ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  2
della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n.  61,  recante
«Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme  per  la  tutela,
governo ed uso del territorio - Legge urbanistica  della  Calabria)»,
promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
spedito per la notificazione  il  14  febbraio  2020,  depositato  in
cancelleria il 19 febbraio 2020, ed iscritto al n.  21  del  registro
ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso spedito  per  la  notificazione  il  14
febbraio 2020 e depositato il successivo 19 febbraio (reg. ric. n. 21
del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2  della  legge  della
Regione Calabria 16 dicembre  2019,  n.  61,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alla l.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo  ed  uso
del territorio - Legge urbanistica della  Calabria)»,  per  contrasto
con gli artt. 9, 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera s), e
terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione; 
    che l'impugnato art. 1 ha modificato l'art.  25-bis  della  legge
della Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 (Norme  per  la  tutela,
governo ed uso del territorio - Legge  urbanistica  della  Calabria),
aggiungendovi  il  comma  2-bis,  a  mente  del  quale  «[l]a  Giunta
regionale approva con atto deliberativo, previa validazione da  parte
del Comitato  tecnico  di  co-pianificazione  di  cui  al  Protocollo
d'Intesa e relativo disciplinare attuativo, le singole  attivita'  di
cui all'articolo 143, comma 1, del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione  del
Piano paesaggistico regionale. A far  data  dalla  pubblicazione  sul
BURC della predetta deliberazione di  Giunta  regionale  le  relative
previsioni e prescrizioni sono immediatamente  cogenti  e  prevalenti
sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici»; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri assume che una  tale
approvazione  del  piano  paesaggistico  per   «singole   attivita'»,
anziche' in forma complessiva, ne comporterebbe la frustrazione della
fondamentale funzione di pianificazione, ponendosi in  contrasto  con
gli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  recante  «Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.
137» (di seguito: cod. beni culturali) con invasione della competenza
legislativa, anch'essa esclusiva dello Stato, nella  materia  «tutela
dell'ambiente», di cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s),
Cost., e violazione dell'art. 9 Cost., che attribuisce allo Stato  in
via esclusiva la tutela del paesaggio; 
    che l'impugnato art. 2 modifica invece il comma  2  dell'art.  52
della legge reg. Calabria n. 19  del  2002,  rubricato  «Criteri  per
l'edificazione in zona agricola», aggiungendovi il seguente  periodo:
«[n]elle more dell'approvazione dei  Piani  Strutturali  Comunali  e'
consentita l'edificazione di cui al presente  articolo  anche  su  di
[una] superficie fondiaria inferiore ai 10.000  metri  quadrati.  Nel
caso di asservimento di non  contigui  ai  fini  dell'attuazione  dei
rapporti volumetrici e di utilizzazione residenziale o produttiva  e'
obbligo istituire  il  vincolo  di  inedificabilita'  secondo  quanto
disposto all'articolo 56 della presente legge»; 
    che  secondo  il  ricorrente   tale   norma   introdurrebbe   una
possibilita' indiscriminata di edificazione in zona  agricola,  senza
alcuna espressa limitazione delle edificazioni a specifiche  esigenze
inerenti alla conduzione delle aziende  agricole,  ma  potenzialmente
anche per scopo residenziale; 
    che, pertanto, la norma si porrebbe in contrasto  con  gli  artt.
135 e 143 cod. beni culturali, non consentendo,  in  particolare,  di
individuare le «misure per  il  corretto  inserimento,  nel  contesto
paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio,  al
fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle  aree  interessate»
(art. 143, comma 1, lettera h, cod. beni culturali), con  conseguente
ed ulteriore violazione degli artt. 9 e 117, secondo  comma,  lettera
s), Cost.; 
    che, inoltre, la stessa norma si porrebbe  in  contrasto  con  il
principio  fondamentale  della  materia  «governo   del   territorio»
espresso dall'art. 9 del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
giugno  2001,  n.  380,  recante  «Testo  unico  delle   disposizioni
legislative e  regolamentari  in  materia  edilizia  (Testo  A)»  (di
seguito: t.u. edilizia), poiche'  supera  i  limiti  di  edificazione
nelle cosiddette «zone bianche» che vi sono stabiliti, ed  attuerebbe
una scelta assunta dalla Regione in modo autonomo e al di  fuori  del
percorso  gia'  avviato  con  lo  Stato  per  la  condivisione  delle
politiche  di   pianificazione   dei   beni   sottoposti   a   tutela
paesaggistica, con conseguente violazione degli artt. 9,  117,  terzo
comma, e 120, secondo comma, Cost.; 
    che, infine, ad avviso del ricorrente detta norma produrrebbe «in
via del tutto eventuale, ma non  meno  pericolosa,  [la]  difficolta'
interpretativa [...] in relazione al parametro  legislativo  statale,
sia con riferimento alle disposizioni transitorie della stessa  legge
regionale  che  la  norma  va  a  novellare  (art.  65  della   legge
urbanistica  regionale  n.   19/2002),   rispetto   alle   quali   il
coordinamento e' assai problematico, stante il  contrasto  evidente»,
con  conseguente  lesione  del  principio  di  buon  andamento  della
pubblica amministrazione di cui all'art. 97, secondo comma,  Cost.  e
dell'art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia  «governo
del territorio»; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  previa  conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri del 30  settembre  2020,  ha
rinunciato al ricorso, con atto depositato il 13 ottobre 2020. 
    Considerato che la rinuncia  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  si  fonda  sul  presupposto  che  la  Regione  Calabria  ha
integralmente  abrogato  le  disposizioni  impugnate,  le  quali  non
risultano aver avuto concreta applicazione nel periodo di vigenza  ed
e'   quindi   «venuto   meno   l'interesse   alla   declaratoria   di
incostituzionalita' richiesta con il ricorso originario»; 
    che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative  per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al  ricorso,
in   mancanza   della   costituzione   della   resistente,   comporta
l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 51 del 2021,  n.
226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018, n. 223, n. 146 e n. 100
del 2017). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.