ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'8-12 maggio 2020, depositato in cancelleria il 18 maggio 2020, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2020. Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; udita nella camera di consiglio del 28 aprile 2021 la Giudice relatrice Daria de Pretis; deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 maggio 2020 (iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 4, comma 1, lettera a), e l'art. 5, comma 1, lettera c), della legge della Regione Sardegna 6 marzo 2020, n. 6 (Norme in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali); che, nel suo testo originario, la prima disposizione stabiliva quanto segue: «[p]ossono accedere ai contratti aggiuntivi regionali i medici abilitati all'esercizio della professione utilmente collocati nella graduatoria di cui all'articolo 36, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 368 del 1999, in possesso dei seguenti requisiti: a) siano stati residenti in Sardegna per almeno dieci anni, anche non continuativi, nel ventennio precedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione»; che tale disposizione e' stata impugnata per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, per la mancanza di una «correlazione tra la prestazione di formazione specialistica erogata dalla Regione [...] e la condizione cui la stessa e' subordinata» e per il carattere «sproporzionato per durata e troppo esclusivo» del requisito di radicamento sul territorio regionale, anche in relazione al collegamento dell'art. 3 Cost. con l'art. 120, primo comma, Cost.; che la seconda disposizione impugnata, nel suo testo originario, stabiliva quanto segue: «[i]l medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale: [...] c) si impegna a prestare la propria attivita' lavorativa per cinque anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del SSR ovvero presso le universita' degli studi della Sardegna»; che tale norma e' stata impugnata per violazione: a) degli artt. 2 e 41 Cost., in quanto «il vincolo di accesso al mondo lavorativo» che essa pone al medico specializzato, «sia sotto il profilo territoriale e temporale che della tipologia stessa del rapporto di lavoro», ostacolerebbe l'esplicazione della sua personalita' e gli impedirebbe «di autodeterminarsi liberamente in ambito lavorativo e nell'iniziativa economica privata»; b) dell'art. 3 Cost., anche in relazione al suo collegamento con l'art. 120, primo comma, Cost., in quanto la norma impugnata configurerebbe per i medici beneficiari dei contratti aggiuntivi regionali un «canale privilegiato di occupazione presso le strutture del SSR e delle universita' regionali», discriminando gli altri medici specializzati; che la Regione autonoma Sardegna si e' costituita nel giudizio di legittimita' costituzionale con atto depositato il 16 giugno 2020, affermando l'infondatezza della censura rivolta contro l'art. 4, comma 1, lettera a), e l'inammissibilita' (per motivazione inadeguata) e l'infondatezza delle censure rivolte contro l'art. 5, comma 1, lettera c). Considerato che entrambe le disposizioni impugnate sono state successivamente modificate dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2020, n. 19 (Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2020 in materia di contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali); che, a seguito di tali modifiche, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 9 dicembre 2020, sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2020; che la Regione autonoma Sardegna ha accettato la rinuncia con atto depositato il 15 dicembre 2020, sulla base della delibera della Giunta regionale del 4 dicembre 2020, n. 62/12; che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.