ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Liguria 24  dicembre  2019,  n.
29, recante «Modifiche alla legge regionale 21  luglio  1983,  n.  29
(Costruzioni  in  zone  sismiche  -  deleghe  e  norme   urbanistiche
particolari)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con
ricorso  notificato  il  28  febbraio-4  marzo  2020,  depositato  in
cancelleria il 6 marzo 2020, iscritto al n. 34 del  registro  ricorsi
2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  17,
prima serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  27  aprile  2021  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    uditi l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente  del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Aurelio Domenico Masuelli per  la
Regione Liguria, quest'ultimo in collegamento da remoto, ai sensi del
punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 28 aprile 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  il  28  febbraio-4  marzo  2020  e
depositato il successivo 6 marzo 2020 (reg. ric. n. 34 del 2020),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 4, comma 1,
lettera b), della legge della Regione Liguria 24  dicembre  2019,  n.
29, recante «Modifiche alla legge regionale 21  luglio  1983,  n.  29
(Costruzioni  in  zone  sismiche  -  deleghe  e  norme   urbanistiche
particolari)»,  in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione ed in relazione all'art. 94-bis, commi 1, 2, 4 e 5,  del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)»,  (da  ora
in poi, anche: t.u. edilizia). 
    La disposizione  oggetto  di  impugnazione,  emanata  nelle  more
dell'adozione delle linee guida previste dal comma 2 dell'art. 94-bis
t.u. edilizia, per l'individuazione degli interventi  strutturali  in
zone  sismiche  (interventi  «rilevanti»,   interventi   di   «minore
rilevanza», interventi «privi di rilevanza»), concerne  il  controllo
con metodo a campione sui progetti esecutivi di costruzioni  in  zone
sismiche. Essa sostituisce il comma 2  dell'art.  7-bis  della  legge
della Regione Liguria 21 luglio 1983,  n.  29  (Costruzioni  in  zone
sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) con il  seguente
testo: «Gli  enti  delegati,  nel  caso  di  deposito  dei  progetti,
esercitano il controllo sugli stessi con metodo a  campione,  con  le
modalita' fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5-bis,  comma
1, lettera c)». 
    Anteriormente alla modifica in contestazione, il citato  comma  2
era cosi' formulato: «La Provincia nel caso di deposito dei progetti,
esercita il controllo sugli stessi con  metodo  a  campione,  con  le
modalita' fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5-bis». 
    1.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri  sostiene  che  la
norma  impugnata  violerebbe  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.   in
relazione  ai  principi  fondamentali  delle  materie  "governo   del
territorio" e "protezione civile",  espressi  nell'art.  94-bis  t.u.
edilizia, che consente - sino all'adozione delle linee guida  statali
- interventi legislativi regionali di tipo solo  confermativo  (comma
2) e ammette i controlli  con  modalita'  a  campione  solo  per  gli
interventi di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza»  (commi  4  e
5). 
    Il ricorrente rileva anzitutto che interventi  legislativi  delle
Regioni,  volti  a  modificare  la   materia   sismica   nelle   more
dell'adozione delle linee guida di cui all'art. 94-bis, comma 2, t.u.
edilizia, potrebbero generare «sovrapposizioni della stessa normativa
regionale a quella  statale,  causando  ambiguita'  e  incertezza  in
ordine alla disciplina applicabile in concreto». 
    Richiamata,  poi,  la  giurisprudenza  di  questa   Corte   sulla
sindacabilita' delle possibili distorsioni applicative di determinate
disposizioni legislative che si  prestino  a  letture  alternative  e
sulla   configurabilita',   quali   principi   fondamentali,    delle
disposizioni del Testo unico dell'edilizia che dispongono determinati
adempimenti procedurali per le zone sismiche in ragione  di  esigenze
unitarie da ritenere particolarmente pregnanti a fronte  del  rischio
sismico, nel  ricorso  si  deducono  due  profili  di  illegittimita'
costituzionale della norma impugnata, individuando  nell'art.  94-bis
t.u. edilizia il parametro interposto violato, in quanto  espressione
di  principi  generali  nell'ambito  delle   materie   «governo   del
territorio» e «protezione civile». 
    1.2.- In  relazione  al  primo  profilo,  il  Governo  deduce  la
violazione  dei  commi  1  e  2  dell'art.  94-bis   t.u.   edilizia,
evidenziando che la norma impugnata prevede l'esercizio del controllo
con metodo  a  campione  «nel  caso  di  deposito  dei  progetti»  di
costruzioni in zone sismiche, disciplinato dall'art. 6  della  stessa
legge reg. Liguria n.  29  del  1983  con  riguardo  a  categorie  di
interventi (nuova edificazione, recupero del  patrimonio  edilizio  e
sopraelevazione)  non  corrispondenti  a  quelle  indicate  nell'art.
94-bis t.u. edilizia; cio' determinerebbe che le categorie di cui  al
menzionato art. 6, implicitamente richiamate dalla  norma  impugnata,
potrebbero essere del tutto superate dall'imminente entrata in vigore
delle nuove linee guida ministeriali. 
    1.3.- Con riguardo al secondo profilo, la disposizione  regionale
viene  impugnata  per   contrasto   con   il   parametro   interposto
rappresentato dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 94-bis
t.u. edilizia, secondo cui le  Regioni  possono  istituire  controlli
anche  con  modalita'  a  campione  per  gli  interventi  di  «minore
rilevanza» o «privi di rilevanza», con  esclusione  degli  interventi
«rilevanti» in quanto soggetti ad autorizzazione sismica. 
    In particolare, nonostante l'individuazione degli  interventi  di
«minore rilevanza» o «privi di rilevanza» spetti alle linee guida  in
corso di approvazione, ad avviso del Governo, «in  base  all'impianto
del combinato disposto degli artt. 5-bis e 7-bis della LR 29/83, come
emendata dalla norma  regionale  [impugnata],  la  definizione  degli
"interventi privi di rilevanza ai fini  della  pubblica  incolumita'"
viene invece  attribuita  ad  un  provvedimento  della  Giunta  della
Regione Liguria, che puo' dunque estendere o allargare il novero  dei
controlli a campione rispetto alla disciplina di principio statale». 
    2.- Con atto depositato il 6 aprile 2020,  si  e'  costituita  in
giudizio la Regione Liguria, in persona del Presidente  pro  tempore,
eccependo l'inammissibilita' del ricorso e  deducendo  l'infondatezza
della questione sulla base di  identiche  argomentazioni,  osservando
che la legge reg. Liguria n. 29  del  2019  si  limita  ad  apportare
modifiche alla previgente legge reg.  Liguria  n.  29  del  1983  con
esclusivo riguardo al tema della riorganizzazione delle competenze in
materia, in sintesi estese dalle  Province  in  origine  delegate  ai
Comuni interessati, modifiche non vietate dall'art. 94-bis, comma  2,
t.u. edilizia. 
    In proposito, la parte resistente evidenzia che  l'art.  5  della
legge reg. Liguria n. 29 del 2019 inserisce all'art.  8  della  legge
reg. Liguria n. 29  del  1983,  rubricato  «Delega  delle  competenze
regionali sulle costruzioni edilizie  in  zone  sismiche»,  il  comma
1-bis, a mente del quale «Le funzioni amministrative di cui al  comma
1 sono delegate ai comuni di cui  all'allegato  1-bis  alla  presente
legge, che hanno espressamente  manifestato  interesse  all'esercizio
delle funzioni. I comuni possono  esercitare  le  funzioni  anche  in
forma associata. L'Allegato 1-bis puo' essere aggiornato con legge  a
seguito di ulteriori manifestazioni di interesse da  parte  di  altri
comuni». 
    Con la previsione oggetto d'impugnazione  null'altro  si  sarebbe
fatto, quindi, se non procedere - come del resto con altre  modifiche
non impugnate (ad esempio, art. 1, comma 1; art. 3, comma 1;  art.  5
della legge reg. Liguria n. 29 del 2019) -  al  doveroso  adeguamento
dei riferimenti testuali ai nuovi  titolari  di  delega;  ed  infatti
nella norma impugnata si  sostituiscono  le  parole  «Provincia»  con
«enti delegati» ed «esercita» con «esercitano». 
    Parimenti irrilevante sarebbe la modifica  apportata  alla  parte
conclusiva del comma 2 dell'art. 7-bis, laddove - in  relazione  alle
modalita' del controllo - il richiamo al provvedimento  della  Giunta
regionale previsto dall'art. 5-bis della legge reg. Liguria n. 29 del
1983 e' specificato con l'aggiunta del comma di riferimento (comma 1,
lettera c), secondo cui nel provvedimento indicato vanno  individuati
«ulteriori  criteri  ed  indirizzi  attuativi,  anche  di   dettaglio
procedurale, al fine di perseguire l'uniformita' e l'omogeneita'  sul
territorio regionale nell'applicazione delle procedure  di  cui  alla
presente legge», formulazione in alcun modo  modificata  dalla  legge
regionale impugnata. 
    Di conseguenza, la circostanza che l'art. 5-bis, comma 1, lettera
c), della legge reg. Liguria n. 29  del  1983  sia  rimasto  immutato
escluderebbe che l'intervento  di  cui  alla  legge  impugnata  possa
determinare un'asserita  violazione  del  nuovo  assetto  discendente
dall'art. 94-bis t.u.  edilizia,  trattandosi  di  disposizioni  gia'
contenute nella legge reg. Liguria n. 29 del 1983. 
    Da ultimo, la  difesa  regionale  evidenzia  che  il  regime  dei
controlli a campione era gia' contenuto nell'art. 7-bis  della  legge
reg. n. 29 del  1983,  introdotto  dall'art.  20  della  legge  della
Regione Liguria 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate  alla
legge finanziaria 2013),  disposizione  mai  impugnata  e  modificata
dalla norma in  contestazione  se  non  nei  limitati  termini  sopra
indicati; medesime argomentazioni vengono spese con riguardo all'art.
6 della legge reg. Liguria n. 29  del  1983,  concernente  il  regime
della denuncia dei lavori  e  del  deposito  dei  progetti,  articolo
contenuto ab origine nella legge reg. Liguria n.  29  del  1983,  non
impugnato e non modificato dalla legge n. 29  del  2019  nella  parte
invocata dal Governo. 
    3.- In prossimita' dell'udienza le parti hanno depositato memorie
illustrative. 
    3.1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  ribadito  le
proprie argomentazioni  in  ordine  alla  prospettata  illegittimita'
costituzionale della disposizione impugnata, precisando, con riguardo
al secondo profilo di censura, che la stessa violerebbe il  parametro
interposto invocato (art. 94-bis, commi 4 e  5,  t.u.  edilizia),  in
quanto tutti gli interventi «rilevanti» nei riguardi  della  pubblica
incolumita' devono  necessariamente  essere  oggetto  di  verifica  e
controllo. 
    Il ricorrente ha, inoltre, esposto  che  -  successivamente  alla
costituzione delle parti - il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza  unificata,  ha  approvato  con
decreto ministeriale 30 aprile 2020 (Approvazione delle  linee  guida
per  l'individuazione,  dal  punto  di   vista   strutturale,   degli
interventi di cui all'articolo  94-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  nonche'  delle
varianti di carattere non sostanziale per le  quali  non  occorre  il
preavviso di cui all'articolo 93) le  linee  guida  di  cui  all'art.
94-bis, comma 2, t.u. edilizia. 
    3.2.-  Anche  la  Regione  Liguria  ha  confermato   le   proprie
argomentazioni, evidenziando altresi'  che  la  Giunta  regionale  ha
recepito le linee guida ministeriali teste' menzionate con delibera 5
agosto 2020, n. 812, senza che prima di  allora  la  norma  impugnata
avesse ricevuto attuazione. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Con  ricorso  notificato  il  28  febbraio-4  marzo  2020  e
depositato il successivo 6 marzo 2020 (reg. ric. n. 34 del 2020),  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera  b),  della
legge  della  Regione  Liguria  24  dicembre  2019,  n.  29,  recante
«Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in
zone sismiche  -  deleghe  e  norme  urbanistiche  particolari)»,  in
riferimento all'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione  ed  in
relazione all'art. 94-bis, commi 1, 2, 4 e 5,  del  d.P.R.  6  giugno
2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia (Testo A)», (da ora in poi,  anche:
t.u. edilizia). 
    La  norma   oggetto   di   impugnazione,   emanata   nelle   more
dell'adozione delle linee guida previste dal comma 2 dell'art. 94-bis
t.u. edilizia, per l'individuazione degli interventi  strutturali  in
zone  sismiche  (interventi  «rilevanti»,   interventi   di   «minore
rilevanza», interventi «privi di rilevanza»), concerne  il  controllo
con metodo a campione sui progetti esecutivi di costruzioni  in  zone
sismiche. Essa sostituisce il comma 2  dell'art.  7-bis  della  legge
della Regione Liguria 21 luglio 1983,  n.  29  (Costruzioni  in  zone
sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari) con il  seguente
testo: «Gli  enti  delegati,  nel  caso  di  deposito  dei  progetti,
esercitano il controllo sugli stessi con metodo a  campione,  con  le
modalita' fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5-bis,  comma
1, lettera c)». 
    Anteriormente alla modifica in contestazione, il citato  comma  2
era cosi' formulato: «La Provincia nel caso di deposito dei progetti,
esercita il controllo sugli stessi con  metodo  a  campione,  con  le
modalita' fissate nel provvedimento di cui all'articolo 5-bis». 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene  che  la  norma
impugnata violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost. in  relazione  ai
principi  fondamentali  delle  materie  «governo  del  territorio»  e
«protezione civile», espressi nell'art.  94-bis  t.u.  edilizia,  che
consente - sino all'adozione delle linee guida indicate -  interventi
legislativi regionali di tipo solo confermativo (comma 2) e ammette i
controlli con modalita' a campione solo per gli interventi di «minore
rilevanza» o «privi di rilevanza» (commi 4 e 5). 
    Premesso che interventi  legislativi  delle  Regioni  in  materia
sismica, approvati nelle more dell'adozione delle linee guida di  cui
all'art.  94-bis,  comma  2,  t.u.  edilizia,   potrebbero   generare
«sovrapposizioni della stessa normativa regionale a  quella  statale,
causando  ambiguita'  e  incertezza   in   ordine   alla   disciplina
applicabile  in  concreto»,  il  ricorrente  deduce  due  profili  di
illegittimita'  costituzionale  della  norma  impugnata:   il   primo
incentrato sulla violazione dei commi 1 e  2  dell'art.  94-bis  t.u.
edilizia, il secondo sulla violazione dei commi 4 e 5 della  medesima
disposizione. 
    Quanto al primo profilo, il ricorrente  evidenzia  che  la  norma
impugnata prevede l'esercizio del controllo  con  metodo  a  campione
«nel caso di deposito dei progetti» di costruzioni in zone  sismiche,
disciplinato dall'art. 6 della legge reg. Liguria n. 29 del 1983  con
riguardo a categorie di interventi (nuova edificazione, recupero  del
patrimonio edilizio e sopraelevazione) non  corrispondenti  a  quelle
indicate nell'art. 94-bis t.u. edilizia; cio' determinerebbe  che  le
categorie di cui al  menzionato  art.  6,  implicitamente  richiamate
dalla  norma  impugnata,  potrebbero  essere   del   tutto   superate
dall'imminente  entrata   in   vigore   delle   nuove   linee   guida
ministeriali. 
    Con riguardo al secondo profilo, il ricorrente  sostiene  che  la
norma  impugnata  ammetterebbe  i  controlli  a  campione  anche  con
riguardo agli  interventi  «rilevanti».  In  particolare,  nonostante
l'individuazione degli interventi di «minore rilevanza» e  «privi  di
rilevanza» spetti alle linee guida in  corso  di  approvazione  -  ad
avviso del Governo - «in base  all'impianto  del  combinato  disposto
degli artt. 5-bis e 7-bis della LR 29/83, come emendata  dalla  norma
regionale [impugnata],  la  definizione  degli  interventi  privi  di
rilevanza ai fini della pubblica incolumita' viene invece  attribuita
ad un provvedimento della  Giunta  della  Regione  Liguria  che  puo'
dunque estendere o allargare  il  novero  dei  controlli  a  campione
rispetto alla disciplina di principio statale». 
    2.- In data 6 aprile 2020 si e' costituita in giudizio la Regione
Liguria,  in  persona   del   Presidente   pro   tempore,   eccependo
l'inammissibilita'  del  ricorso  e  deducendo  l'infondatezza  della
questione sulla  base  di  identiche  argomentazioni  che  denunciano
l'erronea  interpretazione  fornita  dal   ricorrente   della   legge
regionale impugnata. 
    Nella sostanza, secondo la  resistente,  risulterebbe  pienamente
rispettata la previsione dell'art.  94-bis  t.u.  edilizia,  volta  a
prevedere che le Regioni,  nelle  more  dell'emanazione  delle  linee
guida ministeriali, possano confermare le disposizioni  vigenti,  non
rientrando tra le modifiche vietate quegli interventi  legislativi  -
di esclusiva competenza regionale - riguardanti,  come  nel  caso  in
esame, l'individuazione  degli  enti  cui  delegare  le  funzioni  in
materia  edilizia  e  l'adeguamento  del  testo  normativo  ai  nuovi
titolari della delega (alle Province originariamente delegate si sono
aggiunti, come premesso, i Comuni interessati). Cio' - sempre secondo
la Regione - non altererebbe la disciplina dei controlli a campione e
la classificazione degli interventi a seconda della loro idoneita'  a
costituire pericolo per la pubblica incolumita'. 
    3.- Successivamente alla costituzione delle  parti,  il  Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, ha approvato, con  decreto  ministeriale  30  aprile  2020
(Approvazione delle linee guida per l'individuazione,  dal  punto  di
vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma
1, del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380,  nonche'  delle  varianti  di
carattere non sostanziale per le quali non occorre  il  preavviso  di
cui all'articolo 93) le linee guida di cui all'art. 94-bis, comma  2,
t.u. edilizia. Le predette linee guida sono state recepite in termini
"satisfattivi"  dalla  Regione  Liguria  con  delibera  della  Giunta
regionale 5 agosto 2020, n. 812. 
    Tale vicenda, tuttavia, non ha una diretta incidenza sull'oggetto
del contendere, posto che, a prescindere  dalla  conformita'  o  meno
dell'attivita' amministrativa regionale  rispetto  alle  linee  guida
statali,  le  censure  del  ricorrente  pongono  in  discussione   la
legittimita'  della  normativa  primaria  della  Regione,  in  quanto
consentirebbe di introdurre deroghe a tali linee guida. 
    4.- In via preliminare, va considerato che il  ricorso  in  esame
promuove due distinte questioni di legittimita' costituzionale ed e',
pertanto, con riguardo a ciascuna di esse che va vagliata l'eccezione
di  inammissibilita'  per  erronea  interpretazione  della  normativa
regionale, sollevata dalla difesa della Regione Liguria. 
    5.- La questione formulata in relazione ai commi 1 e 2  dell'art.
94-bis  t.u.  edilizia   e'   inammissibile   per   oscurita'   della
motivazione; profilo, questo, che si antepone e  assorbe  la  diversa
eccezione dedotta dalla Regione resistente. 
    Nel ricorso non viene infatti chiarito in alcun modo che rapporto
vi sia tra la norma impugnata e la classificazione  degli  interventi
edilizi a seconda della loro idoneita' a costituire pericolo  per  la
pubblica incolumita', disposta dalla normativa statale interposta. 
    La motivazione appare, quindi, del tutto carente,  in  quanto  la
disposizione  impugnata  non  ha  per  oggetto  la  disciplina  degli
interventi in zona  sismica,  con  cio'  potendo  in  linea  astratta
introdurre  una  deroga  alle  previsioni  statali,  ma   si   limita
all'allocazione delle funzioni amministrative tra i vari  livelli  di
governo, estendendo la delega di funzioni  ai  Comuni  che  ne  hanno
fatto richiesta. 
    Del tutto fuorviante e', inoltre, il richiamo operato all'art.  6
della legge reg. Liguria n. 29  del  1983,  rubricato  «Denuncia  dei
lavori e deposito dei progetti», in quanto le categorie nello  stesso
enunciate attengono al  tipo  di  costruzione  da  realizzare  (nuova
edificazione,  recupero   del   patrimonio   edilizio   esistente   e
sopraelevazione), non certo alla loro idoneita' a costituire pericolo
per la pubblica incolumita'. 
    In definitiva, nel ricorso non  viene  dedotto  ne'  sotto  quale
specifico profilo la norma impugnata interferirebbe con le  categorie
previste dall'art. 94-bis t.u. edilizia,  ne'  quale  violazione  dei
principi fondamentali ivi espressi conseguirebbe. 
    Del  resto,  come  piu'  volte  rammentato   da   questa   Corte,
«"l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della  richiesta
declaratoria di illegittimita'  costituzionale  si  pone  in  termini
perfino  piu'  pregnanti  nei  giudizi  proposti  in  via  principale
rispetto a quelli instaurati in via incidentale"» (sentenze n. 88 del
2021 e, ex plurimis, n. 286 del 2019). In ragione di cio', il gravame
«deve essere adeguatamente  motivato  e,  a  supporto  delle  censure
prospettate, deve chiarire il meccanismo attraverso cui  si  realizza
il preteso vulnus lamentato» (sentenze n. 106  del  2020  e  232  del
2019, e, nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 52 del  2021  e
n. 180 del 2020; piu'  specificatamente  sull'inammissibilita'  della
questione per oscurita' della motivazione sentenze n. 161  e  n.  114
del 2017 e n. 40 del 2016). 
    La questione dell'art. 4, comma 1, lettera b), della  legge  Reg.
Liguria n. 29 del  2019,  promossa  in  relazione  ai  commi  1  e  2
dell'art. 94-bis t.u. edilizia  e',  dunque,  inammissibile,  poiche'
priva   dei   requisiti   minimi   di   chiarezza    e    completezza
dell'argomentazione. 
    6.- La censura formulata con riferimento ai commi 4 e 5 dell'art.
94-bis t.u. edilizia non  e'  fondata,  per  erronea  interpretazione
della normativa regionale impugnata. 
    6.1.- Secondo la costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  (da
ultimo, sentenza n. 2 del 2021; inoltre, sentenze n. 246 del 2019, n.
60 del 2017, n. 167 del 2014 e n. 254 del 2010), la disciplina  degli
interventi  edilizi  in  zona  sismica  e'  riconducibile  all'ambito
materiale del «governo del territorio»,  nonche'  a  quello  relativo
alla  «protezione  civile»  per  i  profili  concernenti  la   tutela
dell'incolumita' pubblica. 
    In entrambe le  materie,  di  potesta'  legislativa  concorrente,
spetta allo Stato fissare i principi fondamentali. 
    6.2.- A tale riguardo, questa Corte ha ritenuto che  assumano  la
valenza  di  principio  fondamentale  nelle   indicate   materie   le
disposizioni contenute nel t.u. edilizia  che  prevedano  determinati
adempimenti procedurali, ove questi  ultimi  rispondano  ad  esigenze
unitarie, particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico  (ex
multis, sentenze n. 264 del 2019, n. 232 e n. 60 del 2017, n. 282 del
2016 e n. 300 del 2013). 
    Fra tali  disposizioni,  assumono  primario  rilievo  quelle  che
statuiscono il preavviso scritto degli  interventi  edilizi  in  zona
sismica (art. 93 t.u. edilizia: sentenze n. 2 del 2021 e n.  264  del
2019) e l'autorizzazione preventiva ai lavori dell'ufficio  regionale
competente (art. 94 t.u. edilizia: sentenze n. 272 del  2016,  n.  60
del 2017 e n. 182 del 2006). 
    Dette previsioni costituiscono espressione evidente  dell'intento
unificatore  che  informa  la  legislazione  statale,  in  tal  senso
orientata alla tutela  dell'incolumita'  pubblica,  che  non  tollera
alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali. 
    Ha quindi valenza di principio fondamentale anche  l'art.  94-bis
t.u. edilizia, invocato dal ricorrente e  inserito  dall'art.  3  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione a  seguito  di  eventi  sismici),  cosiddetto  "Decreto
sblocca cantieri", convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  14
giugno 2019, n. 55, cosi' come  confermato  da  decisioni  di  questa
Corte (sentenze n. 2 del 2021 e n. 264 del 2019). 
    La menzionata disposizione  introduce  una  differenziazione  fra
tipologie  di  intervento  edilizio  in  zone  sismiche   (interventi
«rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza») a  seconda
della  loro  idoneita'  a  costituire  pericolo   per   la   pubblica
incolumita'  (comma  1);  a  tale  differenziazione  corrisponde  una
distinta disciplina del relativo procedimento autorizzatorio,  che  -
in conformita'  al  principio  di  semplificazione  dei  procedimenti
amministrativi in ambito edilizio -  comporta  il  venir  meno  della
autorizzazione sismica  preventiva  per  gli  interventi  «di  minore
rilevanza» o «privi di rilevanza» (comma 4), per i quali  le  Regioni
possono istituire controlli anche con modalita' a campione (comma 5). 
    In tale quadro, a seguito della presentazione della denuncia  dei
lavori (cosiddetto "preavviso scritto"), disposta dall'art.  93  t.u.
edilizia,  con  riguardo  ad  ogni  tipo   di   intervento   edilizio
(costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni), vige  solo  per  quelli
«rilevanti» l'obbligo di attendere  il  rilascio  dell'autorizzazione
sismica per l'inizio dei lavori (artt. 94 e  94-bis,  comma  3,  t.u.
edilizia), mentre e' prevista solo per gli interventi in relazione ai
quali non e' piu' richiesta l'autorizzazione sismica  (interventi  di
«minore rilevanza» e «privi di rilevanza»)  la  possibilita'  per  le
Regioni di istituire controlli a campione. 
    In sintesi, il regime autorizzatorio integra per  definizione  un
esame diretto e preventivo  sui  progetti,  laddove  il  controllo  a
campione rappresenta, invece, una verifica, eventuale  e  successiva,
dei progetti non assoggettati ad autorizzazione sismica, i cui lavori
possono essere iniziati gia' a seguito del preavviso scritto. 
    Dal combinato disposto degli artt. 94 e 94-bis, commi 3, 4, e  5,
t.u. edilizia deriva, quindi, in relazione alle materie  del  governo
del territorio e della protezione civile, il  principio  fondamentale
secondo  cui  per  gli  interventi  «rilevanti»  e'  obbligatorio  il
controllo diretto sui progetti, in cui si  concretizza  la  procedura
relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica,  restando  precluso
al legislatore regionale sostituire il controllo diretto con quello a
campione. 
    6.3.-   Tale   ricostruzione    della    normativa    interposta,
correttamente effettuata nel ricorso del Governo, non e' accompagnata
da una compiuta ricostruzione del  quadro  normativo  regionale.  Una
puntuale e completa visione della disciplina da parte del  ricorrente
contenuta nella legge  reg.  Liguria  n.  29  del  1983,  cosi'  come
modificata dalle norme oggetto di impugnazione, avrebbe infatti messo
in chiaro che - in conformita' a quanto disposto dal t.u. edilizia  -
i controlli  a  campione  sono  ammissibili  esclusivamente  per  gli
interventi «di minore rilevanza» o «privi di rilevanza». 
    A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, e' da escludersi
che la  norma  impugnata  possa  essere  interpretata  nel  senso  di
comprendere - nell'ambito di applicazione dei  controlli  a  campione
sui progetti -  gli  interventi  "rilevanti",  con  conseguente  loro
esclusione dal regime autorizzatorio. 
    E' pur vero che l'impugnato art. 4, comma 1,  lettera  b),  della
legge reg. Liguria n. 29 del  2019  stabilisce  genericamente,  senza
prevedere limitazioni in punto di tipologie di  interventi,  che  gli
enti delegati «nel caso  di  deposito  dei  progetti»  esercitano  il
controllo  sugli  stessi  con  metodo  a  campione.   Tuttavia   tale
disposizione va letta unitamente agli artt. 6  e  6-bis  della  legge
reg. Liguria n. 29 del 1983, come modificati dalla legge impugnata. 
    In particolare,  l'art.  6  (rubricato  «Denuncia  dei  lavori  e
deposito dei progetti»),  al  comma  1,  prevede  che  l'avvio  e  la
realizzazione dei lavori relativi a interventi di nuova edificazione,
di recupero del patrimonio edilizio esistente  e  di  sopraelevazione
sono  subordinati  al  deposito  del  progetto  esecutivo  presso  lo
sportello unico per l'edilizia (cosiddetta "denuncia  dei  lavori"  o
"preavviso scritto" ai sensi  dell'art.  93  t.u.  edilizia);  mentre
l'art.  6-bis,  comma   1,   (rubricato   «Autorizzazione   sismica»)
stabilisce espressamente che l'autorizzazione sismica  e'  rilasciata
dagli enti delegati «in  conformita'  alle  disposizioni  del  d.p.r.
380/2001 e successive modificazioni e integrazioni», ovverosia  -  in
virtu' del combinato disposto degli artt. 94 e 94-bis, comma 3,  t.u.
edilizia - solo nel caso di interventi «rilevanti». 
    Se la legge reg. Liguria n. 29 del 1983  -  fermo  l'obbligo  del
preavviso scritto per ogni costruzione in zona sismica (art. 6, comma
1) - assoggetta ad autorizzazione preventiva soltanto gli  interventi
«rilevanti» (art. 6-bis, comma 1), ne  consegue  che  i  controlli  a
campione   previsti   dall'art.   7-bis,    comma    2,    riguardano
necessariamente  quei  progetti   su   cui   non   deve   intervenire
l'autorizzazione sismica e, quindi, quelli attinenti agli  interventi
«di minore rilevanza» o «privi di rilevanza». 
    In sintesi, nell'impianto della piu' volte menzionata legge  reg.
Liguria n. 29 del 1983, come modificata dalla legge reg.  Liguria  n.
29 del  2019,  la  configurabilita'  dei  controlli  a  campione  sui
progetti  e'  limitata  alle  ipotesi  in  cui   non   e'   richiesta
l'autorizzazione  sismica,  la  cui  procedura  di  rilascio  implica
necessariamente il controllo diretto dell'elaborato progettuale. 
    Pertanto, sulla base di quanto illustrato, la norma  impugnata  -
in conformita' al sistema di vigilanza previsto dal t.u.  edilizia  -
mantiene ferma la regola per cui i controlli a campione si  applicano
esclusivamente agli interventi di  «minore  rilevanza»  o  «privi  di
rilevanza». 
    6.4.- Le conclusioni teste' illustrate non mutano anche a  fronte
dell'argomento del ricorrente, secondo cui «in base all'impianto  del
combinato disposto degli artt. 5-bis e 7-bis  della  LR  29/83,  come
emendata dalla norma  regionale  [impugnata],  la  definizione  degli
interventi privi di rilevanza  ai  fini  della  pubblica  incolumita'
viene invece  attribuita  ad  un  provvedimento  della  Giunta  della
Regione Liguria, che puo' dunque estendere o allargare il novero  dei
controlli a campione rispetto alla disciplina di principio statale». 
    E' ben vero che  detto  riferimento  agli  «interventi  privi  di
rilevanza  ai  fini   della   pubblica   incolumita'»   riprende   la
formulazione della prima parte dell'art. 5-bis, comma 1, lettera  a),
della citata legge reg. Liguria  n.  29  del  1983,  secondo  cui  la
delibera attraverso la quale la Giunta regionale esercita le funzioni
di indirizzo e  coordinamento  in  materia  di  costruzioni  in  zona
sismica individua «a) gli interventi privi di rilevanza ai fini della
pubblica incolumita', nonche' quelli che assolvono  una  funzione  di
limitata importanza statica»,  tuttavia  il  ricorrente  trascura  di
considerare che la norma impugnata ha mantenuto il richiamo alla sola
lettera c) dell'art. 5-bis, che non ha attinenza con l'individuazione
degli interventi soggetti o meno ad autorizzazione sismica. Essa mira
a garantire l'attivita' di indirizzo  e  coordinamento  della  Giunta
della Regione delegante nei confronti dei soggetti delegati, a  mezzo
dell'individuazione di  criteri  volti  a  perseguire  uniformita'  e
omogeneita'  sul   territorio   regionale   nell'applicazione   delle
procedure in materia sismica. 
    Da cio' si deduce che  la  norma  impugnata  non  ha  determinato
alcuna violazione del principio fondamentale, espresso nelle  materie
«governo del territorio» e  «protezione  civile»  dagli  artt.  94  e
94-bis, commi 3, 4, e 5, t.u. edilizia, in base al quale solo per gli
interventi «rilevanti»  e'  obbligatorio  il  controllo  diretto  sui
progetti sottoposti  al  rilascio  dell'autorizzazione  sismica,  con
puntuale divieto  per  il  legislatore  regionale  di  sostituire  il
controllo diretto con quello a campione. 
    Dev'essere,  pertanto,  dichiarata  la   non   fondatezza   della
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
lettera b), della legge reg. Liguria n.  29  del  2019,  promossa  in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. ed in relazione ai commi
4 e 5 dell'art. 94-bis t.u. edilizia.