ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10, commi
3, lettera a), e 4; 18, comma 2; 19; 22, comma 1; 25,  comma  4;  40,
commi 5, lettera d), e 6,  lettera  e),  della  legge  della  Regione
Abruzzo 28 gennaio 2020, n. 3, recante «Disposizioni finanziarie  per
la redazione del bilancio di previsione finanziario  2020-2022  della
Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30-31
marzo 2020, depositato in cancelleria il 7 aprile 2020,  iscritto  al
n. 39 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nella udienza  pubblica  del  27  aprile  2021  il  Giudice
relatore Luca Antonini; 
    udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 30-31 marzo 2020 e depositato il  7
aprile 2020 (reg. ric. n. 39 del 2020), il Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra  gli
altri, degli artt. 10, commi 3, lettera a), e 4; 18, comma 2; 19; 22,
comma 1; 25, comma 4; 40, commi 5, lettera d), e 6, lettera e), della
legge  della  Regione  Abruzzo  28  gennaio  2020,  n.   3,   recante
«Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 della  Regione  Abruzzo  (legge  di  stabilita'
regionale 2020)», in riferimento complessivamente agli  artt.  2,  3,
81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera e), e 118, quarto comma,
della Costituzione. 
    1.1.- La legge regionale citata, ai commi  3,  lettera  a),  e  4
dell'art. 10, sostituisce rispettivamente l'art. 7,  comma  3,  della
legge della  Regione  Abruzzo  19  agosto  2009,  n.  16  (Intervento
regionale a sostegno del settore edilizio),  e  l'art.  10-bis  della
legge della Regione Abruzzo 15 ottobre 2012, n.  49,  recante  «Norme
per l'attuazione dell'articolo 5 del  D.L.  13  maggio  2011,  n.  70
(Semestre  europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per  l'economia)
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106  e
modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e  pluriennale
2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"»,
disposizioni entrambe attuative del cosiddetto Piano casa,  attinenti
alla restituzione al  richiedente  della  maggiorazione,  corrisposta
alla Regione, degli oneri di urbanizzazione, dovuti in misura  doppia
per taluni interventi straordinari di demolizione e ricostruzione del
patrimonio edilizio esistente e per  interventi  di  riqualificazione
urbana. 
    In particolare, in entrambe le disposizioni, viene  previsto  che
«[n]ell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di  versamenti  in
eccesso o rinuncia, la  somma  e'  restituita  al  richiedente  ed  i
relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse  stanziate
sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione  1,
Programma  04,   Titolo   1   -   denominato   "Rimborso   oneri   di
urbanizzazione"». 
    A sostegno della  censura,  il  ricorrente  allega  il  Documento
tecnico di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  2020-2022,
approvato con deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Regione
Abruzzo 16 febbraio 2020, n. 86, del quale  riproduce  il  richiamato
capitolo di spesa 11825. 
    Poiche' da tale documento emergerebbe che «il capitolo  in  esame
riporta uno stanziamento pari  a  0»,  le  disposizioni  della  legge
regionale si porrebbero in contrasto  con  l'art.  81,  terzo  comma,
Cost. 
    1.2.- E' poi impugnato l'art. 18 della legge reg.  Abruzzo  n.  3
del 2020, il quale prevede che: «1. I  bilanci  di  previsione  degli
enti, delle agenzie e degli altri organismi dipendenti dalla  Regione
sono approvati annualmente dalla Giunta, previo parere favorevole del
Dipartimento competente. 2. Nelle more dell'approvazione  di  cui  al
comma 1 si applica l'esercizio provvisorio. 3. I provvedimenti di cui
al comma 1 sono inviati, a titolo informativo,  alla  Commissione  di
Vigilanza del Consiglio regionale». 
    Il  ricorrente  sottolinea  che  il  disposto  del  comma   2   -
autorizzando e disciplinando l'esercizio provvisorio degli  organismi
ed enti strumentali regionali - atterrebbe alla materia  disciplinata
dall'art.  43  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42) e dal principio contabile applicato concernente  la  contabilita'
finanziaria, di cui all'Allegato n. 4/2 al predetto decreto. 
    Pertanto, non avendo la Regione potesta' legislativa  in  materia
contabile, sarebbe  evidente  il  contrasto  con  il  citato  decreto
legislativo e,  conseguentemente,  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.,  riguardante  la  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    1.3.- Il successivo motivo di ricorso ha  ad  oggetto  l'art.  19
della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020, che disciplina i termini  per
la «Approvazione dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali». 
    Al  riguardo,  il  ricorrente  segnala  che   la   Regione,   con
riferimento agli organismi strumentali, avrebbe la facolta'  di  dare
indicazioni soltanto sul termine di invio dei rendiconti - atteso che
quello di approvazione  degli  stessi  sarebbe  previsto  dal  citato
d.lgs. n. 118 del 2011 -, affinche' sia compatibile con il termine di
approvazione di quello regionale. Stante l'assenza  di  una  potesta'
legislativa regionale in materia, entrambe le previsioni - sia quella
rivolta agli organismi strumentali  sia  quella  relativa  agli  enti
strumentali -  contrasterebbero  quindi  con  il  richiamato  decreto
legislativo e,  conseguentemente,  con  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera e), Cost.,  riguardante  la  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. 
    1.4.- La censura riferita all'art. 22, comma  1,  della  medesima
legge regionale impugnata attiene al rifinanziamento di interventi in
materia di polizia locale - previsti dall'art. 23 della  legge  della
Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di  Polizia
amministrativa locale  e  modifiche  alle  leggi  regionali  18/2001,
40/2010 e 68/2012) - «per gli  anni  2020,  2021  e  2022,  per  euro
80.000,00 per ciascuna annualita'». 
    In  particolare,  il   ricorrente   evidenzia   che   gli   oneri
quantificati  per  l'esercizio  2022   non   troverebbero   copertura
finanziaria in bilancio e richiama al riguardo  l'allegato  documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  2020-2022
approvato con delib. Giunta reg. Abruzzo n. 86 del 2020.  Poiche'  lo
stanziamento  previsto  nel  pertinente  capitolo   -   appositamente
istituito dal comma 2 dello stesso art.  22  -  risulterebbe  pari  a
zero, sarebbe violato l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    1.5.- Un'analoga censura e' mossa al successivo art. 25 il quale,
al comma 1, prevede, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n.  49  (Riconoscimento
di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di
Atri "Paese dipinto"), la costituzione del «[f]ondo regionale per  la
promozione del patrimonio artistico  dei  "Paesi  Dipinti"  e  "Paese
Affrescato"». I relativi oneri sono quantificati dal comma 4 in  euro
50.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mentre il  comma
successivo disciplina la relativa copertura  finanziaria  richiamando
lo stanziamento dell'apposito capitolo contestualmente istituito. 
    Anche in questo caso  il  ricorrente  rileva  la  mancanza  della
necessaria copertura finanziaria  dei  suddetti  oneri,  ma  per  gli
esercizi 2021 e 2022, e la conseguente violazione dell'art. 81, terzo
comma, Cost.; infatti, lo stanziamento previsto per questi  due  anni
nel  capitolo  di  nuova  istituzione  sarebbe  pari  a  zero,   come
emergerebbe dal gia' citato documento tecnico di  accompagnamento  al
bilancio di previsione 2020-2022. 
    1.6.- Nel ricorso statale viene poi in considerazione  l'art.  40
della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020,  che  reca  «Disposizioni  in
materia di prevenzione e contrasto al fenomeno  del  bullismo  e  del
cyber bullismo». 
    In particolare, al comma 5, lettera d),  la  citata  disposizione
prevede che «[p]ossono beneficiare dei  finanziamenti  relativi  agli
interventi di cui al comma 3:  [...]  d)  associazioni  operanti  nel
territorio regionale e attive  da  almeno  tre  anni  nel  campo  del
disagio sociale dei minorenni o  in  quello  educativo  iscritte  nel
registro regionale di cui alla legge regionale 1° marzo 2012,  n.  11
(Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale)». 
    Inoltre, il  successivo  comma  6  istituisce  presso  la  Giunta
regionale la consulta regionale sul bullismo e  sul  cyberbullismo  e
prevede, alla lettera e), che di questa fanno parte, tra  gli  altri,
«due rappresentanti delle associazioni di cui  alla  lettera  d)  del
comma 5». 
    1.6.1.- Quanto al richiamato comma 5, lettera d),  il  ricorrente
lamenta  innanzitutto  che   la   norma   regionale   negherebbe   la
possibilita' di accedere ai finanziamenti pubblici agli enti  diversi
dalle associazioni di  promozione  sociale,  anche  se  operanti  sul
territorio regionale e negli stessi ambiti,  e  benche'  iscritti  in
registri pubblici. 
    Al riguardo, richiama il decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, recante «Codice del Terzo  settore,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», evidenziando
come tra le attivita'  di  interesse  generale,  che  possono  essere
svolte  da  tutti  gli  enti  del  terzo  settore,  sia  compresa  la
«formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della
dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo,  alla
prevenzione del bullismo e al  contrasto  della  poverta'  educativa»
(art. 5, comma 1, lettera l). 
    Invece,  «limita[ndo]  l'accesso  ai  contributi  ai  soli   enti
costituiti in forma di associazione di promozione sociale», la  norma
regionale realizzerebbe, sotto il profilo degli interventi e del loro
finanziamento,  un'indebita  «discriminazione  tra  soggetti   aventi
differente assetto organizzativo o qualificazione»,  ma  che  operano
nel medesimo settore o svolgono le medesime  attivita'  di  interesse
generale. 
    Con un'ulteriore censura,  il  ricorso  attribuisce  alla  stessa
disposizione impugnata anche «una seconda  discriminazione»,  laddove
questa consentirebbe la partecipazione ai bandi di finanziamento  non
a tutte le associazioni di promozione sociale operanti sul territorio
della Regione  Abruzzo,  ma  solo  a  quelle  iscritte  nel  registro
regionale, cosi' escludendo le  associazioni  di  promozione  sociale
iscritte nel relativo registro nazionale in qualita' di articolazioni
territoriali o circoli affiliati, ai sensi  della  legge  7  dicembre
2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)  e
del decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  14
novembre 2001, n. 471 (Regolamento recante norme circa l'iscrizione e
la  cancellazione  delle  associazioni  a  carattere  nazionale   nel
Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a  norma
dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383). 
    1.6.2.- Anche il disposto del comma 6, lettera e),  dello  stesso
art.  40  avrebbe  «[a]naloga  portata  discriminatoria»,  quanto  al
«mancato  coinvolgimento  nelle   attivita'   di   programmazione   e
progettazione   degli    interventi»,    poiche'    limiterebbe    la
partecipazione  alla  consulta   regionale   sul   bullismo   e   sul
cyberbullismo agli enti iscritti nel solo  registro  regionale  delle
associazioni di promozione sociale. 
    In proposito, il ricorrente richiama gli artt. 7, commi 3 e 4,  e
8, comma 4, della gia' citata legge n. 383 del 2000, disposizioni che
riconoscerebbero pari valore ai registri regionali rispetto a  quello
nazionale delle associazioni di promozione  sociale,  e  afferma  che
«l'incongruenza e' ancora piu' rilevante» con riferimento all'art. 55
cod. terzo settore, che prescriverebbe alle amministrazioni pubbliche
-  «nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  di   programmazione   e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi»
nei settori di attivita' di interesse generale di cui all'art. 5  del
medesimo codice - di «assicura[re]  il  coinvolgimento  attivo  degli
enti del Terzo settore» attraverso le  varie  forme  ivi  previste  e
comunque nel rispetto dei  principi  di  trasparenza,  imparzialita',
partecipazione e parita' di trattamento. 
    Dal tenore di tale norma, sostiene il ricorrente, si  evincerebbe
che, ai fini del loro «coinvolgimento  attivo»,  sarebbe  irrilevante
l'«assetto organizzativo» degli enti del  terzo  settore,  da  questi
scelto nella propria autonomia, ai sensi dell'art. 118, quarto comma,
Cost., ferma restando  la  necessita'  dell'iscrizione  nel  Registro
unico o, in via transitoria, in uno dei registri di settore. 
    1.6.3.-  Le   formulazioni   utilizzate   nelle   due   censurate
disposizioni della legge regionale violerebbero  quindi  i  «principi
costituzionali di uguaglianza sostanziale», di cui all'art. 3  Cost.,
«e di autonomia delle formazioni sociali e sussidiarieta' degli  enti
del terzo settore», di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost. 
    2.- Con memoria depositata l'11 maggio 2020 si e'  costituita  in
giudizio la Regione Abruzzo, in persona del Presidente  pro  tempore,
chiedendo di  dichiarare  l'infondatezza  delle  questioni  promosse;
l'atto di costituzione, peraltro, svolge argomenti difensivi soltanto
sulle disposizioni di seguito indicate. 
    2.1.- Quanto all'impugnativa dell'art. 18, comma 2,  della  legge
reg. Abruzzo n. 3 del 2020,  secondo  la  resistente  il  legislatore
regionale  avrebbe  inteso  «circoscrivere  il  proprio   ambito   di
operativita' alla "applicabilita' dell'esercizio provvisorio", e  non
gia', come erroneamente eccepito dall'Avvocatura Erariale, introdurre
forme di "autorizzazione e disciplina"  dell'esercizio  provvisorio».
Pertanto, il contenuto della disposizione in esame sarebbe  «di  mero
rinvio alla normativa esistente», applicabile nell'ipotesi di mancata
approvazione dei bilanci  da  parte  degli  organismi  e  degli  enti
strumentali regionali. In  questo  senso,  la  disposizione  medesima
rivestirebbe   «portata   chiarificatrice»   circa   l'applicabilita'
dell'art. 43 del d.lgs. n. 118  del  2011  in  materia  di  esercizio
provvisorio, con conseguente infondatezza delle censure statali. 
    2.2.- Parimenti infondati sarebbero i rilievi mossi  all'art.  19
della stessa legge regionale, recante disposizioni  sull'approvazione
dei rendiconti degli enti ed organismi strumentali. Secondo la difesa
regionale sarebbe agevole ravvisare nella norma citata una disciplina
procedimentale inerente  modalita'  e  termini  di  approvazione  dei
rendiconti al fine di «consentire la tempestiva  predisposizione  del
rendiconto della gestione della Regione Abruzzo». 
    La previsione dei termini operata  dalla  disposizione  regionale
sarebbe infatti allineata con la disciplina dettata dall'Allegato  n.
4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, laddove si afferma che «il  rendiconto
sulla gestione, [...] da approvarsi  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo  all'esercizio  di  riferimento  conclude  il  sistema  di
bilancio degli enti strumentali in contabilita'  finanziaria»  (punto
4.3). 
    Pertanto, sarebbe  inconferente  l'affermazione  del  ricorrente,
secondo cui  la  necessita'  di  acquisire  i  rendiconti  atterrebbe
soltanto alla redazione del bilancio consolidato  regionale,  poiche'
l'impugnato   art.   19   non   disciplinerebbe   aspetti    relativi
all'approvazione di quest'ultimo bilancio, volto «ad  evidenziare  il
risultato  economico  e  finanziario  del   "Gruppo   Regione"»,   ma
prenderebbe in considerazione un rendiconto che, invece,  conterrebbe
«solo risultati della gestione finanziaria». 
    2.3.- Infine, la Regione resistente ritiene prive  di  fondamento
anche le questioni prospettate nei confronti dell'art. 40 della legge
regionale  impugnata,  in  materia  di  prevenzione  e  contrasto  al
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
    2.3.1.- L'asserita discriminazione derivante  dalla  possibilita'
di accesso ai finanziamenti per le  sole  associazioni  iscritte  nel
registro regionale e' confutata citando la sentenza di  questa  Corte
n. 27 del 2020,  connotata,  ad  avviso  della  Regione  Abruzzo,  da
«evidente identita' di contenuti» con quella in esame. Tale pronuncia
avrebbe richiamato la previsione dell'art. 7, comma 3, della legge n.
383  del  2000,  che  «stabilisce  un  collegamento  automatico   tra
l'iscrizione nei  registri  regionali  e  provinciali  e  quella  nel
registro  nazionale»  per   effetto   del   quale   «i   livelli   di
organizzazione territoriale e i circoli affiliati  alle  associazioni
iscritte nel registro nazionale hanno anch'essi, per  tale  qualita',
il diritto di automatica iscrizione nel medesimo registro». 
    Pertanto, anche con riferimento alla disposizione  in  esame,  il
predetto  automatismo  non  consentirebbe  alcuna  esclusione   dalla
partecipazione ai bandi di finanziamento da parte delle  associazioni
non iscritte al registro regionale e iscritte unicamente al  registro
nazionale delle associazioni di promozione sociale. 
    La difesa regionale ritiene poi che il disposto dell'art. 55 cod.
terzo settore, evocato dal ricorrente,  sia  estraneo  all'ambito  di
operativita' del censurato art. 40, per cui il legislatore  regionale
avrebbe legittimamente operato la  scelta  della  composizione  della
consulta regionale, individuando i soggetti ritenuti  piu'  idonei  a
realizzare le finalita' di raccogliere «informazioni sul  bullismo  e
sulle iniziative di prevenzione e contrasto» del fenomeno. 
    2.3.2.- Ad avviso della resistente, infondata  sarebbe  anche  la
censura di disparita' di trattamento asseritamente determinata  dalla
preclusione all'accesso ai finanziamenti per gli enti  diversi  dalle
associazioni di promozione sociale, in quanto queste ultime sarebbero
state individuate come quelle maggiormente  idonee  a  realizzare  le
finalita' perseguite con l'impugnata disposizione. 
    3.- La Regione  Abruzzo  ha  depositato  memoria  in  prossimita'
dell'udienza, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del
contendere  di  tutte  le   questioni   promosse   con   il   ricorso
introduttivo. 
    A sostegno della richiesta, segnala che la  legge  della  Regione
Abruzzo 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione
del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a  leggi  regionali
ed ulteriori  disposizioni  urgenti  ed  indifferibili),  conterrebbe
specifiche previsioni che riguardano le  disposizioni  impugnate.  In
particolare: 
    a) l'art. 7 recherebbe copertura finanziaria alle  previsioni  di
spesa contenute nell'art. 10, commi 3, lettera a), e 4, mentre l'art.
9, commi 1 e 2, provvederebbe nello stesso modo per le spese previste
dagli artt. 22, comma 1, e 25, comma  4,  per  gli  esercizi  oggetto
delle rispettive censure; 
    b) l'art. 8 avrebbe abrogato le disposizioni di  cui  agli  artt.
18, comma 2, e 19; 
    c) l'art. 12 avrebbe modificato i  commi  5,  lettera  d),  e  6,
lettera e), dell'art. 40, nei seguenti termini: «d)  enti  del  terzo
settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117  (Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106) operanti nel territorio  regionale
e attivi da almeno  tre  anni  nel  campo  del  disagio  sociale  dei
minorenni o in quello educativo; [...] e)  due  rappresentanti  degli
enti di cui alla lettera d) del comma 5». 
    La difesa regionale ritiene pertanto che non  vi  sarebbero  piu'
gli elementi di contrasto rilevati dal ricorrente ed esclude  che  le
norme oggetto del presente giudizio possano avere avuto  applicazione
nel periodo di vigenza (dal 1°  gennaio  2020  al  17  giugno  2020),
essendo queste «tutte vertenti sul piano  contabile  e  finanziario»,
per cui «la  mancata  copertura  economica  di  una  norma  di  legge
implicitamente ne comporta l'inapplicabilita'». 
    4.- Con atto depositato il 22 aprile  2021,  notificato  in  pari
data alla resistente, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in
conformita' alla delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile  2021,
ha rinunciato all'impugnativa limitatamente, tra l'altro, agli  artt.
18, comma 2; 19; 40, comma 5, lettera d),  e  6,  lettera  e),  della
legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020. Nelle  motivazioni  della  rinuncia
sono richiamati il gia' descritto ius superveniens e le comunicazioni
della Regione Abruzzo circa la mancanza  di  effetti  prodotti  medio
tempore dalle disposizioni impugnate. 
    5.-  Nell'udienza,   l'Avvocatura   generale   ha   concluso   in
conformita' all'atto  di  rinuncia  parziale  e  ha  prospettato,  in
riferimento  al  residuo  complesso  di  disposizioni  impugnate  per
difetto di copertura finanziaria, la  possibilita'  della  cessazione
della materia del contendere in ragione dello ius superveniens. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del  Consiglio  dei
ministri ha promosso  questioni  di  legittimita'  costituzionale  di
varie disposizioni della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2020,
n. 3, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo  (legge  di
stabilita' regionale 2020)», tra le quali  gli  artt.  10,  commi  3,
lettera a), e 4; 18, comma 2; 19; 22, comma 1; 25, comma 4; 40, commi
5, lettera d), e 6, lettera e), in riferimento complessivamente  agli
artt. 2, 3, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera e),  e  118,
quarto comma, della Costituzione. 
    2.- Resta riservata  a  separata  pronuncia  la  decisione  delle
ulteriori questioni di legittimita' costituzionale  promosse  con  lo
stesso ricorso. 
    3.- Vanno anzitutto esaminate  congiuntamente  le  questioni  che
riguardano gli artt. 18, comma 2, 19 e 40, commi 5, lettera d), e  6,
lettera e), della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020:  limitatamente  a
tali disposizioni il Presidente del Consiglio dei ministri, con  atto
depositato nell'imminenza dell'udienza, ha rinunciato all'impugnativa
promossa,  in  considerazione  dello   ius   superveniens   e   delle
comunicazioni ricevute  dalla  Regione  Abruzzo  circa  l'assenza  di
effetti medio tempore prodotti dalle disposizioni medesime. 
    Infatti,  il  comma  2  dell'art.  18  e  l'art.  19,  i   quali,
rispettivamente, prevedono la possibilita' dell'esercizio provvisorio
degli enti, delle agenzie e degli altri  organismi  dipendenti  dalla
Regione nelle more dell'approvazione dei loro bilanci da parte  della
Giunta, nonche' disciplinano i rendiconti  degli  enti  ed  organismi
strumentali, sono stati abrogati, a decorrere  dal  18  giugno  2020,
rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge della Regione
Abruzzo 16 giugno 2020, n. 14 (Disposizioni contabili per la gestione
del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a  leggi  regionali
ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili). 
    Inoltre, l'art. 12, commi 1 e 2, della stessa legge regionale  ha
apportato modifiche  all'art.  40  impugnato,  anch'esse  entrate  in
vigore il 18 giugno 2020; per l'effetto, da un lato, il  nuovo  testo
della lettera d)  del  comma  5,  nel  prevedere  i  destinatari  dei
finanziamenti regionali per i soggetti che operano  nel  campo  della
prevenzione  e  contrasto  al  fenomeno  del  bullismo  e  del  cyber
bullismo, fa riferimento agli «enti  del  terzo  settore  di  cui  al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo  settore,
a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della  legge  6  giugno
2016, n. 106) operanti nel territorio regionale e  attivi  da  almeno
tre anni nel campo del disagio sociale  dei  minorenni  o  in  quello
educativo»; dall'altro, gli stessi enti del terzo settore  sono  oggi
richiamati dalla lettera e) del successivo comma 6. 
    3.1.- Trattandosi  di  rinuncia  non  accettata  formalmente,  va
dichiarata la cessazione della materia del contendere delle questioni
in esame, come gia' richiesto dalla  Regione  Abruzzo  nella  propria
memoria; del resto, non  comparendo  in  udienza,  la  resistente  ha
ulteriormente «palesato la  mancanza  di  interesse  a  coltivare  il
giudizio» (sentenza n. 286 del 2019; nello stesso senso, sentenze  n.
171 del 2019 e n. 234 del 2017). 
    4.- Delle residue questioni vanno innanzitutto considerate quelle
inerenti i commi 3, lettera a), e 4, dell'art. 10  della  legge  reg.
Abruzzo n. 3 del 2020, che sostituiscono  rispettivamente  l'art.  7,
comma 3, della legge della Regione Abruzzo  19  agosto  2009,  n.  16
(Intervento regionale a sostegno  del  settore  edilizio),  e  l'art.
10-bis della legge della Regione Abruzzo  15  ottobre  2012,  n.  49,
recante «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del  D.L.  13  maggio
2011, n. 70  (Semestre  europeo  -  Prime  disposizioni  urgenti  per
l'economia) convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106  e  modifica  dell'articolo  85  della  legge  regionale
15/2004 "Disposizioni  finanziarie  per  la  redazione  del  bilancio
annuale 2004 e pluriennale 2004-2006  della  Regione  Abruzzo  (Legge
finanziaria regionale 2004)"», disposizioni  entrambe  attuative  del
cosiddetto Piano casa, attinenti  alla  restituzione  al  richiedente
della  maggiorazione,  corrisposta  alla  Regione,  degli  oneri   di
urbanizzazione,  dovuti  in  misura  doppia  per  taluni   interventi
straordinari di demolizione e ricostruzione del  patrimonio  edilizio
esistente e per interventi di riqualificazione urbana. 
    In particolare, in entrambe le disposizioni, viene  previsto  che
«[n]ell'ipotesi di diniego del titolo abilitativo, di  versamenti  in
eccesso o rinuncia, la  somma  e'  restituita  al  richiedente  ed  i
relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse  stanziate
sul capitolo di spesa del bilancio di previsione 11825 - Missione  1,
Programma  04,   Titolo   1   -   denominato   "Rimborso   oneri   di
urbanizzazione"». 
    Il ricorrente ritiene che le  suddette  norme  si  porrebbero  in
contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., e allega,  al  riguardo,
il Documento tecnico di accompagnamento  al  bilancio  di  previsione
2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta  regionale  della
Regione Abruzzo 16 febbraio 2020,  n.  86,  del  quale  riproduce  il
richiamato capitolo di  spesa  11825,  da  cui  emergerebbe  che  «il
capitolo in esame riporta uno stanziamento pari a 0». 
    4.1.- Successivamente alla proposizione del  ricorso,  l'art.  7,
comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020 ha previsto che: 
    «1.  Al  fine  di  assicurare  per  l'anno  2020   la   copertura
finanziaria del comma 3 dell'articolo 10  della  legge  regionale  31
gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie  per  la  redazione  del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022  della  Regione  Abruzzo
(legge di stabilita' regionale 2020)) nello stato di previsione della
spesa  del  bilancio  regionale  2020-2022,  esercizio   2020,   sono
apportate le seguenti variazioni compensative di sola competenza: 
    a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione  1,  Programma  04,
capitolo   di   spesa   11825,   denominato   "Rimborso   oneri    di
urbanizzazione" per euro 10.000,00; 
    b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione  20,  Programma
01, capitolo di spesa 321940/1 denominato "Fondo di  riserva  per  le
spese obbligatorie - art. 18 l.r.c." per euro 10.000,00». 
    Nella propria memoria, la Regione Abruzzo ha  quindi  chiesto  di
dichiarare la cessazione della materia del contendere delle questioni
di legittimita' costituzionale dei commi 3 e 4  del  richiamato  art.
10,  rilevando,  da  un  lato,  che  per  effetto  del  suddetto  ius
superveniens non  sussisterebbero  piu'  gli  elementi  di  contrasto
denunciati dal ricorrente e, dall'altro, che si dovrebbe escludere la
possibilita'  di  effetti  medio  tempore  prodotti  dalle   medesime
disposizioni. 
    4.2.- Va pero' precisato che le variazioni compensative  disposte
dall'art. 7, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 14 del  2020  nello
stato di previsione della  spesa  del  bilancio  regionale  2020-2022
hanno si' dotato il capitolo di spesa 11825 di  uno  stanziamento  di
euro 10.000,00, ma solo per l'esercizio 2020. 
    Se da un lato la quantificazione dello stanziamento  risulta  non
priva di credibilita' - poiche' incrementa quanto,  per  il  medesimo
capitolo, era stato previsto negli esercizi immediatamente precedenti
-, dall'altro, tuttavia, gli oneri finanziari  che  discendono  dalle
norme impugnate non si esauriscono nell'esercizio  2020,  presentando
piuttosto caratteristiche di obbligatorieta' e di ripetitivita'. 
    Da cio' consegue che l'art. 7, comma 1, della legge reg.  Abruzzo
n. 14 del 2020  ha  sanato  la  mancanza  di  copertura  degli  oneri
previsti dalle norme impugnate per l'esercizio 2020, ma non  per  gli
ulteriori esercizi compresi nel bilancio pluriennale 2020-2022. 
    E' quindi solo limitatamente all'esercizio 2020 che va dichiarata
la  cessazione  della  materia  del  contendere  sulle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 10, commi 3, lettera a),  e  4,
della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020,  dovendosi  invece  procedere
all'esame del merito delle censure  riferite  agli  esercizi  2021  e
2022. 
    4.3.- Le suddette censure sono fondate. 
    Le norme impugnate hanno previsto oneri  finanziari  a  carattere
obbligatorio; si tratta, infatti,  di  nuove  e  maggiori  spese  che
discendono da una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di
restituzione  della  quota  degli  oneri   di   urbanizzazione   gia'
corrisposti  alla  Regione  per  la  realizzazione   di   determinati
interventi edilizi. 
    La natura obbligatoria delle spese in questione,  oltre  che  dal
tenore delle norme impugnate, e'  dimostrata  in  maniera  inequivoca
dall'inserimento del capitolo 11825 nell'elenco - previsto  dall'art.
39, comma 11, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011,  n.
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi  contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli  enti  locali  e  dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2  della  legge  5  maggio
2009, n.  42)  -  di  quelli  «che  riguardano  spese  obbligatorie»,
allegato alla legge della Regione  Abruzzo  28  gennaio  2020,  n.  4
(Bilancio di previsione finanziario 2020-2022). 
    Risulta quindi violato l'obbligo di copertura  finanziaria  cosi'
come declinato dall'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118  del  2011  -
implicitamente  richiamato   dal   ricorrente   motivando   in   base
all'allegato Documento tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di
previsione 2020-2022 -  che  richiede  al  legislatore  regionale  di
assicurare,  alle  spese  a  carattere  obbligatorio  e   ripetitivo,
immediata copertura per tutti e  tre  gli  esercizi  considerati  dal
bilancio  di  previsione  pluriennale:  «[l]e  leggi  regionali   che
prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale
previsto  per  ciascuno  degli  esercizi  compresi  nel  bilancio  di
previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si
tratti di spese obbligatorie,  possono  rinviare  le  quantificazioni
dell'onere annuo alla legge di bilancio». 
    Va dunque dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
10, commi 3, lettera a), e 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020,
in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., nella  parte  in  cui
prevede oneri finanziari relativi agli esercizi  2021  e  2022  senza
quantificarli e senza assicurare agli  stessi  l'immediata  copertura
finanziaria. 
    5.- Le questioni promosse nei confronti degli artt. 22, comma  1,
e 25, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2020 vanno esaminate
congiuntamente. 
    La prima delle due disposizioni  attiene  al  rifinanziamento  di
interventi in materia di polizia locale - previsti dall'art. 23 della
legge della Regione Abruzzo 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia
di Polizia amministrativa locale e  modifiche  alle  leggi  regionali
18/2001, 40/2010 e 68/2012) - «per gli anni 2020, 2021  e  2022,  per
euro 80.000,00 per ciascuna annualita'». 
    In  particolare,  il   ricorrente   evidenzia   che   gli   oneri
quantificati  per  l'esercizio  2022   non   troverebbero   copertura
finanziaria in bilancio e richiama al riguardo  l'allegato  documento
tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  2020-2022
approvato con delib. Giunta reg. Abruzzo n. 86 del 2020.  Poiche'  lo
stanziamento  previsto  nel  pertinente  capitolo   -   appositamente
istituito dal comma 2 dell'impugnato art. 22 -  risulterebbe  pari  a
zero, sarebbe violato l'art. 81, terzo comma, Cost. 
    Un'analoga censura e' mossa al successivo art. 25  il  quale,  al
comma 1, prevede, per il perseguimento degli obiettivi  di  cui  alla
legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 2013, n.  49  (Riconoscimento
di Treglio "Paese dell'Affresco", di Azzinano di Tossicia e Casoli di
Atri "Paese dipinto"), la costituzione del «[f]ondo regionale per  la
promozione del patrimonio artistico  dei  "Paesi  Dipinti"  e  "Paese
Affrescato"». I relativi oneri sono quantificati dal comma 4 in  euro
50.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mentre il  comma
successivo disciplina la relativa copertura  finanziaria  richiamando
lo stanziamento dell'apposito capitolo contestualmente istituito. 
    Anche in questo caso, il  ricorrente  rileva  la  mancanza  della
necessaria copertura finanziaria  dei  suddetti  oneri,  ma  per  gli
esercizi 2021 e 2022, con la  conseguente  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, Cost. Emergerebbe  infatti  dal  gia'  citato  documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 che lo
stanziamento previsto per  tali  annualita'  nel  capitolo  di  nuova
istituzione sarebbe pari a zero. 
    5.1.- Su entrambe le questioni incide lo ius superveniens recato,
rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 9  della  gia'  richiamata
legge reg. Abruzzo n. 14 del 2020. 
    In particolare, l'art. 9,  comma  1,  prevede  che,  al  fine  di
assicurare  la  copertura  finanziaria  anche  per  l'anno  2022   al
rifinanziamento disposto dal richiamato  art.  22,  «nello  stato  di
previsione della spesa del bilancio  regionale  2020-2022,  esercizio
2022, sono apportate le  seguenti  variazioni  compensative  di  sola
competenza: 
    a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 03,  Programma  01,
capitolo di spesa 13000/1  denominato  "Attuazione  degli  interventi
dettati dalla l.r. 20 novembre 2016, n. 42 art. 23 per istituzione  e
funzionamento dell'osservatorio regionale di polizia locale" per euro
80.000,00; 
    b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione  20,  Programma
03, capitolo di spesa 324001  denominato  "Accantonamento  risorse  a
fronte  di  programmazione  politica  fiscale  di   riduzione   tasse
regionali" per euro 80.000,00». 
    Il successivo  comma  2,  al  fine  di  assicurare  la  copertura
finanziaria anche per gli anni 2021 e  2022  al  contributo  disposto
dall'art. 25 della legge  impugnata,  prevede  che  «nello  stato  di
previsione  della  spesa  del  bilancio  regionale   2020-2022   sono
apportate, sia per l'esercizio 2021  che  per  l'esercizio  2022,  le
seguenti variazioni compensative di sola competenza: 
    a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05,  Programma  02,
capitolo  di  spesa  62670/1  denominato  "Fondo  regionale  per   la
promozione  del  patrimonio  artistico  dei  paesi  dipinti  e  paese
affrescato" per euro 50.000,00; 
    b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione  20,  Programma
03, capitolo di spesa 324001  denominato  "Accantonamento  risorse  a
fronte  di  programmazione  politica  fiscale  di   riduzione   tasse
regionali" per euro 50.000,00». 
    A seguito di tali  misure  legislative  sopraggiunte  la  Regione
Abruzzo  ha  chiesto,  nella  propria  memoria,  di   dichiarare   la
cessazione della materia del contendere; esito sul quale  in  udienza
ha convenuto anche l'Avvocatura generale. 
    5.2.- Questa  Corte  concorda,  in  continuita'  con  la  propria
giurisprudenza (sentenze n. 287 del 2019 e n. 33 del 2017;  ordinanza
n. 160 del 2014), sull'accoglimento di tale richiesta e dichiara,  in
forza della  sopraggiunta  copertura  finanziaria  recata  dallo  ius
superveniens, la cessazione della materia del contendere in relazione
alle questioni di legittimita' costituzionale promosse nei  confronti
degli artt. 22, comma 1, e 25, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 3
del 2020. 
    Ritiene pero' anche opportuno, a fronte  del  reiterarsi  di  una
prassi che si presta a comportamenti elusivi, sottolineare i seguenti
criteri: a) in primo luogo, che la  corretta  applicazione  dell'art.
81, terzo  comma,  Cost.,  richiede  fisiologicamente  una  copertura
contestuale  della  spesa,  non  avendo  alcun   apprezzabile   senso
l'approvazione di norme che, difettandone,  non  potrebbero  comunque
trovare applicazione se non a mezzo  di  atti  di  spesa  palesemente
illegittimi; b) che, laddove sia rinvenuta attingendo a  fondi  o  ad
accantonamenti finalizzati a sovvenire possibili maggiori  oneri,  la
copertura a posteriori, per  essere  effettiva,  deve  in  ogni  caso
avvenire per mezzo di variazioni riguardanti  categorie  omogenee  di
entrata e di spesa, corredate da una illustrazione che  dia  adeguato
conto della complessiva  neutralita'  della  variazione  di  bilancio
posta in essere (sentenza n. 138 del 2018).