ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019, n. 17 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-12 giugno 2019, depositato in cancelleria l'11 giugno 2019, iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte; udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020 il Giudice relatore Giuliano Amato; deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020. Ritenuto che con ricorso notificato il 7-12 giugno 2019 e depositato l'11 giugno, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimita' degli artt. 12, comma 2, lettera c), e 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 9 aprile 2019 n. 17 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo), per violazione complessivamente degli artt. 2, 3, 117, secondo comma, lettera h), e 118 della Costituzione; che la disposizione censurata, nel prevedere il sostegno regionale per interventi volti a promuovere il volontariato degli anziani, stabilisce che l'impegno civico delle persone anziane si realizza attraverso attivita' di «vigilanza e animazione presso scuole e mense, musei, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali»; che, ad avviso del ricorrente, l'azione di vigilanza indicata dalla disposizione impugnata non sarebbe adeguatamente specificata ed evocherebbe attivita' di prevenzione e sicurezza suscettibili di interferire con funzioni riservate per legge alle forze di polizia, invadendo cosi' la competenza esclusiva dello Stato nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza; che, d'altra parte, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, l'art. 14, comma 3, della stessa legge regionale n. 17 del 2019, nel prevedere che, ai fini della predisposizione e della presentazione del piano per l'invecchiamento attivo, la Giunta regionale puo' consultare, tra gli altri, «[i] rappresentanti delle associazioni di volontariato», assegnerebbe solo a queste ultime un ruolo consultivo; cio' si porrebbe in contrasto con l'art. 55, comma l, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», che prevede la partecipazione degli enti del terzo settore, senza limitazioni a determinate categorie, anche alla fase preliminare della co-programmazione; che, pertanto, nel limitare il coinvolgimento a una sola categoria di enti del terzo settore, l'art. 14, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 17 del 2019 sarebbe illegittimo, irragionevole e discriminatorio e violerebbe i principi di sussidiarieta' e cooperazione di cui all'art. 118 Cost.; che, con atto depositato il 12 luglio 2019, si e' costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso in esame siano dichiarate inammissibili o comunque infondate; che, in riferimento all'art. 12, comma 2, lettera c), della legge reg. Piemonte n. 17 del 2019, la difesa regionale ritiene che la disposizione censurata non incida sui compiti afferenti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ma preveda soltanto attivita' volte «a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalita' presenti e nel rispetto delle normative di settore», come enunciato dal comma 1 dello stesso art. 12, al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunita' e di promuoverne la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale; che il ricorso agli anziani volontari non sarebbe, dunque, inserito nell'ambito della sicurezza pubblica, non essendo loro conferita alcuna funzione relativa alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico; viceversa, al fine di migliorare le condizioni di vivibilita' dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, la disposizione impugnata consentirebbe agli anziani volontari di svolgere un'attivita' di mera «sorveglianza», ossia di osservazione e segnalazione; che, d'altra parte, l'art. 14, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 17 del 2019 prevede solo una facolta' della Giunta regionale di svolgere una consultazione piu' ristretta nella fase preliminare alla presentazione del piano, destinato ad essere approvato in via definitiva dall'Assemblea legislativa; che il legislatore avrebbe cosi' consentito alla Giunta regionale di privilegiare la consultazione di soggetti, quali le associazioni di volontariato, che operano trasversalmente in tutti gli ambiti d'azione afferenti il terzo settore; che, pertanto, la scelta del legislatore regionale sarebbe volta a individuare tutti i soggetti attuatori, in modo da programmare la rete di supporto nella configurazione piu' ampia possibile, per operare sul territorio in modo integrato e coordinato; non sussisterebbe, dunque, alcun contrasto ne' con gli artt. 2, 3 e 118 Cost., ne' con l'art. 55, comma 1, del d. lgs. n. 117 del 2017; che entrambe le disposizioni impugnate sono state rispettivamente modificate dagli artt. 11 e 12 della legge della Regione Piemonte 9 luglio 2020, n. 15 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale - Collegato); che, con atto depositato il 18 settembre 2020, ritenendo che siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, previa delibera del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2020; che, con atto depositato il 9 ottobre 2020, la Regione Piemonte ha dichiarato di accettare tale rinuncia. Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 216, n. 215, n. 207, n. 109 e n. 68 del 2020). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.