ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  32,  comma
2, del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150  (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009,  n.  69),  promosso  dal
Giudice di pace di Trebisacce nel procedimento vertente tra A.  Q.  e
la Areariscossioni srl e altro con  ordinanza  del  7  gennaio  2019,
iscritta al n. 132 del registro ordinanze  2019  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  38,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2019. 
    Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2020 il  Giudice
relatore Giancarlo Coraggio; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 settembre 2020. 
    Ritenuto che il Giudice di pace di Trebisacce, con ordinanza  del
7 gennaio 2019, iscritta al n. 132 del reg. ord. 2019,  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma  2,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69),  in  riferimento
all'art. 24 della Costituzione, prospettando che: 
    - la norma e' censurata nella parte in cui, nello stabilire  che,
per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per  il
pagamento delle entrate  patrimoniali  degli  enti  pubblici  di  cui
all'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni di  legge  relative  alla  riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato), «[e'] competente il  giudice
del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha  emesso,  il  provvedimento
opposto», sancisce l'applicazione di tale regola anche  nel  caso  in
cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui  e'  affidato  il
servizio di riscossione, e tale sede  ricada  in  una  circoscrizione
diversa da quella in cui ricade la sede dell'ente  locale  impositore
e/o concedente; 
    - il rimettente e' stato adito in sede di opposizione proposta ai
sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 e dell'art. 32 del  d.lgs.
n. 150 del 2011, avverso le ingiunzioni di pagamento  notificate  dal
concessionario della riscossione del Comune di Rocca Imperiale  (sito
nel circondario del Tribunale ordinario di Cosenza); 
    -  costituitasi  in  giudizio,  la  societa'  concessionaria   ha
eccepito, in  via  preliminare,  l'incompetenza  per  territorio  del
Giudice di pace adito, in favore di quella del Tribunale ordinario di
Cuneo, nel cui circondario rientra il Comune  di  Mondovi',  dove  la
medesima societa' concessionaria  della  riscossione  aveva  la  sede
legale; 
    -  pertanto,  facendo  applicazione  della  norma  in  questione,
nonche' dei principi affermati dalla giurisprudenza di  legittimita',
il rimettente  avrebbe  dovuto  dichiarare  la  propria  incompetenza
territoriale, in favore del Tribunale di Cuneo; 
    - cio' avrebbe determinato  «quella  condizione  di  "sostanziale
impedimento all'esercizio del diritto di azione  garantito  dall'art.
24 della Costituzione" suscettibile "di integrare la  violazione  del
citato parametro costituzionale"», o comunque a  «rendere  "oltremodo
difficoltosa" la  tutela  giurisdizionale»,  come  nella  fattispecie
oggetto della sentenza di questa Corte n. 44 del 2016; 
    che, pertanto,  il  rimettente  ha  affermato  che  non  appariva
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
sollevata  dall'attore  con  riferimento  all'art.  24   Cost.,   nei
confronti della norma oggetto che,  ai  fini  del  radicamento  della
competenza territoriale, individua sempre ed in ogni caso quale unico
criterio di riferimento il luogo in cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha
emesso il provvedimento opposto, anche nel caso in cui  l'ingiunzione
sia stata emessa dal soggetto  cui  e'  affidato  il  servizio  della
riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e
tale sede appartenga ad un circondario diverso (Tribunale  di  Cuneo)
da quello in cui ricade  la  sede  dell'ente  locale  impositore  e/o
concedente (Tribunale di Cosenza); 
    che non e' intervenuto nel giudizio il Presidente  del  Consiglio
dei ministri. 
    Considerato che il Giudice di pace  di  Trebisacce  ha  sollevato
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma  2,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  2011,   n.   150   (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e
semplificazione dei  procedimenti  civili  di  cognizione,  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella  parte  in
cui,  nello  stabilire  che,  per  le  controversie  in  materia   di
opposizione  all'ingiunzione   per   il   pagamento   delle   entrate
patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del regio decreto
14  aprile  1910,  n.  639  (Approvazione  del  testo   unico   delle
disposizioni  di  legge  relative  alla  riscossione  delle   entrate
patrimoniali dello Stato), «[e'] competente il giudice del  luogo  in
cui ha sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento  opposto»,
sancisce  l'applicazione  di  tale  regola  anche  nel  caso  in  cui
l'ingiunzione sia stata  emessa  dal  soggetto  cui  e'  affidato  il
servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso
da quello in cui ricade  la  sede  dell'ente  locale  impositore  e/o
concedente; 
    che, successivamente all'ordinanza di  rimessione,  questa  Corte
con la sentenza  n.  158  del  2019  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 2, del d.lgs.  n.  150  del  2011,
nella parte in cui, dopo le parole  «E'  competente  il  giudice  del
luogo in cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il  provvedimento
opposto», non prevede le parole «ovvero, nel caso  di  concessionario
della riscossione delle entrate patrimoniali, del  luogo  in  cui  ha
sede l'ente locale concedente»; 
    che in particolare la richiamata sentenza  n.  158  del  2019  ha
affermato che «[v]algono al riguardo i principi gia' enunciati  nella
sentenza  n.  44  del  2016,  che  ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della disciplina la  quale  prevede,  per  le  entrate
tributarie,  che  le  controversie   proposte   nei   confronti   dei
concessionari del servizio di riscossione,  nonche'  quelle  proposte
nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53  del
d.lgs.  n.  446  del  1997,  sono  devolute  alla  competenza   della
commissione  tributaria  provinciale  nella  cui   circoscrizione   i
concessionari stessi e i suddetti soggetti hanno  sede,  anziche'  di
quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente»; 
    che, pertanto, la  questione  in  esame  deve  essere  dichiarata
manifestamente  inammissibile  in  quanto  ormai  priva  di   oggetto
(ordinanze n. 220 e n. 69 del 2019, n. 190  del  2018  e  n.  26  del
2016), atteso che, in  ragione  della  intervenuta  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale, e' venuta  meno  la  parziale  carenza
normativa che - secondo il rimettente  -  determinava  il  denunciato
contrasto con l'evocato parametro costituzionale. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), e 9, comma 1, delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.