ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 16, commi
3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2, 6 e 7; 19, comma 2, e 20, commi 1, 3
e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 ottobre 2017,
n. 17 (Valutazione  ambientale  per  piani,  programmi  e  progetti),
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 16-20 dicembre 2017, depositato in  cancelleria  il  22
dicembre 2017,  iscritto  al  n.  91  del  registro  ricorsi  2017  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  3,  prima
serie speciale, dell'anno 2018. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020 il  Giudice
Franco Modugno; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'8 settembre 2020. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  16-20  dicembre  2017,
depositato il successivo 22 dicembre 2017 e iscritto  al  n.  91  del
registro ricorsi 2017, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere  m)  ed
s), della  Costituzione,  questioni  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 16, commi 3 e 4; 17, comma 3; 18, commi 2,  6  e  7;  19,
comma 2; 20, commi 1, 3 e 4, della legge della Provincia autonoma  di
Bolzano 13 ottobre 2017, n. 17  (Valutazione  ambientale  per  piani,
programmi e progetti),  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 42  del  17  ottobre
2017; 
    che la legge impugnata reca norme per la  valutazione  ambientale
per  piani,  programmi  e  progetti  che  riguardano  la  valutazione
ambientale strategica (VAS), la  valutazione  di  impatto  ambientale
(VIA),  nonche'  l'autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA),  che
eccederebbero, secondo il ricorrente, le competenze  della  Provincia
autonoma previste dagli artt. 8, 9 e 10  dello  statuto,  di  cui  al
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige), invadendo le competenze  esclusive  statali  in
materia, sia di livelli essenziali delle  prestazioni  riguardanti  i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio nazionale, sia di tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema
(art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost.); 
    che l'Avvocatura generale rammenta che il decreto legislativo  16
giugno 2017,  n.  104  (Attuazione  della  direttiva  2014/52/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che  modifica
la direttiva  2011/92/UE,  concernente  la  valutazione  dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli
articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114) - introduttivo  di
significative modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152
(Norme  in  materia  ambientale),  volte  ad  adeguare  la  normativa
nazionale alla direttiva 2014/52/UE, a sua volta  modificativa  della
direttiva 2011/92/UE - aveva lo scopo di rafforzare la qualita' della
procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale  allineandola  ai
principi della regolamentazione  intelligente  (smart  regulation)  e
alle altre normative e politiche dell'Unione europea; 
    che, in tesi, l'art. 16, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17
del 2017 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.,  in
relazione all'art. 19, commi 6 e 7, del  d.  lgs.  n.  152  del  2006
(d'ora in avanti: cod.  ambiente),  dal  momento  che,  innanzitutto,
l'art. 16 della legge provinciale non prevede un termine massimo  per
la richiesta al proponente  di  chiarimenti  e  integrazioni,  mentre
l'art.  19,  comma  6,  cod.  ambiente  stabilisce  che   l'autorita'
competente puo' richiedere al proponente chiarimenti  e  integrazioni
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4  del
medesimo articolo; inoltre, il termine entro il quale  il  proponente
puo' produrre chiarimenti e  integrazioni  e'  fissato,  dalla  norma
impugnata, in trenta  giorni,  in  luogo  dei  quarantacinque  giorni
previsti dall'art. 19, comma 7, cod. ambiente; in terzo luogo, mentre
l'art. 16, comma 3, della legge provinciale impugnata  stabilisce  un
meccanismo di sospensione automatica del  termine  fino  al  deposito
della documentazione integrativa da parte del proponente, l'art.  19,
comma 6, cod. ambiente prevede che tale  sospensione  venga  concessa
solo a seguito di richiesta motivata del proponente;  infine,  l'art.
16, comma 3, della legge provinciale non prevede la  possibilita'  di
prorogare per una volta e per  un  periodo  non  superiore  a  trenta
giorni il temine per l'adozione  del  provvedimento  di  verifica,  a
differenza dell'art. 19, comma 7, cod. ambiente  che  riconosce  tale
possibilita', tenuto conto della complessita' del progetto; 
    che l'art. 16, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 17 del  2017
viene a sua volta impugnato, in quanto  anch'esso  violerebbe  l'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., perche' ritenuto  contrastante
con gli artt. 5,  comma  1,  lettera  o-ter,  e  19,  comma  8,  cod.
ambiente, giacche' stabilisce che, in caso di provvedimento negativo,
la competente Agenzia provinciale per  l'ambiente  e  la  tutela  del
clima impartisce le necessarie prescrizioni, mentre le norme  statali
prevedono che le "condizioni ambientali" possono essere associate  al
provvedimento,  solo  se  richiesto  dal   proponente   e   risultino
necessarie per evitare impatti ambientali negativi; 
    che  nel  caso  di   specie   assumerebbero,   poi,   particolare
importanza, per un verso, l'art. 23, comma 4, del d.lgs. n.  104  del
2017 - in base al quale le Regioni e le Province autonome sono tenute
ad adeguare  entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
decreto il proprio ordinamento alle disposizioni  statali  -  e,  per
altro verso, l'art. 7-bis cod. ambiente, ove si prevede una  potesta'
legislativa  e  regolamentare  delle  Regioni  e  Province   autonome
soltanto ai fini della organizzazione delle  modalita'  di  esercizio
delle funzioni amministrative loro attribuite in materia di  VIA,  in
conformita'  alla  legislazione   europea   e   a   quella   statale,
riconoscendo al legislatore regionale e  provinciale  esigui  margini
d'autonomia; 
    che  la  giurisprudenza  costituzionale  -  rammenta  ancora   il
ricorrente - avrebbe specificato che tali limiti valgono anche per le
Regioni ad autonomia speciale e per le Province autonome; 
    che l'art. 17, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017,
nel prevedere un termine di sessanta  giorni  per  la  decisione  del
gruppo di lavoro  incaricato  dello  studio  di  impatto  ambientale,
risulterebbe in contrasto con l'art. 20, comma 2, cod. ambiente  -  e
per esso con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - il quale,
infatti, stabilisce che l'autorita' competente comunica al proponente
l'esito delle proprie valutazione entro  il  piu'  breve  termine  di
trenta giorni; 
    che l'art. 18, comma 2, della legge provinciale impugnata  a  sua
volta violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettere s) ed m),  Cost.,
perche' in contrasto con l'art. 27-bis, comma 7,  cod.  ambiente,  in
quanto, limitando la  comunicazione  del  procedimento  di  VIA  alle
autorita' con competenza ambientale nelle materie di cui  all'art.  4
della stessa legge provinciale, nonche' ai Comuni sul cui  territorio
e' prevista la realizzazione del progetto, non  metterebbe  tutte  le
possibili amministrazioni interessate al procedimento  autorizzatorio
unico in condizione di partecipare; 
    che, inoltre, l'art. 18, comma 6, della legge prov. Bolzano n. 17
del 2017 confliggerebbe con l'art. 27-bis, comma 5, cod. ambiente - e
dunque anch'esso violerebbe l'art. 117, secondo  comma,  lettera  s),
Cost., - sotto un duplice profilo: da un lato, la norma  provinciale,
nello  stabilire  che   la   modifica   degli   elaborati   e   della
documentazione possa avvenire direttamente ad opera  del  proponente,
violerebbe le previsioni statali li' dove prevedono, invece, che tali
modifiche e integrazioni documentali  possano  essere  apportate  dal
proponente a seguito di richiesta da parte dell'autorita' competente,
e,  dall'altro  lato,   la   disposizione   sulla   sospensione   del
procedimento  fino  alla  data  della  presentazione,  da  parte  del
proponente,  della  documentazione  modificativa  o  integrativa  non
sarebbe in linea con la previsione statale, secondo  cui  l'autorita'
competente puo' concedere, su richiesta del proponente e per una sola
volta,  la  sospensione  dei  termini  per  la  presentazione   della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta
giorni; 
    che l'art. 18, comma 7, della legge provinciale  impugnata,  poi,
in violazione  dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),  Cost.,
sarebbe anch'esso in contrasto  con  l'art.  27-bis,  comma  5,  cod.
ambiente, in quanto quest'ultimo, tramite il rinvio al suo  comma  4,
prevede un termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni  da  parte   di   qualsiasi   interessato,   mentre   la
disposizione impugnata prevede un termine di sessanta giorni; 
    che l'art. 19, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017,
in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere s) ed m),  Cost.,
pure non sarebbe in linea con il gia' citato art.  27-bis,  comma  7,
cod. ambiente in quanto - a differenza di cio' che e' stabilito dalla
norma interposta - non prevede la conferenza di servizi e le relative
funzioni, ai sensi degli artt. 14, comma 4, e 14-ter  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
nell'ambito del procedimento di VIA di competenza regionale; 
    che si deduce, inoltre, il contrasto tra l'art. 20, commi 1 e  3,
della legge provinciale impugnata e, ancora, l'art. 27-bis, comma  7,
cod. ambiente - nonche', per suo tramite, l'art. 117, secondo  comma,
lettera s), Cost. - in quanto la  disposizione  impugnata  stabilisce
che  il  procedimento  deve  concludersi  con  una  pronuncia   sulla
compatibilita' ambientale che costituisce il provvedimento di VIA, il
quale e' destinato a sostituirsi a ogni altro atto di assenso, mentre
in forza  della  norma  interposta,  invece,  dovrebbe  svolgersi  un
procedimento unico, che vede il suo snodo centrale  nella  conferenza
di  servizi  in  modalita'  sincrona  e  che  si  conclude   con   un
provvedimento autorizzatorio unico, il  quale,  pur  comprendendo  il
provvedimento di  VIA,  sul  quale  si  basa,  e'  rispetto  ad  esso
logicamente e giuridicamente distinto; 
    che si censura, infine,  sempre  per  violazione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost., il comma 4  dello  stesso  art.  20
della legge prov. Bolzano n. 17 del 2017 - il  quale  stabilisce  che
«[i]l  rilascio  della  concessione  edilizia  o  di   altri   titoli
abilitativi  alla  costruzione,   ove   richiesti,   e'   subordinato
all'approvazione di  cui  al  comma  2»  -  perche'  risulterebbe  in
contrasto sempre con l'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente, in quanto
quest'ultimo disporrebbe che «il rilascio di titoli abilitativi  alla
costruzione  (concessione  edilizia   o   equivalente   titolo)   sia
subordinato, e quindi successivo, al procedimento di VIA, confermando
la totale difformita'  rispetto  alla  natura  e  alle  funzioni  del
provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale,   comprensivo   del
provvedimento  di   VIA   e   di   tutti   [i]   titoli   abilitativi
contestualmente rilasciati per la  realizzazione  e  l'esercizio  del
progetto, delineata dal menzionato art. 27-bis comma 7»; 
    che nel giudizio  si  e'  costituita  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano,  con  atto  depositato  il  24   gennaio   2018,   deducendo
l'inammissibilita'  o  l'infondatezza  delle  proposte  questioni  di
legittimita' costituzionale; 
    che la  Provincia  resistente,  innanzitutto,  segnala  le  linee
portanti della legge provinciale impugnata e svolge premesse generali
sulle competenze statutariamente attribuite alla potesta' legislativa
esclusiva della Provincia stessa nelle materie  di  cui  si  discute,
anche alla luce dell'art. 10 della legge  costituzionale  18  ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione) e, tenuto  conto  della  giurisprudenza  costituzionale
formatasi sul punto, sottolineando che, nel disciplinare ex  novo  la
VIA, la Provincia autonoma non era tenuta a pedissequamente  recepire
le dettagliate regole del codice dell'ambiente, dovendosi  unicamente
limitare a osservare i principi fondamentali in materia; 
    che, infatti, la Provincia autonoma di Bolzano  ha  impugnato  il
d.lgs. n. 104 del 2017, attuativo della  direttiva  2014/52/UE  (reg.
ric. n. 73  del  2017),  il  quale,  contrariamente  all'assunto  del
ricorrente, avrebbe indebitamente invaso le  competenze  provinciali:
ha  dedotto,  al  riguardo,  vizi  di   delega   e   di   conformita'
dell'impugnato decreto legislativo alla direttiva comunitaria; 
    che  tutto  cio'  condurrebbe,  infine,  a  una  conclusione   di
infondatezza, oltre che di inammissibilita', delle singole  questioni
proposte dal Governo; 
    che, in particolare, quanto all'inammissibilita' delle questioni,
la Provincia autonoma  eccepisce  che  la  lamentata  violazione  dei
precetti costituzionali sarebbe  priva  di  adeguata  motivazione  da
parte del ricorrente, che genericamente richiama gli artt. 8, 9 e  10
dello statuto di autonomia, senza specifiche argomentazioni, il tutto
in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, che fa  carico  al
ricorrente in  via  principale  di  identificare  con  precisione  la
questione nei suoi termini normativi, nonche' le disposizioni che  si
evocano come parametri di riferimento (in particolare,  si  richiama,
al riguardo, la sentenza n. 212 del 2017); 
    che, quanto al  merito,  in  riferimento  alle  censure  relative
all'art. 16, comma 3, della legge prov. n. 17 del 2017,  della  quale
il ricorrente deduce il contrasto con l'art. 19, commi  6  e  7,  del
d.lgs. n. 152 del 2006, la Provincia autonoma di Bolzano,  dopo  aver
rammentato che la disposizione  statale  -  novellata  ad  opera  del
d.lgs. n. 104 del 2017 - e' stata impugnata  con  il  gia'  segnalato
ricorso, contesta che le indicate norme statali  prevalgano  rispetto
alla  normativa  provinciale,  proprio  alla  luce  della  richiamata
sentenza  n.  212  del  2017:   considerata,   infatti,   la   scarsa
complessita' dello studio preliminare del  progetto,  essendo  questo
funzionale solo a decidere a quale procedura assoggettarne l'iter, il
termine di trenta giorni (anziche' quarantacinque) per  le  eventuali
integrazioni parrebbe  essere  piu'  che  congruo;  quanto  poi  alla
censurata "sospensione automatica" dei termini  della  procedura,  si
afferma che la stessa non si riferisce al termine per  la  produzione
di documenti, ma a quello per adottare la pronuncia; 
    che, in merito alle censure riferite all'art. 16, comma 4,  della
legge provinciale impugnata,  la  parte  resistente  osserva  che  e'
rispondente  a  criteri  di  logica   ed   efficacia   amministrativa
prevedere, nei  casi  di  progetti  privi  di  impatti  negativi  per
l'ambiente,  che  l'amministrazione  competente  possa  impartire  le
condizioni da rispettare in caso di esclusione  dalla  VIA,  anziche'
consentire che cio' possa avvenire solo su richiesta del  proponente,
come stabilisce la normativa statale; 
    che, per cio' che concerne,  invece,  il  preteso  contrasto  tra
l'art. 17,  comma  3,  della  legge  provinciale  e  l'art.  20  cod.
ambiente, si sottolinea che,  mentre  la  norma  statale  prevede  un
confronto diretto tra autorita' competente e proponente del progetto,
in vista della  definizione  delle  informazioni  e  degli  elaborati
progettuali, la norma provinciale stabilisce che a cio'  provveda  un
apposito gruppo di lavoro, rivelandosi percio'  la  norma  impugnata,
contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, maggiormente garantista; 
    che, in merito all'impugnazione dell'art. 18, commi 6 e 7,  della
legge prov. Bolzano n. 17 del 2017, la parte resistente  replica  che
risponde  a  criteri  di  efficienza  che  il  proponente,  dopo   le
consultazioni, possa proporre modifiche al progetto senza che  queste
vengano imposte dall'amministrazione, con oneri di  pianificazione  a
suo carico e che la previsione di  un  termine  di  sessanta  giorni,
anziche' di trenta, per le eventuali osservazioni  degli  interessati
risponderebbe ad esigenze di maggior garanzia, in  linea  con  quanto
previsto dalla direttiva comunitaria sulla consultazione pubblica; 
    che la  Provincia  autonoma  deduce  l'infondatezza  anche  delle
censure riguardanti gli artt. 18, comma 2, 19, comma 2, e  20,  commi
1,  3  e  4,  della  legge  provinciale  impugnata,  prospettate   in
riferimento all'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente; 
    che, infatti, la doglianza  secondo  la  quale  la  procedura  di
pubblicazione  non   consentirebbe   a   tutte   le   amministrazioni
interessate di partecipare al procedimento sarebbe infondata, poiche'
a tal fine deve  ritenersi  sufficiente  la  pubblicazione  sul  sito
internet di tutta la documentazione necessaria a fini conoscitivi; 
    che, inoltre, per i progetti di  competenza  statale,  l'art.  27
cod. ambiente prevedrebbe solo  la  facolta'  per  il  proponente  di
richiedere un "provvedimento unico in  materia  ambientale",  con  la
conseguenza che, in  assenza  di  tale  richiesta,  il  provvedimento
statale di VIA non sostituirebbe alcuna altra autorizzazione o  altri
titoli abilitativi in materia ambientale: ne deriverebbe  che  l'art.
27-bis del medesimo codice, nel prevedere  obbligatoriamente  per  le
Regioni e  Province  autonome  un'autorizzazione  onnicomprensiva,  a
differenza dei progetti di competenza statale, non puo' essere intesa
come  norma  adottata  in  materia  di   livelli   essenziali   delle
prestazioni in base all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.; 
    che, in ordine alle censure relative alla procedura  disciplinata
dall'art. 19, comma 2,  secondo  la  parte  resistente,  non  avrebbe
rilievo la circostanza che la  stessa  si  concluda  con  un  parere,
anziche' con una determinazione, mentre,  in  merito  alle  doglianze
riferite all'art. 20, commi 1, 3 e 4, della legge prov. Bolzano n. 17
del 2017, si osserva che si tratta di  disposizioni  confermative  di
precedente legge  provinciale  (legge  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano 5 aprile 2007, n.  2,  recante  «Valutazione  ambientale  per
piani e progetti»), non impugnata da parte del Governo; 
    che, infine, la Provincia autonoma  rileva  che,  adeguandosi  al
dettato dell'art. 27-bis cod. ambiente,  si  introdurrebbe  un  nuovo
titolo urbanistico, senza tenere  conto  delle  competenze  esclusive
della Provincia autonoma riconosciute in  materia  dallo  statuto  di
autonomia; 
    che la Provincia autonoma di Bolzano ha depositato  una  memoria,
il 16 ottobre 2018, insistendo  sulle  conclusioni  gia'  rassegnate,
rammentando, anzitutto, di aver sollevato questione  di  legittimita'
costituzionale di diverse disposizioni dettate dal d.lgs. n. 104  del
2017 e ribadendo, poi, l'eccezione di  inammissibilita'  del  ricorso
del Governo per carenza di motivazione sulla pertinenza dei parametri
costituzionali e statutari evocati; 
    che tale memoria richiama la sentenza n. 121 del 2018  di  questa
Corte  in   tema   di   tutela   dell'ambiente   e   dell'ecosistema,
puntualizzando   le    varie    competenze    statutarie    che    si
intersecherebbero con quella materia, non trascurando  la  competenza
esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e del  personale  in
riferimento ai procedimenti che riguardino le materie statutarie; 
    che, a completamento delle disposizioni  statutarie,  sono  anche
richiamate  le  norme  di  attuazione,  fra  le   quali   assumerebbe
particolare importanza l'art. 19-bis del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381
(Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale   per   la   regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), in
base al quale le Province autonome,  nell'ambito  delle  funzioni  ad
esse delegate, applicano  la  normativa  provinciale  in  materia  di
organizzazione  degli   uffici,   di   contabilita',   di   attivita'
contrattuale,  di  lavori  pubblici  e  di  valutazione  di   impatto
ambientale; 
    che il 16  ottobre  2018  ha  depositato  una  memoria  anche  il
Presidente del Consiglio dei ministri, insistendo nella richiesta  di
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
impugnate, ribadendo che la disciplina sulla VIA e sulla verifica  di
assoggettabilita' a VIA  deve  pacificamente  iscriversi  nell'ambito
delle competenze esclusive statali relative alla tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema; 
    che la difesa statale contesta, in  particolare,  l'eccezione  di
inammissibilita' per carenza di motivazione in relazione ai parametri
statutari violati, deducendo che nel ricorso simili  puntualizzazioni
sono state esaurientemente svolte, e ribadisce gli argomenti posti  a
fondamento di questo in riferimento a ciascuno degli  articoli  della
legge provinciale che hanno formato oggetto di impugnativa; 
    che,  nella  memoria  da  ultimo  menzionata,  si   afferma,   in
particolare, che l'art. 27-bis, comma 7, cod. ambiente stabilisce  un
livello essenziale delle prestazioni  che  le  autonomie  locali  non
possono disattendere; 
    che la Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha  depositato  un'altra
memoria in data 13 novembre 2018, insistendo sulle  conclusioni  gia'
rassegnate; 
    che, dopo  aver  ribadito  l'eccezione  di  inammissibilita'  per
carente motivazione del ricorso quanto alla violazione dei  parametri
evocati, nel merito, la Provincia autonoma pone in evidenza che  essa
non sarebbe tenuta a conformarsi «in tutto e  per  tutto  alle  norme
procedimentali del Codice dell'ambiente», perche'  le  norme  statali
sono di estremo dettaglio e, imponendo  vincoli  per  il  legislatore
provinciale non previsti dalla citata  direttiva  UE,  risulterebbero
lesive delle competenze provinciali; 
    che la resistente svolge, a seguire, argomentazioni difensive  in
riferimento ai diversi articoli della  legge  provinciale  impugnata,
rifacendosi  alle  posizioni  gia'  espresse  nei   precedenti   atti
depositati; 
    che, in data 29 gennaio 2019, la Provincia autonoma di Bolzano ha
depositato un'ulteriore  memoria,  nella  quale  ha  insistito  sulle
conclusioni gia' rassegnate; 
    che,   dopo   aver   ribadito   la   preliminare   eccezione   di
inammissibilita'  del  ricorso   per   genericita'   delle   censure,
sottolinea che la sentenza  n.  198  del  2018  di  questa  Corte  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 4,
del d.lgs. n. 104 del 2017 per mancata osservanza del procedimento di
adeguamento della normativa  provinciale  a  quella  statale  dettato
dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266  (Norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino  -  Alto  Adige
concernenti  il  rapporto  tra  atti  legislativi  statali  e   leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento); 
    che,  dunque,  secondo  la  Provincia  autonoma,  con  la   legge
provinciale impugnata sarebbe stato assolto  l'onere  di  adeguamento
della normativa provinciale alla nuova disciplina dettata dal  d.lgs.
n. 104 del 2017 e della direttiva 2014/52/UE; 
    che anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha  depositato
ulteriore memoria,  nella  quale  ha  insistito  sulla  richiesta  di
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
impugnate, affermando, inoltre, che con la sentenza n. 198  del  2018
questa Corte ha stabilito la legittimita' della disciplina statale di
cui al d.lgs. n. 104 del 2017  -  censurata,  fra  gli  altri,  dalla
stessa Provincia autonoma di Bolzano  -  riconoscendo  che  le  norme
statali di riforma economico-sociale e  gli  obblighi  internazionali
costituiscono limiti per  l'esercizio  delle  competenze  statutarie,
anche in riferimento alle autonomie speciali; 
    che la difesa statale precisa che, in  base  a  quanto  affermato
nella richiamata pronuncia, la delega  legislativa  per  l'attuazione
della  direttiva  2014/52/UE  non  escludeva  un  nuovo  riparto   di
competenze tra Stato e Regioni in materia  di  VIA,  e  che  anzi  il
legislatore  statale  ha  ritenuto  correttamente  di  inscrivere  la
normativa  in  tema  di  impatto  ambientale  nella  materia  «tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema», di cui all'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost.; 
    che, infatti, la sentenza n.  198  del  2018  presenterebbe  come
«architrave» della motivazione proprio la necessita' per le  Regioni,
anche ad autonomia speciale, di rispettare in  materia  ambientale  i
livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato in tema di VIA  nel
codice dell'ambiente; 
    che, secondo il Governo, in conclusione, le due  declaratorie  di
illegittimita' costituzionale contenute nella  sentenza  n.  198  del
2018, riferite al mancato rispetto  della  procedura  di  adeguamento
della normativa provinciale alla normativa statale  per  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, prevista dall'art. 2 del  d.lgs.  n.
266  del  1992,  non  inciderebbero  sull'assetto  delle  competenze,
essendo  finalizzate  esclusivamente  a  salvaguardare  le   speciali
prerogative delle Province autonome circa modi e tempi di adeguamento
dei  propri  ordinamenti  alla   nuova   disciplina   stabilita   dal
legislatore statale; 
    che, con atto notificato in data 30 giugno 2020 e  depositato  in
data 3 luglio 2020, rilevando  che,  a  seguito  dell'adozione  della
legge della Provincia  autonoma  di  Bolzano  27  marzo  2020,  n.  2
(Modifiche di leggi provinciali in  materia  di  cultura,  formazione
professionale, enti locali, ordinamento degli uffici e del personale,
tutela dei consumatori e degli utenti, rapporti della  Provincia  con
l'Unione europea, beni culturali,  istruzione,  pubblico  spettacolo,
utilizzo delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell'ambiente,
caccia e pesca, agricoltura, turismo, artigianato, esercizi pubblici,
economia,  commercio,  igiene   e   sanita',   edilizia   scolastica,
comunicazione, lavoro e trasporti) - frutto del lavoro di  un  tavolo
tecnico composto da  rappresentanti  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  e  da  rappresentanti  della
Provincia autonoma di Bolzano - e della legge provinciale  16  giugno
2020, n. 5 (Debito fuori bilancio  e  altre  disposizioni),  venivano
superati i rilievi contenuti nel ricorso, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso medesimo,  previa
delibera del Consiglio dei ministri del 25 giugno 2020; 
    che, con atto notificato in data 20 luglio 2020 e  depositato  in
data 29 luglio 2020, la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la
rinuncia al ricorso, giusta delibera della Giunta provinciale del  14
luglio 2020. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso e che la  rinuncia  e'  stata  accettata  dalla
Provincia autonoma di Bolzano; 
    che, secondo l'art. 23 delle  Norme  integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia  al  ricorso,  seguita
dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione
del processo (da ultimo, ordinanze n. 162, n. 124, n. 110, n.  109  e
n. 68 del 2020). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.