ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Lazio 25 novembre 2019, n.  25  (Diposizioni  in  materia  di
tutela della salute sessuale e della fertilita'  maschile),  promosso
dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il
23-27 gennaio 2020, depositato in cancelleria  il  28  gennaio  2020,
iscritto al n.  5  del  registro  ricorsi  2020  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  8,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2020. 
    Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio  2021  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato  il  23-27  gennaio  2020  e
depositato il 28  gennaio  2020,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso   questioni   di   legittimita'   costituzionale
dell'intera legge  della  Regione  Lazio  25  novembre  2019,  n.  25
(Diposizioni in materia di  tutela  della  salute  sessuale  e  della
fertilita' maschile), per contrasto con gli artt. 120, secondo comma,
e 117, terzo comma, della Costituzione; 
    che,  secondo  il  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
l'impugnata  legge  regionale  avrebbe  introdotto   e   disciplinato
specifiche iniziative in materia  di  prevenzione,  diagnosi  e  cura
delle patologie uro-andrologiche,  che  non  sarebbero  previste  nel
programma operativo 2015-2018, il quale e' prosecuzione del piano  di
rientro dal disavanzo sanitario cui e' assoggettata la Regione Lazio; 
    che  il  legislatore  regionale,  al  fine  di  perseguire   tali
finalita', avrebbe, di conseguenza, introdotto con l'impugnata  legge
reg. Lazio n.  25  del  2019  una  nuova  voce  di  spesa  in  ambito
sanitario, per gli anni 2020 e  2021,  pari  a  cinquanta  mila  euro
annui; 
    che,  cosi'  disponendo,   il   legislatore   regionale   avrebbe
interferito  con  le  competenze  del   commissario   ad   acta   per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, posto che,
in forza della  giurisprudenza  di  questa  Corte,  le  funzioni  del
suddetto  commissario  dovrebbero   restare   al   riparo   da   ogni
interferenza degli organi regionali, anche  qualora  questi  agiscano
per via legislativa (si richiamano le sentenze n. 14 del 2017, n. 266
del 2016 e n. 227 del 2015); 
    che da  cio'  deriverebbe,  pertanto,  la  denunciata  violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost.; 
    che la legge reg. Lazio n. 25 del 2019  violerebbe  anche  l'art.
117, terzo comma, Cost., in quanto avrebbe introdotto interventi  non
previsti dal  menzionato  programma  operativo,  cosi'  ponendosi  in
contrasto con i principi fondamentali della materia di  coordinamento
della finanza pubblica di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; 
    che, in forza dei principi ricavabili da  tali  disposizioni,  in
costanza di piano di rientro, sarebbe preclusa alla Regione, infatti,
l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di  ostacolo  alla  piena
attuazione del piano stesso, in quanto  le  previsioni  contenute  in
quest'ultimo sarebbero vincolanti per la stessa Regione; 
    che  la  difesa  statale  rileva,  inoltre,   che   non   sarebbe
sufficiente «la  clausola  di  salvaguardia»,  espressa  dall'art.  5
dell'impugnata legge regionale, a norma del quale «[l]e  disposizioni
della presente legge  si  applicano  in  quanto  compatibili  con  le
previsioni del piano di rientro adottato ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 88, secondo periodo, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al
Commissario ad acta»; 
    che, infatti, per evitare  il  rischio  di  interferenza  con  il
mandato commissariale, le norme contenute nella legge reg.  Lazio  n.
25 del 2019 avrebbero  dovuto  essere  inserite  nella  versione  del
programma operativo 2019-2021; 
    che, in data 18 novembre 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso; 
    che, infatti, secondo la difesa statale, la  Regione  Lazio,  che
non si e' costituita in giudizio, con  l'art.  22,  comma  56,  della
legge regionale 27 febbraio  2020,  n.  1  (Misure  per  lo  sviluppo
economico, l'attrattivita' degli investimenti e  la  semplificazione)
avrebbe modificato, in particolare, la disposizione di  cui  all'art.
5, comma 1, dell'impugnata legge reg. Lazio n. 25 del 2019; 
    che la citata disposizione, nella nuova formulazione, prevede che
«[l]e disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo  6  si  applicano
solo qualora previste dal piano di rientro  di  cui  all'articolo  2,
comma 88, secondo periodo, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche»; 
    che, secondo il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  tale
modifica  avrebbe  di  fatto  reso  inapplicabili   le   disposizioni
finanziarie dell'impugnata legge regionale, in quanto gli  interventi
dalle stesse disciplinati  potranno  trovare  applicazione  solo  ove
previsti dal piano di rientro; 
    che detto intervento del legislatore regionale,  unitamente  alla
comunicazione della Regione Lazio sulla  mancata  applicazione  delle
disposizioni  censurate,  avrebbe,  pertanto,  fatto  venir  meno  le
ragioni dell'impugnazione. 
    Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri,  previa
conforme deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  13  novembre
2020, ha rinunciato al ricorso con atto spedito per la  notificazione
il 18 novembre 2020 e depositato il 24 novembre 2020; 
    che, infatti, per il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  a
seguito della comunicazione della Regione Lazio - non costituitasi in
giudizio - sulla mancata applicazione delle  disposizioni  censurate,
sono venute meno le ragioni dell'impugnazione, in quanto le modifiche
apportate alla legge reg. Lazio 25 novembre 2019, n. 25  (Diposizioni
in materia  di  tutela  della  salute  sessuale  e  della  fertilita'
maschile)  hanno  reso  inapplicabili  le  disposizioni   finanziarie
dell'impugnata legge regionale; 
    che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
in   mancanza   della   costituzione   della   resistente,   comporta
l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 226 del 2020, n.
244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146, n.  112  e  n.  100  del
2017). 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.