ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  3
della legge della Regione Siciliana 28 novembre 2019, n. 21 (Riordino
del settore dell'assistenza nelle  aree  pediatriche),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato  il  4-7
febbraio 2020, depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020, iscritto
al n. 12 del  registro  ricorsi  2020  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nella camera di consiglio del 13 gennaio  2021  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso  notificato  il  4-7  febbraio  2020  e
depositato il 6  febbraio  2020  (reg.  ric.  n.  12  del  2020),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
all'art.  117,  terzo  comma,  della   Costituzione,   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt.  2  e  3  della  legge  della
Regione Siciliana 28 novembre  2019,  n.  21  (Riordino  del  settore
dell'assistenza nelle aree pediatriche); 
    che,  ad   avviso   del   ricorrente,   le   dette   disposizioni
introdurrebbero per le strutture del Servizio sanitario regionale  un
criterio di determinazione del numero  di  infermieri  pediatrici  da
assumere  svincolato  dalle  previsioni  dei   piani   triennali   di
fabbisogno di personale e dal rispetto dei vincoli di  spesa  dettati
dalla disciplina  statale  e  dal  piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario a cui e' sottoposta la Regione Siciliana,  ponendosi  cosi'
in contrasto con  i  principi  fondamentali  di  coordinamento  della
finanza pubblica posti dall'art. 11, comma 1,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il  servizio  sanitario
della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia  sanitaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n.  60,  e
dagli artt. 6, 6-ter e 60 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), con la conseguente  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost.; 
    che la Regione Siciliana si e' costituita in  giudizio  con  atto
depositato il 18 marzo 2020, chiedendo di dichiarare inammissibile e,
comunque, infondato il ricorso; 
    che il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  dichiarato  di
rinunciare al ricorso, in  conformita'  alla  delibera  adottata  dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 18 dicembre  2020,  ritenendo
che siano venute meno le ragioni che avevano indotto all'impugnazione
delle disposizioni regionali indicate in ricorso; 
    che il Presidente della  Regione  Siciliana  ha  accettato  detta
rinuncia. 
    Considerato che, con atto notificato alla Regione  resistente  il
23 dicembre  2020,  depositato  il  29  dicembre  2020,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha  dichiarato,  in  conformita'  alla  delibera
adottata dal Consiglio dei ministri  nella  seduta  del  18  dicembre
2020, di rinunciare al ricorso per essere venute meno le ragioni  che
l'avevano indotta all'impugnazione; 
    che, con atto depositato il 31 dicembre 2020, il Presidente della
Regione Siciliana ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso; 
    che, «con specifico riferimento alle condizioni di ammissibilita'
della costituzione in giudizio della Regione quale parte  resistente,
questa Corte - con la sentenza n. 37 del 2016 - ha chiarito  che  ne'
le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
ne' la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale) richiedono espressamente il
requisito della "previa deliberazione" della Giunta regionale, che e'
evocato dall'art. 32, comma 2, di tale legge "solo  come  presupposto
dell'iniziativa della Regione contro una legge statale [...] al pari,
del resto, di quanto dispone l'art. 31, comma 3, della stessa  legge,
a proposito della "previa deliberazione" del Consiglio  dei  ministri
per l'impugnativa di  una  legge  regionale  da  parte  del  Governo»
(ordinanza n. 78 del 2017); 
    che tale decisione si fonda sul principio, di  portata  generale,
per  cui  le  disposizioni  che  prevedono   nullita',   preclusioni,
inammissibilita' e decadenze processuali si intendono assoggettate ad
un regime di stretta legalita'; 
    che,  in  ragione  della  sua  generalita',  tale  principio   e'
applicabile a tutti gli atti per  cui  le  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge n. 87  del  1953
non prescrivono formalita' e, quindi,  anche  all'accettazione  della
rinuncia dell'impugnativa proposta dallo Stato; 
    che tale conclusione e' conforme all'art. 21,  primo  comma,  del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione  dello
statuto della Regione siciliana), convertito in legge  costituzionale
26 febbraio 1948, n. 2, che si limita a stabilire che  il  Presidente
della Regione  e'  «Capo  del  Governo  regionale  e  rappresenta  la
Regione», senza ulteriori prescrizioni; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative,  nei  giudizi
di legittimita' costituzionale in  via  principale,  la  rinuncia  al
ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del
processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.