata» (sentenza n. 196 del 2018). 
    5.2.- Nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 92, comma
1, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, la disposizione censurata
riconosce «il rimborso  anche  delle  spese  legali,  peritali  e  di
giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari  di  giudizi
civili, penali e contabili»,  nonche'  «nei  casi  in  cui  e'  stata
disposta l'archiviazione del procedimento penale o  del  procedimento
volto  all'accertamento  della   responsabilita'   amministrativa   o
contabile». 
    Nella disciplina oggetto di  censura,  viene  dunque  in  rilievo
l'estensione  della  rimborsabilita'  delle   spese   per   attivita'
difensive svolte sia nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali
e contabili, sia nei procedimenti conclusi  con  l'archiviazione.  La
disposizione  censurata  introduce,  infatti,  per  le  categorie  di
giudizi  e  procedimenti  espressamente   indicati,   una   specifica
disciplina del rimborso degli oneri  della  difesa,  che  attiene  ai
profili organizzativi dell'ente territoriale. 
    5.3.- In via  preliminare,  si  deve  rilevare  che,  secondo  la
costante  giurisprudenza  di  questa   Corte,   la   disciplina   del
trattamento giuridico e  economico  dei  dipendenti  pubblici,  anche
delle Regioni e delle Province autonome, va ricondotta, per i profili
privatizzati del rapporto, alla  materia  dell'ordinamento  civile  e
quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui  all'art.
117,    secondo    comma,    lettera    l),    Cost.    I     profili
"pubblicistico-organizzativi" ad esso  afferenti  rientrano,  invece,
nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e  quindi
nella  competenza  legislativa  residuale  delle   Regioni   prevista
dall'art. 117, quarto comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 128 e n.
25 del 2020, n.  138  del  2019  e  n.  196  del  2018).  Infine,  la
disciplina  della  responsabilita'  amministrativa,  nella  quale   i
profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con  i
poteri del giudice chiamato ad accertarla, e' materia  di  competenza
dello Stato e non rientra tra le attribuzioni regionali (sentenze  n.
337 del 2009, n. 200 del 2008, n. 184 del 2007 e n. 345 del 2004). 
    5.4.- Nella specie, con l'art. 18, comma  1,  della  legge  prov.
Trento n. 3 del 1999, e' stata prevista la possibilita'  di  rimborso
delle spese sostenute per attivita' difensive svolte sia  nelle  fasi
preliminari  di  giudizi  civili,  penali  e   contabili,   sia   nei
procedimenti conclusi con l'archiviazione.  Tale  intervento  attiene
non al rapporto di impiego - e  quindi  alla  competenza  statale  in
materia di «ordinamento civile» - bensi' al rapporto di servizio e si
inserisce nel quadro di un complessivo  apparato  normativo  volto  a
evitare che il pubblico dipendente possa  subire  condizionamenti  in
ragione delle conseguenze economiche di un procedimento  giudiziario,
anche   laddove   esso   si   concluda   senza   l'accertamento    di
responsabilita'. 
    5.4.1.- Si tratta, invero, di finalita'  coerenti  con  la  ratio
della disciplina statale che - gia' con  l'art.  1,  comma  1,  della
legge  14  gennaio  1994,  n.  20   (Disposizioni   in   materia   di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti) - ha  delimitato  la
responsabilita' dei  soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione  della
Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica ai fatti  e  alle
omissioni commessi con dolo o con colpa grave.  In  questo  modo,  il
legislatore statale  ha  inteso  «predisporre,  nei  confronti  degli
amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui
il timore  delle  responsabilita'  non  esponga  all'eventualita'  di
rallentamenti   ed   inerzie   nello    svolgimento    dell'attivita'
amministrativa [...] determinando quanto del  rischio  dell'attivita'
debba  restare  a  carico  dell'apparato  e  quanto  a   carico   del
dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da  rendere,
per dipendenti  ed  amministratori  pubblici,  la  prospettiva  della
responsabilita' ragione di stimolo,  e  non  di  disincentivo  [...]»
(sentenza n. 371 del 1998). 
    Risulta ispirato alla medesima ratio anche l'art.  18,  comma  1,
del decreto legge 25 marzo 1997,  n.  67  (Disposizioni  urgenti  per
favorire l'occupazione), secondo cui «[l]e spese  legali  relative  a
giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi
nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza
di fatti ed atti connessi  con  l'espletamento  del  servizio  o  con
l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi  con  sentenza  o
provvedimento che escluda la loro  responsabilita',  sono  rimborsate
dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato [...]». 
    Nella stessa direzione si  pone  l'interpretazione  autentica  di
quest'ultima disposizione, indicata dall'art. 10-bis, comma  10,  del
decreto  legge  30  settembre  2005,  n.  203  (Misure  di  contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia  tributaria  e
finanziaria), convertito in  legge  2  dicembre  2005,  n.  248.  Con
espresso riferimento  al  giudizio  contabile,  esso,  al  comma  10,
stabilisce che l'art. 18, comma  1,  del  d.l.  n.  67  del  1997  si
interpreta  nel  senso  che  «il  giudice  contabile,  in   caso   di
proscioglimento nel merito,  e  con  la  sentenza  che  definisce  il
giudizio, ai sensi e con le modalita'  di  cui  all'articolo  91  del
codice di procedura civile, non puo' disporre la compensazione  delle
spese del giudizio e liquida  l'ammontare  degli  onorari  e  diritti
spettanti alla difesa del prosciolto [...]». 
    In tempi piu' recenti e con specifico riferimento ai  giudizi  di
responsabilita' contabile, l'art. 31, comma 2, cod. giust. contabile,
ha stabilito che «[c]on la sentenza che  esclude  definitivamente  la
responsabilita' amministrativa per accertata insussistenza del danno,
ovvero, della violazione  di  obblighi  di  servizio,  del  nesso  di
causalita', del dolo  o  della  colpa  grave,  il  giudice  non  puo'
disporre la compensazione delle  spese  del  giudizio  e  liquida,  a
carico  dell'amministrazione  di  appartenenza,   l'ammontare   degli
onorari e dei diritti spettanti alla difesa». 
    Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto
che questo apparato  normativo  risponde  a  un  interesse  generale,
quello di sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in  nome,
per  conto  e  nell'interesse  dell'amministrazione  dal  timore   di
eventuali conseguenze  giudiziarie  connesse  all'espletamento  delle
loro attivita' istituzionali  (Corte  di  cassazione,  sezioni  unite
civili, sentenza 6 luglio 2015, n. 13861). Analogamente, il Consiglio
di Stato ha affermato che il fine avuto di mira  dal  legislatore  e'
volto a evitare «che il dipendente [...]  tema  di  fare  il  proprio
dovere» (Consiglio Stato, sezione quarta, sentenze 13  gennaio  2020,
n. 280, e 28 novembre 2019, n. 8137). 
    5.5.- La realizzazione delle  finalita'  sopra  evidenziate  puo'
avvenire  attraverso  il  riconoscimento  del  rimborso  delle  spese
sostenute   nell'ambito   del   giudizio   di   accertamento    della
responsabilita', ma cio' non esclude che  le  stesse  possano  essere
perseguite anche mediante l'estensione del rimborso a oneri economici
affrontati in fasi procedimentali distinte dal  giudizio,  ovvero  in
giudizi definiti per questioni preliminari o pregiudiziali. E' quanto
prevede la disposizione censurata, che riconosce  il  rimborso  delle
spese sostenute dai dipendenti provinciali per la difesa «nelle  fasi
preliminari di giudizi civili, penali e contabili», nonche' «nei casi
in cui e' stata disposta l'archiviazione». 
    In  quanto  volta  a  soddisfare  esigenze,  di  sicuro   rilievo
pubblicistico,  attinenti   all'organizzazione   dell'amministrazione
provinciale, secondo criteri di efficienza e qualita' dei servizi, la
disciplina provinciale in esame appare espressione  della  competenza
legislativa primaria in materia di «ordinamento degli  uffici  e  del
personale», di cui all'art. 8, numero 1, dello statuto  speciale  per
il Trentino-Alto Adige, e non di quelle, evocate dal rimettente,  che
l'art. 117, secondo comma, lettera  l),  Cost.,  attribuisce  in  via
esclusiva al legislatore statale. 
    Cio' impedisce, altresi', di ravvisare la lesione  del  principio
di uguaglianza di cui all'art. 3  Cost.,  la  cui  violazione,  nella
fattispecie, viene ammissibilmente  dedotta  dal  giudice  a  quo  in
correlazione allo scopo, insito nelle materie di competenza esclusiva
statale  e  segnatamente  in  quella  dell'ordinamento   civile,   di
garantire uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale
e non quale limite interno alla competenza provinciale ai  sensi  del
combinato disposto degli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia. 
    5.6.- Alla luce delle considerazioni che  precedono,  non  assume
rilievo,  rispetto  al  diverso  caso  in   esame,   l'illegittimita'
dell'art. 12, comma  2,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano  17  gennaio  2011,  n.  1,  recante  «Modifiche   di   leggi
provinciali in vari settori e altre disposizioni», per  il  contrasto
con l'art. 117, secondo comma, lettera l),  Cost.,  dichiarata  dalla
sentenza n. 19 del 2014. 
    5.7.- Da queste considerazioni discende che anche le questioni di
legittimita'   costituzionale,   «funzionalmente    connesse»    alle
precedenti, sollevate in riferimento  agli  artt.  81  e  119,  primo
comma, Cost., sono parimenti non fondate. 
    Una volta riconosciuto che l'art. 18, comma 1, della legge  prov.
Trento n. 3 del 1999 costituisce legittimo esercizio  della  potesta'
legislativa primaria di cui all'art. 8, numero 1,  dello  statuto  di
autonomia,  ed  in  mancanza  di  censure  attinenti  al  difetto  di
copertura degli oneri di spesa ad esso connessi, va  infatti  escluso
che da cio' sia conseguita una lesione dei  parametri  costituzionali
evocati. 
    6.- Infine, non e' fondata neppure la questione  di  legittimita'
costituzionale sollevata in riferimento all'art. 103, secondo  comma,
Cost. 
    La disciplina  provinciale  in  esame  non  interferisce  con  la
competenza della Corte dei conti in ordine  all'accertamento  dell'an
della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio  contabile  e
del successivo rimborso al dipendente. Essa, come  si  e'  detto,  si
limita, infatti, a regolare alcuni aspetti del rapporto  di  servizio
fra l'amministrazione provinciale e il  dipendente  coinvolto  in  un
procedimento concluso senza accertamento di responsabilita'. 
    Al riguardo va rilevato che - ferma restando la  regolamentazione
da parte del giudice contabile delle spese del  relativo  giudizio  -
deve essere distinto il rapporto che ha per oggetto  il  giudizio  di
responsabilita' contabile da quello che si instaura fra  l'incolpato,
poi  assolto  o  prosciolto,  e  l'amministrazione  di  appartenenza,
relativamente  al  rimborso  delle  spese  per  la  difesa.  Sia   la
giurisprudenza ordinaria, sia quella amministrativa,  infatti,  hanno
riconosciuto  che  tra  i  due  rapporti  non  vi  sono  elementi  di
connessione, in ragione della diversita' del loro oggetto  (Consiglio
di Stato, sezione III, sentenza 28 luglio 2017, n. 3779; nello stesso
senso, Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze  14  marzo
2011, n. 5918, 24 marzo 2010, n. 6996, e 12 novembre 2003, n. 17014).