ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1,  comma
13, e 2, commi 4, 5 e  6,  della  legge  della  Regione  Calabria  16
dicembre 2019, n. 56, recante «Adeguamento alla normativa  nazionale.
Modifiche alla legge regionale 7  dicembre  2009,  n.  47  (Tutela  e
valorizzazione degli alberi  monumentali,  dei  boschi  vetusti,  dei
filari, delle alberate e della flora spontanea di alto  pregio  della
Calabria)», promosso dal Presidente del Consiglio dei  ministri,  con
ricorso notificato il 14-20 febbraio 2020, depositato in  cancelleria
il 21 febbraio 2020, iscritto al n. 23 del registro  ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  13,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nella udienza pubblica del  17  novembre  2020  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato dello Stato Ettore Figliolia per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri, l'avvocato Franceschina Talarico  per  la
Regione Calabria, in collegamento da remoto, ai sensi  del  punto  1)
del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020; 
    deliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2020. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 14-20 febbraio 2020 e depositato in
cancelleria il 21 febbraio 2020  (reg.  ric.  n.  23  del  2020),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. l, comma  13,  e
2, commi 4, 5 e 6, della legge della  Regione  Calabria  16  dicembre
2019, n. 56 recante «Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche
alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e  valorizzazione
degli alberi monumentali,  dei  boschi  vetusti,  dei  filari,  delle
alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)». 
    1.1.- Le disposizioni  impugnate  stabiliscono,  rispettivamente,
che: «13. Nel caso in cui si rilevi  un  pericolo  imminente  per  la
pubblica incolumita'  e  la  sicurezza  urbana,  il  Comune  provvede
tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad  eliminare
il pericolo, dandone previa immediata  comunicazione  agli  organismi
territorialmente competenti, e predispone,  ad  intervento  concluso,
una  relazione  tecnica  descrittiva   della   situazione   e   delle
motivazioni che hanno determinato l'intervento» e che  «4.  E'  fatto
divieto  a  chiunque  abbatte   senza   autorizzazione,   espiantare,
danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie  di  cui
all'articolo 2. 5. L'abbattimento, lo sradicamento o  lo  spostamento
delle specie di cui all'articolo  2,  comma  l,  incluse  nell'elenco
degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o
privato puo' essere  autorizzato  dal  Comune  competente,  ai  sensi
dell'articolo 4,  solo  per  esigenze  di  pubblica  utilita',  o  di
pubblica incolumita' o per esigenze  fitosanitarie  e  comunque  dopo
aver accertato l'impossibilita'  ad  adottare  soluzioni  alternative
volte    ad    evitare    l'abbattimento.     6.     L'autorizzazione
all'abbattimento, allo sradicamento o  allo  spostamento  di  cui  al
comma 5 e' comunicata  agli  organismi  territorialmente  competenti,
come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente  legge  e
al  dipartimento  regionale   competente   in   materia   di   tutela
dell'ambiente». 
    1.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  sostiene  che  le
norme  impugnate,  nel  richiedere  che  i  Comuni   diano   semplice
comunicazione  agli  organismi  territorialmente   competenti   degli
interventi effettuati  sugli  alberi  monumentali  per  prevenire  ed
eliminare le situazioni di pericolo (art. l, comma  13,  della  legge
reg. n. 56 del  2019)  ovvero  dei  provvedimenti  di  autorizzazione
all'abbattimento, allo sradicamento o spostamento  dei  detti  alberi
(art. 2, commi 4, 5 e 6,  della  legge  reg.  n.  56  del  2019),  si
porrebbero in contrasto con l'art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio
2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli  spazi  verdi  urbani),  che
subordina  tali  provvedimenti  al  previo  parere,  obbligatorio   e
vincolante, del Corpo forestale dello Stato. 
    Le  disposizioni  impugnate  violerebbero,  pertanto,  ad  avviso
dell'Avvocatura generale, la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia  di  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema   e   dei   beni
culturali, quale attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., ponendosi altresi' in contrasto con un principio  fondamentale
della legislazione, se ricondotte invece alla materia di legislazione
concorrente della «valorizzazione dei beni culturali e  ambientali  e
promozione e organizzazione di attivita' culturali», di cui al  terzo
comma del medesimo art. 117 Cost. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione  Calabria,  chiedendo
dichiararsi inammissibili, o comunque sia, non fondate  le  questioni
di legittimita' costituzionale promosse dal Presidente del  Consiglio
dei ministri. 
    2.1.-   La   difesa   regionale    eccepisce,    preliminarmente,
l'inammissibilita' delle questioni promosse  dal  ricorrente  per  la
ritenuta  assertivita',  genericita'   e   contraddittorieta'   delle
medesime. 
    2.2.- Ad avviso della Regione Calabria, le questioni avanzate dal
Governo non sarebbero, in ogni caso, fondate nel merito. 
    La difesa regionale evidenzia, in proposito, che la legge reg. n.
56 del 2019 e' stata emanata dalla Regione Calabria proprio  al  fine
di adeguare, nell'ottica del principio di  leale  collaborazione  tra
Stato e Regione, le disposizioni gia' introdotte  dalla  legge  della
Regione Calabria 25 gennaio 2019, n. 1, recante «Modifiche alla legge
regionale 7 dicembre 2009,  n.  47  (Tutela  e  valorizzazione  degli
alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)»
alle osservazioni del Governo e, in particolare, ai rilievi sollevati
dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari  e  forestali  con
nota del 22 febbraio 2019. 
    La  parte  resistente  ritiene,  inoltre,  che  la  ricostruzione
normativa posta a fondamento dell'impugnativa sarebbe smentita  dalla
stessa formulazione testuale dell'art. 4, commi 11 e 14, della  legge
della  Regione  Calabria  7  dicembre   2009,   n.   47   (Tutela   e
valorizzazione degli alberi  monumentali,  dei  boschi  vetusti,  dei
filari, delle alberate e della flora spontanea di alto  pregio  della
Calabria), come appunto modificato dalla legge reg.  Calabria  n.  56
del 2019. 
    Tali disposizioni, non impugnate e completamente  trascurate  dal
ricorrente, stabiliscono, infatti, rispettivamente che: «[i]  Comuni,
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della  L.  10/2013,  concedono  le
autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e
alla modifica della chioma e  dell'apparato  radicale  solo  in  casi
motivati e improcrastinabili, nei quali e' accertata l'impossibilita'
di adottare  soluzioni  alternative,  previo  parere  obbligatorio  e
vincolante  degli  organismi  territorialmente  competenti,  che   si
possono  avvalere  della  consulenza   del   servizio   fitosanitario
regionale» e che « [a]i fini  di  cui  ai  commi  9,  11  e  13,  per
"organismi territorialmente competenti" si intendono gli  uffici  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  per  come
previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 177/2016
e, in presenza di vincolo  paesaggistico,  i  competenti  uffici  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali». 
    In   altri   termini,   contrariamente   a    quanto    sostenuto
dall'Avvocatura dello Stato, l'abbattimento e  gli  interventi  sugli
alberi monumentali sarebbero disciplinati non solo dalle disposizioni
impugnate, ma dal combinato disposto di tali norme con i detti  commi
11 e 14 dell'art. 4 della legge reg. Calabria n.  47  del  2009,  che
richiedono, appunto, quale presupposto  dell'autorizzazione  comunale
agli  interventi  sugli  alberi  monumentali,  il  preventivo  parere
obbligatorio   e   vincolante   degli   organismi    territorialmente
competenti. 
    3.-  Con  memoria   depositata   in   prossimita'   dell'udienza,
l'Avvocatura generale dello  Stato  ha  ulteriormente  precisato  gli
argomenti posti a fondamento dell'impugnazione, e  ha  contestato  le
eccezioni di inammissibilita' sollevate dalla Regione Calabria. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il  ricorso  indicato  in  epigrafe,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha  impugnato,  in  riferimento  all'art.  117,
commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, gli artt.  l,
comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria  16
dicembre 2019, n. 56, recante «Adeguamento della normativa nazionale.
Modifiche alla legge regionale 7  dicembre  2009,  n.  47  (Tutela  e
valorizzazione degli alberi  monumentali,  dei  boschi  vetusti,  dei
filari, delle alberate e della flora spontanea di alto  pregio  della
Calabria)». 
    Il  ricorrente  sostiene  che  le  disposizioni  impugnate,   nel
richiedere  che  i  Comuni   diano   comunicazione   agli   organismi
territorialmente competenti degli interventi effettuati sugli  alberi
monumentali per prevenire ed  eliminare  le  situazioni  di  pericolo
(art. l, comma 13, della legge  reg.  n.  56  del  2019)  ovvero  dei
provvedimenti di autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o
spostamento dei detti alberi (art. 2, commi 4, 5  e  6,  della  legge
reg. n. 56 del 2019), si porrebbero in contrasto con l'art. 7,  comma
4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per  lo  sviluppo  degli
spazi verdi urbani), che subordina tali provvedimenti  al  necessario
previo parere, obbligatorio e vincolante, del Corpo  forestale  dello
Stato. 
    Le   norme   impugnate   violerebbero,   pertanto,   ad    avviso
dell'Avvocatura generale, la  competenza  esclusiva  dello  Stato  in
materia  di  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema   e   dei   beni
culturali, quale attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost., ponendosi altresi' in contrasto con un principio  fondamentale
della legislazione, se ricondotte invece alla materia di legislazione
concorrente della «valorizzazione dei beni culturali e  ambientali  e
promozione e organizzazione di attivita' culturali», di cui al  terzo
comma del medesimo art. 117 Cost. 
    La Regione  Calabria,  costituitasi  in  giudizio,  ha  eccepito,
preliminarmente,   l'inammissibilita'   del   ricorso,    sostenendo,
comunque, la non fondatezza delle questioni promosse  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri. 
    2.- Le questioni sono inammissibili  a  causa  dell'insufficiente
ricostruzione del quadro normativo di riferimento. 
    Le norme regionali impugnate  vanno  considerate  alla  luce  del
duplice intervento legislativo che la  Regione  Calabria  ha  svolto,
prima  con  la  legge  regionale  25  gennaio  2019,  n.  1,  recante
«Modifiche alla legge regionale 7 dicembre  2009,  n.  47  (Tutela  e
valorizzazione degli  alberi  monumentali  e  della  flora  spontanea
autoctona della Calabria) e, quindi, con la gia' citata legge reg. n.
56 del 2019, al fine di adeguare la legge reg. n. 47  del  2009  alle
modifiche intervenute nella disciplina statale di riferimento. 
    Va, infatti, rammentato, che prima della legge statale n. 10  del
2013 e del  successivo  decreto  interministeriale  23  ottobre  2014
(Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi
e criteri direttivi per il  loro  censimento),  la  protezione  degli
alberi monumentali veniva assicurata dalle numerose  leggi  regionali
intervenute in materia, tra cui va annoverata anche la legge reg.  n.
47 del 2009, che, successivamente, si sono progressivamente  adeguate
al modello e alle  prescrizioni  della  disciplina  statale,  dovendo
tener conto anche della intervenuta soppressione del Corpo  forestale
dello Stato disposta dal decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.  177
che reca «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». 
    In  questa  complessiva  opera  di  adeguamento  delle  normative
regionali alla disciplina statale in materia, la Regione Calabria  ha
emanato la legge  reg.  n.  56  del  2019  allo  scopo  specifico  di
recepire, nell'ottica del principio di leale collaborazione tra Stato
e Regione, alcuni rilievi formulati dal  Governo  in  relazione  alle
norme di modifica della legge reg. n. 47 del  2009  introdotte  dalla
legge reg. n. 1 del 2019. 
    In particolare, il nuovo testo dell'art. 4, commi 11 e 14,  della
legge reg. n. 47 del 2009, come appunto introdotto dalla  legge  reg.
n. 56 del 2019, ha previsto,  recependo  le  specifiche  osservazioni
formulate dal Governo, che gli interventi  sugli  alberi  monumentali
possono essere autorizzati dalle amministrazioni comunali solo previo
il   parere,   obbligatorio    e    vincolante,    degli    organismi
territorialmente competenti. 
    Piu'  precisamente,   tali   disposizioni   -   non   considerate
dall'Avvocatura generale nella ricostruzione posta a  fondamento  dei
motivi di ricorso - stabiliscono, rispettivamente, al comma 11,  che:
«[i] Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma  4,  della  L.  10/2013,
concedono le autorizzazioni di cui  all'articolo  6,  commi  5  e  6,
all'abbattimento  e  alla  modifica  della  chioma  e   dell'apparato
radicale solo in casi motivati  e  improcrastinabili,  nei  quali  e'
accertata l'impossibilita' di adottare soluzioni alternative,  previo
parere obbligatorio e  vincolante  degli  organismi  territorialmente
competenti, che si possono avvalere  della  consulenza  del  servizio
fitosanitario regionale» e, al comma 14, che «[a]i  fini  di  cui  ai
commi 9, 11 e 13,  per  "organismi  territorialmente  competenti"  si
intendono  gli  uffici  del  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, per come previsto dall'articolo 11, comma  1,
lettera  c)  del  D.lgs.  n.  177/2016  e,  in  presenza  di  vincolo
paesaggistico, i competenti uffici del Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali». 
    Il ricorrente non ha pero' solo omesso di considerare tali  norme
della disciplina regionale, ma ha, anche,  trascurato  le  previsioni
del citato decreto interministeriale 23 ottobre 2014, in  particolare
quelle contenute nella parte finale del comma 1 dell'art. 9, dedicato
alla tutela e salvaguardia degli alberi  monumentali,  ai  sensi  del
quale: «[n]ell'eventualita' in cui si rilevi  un  pericolo  imminente
per la pubblica incolumita' e la sicurezza urbana,  l'Amministrazione
comunale  provvede  tempestivamente  agli  interventi   necessari   a
prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione
al Corpo forestale dello Stato, e predispone, ad intervento concluso,
una  relazione  tecnica  descrittiva   della   situazione   e   delle
motivazioni che hanno determinato l'intervento». 
    Dalla complessiva considerazione della disciplina statale posta a
tutela degli alberi monumentali, come delineata dalla legge n. 10 del
2013  e  dal  d.interm.  23  ottobre  2014,  e'  possibile,   quindi,
individuare due distinte tipologie di procedimento di  autorizzazione
agli  interventi  sugli  alberi  monumentali,  connotate  da  diversi
requisiti di legittimita'. 
    Nella prima ipotesi, contemplata  nell'art.  7,  comma  4,  della
legge n. 10 del 2013, ogni intervento consistente nell'abbattimento o
nella modifica della  chioma  o  dell'apparato  radicale  dell'albero
monumentale e' subordinato ad una autorizzazione  comunale  che  puo'
essere rilasciata soltanto «per casi motivati ed  improcrastinabili»,
previo parere obbligatorio e vincolante  dei  competenti  uffici  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  succeduti
in questa competenza agli organi del Corpo forestale dello  Stato  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del  d.lgs.  n.  177  del
2016. 
    Nella  seconda,  prevista  dall'art.  9,  comma  1,  del  decreto
interministeriale 23 ottobre 2014 (disposizione la cui considerazione
e' stata completamente omessa dal ricorrente) e',  invece,  stabilito
che nell'eventualita' in cui si rilevi «un pericolo imminente per  la
pubblica  incolumita'  e  la  sicurezza  urbana»,   l'amministrazione
comunale puo' provvedere tempestivamente agli interventi necessari  a
prevenire e ad eliminare il pericolo, senza necessita' di  richiedere
alcun parere, ma dandone immediata comunicazione (che la legge  della
Regione Calabria  richiede  essere  anche  «previa»,  allo  scopo  di
rafforzare la tutela) agli  organi  competenti  e  predisponendo,  ad
intervento  concluso,  una  relazione   tecnica   descrittiva   della
situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento. 
    L'omessa    considerazione    di    tali    disposizioni    vizia
irrimediabilmente   l'impugnativa,   in   quanto   non   ricostruisce
esattamente la disciplina della Regione Calabria posta a tutela degli
alberi monumentali e non individua correttamente i diversi  requisiti
a cui la disciplina statale subordina, a seconda che ricorra  o  meno
un pericolo imminente per la  pubblica  incolumita'  e  la  sicurezza
urbana, i  provvedimenti  di  intervento  sugli  alberi  monumentali,
nonche' la relativa tipologia. 
    Tali  carenze  comportano  l'inammissibilita'  del  ricorso,   in
conformita' della giurisprudenza di questa Corte relativa ai casi  di
omessa  o  insufficiente  ricostruzione  del  quadro   normativo   di
riferimento (ex multis, sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017).