ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Calabria 4 ottobre 2019, n.  34  (Provvedimenti  urgenti  per
garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale),  e,
in particolare, degli artt.  1,  2,  3  e  4  della  medesima  legge,
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
notificato il 3-9 dicembre 2019,  depositato  in  cancelleria  il  10
dicembre 2019, iscritto  al  n.  113  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  52,  prima
serie speciale, dell'anno 2019. 
    Udito nella udienza pubblica  del  21  ottobre  2020  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    udito l'avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 22 ottobre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 3-9 dicembre 2019 e  depositato  in
cancelleria il 10 dicembre 2019 (reg.  ric.  n.  113  del  2019),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  la  legge  della
Regione Calabria 4 ottobre 2019, n.  34  (Provvedimenti  urgenti  per
garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale),  in
riferimento agli artt. 81 e 120, secondo comma,  della  Costituzione,
nonche', in particolare,  l'art.  1,  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma,  lettera  l),  Cost.,  e  gli  artt.  2,  3  e  4,  in
riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost. 
    Il ricorrente premette l'esposizione dei  contenuti  della  legge
regionale impugnata: l'art. 1 stabilisce: «[a]l fine di garantire  il
diritto  alla  salute  e  l'erogazione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza, per i contratti a  tempo  determinato  o  flessibile  del
personale  che  presta  servizio  presso  le  Aziende   sanitarie   e
ospedaliere della Regione Calabria, compresi  i  rapporti  di  lavoro
cessati nell'ultimo periodo,  e'  disposto  il  rinnovo  fino  al  31
dicembre 2019»; l'art. 2 dispone: «[e]ntro il 31 dicembre 2019, sulla
base dei fabbisogni di personale  di  ciascuna  Azienda  sanitaria  e
ospedaliera,  gli  organi  competenti  provvedono  a  concludere   le
procedure  gia'  avviate  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato,
nonche' a procedere allo scorrimento delle graduatorie  in  corso  di
validita' fino al loro esaurimento»; l'art. 3 prevede: «[s]ulla  base
dei propri fabbisogni di  personale,  ciascuna  Azienda  sanitaria  e
ospedaliera   e'   autorizzata   a   concludere   le   procedure   di
internalizzazione  secondo  le  norme  ed  i  criteri  contenuti  nel
Protocollo d'intesa di cui alla Delib. G.R. della Calabria numero 196
del 3 marzo 2008, recante: "Approvazione protocollo d'intesa  per  la
stabilizzazione del personale precario del comparto e direttiva  alle
Aziende",  relativamente  al  personale  gia'   riqualificato   quale
operatore socio sanitario in  virtu'  del  medesimo  Protocollo,  nel
rispetto della normativa vigente in materia»; infine l'art. 4 prevede
che «[d]all'attuazione della presente  legge  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale». 
    1.1.-  Ad  avviso  del  ricorrente  le  disposizioni  recate  dai
predetti   articoli,   nonche'   l'intera   legge    regionale,    in
considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della  mancanza
di copertura finanziaria del provvedimento normativo, presentano vari
profili di illegittimita' costituzionale. 
    In via preliminare la difesa dello Stato rappresenta  che  il  17
dicembre 2009 la Regione Calabria ha firmato l'Accordo per  il  piano
di rientro dal disavanzo per la spesa sanitaria e, con  delibera  del
Consiglio dei ministri del  30  luglio  2010,  la  Regione  e'  stata
commissariata ai sensi dell'art. 4, comma  l,  del  decreto-legge  1°
ottobre   2007,   n.   159    (Interventi    urgenti    in    materia
economico-finanziaria,  per  lo  sviluppo   e   l'equita'   sociale),
convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n.  222,
in attuazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Richiamata la sentenza n. 200 del 2019 della Corte costituzionale
in tema di commissariamento  del  servizio  sanitario  della  Regione
Calabria, il ricorrente prosegue riferendo che  «[c]on  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019 il gen. Saverio  Cotticelli
e' stato  riconfermato  nell'incarico  di  Commissario  ad  acta  per
l'attuazione del vigente Piano  di  rientro  dai  disavanzi  del  SSR
calabrese, con l'incarico prioritario di  proseguire  nell'attuazione
dei Programmi operativi 2016-2018, nonche' di  tutti  gli  interventi
necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio  regionale,
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza  in  condizioni  di
efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualita'» e che  rientra  tra
le  prerogative  del  commissario  la  definizione  degli  interventi
relativi al personale. Cio' in quanto il «punto 8  della  lettera  b)
della delibera del Consiglio dei Ministri del  7  dicembre  2018,  di
nomina  dell'attuale  struttura  commissariale,   assegna   al   solo
Commissario ad acta, e non anche  al  Presidente  della  Regione,  il
compito di razionalizzare e  contenere  la  spesa  del  personale  in
coerenza con l'effettivo fabbisogno in applicazione  della  normativa
vigente in materia». 
    1.2.- Ad avviso del ricorrente le previsioni di cui agli artt. l,
2 e 3 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019,  nel  disciplinare  i
rapporti  di  lavoro  del  personale  sanitario  regionale,  violano,
pertanto,  l'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  avendo   la   Corte
costituzionale costantemente affermato che il divieto di interferenza
con le funzioni commissariali si traduce in un «effetto  interdittivo
di qualsiasi disposizione incompatibile con gli  impegni  assunti  ai
fini del risanamento economico-finanziario  del  disavanzo  sanitario
regionale (sentenza n. 51 del  2013),  potendo  essa  intervenire  in
maniera disarmonica rispetto alle  scelte  commissariali  e,  dunque,
indirettamente ostacolare l'unitarieta' dell'intervento (sentenza  n.
266 del 2016)» (e' richiamata la sentenza n. 106 del 2017). 
    La difesa statale rappresenta,  inoltre,  che  «nel  corso  della
riunione di verifica del Piano di rientro del  10  agosto  2019»,  e'
emerso che «sull'anno 2019 si sta prospettando una  grave  situazione
di disavanzo privo di copertura». 
    Ne consegue che, secondo il ricorrente, le disposizioni regionali
sono, altresi', prive di copertura finanziaria  e,  pertanto,  ledono
l'art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale «[o]gni  legge  che
importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere  ai  mezzi  per  farvi
fronte». 
    1.3.- In via subordinata, la difesa statale deduce che  l'art.  1
della legge regionale impugnata, nel rinnovare ex lege,  fino  al  31
dicembre 2019, i contratti  a  tempo  determinato  o  flessibile  del
personale  che  presta  servizio  presso  le  aziende   sanitarie   e
ospedaliere della Regione, contrasta con la legislazione  statale  di
riferimento ed invade cosi'  la  materia  dell'«ordinamento  civile»,
riservata alla legislazione statale  dall'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost. 
    In particolare, la proroga generalizzata,  peraltro  estesa  alla
fattispecie non meglio precisata  dei  «rapporti  di  lavoro  cessati
nell'ultimo periodo», disposta  dall'art.  1  della  legge  regionale
impugnata, senza richiamare i necessari presupposti di  temporaneita'
ed eccezionalita', da dimostrare nel caso concreto, e' difforme dalle
previsioni dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche), che costituisce norma riconducibile  alla
materia dell'«ordinamento civile». 
    Sul punto, il ricorrente rappresenta che  difatti  «l'ordinamento
statale, con le norme di cui al Capo III del decreto  legislativo  n.
81 del 2015 e con l'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del  2001,
stabilisce limiti puntuali alla possibilita' di rinnovare i contratti
a tempo determinato - ferme  restando  le  deroghe  previste  per  il
personale sanitario di cui  all'art.  29,  comma  2,  lett.  c),  del
decreto legislativo n. 81 del 2015», sicche' il rinnovo generalizzato
dei predetti rapporti di lavoro disposti dall'intervento regionale in
esame si pone in contrasto con le citate disposizioni statali. 
    1.4.- Per il ricorrente sono, inoltre, censurabili sia l'art.  2,
il quale prevede che entro  il  31  dicembre  2019  ciascuna  azienda
sanitaria e ospedaliera sia autorizzata a concludere le procedure  di
assunzione  gia'   avviate,   procedendo   allo   scorrimento   delle
graduatorie in corso  di  validita',  sia  l'art.  3,  che  autorizza
ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di
internalizzazione nel generico e non  circostanziato  rispetto  della
normativa vigente in materia. Cio'  in  quanto  tali  articoli  della
legge regionale impugnata, «laddove non richiamano il rispetto  delle
facolta' assunzionali legittimamente esercitabili e  non  individuano
la relativa copertura finanziaria, si pongono  in  contrasto  con  la
normativa statale che regola la  materia,  determinando  una  lesione
dell'articolo 81 Cost. - tenuto conto della  non  esaustivita'  della
clausola di invarianza di cui all'articolo 4 della legge regionale in
parola - e dell'articolo 117, terzo comma, Cost. che reca i  principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». 
    2.- La Regione Calabria non si e' costituita. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria  4
ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione
dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento agli  artt.
81 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonche', in particolare,
l'art. 1, in riferimento all'art. 117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento  agli  artt.  81  e  117,
terzo comma, Cost. 
    Il   ricorrente   dubita   della   legittimita'    costituzionale
dell'intera  legge  regionale,  atteso  il  suo  carattere  normativo
omogeneo e la mancanza di copertura finanziaria,  nonche'  delle  sue
singole disposizioni. 
    In via preliminare e generale, il ricorrente assume che la  legge
regionale, nel suo complesso, viola  l'art.  120,  secondo  comma,  e
l'art. 81 Cost.,  in  quanto  la  Regione  Calabria,  avendo  firmato
l'accordo per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
ed essendo stata commissariata,  non  puo'  adottare  in  materia  di
personale disposizioni che interferiscano con il compito assegnato al
commissario di «razionalizzare e contenere la spesa del personale  in
coerenza con l'effettivo fabbisogno in applicazione  della  normativa
vigente in  materia»,  determinando  effetti  incompatibili  con  gli
impegni assunti ai fini  del  risanamento  economico-finanziario  del
disavanzo sanitario regionale, nonche' prive, comunque, di copertura. 
    In  via  subordinata   il   ricorrente   propone   due   censure,
rispettivamente riferite all'art. 1 e agli artt. 2 e  3  della  legge
regionale impugnata. 
    Relativamente alla disposizione recata dall'art. 1, il ricorrente
ne eccepisce il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera  l),
Cost., in quanto la previsione regionale - nel  disporre  il  rinnovo
fino al 31 dicembre 2019 del contratto a tempo determinato flessibile
del  personale  che  presta  servizio  presso  le  aziende  sanitarie
ospedaliere  regionali,  compresi  i  rapporti  di   lavoro   cessati
nell'ultimo periodo - invaderebbe la competenza statale in materia di
«ordinamento civile», contrastando con le previsioni dell'art. 36 del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,   n.   165   (Norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche),  in  materia  di  rapporto  di  lavoro  flessibile  nelle
pubbliche amministrazioni. 
    Infine, riguardo all'art.  2  -  che  prevede  che  entro  il  31
dicembre 2019 ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera regionale  sia
autorizzata a concludere le procedure di assunzione  di  personale  a
tempo indeterminato,  nonche'  a  procedere  allo  scorrimento  delle
graduatorie in corso di  validita'  fino  al  loro  esaurimento  -  e
all'art. 3 - che autorizza tali aziende a concludere le procedure per
la stabilizzazione del personale precario - il ricorrente assume  che
tali disposizioni comportino la violazione  degli  artt.  81  e  117,
terzo comma,  Cost.,  in  riferimento  ai  principi  fondamentali  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    2.- Le questioni promosse  nei  confronti  dei  singoli  articoli
della legge regionale impugnata sono fondate. 
    Sebbene, in via principale, il ricorrente prospetti la violazione
dell'art.  120,  secondo  comma,  Cost.,  in  ragione  del  contrasto
dell'intervento  normativo  impugnato  con  il  commissariamento  del
settore sanitario regionale, tale violazione, a ben vedere,  verrebbe
in  evidenza  solo  qualora  le  singole  disposizioni   risultassero
ascrivibili alla competenza regionale,  il  cui  legittimo  esercizio
risulti, pertanto, temporaneamente impedito dal commissariamento. 
    Nel caso di  specie,  invece,  tale  evenienza  non  si  realizza
poiche' le misure previste dai singoli articoli della legge regionale
impugnata  risultano  eccedere,   per   i   profili   rispettivamente
prospettati dal ricorrente,  l'ambito  di  competenza  della  Regione
Calabria, nonche' violare l'art. 81 Cost. 
    2.1.- E' innanzitutto fondata la dedotta lesione  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l), Cost. ad opera della disposizione  dettata
dall'art. 1 della legge regionale impugnata. 
    Questa  Corte  ha  ripetutamente   ricondotto   alla   competenza
esclusiva del legislatore statale in materia di «ordinamento  civile»
la disciplina del rapporto di lavoro pubblico  contrattualizzato  (ex
plurimis, sentenze n. 231 e n. 72  del  2017)  quale  e'  quello  del
personale  del  servizio  sanitario  nazionale-regionale.   In   tale
contesto e' stato evidenziato il ruolo  essenziale  riconosciuto  dal
legislatore all'autonomia collettiva nel regolarne  aspetti  salienti
(ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015), attraverso
la dialettica fra fonte normativa e fonte contrattuale. 
    Nella fattispecie  oggetto  del  ricorso  assume  rilievo  quanto
stabilito dall'art. 36 (Personale a tempo determinato o  assunto  con
forme di lavoro flessibile) del d.lgs. n. 165 del 2001,  evocato  dal
ricorrente come parametro interposto. 
    Il predetto articolo stabilisce limiti e  modalita'  con  cui  le
pubbliche  amministrazioni  possono  ricorrere   a   tali   tipologie
contrattuali di lavoro,  nel  rispetto  della  normativa  dettata  in
materia di rapporto  di  lavoro  nel  settore  privato  o  di  quelle
specifiche settoriali, prevedendo comunque che tali contratti possono
essere stipulati  «soltanto  per  comprovate  esigenze  di  carattere
esclusivamente  temporaneo  o  eccezionale  e  nel   rispetto   delle
condizioni e modalita' di reclutamento  stabilite  dall'articolo  35»
del medesimo decreto legislativo. 
    Inoltre, l'art. 36 demanda ai contratti collettivi  nazionali  di
lavoro la definizione  di  aspetti  e  profili  della  disciplina  in
materia. Nella fattispecie, e' il Contratto collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto sanita', periodo 2016-2018 (in attesa di rinnovo)
a  dettare  al  Titolo  V  disposizioni  in  ordine  alle   tipologie
flessibili del rapporto di lavoro nel settore. 
    Atteso tale quadro normativo, risulta evidente la  violazione  da
parte  della  disposizione  regionale  della  competenza  statale  in
materia di «ordinamento civile». 
    In  particolare,  la  disposizione  impugnata,  nel  disporre  il
rinnovo fino  al  31  dicembre  2019  dei  contratti  flessibili  del
personale sanitario e perfino la reviviscenza di rapporti  di  lavoro
gia' cessati, non correla, come previsto dalla disposizione  statale,
il ricorso ai contratti flessibili a  reali  esigenze  eccezionali  e
straordinarie. In questo modo il ricorso alle tipologie  contrattuali
in esame si risolve in una modalita' volta a sopperire a  carenze  di
organico del settore sanitario,  alle  quali,  invece,  si  deve  far
fronte attraverso le forme di reclutamento di personale previste  dal
legislatore nazionale per la pubblica amministrazione  (ex  plurimis,
sentenza n. 217 del 2012). 
    2.2.- Parimenti fondata e' la questione promossa  in  riferimento
all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  per   lesione   dei   principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica,  nei  confronti
delle disposizioni recate dagli artt. 2 e  3  della  impugnata  legge
reg. Calabria  n.  34  del  2019,  concernenti,  rispettivamente,  la
conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere  regionali
delle procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e di
quelle di internalizzazione del personale precario del comparto. 
    Questa Corte ha riconosciuto come principi di coordinamento della
finanza pubblica le disposizioni statali che  stabiliscono  limiti  e
vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche
ovvero relative  alla  stabilizzazione  del  personale  precario,  in
quanto  incidono  sul  rilevante  aggregato   di   finanza   pubblica
costituito dalla spesa per il personale (ex plurimis, sentenze  n.  1
del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012; con la  sentenza
n.  18  del  2013  era  gia'  stata  dichiarata  l'illegittimita'  di
disposizioni  della   stessa   Regione   Calabria   in   materia   di
stabilizzazione di personale precario del servizio sanitario). 
    Come rilevato dalla difesa statale, gli artt. 2 e 3  della  legge
impugnata non  prevedono  il  puntuale  rispetto  delle  disposizioni
statali in materia, poiche' nell'art. 2 manca in proposito  qualsiasi
riferimento,  mentre  l'art.  3   si   limita   a   un   generico   e
insoddisfacente richiamo «al  rispetto  della  normativa  vigente  in
materia». 
    2.3.- In ogni caso gli  interventi  previsti  dalle  disposizioni
della legge regionale impugnata  ledono  il  parametro  dell'art.  81
Cost.,   stante   la   inidoneita'   della    clausola    finanziaria
complessivamente posta dall'art. 4 della legge regionale, secondo cui
dalla sua attuazione «non derivano nuovi o maggiori oneri  finanziari
a carico del bilancio regionale». 
    Difatti,  la  previsione  dell'art.  4  della   legge   regionale
impugnata, nel risultare meramente assertiva e apodittica, si risolve
in una clausola di stile. 
    Invero, le misure previste comportano, ex se, effetti  finanziari
in termini  di  spesa  per  il  personale,  mentre  mancano  elementi
dimostrativi della  dedotta  invarianza  di  spesa  per  il  bilancio
regionale. 
    Del resto,  il  ricorrente  ha  rappresentato  che  i  tavoli  di
monitoraggio per la verifica  del  piano  di  rientro  dal  disavanzo
finanziario del  settore  sanitario  regionale  hanno  confermato  la
presenza di un deficit non coperto  per  l'anno  2018  e  prospettato
anche per l'anno 2019 una grave situazione di disavanzo. 
    3.- L'acclarata illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della
legge reg. Calabria n. 34 del 2019 per  violazione  della  competenza
statale in materia di «ordinamento civile» e degli artt. 2  e  3  per
incoerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica  e  per  assenza  di  idonea  copertura   finanziaria,   nel
comportare l'assorbimento  della  censura  sollevata  in  riferimento
all'art.  120,   secondo   comma,   Cost.,   conduce   a   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge impugnata.