ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4,  comma
1, lettera a), e 5, comma 1, lettera c), della  legge  della  Regione
Sardegna 6 marzo 2020,  n.  6  (Norme  in  materia  di  contratti  di
formazione  specialistica   aggiuntivi   regionali),   promosso   dal
Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato  l'8-12
maggio 2020, depositato in cancelleria il 18 maggio 2020, iscritto al
n. 49 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udita nella camera di consiglio del 28  aprile  2021  la  Giudice
relatrice Daria de Pretis; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 maggio 2020  (iscritto
al n. 49 del registro ricorsi 2020), il Presidente del Consiglio  dei
ministri ha impugnato l'art. 4, comma 1,  lettera  a),  e  l'art.  5,
comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020,
n. 6 (Norme in  materia  di  contratti  di  formazione  specialistica
aggiuntivi regionali); 
    che, nel suo testo originario, la  prima  disposizione  stabiliva
quanto segue: «[p]ossono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i
medici abilitati all'esercizio della professione utilmente  collocati
nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1,  lettera  d),  del
decreto legislativo  n.  368  del  1999,  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: a) siano stati residenti  in  Sardegna  per  almeno  dieci
anni, anche non continuativi, nel ventennio precedente alla  data  di
scadenza per la presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso di ammissione alla scuola di specializzazione»; 
    che tale disposizione  e'  stata  impugnata  per  violazione  del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, per
la mancanza di una «correlazione tra  la  prestazione  di  formazione
specialistica erogata dalla Regione [...]  e  la  condizione  cui  la
stessa e' subordinata» e per il carattere «sproporzionato per  durata
e troppo esclusivo»  del  requisito  di  radicamento  sul  territorio
regionale, anche in relazione al collegamento dell'art. 3  Cost.  con
l'art. 120, primo comma, Cost.; 
    che la seconda disposizione impugnata, nel suo testo  originario,
stabiliva quanto segue: «[i]l medico  assegnatario  di  un  contratto
aggiuntivo regionale: [...] c)  si  impegna  a  prestare  la  propria
attivita' lavorativa per cinque anni dal conseguimento del diploma di
specializzazione, nelle strutture e negli enti del SSR ovvero  presso
le universita' degli studi della Sardegna»; 
    che tale norma e' stata impugnata per violazione: a) degli  artt.
2 e 41 Cost., in quanto «il vincolo di accesso al  mondo  lavorativo»
che  essa  pone  al  medico  specializzato,  «sia  sotto  il  profilo
territoriale e temporale che della tipologia stessa del  rapporto  di
lavoro», ostacolerebbe l'esplicazione della sua  personalita'  e  gli
impedirebbe «di autodeterminarsi liberamente in ambito  lavorativo  e
nell'iniziativa economica privata»; b) dell'art. 3  Cost.,  anche  in
relazione al suo collegamento con l'art. 120, primo comma, Cost.,  in
quanto la norma impugnata configurerebbe per i medici beneficiari dei
contratti aggiuntivi regionali un «canale privilegiato di occupazione
presso  le  strutture  del  SSR  e  delle   universita'   regionali»,
discriminando gli altri medici specializzati; 
    che la Regione autonoma Sardegna si e' costituita nel giudizio di
legittimita' costituzionale con atto depositato il  16  giugno  2020,
affermando l'infondatezza della  censura  rivolta  contro  l'art.  4,
comma  1,  lettera  a),   e   l'inammissibilita'   (per   motivazione
inadeguata) e l'infondatezza delle censure rivolte contro  l'art.  5,
comma 1, lettera c). 
    Considerato che entrambe le  disposizioni  impugnate  sono  state
successivamente modificate dall'art. 1, comma 1,  della  legge  della
Regione Sardegna 3 luglio 2020, n. 19 (Modifiche alla legge regionale
n. 6 del 2020 in materia di  contratti  di  formazione  specialistica
aggiuntivi regionali); 
    che, a seguito di tali modifiche, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha rinunciato al ricorso con atto depositato il  9  dicembre
2020, sulla base della delibera adottata dal Consiglio  dei  ministri
il 13 novembre 2020; 
    che la Regione autonoma Sardegna ha  accettato  la  rinuncia  con
atto depositato il 15 dicembre 2020, sulla base della delibera  della
Giunta regionale del 4 dicembre 2020, n. 62/12; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  la  rinuncia  del   ricorrente
all'impugnazione  in  via  principale,   accettata   dal   resistente
costituito, determina l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.