ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 11, comma
2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna  11
settembre 2020, n. 24 (Riforma  del  sistema  sanitario  regionale  e
riorganizzazione sistematica  delle  norme  in  materia.  Abrogazione
della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori  norme  di
settore), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 23-27 novembre 2020, depositato in  cancelleria
il 1° dicembre 2020, iscritto al n. 99 del registro  ricorsi  2020  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  51,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna; 
    udito  nell'udienza  pubblica  del  5  ottobre  2021  il  Giudice
relatore Giuliano Amato; 
    uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato  Sonia  Sau  per  la  Regione
autonoma Sardegna, quest'ultima in collegamento da remoto,  ai  sensi
del punto 1) del decreto del Presidente della  Corte  del  18  maggio
2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con  ricorso  notificato
il 23-27 novembre 2020 e depositato in  cancelleria  il  1°  dicembre
2020 (reg. ric. n. 99 del 2020), ha promosso, in riferimento all'art.
117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 3 e 4, primo comma,
lettera i),  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto  speciale  per  la  Sardegna),  questioni  di   legittimita'
costituzionale degli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47,  comma  9,
della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24  (Riforma
del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica  delle
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10  del  2006,
della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge  regionale  n.  17
del 2016 e di ulteriori norme di settore). 
    Le disposizioni censurate concernono, in particolare,  la  nomina
del direttore generale delle aziende sanitarie (art.  11,  comma  2),
gli elenchi regionali degli idonei  alle  cariche  di  vertice  delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (art. 13, comma
1) e l'amministrazione straordinaria delle  aziende  sanitarie  (art.
47, comma 9). 
    2.- Secondo la difesa statale tali disposizioni  eccederebbero  i
limiti delle competenze statutarie della Regione autonoma Sardegna in
materia  di  «igiene  e  sanita'  pubblica»,  quali  risultanti   dal
combinato disposto dagli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i),  dello
statuto reg. Sardegna,  violando  altresi'  i  principi  fondamentali
stabiliti da leggi dello Stato in materia di «tutela  della  salute»,
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2.1.- In primo luogo e' impugnato l'art. 11, comma 2, della legge
reg. Sardegna n. 24 del 2020,  ove  si  prevede  che  «[i]  direttori
generali sono nominati con deliberazione della  Giunta  regionale  su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia  di  sanita',
attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di  idonei,  oppure
all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.
171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza
sanitaria)». 
    2.1.1.- Ricorda la  difesa  statale  che  la  possibilita',  anzi
l'obbligo, per le Regioni di provvedere  alla  nomina  dei  direttori
generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario  regionale
mediante ricorso a elenchi regionali di idonei,  della  stessa  o  di
altra Regione, era previsto in origine dall'art. 3-bis, comma 3,  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della  legge
23 ottobre 1992, n. 421). 
    Tale sistema e' stato superato dal decreto legislativo  4  agosto
2016, n. 171, recante «Attuazione della delega  di  cui  all'articolo
11, comma 1, lettera p), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia di  dirigenza  sanitaria»,  che  ha  riformato  profondamente
l'intera materia, prevedendo, tra l'altro, la formazione di un  unico
elenco nazionale degli  idonei  alla  nomina  a  direttore  generale,
istituito presso il Ministero della salute e aggiornato  con  cadenza
biennale, sulla base di una valutazione operata  da  una  Commissione
nazionale, previa pubblicazione di un avviso  pubblico  di  selezione
(art. 1). 
    Alle Regioni spetta poi effettuare un'ulteriore selezione,  sulla
base di apposito avviso, a cui  possono  partecipare  unicamente  gli
iscritti  nell'elenco  nazionale,  con  valutazione  dei   titoli   e
colloquio, in esito alla quale viene proposta una rosa  di  candidati
al cui interno il Presidente della Regione provvede  a  scegliere  il
direttore generale, motivando le ragioni della nomina (art. 2). 
    Contestualmente all'entrata in vigore del nuovo sistema e'  stata
disposta l'abrogazione delle norme in precedenza vigenti  in  materia
e, fra queste, dell'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502  del  1992
(art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 171 del 2016). 
    La  ratio  di  tale  disciplina  risiederebbe  nell'esigenza   di
garantire che la nomina dei vertici delle aziende  sanitarie  avvenga
in maniera imparziale e trasparente, in piena coerenza con gli  ormai
consolidati  orientamenti  della  giurisprudenza  costituzionale   in
merito alla natura di tali incarichi, al fine di assicurare  il  buon
andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione. 
    2.1.2.- Secondo il costante orientamento di  questa  Corte  (sono
richiamate le sentenze n. 295  del  2009  e  n.  422  del  2006),  le
disposizioni statali in tema di governance  delle  aziende  sanitarie
sono riconducibili  alla  materia  concorrente  della  «tutela  della
salute», ponendosi come principi fondamentali ai sensi dell'art. 117,
terzo comma, Cost. Cio' varrebbe anche per il d.lgs. n. 171 del 2016,
con l'ulteriore precisazione che  i  principi  generali  a  cui  deve
attenersi  la  legislazione  delle  Regioni  ad  autonomia   speciale
corrispondono ai principi fondamentali  che,  nella  stessa  materia,
vincolano le Regioni a statuto ordinario (e' richiamata  la  sentenza
n. 159 del 2018). 
    Sotto questo profilo,  l'art.  11,  comma  2,  della  legge  reg.
Sardegna n. 24 del 2020, prevedendo che i  direttori  generali  delle
aziende sanitarie sarde siano  nominati  attingendo  alternativamente
all'elenco regionale o all'elenco nazionale degli idonei, si porrebbe
in evidente contrasto con l'art. 2, comma 1, del d.lgs.  n.  171  del
2016, il quale non  consentirebbe  alternativa  di  sorta,  imponendo
tassativamente  che  la  scelta  del   direttore   generale   avvenga
attingendo, «obbligatoriamente ed esclusivamente», al suddetto elenco
nazionale. 
    2.2.- In secondo luogo e' impugnato l'art.  13,  comma  1,  della
legge reg. Sardegna n. 24 del 2020. 
    Tale disposizione prevede  che  «[g]li  elenchi  regionali  degli
idonei alle cariche di direttore generale, amministrativo e sanitario
sono  costituiti  previo  avviso  pubblico  e  selezione  effettuata,
secondo modalita' e criteri individuati  con  apposita  deliberazione
della Giunta regionale, da parte di una  commissione  nominata  dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale  competente  in
materia di sanita',  composta  da  cinque  membri,  di  cui  uno  con
funzioni   di   presidente   scelto    tra    magistrati    ordinari,
amministrativi,  contabili  e  avvocati   dello   Stato,   anche   in
quiescenza, o del libero foro, abilitati al patrocinio di fronte alle
magistrature superiori e quattro esperti di comprovata competenza  ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione  sanitaria  o
di  gestione  aziendale,  dei  quali   uno   puo'   essere   indicato
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I componenti
della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in
carica  per  il  tempo  necessario  alla  formazione  dell'elenco   e
all'espletamento delle attivita' connesse e consequenziali». 
    2.2.1.- La disposizione impugnata, disciplinando le modalita'  di
formazione dell'elenco regionale degli idonei al quale attingere  per
la nomina del direttore generale delle aziende  sanitarie  regionali,
si  porrebbe  anch'essa  in  contrasto  con  il  principio  stabilito
dall'art. 2 del d.lgs. n. 171 del 2016, incorrendo negli stessi  vizi
di illegittimita' costituzionale gia' eccepiti in relazione  all'art.
11 della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, a  cui  e'  destinata  a
dare attuazione. 
    2.3.- Da ultimo, oggetto d'impugnazione e' l'art.  47,  comma  9,
della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, secondo cui «[i] commissari
straordinari sono scelti in applicazione [dell']articolo 3, comma  2,
del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure  urgenti  in
materia sanitaria), convertito con modifiche dalla  legge  25  giugno
2019, n. 50 [recte: n. 60], e sono in possesso dei  seguenti  titoli:
a) diploma di laurea di cui  all'ordinamento  previgente  al  decreto
ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  4
gennaio 2000, n. 2, oppure  laurea  specialistica  o  magistrale;  b)
comprovata  esperienza   nella   qualifica   di   dirigente,   almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri  settori,
con autonomia gestionale  e  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o  nel
settore privato». 
    2.3.1.- Secondo lo Stato il rinvio, per la nomina dei  commissari
straordinari, all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 35 (Misure emergenziali per il servizio  sanitario  della  Regione
Calabria e altre misure urgenti in  materia  sanitaria),  convertito,
con modificazioni, in legge 25 giugno 2019, n. 60 -  che  prevede  la
facolta' di scegliere il commissario, anche  nell'ambito  dell'elenco
nazionale di  cui  al  d.lgs.  n.  171  del  2016,  fra  soggetti  di
comprovata competenza ed esperienza, in  particolare  in  materia  di
organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche in quiescenza
- sarebbe assolutamente inconferente,  oltre  che  costituzionalmente
illegittimo. 
    Le disposizioni recate dal d.l. n. 35 del 2019, come  convertito,
infatti, costituirebbero un corpus  normativo  speciale  destinato  e
applicabile unicamente alla e nella Regione Calabria e non potrebbero
trovare applicazione al di fuori di quella realta' territoriale. 
    In  ogni  caso,  l'adozione  delle  modalita'  previste  da  tale
normativa per la scelta dei commissari straordinari  degli  enti  del
servizio sanitario calabrese contrasterebbe con l'ulteriore principio
stabilito dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del  2016,  secondo
cui il commissario e' scelto  tra  i  soggetti  inseriti  nell'elenco
nazionale degli idonei  alla  carica  di  direttore  generale,  senza
possibilita' di ricorrere a modalita' alternative, nonche' con l'art.
117, terzo comma, Cost. e con gli artt. 3 e 4, primo  comma,  lettera
i), dello statuto di autonomia. 
    3.- Con atto depositato il 30 dicembre 2020 si e'  costituita  in
giudizio la Regione autonoma della Sardegna, chiedendo il rigetto del
ricorso. 
    3.1.-  Riguardo  alle  prime  due   questioni   di   legittimita'
costituzionale (artt. 11, comma 2, e 13, comma 1,  della  legge  reg.
Sardegna n. 24 del 2020), la difesa  regionale  premette  che  questa
Corte avrebbe da tempo riconosciuto, in materia di conferimento degli
incarichi apicali negli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  un
concorso di  competenze  inestricabilmente  connesse,  nessuna  delle
quali prevalente. In tale settore, infatti, la competenza concorrente
in materia di «tutela  della  salute»  intersecherebbe  anche  quella
regionale residuale su «ordinamento e  organizzazione  amministrativa
regionale», con conseguente obbligo di far precedere l'adozione delle
norme statali dal necessario confronto con le Regioni. 
    3.1.1.- In  particolare,  ricorda  la  difesa  regionale  che  la
sentenza   n.   251   del   2016   ha   dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al  Governo
in materia di riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche),  a
cui il d.lgs. n. 171 del 2016  ha  dato  attuazione  -  nella  specie
all'art. 11, comma 1, lettera p) - sebbene il  decreto  delegato  non
sia stato travolto dalla decisione, che ha disposto  la  salvaguardia
delle disposizioni attuative gia' emanate. 
    Cio' non toglie  che  le  disposizioni  invocate  quali  principi
fondamentali della materia sarebbero state adottate  in  riconosciuta
illegittima  pretermissione  dell'indispensabile  confronto  con   le
autonomie regionali, necessario a contemperare la compressione  delle
loro  competenze,  da  attuarsi   mediante   intesa   in   Conferenza
Stato-Regioni, contraddistinta  da  una  procedura  che  consente  lo
svolgimento di genuine trattative e  un  reale  coinvolgimento  degli
enti territoriali. 
    Dovrebbe poi considerarsi che la clausola di salvaguardia di  cui
all'art. 7 del d.lgs. n. 171 del 2016  dispone  l'applicazione  della
normativa statale nelle Regioni a statuto speciale e  nelle  Province
autonome di Trento e di Bolzano solo compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione. 
    3.1.2.- La Regione, nel  prevedere  l'istituzione  di  un  elenco
regionale di idonei alla nomina di direttore degli enti del  Servizio
sanitario regionale, non avrebbe in alcun modo derogato ai  requisiti
e alle competenze richiesti per l'inserimento  nell'elenco  nazionale
individuati a livello statale. 
    Le disposizioni  impugnate,  invece,  nel  rispetto  dei  criteri
individuati per garantire  che  la  selezione  avvenga  tra  soggetti
professionalmente idonei sulla base di requisiti  fissati  a  livello
statale, avrebbe solo inteso regolare uno strumento piu' agile,  atto
a superare la rigida previsione di una  revisione  biennale,  cui  si
aggiunge il termine di centoventi giorni assegnato  alla  Commissione
nazionale per  concludere  i  lavori.  Con  il  risultato  che  nuovi
soggetti in possesso dei requisiti dovrebbero attendere il decorso di
circa meta' di una legislatura per poter essere inseriti  nell'elenco
nazionale  degli  idonei  e  a  uguale   termine   sarebbe   soggetta
l'amministrazione in carica per ampliare le  possibilita'  di  scelta
dei soggetti idonei. 
    L'intervento del legislatore regionale,  pertanto,  assicurerebbe
un grado uniforme di professionalita' e competenza dei candidati e la
ridotta  discrezionalita'  dell'organo  politico  nel  momento  della
scelta  degli  stessi,  al  contempo  consentendo  alla  Regione   di
disciplinare in  maniera  piu'  puntuale  e  adeguata  alle  esigenze
territoriali,  sia   la   tempistica   concernente   i   termini   di
pubblicazione  del  bando  per  la  presentazione  delle  domande  di
iscrizione,  sia  quella  relativa  all'approvazione  e  integrazione
dell'elenco. 
    Dunque, laddove  il  legislatore  regionale,  come  nel  caso  di
specie, subordini l'iscrizione  all'elenco  regionale  dei  direttori
generali degli enti del Servizio sanitario regionale al  possesso  da
parte dei candidati di requisiti  di  professionalita'  e  competenza
corrispondenti a  quelli  stabiliti  dal  legislatore  nazionale,  il
riparto di  competenze  delineato  dalla  Costituzione  non  potrebbe
ritenersi violato. 
    3.2.- Con riferimento alla terza questione  (art.  47,  comma  9,
della legge reg. Sardegna  n.  24  del  2020),  la  difesa  regionale
premette nuovamente che il d.lgs.  n.  171  del  2016  sarebbe  stato
adottato senza l'ineludibile momento concertativo  che  l'ordinamento
appresta a garanzia delle prerogative delle Regioni, ovvero  l'intesa
in  sede  di  Conferenza  Stato-Regioni.  Le  disposizioni   statali,
pertanto, non potrebbero assurgere  a  emblema  di  garanzia  che  le
nomine avvengano in maniera imparziale e trasparente, ma  quale  mero
indirizzo, il quale ben potrebbe essere declinato dalle  Regioni  con
proprie normative. 
    3.2.1.- Peraltro, i commissari di cui alla disposizione impugnata
sarebbero  figure  peculiari  e  differenti  da  quelli  nominati  in
sostituzione degli organi di vertice delle aziende sanitarie. 
    La  disposizione  impugnata,  infatti,  disciplina  il  ruolo  di
soggetti destinati a progettare e pianificare  la  realizzazione  del
passaggio  dal  vecchio  al  nuovo  assetto  del  Servizio  sanitario
regionale, redigendo uno specifico  progetto  di  riorganizzazione  e
riqualificazione dei servizi  sanitari.  Detto  progetto  dovra'  poi
essere approvato dalla Giunta regionale, secondo  un  iter  complesso
che  vede  il  coinvolgimento  anche  della  commissione   consiliare
competente. 
    Il mandato a breve scadenza  -  in  quanto  calibrato  sul  tempo
occorrente  a  progettare  e  pianificare   la   transizione   e   la
riconversione del sistema al nuovo assetto  -  ne  evidenzierebbe  la
natura differente da quella degli  organi,  seppur  straordinari,  di
gestione  delle  aziende  sanitarie  in  via  sostitutiva  di  organi
ordinari. 
    Pertanto, la Regione ben potrebbe mutuare modalita'  sperimentate
in  altri  contesti  per  figure  non  equiparabili   ai   commissari
straordinari di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 171 del 2016. 
    4.- In prossimita' dell'udienza il Presidente del  Consiglio  dei
ministri  ha  depositato  una  memoria,  ribadendo  e  integrando  le
conclusioni gia' rassegnate nel  ricorso  introduttivo  e  replicando
altresi' alle difese della Regione autonoma Sardegna. 
    4.1.- Precisa lo Stato che le  norme  impugnate,  consentendo  la
scelta  del  direttore  generale  e  del  commissario  delle  aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del
Servizio sanitario nazionale anche tra i soggetti inseriti in elenchi
regionali, colliderebbero con la ratio  della  legislazione  statale,
ossia quella di istituire un'idoneita' unica di carattere  nazionale,
superando cosi' la previsione e la  possibilita'  di  attingere  agli
elenchi regionali di idonei in precedenza previsti  dall'art.  3-bis,
comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992. 
    Come  sottolineato  anche  da  questa  Corte  (e'  richiamata  la
sentenza n. 159 del 2018), la previsione di un elenco in  cui  devono
essere iscritti i soggetti che  intendono  partecipare  alle  singole
selezioni regionali e' da ricondursi  all'esigenza  di  garantire  un
alto livello di  professionalita'  dei  candidati,  i  quali  debbono
possedere requisiti curriculari  unitari;  esigenza  che  costituisce
espressione   del   principio   di   buon    andamento    dell'azione
amministrativa,  data  l'incidenza  che  la  professionalita'   delle
persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento
delle strutture cui sono preposte,  con  inevitabili  riflessi  sulla
qualita' delle prestazioni sanitarie rese (viene richiamata  altresi'
Corte di cassazione, sezioni unite civili,  sentenza  25  febbraio-28
maggio 2020, n. 10089). 
    Per tale ragione le disposizioni statali  costituiscono  principi
fondamentali della disciplina della dirigenza sanitaria  e,  piu'  in
generale, della materia della «tutela della salute»,  applicabili  su
tutto il  territorio  nazionale  e  anche  alle  autonomie  speciali,
trattandosi di principi ispirati dall'esigenza di meglio  qualificare
il profilo  dei  dirigenti  sanitari  e  di  ridurre  l'ambito  della
discrezionalita' politica nella  scelta  degli  stessi,  al  fine  di
tutelare  l'imparzialita'  e  il  buon   andamento   della   pubblica
amministrazione (sono richiamate le sentenze di questa  Corte  n.  87
del 2019, n. 159 del 2018 e n. 190 del 2017). 
    Il ricorso agli elenchi regionali degli idonei, invece,  potrebbe
ritenersi ammesso nei soli limiti indicati dallo stesso d.lgs. n. 171
del 2016, cioe' per la nomina delle figure sub-apicali del  direttore
amministrativo, del direttore sanitario o del direttore  dei  servizi
socio-sanitari. 
    4.1.1.- Sarebbero dunque privi di pregio  gli  argomenti  addotti
dalla Regione autonoma Sardegna, secondo cui le norme  impugnate  non
derogherebbero  ai  requisiti  e  alle   competenze   richiesti   per
l'inserimento nell'elenco nazionale, identici a quelli  previsti  per
gli elenchi regionali. 
    La  questione,  infatti,  non  sarebbe  l'identita'  o  meno   di
requisiti e competenze  (anche  perche'  in  tal  caso  la  normativa
regionale sarebbe un inutile doppione di quella nazionale e, per tale
motivo,   costituzionalmente   illegittima),    ma    l'unicita'    e
l'uniformita'   di   valutazione   ai   fini    del    riconoscimento
dell'idoneita' e, quindi, dell'inserimento nell'elenco. Tra  l'altro,
la previsione di un'unica idoneita' a livello nazionale eviterebbe il
paradosso che lo stesso soggetto possa, in ragione  della  diversita'
delle commissioni e della inevitabile  soggettivita'  delle  relative
valutazioni, risultare idoneo a livello regionale e inidoneo in  sede
nazionale o viceversa, oppure idoneo in alcune Regioni e inidoneo  in
altre. 
    4.1.2.- Altrettanto priva di pregio sarebbe l'asserita  finalita'
della normativa regionale di disciplinare in maniera piu' puntuale  e
adeguata alle esigenze territoriali, sia la tempistica concernente  i
termini  di  pubblicazione  del  bando  per  la  presentazione  delle
domande,  sia  quella  relativa   all'approvazione   e   integrazione
dell'elenco. 
    L'art. 1 del d.lgs. n. 171 del 2016, infatti, ha previsto, da  un
lato l'aggiornamento con cadenza biennale dell'elenco nazionale degli
idonei, dall'altro lato una durata  quadriennale  dell'idoneita'.  In
tal modo si assicurerebbe  il  costante  e  tempestivo  aggiornamento
dell'elenco nazionale, nonche'  la  presenza,  in  ogni  momento,  di
un'ampia platea di idonei. 
    Al riguardo, il 12 febbraio 2018 e'  stato  pubblicato  il  primo
elenco nazionale, poi aggiornato il 1° aprile  2020  e  ulteriormente
integrato - per effetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 8,  del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi, di realizzazione  di  collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)  2020/2053  del
Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia  di  recesso  del
Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con  modificazioni,  in
legge 26 febbraio 2021, n. 21 - il 30 marzo 2021 (anticipando,  anche
in ragione delle esigenze straordinarie  e  urgenti  derivanti  dalla
pandemia da COVID-19, l'aggiornamento dell'elenco nazionale  rispetto
alla ordinaria cadenza biennale). 
    4.1.3.- Non  coglierebbe  nel  segno  neppure  il  rilievo  della
Regione autonoma Sardegna relativo all'illegittimita'  costituzionale
parziale della legge delega n. 124  del  2015,  di  cui  alla  citata
sentenza n. 251 del 2016. 
    Ivi, infatti, questa  Corte  ha  circoscritto  le  illegittimita'
costituzionali alle disposizioni di delegazione oggetto del  ricorso,
senza estensione alle relative disposizioni attuative.  Nel  caso  di
impugnazione  di  queste  ultime,  pertanto,  si  dovrebbe  accertare
l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle
soluzioni correttive apprestate dal Governo al fine di assicurare  il
rispetto del principio di  leale  collaborazione.  Soluzione  che  il
Consiglio di Stato, nel parere 17 gennaio 2017, n. 83 sulle modalita'
di attuazione della richiamata sentenza di questa Corte  n.  251  del
2016,  ha  individuato  nell'adozione  di  decreti   correttivi   che
intervengano direttamente sui decreti legislativi attuativi. 
    Sul punto e' stato in effetti adottato il decreto legislativo  26
luglio 2017, n. 126, recante «Disposizioni integrative  e  correttive
al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  di  attuazione  della
delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  p),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, in  materia  di  dirigenza  sanitaria»,  che  ha
previsto   l'acquisizione   dell'intesa   in   sede   di   Conferenza
Stato-Regioni sul testo originario  del  decreto  e  sulle  modifiche
apportate in sede di correttivo, consentendo  di  superare  tutte  le
criticita' connesse al rilevato mancato  rispetto  del  principio  di
leale collaborazione. 
    4.2.- Con specifico riferimento all'art. 47, comma 9, della legge
reg.  Sardegna  n.  24  del  2020,  i  commissari  straordinari   ivi
contemplati hanno il compito di progettare e pianificare il passaggio
dal vecchio  al  nuovo  assetto  del  Servizio  sanitario  regionale,
svolgendo, al pari dei commissari delle aziende  sanitarie,  funzioni
di  amministrazione  straordinaria  con  finalita'   e   compiti   di
transizione all'amministrazione ordinaria. 
    A detta dello Stato, dunque, non  vi  sarebbe  alcun  motivo  per
sottoporre queste specifiche figure commissariali  a  una  disciplina
diversa e derogatoria rispetto a quella contemplata, in via generale,
dall'art. 2,  comma  2,  del  d.lgs.  n.  171  del  2016  ove,  senza
distinguere tra le diverse ipotesi di  commissariamento,  si  prevede
che il commissario  sia  scelto  tra  soggetti  inseriti  nell'elenco
nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  ricorso
iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2020, ha impugnato  gli  artt.
11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della  legge  della  Regione
Sardegna 11 settembre 2020, n.  24  (Riforma  del  sistema  sanitario
regionale e riorganizzazione  sistematica  delle  norme  in  materia.
Abrogazione della  legge  regionale  n.  10  del  2006,  della  legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e  di
ulteriori norme di settore). 
    2.- Secondo la difesa statale tali disposizioni  eccederebbero  i
limiti delle competenze statutarie della Regione autonoma Sardegna in
materia  di  «igiene  e  sanita'  pubblica»,  quali  risultanti   dal
combinato disposto dagli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i),  della
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per  la
Sardegna), violando altresi' i  principi  fondamentali  stabiliti  da
leggi dello Stato  in  materia  di  «tutela  della  salute»,  di  cui
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    2.1.- In primo luogo e' impugnato l'art. 11, comma 2, della legge
reg. Sardegna n. 24 del 2020,  ove  si  prevede  che  «[i]  direttori
generali sono nominati con deliberazione della  Giunta  regionale  su
proposta dell'Assessore regionale competente in materia  di  sanita',
attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di  idonei,  oppure
all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.
171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  dirigenza
sanitaria)». 
    2.1.1.- Tale disposizione, stabilendo che  i  direttori  generali
delle aziende sanitarie sarde siano nominati attingendo, o all'elenco
regionale di idonei, o all'elenco nazionale degli idonei, si porrebbe
in contrasto con l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4  agosto
2016, n. 171, recante «Attuazione della delega  di  cui  all'articolo
11, comma 1, lettera p), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in
materia di dirigenza sanitaria», il quale  imporrebbe  tassativamente
che  la   scelta   del   direttore   generale   avvenga   attingendo,
obbligatoriamente ed esclusivamente, al suddetto elenco nazionale. 
    2.2.- In secondo luogo e' impugnato l'art.  13,  comma  1,  della
legge reg. Sardegna n. 24 del 2020. 
    Ivi si prevede che «[g]li elenchi  regionali  degli  idonei  alle
cariche  di  direttore  generale,  amministrativo  e  sanitario  sono
costituiti previo avviso pubblico  e  selezione  effettuata,  secondo
modalita' e criteri  individuati  con  apposita  deliberazione  della
Giunta regionale, da parte di una commissione nominata  dalla  Giunta
regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in  materia
di sanita', composta da cinque membri, di cui  uno  con  funzioni  di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,  contabili
e avvocati dello Stato, anche  in  quiescenza,  o  del  libero  foro,
abilitati al patrocinio  di  fronte  alle  magistrature  superiori  e
quattro  esperti  di  comprovata   competenza   ed   esperienza,   in
particolare in materia di  organizzazione  sanitaria  o  di  gestione
aziendale, dei quali uno puo' essere indicato dall'Agenzia  nazionale
per i servizi sanitari  regionali.  I  componenti  della  commissione
possono essere nominati una sola volta e restano  in  carica  per  il
tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle
attivita' connesse e consequenziali». 
    2.2.1.- Secondo la difesa statale - disciplinando le modalita' di
costituzione dell'elenco regionale degli idonei da cui attingere  per
la  nomina  del  direttore  generale  delle   aziende   sanitarie   e
ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario regionale -  la
disposizione impugnata si porrebbe  anch'essa  in  contrasto  con  il
principio  stabilito  dall'art.  2  del  d.lgs.  n.  171  del   2016,
incorrendo negli stessi  vizi  di  legittimita'  costituzionale  gia'
eccepiti in relazione all'art. 11 della legge reg. Sardegna n. 24 del
2020, a cui e' destinata a dare attuazione. 
    2.3.- Da ultimo, oggetto d'impugnazione e' l'art.  47,  comma  9,
della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020, secondo cui  «i  commissari
straordinari sono scelti in applicazione [dell']articolo 3, comma  2,
del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali  per  il
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure  urgenti  in
materia sanitaria), convertito con modifiche dalla  legge  25  giugno
2019, n. 50 [recte: n. 60], e sono in possesso dei  seguenti  titoli:
a) diploma di laurea di cui  all'ordinamento  previgente  al  decreto
ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  4
gennaio 2000, n. 2, oppure  laurea  specialistica  o  magistrale;  b)
comprovata  esperienza   nella   qualifica   di   dirigente,   almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale  in  altri  settori,
con autonomia gestionale  e  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o  nel
settore privato». 
    2.3.1.-  Le  modalita'  previste  dall'art.  3,  comma   2,   del
decreto-legge 30 aprile 2019,  n.  35  (Misure  emergenziali  per  il
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure  urgenti  in
materia sanitaria), convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno
2019,  n.  60  -  ossia  la  facolta'  di  scegliere  il  commissario
straordinario degli enti  del  Servizio  sanitario  regionale,  anche
nell'ambito dell'elenco nazionale di cui al d.lgs. n. 171  del  2016,
fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza,  in  particolare
in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, anche
in  quiescenza  -costituirebbero,  infatti,  una  normativa  speciale
applicabile unicamente alla Regione Calabria. 
    Il rinvio a tale normativa da parte della disposizione impugnata,
pertanto, contrasterebbe con  il  principio  stabilito  dall'art.  2,
comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, secondo cui  il  commissario  e'
scelto tra i soggetti inseriti  nell'elenco  nazionale  degli  idonei
alla carica di direttore generale, senza possibilita' di ricorrere  a
modalita' alternative. 
    3.- Le questioni di legittimita' costituzionale degli  artt.  11,
comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 sono
fondate. 
    3.1.- Le disposizioni impugnate intervengono  sull'assetto  degli
enti del Servizio sanitario nazionale,  la  cui  disciplina  e'  gia'
stata ricondotta da questa Corte alla  competenza  concorrente  sulla
«tutela della salute» (sentenze n. 192 del 2017, n. 54 del  2015,  n.
207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005). 
    Con particolare riferimento alla disciplina  degli  incarichi  di
direttore generale  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
pertanto, spetta allo Stato individuare i principi fondamentali della
materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e
di ridurre l'ambito  della  discrezionalita'  politica  nella  scelta
degli stessi, a tutela dell'imparzialita' e del buon andamento  della
pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di  tali
incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti (si  vedano
le sentenze n. 87 del 2019, n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n.  124
del 2015, n. 295 del 2009, n. 449 del 2006 e n. 422 del 2005). 
    A tali  principi  deve  attenersi  anche  la  legislazione  delle
Regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 159 del 2018),  posto  che
in tale ambito le competenze statutarie sono meno  ampie  rispetto  a
quelle individuate dal testo  costituzionale  (sentenza  n.  231  del
2017). 
    Il d.lgs. n. 171 del 2016 ha profondamento riformato la procedura
di  selezione  dei  direttori  generali  degli  enti   del   Servizio
sanitario, prevedendo un elenco  nazionale  degli  idonei,  istituito
presso il Ministero della salute e aggiornato  ogni  due  anni  -  da
ultimo il 4 ottobre 2021 - sulla base di una valutazione  operata  da
una commissione nazionale, previa pubblicazione di un avviso pubblico
di selezione per titoli (art. 1). 
    Alle Regioni spetta poi effettuare un'ulteriore selezione, sempre
previo apposito avviso, a  cui  possono  partecipare  unicamente  gli
iscritti nell'elenco nazionale, con una nuova valutazione dei  titoli
e un colloquio,  in  esito  al  quale  viene  proposta  una  rosa  di
candidati, nel cui ambito il  Presidente  della  Regione  provvede  a
scegliere il direttore generale, motivando le  ragioni  della  nomina
(art. 2). 
    Il ricorso agli elenchi regionali degli idonei -  prima  previsto
dagli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificati dal
decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni  urgenti  per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute),  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  8
novembre 2012, n.  189  -resta  solo  per  la  nomina  dei  dirigenti
sub-apicali, quali, ad esempio,  il  direttore  amministrativo  e  il
direttore sanitario (art. 3). 
    3.2.- L'impugnata legge reg. Sardegna n. 24 del 2020  prevede  la
possibilita' di conferire l'incarico di direttore  generale  anche  a
soggetti inseriti in un apposito elenco regionale (art. 11, comma 2),
di cui sono disciplinate le modalita' di formazione (art. 13),  sulla
base di requisiti sovrapponibili a quelli previsti  dall'art.  1  del
d.lgs. n. 171 del 2016 per la formazione dell'elenco nazionale  degli
idonei  (ossia  il  diploma  di  laurea,  una  comprovata  esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale
in altri settori,  l'attestato  rilasciato  all'esito  del  corso  di
formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di  organizzazione  e
gestione sanitaria), pur consentendosi  la  fissazione  di  ulteriori
requisiti da parte della Giunta regionale. 
    3.2.1.- L'attuazione delle citate  disposizioni  da  parte  della
Regione   autonoma   Sardegna    presenta    taluni    elementi    di
contraddittorieta'. 
    La deliberazione della Giunta della Regione autonoma Sardegna  23
ottobre 2020, n. 52/15 (Elenco regionale degli idonei alla nomina  di
Direttore generale delle aziende e degli enti del  SSR.  Modalita'  e
criteri per la selezione dei candidati idonei ai sensi  dell'art.  13
della L.R. n. 24 del  11.9.2020  e  avviso  pubblico  di  selezione),
infatti, ha regolato  la  procedura  per  la  formazione  dell'elenco
regionale degli idonei, sulla  cui  base  effettuare  le  nomine  dei
direttori generali. 
    La successiva deliberazione della Giunta della  Regione  autonoma
Sardegna 30 giugno 2021, n.  25/55  (Nomina  dei  Direttori  generali
delle Aziende e degli  Enti  del  Servizio  Sanitario  della  Regione
Autonoma della Sardegna. Modalita' e criteri per la  selezione  della
rosa dei candidati idonei alla nomina ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.
n. 171/2016 e dell'art. 11 della L.R. n. 24/2020 e avviso pubblico di
selezione), invece, revoca l'avviso pubblico di selezione di cui alla
precedente  deliberazione  n.  52/15  e  non  fa   piu'   riferimento
all'elenco regionale, ma regola le modalita' di formazione della rosa
regionale  degli  idonei,  richiedendo  il   necessario   inserimento
nell'elenco  nazionale,  sottolineando  l'avvenuto  aggiornamento  di
quest'ultimo. 
    Viene cosi' nuovamente configurata una procedura sul  modello  di
quella prevista dal d.lgs. n. 171 del 2016, che prescinde, in  virtu'
dell'aggiornamento    dell'elenco     nazionale     degli     idonei,
dall'applicazione delle disposizioni impugnate, le quali  restano  in
ogni caso tuttora vigenti. 
    3.2.2.- Cio' precisato, reintroducendo gli elenchi regionali,  la
Regione autonoma Sardegna ha eliminato quell'elemento  essenziale  al
fine di garantire l'uniformita' delle professionalita' dei  direttori
generali che e' la valutazione da parte della Commissione  nazionale;
Commissione alla cui composizione, tra l'altro, concorrono le  stesse
Regioni, in quanto  due  dei  cinque  componenti  della  stessa  sono
designati dalla Conferenza Stato-Regioni. 
    Viene contrastata in tal modo la ratio della riforma  di  cui  al
d.lgs. n. 171 del 2016, con cui  il  legislatore  statale  ha  inteso
regolare una procedura di selezione unitaria "a monte", che limita in
tal modo la selezione effettuata a livello regionale. 
    La previsione di un elenco unico nazionale di idonei, infatti, e'
volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalita'  dei
candidati,   una   uniformita'   di   criteri,   tale   da    evitare
differenziazioni che potrebbero essere ostative della  mobilita'  dei
prescelti. 
    La legislazione regionale, pertanto, non puo', neppure in nome di
asserite esigenze di adattamento  del  procedimento  di  nomina  alle
specificita' territoriali, introdurre deroghe a tale momento unitario
di selezione della dirigenza sanitaria. 
    3.3.- Ne' le disposizioni del d.lgs. n. 171 del  2016  potrebbero
ritenersi inidonee a porsi quali principi fondamentali della  materia
in  virtu'  della  richiamata  sentenza  n.  251  del  2016,  che  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge delega n.  124
del 2015, per mancato rispetto del principio di leale collaborazione. 
    3.3.1.- Sul punto, infatti, questa Corte ha  gia'  chiarito  come
«il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria, al pari
degli  altri  decreti  legislativi  gia'  emanati  al  momento  della
decisione di questa Corte, non e' stato travolto dalla  pronuncia  di
illegittimita'  costituzionale»  (sentenza  n.  159  del  2018).   Le
illegittimita' costituzionali, infatti, sono state circoscritte  alle
disposizioni di delegazione oggetto  del  ricorso,  senza  estensione
alle relative disposizioni attuative, la cui eventuale illegittimita'
costituzionale e' subordinata all'accertamento dell'effettiva lesione
delle competenze regionali. 
    La qual cosa deve essere esclusa nel caso di specie,  trattandosi
di aspetti riconducibili, come ricordato, ai principi fondamentali in
materia della «tutela della salute». 
    Come ricorda l'Avvocatura generale  dello  Stato,  sul  punto  e'
stato adottato, in applicazione proprio della citata sentenza n.  251
del 2016, il decreto legislativo 26  luglio  2017,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  4
agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di  cui  all'articolo
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124»,  ove  si
e'  prevista  l'acquisizione  dell'intesa  in  sede   di   Conferenza
Stato-Regioni sul testo originario del decreto  legislativo  e  sulle
modifiche apportate in sede di decreto correttivo. 
    Deve dunque  essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna  n.
24 del 2020. 
    4.-  Altresi'  fondata  risulta  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24
del 2020. 
    La disposizione impugnata consente alla Regione  di  scegliere  i
commissari straordinari degli enti del Servizio  sanitario  regionale
in applicazione dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del  2019,  come
convertito,  il  quale,  in  riferimento   alla   Regione   Calabria,
stabilisce che il commissario straordinario possa essere scelto anche
al di  fuori  dell'elenco  nazionale  degli  idonei  alla  carica  di
direttore generale. 
    4.1.- L'ipotesi  del  commissariamento  delle  aziende  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli  altri  enti  del  Servizio
sanitario nazionale non trovava una specifica disciplina  nel  d.lgs.
n. 502 del 1992, sebbene quasi tutte le Regioni  l'avessero  prevista
con legge, di norma  richiedendo  per  i  commissari  straordinari  i
medesimi requisiti stabiliti per l'incarico di direttore generale. 
    L'art. 2, comma 2,  del  d.lgs.  171  del  2016,  invece,  indica
espressamente che in  tali  casi  il  commissario  e'  scelto  tra  i
soggetti inseriti nell'elenco nazionale degli idonei. 
    Come gia' chiarito da questa Corte (da ultimo con la sentenza  n.
87 del 2019), le Regioni  ben  possono  disciplinare  l'istituto  del
commissariamento degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  per
esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata  e
giustificata impossibilita' di  procedere  alla  nomina  dei  vertici
aziendali secondo il procedimento ordinario. 
    Tali  esigenze  possono  dipendere   anche   da   interventi   di
razionalizzazione del sistema sanitario, come nel caso di specie,  in
cui i commissari  straordinari  hanno  il  compito  di  progettare  e
pianificare il passaggio dal vecchio al nuovo  assetto  del  Servizio
sanitario regionale,  svolgendo  cosi'  funzioni  di  amministrazione
straordinaria   con    finalita'    e    compiti    di    transizione
all'amministrazione ordinaria. 
    4.2.- Ferma restando, appunto, la legittimita' di una  previsione
siffatta,  non  risulta  ammissibile  per  queste  specifiche  figure
commissariali una disciplina diversa e derogatoria rispetto a  quella
di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs.  n.  171  del  2016,  che  non
differenzia le modalita' di  nomina  in  base  alle  funzioni  che  i
commissari sono chiamati a svolgere. 
    Anche in tal caso, infatti, si tratta  di  un  aspetto  attinente
alla selezione  della  dirigenza  sanitaria  apicale,  riconducibile,
quindi, ai principi fondamentali della materia «tutela della  salute»
(si veda ancora la sentenza n. 87 del 2019). 
    L'art. 3, comma 2, del d.l. n.  35  del  2019,  come  convertito,
quindi,  non  puo'  porsi  alla  base  di  deroghe   previste   dalla
legislazione regionale, in quanto reca una  disciplina  straordinaria
volta soltanto ad affrontare  le  criticita'  del  sistema  sanitario
della Regione  Calabria  e  a  tale  realta'  territoriale  limitata;
disciplina che e' espressione del  potere  sostitutivo  ex  art.  120
Cost., oltre che delle competenze statali in materia di coordinamento
della finanza pubblica e di «"determinazione dei  livelli  essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali  che  devono
essere garantiti su tutto  il  territorio  nazionale"  ex  art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost.» (sentenza n. 233 del 2019). 
    Deve dunque  essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.