ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi  1,
3, 4, 7 e 8, e degli artt. 3, 4  e  6  della  legge  della  Provincia
autonoma di Trento 23 marzo 2020, n. 2 (Misure  urgenti  di  sostegno
per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i  settori  economici  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni); degli
artt. 13, comma 1, 14, 16, 17, 18, 19, 22  e  23  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 16 aprile 2020,  n.  3  (Variazioni  al
bilancio di previsione della Provincia autonoma di  Bolzano  per  gli
esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni); dell'art. 52, commi
2, 4, lettera c), 6, 7 e 8, e dell'art.  57,  comma  1,  della  legge
della Provincia autonoma di Trento 13 maggio 2020,  n.  3  (Ulteriori
misure di  sostegno  per  le  famiglie,  i  lavoratori  e  i  settori
economici  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19   e
conseguente variazione al  bilancio  di  previsione  della  Provincia
autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi  finanziari  2020  -  2022);
dell'art. 29 della legge della Provincia autonoma di Trento 6  agosto
2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione  della  Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)  e  degli
artt. 1, comma 4, e 2, comma 3, della legge della Provincia  autonoma
di Trento 30 novembre 2020, n. 13, recante «Modificazioni della legge
provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13  maggio
2020, n. 3, in materia di contratti pubblici, e  modificazioni  della
legge provinciale 30 dicembre 2014, n.  14,  in  materia  di  imposta
immobiliare semplice (IMIS)», promossi dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri con ricorsi notificati il 22-27 maggio  2020,  il  12-18
giugno 2020, il 13-17 luglio 2020,  il  5-8  ottobre  2020  e  il  27
gennaio-1° febbraio 2021, rispettivamente depositati  in  cancelleria
il 28 maggio 2020, il 19 giugno  2020,  il  17  luglio  2020,  il  13
ottobre 2020 e il 2 febbraio 2021, iscritti ai numeri 50, 54, 59 e 92
del registro ricorsi 2020 e al n. 6  del  registro  ricorsi  2021,  e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri  25,  31,
36 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2020, e n.  8,  prima  serie
speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Trento
e della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udita nell'udienza  pubblica  del  9  novembre  2021  la  Giudice
relatrice Emanuela Navarretta; 
    uditi gli avvocati dello Stato  Alessandro  Maddalo  e  Francesco
Sclafani per il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  l'avvocata
Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma  di  Trento  e  l'avvocata
Renate Von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano,  entrambe
in collegamento da remoto, ai sensi del  punto  1)  del  decreto  del
Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nelle camere di consiglio dell'11 e  del  25  novembre
2021. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  promosso,  con  il
ricorso  iscritto  al  n.  50  del  reg.  ric.  2020,  questioni   di
legittimita'  costituzionale  di  varie  disposizioni,   di   seguito
indicate, della legge della Provincia autonoma  di  Trento  23  marzo
2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i  lavoratori
e  i  settori  economici  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e altre disposizioni). 
    Sono stati, in particolare, impugnati: i commi 1, 3,  4,  7  e  8
dell'art. 2, che disciplina l'affidamento di  contratti  pubblici  di
importo superiore alla soglia europea, per violazione dell'art.  117,
commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione,  in  relazione
agli artt. 63, 95, comma 6, 97,  commi  2,  2-bis,  2-ter  e  3,  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici); l'art. 3, che regola la procedura di  appalto  dei  lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia europea, per contrasto  con
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in  relazione  all'art.
36 del d.lgs. n.  50  del  2016  (d'ora  in  avanti,  cod.  contratti
pubblici); l'art. 4, che dispone meccanismi di semplificazione  e  di
accelerazione  delle  procedure  di   affidamento,   per   violazione
dell'art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed l), in  relazione
all'art. 80 cod. contratti pubblici; e, infine, l'art. 6, in  materia
di affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla  soglia
europea, per contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., in relazione agli artt. 36 e 95 cod. contratti pubblici. 
    2.- Con successivi ricorsi,  iscritti  ai  numeri  59  e  92  del
registro ricorsi del 2020 e 6  del  registro  ricorsi  del  2021,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - tra  le  altre  -
questioni di legittimita' costituzionale  di  ulteriori  disposizioni
delle seguenti leggi modificative della citata legge prov. Trento  n.
2 del 2020: rispettivamente, la legge  della  Provincia  autonoma  di
Trento 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori  misure  di  sostegno  per  le
famiglie, i lavoratori e i settori economici  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione  al  bilancio  di
previsione della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi
finanziari 2020 - 2022); la legge della Provincia autonoma di  Trento
6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Trento  per  gli  esercizi  finanziari  2020  -
2022); la legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre  2020,
n. 13, recante «Modificazioni della legge provinciale 23 marzo  2020,
n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in  materia  di
contratti  pubblici,  e  modificazioni  della  legge  provinciale  30
dicembre 2014, n. 14, in  materia  di  imposta  immobiliare  semplice
(IMIS)». 
    In particolare, con il  ricorso  n.  59  del  2020,  l'Avvocatura
generale ha impugnato i commi 2, 3, 4, lettera c), e 8  dell'art.  52
della legge prov. Trento n. 3 del 2020 -  che  hanno  rispettivamente
modificato i commi 1, 2, 3, lettera a), e 8 dell'art. 2  della  legge
prov. Trento n. 2 del 2020 - e i commi 6 e 7 del medesimo art.  52  -
che hanno aggiunto i commi 5-bis e 6-bis al medesimo art.  2  -,  per
violazione degli artt.  4  e  8  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige) e dell'art. 117, commi primo e secondo,  lettera
e), Cost., in relazione agli artt. 32, 67, paragrafo 2,  e  69  della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, sugli appalti  pubblici  e  che  abroga  la  direttiva
2004/18/CE; agli artt. 50, 82, paragrafo  2,  e  84  della  direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio
2014, sulle procedure d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali  e  che
abroga la direttiva 2004/17/CE; agli artt. 3, 49, 56, 101, 102 e  106
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  come  modificato
dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato
dalla legge 2 agosto 2008, n. 130; nonche' agli artt. 63,  95,  comma
6, 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, e 157 cod. contratti pubblici. 
    Con il medesimo  ricorso  n.  59  del  2020,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  ha,   altresi',   promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 57, comma 1, della legge  prov.
Trento n. 3 del 2020, che ha introdotto nella legge prov. Trento n. 2
del 2020 l'art. 7-bis, volto  a  consentire  l'affidamento  congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a  base  di
gara il progetto preliminare o il progetto definitivo, per  contrasto
con gli artt. 4 e 8 dello statuto  reg.  Trentino-Alto  Adige  e  con
l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. 
    Di seguito, tramite il ricorso n. 92 del 2020, e' stato impugnato
l'art. 29 della legge della Provincia autonoma  di  Trento  6  agosto
2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione  della  Provincia
autonoma di Trento per gli esercizi  finanziari  2020-2022),  che  ha
modificato l'art. 3 della legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020,  in
quanto, incidendo sulla concorrenza, avrebbe violato  i  limiti  alle
competenze statutarie. 
    Infine, con il ricorso n. 6 del 2021, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  delle
seguenti disposizioni: art. 1, comma 4, della legge prov.  Trento  n.
13 del 2020, che ha modificato l'art. 2, comma 3, della  legge  prov.
Trento n. 2 del 2020, per violazione degli  artt.  4,  8  e  9  dello
statuto reg. Trentino-Alto Adige, in relazione  all'art.  117,  commi
primo e secondo, lettera  e),  Cost.,  all'art.  67  della  direttiva
2014/24/UE e all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici;  art.  2,
comma 3, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, che  ha  modificato
l'art. 3, comma 3, della legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020,  per
violazione degli artt. 4, 8 e  9  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  e
all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    3.- In tutti i giudizi si e' costituita la Provincia autonoma  di
Trento,  la  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  promosse   siano
dichiarate inammissibili o comunque non fondate. 
    4.-  Nell'imminenza  dell'udienza  di  discussione,  l'Avvocatura
generale dello Stato ha depositato memoria per il solo ricorso n.  50
del 2020, mentre  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  depositato
memorie per tutti i menzionati ricorsi (numeri 50, 59 e 92 del 2020 e
n. 6 del 2021). 
    5.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha inoltre promosso, con
il ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi del 2020, questioni
di legittimita' costituzionale  di  varie  disposizioni,  di  seguito
indicate, della legge della Provincia autonoma di Bolzano  16  aprile
2020, n. 3 (Variazioni al  bilancio  di  previsione  della  Provincia
autonoma di Bolzano per gli  esercizi  2020,  2021  e  2022  e  altre
disposizioni), in relazione a molteplici parametri che  paleserebbero
una violazione dei limiti statutari previsti dagli artt. 4, comma  1,
e 8, comma 1, numero 17), dello statuto reg. Trentino-Alto Adige. 
    E' stato, innanzitutto, impugnato l'art. 13, comma  1,  rubricato
«Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del
subappalto  a  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e   imprese
localizzate sul territorio provinciale»,  per  contrasto  con  l'art.
117, commi primo e secondo, lettera  e),  Cost.,  in  relazione  agli
artt. 3, 49, 101,  102  e  106  TFUE,  all'art.  67  della  direttiva
2014/24/UE e all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    Parimenti,  si  e'  dubitato  della  legittimita'  costituzionale
dell'art. 14, relativo alle  soglie  per  l'affidamento  diretto  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi  ad
essi connessi, in quanto ritenuto confliggente con l'art. 117,  commi
primo e secondo, lettera e), Cost., in relazione agli artt.  3,  101,
102 e 106 TFUE e all'art. 157, comma 2, cod. contratti pubblici. 
    E, ancora, e'  stato  impugnato  l'art.  16,  che  disciplina  la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per  appalti
di lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro e inferiore
alla soglia europea, per violazione  dell'art.  117,  commi  primo  e
secondo, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 106
TFUE e all'art. 36, comma 2, cod. contratti pubblici. 
    Sempre con il ricorso n. 54 del 2020, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.  17,  il  quale  prevede  misure  di  accelerazione   delle
procedure, che incidono sulla disciplina della cauzione provvisoria e
sul  momento  di  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione,   per
violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettere  e)  ed  l),
Cost., in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 106 TFUE,  nonche'  agli
artt. 32, commi 7, 8 e 9, e 93 cod. contratti pubblici. 
    Alla luce dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l),  Cost.,
e' stato poi ravvisato un contrasto dell'art. 18,  che  disciplina  i
pagamenti e l'esecuzione del contratto, in  relazione  all'art.  101,
comma 3, cod. contratti pubblici, nonche' dell'art.  19,  che  regola
l'anticipazione del prezzo, in relazione all'art. 35, comma 18,  cod.
contratti pubblici. 
    Ancora, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  dubitato
della legittimita' costituzionale dell'art. 22,  che  interviene  sul
regime di proroga dei contratti di  appalto  e  di  concessione,  per
contrasto con l'art. 117, commi  primo  e  secondo,  lettera  e),  in
relazione agli artt. 3, 101, 102 e 106 TFUE, all'art. 72, paragrafi 1
e 5, della direttiva 2014/24/UE, all'art. 43, paragrafi 1 e 5,  della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014,  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,
nonche' in relazione all'art. 106 cod. contratti pubblici. 
    Infine,  e'  stato  impugnato  l'art.  23,  che  limita  l'ambito
temporale di applicazione di alcune norme della legge  prov.  Bolzano
n. 3 del 2020, previste «per far fronte  all'emergenza  sanitaria  ed
economica causata dal virus  SARS-CoV-2»,  per  violazione  dell'art.
117, commi primo e secondo, lettere e) ed l), Cost. 
    6.- Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Provincia  autonoma  di
Bolzano, la  quale  ha  chiesto  che  le  questioni  di  legittimita'
promosse siano dichiarate inammissibili o comunque non fondate. 
    7.- Nella imminenza  dell'udienza  di  discussione,  l'Avvocatura
generale dello  Stato  e  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano  hanno
depositato memorie. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  ha  promosso,  con  il
ricorso iscritto al n. 50 del registro  ricorsi  2020,  questioni  di
legittimita'  costituzionale  di  varie  disposizioni,   di   seguito
indicate, della legge della Provincia autonoma  di  Trento  23  marzo
2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i  lavoratori
e  i  settori  economici  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e altre disposizioni). 
    Sono stati, in particolare, impugnati: i commi 1, 3,  4,  7  e  8
dell'art. 2 per violazione dell'art.  117,  commi  primo  e  secondo,
lettera e), della Costituzione, in relazione agli artt. 63, 95, comma
6, e 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici); l'art. 3  per  contrasto
con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,  in  relazione
all'art. 36 del  d.lgs.  n.  50  del  2016  (d'ora  in  avanti,  cod.
contratti pubblici); l'art. 4 per  violazione  dell'art.  117,  commi
primo e secondo, lettere e) ed l),  in  relazione  all'art.  80  cod.
contratti pubblici; e, infine, l'art. 6 per contrasto con l'art. 117,
secondo comma, lettera e), Cost., in relazione agli  artt.  36  e  95
cod. contratti pubblici. 
    2.- Con successivi ricorsi,  iscritti  ai  numeri  59  e  92  del
registro ricorsi del 2020 e al n. 6 del registro ricorsi del 2021, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso - tra  le  altre  -
questioni di legittimita' costituzionale  di  ulteriori  disposizioni
delle seguenti leggi modificative della citata legge prov. Trento  n.
2 del 2020: la legge della Provincia autonoma  di  Trento  13  maggio
2020,  n.  3  (Ulteriori  misure  di  sostegno  per  le  famiglie,  i
lavoratori   e   i   settori   economici    connesse    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione  al  bilancio  di
previsione della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  gli  esercizi
finanziari 2020 - 2022); la legge della Provincia autonoma di  Trento
6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Trento  per  gli  esercizi  finanziari  2020  -
2022); la legge della Provincia autonoma di Trento 30 novembre  2020,
n. 13, recante «Modificazioni della legge provinciale 23 marzo  2020,
n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in  materia  di
contratti  pubblici,  e  modificazioni  della  legge  provinciale  30
dicembre 2014, n. 14, in  materia  di  imposta  immobiliare  semplice
(IMIS)». 
    In particolare, con il  ricorso  n.  59  del  2020,  l'Avvocatura
generale ha impugnato, tra gli altri, i commi 2, 3, 4, lettera c),  e
8 dell'art. 52 della legge prov. Trento n. 3 del  2020  -  che  hanno
rispettivamente modificato i commi 1, 2, 3, lettera a), e 8 dell'art.
2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020 -  e  i  commi  6  e  7  del
medesimo art. 52 - che hanno  aggiunto  i  commi  5-bis  e  6-bis  al
medesimo art. 2 -, per violazione degli artt. 4 e 8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige),  in  relazione  dell'art.  117,
commi primo  e  secondo,  lettera  e),  Cost.,  agli  artt.  32,  67,
paragrafo 2, e 69 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli  appalti  pubblici  e  che
abroga la direttiva 2004/18/CE; agli artt. 50, 82, paragrafo 2, e  84
della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti  erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei  trasporti  e  dei  servizi
postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; agli artt. 3,  49,  56,
101, 102 e 106 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008,  n.  130;  nonche'  agli
artt. 63, 95, comma 6, 97,  commi  2,  2-bis  e  2-ter,  e  157  cod.
contratti pubblici. 
    Il ricorrente ha impugnato, altresi', l'art. 57, comma  1,  della
legge prov. Trento n. 3 del 2020, che ha introdotto nella legge prov.
Trento n. 2 del 2020 l'art. 7-bis, per contrasto con gli artt. 4 e  8
dello statuto reg. Trentino-Alto Adige  e  con  l'art.  117,  secondo
comma, lettere e) ed l), Cost. 
    Le ulteriori questioni promosse dal Presidente del Consiglio  dei
ministri, relative ad altre disposizioni della medesima  legge  prov.
Trento n. 3 del 2020, sono state decise con la sentenza  n.  262  del
2021. 
    Di seguito, con il ricorso n. 92  del  2020,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato - tra gli altri - l'art. 29  della
legge prov. Trento n. 6 del 2020, che ha modificato  l'art.  3  della
legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020,  per  violazione  dei  limiti
statutari, in relazione all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost. 
    Infine, con il ricorso n. 6 del 2021, il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questioni  di  legittimita'  costituzionale  delle
seguenti disposizioni: art. 1, comma 4, della legge prov.  Trento  n.
13 del 2020, che ha modificato l'art. 2, comma 3, della  legge  prov.
Trento n. 2 del 2020, per violazione degli  artt.  4,  8  e  9  dello
statuto reg. Trentino-Alto Adige, in relazione  all'art.  117,  commi
primo e secondo, lettera  e),  Cost.,  all'art.  67  della  direttiva
2014/24/UE e all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici; l'art. 2,
comma 3, della legge prov. Trento n. 13 del 2020, che  ha  modificato
l'art. 3, comma 3, della legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020,  per
violazione degli artt. 4, 8 e  9  dello  statuto  reg.  Trentino-Alto
Adige, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  e
all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    3.- La Provincia autonoma di Trento si e' costituita in  tutti  i
giudizi e ha sollevato plurime eccezioni di inammissibilita'. 
    3.1.- Con riferimento al ricorso n. 50 del 2020, ha  eccepito  la
mancata indicazione del  parametro  statutario  violato,  a  dispetto
della competenza legislativa primaria spettante  alla  Provincia  «in
materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in  materia  di
ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto,
ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) dello statuto speciale
di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nonche' ai sensi  di  quanto
disposto dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (recante le
norme di attuazione statutaria in materia di contratti pubblici)». 
    3.2.-   La   difesa    provinciale    ha,    inoltre,    eccepito
l'inammissibilita'  delle  questioni  sollevate  in  riferimento   ai
parametri di cui all'art. 117,  secondo  comma,  lettere  e)  ed  l),
Cost., che individuano materie  di  competenza  legislativa  primaria
dello Stato, posto  che  l'art.  117  Cost.,  in  ragione  di  quanto
disposto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.
3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),  si
applicherebbe  alle  Regioni  a  statuto  speciale  e  alle  Province
autonome solo nella parte in cui attribuisce forme di autonomia  piu'
ampie di quelle gia' riconosciute dagli statuti. 
    La citata eccezione viene sollevata  non  solo  in  relazione  al
ricorso n. 50 del 2020, ma anche ai successivi ricorsi n. 59 e n.  92
del 2020 e n. 6 del 2021, che pure invocano il parametro  statutario.
Proprio in virtu' del richiamo allo statuto speciale, il  riferimento
all'art. 117,  secondo  comma,  lettere  e)  ed  l),  Cost.,  sarebbe
ingiustificato e  contraddittorio,  tanto  piu'  che  «l'affermazione
della violazione dei limiti  della  competenza  statutaria  e'  fatta
derivare direttamente dal  contrasto  con  il  codice  dei  contratti
pubblici» (la difesa provinciale cita il punto 1.2.1. del ricorso  n.
6 del 2021). 
    3.3.- In tutti i giudizi la Provincia autonoma di Trento lamenta,
inoltre, che l'Avvocatura generale non  avrebbe  comprovato,  per  le
singole disposizioni del codice  dei  contratti  pubblici  richiamate
quali parametri  interposti,  la  natura  di  norme  fondamentali  di
riforma  economico-sociale,  mentre  tale  carattere  sarebbe   stata
evocato in modo generico e cumulativo. 
    3.4.- Infine, secondo la Provincia resistente, la difesa erariale
non avrebbe indicato, per le varie censure mosse, in quali termini si
sarebbe determinato un livello di tutela della concorrenza  inferiore
rispetto a quello garantito dalla legislazione statale. 
    4.- Tutte le eccezioni di inammissibilita' sopra  illustrate  non
sono fondate. 
    4.1.- Quanto alla prima eccezione, con cui si lamenta la  mancata
indicazione nel ricorso n.  50  del  2020  del  parametro  statutario
violato, si deve rilevare che - secondo la giurisprudenza  di  questa
Corte - nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la  legge
di una Regione a statuto speciale o di  una  Provincia  autonoma,  la
mancata indicazione delle competenze statutarie non  inficia  di  per
se'  l'ammissibilita'  della  questione,   qualora   «siano   evocate
disposizioni  statali  espressione  di   competenze   trasversali   e
configurabili,  quindi,   quali   norme   fondamentali   di   riforma
economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite  alla
potesta' legislativa primaria delle Regioni speciali (tra  le  tante,
sentenze n. 16 del 2020, n. 166 e n. 153 del 2019, n. 201 del 2018  e
n. 103 del 2017)» (sentenza n. 255 del 2020). 
    Nel caso di specie, le  disposizioni  del  codice  dei  contratti
pubblici che attengono alla concorrenza e  all'ordinamento  civile  -
materie di chiaro tenore trasversale (per la concorrenza, ex  multis,
sentenze  n.  134  e  n.  104  del  2021,  e  n.  56  del  2020;  per
l'ordinamento civile, ex multis, sentenza n. 287  del  2016)  -  sono
ascritte, per costante giurisprudenza costituzionale, all'area  delle
norme fondamentali di riforma economico-sociale (ex multis,  sentenze
n. 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 74 del 2012,  n.
328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010), che limitano
anche la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle
Province autonome. 
    4.2.-   Parimenti,   non   puo'   accogliersi   l'eccezione    di
inammissibilita'  sollevata  in  tutti  i  giudizi  in  relazione  ai
parametri dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. 
    Vero e' che, ai sensi dell'art. 10 della legge  cost.  n.  3  del
2001, l'art. 117 Cost. non e'  applicabile  alle  Regioni  a  statuto
speciale e alle Province  autonome  se  non  «per  le  parti  in  cui
preved[e] forme di  autonomia  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  gia'
attribuite», e questo «sino all'adeguamento» degli  statuti  speciali
al nuovo art. 117 Cost. 
    Con l'art. 10, infatti, la legge cost. n. 3 del 2001,  in  attesa
di una revisione degli statuti speciali, ha perseguito  «l'obbiettivo
di evitare che il rafforzamento del  sistema  delle  autonomie  delle
Regioni ordinarie,  attuato  dalla  riforma  del  Titolo  V,  potesse
determinare un divario rispetto a quelle Regioni che godono di  forme
e condizioni particolari di autonomia» (sentenza n. 370 del 2006). 
    Tuttavia, l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.  non
viene evocato,  nei  ricorsi  in  esame,  per  negare  la  competenza
primaria della  Provincia  autonoma  di  Trento,  riconosciuta  dallo
statuto reg. Trentino-Alto Adige all'art. 8, comma  1,  numeri  1)  e
17),   bensi'   per   orientare,   quale    paradigma    ermeneutico,
l'individuazione  dei  limiti  che  tale  competenza  e'   tenuta   a
rispettare. Nell'indicare materie trasversali, che incarnano  istanze
di disciplina uniforme  a  livello  nazionale,  l'art.  117,  secondo
comma,  lettere  e)  ed  l),  Cost.   contribuisce   a   selezionare,
nell'ambito del codice dei contratti pubblici,  corpo  normativo  dal
contenuto  riformatore   di   un   rilevante   settore   della   vita
economico-sociale (sentenze n. 166 del 2019 e n. 263  del  2016),  le
norme  fondamentali  che  si  impongono  quali  limiti  alla   citata
competenza legislativa primaria della Provincia autonoma. 
    In altri termini, se il codice dei contratti  pubblici  presenta,
nel  suo  complesso,  i  tratti  di  una  riforma  economico-sociale,
attuativa  anche   di   «obblighi   internazionali   nascenti   dalla
partecipazione dell'Italia all'Unione europea» (sentenza n.  114  del
2011), la disciplina  della  concorrenza  e  quella  dell'ordinamento
civile segnalano, al suo interno, istanze fondamentali di uniformita'
che limitano la competenza primaria di Regioni a statuto  speciale  e
di Province autonome. 
    Questa Corte ha, pertanto, individuato, quali norme  fondamentali
di riforma economico-sociale nell'ambito  del  codice  dei  contratti
pubblici,  quelle  «che  attengono,  da  un  lato,  alla  scelta  del
contraente (alle procedure di affidamento) e, dall'altro  [lato],  al
perfezionamento  del  vincolo  negoziale   e   alla   correlata   sua
esecuzione» (sentenza n. 45 del 2010, il cui  percorso  argomentativo
e' stato anche di  recente  ribadito  da  questa  Corte:  ex  multis,
sentenze n. 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 74  del
2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010). 
    Il quadro sopra delineato non puo' ritenersi, d'altro  canto,  in
alcun modo inciso dall'adozione del decreto legislativo  7  settembre
2017, n. 162 (Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
Regione  Trentino-Alto  Adige/Südtirol  in   materia   di   contratti
pubblici), secondo cui, all'art. 1, comma 1, «le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel  rispetto
della  normativa  dell'Unione  europea  e  delle  norme   legislative
fondamentali di riforma economico-sociale, ivi  comprese  quelle  che
stabiliscono i livelli minimi di regolazione  richiesti  dal  diritto
dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure
di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro
esecuzione,  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,  attenendosi  al  predetto
principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24
dicembre 2012, n. 234». 
    Il citato decreto legislativo preserva, infatti,  il  riferimento
al  rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e  delle  norme
legislative fondamentali di riforma economico-sociale. 
    Tale duplice richiamo deve essere, dunque, interpretato in  linea
di continuita' con la giurisprudenza  di  questa  Corte,  secondo  la
quale «le  disposizioni  del  codice  dei  contratti  pubblici  [...]
regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia  della
tutela della concorrenza, e [...]  le  Regioni,  anche  ad  autonomia
speciale, non possono dettare una disciplina da esse difforme (tra le
tante, sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011,  n.
411 e n. 322 del 2008)»  (sentenza  n.  39  del  2020;  negli  stessi
termini, le sentenze gia' richiamate in questo stesso paragrafo). 
    La concorrenza, che  in  generale  rinviene  nell'uniformita'  di
disciplina «un valore in se' perche' differenti  normative  regionali
sono suscettibili di creare dislivelli di regolazione, produttivi  di
barriere territoriali» (sentenza n. 283 del 2009),  a  fortiori,  non
tollera regole differenziate a livello  locale  nelle  procedure  che
danno accesso alla stipula dei contratti pubblici. 
    Si deve, inoltre, precisare che, se e' vero che  «la  nozione  di
concorrenza di cui al secondo comma, lettera e), dell'art. 117  della
Costituzione "non puo'  che  riflettere  quella  operante  in  ambito
comunitario" (sentenza n. 401 del 2007)» (sentenza n. 45  del  2010),
tuttavia, tale coincidenza a livello concettuale non implica  -  come
invece assume la difesa provinciale - che le istanze  di  uniformita'
della disciplina, che si impongono  anche  alle  autonomie  speciali,
debbano limitarsi al  rispetto  dei  livelli  minimi  di  regolazione
richiesti  dal  diritto  dell'Unione   europea.   Lo   statuto   reg.
Trentino-Alto Adige nonche' il d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo  del
medesimo, evocano, infatti, non soltanto il rispetto  degli  obblighi
imposti dall'Unione europea, ma anche  l'osservanza  delle  norme  di
riforma economico-sociale, tra  le  quali  devono  ascriversi  quelle
dettate dal  codice  dei  contratti  pubblici  per  le  procedure  di
aggiudicazione, comprese «le disposizioni relative ai contratti sotto
soglia (sentenze n. 263 del 2016, n. 184 del 2011, n. 283  e  n.  160
del 2009, n. 401 del 2007), [...] senza che rilevi che  la  procedura
sia aperta o negoziata (sentenza n. 322 del 2008)»  (sentenza  n.  39
del 2020 e, in senso conforme, sentenza n. 98 del 2020). 
    Quanto al  parametro  dell'ordinamento  civile,  il  riferimento,
contenuto nel d.lgs. n. 162 del 2017, attuativo  dello  statuto  reg.
Trentino-Alto Adige, ai «contratti pubblici, compresa la  fase  della
loro esecuzione, relativi a  lavori,  servizi  e  forniture»,  va  di
necessita'  coordinato  con   «l'esigenza,   sottesa   al   principio
costituzionale  di  eguaglianza,  di   garantire   l'uniformita'   di
trattamento, nell'intero territorio nazionale, della  disciplina  dei
momenti di conclusione ed esecuzione dei contratti» (sentenza  n.  43
del 2011). Con riferimento a tali fasi, questa Corte «ha  avuto  modo
di rilevare come l'amministrazione  si  ponga  in  una  posizione  di
tendenziale parita' con la controparte ed agisca  non  nell'esercizio
di  poteri  amministrativi,  bensi'  nell'esercizio   della   propria
autonomia negoziale (sentenza n. 401 del 2007)» (sentenza n.  45  del
2010). Resta, dunque, senza dubbio, confermato il limite imposto alla
competenza primaria della Provincia autonoma  di  Trento,  costituito
dal rispetto delle norme di  riforma  economico-sociale,  contemplate
dal codice dei contratti pubblici in  materia  di  conclusione  e  di
esecuzione dei contratti. 
    4.3.- Le precedenti considerazioni, nel  chiarire  il  senso  del
riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere  e)  ed  l),  Cost.,
dimostrano come siano proprio la concorrenza e l'ordinamento civile a
illuminare la natura di parametro interposto delle norme  del  d.lgs.
n. 50 del 2016 relative alle procedure di aggiudicazione nonche' alla
conclusione   e   all'esecuzione   dei   contratti   pubblici.   Tali
disposizioni,   pertanto,   anche   alla   luce   della   consolidata
giurisprudenza di questa Corte, «riempi[ono] di  contenuto  i  limiti
statutari alla potesta' legislativa regionale in  materia  di  lavori
pubblici» (sentenza n. 166  del  2019,  che  richiama  sul  punto  le
sentenze n. 263 del 2016 e n. 187 del 2013). 
    Non e', pertanto, fondata neppure  l'eccezione  che  contesta  il
carattere generico  delle  censure  riferite  alle  disposizioni  del
codice dei contratti pubblici, poiche', al  contrario,  il  paradigma
della concorrenza e  quello  dell'ordinamento  civile  consentono  di
perimetrare le norme di riforma  economico-sociale  che  limitano  la
competenza primaria della Provincia autonoma. 
    4.4.- Da ultimo, non e' parimenti fondata l'eccezione secondo  la
quale il ricorrente non  avrebbe  dimostrato  che  le  singole  norme
impugnate abbiano determinato un livello di tutela della  concorrenza
inferiore rispetto a quello garantito dalla legislazione statale. 
    In disparte la sua natura di eccezione attinente al merito e  non
al rito, si deve in ogni caso ritenere che la  previsione  di  regimi
differenziati  per  le  procedure  di  aggiudicazione  dei  contratti
pubblici generi, di per se', effetti  distorsivi  della  concorrenza.
Garantire l'uniformita' di tale  disciplina  e'  un  obiettivo  delle
norme statali, che tutelano e promuovono la concorrenza. 
    Nella regolamentazione  delle  procedure  di  aggiudicazione  non
sussistono, pertanto, le condizioni che consentono a norme  regionali
o provinciali,  riconducibili  a  competenze  primarie,  di  produrre
"effetti proconcorrenziali". Le conseguenze di una diversificazione a
livello territoriale, in questo ambito, sono tali da  evidenziare  un
«contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali che tutelano e
promuovono la concorrenza" ([...]  sentenza  n.  160  del  2009,  che
riprende, testualmente, le affermazioni della  sentenza  n.  431  del
2007)» (sentenza n. 45 del 2010). 
    5.- Infine,  prima  di  passare  all'esame  del  merito,  occorre
precisare che la Provincia autonoma di Trento ha eccepito, nelle  sue
memorie di costituzione, che le norme impugnate sono state oggetto di
modifica e che il carattere satisfattivo di  queste  ultime  dovrebbe
determinare la cessazione della materia del contendere. 
    Tuttavia, anche a prescindere  dalla  valutazione  sull'effettiva
natura satisfattiva delle modifiche apportate, manca, a  ben  vedere,
la prova dell'altro requisito necessario perche'  possa  pronunciarsi
la  cessazione   della   materia   del   contendere,   ovverosia   la
dimostrazione  che  la  norma  non  abbia   trovato   medio   tempore
applicazione (ex multis, sentenze n. 125 e n. 7 del 2021; n. 200,  n.
70 e n. 25 del 2020). 
    Al contrario, il contenuto di tali norme, che  disciplinano  gare
su tutto il territorio provinciale, consente  di  presumere  la  loro
applicazione. 
    6.-  Venendo  ora  al  merito,  le  numerose  questioni  promosse
verranno analizzate partendo dalle singole censure, mosse dal ricorso
n. 50 del 2020 alla legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020,  per  poi
valutare, rispetto a ciascuna disposizione  impugnata,  le  modifiche
apportate dalle successive leggi provinciali, oggetto, a loro  volta,
di ulteriori impugnazioni con i susseguenti ricorsi. 
    7.-  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  promosso,
innanzitutto, questione di legittimita' costituzionale dei  commi  1,
3, 4, 7 e 8 dell'art. 2 della legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020,
deducendo la violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettera
e), Cost. 
    8.- L'art. 2, comma 1, della legge prov. Trento  n.  2  del  2020
stabilisce che «[i]n considerazione di quanto  previsto  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11  marzo  2020  (Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,
recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale) e dalle altre ordinanze statali  e  provinciali
che hanno introdotto misure  di  limitazione  degli  spostamenti  sul
territorio nazionale per la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza
epidemiologica in atto, e per tutta la durata di queste  limitazioni,
le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori
pubblici  di  importo  superiore  alla  soglia  europea  mediante  la
procedura negoziata senza previa  pubblicazione  del  bando  di  gara
prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre  1993,
n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), e all'affidamento
di servizi e forniture  di  importo  superiore  alla  soglia  europea
mediante la procedura negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti  pubblici);
con  regolamento  sono  definiti  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'applicazione di questo comma anche in deroga alla normativa vigente
in materia di contratti pubblici». 
    8.1.- Secondo il ricorrente, l'art. 2, comma 1, violerebbe l'art.
117, commi primo e secondo, lettera e), Cost., ponendosi in contrasto
con «il principio eurounitario della concorrenza» (vengono citate  le
sentenze di questa Corte n. 166 del 2019 e n. 160  del  2009)  e  con
l'art. 63 cod. contratti pubblici. In  particolare,  la  disposizione
impugnata non rispetterebbe le condizioni dettate dall'art. 63, comma
2, lettera c), il quale consente  all'amministrazione  aggiudicatrice
di ricorrere, «nella misura strettamente necessaria», alla  procedura
negoziata senza previa  pubblicazione  del  bando  di  gara  soltanto
qualora,  «per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivanti  da   eventi
imprevedibili»,  non  imputabili  alla  stessa  amministrazione,   «i
termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
procedure   competitive   con   negoziazione   non   possono   essere
rispettati». 
    8.2.- Nell'atto di costituzione in  giudizio,  la  resistente  ha
eccepito la non fondatezza  delle  richiamate  censure,  perche'  «il
legislatore provinciale non  [sarebbe]  tenuto  a  replicare  in  una
propria norma la legge dello Stato» e  «il  carattere  derogatorio  e
transeunte della disposizione si giustific[herebbe] in ragione  della
straordinarieta' del  contesto».  Si  tratterebbe,  infatti,  di  una
disposizione  destinata  a  trovare  applicazione  in  un  arco   ben
delimitato di tempo, coincidente con i periodi in cui sono  state  in
vigore misure di limitazione degli spostamenti, adottate,  in  virtu'
dello stato di emergenza dichiarato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, con i decreti  del  Presidente  del
consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e  del  22
marzo 2020 - che avrebbero poi trovato conferma nel decreto legge  25
marzo 2020,  n.  19  (Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19) - nonche' con i  decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2020 e del 10  aprile  2020.
Alla luce di tale quadro normativo, l'art. 2 della legge  provinciale
impugnata avrebbe trovato applicazione «limitatamente al periodo  tra
il 10 marzo ed il 3 maggio». 
    Cio' premesso, la difesa provinciale ha ricondotto la  disciplina
di cui all'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020 alla materia
dei «lavori  pubblici  di  interesse  provinciale»,  attribuita  alla
competenza legislativa primaria della Provincia dall'art. 8, comma 1,
numeri 1) e 17), dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e dall'art. 1
del d.lgs. n. 162 del 2017. 
    Sul presupposto di tale competenza  primaria,  la  resistente  ha
sostenuto la conformita' della  norma  impugnata  rispetto  a  quanto
sancito  dall'art.  32,  comma  2,  lettera   c),   della   direttiva
2014/24/UE, che consente il ricorso alla  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione del  bando,  «quando,  per  ragioni  di  estrema
urgenza  derivanti  da   eventi   imprevedibili   all'amministrazione
aggiudicatrice, i termini» per le varie procedure non possono  essere
rispettati. L'art. 2, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2020
sarebbe, inoltre, «in linea con  quanto  stabilito  dall'articolo  33
della legge provinciale  n.  26  del  1993  e  dall'articolo  54  del
relativo Regolamento attuativo nonche' dall'articolo 63 del d.lgs. n.
50/2016». Cio' emergerebbe dall'art. 1,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Provincia 27 aprile 2020 n.  4-17/Leg.  (Regolamento
concernente criteri e modalita' applicativi della  legge  provinciale
n. 2 del 23 marzo 2020 per l'affidamento  di  contratti  pubblici  in
emergenza COVID-19),  come  modificato  dal  successivo  decreto  del
Presidente  della  Provincia  11  giugno   2020   n.   6-19/Leg.   La
disposizione  da  ultimo  citata,  infatti,   stabilirebbe   che   le
amministrazioni aggiudicatrici possono selezionare, per l'affidamento
di lavori sopra soglia  mediante  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando di gara, da dieci a venti operatori economici
«nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione»  e
tenendo conto di altri elementi che comunque  non  pregiudicherebbero
«il corretto esplicarsi delle dinamiche concorrenziali». 
    Da ultimo, la resistente ha evidenziato come la  disposizione  in
questione investirebbe anche le materie - di  competenza  legislativa
provinciale primaria - dell'ordinamento degli  uffici  provinciali  e
del personale addetto,  nonche'  dell'artigianato,  del  commercio  e
dell'incremento    della    produzione    industriale,    di     cui,
rispettivamente, all'art. 8, numeri 1) e 9), e all'art. 9, numeri  3)
e 8), dello statuto speciale. 
    8.3.- La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  2,
comma 1, della legge prov. Trento  n.  2  del  2020  e'  fondata  per
violazione dei  limiti  statutari,  in  relazione  all'art.  63  cod.
contratti pubblici, con assorbimento di ogni altro profilo. 
    8.3.1.- L'art. 2, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2020
introduce misure di semplificazione nelle procedure di aggiudicazione
degli appalti di valore superiore alla soglia europea,  temporalmente
circoscritte, nella loro vigenza, alla durata delle limitazioni degli
spostamenti sul territorio nazionale, per la  prevenzione  e  per  la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
    La norma prevede,  in  particolare,  che  i  lavori  pubblici  di
importo superiore alla soglia europea  siano  affidati  «mediante  la
procedura negoziata senza previa  pubblicazione  del  bando  di  gara
prevista dall'articolo 33 della legge provinciale 10 settembre  1993,
n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)» e che i servizi e
le  forniture  di  importo  superiore  alla  soglia  europea  vengano
affidati «mediante la procedura negoziata prevista  dall'articolo  63
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice  dei  contratti
pubblici)». Infine, la disposizione precisa che, con  regolamento  da
adottarsi,  saranno  definiti  «i  criteri   e   le   modalita'   per
l'applicazione  [della  citata  previsione]  anche  in  deroga   alla
normativa vigente in materia di contratti pubblici». 
    8.3.2.- L'art. 2, comma 1, e' riconducibile all'ambito  materiale
delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici,  di  sicura
attinenza alla materia della tutela della concorrenza (sentenze n. 98
del 2020 e n. 28 del 2013). 
    In particolare, la  disposizione  provinciale  impugnata  applica
agli appalti sia di lavori sia di  servizi  e  forniture  di  importo
superiore alla soglia europea la  procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione del bando, regolata, in  termini  generali,  a  livello
statale,  dall'art.  63  cod.  contratti  pubblici   e,   a   livello
provinciale, dall'art. 33 della legge prov. Trento n. 26 del 1993. 
    Si tratta di una «peculiare figura» (sentenza n. 168 del 2020) di
aggiudicazione, fortemente limitativa della concorrenza,  il  ricorso
alla quale richiede «rigorosi presupposti», che devono inserirsi  «in
un ambito di disciplina unitario finalizzato ad assicurare un sistema
di tutele uniforme sull'intero territorio nazionale, che consenta  la
deroga  ai  normali  metodi  di  gara  soltanto  in  presenza   delle
condizioni  puntualmente   individuate   dal   legislatore   statale»
(sentenza n. 160 del 2009). 
    Non puo',  dunque,  dubitarsi  che  sia  inibito  al  legislatore
provinciale derogare all'uniforme disciplina dettata  in  materia  da
norme di riforma economico-sociale, quali quelle dettate  dal  codice
dei contratti pubblici, senza che possa in  alcun  modo  rilevare  la
peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19.
La precarieta' del contesto di emergenza non ha, infatti, ampliato le
competenze provinciali,  semmai,  in  una  materia  come  quella  dei
contratti pubblici,  ha  acuito  le  esigenze  di  uniformita'  della
disciplina e di certezza del diritto. 
    8.3.3.- Ebbene, la disposizione provinciale impugnata presenta un
contenuto  palesemente  divergente  rispetto  a  quanto  stabilito  a
livello nazionale. 
    Il codice dei contratti pubblici autorizza il ricorso  al  metodo
di gara in esame nelle specifiche circostanze, indicate dall'art. 63,
commi 2, 3, 4 e 5.  In  particolare,  la  censura  si  focalizza  sui
presupposti previsti dal comma 2, lettera c), in base  al  quale  «la
procedura  negoziata   senza   previa   pubblicazione   puo'   essere
utilizzata: [...] nella misura strettamente  necessaria  quando,  per
ragioni  di  estrema  urgenza  derivante  da   eventi   imprevedibili
dall'amministrazione  aggiudicatrice,  i  termini  per  le  procedure
aperte o per le procedure ristrette o per  le  procedure  competitive
con negoziazione non possono essere rispettati». 
    8.3.3.1.- Or dunque, la' dove la previsione statale  delinea  una
facolta' per le amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi  di  tale
procedura meno competitiva, la norma provinciale in esame  contempla,
viceversa,   un   automatismo,   in   quanto   stabilisce   che   «le
amministrazioni  aggiudicatrici   procedono   all'affidamento   [...]
mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del  bando
di  gara».   La   disposizione   provinciale   opera,   dunque,   una
cristallizzazione ex ante della valutazione che, viceversa, il codice
dei    contratti    pubblici    rimette     alla     discrezionalita'
dell'amministrazione, chiamata a operare tale  scelta  «nella  misura
strettamente necessaria» e sulla base dell'accertamento  in  concreto
delle ragioni «di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili».
Ne deriva, di riflesso, una generalizzazione e un sicuro  ampliamento
dell'ambito di applicazione della procedura meno concorrenziale. 
    8.3.3.2.- Inoltre, la  difformita'  dalla  normativa  statale  e'
accentuata dalla previsione secondo cui il  regolamento  provinciale,
chiamato a predisporre modalita'  e  criteri  di  applicazione  della
disposizione impugnata, e' legittimato espressamente a derogare  alla
normativa vigente (compresa quella statale) in materia  di  contratti
pubblici. 
    8.3.4.-  Va  dunque  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    9.- La citata disposizione e' stata, successivamente, oggetto  di
modifica ad opera dell'art. 52, comma 2, della legge prov. Trento  n.
3 del 2020. 
    A seguito di tale intervento, la  norma  impugnata  dispone  che,
«[p]er tutta la  durata  dello  stato  di  emergenza  sul  territorio
nazionale dichiarato in conseguenza del  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
e comunque fino al termine dell'ulteriore proroga della durata  dello
stato  di  emergenza,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  procedono
all'affidamento di  lavori  pubblici,  all'affidamento  di  incarichi
tecnico-professionali e all'affidamento di  servizi  e  forniture  di
importo pari o superiore alla soglia europea  mediante  la  procedura
negoziata prevista dall'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti  pubblici);  negli  affidamenti  di
lavori pubblici il responsabile  del  procedimento  seleziona  almeno
dieci operatori economici, se  sussistono  in  tale  numero  soggetti
idonei. Con regolamento sono definiti i criteri e  le  modalita'  per
l'applicazione di questo comma». 
    9.1.- Con il ricorso n. 59 del 2020, il Presidente del  Consiglio
dei ministri ha impugnato anche tale disposizione per contrasto con i
limiti statutari, in relazione all'art. 117, commi primo  e  secondo,
lettera e), Cost., all'art. 32 della direttiva  2014/24/UE,  all'art.
50 della direttiva 2014/25/UE e agli artt. 63 e  157  cod.  contratti
pubblici. 
    L'Avvocatura generale dello Stato  ha  rilevato  che,  mentre  le
citate  norme   interposte   consentirebbero   alle   amministrazioni
aggiudicatrici  di  avvalersi   della   procedura   negoziata   senza
pubblicazione del bando unicamente in presenza delle condizioni dalle
stesse indicate, la disposizione provinciale permetterebbe un ricorso
a tale procedura «generalizzato per gli affidamenti  sopra-soglia  di
lavori, servizi e forniture,  prescindendo  [...]  dalla  sussistenza
delle condizioni richieste dalle norme europee e da quella  nazionale
di recepimento e indipendentemente da esse». 
    Il contrasto con la normativa europea emergerebbe anche alla luce
della  Comunicazione  2020/C/108-1101   della   Commissione   europea
adottata il 1° aprile 2020, in cui e' stata ribadita l'eccezionalita'
della procedura negoziata senza bando, che deve essere oggetto di una
relazione che ne giustifichi la scelta e  a  cui  le  amministrazioni
possono ricorrere «solo se  un'impresa  e'  in  grado  di  fornire  i
risultati richiesti nel rispetto dei  vincoli  tecnici  e  temporanei
imposti dall'estrema urgenza». 
    Il  ricorrente  ha  osservato,  infine,   che   la   disposizione
provinciale, nella parte in cui si  riferisce  all'affidamento  degli
incarichi tecnico-professionali, si porrebbe in contrasto  anche  con
l'art. 157, comma 2, cod. contratti pubblici, altra norma di  riforma
economico-sociale. 
    9.2.-  Nell'atto  di  costituzione  in  giudizio,  la   Provincia
autonoma di Trento ha eccepito, oltre alle gia' esaminate ragioni  di
inammissibilita', la non fondatezza del ricorso per gli stessi motivi
gia' dedotti nella memoria avverso il ricorso n. 50 del 2020. 
    Ad ulteriore precisazione, ha rilevato, in generale, che anche il
legislatore  statale  avrebbe  adottato  norme  analoghe   a   quella
provinciale,  come  si  desumerebbe  dall'art.  2,   comma   3,   del
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  (Misure  urgenti   per   la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale),   convertito,    con
modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, alla  luce  del
quale la gravita' della crisi  economica  costituirebbe  «ragione  di
estrema urgenza, a fronte della quale "non possono essere rispettati"
i termini  di  svolgimento  delle  procedure  ordinarie»  e  sarebbe,
pertanto, giustificato il ricorso alla  procedura  negoziata  di  cui
all'art. 63 cod. contratti pubblici.  Il  citato  art.  2,  comma  3,
stabilirebbe  inoltre  per  i  «lavori  pubblici  rispetto  ai  quali
l'inefficacia delle procedure di appalto risulta  assumere  rilevanza
di maggiore gravita' [...] una facolta' indeterminata di  operare  in
deroga a qualsiasi disposizione di legge diversa  da  quella  penale,
fatto  salvo  il  codice  antimafia,  i  vincoli  inderogabili  delle
direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE e i principi dettati dagli articoli
30, 34 e 42 del Codice dei contratti pubblici». 
    9.2.1.- Con specifico  riferimento  all'art.  117,  primo  comma,
Cost., la Provincia resistente ha eccepito, inoltre, che  limitazioni
alla liberta' di  circolazione  delle  persone,  dei  servizi  e  dei
capitali, nonche' al diritto di stabilimento sarebbero ammesse  anche
dagli artt. 45, comma 3, e 52 TFUE. 
    9.2.2.-  Per  quanto,  invece,  concerne  la  dedotta  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e),  Cost.,  la  resistente  ha
sostenuto  che  le  norme  dettate  a  tutela  della  concorrenza  si
imporrebbero al legislatore provinciale soltanto nella misura in  cui
siano riconducibili al rispetto  degli  obblighi  internazionali  (si
cita la sentenza n. 45 del 2010). In tal senso  deporrebbe  -  sempre
secondo la difesa provinciale - anche l'art. 1 del d.lgs. n. 162  del
2017,  dal  quale  si  evincerebbe  che   la   potesta'   legislativa
provinciale  in  materia  di  «procedure  di  aggiudicazione  e  [di]
contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione,  relativi
a lavori, servizi e forniture» non  incontrerebbe  «il  limite  della
riserva allo Stato della materia "tutela della concorrenza"». 
    In ogni caso, la resistente  ha  contestato  la  possibilita'  di
confrontare l'art. 63  cod.  contratti  pubblici  e  la  disposizione
provinciale impugnata, poiche' il  primo  disciplinerebbe  il  regime
ordinario, mentre la seconda atterrebbe a un contesto emergenziale. 
    9.3.- Anche la questione promossa  nei  confronti  dell'art.  52,
comma 2, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, per  violazione  dei
limiti statutari in relazione agli artt. 63  e  157,  comma  1,  cod.
contratti pubblici,  e'  fondata,  con  assorbimento  di  ogni  altro
profilo. 
    9.3.1.- In via preliminare, occorre ribadire -  come  gia'  sopra
evidenziato  al  punto  4.2.  -  che  anche  le  norme   di   riforma
economico-sociale,  di  cui  al  codice   dei   contratti   pubblici,
desumibili dalle esigenze poste dalla concorrenza, si impongono quali
limiti alla competenza primaria delle Regioni a  statuto  speciale  e
delle Province autonome. Il presunto carattere  vincolante  dei  soli
obblighi prescritti dal diritto dell'Unione europea non puo'  essere,
infatti, dedotto ne' dalla sentenza n. 45 del 2010, ne' dallo  stesso
d.lgs. n. 162 del 2017. La prima si  limita  a  rilevare  l'identita'
concettuale della nozione  di  concorrenza,  di  cui  dell'art.  117,
secondo comma, lettera e),  Cost.,  rispetto  a  quella  accolta  dal
diritto dell'Unione europea. Il decreto legislativo, dal  suo  canto,
richiama  espressamente   il   necessario   rispetto   «delle   norme
legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese»,
ma non certo in via esclusiva, «quelle  che  stabiliscono  i  livelli
minimi di regolazione richiesti dal diritto  dell'Unione  europea  in
materia di appalti e concessioni». 
    Sempre in termini generali, deve poi riaffermarsi  che  la  crisi
economica determinata dalla emergenza pandemica  non  puo'  in  alcun
modo mutare il giudizio relativo ai limiti  imposti  alla  competenza
provinciale. 
    9.3.2.- Tanto premesso, occorre rilevare che l'art. 52, comma  2,
della legge prov. Trento n. 3 del 2020 ha  ampliato  sia  l'efficacia
temporale della norma, estesa  a  tutta  la  durata  dello  stato  di
emergenza, sia l'ambito oggettivo della  sua  applicazione,  riferito
anche agli affidamenti di incarichi tecnico-professionali di  importo
pari o superiore alla soglia europea,  nonche'  agli  affidamenti  di
servizi  e  forniture  di  importo  pari  alla  citata  soglia.  Cio'
determina un inasprimento del contrasto con l'art. 63 cod.  contratti
pubblici, cui si aggiunge la violazione dell'art. 157, comma 1,  cod.
contratti pubblici, che regola a  livello  statale  l'affidamento  di
incarichi  tecnico-professionali,  con  conseguente  violazione   dei
limiti   statutari   rappresentati    dalle    norme    di    riforma
economico-sociale cui sono ascrivibili le citate norme codicistiche. 
    In particolare, l'art. 157,  comma  1,  cod.  contratti  pubblici
prevede che tali incarichi siano «affidati secondo  le  modalita'  di
cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV  del  presente  codice»,  e
dunque al piu'  alle  stesse  condizioni  di  cui  all'art.  63  cod.
contratti pubblici; inoltre «l'affidamento  diretto  della  direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione  al
progettista e' consentito soltanto per particolari e motivate ragioni
e ove espressamente previsto dal bando di gara della  progettazione».
Viceversa,  la  norma  impugnata  prevede  in  via  generalizzata  la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. 
    9.3.3.- Quanto all'affidamento di lavori  pubblici,  non  vale  a
sanare il conflitto con la citata disposizione statale  la  modifica,
contenuta nella norma impugnata, secondo  la  quale  il  responsabile
unico del procedimento (RUP) deve comunque individuare  almeno  dieci
operatori economici, «se sussistono in tale numero soggetti idonei». 
    La disposizione provinciale, infatti, presenta un  contenuto  pur
sempre difforme rispetto alla norma interposta  di  cui  all'art.  63
cod. contratti pubblici. Resta, in particolare, l'automatismo con cui
viene contemplata la procedura negoziata senza  previa  pubblicazione
del bando, il  che  inibisce  all'amministrazione  aggiudicatrice  di
verificare in concreto la sussistenza  dei  presupposti,  di  cui  al
comma 2, lettera c)  dell'art.  63  cod.  contratti  pubblici,  e  di
decidere se avvalersi di tale procedura. 
    9.3.4.- Parimenti non risolve il contrasto  con  l'art.  63  cod.
contratti  pubblici  l'eliminazione  dell'inciso   secondo   cui   il
regolamento provinciale di attuazione poteva dettare  una  disciplina
«anche in deroga alla  normativa  vigente  in  materia  di  contratti
pubblici». La disposizione impugnata continua, infatti, a contemplare
un regolamento che detta «i criteri e le modalita'» di una  procedura
divergente rispetto a quella disegnata dalle norme statali di riforma
economico-sociale e, dunque, riflette l'illegittimita' costituzionale
della prima parte dell'art. 2, comma 1, come modificato  dalla  legge
prov. Trento n. 3 del 2020. 
    9.4.- Da ultimo, non rileva quanto obietta la Provincia  autonoma
in merito alla circostanza che anche il legislatore  statale  avrebbe
introdotto, con l'art. 2 del d.l. n. 76 del 2020,  rilevanti  deroghe
alle    norme    fondamentali    di     riforma     economico-sociale
sull'aggiudicazione dei contratti sopra soglia. 
    Premesso che spetta solo allo Stato  modificare  (o  derogare  a)
norme fondamentali  di  riforma  economico-sociale,  deve  osservarsi
quanto segue. 
    Da un lato, la modifica legislativa di tale parametro statale non
puo'  sanare  retroattivamente  il  contrasto  con  una  disposizione
provinciale, ne'  far  venire  meno  l'interesse  alla  questione  di
legittimita' costituzionale, se vi e' stato un lasso di tempo in  cui
la norma impugnata ha trovato applicazione in contrasto con  principi
statali vigenti in quel periodo.  «[L']illegittimita'  costituzionale
non puo' essere sanata per il periodo precedente a[ll'] intervent[o]»
della nuova disciplina statale (sentenza n. 262 del 2021). 
    Da un altro lato, non puo' comunque tacersi che  la  disposizione
provinciale continua a mostrare profili di  frizione  anche  rispetto
all'art. 2, comma 3, del d.l.  n.  76  del  2020.  La  norma  statale
stabilisce, infatti,  che,  «per  l'affidamento  delle  attivita'  di
esecuzione di lavori, servizi e forniture,  nonche'  dei  servizi  di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di  progettazione,  di
opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la procedura  negoziata
di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i
settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,
puo'» - e non deve, come invece impone  la  disposizione  provinciale
impugnata - «essere utilizzata, previa pubblicazione  dell'avviso  di
indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di  un
criterio di rotazione, nella misura strettamente  necessaria  quando,
per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della
crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione
delle attivita' determinato dalle misure di contenimento adottate per
fronteggiare la crisi, i termini, anche  abbreviati,  previsti  dalle
procedure ordinarie non possono essere rispettati». 
    9.5.-  Va,  dunque,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 52, comma 2, della legge prov. Trento n. 3 del 2020. 
    10.- Con il ricorso n. 50 del 2020, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha impugnato anche l'art. 2, comma 3, della legge  prov.
Trento n. 2 del 2020, in riferimento  all'art.  117,  commi  primo  e
secondo, lettera e), Cost., in relazione all'art. 95, comma  6,  cod.
contratti pubblici. 
    La disposizione provinciale prevede che: «[f]ermo restando quanto
previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge provinciale  9  marzo
2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive  europee
in materia di contratti pubblici 2016), i lavori, nonche' i servizi e
le  forniture,  per  quanto  compatibili,  sono  aggiudicati  con  il
criterio dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa  e  l'offerta
tecnica e' valutata sulla base dei seguenti elementi da  tradurre  in
criteri di natura quantitativa o tabellare: a) l'impegno da parte del
concorrente di affidare in subappalto  l'esecuzione  di  parte  della
prestazione  a  microimprese,  piccole  e   medie   imprese   locali,
specificando per  ogni  subcontratto  le  prestazioni  affidate  e  i
nominativi dei singoli subappaltatori;  resta  fermo  il  divieto  di
frazionare fra piu' operatori economici il subappalto di una medesima
lavorazione o prestazione omogenea,  come  individuata  nel  progetto
messo in gara, anche tramite lo strumento  delle  WBS-work  breakdown
structure; b) l'impegno da parte  del  concorrente  ad  acquisire  le
forniture  necessarie   per   l'esecuzione   della   prestazione   da
microimprese,  piccole  e  medie  imprese  locali,   specificando   i
nominativi dei singoli fornitori; c) per le prestazioni  affidate  in
subappalto, l'impegno del concorrente a praticare  il  minor  ribasso
rispetto  all'elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara,  al  fine  di
assicurare la qualita' nell'esecuzione del contratto». 
    10.1.- Il ricorrente ha impugnato tale comma nella parte  in  cui
stabilisce che,  nell'aggiudicazione  con  il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  l'offerta  tecnica  debba  essere
valutata sulla base dei citati elementi «da tradurre  in  criteri  di
natura  quantitativa  o  tabellare»,  poiche'  detti   elementi   non
collimerebbero  con  i  requisiti  di  oggettivita'  attinenti   agli
«aspetti qualitativi, ambientali o sociali», richiesti dall'art.  95,
comma 6, cod. contratti pubblici. 
    In riferimento poi a quanto previsto dalla lettera a) del  citato
comma 3, viene evocata la sentenza di questa Corte n. 440  del  2006,
con la quale si e' sottolineato il divieto di discriminare le imprese
sulla base di un elemento di localizzazione territoriale. 
    10.2.- Con l'atto  di  costituzione  in  giudizio,  la  Provincia
autonoma di Trento ha eccepito, oltre alle cause di  inammissibilita'
gia' esaminate, la non fondatezza della questione. 
    La disposizione provinciale  affiderebbe  all'amministrazione  la
traduzione «in criteri di  natura  quantitativa  o  tabellare»  degli
elementi di  valutazione  da  essa  indicati  e  rimetterebbe  ad  un
successivo regolamento di attuazione  «il  compito  di  declinare  le
modalita' di questa conversione». I criteri quantitativi fissati  dal
comma 3 sarebbero in ogni caso «elementi di valutazione  dell'offerta
che non richiedono un giudizio di apprezzamento discrezionale di  una
qualita', bensi' il  mero  accertamento  di  una  quantita'»  e,  pur
perseguendo «un obiettivo sociale,  ossia  il  sostegno  alle  micro,
piccole  e  medie  imprese»,  assicurerebbero  «l'oggettivita'  della
valutazione». 
    Si tratterebbe, peraltro, di una previsione coerente  con  quanto
stabilito sia dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 162 del  2017,  che
consente al legislatore provinciale di  agevolare  la  partecipazione
agli appalti pubblici delle piccole e medie  imprese,  sia  dall'art.
95,  comma  13,  cod.   contratti   pubblici,   che   permette   alle
amministrazioni aggiudicatrici di indicare, nei bandi, negli avvisi o
negli  inviti,  criteri  premiali  da  applicare   alla   valutazione
dell'offerta anche  per  agevolare  la  partecipazione  delle  micro,
piccole e medie imprese. 
    10.3.- La questione di legittimita'  costituzionale,  focalizzata
sugli elementi di valutazione dell'offerta tecnica,  da  tradurre  in
criteri di natura quantitativa o tabellare, di cui all'art. 2,  comma
3, lettere a), b) e c), della legge prov. Trento n. 2  del  2020,  e'
fondata per superamento dei limiti statutari, in  relazione  all'art.
95, comma 6, cod. contratti pubblici.  Sono  assorbite  le  ulteriori
censure. 
    La  disposizione  provinciale  presenta,   in   particolare,   un
contenuto difforme rispetto a quanto  stabilito  dalla  citata  norma
statale di riforma economico-sociale. Secondo  l'art.  95,  comma  6,
cod. contratti pubblici, i criteri di aggiudicazione dell'offerta, da
stabilirsi nei documenti di  gara,  devono  essere  «pertinenti  alla
natura, all'oggetto e alle caratteristiche del  contratto».  Inoltre,
l'offerta economicamente piu' vantaggiosa deve essere valutata  sulla
base di criteri oggettivi, «quali gli aspetti qualitativi, ambientali
o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto». 
    L'art. 95, comma 6, descrive, dunque, una stretta connessione tra
l'oggettivita' dei criteri di aggiudicazione  e  la  loro  pertinenza
all'oggetto, alla natura e alle caratteristiche  del  contratto.  Del
resto, gli stessi aspetti qualitativi, ambientali  e  sociali  devono
essere connessi all'oggetto del contratto. 
    10.3.1.- Cio' premesso, la fondatezza della questione discende da
molteplici considerazioni. 
    In primo luogo, l'art. 2,  comma  3,  dispone  testualmente,  che
«l'offerta tecnica e' valutata sulla base dei  seguenti  elementi  da
tradurre in criteri di natura quantitativa o  tabellare»  e,  dunque,
non prevede, come la norma statale, la loro  necessaria  riproduzione
nei documenti  di  gara,  ne'  lascia  alla  stazione  appaltante  la
possibilita' di non valutarli, in quanto non attinenti all'oggetto  e
percio' inidonei a dimostrare la qualita' dell'offerta. 
    Per converso, la norma codicistica di  riforma  economico-sociale
stabilisce che sia  sempre  il  committente  a  dover  individuare  i
criteri e a dover calibrare la loro rilevanza nei documenti di  gara,
in  ragione  della  pertinenza  rispetto  alla  specifica  natura   e
all'oggetto dell'appalto. 
    In  secondo  luogo,  per  gli  elementi  indicati   dalla   norma
provinciale viene  obbligatoriamente  prescritta  la  conversione  in
criteri quantitativi o tabellari. Viceversa, ai  sensi  dell'art.  95
cod. contratti pubblici, la scelta se tradurre un  elemento  in  dati
quantitativi o tabellari o piuttosto lasciare  alla  discrezionalita'
tecnica   il   suo   apprezzamento   spetta    ancora    una    volta
all'amministrazione aggiudicatrice, che deve essere  orientata  dalla
congruenza con la natura e con l'oggetto dell'appalto. 
    10.3.2.- Sotto un altro  profilo,  risulta  poi  contraddittorio,
rispetto al giudizio sulla qualita' dell'offerta, richiesto dall'art.
95, comma 6, cod. contratti pubblici, che orienta la valutazione «del
miglior  rapporto  qualita'/prezzo»,  il  riferimento,  di  cui  alle
lettere a) e b) dell'impugnato comma 3, alle micro, piccole  o  medie
imprese  subappaltatrici  o  fornitrici  locali,  che  introduce   un
elemento  discriminatorio  su  base   territoriale,   ontologicamente
incompatibile con un giudizio di tipo qualitativo. 
    Non a caso, lo stesso art. 95, comma 13, cod. contratti pubblici,
che viene invocato dalla difesa provinciale  in  quanto  consente  la
previsione, nei bandi,  negli  avvisi  o  negli  inviti,  di  criteri
premiali volti ad agevolare la partecipazione  di  micro,  piccole  e
medie imprese, specifica che essi non devono violare  i  principi  di
parita' di trattamento e di non discriminazione. 
    10.3.3.- Piu' in generale, come pure sottolinea l'Avvocatura,  il
vago riferimento all'«impegno» - di cui alle lettere a), b) e c)  del
comma 3  -  non  orienta  in  maniera  adeguata  la  discrezionalita'
dell'amministrazione  chiamata,  dalla  norma  statale,  ad  indicare
criteri oggettivi e pertinenti all'oggetto dell'appalto. 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020,  nella  parte  in
cui prevede  che  «l'offerta  tecnica  e'  valutata  sulla  base  dei
seguenti elementi da tradurre in criteri  di  natura  quantitativa  o
tabellare: a) l'impegno da  parte  del  concorrente  di  affidare  in
subappalto l'esecuzione di parte della  prestazione  a  microimprese,
piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le
prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta
fermo il divieto  di  frazionare  fra  piu'  operatori  economici  il
subappalto di una medesima lavorazione o prestazione  omogenea,  come
individuata nel progetto messo in gara, anche  tramite  lo  strumento
delle  WBS-work  breakdown  structure;  b)  l'impegno  da  parte  del
concorrente ad acquisire le  forniture  necessarie  per  l'esecuzione
della prestazione da microimprese, piccole e  medie  imprese  locali,
specificando  i  nominativi  dei  singoli  fornitori;   c)   per   le
prestazioni affidate  in  subappalto,  l'impegno  del  concorrente  a
praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di
gara,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'   nell'esecuzione   del
contratto». 
    11.- L'art. 2, comma 3, lettera a), della legge prov. Trento n. 2
del 2020 e' stato successivamente modificato dall'art. 52,  comma  4,
lettera c), della legge prov. Trento n. 3 del 2020. Al  contempo,  il
comma 6 dell'art. 52 della legge  prov.  Trento  n.  3  del  2020  ha
aggiunto il comma 5-bis all'art. 2 della legge prov. Trento n. 2  del
2020, che ha reso facoltativo l'utilizzo dei criteri  di  valutazione
dell'offerta,  di  cui  al  comma  3  del  medesimo   art.   2,   per
l'affidamento di servizi e forniture,  restando,  invece,  il  citato
comma 3, riferito ai soli appalti di lavori, secondo quanto  disposto
dall'art. 52, comma 4, lettera a). 
    I commi 4, lettera c), e 6 dell'art. 52 sono stati impugnati  con
il ricorso n. 59 del 2020. 
    11.1.- La nuova formulazione dell'art. 2, comma  3,  lettera  a),
della legge prov. Trento n. 2 del 2020, come  modificato  dal  citato
art.  52,  comma  4,  lettera  c),  indica  ora  quale  criterio   di
valutazione dell'offerta quello del «rapporto tra l'impegno da  parte
del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della
prestazione  a  microimprese,  piccole  e   medie   imprese   locali,
specificando  per  ogni  subcontratto  le  prestazioni  affidate,   i
nominativi dei singoli subappaltatori  e  la  qualita'  organizzativa
delle   risorse   impiegate   da   tutte   le   imprese    esecutrici
nell'esecuzione  del  contratto,  tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 5, lettere l) ed n), della legge  provinciale
9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle  direttive
europee in materia  di  contratti  pubblici  2016);  resta  fermo  il
divieto di frazionare fra piu' operatori economici il  subappalto  di
una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel
progetto messo  in  gara,  anche  tramite  lo  strumento  delle  work
breakdown structures (WBS)». 
    11.1.1.- Secondo il ricorrente, anche la nuova formulazione della
norma impugnata violerebbe i limiti statutari,  illuminati  dall'art.
117, commi primo e secondo, lettera e), Cost. 
    In primo luogo, la disposizione  provinciale  contrasterebbe  con
quanto statuito dall'art. 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE
e  dall'art.  82,  paragrafo  2,  della  direttiva  2014/25/UE,   che
richiederebbero  l'individuazione  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa sulla base di  «criteri  obiettivi  che  garantiscano  il
rispetto dei principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di
parita' di trattamento  per  garantire  un  raffronto  oggettivo  del
valore relativo  alle  offerte»  (vengono  citati,  in  proposito,  i
considerando 90 e 95 delle menzionate direttive). 
    Diversamente da  quanto  previsto  dalla  normativa  europea,  il
legislatore  provinciale  non   avrebbe   introdotto   «un   criterio
obiettivo, sub specie di aspetto qualitativo, ambientale  o  sociale,
connesso all'oggetto dell'appalto, ma [...] un elemento  da  tradurre
in criterio di natura quantitativa o tabellare».  Inoltre,  l'impegno
da parte del concorrente di affidare in  subappalto  l'esecuzione  di
parte della prestazione,  prevista  dalla  norma  impugnata,  sarebbe
«concretamente  non   idoneo   a   evidenziare   le   caratteristiche
migliorative delle offerte presentate e a differenziare le stesse  in
ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante». 
    Con riferimento alla normativa statale, il ricorrente  evidenzia,
poi, il contrasto della disposizione provinciale con l'art.  95  cod.
contratti pubblici. Gli "impegni" individuati dalla  norma  impugnata
non sarebbero «sussumibil[i] in alcuna delle categorie esemplificate»
dal comma 6 del citato art. 95,  che  pure  individua  una  serie  di
aspetti qualitativi, ambientali o sociali sulla  cui  base  l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa puo' essere individuata. 
    La disposizione provinciale, pur  con  le  modifiche  introdotte,
parimenti impugnate, violerebbe,  pertanto,  tale  norma  di  riforma
economico-sociale, secondo quanto si desumerebbe dalla giurisprudenza
costituzionale che ascrive la disciplina delle procedure di selezione
dei  concorrenti  e  dei  criteri  di  aggiudicazione  degli  appalti
pubblici alla materia della tutela della concorrenza (vengono  citate
le sentenze n. 299 e n. 52 del 2012, n. 339 e n. 184 del 2011). 
    11.1.2.- In  senso  opposto,  la  resistente  ha  precisato  che,
rispetto alla formulazione originaria,  le  modifiche  apportate  dal
comma 4, lettera c), dell'art. 52 della legge prov. Trento n.  3  del
2020 determinerebbero, in primo luogo,  una  contrazione  del  raggio
applicativo  della  norma,  riferibile  ai  soli  appalti  di  lavori
pubblici e non piu' agli appalti di servizi e forniture,  oggetto  di
autonoma disciplina nell'art.  2,  comma  5-bis,  della  legge  prov.
Trento n. 2 del 2020. 
    In  secondo  luogo,  ha   sottolineato   che   quello   censurato
rappresenterebbe «un criterio  prioritario,  ma  non  necessariamente
esclusivo,  nelle  procedure  di  scelta  del   contraente   relative
all'affidamento di appalti pubblici di lavori». 
    La Provincia resistente ha individuato, quindi,  la  ratio  della
norma nell'attuazione del principio dettato dall'art. 1 del d.lgs. n.
162  del  2017:  essa  sarebbe,  infatti,  volta  «ad  agevolare   il
coinvolgimento  di  micro,   piccole   e   medie   imprese   locali»,
incentivando   «il   subappalto   in   favore   di   dette    realta'
imprenditoriali ritenute l'asse  portante  di  un  sistema  economico
sano». Diversamente da quanto sostenuto dall'Avvocatura generale,  la
disposizione in esame si porrebbe inoltre nel solco delle  previsioni
dettate dall'art. 67 della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 82  della
direttiva  2014/25/UE.  Il  criterio  censurato   sarebbe,   infatti,
inerente   all'oggetto   dell'appalto   e   ne   sarebbe    garantita
l'oggettivita'  e  la  trasparenza  della  valutazione,  cosi'   come
richiederebbero  le  direttive  europee.  Infatti,   secondo   quanto
stabilito dall'art. 2, comma 3, della legge prov.  Trento  n.  2  del
2020, come modificato dalla legge prov. Trento  n.  3  del  2020,  le
amministrazioni aggiudicatrici devono comunque «tradurre  in  criteri
di natura quantitativa  o  tabellare»  gli  elementi  di  valutazione
elencati dalla norma in esame, «in modo da garantire l'oggettivita' e
la trasparenza della valutazione», secondo le modalita' indicate  dal
regolamento attuativo. 
    Inoltre, sarebbe apodittica e  non  fondata  la  censura  rivolta
all'asserita impossibilita'  per  le  amministrazioni  di  «ponderare
l'impegno del concorrente ad affidare in  subappalto  l'esecuzione  a
favore delle micro, piccole e medie imprese locali»: la «pesatura del
criterio»  non  sarebbe  preclusa  dalla  natura  della   prestazione
dedotta, poiche' l'adozione  di  criteri  di  natura  quantitativa  o
tabellare sarebbe ben applicabile anche alle prestazioni di fare e di
dare cose future, come nel  caso  dell'impegno  a  subappaltare  alle
citate imprese. 
    Neppure sarebbe  fondata  la  censura  relativa  alla  violazione
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cost.,   poiche'   al
legislatore provinciale - ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 162  del
2017 - si imporrebbe soltanto  il  rispetto  degli  obblighi  imposti
dall'Unione  europea.  In  ogni  caso,  il  criterio  censurato   non
creerebbe alcun «ostacolo  all'accesso  alla  selezione»  e  potrebbe
«essere  realizzato   dai   potenziali   concorrenti,   senza   alcun
pregiudizio per la tutela della concorrenza». 
    11.1.3.- La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
52, comma 4, lettera c), della legge prov. Trento n. 3  del  2020  e'
fondata, in riferimento alla  violazione  dei  limiti  statutari,  in
relazione  all'art.  95,  comma  6,  cod.  contratti  pubblici,   con
conseguente assorbimento di ogni altro profilo. 
    La disposizione impugnata modifica l'art. 2, comma 3, della legge
prov. Trento n. 2 del 2020, introducendo un criterio  composito,  che
pondera la preferenza per chi si impegna a subappaltare a determinate
imprese con la qualita' organizzativa delle risorse impiegate. 
    Nonostante   l'emendamento,   restano    immutati    i    profili
discriminatori e di indeterminatezza  dell'art.  2,  comma  3,  della
legge prov. Trento n. 2 del 2020, gia' presenti e censurati  rispetto
alla sua originaria formulazione. 
    Pur se il nuovo testo della disposizione fa emergere  un  profilo
qualitativo,  relativo   all'organizzazione,   permane   infatti   la
preferenza per le imprese  locali  e  il  suo  confliggere  in  senso
assiologico con la qualita' dell'offerta. 
    Inoltre, alla indeterminatezza correlata al generico  riferimento
agli impegni continuano ad aggiungersi: l'imposizione in astratto dei
criteri di valutazione dell'offerta  individuati  dalla  disposizione
impugnata, la mancata indicazione della  loro  necessaria  previsione
nei documenti di gara, nonche'  il  vincolo  a  tradurli  in  criteri
quantitativi o tabellari. 
    La disposizione provinciale impedisce, di  fatto,  alla  stazione
appaltante  di  scegliere  i  criteri  maggiormente   in   grado   di
valorizzare gli elementi delle singole offerte  utili  e  vantaggiosi
per la realizzazione dell'opera. 
    11.1.4.- Va, dunque, dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 52, comma 4, lettera c), della legge prov. Trento n. 3  del
2020. 
    11.2.- Quanto alla questione promossa  con  riferimento  all'art.
52, comma 6, della legge prov. Trento  n.  3  del  2020,  essa  viene
riferita all'inserimento di un nuovo comma 5-bis  nell'art.  2  della
legge prov. Trento n. 2 del 2020, che  autorizza  le  amministrazioni
aggiudicatrici  a  utilizzare,  per  l'affidamento   di   servizi   e
forniture, tutti gli elementi  di  valutazione  di  cui  al  comma  3
dell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    11.2.1.-  L'Avvocatura  ha   evidenziato   come   il   rinvio   a
quest'ultima disposizione comporti che le censure sopra illustrate si
riverberino sull'art. 2, comma 5-bis, introdotto dall'art. 52,  comma
6, della legge prov. Trento n. 3 del 2020. 
    Anche per questa norma - che, a differenza dell'art. 2, comma  3,
della legge prov. Trento n. 2 del 2020, si riferisce  all'affidamento
di servizi e forniture, e non all'appalto di lavori -  il  ricorrente
ha  affermato  la  inidoneita'  degli  «impegni  del  concorrente  ad
affidare in subappalto l'esecuzione di  parte  della  prestazione»  a
evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte  presentate
e a differenziare le stesse in ragione delle esigenze della  stazione
appaltante. 
    Di conseguenza, anche in questo caso, vi sarebbe un contrasto con
i limiti statutari, in relazione agli obblighi internazionali, di cui
all'art. 67 della direttiva 2014/24/UE e all'art. 82 della  direttiva
2014/25/UE, nonche' alla norma di riforma economico-sociale,  di  cui
all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    11.2.2.- Per converso, la Provincia resistente  ha  sostenuto  la
non fondatezza delle censure promosse, per le medesime  ragioni  gia'
fatte valere con riferimento all'art. 52, comma 4, lettera c),  della
legge prov. Trento n. 3 del 2020. 
    11.2.3.- Le questioni sono fondate. 
    Anche l'art. 52, comma 6, della legge prov. Trento n. 3 del  2020
e'  costituzionalmente  illegittimo   per   violazione   dei   limiti
statutari, in relazione alla norma di  riforma  economico-sociale  di
cui all'art. 95, comma 6, cod. contratti  pubblici,  con  conseguente
assorbimento di ogni altro profilo. 
    Nonostante  l'art.  2,  comma  5-bis,  preveda  che  le  stazioni
appaltanti abbiano la  facolta'  di  scegliere,  per  la  valutazione
dell'offerta, l'uso degli elementi  di  cui  al  comma  3,  la  norma
continua ad imporre che essi si traducano in criteri  quantitativi  o
tabellari,     cosi'     limitando     "a     valle"      l'autonomia
dell'amministrazione. 
    Vi sono, inoltre, anche  per  tale  norma,  ulteriori  ragioni  a
sostegno  della  fondatezza  della  questione.  In  particolare,   la
preferenza per chi subappalta o si rifornisce  da  micro,  piccole  o
medie imprese locali - prevista nei  criteri  di  aggiudicazione  sub
lettere a) e b) dell'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento  n.  2
del 2020 - non  supera  il  vaglio  di  legittimita'  costituzionale,
poiche' conferisce rilevanza a elementi in se' discriminatori, avulsi
in quanto tali da ogni possibile giudizio  qualitativo  sull'offerta.
Manca, del resto, l'attinenza  all'oggetto  anche  nel  criterio  sub
lettera c), che - se scelto dalla stazione appaltante - determina  un
indiretto incentivo all'utilizzo del subappalto, per il quale valgono
le medesime considerazioni sopra svolte. 
    Infine, permangono  la  perdurante  genericita'  del  riferimento
all'"impegno",  nonche'  la  mancata,  doverosa  precisazione  che  i
criteri devono essere indicati nei documenti di gara. 
    11.2.4.- Va  dunque  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 52, comma 6, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    12.- Con l'art. 1, comma 4, della legge prov. Trento  n.  13  del
2020, e' stato, di seguito, nuovamente modificato l'art. 2, comma  3,
della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    Anche la nuova formulazione della norma e'  stata  impugnata  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 6 del 2021. 
    In particolare, la modifica dell'art.  2,  comma  3,  estende  la
facolta'  di  scelta   degli   elementi   indicati   dalla   medesima
disposizione anche agli appalti di lavori. L'art. 1, comma  4,  della
legge prov. Trento n. 13 del 2020 dispone, infatti, che «[n]el  comma
3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: "I
lavori sono aggiudicati con il criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa e l'offerta  tecnica  e'  valutata  sulla  base  dei
seguenti  elementi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Nei  lavori
l'offerta tecnica puo' essere valutata anche sulla base di uno o piu'
dei seguenti elementi"». 
    12.1.- Con il ricorso n. 6 del 2021, il Presidente del  Consiglio
dei ministri ha ritenuto che la  disposizione  impugnata  violasse  i
parametri  statutari,  in  relazione  all'art.  117,  commi  primo  e
secondo, lettera e), Cost., all'art. 67 della direttiva 24/2014/UE  e
all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    A dire dell'Avvocatura generale, le modifiche apportate dall'art.
1, comma  4,  della  legge  prov.  di  Trento  n.  13  del  2020  non
consentirebbero  di  ritenere  superate  le  censure  formulate   nei
precedenti ricorsi, poiche' l'art. 2,  comma  3,  della  legge  prov.
Trento n. 2 del 2020 continuerebbe a discostarsi dalle norme  statali
e  dell'Unione  europea,  che  impongono   criteri   di   valutazione
dell'offerta oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto. 
    Piu' in particolare, il ricorrente sottolinea che  «gli  elementi
di  valutazione  individuati,  quali  gli  "impegni"  elencati  nelle
lettere a), b) e c), non soddisfano detti requisiti  di  oggettivita'
attinenti agli aspetti qualitativi, ambientali o sociali», sicche' la
Provincia avrebbe ecceduto rispetto alle competenze statutarie  e  si
sarebbe posta in contrasto con l'art. 117,  commi  primo  e  secondo,
lettera  e)  Cost.,  in  materia   di   tutela   della   concorrenza,
predisponendo una disciplina difforme da quella prevista dall'art. 67
della direttiva 24/2014/UE e dall'art. 95, comma  6,  cod.  contratti
pubblici. 
    La difesa erariale si sofferma poi in particolare  sugli  impegni
sub a) (ovvero «l'impegno da parte del  concorrente  di  affidare  in
subappalto l'esecuzione di parte della  prestazione  a  microimprese,
piccole e medie imprese locali»), che  ritiene  contrastante  con  il
divieto per il  legislatore  regionale  e  provinciale  di  frapporre
barriere di carattere protezionistico alla prestazione. 
    12.2.- La Provincia  autonoma  di  Trento  si  e'  costituita  in
giudizio e ha eccepito la non fondatezza della questione. 
    Innanzitutto, ha sostenuto che il legislatore provinciale sarebbe
tenuto solo al rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalle
direttive europee. In ogni caso,  ha  sottolineato  che  il  criterio
indicato dall'art. 2, comma 3, lettera a), della legge  prov.  Trento
n. 2 del 2020 non discriminerebbe le  offerte  in  base  all'elemento
soggettivo  della  sede  di  stabilimento   dell'offerente,   «bensi'
premi[erebbe] le offerte dei concorrenti tenuto conto delle modalita'
di esecuzione dell'appalto» e,  in  particolare,  del  coinvolgimento
delle micro, piccole  e  medie  imprese  locali.  Tale  criterio  non
precluderebbe la partecipazione alla gara di operatori economici  non
locali, ma consentirebbe l'attribuzione di un  punteggio  premiale  a
coloro che coinvolgessero, «nella fase esecutiva  del  contratto  (in
una  fase  sottratta  all'applicazione  della  par  condicio  tra   i
concorrenti), micro, piccole e medie imprese  locali».  Pertanto,  il
citato  elemento  di  valutazione  non  riguarderebbe  la   struttura
organizzativa  dell'offerente  e  non   avrebbe   percio'   carattere
soggettivo.  Inoltre,  a  parere  della  Provincia,  la  disposizione
pondererebbe gli obiettivi  sociali  con  la  qualita'  organizzativa
delle risorse impiegate da tutte  le  imprese  esecutrici  e  sarebbe
pertanto  dimostrata  la  connessione  del  criterio  con   l'oggetto
dell'appalto. La legittimita' dello  scopo  sociale  si  ricaverebbe,
peraltro, dall'art.  95,  comma  13,  cod.  contratti  pubblici,  che
prevede la possibilita'  per  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di
indicare i criteri premiali che intendono applicare alla  valutazione
dell'offerta, anche al fine di agevolare la partecipazione di  micro,
piccole e medie imprese. 
    Lo stesso viene sostenuto dalla difesa  provinciale  a  proposito
del criterio sub lettera b) dell'indicato art. 2, comma  3,  relativo
all'acquisizione di forniture per l'esecuzione dell'appalto,  nonche'
con  riguardo  al  criterio  sub  lettera  c),  che   premierebbe   i
concorrenti che praticano il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi
posto a base di gara, evitando  -  al  contempo  -  il  fenomeno  dei
ribassi eccessivi nei contratti di  subappalto.  Tali  considerazioni
varrebbero ancor di piu'  -  ad  avviso  della  resistente  -  se  si
considera che i citati criteri devono essere tradotti  in  valori  di
natura quantitativa o tabellare, esito che non sarebbe precluso dalla
natura della prestazione dedotta. 
    12.3.- Anche l'art. 1, comma 4, della legge prov.  Trento  n.  13
del 2020 e'  costituzionalmente  illegittimo,  per  contrasto  con  i
limiti statutari, in relazione all'art. 95, comma 6,  cod.  contratti
pubblici, con assorbimento di ogni altro profilo. 
    Valgono,  innanzitutto,  le  motivazioni  gia'   illustrate   per
disattendere la duplice eccezione secondo cui la  Provincia  autonoma
sarebbe vincolata al mero rispetto degli obblighi imposti dall'Unione
europea, dettati in materia di concorrenza, e sarebbe  in  ogni  caso
legittimata a derogare alle norme di  riforma  economico-sociale,  in
ragione della crisi determinata dall'emergenza pandemica. 
    Devono, inoltre, ribadirsi i medesimi argomenti che  radicano  la
fondatezza della questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.
52, comma 6, della  legge  prov.  Trento  n.  3  del  2020,  gia'  in
precedenza sviluppati. 
    In  particolare,  benche'  le  stazioni  appaltanti  abbiano   la
facolta'  di  scegliere  l'utilizzo  degli  elementi  di  valutazione
dell'offerta indicati nella disposizione impugnata, la norma continua
a imporre che tali elementi si traducano in  criteri  quantitativi  o
tabellari, limitando "a valle" l'autonomia dell'amministrazione. 
    Inoltre, quanto ai profili sub lettere a) e b) dell'art. 2, comma
3, della legge prov. Trento n. 2 del  2020,  la  preferenza  per  chi
subappalta o si rifornisce da micro, piccole o medie  imprese  locali
evidenzia un palese carattere discriminatorio, che in quanto tale non
puo' attenere alla qualita' dell'offerta. 
    Infine, tanto il contenuto degli elementi  indicati  sub  lettere
a),  b)  e  c),  quanto  il  generico  riferimento  all'«impegno»   a
rispettarli  appaiono  inidonei  ad  essere   considerati   parametri
oggettivi e attinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche
del contratto. 
    Peraltro, non si  prevede  la  loro  necessaria  indicazione  nei
documenti di gara. 
    12.4.- Va,  dunque,  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 4, della legge prov. Trento n. 13 del 2020. 
    13.- Con il ricorso n. 50  del  2020  e'  stato  impugnato  anche
l'art. 2, comma 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    Di seguito, l'art. 52, comma 9, della legge prov. Trento n. 3 del
2020 ha abrogato tale disposizione, ma, contestualmente,  l'art.  52,
comma 7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020 ha trasfuso  l'esatto
suo contenuto nell'art. 2, comma 6-bis, della legge prov. Trento n. 2
del 2020. 
    Con il ricorso n. 59 del 2020, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato anche l'art. 52, comma  7,  della  legge  prov.
Trento n. 3 del 2020. 
    Le questioni di  legittimita'  promosse  con  riguardo  alle  due
disposizioni possono essere trattate  congiuntamente,  in  quanto  le
citate norme presentano la  medesima  formulazione.  In  particolare,
prevedono che: «[l]a componente del prezzo viene valutata con ricorso
a formule matematiche basate sulla  riduzione  del  differenziale  di
punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel  regolamento  di
attuazione della legge provinciale  di  recepimento  delle  direttive
europee in materia di contratti pubblici 2016». 
    13.1.- A parere dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,  le  due
disposizioni contrasterebbero rispettivamente - secondo il ricorso n.
50 del 2020 - con l'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.,  in
relazione all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, e -  secondo
il ricorso n. 59 del 2020 - con gli artt. 4 e 8  dello  statuto  reg.
Trentino-Alto  Adige,  in  relazione  all'art.  117,  commi  primo  e
secondo, lettera e), Cost., all'art. 67 della direttiva 24/2014/UE  e
all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    In particolare, il ricorso n. 59 del 2020 ha evidenziato  che  la
disposizione impugnata introdurrebbe un «criterio di valutazione  che
prescinde del  tutto  dalla  considerazione  delle  specificita'  del
contratto», determinando cosi' «una disomogeneita'  di  comportamenti
all'interno del territorio nazionale». 
    13.2.- La Provincia autonoma di Trento, costituitasi  in  ambo  i
giudizi, ha eccepito la non fondatezza  delle  questioni,  sostenendo
che l'art. 2, comma 4, divenuto poi art. 2, comma 6-bis, della  legge
prov. Trento n. 2 del 2020 contempli l'obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici di utilizzare  «la  cosiddetta  "formula  bilineare"»,
anziche' «il criterio dell'interpolazione lineare».  Tale  previsione
sarebbe coerente con quanto disposto  dall'art.  67  della  direttiva
2014/24/UE, nonche' dagli artt. 30 e  95,  comma  6,  cod.  contratti
pubblici e dalle linee guida dell'Autorita' nazionale  anticorruzione
(ANAC) aggiornate al 2 maggio 2018. La disposizione in esame  sarebbe
volta, infatti, ad evitare che  «un  eccessivo  ribasso  dell'offerta
determini  l'insostenibilita'  dell[a   stessa]   nella   contingente
situazione economica di grave  crisi,  con  evidenti  gravi  ricadute
sull'occupazione»:  essa,  dunque,  realizzerebbe   «un   ragionevole
bilanciamento dei contrapposti interessi,  nel  contesto  determinato
dalla situazione di emergenza epidemiologica». 
    13.3.- Anche le questioni di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 2, comma 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020 e 52,  comma
7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020, sono fondate per contrasto
con i limiti statutari, in  relazione  all'art.  95,  comma  6,  cod.
contratti pubblici. E' assorbita ogni altra censura. 
    Le  due  disposizioni  richiamate   prevedono   un   identico   e
predefinito meccanismo di valutazione per la componente del  "prezzo"
relativa al criterio di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa. La formula matematica, evocata dalla  norma,  viene
specificata mediante  un  rinvio  al  decreto  del  Presidente  della
Provincia di Trento 21 ottobre 2016,  n.  16-50/Leg  (Regolamento  di
attuazione dell'art. 17, comma 2, della  legge  provinciale  9  marzo
2016, n. 2 recante norme in  materia  di  applicazione  del  criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  all'affidamento   di
servizi ad alta intensita' di manodopera), che individua una  formula
di tipo «non lineare»: Vi=(Ri/Rmax)α, con α di  valore  compreso  tra
0,3 e 0,1 a seconda  del  peso  attribuito  all'elemento  prezzo.  In
particolare, il valore di α e': 0,3, qualora  il  peso  dell'elemento
prezzo  sia  inferiore  o  pari  a  20/100;  0,2  qualora   il   peso
dell'elemento prezzo sia superiore a 20/100  e  inferiore  o  pari  a
30/100; 0,1, qualora il peso dell'elemento  prezzo  sia  superiore  a
30/100. 
    In tal  modo,  all'aumentare  del  ribasso,  il  vantaggio  nella
valutazione dell'offerta cresce a un ritmo sempre piu' limitato. 
    Ebbene, se, per un verso, il pregio «di formule  di  questo  tipo
bilineare e' quello di  scoraggiare  offerte  con  ribassi  eccessivi
(poiche' ricevono un punteggio incrementale ridotto)  e  di  limitare
l'inconveniente,  evidenziato  per  il   metodo   dell'interpolazione
lineare,  di  valorizzare  eccessivamente  differenze  contenute   in
termini di prezzo» (linee guida ANAC, n. 2, di attuazione del  d.lgs.
18  aprile  2016,  n.  50,  recanti  "Offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa"), per un altro verso, il loro difetto e' di limitare  la
concorrenza basata proprio sul prezzo. 
    13.3.1.- Alla luce della polivalenza dei possibili effetti  della
citata formula, come  di  altre  che  si  potrebbero  adottare,  deve
rilevarsi  che  e'  in  se'  l'automatica  imposizione,  tramite   la
disposizione provinciale, di un criterio predefinito  di  valutazione
della  componente  del  prezzo   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa, a violare la norma di riforma economico-sociale  di  cui
all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    La  disposizione  impugnata  impedisce,  infatti,  alla  stazione
appaltante, che ritenga di dover dare maggior  peso  alla  componente
del prezzo, alla luce dell'oggetto e della natura del  contratto,  di
poter scegliere  una  formula  diversa  (come  quella  di  cosiddetta
interpolazione  lineare).  Allo  stesso  modo  inibisce  il   ricorso
(seppure adeguatamente motivato) a formule  "indipendenti",  in  base
alle  quali  il  punteggio  attribuito   al   concorrente   non   sia
condizionato da quello assegnato agli altri, che hanno il  merito  di
consentire all'offerente di calcolare, ex ante, il proprio  punteggio
e di valutare meglio il punto di equilibrio che rende  per  l'impresa
conveniente una determinata offerta. 
    In definitiva, imporre un criterio  di  valutazione  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa o di una delle sue componenti finisce
per    tradire    l'autonomia    di    scelta    dell'amministrazione
aggiudicatrice, che invece - in base al dettato dell'art.  95,  comma
6, cod. contratti pubblici - deve correlare  l'individuazione,  oltre
che dei criteri, anche degli elementi di  valutazione  degli  stessi,
alla natura, all'oggetto e al contenuto dell'appalto. 
    Non a caso, proprio alla luce  di  tale  esigenza,  la  normativa
statale   non   prevede   piu'   il   rinvio   al   regolamento   per
l'identificazione delle formule di valutazione delle offerte  (rinvio
in  precedenza  stabilito  dall'art.  83,  comma   5,   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  «Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), bensi' riserva tale scelta  alla
stazione appaltante, con il  solo  limite  -  indicato  nel  comma  8
dell'art. 95 cod. contratti pubblici - di individuare preventivamente
«nei documenti di gara, nel bando o nel documento descrittivi [...] i
criteri di  valutazione  e  la  ponderazione  relativa  attribuita  a
ciascuno di essi». 
    13.3.2.- Va  dunque  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, nonche'
dell'art. 52, comma 7, della legge prov. Trento n. 3 del 2020. 
    14.- Con il ricorso n. 50 del 2020, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha impugnato l'art. 2, comma 7, della legge prov. Trento
n. 2 del 2020, in riferimento all'art. 117, commi  primo  e  secondo,
lettera e), Cost., in relazione all'art. 95, comma 6, cod.  contratti
pubblici. 
    La disposizione  provinciale  prevede  che  «[n]el  rispetto  dei
principi di  proporzionalita'  e  tempestivita',  le  amministrazioni
aggiudicatrici  possono  ricorrere   motivatamente   a   criteri   di
valutazione di natura discrezionale e solo se necessario  in  ragione
della natura, oggetto e caratteristiche del contratto». 
    14.1.- L'Avvocatura generale ha ravvisato  un  contrasto  fra  la
norma  impugnata,  che  introdurrebbe  «la  regola  dei  criteri   di
valutazione discrezionale», e l'art.  95,  comma  6,  cod.  contratti
pubblici, secondo il quale «i  criteri  di  valutazione  dell'offerta
devono essere sempre oggettivi» e «non possono  essere  rimessi  alla
discrezionalita' dell'amministrazione aggiudicatrice». 
    Anche  questa   disposizione   determinerebbe,   pertanto,   «una
disomogeneita'   di   comportamenti   all'interno   del    territorio
nazionale». 
    14.2.- Nell'atto di costituzione in  giudizio,  la  Provincia  di
Trento ha eccepito la non fondatezza del motivo di ricorso incentrato
sulla   asserita   illegittima   attribuzione   di   discrezionalita'
all'amministrazione aggiudicatrice nell'individuazione dei criteri di
valutazione  dell'offerta.  L'art.  67,  comma  4,  della   direttiva
2014/24/UE, e l'art.  95,  comma  1,  cod.  contratti  pubblici,  pur
dettando il «principio del contenimento della discrezionalita'  nella
valutazione  delle  offerte»,  non  precluderebbero,   invero,   alle
amministrazioni aggiudicatrici  di  adottare  criteri  discrezionali,
sussistendone la necessita'. 
    In ogni caso, i criteri di valutazione discrezionali, di  cui  al
comma impugnato, indicherebbero  «"i  criteri  qualitativi"  soggetti
alla   valutazione   da   parte   della   commissione   tecnica,   in
contrapposizione   ai   criteri   qualitativi   soggetti    a    mero
accertamento». Inoltre, il comma 7 dell'art. 2 sarebbe  «improntat[o]
a garantire l'effettivita' della concorrenza  e  la  trasparenza  dei
processi decisionali»,  senza  derogare  al  principio  per  cui  gli
elementi  di  valutazione   dell'offerta   devono   essere   connessi
all'oggetto dell'appalto. 
    14.3.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 7, della legge prov. Trento  n.  2  del  2020  e'  fondata  per
contrasto con i limiti statutari, in relazione alla norma di  riforma
economico-sociale  di  cui  all'art.  95,  comma  6,  cod.  contratti
pubblici. 
    14.3.1.-   Va   premesso   che   l'Avvocatura   generale    offre
un'interpretazione   della   disposizione   provinciale    impugnata,
strettamente letterale e poco persuasiva, in base alla quale  sarebbe
stato conferito  all'amministrazione  un  potere  discrezionale,  non
limitato da alcun canone di oggettivita' o  di  correlazione  con  la
natura o con l'oggetto del contratto, ma ancorato solo ad un generico
rispetto dei principi di proporzionalita' e di tempestivita'. 
    Sennonche', anche aderendo alla piu' convincente  interpretazione
che attribuisce alla discrezionalita' evocata dalla norma in esame il
carattere della discrezionalita' tecnica  (da  ultimo,  Consiglio  di
Stato, sezione terza, sentenza 12 ottobre 2021, n. 6841; Consiglio di
Stato,  sezione  terza,  sentenza  4   novembre   2020,   n.   6818),
l'illegittimita' costituzionale persiste per  violazione  dei  limiti
statutari,  in  relazione  all'art.  95,  comma  6,  cod.   contratti
pubblici, che  l'Avvocatura  generale  correttamente  individua  come
norma di riforma economico-sociale. 
    14.3.2.- L'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici, al fine  di
assicurare  la  correttezza  e  la  trasparenza  dell'aggiudicazione,
stabilisce, infatti, che la stazione appaltante fissi dei criteri  di
valutazione «oggettivi, quali gli aspetti qualitativi,  ambientali  o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto», con il solo  limite  che
essi   siano   «pertinenti   alla   natura,   all'oggetto   e    alle
caratteristiche del contratto». 
    A cio' si aggiunga che, in attuazione del principio  generale  di
cui all'art. 95, comma 6,  cod.  contratti  pubblici,  il  successivo
comma 10-bis del medesimo articolo, introdotto dall'art. 60, comma 1,
lettera f), del decreto correttivo  al  codice,  di  cui  al  decreto
legislativo  17  aprile  2017,  n.  56  (Disposizioni  integrative  e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), proprio «al
fine di assicurare l'effettiva individuazione  del  miglior  rapporto
qualita'/prezzo»,  prevede  che   «la   stazione   appaltante   [...]
valorizz[i]  gli  elementi  qualitativi  dell'offerta  e  individu[i]
criteri tali da garantire un confronto concorrenziale  effettivo  sui
profili tecnici», quelli,  cioe',  che  generalmente  possono  essere
apprezzati mediante l'esercizio di una discrezionalita' tecnica. 
    Di conseguenza, la disposizione provinciale, limitando  viceversa
l'utilizzo dei criteri di valutazione di natura discrezionale ai soli
casi in cui sia «necessario»,  e  non  anche  a  quelli  in  cui  sia
semplicemente «pertinente», in ragione della natura,  dell'oggetto  e
delle caratteristiche del contratto, si  pone  in  contrasto  con  la
normativa statale in materia di contratti  pubblici.  Essa,  infatti,
comprime la possibilita' per le stazioni appaltanti  di  valutare  le
offerte  secondo  i  criteri  e  i  metodi  ritenuti   piu'   idonei,
«valorizza[ndo] gli elementi qualitativi». 
    14.3.3.- Va, dunque, dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 7, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    15.- Con il ricorso n. 50 del 2020,  anche  l'art.  2,  comma  8,
della  legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020  e'  stato  oggetto  di
impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. 
    La norma prevede che «[c]on  regolamento  di  attuazione  possono
essere stabiliti criteri per la  valutazione  delle  offerte  anomale
conformi a quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  provinciale
sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso  all'utilizzo  del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa». A sua  volta,
il citato art. 40, comma 1, della legge Provincia autonoma di  Trento
10 settembre 1993, n. 26 (Norme in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) dispone che
«[l]'amministrazione aggiudicatrice procede  alla  valutazione  delle
offerte anomale ed alla loro esclusione dalla  procedura  concorsuale
secondo le modalita' ed i criteri automatici fissati nel  regolamento
di attuazione definiti anche sulla  base  di  elementi  specifici  di
costo diversi dal ribasso formulato dagli operatori economici». 
    15.1.- A parere dell'Avvocatura generale,  tale  disposizione  si
porrebbe in contrasto con l'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3,  cod.
contratti pubblici, in virtu' dell'art. 117, commi primo  e  secondo,
lettera e), Cost. 
    15.2.-  Nell'atto  di  costituzione  in  giudizio,  la  Provincia
autonoma di Trento ha affermato che  la  disposizione  in  esame  non
conterrebbe in  realta'  un  rinvio  al  regolamento  di  attuazione,
«bensi' solo un rinvio all'art. 40» della legge prov.  Trento  n.  26
del 1993.  Di  conseguenza,  al  regolamento  di  attuazione  sarebbe
rimessa la disciplina delle modalita' e  dei  criteri  automatici  di
calcolo della soglia di anomalia per  le  sole  «procedure  selettive
nelle quali il criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
e'  applicato  secondo   elementi   quantitativi   o   tabellari   di
valutazione». Tali  elementi  consentirebbero  «di  predeterminare  a
priori    le    caratteristiche    apprezzate    dall'Amministrazione
aggiudicatrice  ed  il   relativo   peso,   eliminando   il   margine
discrezionale della valutazione». 
    Inoltre, la disposizione impugnata non violerebbe  «il  principio
del contraddittorio sul motivo di esclusione tra  il  concorrente  la
cui offerta e' sospetta di anomalia e la stazione  appaltante».  Tale
principio, secondo quanto stabilito dall'indicato art. 67 (recte: 69)
della direttiva 2014/24/UE, sarebbe recessivo «in caso di assenza  di
margini di valutazione discrezionale  delle  offerte  tecniche».  Non
rileverebbe,  in  senso  contrario,  la  pronuncia  della  Corte   di
giustizia dell'Unione europea, sentenza 27 novembre 2001, nelle cause
riunite C-285/99 e C-286/99, Coopsette Soc. coop. Arl, che era  stata
adottata nella  vigenza  della  precedente  direttiva  93/37/CEE  del
Consiglio,  del  14  giugno  1993,  che  coordina  le  procedure   di
aggiudicazione degli appalti  pubblici  di  lavori,  «il  cui  rigore
quanto al necessario rispetto del principio del  contraddittorio  era
evidentemente  ancorato  alla  necessita'  di  evitare,  nella   fase
iniziale dell'applicazione delle direttive medesime, che l'esclusione
automatica  delle  offerte  anomale  consentisse  di  discriminare  i
concorrenti in base alla nazionalita'». 
    15.3.- Le questioni sono fondate. 
    L'art.  2,  comma  8,  e'  costituzionalmente  illegittimo,   per
violazione dei  parametri  statutari,  in  relazione  alle  norme  di
riforma economico-sociale, di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis,  2-ter
e 3, cod. contratti pubblici (nello stesso senso, sentenze n. 16  del
2021, n. 263 del 2016, n. 52 del 2012, n. 184 e  n.  114  del  2011),
rilevanti quali limiti allo statuto speciale. E' assorbita ogni altra
censura. 
    15.3.1.- Occorre premettere che, nell'ambito delle  procedure  di
affidamento dei contratti  pubblici,  la  funzione  del  giudizio  di
anomalia dell'offerta e' quella di garantire  un  equilibrio  tra  la
convenienza per la pubblica amministrazione ad affidare l'appalto  al
prezzo piu' basso e l'esigenza di evitare un ribasso che  si  attesti
al di la' del ragionevole limite dettato dalle regole di mercato, con
possibile pregiudizio della stessa corretta esecuzione del contratto. 
    I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'art. 97  cod.  contratti  pubblici,
richiamati quali norme di riforma economico-sociale, stabiliscono  le
modalita' di valutazione della congruita' delle  offerte,  quando  il
criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso. Il  comma
3 svolge la medesima funzione con riguardo alle  ipotesi  in  cui  il
criterio di valutazione e' quello  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa. 
    Tutti i commi richiamati individuano, dunque,  criteri  specifici
di valutazione della congruita' delle offerte che, ai sensi del comma
1 dello stesso art. 97 cod. contratti pubblici, determinano la soglia
di anomalia, superata la  quale  sorge  l'onere,  per  gli  operatori
economici, di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. La
stazione appaltante esclude l'offerta solo qualora la  prova  esibita
non giustifichi sufficientemente il basso  livello  di  prezzi  o  di
costi proposti (comma 5 dell'art. 97 cod. contratti pubblici). 
    La soglia di anomalia, per come definita dal codice dei contratti
pubblici, non  determina,  pertanto,  l'esclusione  automatica  delle
offerte, salvo i casi tassativamente individuati dal successivo comma
8, relativi ad aggiudicazioni secondo il  criterio  del  prezzo  piu'
basso, per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, che  non
presentino carattere transfrontaliero, purche' le offerte ammesse non
siano meno di dieci e sempre che l'esclusione automatica sia prevista
nel bando. 
    Negli  altri  casi,  il  superamento   della   soglia   determina
l'introduzione di un sub-procedimento di verifica delle  ragioni  che
eventualmente depongano per la congruita', serieta', sostenibilita' e
realizzabilita' dell'offerta. 
    15.3.2.-  Diversamente  da  quanto  delineato  dalla   disciplina
statale, la disposizione impugnata prevede che un regolamento detti i
criteri di individuazione  delle  offerte  anomale,  conformemente  a
quanto stabilito dall'art. 40 della legge  prov.  Trento  n.  26  del
1993, che - come precisato supra al punto numero 15  -  contempla  la
possibilita' per l'amministrazione aggiudicatrice di procedere  «alla
valutazione delle offerte  anomale  ed  alla  loro  esclusione  dalla
procedura concorsuale secondo le modalita' ed  i  criteri  automatici
fissati nel regolamento di attuazione». 
    La norma provinciale  consente,  dunque,  all'amministrazione  di
operare esclusioni  automatiche  anche  nell'ipotesi  di  ricorso  al
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa   e/o   per
contratti di valore superiore alla soglia europea, vale  a  dire  per
fattispecie ben diverse  da  quelle  individuate  nell'art.  97  cod.
contratti pubblici. 
    In particolare, nel rinviare al regolamento, impone  l'esclusione
automatica delle offerte anomale e in tal modo viola un principio del
codice dei contratti pubblici che «fissa direttamente  un  articolato
procedimento in contraddittorio con le imprese che  hanno  presentato
offerte  anormalmente  basse   [...]   affidandone   la   conseguente
ponderazione alle stazioni appaltanti» (sentenza n. 263 del 2016). 
    Chiariti  i  profili  di  illegittimita'   costituzionale   della
disposizione provinciale, a nulla vale obiettare  che  essa  andrebbe
riferita alle sole gare che  fanno  ricorso  ai  criteri  di  cui  al
precedente comma  3.  Non  solo,  infatti,  l'art.  2,  comma  8,  si
riferisce  in  generale  «all'utilizzo  del   criterio   dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa»,   ma,   in   ogni   caso,   anche
circoscrivendo il suo raggio applicativo al solo utilizzo dei criteri
di cui al comma 3, non  risultano  comunque  superate  le  richiamate
ragioni di contrasto con  i  principi  di  riforma  economico-sociale
dettati dall'art. 97 cod. contratti pubblici. 
    15.3.3.- Va, dunque, dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 2, comma 8, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    16.- L'art. 2, comma 8, della legge prov. Trento n. 2 del 2020 e'
stato di seguito modificato dall'art. 52, comma 8, della legge  prov.
Trento n. 3 del 2020, il quale sancisce  che  «[c]on  regolamento  di
attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione  delle
offerte anomale, conformi a quanto previsto  dall'articolo  40  della
legge provinciale sui lavori pubblici 1993,  solamente  nel  caso  di
ricorso ai criteri di cui al comma 3». 
    Anche la nuova  formulazione  dell'art.  2,  comma  8,  e'  stata
impugnata con il ricorso n. 59 del 2020. 
    16.1.- Nell'atto introduttivo  viene  preliminarmente  rammentato
dall'Avvocatura che analoga disposizione  era  gia'  contenuta  nella
versione originaria della legge prov. Trento n. 2 del 2020 e che  era
stata gia' impugnata con  il  ricorso  n.  50  del  2020.  Viene,  in
aggiunta, evidenziato che, rispetto alla formulazione previgente,  la
norma  innovata  limiterebbe   «la   previsione   della   valutazione
dell'anomalia dell'offerta [...] ad una sola  ipotesi,  ossia  quella
che basa l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  degli  appalti  di  lavori   sugli   elementi   di
valutazione costituiti dagli impegni del concorrente». 
    Sennonche',   anche   tale   norma   determinerebbe   -   secondo
l'Avvocatura - un contrasto con l'art. 69 della direttiva  2014/24/UE
e con l'art. 84 della direttiva 2014/25/UE, secondo i quali, in  caso
di offerte  anormalmente  basse,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
devono sempre richiedere agli  operatori  economici  spiegazioni  sul
prezzo. Al contempo, il legislatore provinciale avrebbe  disciplinato
la materia in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'art.  97,
commi 2, 2-bis e 2-ter, cod. contratti pubblici. 
    Alla luce  di  tali  deduzioni,  il  ricorrente  ritiene  che  la
disposizione contrasti con i limiti statutari, in relazione  all'art.
117, commi primo e secondo, lettera e), Cost.  e  alle  citate  norme
interposte. 
    16.2.- Nell'atto di costituzione in  giudizio,  la  difesa  della
Provincia autonoma di Trento ha sostenuto  la  non  fondatezza  delle
censure mosse nei confronti della previsione impugnata. 
    Secondo la difesa provinciale,  tale  disposizione  risulterebbe,
innanzitutto, conforme al principio sancito dall'art.  67,  comma  4,
della direttiva 2014/24/UE, in quanto - consentendo al regolamento di
disciplinare le modalita' e i criteri  automatici  di  calcolo  della
soglia di anomalia per i soli casi in cui «il  criterio  dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa  e'  applicato   secondo   elementi
quantitativi  o  tabellari  di   valutazione»   -   escluderebbe   la
sussistenza di  margini  di  valutazione  discrezionale,  sicche'  la
soglia ben potrebbe essere  predefinita.  I  criteri  quantitativi  o
tabellari, di cui all'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n.  2
del  2020,  consentirebbero  «di  predeterminare  le  caratteristiche
apprezzate   dall'Amministrazioni   aggiudicatrice»   e   dunque   di
«individuare a priori la  soglia  di  anomalia  della  riduzione  del
prezzo». 
    Non ci sarebbe, poi,  violazione  dell'art.  69  della  direttiva
2014/24/UE, poiche' tale norma non imporrebbe, diversamente da quanto
sostenuto  nel  ricorso,  il  contraddittorio  sulla  valutazione  di
anomalia  a  seguito  dell'individuazione  della  migliore   offerta.
Soltanto il comma 6 (recte: comma 4) del citato art. 69 richiederebbe
espressamente  il  contraddittorio,  ma  solo   qualora   «l'anomalia
dell'offerta sia stata determinata dalla condizione di vantaggio  del
concorrente determinata dall'aver  conseguito  un  aiuto  di  stato».
Viceversa, i commi 1 e 3 dell'art. 69 sarebbero  volti  a  «garantire
che le Stazioni appaltanti contestino quelle offerte il cui prezzo e'
anormalmente basso in modo da evitare che esse possano  acriticamente
approfittare di offerte per esse economiche, a  detrimento  di  altri
principi,  quali  l'efficacia  dell'affidamento   [...]   oppure   la
correttezza dell'affidamento». 
    La Provincia evidenzia come il descritto art. 69 della  direttiva
2014/24/UE sarebbe molto diverso dall'art.  30,  paragrafo  4,  della
direttiva 93/37/CEE, che invece richiedeva un rigoroso  rispetto  del
principio del  contraddittorio,  norma  che  la  Corte  di  giustizia
avrebbe posto a fondamento della sentenza  27  novembre  2001,  nelle
cause riunite C-285/99 e C-286/99. Alla luce di  tali  considerazioni
non vi sarebbe alcun attrito con il citato art. 69 e pertanto sarebbe
non fondato il motivo di ricorso focalizzato sull'asserita violazione
dell'art. 117, comma 1, Cost. 
    Quanto al parametro di cui all'art. 117, secondo  comma,  lettera
e), Cost. la difesa provinciale contesta innanzitutto che il  ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri abbia evocato il  contrasto
con i soli commi  2,  2-bis  e  2-ter  dell'art.  97  cod.  contratti
pubblici, che riguarderebbero le procedure  «governate  dal  criterio
del  prezzo  piu'  basso  [mentre]   la   valutazione   di   anomalia
dell'offerta in caso di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa e' disciplinata dall'articolo 95 [recte: 97],  comma
3». 
    In ogni caso, la censura non sarebbe fondata  perche',  ai  sensi
dell'art. 1 del d.lgs. n. 162 del 2017,  il  legislatore  provinciale
avrebbe  competenza  legislativa  in  merito   alle   «procedure   di
aggiudicazione e [ai] contratti pubblici, compresa la fase della loro
esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture». 
    16.3.- La questione di legittimita'  costituzionale,  prospettata
per violazione dei limiti statutari, in relazione ai commi 2, 2-bis e
2-ter dell'art. 97 cod. contratti pubblici, e' inammissibile  poiche'
le norme interposte invocate disciplinano la congruita' dell'offerta,
quando questa sia valutata secondo il criterio del prezzo piu' basso.
Per converso, la disposizione impugnata, l'art. 52,  comma  8,  della
legge  prov.  Trento  n.  3  del  2020,  attiene  ai  soli  contratti
aggiudicati secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa. 
    L'inconferenza dei parametri richiamati dal ricorrente ridonda in
un giudizio di inammissibilita' della  questione  (in  questo  senso,
sentenze n. 69 del 2021, n. 245, n. 189 e n. 144 del 2020, n. 198 del
2019). 
    16.4.- La questione di legittimita' costituzionale dell'art.  52,
comma 8, della legge prov. Trento  n.  3  del  2020  e'  fondata  per
contrasto con i limiti statutari derivanti dagli obblighi imposti dal
diritto dell'Unione europea. 
    Nonostante la riduzione dell'ambito di intervento, attuato con la
modifica dell'art. 2, comma 8, da parte della legge prov. Trento n. 3
del 2020, permane il rinvio a forme di esclusione  automatiche.  Tale
indicazione   confligge   con   il   diritto   dell'Unione   europea,
relativamente al quale, anche di recente, la Corte  di  giustizia  ha
ribadito il carattere illegittimo  dell'esclusione  automatica  delle
offerte anomale (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenze  10
settembre 2020, in causa  C-367/19,  Tax-Fin-Lex  d.o.o.;  15  maggio
2008, nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06, SECAP  spa  e  altro).
L'applicazione della regola dell'esclusione automatica delle  offerte
considerate anormalmente basse potrebbe, in particolare, «configurare
una discriminazione indiretta, danneggiando in pratica gli  operatori
degli altri Stati membri che, essendo dotati di strutture  dei  costi
diverse,  potendo  beneficiare  di  economie  di  scala  rilevanti  o
desiderando ridurre al minimo i propri margini di profitto al fine di
inserirsi piu' efficacemente nel mercato di riferimento, sarebbero in
grado di presentare un'offerta competitiva e  nel  contempo  seria  e
affidabile, della quale l'amministrazione aggiudicatrice non potrebbe
tuttavia tenere  conto»  (Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea,
sentenza 15 maggio 2008, nelle cause  riunite  C-147/06  e  C-148/06,
SECAP spa e altro). 
    In particolare, non convince l'interpretazione dell'art. 69 della
direttiva n. 2014/24/UE prospettata dalla difesa provinciale, secondo
cui la disposizione avrebbe contemplato il contraddittorio, e  dunque
inibito le esclusioni  automatiche,  solo  se  l'offerente  si  fosse
avvalso di aiuti di Stato. Al contrario, il paragrafo 1 dell'art.  69
si riferisce espressamente alla necessita' che l'operatore  economico
fornisca all'amministrazione aggiudicatrice spiegazioni «sul prezzo o
sui costi proposti nelle  offerte  se  queste  appaiono  anormalmente
basse rispetto a lavori, forniture o servizi», onde  consentire  alla
stazione appaltante di valutare in contraddittorio - come  si  deduce
da una  piana  lettura  del  paragrafo  3  -  se  respingere  o  meno
l'offerta.    Quest'ultima    norma     prevede,     infatti,     che
«l'amministrazione  aggiudicatrice  valuta  le  informazioni  fornite
consultando l'offerente», vale a dire in contraddittorio,  dopodiche'
puo' «respingere l'offerta solo se la prova  fornita  non  giustifica
sufficientemente il basso livello di  prezzi  o  di  costi  proposti,
tenendo conto degli elementi di cui  al  paragrafo  2».  E',  dunque,
confutato per tabulas che il  contraddittorio  emergerebbe  dal  mero
paragrafo 4 dell'art. 69 della direttiva indicata, relativamente agli
operatori che abbiano ottenuto un aiuto  di  Stato.  Viceversa,  tale
ipotesi  si  caratterizza  solo  per  la  circostanza  di  richiedere
all'offerente  una  particolare   dimostrazione   tesa   a   impedire
l'esclusione fondata unicamente sull'anomalia dell'offerta. 
    Da ultimo, non sono persuasive  le  considerazioni  svolte  dalla
Provincia  secondo  cui  «i  criteri  quantitativi  o  tabellari   di
valutazione   consentono   di   predeterminare   le   caratteristiche
apprezzate dall'Amministrazione aggiudicatrice ed il  relativo  peso,
eliminando qualsiasi margine di valutazione  discrezionale»,  il  che
consentirebbe di individuare a priori la  soglia  di  anomalia  della
riduzione del prezzo a base d'asta. 
    Al di la', infatti, dei problemi di prevedibilita'  della  soglia
posti da tale soluzione normativa, resta  il  dato  che,  nell'ambito
dell'aggiudicazione    secondo    l'offerta    economicamente    piu'
vantaggiosa,  deve  essere   sempre   consentita   all'offerente   la
possibilita'  di  fornire  una  spiegazione  delle  ragioni   sottese
all'entita'  della  propria  offerta  (artt.   69   della   direttiva
2014/24/UE e 82, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2014/25/UE). 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
52, comma 8, della legge prov. Trento n. 3 del 2020. 
    17.- Con ricorso n. 50 del 2020, il Presidente del Consiglio  dei
ministri ha promosso  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 3 della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    Va, innanzitutto,  precisato  che  il  ricorso  impugna  l'intero
articolo, ma il tenore sostanziale della censura investe i soli commi
1, 2 e 4. 
    In particolare, il comma 1,  prevede  che  «[p]er  accelerare  la
realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi
economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in  atto,  le
amministrazioni giudicatrici [...] procedono  all'appalto  di  lavori
con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando  di
gara, ai sensi  dell'art.  33  della  legge  provinciale  sui  lavori
pubblici 1993, per lavori di importo non  superiore  alla  soglia  di
rilevanza europea, anche avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli
appalti e contratti».  A  tal  fine,  il  comma  2  dispone  che  «il
responsabile del procedimento  seleziona  un  numero  di  imprese  da
invitare compreso tra dieci e  quindici,  per  i  lavori  di  importo
complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o  compreso  tra  dieci  e
venti, negli altri casi». Se, tuttavia, «l'importo  stimato,  per  il
singolo contratto, non e' superiore a 150.000 euro gli inviti inviati
[...] sono rivolti ad almeno cinque imprese ritenute  idonee»  (cosi'
stabilisce il comma 4). 
    17.1.- Secondo  l'Avvocatura  generale,  l'impugnato  art.  3  si
porrebbe in contrasto con l'art. 36  cod.  contratti  pubblici,  «che
detta  un'articolata  e  diversa  disciplina   delle   modalita'   di
affidamento» dei cosiddetti contratti  sotto  soglia  e  prevede  che
l'affidamento e l'esecuzione di tali contratti avvenga «nel  rispetto
dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' [n]el
rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli  affidamenti
e in modo da assicurare l'effettiva  possibilita'  di  partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese». 
    17.2.- Nell'atto  di  costituzione  in  giudizio,  la  resistente
sostiene che il legislatore provinciale avrebbe voluto «dare  impulso
al settore accelerando le procedure di affidamento  finalizzate  alla
realizzazione  delle  opere  pubbliche,  in  modo  da  contribuire  a
fronteggiare la crisi economica dovuta alla situazione  di  emergenza
in  atto».  In  ragione  di   una   possibile   «incerta   esecuzione
dell'appalto da parte di imprese provenienti da  specifici  territori
maggiormente colpiti dall'epidemia»,  la  procedura  negoziata  senza
bando consentirebbe «alle Amministrazioni aggiudicatrici di procedere
celermente agli affidamenti dell'esecuzione di opere pubbliche  [...]
posto che l'interesse  alla  tutela  della  concorrenza  nell'odierno
contesto di emergenza recede a fronte  del  prioritario  interesse  a
garantire la continuita' delle commesse pubbliche pur in un  contesto
operativo incerto e mutevole». 
    In ogni caso, «il rispetto della piena concorrenzialita' tra  gli
operatori economici» sarebbe garantito «dall'indicazione  del  numero
di imprese da invitare che, in misura  superiore  a  quanto  previsto
dalla normativa statale, e' compreso tra dieci e venti». Quanto  alla
mancata evocazione dei principi di rotazione  degli  inviti  e  degli
affidamenti, essa non  comporterebbe  la  «negazione  della  vigenza»
degli stessi, «la cui  precettivita'  [informerebbe]  lo  svolgimento
della procedura negoziata senza bando». 
    17.3.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  3,
commi 1, 2 e 4, della legge prov. Trento n. 2 del  2020  e'  fondata,
per violazione dei limiti statutari, in relazione  all'art.  36  cod.
contratti pubblici, norma di riforma economico-sociale. 
    La disciplina provinciale impugnata contrasta con quanto  dispone
la menzionata norma di riforma  economico-sociale,  sotto  molteplici
prospettive. 
    17.3.1.-  Innanzitutto,  la  procedura  negoziata  senza   previa
pubblicazione del bando, di cui all'art. 33 della legge prov.  Trento
n. 26 del 1993, viene prevista, nella disposizione impugnata, in  via
di automatismo e non  come  mera  facolta',  diversamente  da  quanto
prospetta l'art. 36, comma  2,  cod.  contratti  pubblici,  il  quale
espressamente preserva la possibilita' per la stazione appaltante  di
ricorrere alle procedure ordinarie. 
    Inoltre, quanto al profilo del  procedimento  di  aggiudicazione,
secondo l'art. 3, comma 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, e'
sufficiente invitare fra dieci e quindici operatori per l'affidamento
dei lavori di importo inferiore ai due milioni di euro e fra dieci  a
venti operatori per quelli di valore da  due  milioni  di  euro  alla
soglia europea. Per converso, secondo l'art. 36, comma 2, lettera d),
cod. contratti pubblici, gia' per l'affidamento di lavori di  importo
pari o superiore a un milione di euro e' necessaria la  procedura  di
cui all'art. 60. Pertanto,  sopra  la  citata  soglia,  la  normativa
statale prevede l'utilizzo della procedura aperta. 
    17.3.2.- Il rinvio della norma impugnata all'art. 33 della  legge
prov. n. 26 del 1993 consente poi di cogliere  ulteriori  profili  di
contrasto con la normativa statale. 
    Occorre, a tal fine, premettere che, per costante orientamento di
questa Corte, l'ammissibilita' del ricorso in via principale  non  e'
preclusa  dal  carattere   confermativo   o   riproduttivo   di   una
disposizione rispetto ad altra norma non impugnata, in  quanto  «ogni
provvedimento legislativo esiste a se'  e  puo'  formare  oggetto  di
autonomo esame ai  fini  dell'accertamento  della  sua  legittimita':
l'istituto  dell'acquiescenza  non  si  applica  ai  giudizi  in  via
principale, atteso che la norma impugnata ha  comunque  l'effetto  di
reiterare la lesione da cui  deriva  l'interesse  a  ricorrere  dello
Stato (ex plurimis, sentenze n. 237, n. 98 e n. 60 del  2017,  n.  39
del 2016, n. 215 e n. 124 del 2015)» (sentenza n. 25  del  2021).  Di
conseguenza, una disposizione ripetitiva di una precedente  norma  e'
comunque impugnabile e oggetto di censura anche rispetto al contenuto
riproduttivo o di rinvio. 
    Orbene, tanto chiarito, si deve osservare che l'art. 33, comma 4,
della legge prov. Trento n. 26 del  1993  prevede  che  «la  stazione
appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base
di informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  desunte  dal  mercato»
solo «se possibile». La disposizione pertanto diverge  dall'art.  36,
comma 2, lettere b), c) e c-bis), cod. contratti pubblici, secondo le
quali, viceversa, gli  operatori  devono  essere  sempre  individuati
sulla base di indagini di mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  E,
a tal riguardo, le linee guida ANAC n. 4,  recanti  «Affidamento  dei
contratti sotto-soglia, indagini di mercato ed elenchi  di  operatori
economici», contengono una normativa di dettaglio. 
    Da ultimo, sempre il rinvio che la disposizione  censurata  opera
all'art. 33 della legge prov. Trento n.  26  del  1993  evidenzia  un
ulteriore profilo di contrasto, che riguarda  i  principi  ispiratori
delle norme di  riforma  economico-sociale  dettate  dal  codice  dei
contratti pubblici. Il citato art. 33 della legge prov. Trento n.  26
del  1993  prevede,  al  comma  4,  il  «rispetto  dei  principi   di
trasparenza, concorrenza  e  rotazione»,  nonche',  al  comma  5,  il
rispetto  «dei  principi   di   non   discriminazione,   parita'   di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza», ma solo se le procedure
di cui al comma 4 sono consentite  dalla  normativa  statale  «per  i
lavori  d'importo  complessivo  inferiore  a  un  milione  di  euro».
Viceversa, l'art. 36, comma 1, cod. contratti pubblici stabilisce per
l'affidamento di lavori, servizi e  forniture  di  importo  inferiore
alle soglie di cui all'art. 35 cod. contratti pubblici il  necessario
rispetto, oltre che dei principi di rotazione degli  inviti  e  degli
affidamenti, in modo anche da assicurare l'effettiva possibilita'  di
partecipazione delle micro, piccole  e  medie  imprese,  nonche'  dei
principi di libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,
proporzionalita', anche l'osservanza del principio di  sostenibilita'
ambientale di cui all'art. 34, nonche' delle discipline  relative  al
conflitto di interessi, al contrasto di frodi e  corruzione  (di  cui
all'art. 42 cod. contratti pubblici) e  al  rispetto  delle  clausole
sociali (all'art. 50 cod. contratti pubblici). 
    17.3.3.- Va, dunque, dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    18.-  L'art.  3  della  legge  prov.  Trento  n.  2   del   2020,
relativamente ai commi gia' in precedenza  impugnati,  e'  stato,  di
seguito, ulteriormente modificato  dall'art.  29  della  legge  prov.
Trento n. 6 del  2020.  In  particolare,  la  nuova  disposizione  ha
introdotto le seguenti novita': ha inserito un comma 01  che  recita:
«[l]e    amministrazioni     aggiudicatrici     possono     procedere
all'affidamento diretto di lavori, servizi e  forniture,  compresi  i
servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista,  per
tale tipologia di affidamento, dall'art. 1, comma 2, lettera a),  del
decreto-legge n. 76 del 2020»; ha sostituito, nel comma 1, le  parole
«procedono all'appalto di lavori» con «possono procedere  all'appalto
di lavori»; e ha abrogato il comma 4. 
    18.1.- Con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 92  del  2020,  e'
stato impugnato anche l'art. 29 della legge prov. di Trento n. 6  del
2020, insieme ad altre questioni promosse con riferimento a ulteriori
disposizioni, esaminate in un differente giudizio. 
    Il ricorrente ha evidenziato che, con  la  nuova  previsione,  il
legislatore provinciale avrebbe modificato sotto vari profili  l'art.
3 della legge prov. di Trento n. 2  del  2020,  che  era  stato  gia'
impugnato, in quanto «investiva le materie trasversali  della  tutela
della   concorrenza,   delle   norme   fondamentali   delle   riforme
economico-sociali e dell'ordine pubblico, con violazione  dei  limiti
della competenza  statutaria  e  dell'articolo  117,  secondo  comma,
lettera e), della Costituzione». 
    A dire dell'Avvocatura generale, le modifiche apportate dall'art.
29 della legge prov. di Trento n. 6 del 2020  «non  consent[irebbero]
di ritenere superate le  censure  formulate»  nel  predetto  ricorso.
Conseguentemente, sono state  proposte  «integralmente  le  questioni
gia' oggetto di  impugnativa  in  ordine  al  suddetto  articolo  3»,
poiche' la Provincia avrebbe ecceduto dalle competenze  statutarie  e
si sarebbe posta in contrasto con l'art. 117, secondo comma,  lettera
e), Cost. in materia di tutela della concorrenza. 
    18.2.- La Provincia  autonoma  di  Trento  si  e'  costituita  in
giudizio per eccepire, innanzitutto, la palese inammissibilita' della
questione per «genericita' della censura sollevata». 
    La resistente, oltre  a  far  valere  le  eccezioni  generali  di
inammissibilita' gia' in precedenza  esaminate,  ha  rilevato,  nello
specifico, che il ricorrente si sarebbe limitato a traslare sull'art.
29 della legge prov. Trento n.  6  del  2020  le  contestazioni  gia'
rivolte all'art. 3 della legge prov. Trento n. 2  del  2020,  con  il
ricorso iscritto al reg. ric. n. 50 del 2020. 
    18.3.- L'eccezione e' fondata. 
    Il ricorrente si  limita  a  dedurre  la  violazione  dei  limiti
statutari e dell'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.,  senza
sviluppare alcuna autonoma e specifica motivazione (sentenza n. 7 del
2021). L'argomentazione consta di un mero rinvio per relationem  alle
censure mosse con il ricorso n. 50 del 2020 nei confronti dell'art. 3
della legge prov. Trento n. 2 del 2020 (sentenze n. 258 del 2020,  n.
160 del 2020, n. 214 del 2019 e n. 88 del 2018, ordinanze n. 85 e  n.
64 del 2018). 
    Simile generica doglianza  non  individua  neppure,  se  non  per
quanto  possa  inferirsi  sempre  per   relationem,   le   specifiche
disposizioni impugnate all'interno dell'art.  29  della  legge  prov.
Trento n. 6 del 2020, contenente previsioni  eterogenee,  nonche'  il
parametro interposto che, in virtu'  dell'art.  117,  secondo  comma,
lettera  e),  Cost.,  assurgerebbe  al  ruolo  di  norma  di  riforma
economico-sociale violata dalla disposizione provinciale. 
    Difettano,  dunque,  una,  sia  pur   sintetica,   argomentazione
(sentenze n. 171, n. 95 e n. 78  del  2021),  nonche'  gli  elementi,
anche minimi, che consentono di esaminare nel merito le censure mosse
dal ricorrente sul punto (sentenze n. 174 del 2020, n. 290 e  n.  198
del 2019, n. 245 del 2018). 
    La  questione  va   dichiarata,   pertanto,   inammissibile   per
l'assoluta genericita' della doglianza promossa  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    19.- Sempre l'art. 3, comma 3, della legge prov. Trento n. 2  del
2020 e' stato, di seguito, modificato dall'art.  2,  comma  3,  della
legge prov. Trento n.  13  del  2020,  secondo  cui  «[n]el  comma  3
dell'articolo 3 della legge provinciale n.  2  del  2020  le  parole:
"[g]li appalti di lavori  pubblici  di  importo  superiore  a  quello
previsto dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge  provinciale  di
recepimento delle direttive europee in materia di contratti  pubblici
2016 sono aggiudicati con  il  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 3,
di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "[p]er l'affidamento
di  lavori   di   importo   inferiore   alle   soglie   europee,   le
amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base
del criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  o  del
prezzo piu' basso. Se i  lavori  sono  aggiudicati  con  il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa l'offerta  tecnica  puo'
essere valutata anche sulla base di uno o piu' dei  criteri  previsti
dall'articolo 2, comma 3, di questa legge."». 
    In   sostanza,   la   disposizione   provinciale   -   nel   caso
dell'aggiudicazione di lavori sotto  le  soglie  europee  -  oltre  a
preservare la scelta  per  l'amministrazione  aggiudicatrice  fra  il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa  e  quello  del
prezzo piu' basso, rende  facoltativa  la  possibilita'  di  valutare
l'offerta tecnica con uno o piu' dei criteri  indicati  dall'art.  2,
comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    19.1.- Con il ricorso iscritto al reg. ric. n.  6  del  2021,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato,  tra  l'altro,
anche tali modifiche,  in  riferimento  ai  parametri  statutari,  in
relazione all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  e  all'art.
95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    A parere dell'Avvocatura generale,  la  disposizione  provinciale
rinvia ai criteri dell'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2
del  2020  e,  pertanto,  si  esporrebbe  alle  medesime  censure  di
illegittimita' costituzionale illustrate, sempre nel ricorso n. 6 del
2021, per l'impugnazione dell'art. 1,  comma  4,  della  legge  prov.
Trento n. 13 del 2020, che negli stessi termini ha reso facoltativo -
nel caso dell'aggiudicazione dei lavori sopra-soglia - l'utilizzo dei
criteri indicati nell'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n.  2
del 2020. 
    19.2.- Secondo la difesa provinciale il motivo sarebbe  infondato
«alla luce delle medesime considerazioni svolte» per l'art. 1,  comma
4. 
    Peraltro, trattandosi di procedure di  affidamenti  sotto-soglia,
«a maggior ragione si  dovr[ebbe]  ritenere  che  l'infondatezza  del
motivo [non sia] smentita  all'articolo  95,  comma  13,  del  d.lgs.
50/2016». 
    19.3.- La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  2,
comma 3, della legge prov.  Trento  n.  13  del  2020,  promossa  per
violazione dei limiti statutari, in relazione all'art. 95,  comma  6,
cod. contratti pubblici, e' fondata nella parte in cui il citato art.
2, comma 3, modificando l'art. 3, comma 3, della legge  prov.  Trento
n. 2 del 2020, prevede che «[s]e i lavori  sono  aggiudicati  con  il
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa   l'offerta
tecnica puo' essere valutata anche sulla  base  di  uno  o  piu'  dei
criteri previsti dall'articolo 2, comma 3, di questa legge». 
    L'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 13 del  2020,  pur
rendendo facoltativo, nella  valutazione  delle  offerte  secondo  il
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, il ricorso  ai
criteri di cui all'art. 2, comma 3, della legge prov. Trento n. 2 del
2020, continua,  per  l'aggiudicazione  dei  lavori  sotto-soglia,  a
consentire  il  loro  utilizzo,  similmente  a   quanto   dispongono,
rispettivamente, il nuovo comma 3, per i lavori  sopra-soglia,  e  il
comma 5-bis dell'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del  2020,  per
l'aggiudicazione di servizi e forniture. Valgono, pertanto, le stesse
considerazioni spese in ordine all'illegittimita'  costituzionale  di
questi ultimi. 
    In particolare, da un lato, il riferimento alle micro, piccole  e
medie imprese subappaltrici e fornitrici locali di cui  alle  lettere
a) e b) dell'indicato art.  2,  comma  3,  non  puo'  in  alcun  modo
attenere  alla  qualita'  dell'offerta,  neppure  in  senso  sociale,
trattandosi al contrario di criteri discriminatori. Da un altro lato,
l'eventuale scelta dell'elemento di cui alla successiva lettera c) si
traduce  di  fatto  in  un  indiretto  incentivo   all'utilizzo   del
subappalto, che in quanto tale non puo' attenere all'oggetto  e  alla
qualita' della prestazione.  Infine,  il  riferimento  generico  agli
"impegni"   non   delimita   a   sufficienza   la    discrezionalita'
dell'amministrazione, che oltretutto non e' tenuta  ad  indicare  nei
documenti  di  gara  i   criteri   individuati   dalla   disposizione
provinciale. 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
2, comma 3, della legge prov.  Trento  n.  13  del  2020,  la'  dove,
modificando il comma 3 dell'art. 3 della legge prov. Trento n. 2  del
20202, inserisce il  seguente  ultimo  periodo:  «Se  i  lavori  sono
aggiudicati  con  il  criterio   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa l'offerta tecnica puo' essere valutata anche  sulla  base
di uno o piu' dei criteri  previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  di
questa legge». 
    20.- Con il ricorso iscritto al n. 50 del reg.  ric.  2020  anche
l'art. 4 della legge prov. Trento n. 2 del 2020 e' stato impugnato. 
    L'articolo, che detta «[d]isposizioni per  la  semplificazione  e
l'accelerazione delle procedure di affidamento», prevede, al comma 1,
che «la partecipazione alle procedure  equivale  a  dichiarazione  di
insussistenza dei motivi di esclusione e di possesso dei  criteri  di
selezione specificati dal bando di gara o dalla lettera  di  invito»;
mentre, al comma 2, stabilisce che «le  amministrazioni  giudicatrici
procedono all'esame delle offerte e, successivamente, al  fine  della
stipula del contratto, verificano l'assenza dei motivi di  esclusione
e  il  possesso  dei  requisiti  di  selezione  in   capo   al   solo
aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria». 
    20.1.- Secondo il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  tale
disposizione contrasterebbe con l'art. 117, commi  primo  e  secondo,
lettere e) ed l), Cost., e  con  quanto  sancito  dall'art.  80  cod.
contratti pubblici. 
    Il citato art. 80, precisa il ricorrente, impedirebbe,  «al  fine
di garantire una concorrenza effettiva [...] (non solo la stipula del
contratto  ma  anche)  la  partecipazione  alle  gare  di   operatori
economici non idonei, per i quali sussistono i motivi  di  esclusione
ivi individuati». La disposizione provinciale non sarebbe, dunque, in
linea con la suddetta norma di riforma  economico-sociale,  volta  ad
impedire la partecipazione  alle  gare  di  operatori  economici  non
idonei. 
    20.2.- Nell'atto di costituzione in giudizio,  la  resistente  ha
sottolineato che l'art. 4, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 2
del 2020, lungi  dal  rappresentare  un  ostacolo  alla  concorrenza,
costituirebbe una  «semplificazione  degli  oneri  amministrativi  di
partecipazione che consent[irebbe]  di  estendere  la  partecipazione
alle gare pubbliche anche a soggetti che, per quanto  competenti  dal
punto di vista delle capacita' tecniche, sono  meno  strutturati  dal
punto di vista dell'organizzazione amministrativa». 
    L'impugnato  art.  4,  comma  1,  sarebbe,  inoltre,   pienamente
coerente con quanto affermato dal considerando n. 84 della  direttiva
2014/24/UE  e  con   «il   principio   di   riduzione   degli   oneri
amministrativi   quale   mezzo   di    semplificazione    dell'azione
amministrativa»,   principio   che    avrebbe    trovato    crescente
considerazione anche da parte del legislatore statale. 
    Cio' premesso, non sarebbero  fondate  le  censure  promosse  con
riferimento alla  pretesa  violazione  della  competenza  statale  in
materia  di  ordinamento  civile,  poiche'  il  citato  comma  1  non
detterebbe «una norma sulla forma della manifestazione  di  volonta',
la quale rimane forma scritta, ma solo sul modo della  manifestazione
della volonta'». 
    Quanto  alle  censure   mosse   all'art.   4,   comma   2,   esse
risulterebbero  non  fondate,  poiche'   la   possibilita'   per   le
amministrazioni aggiudicatrici di esaminare le  offerte  prima  della
verifica dei requisiti di  partecipazione  sarebbe  consentita  dagli
artt. 56, paragrafo 2, e 57, paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE. 
    Sia il comma 1 sia il  comma  2  dell'art.  4  sarebbero  inoltre
estranei  alla  materia  «ordine  pubblico»,  anch'essa  evocata  dal
ricorrente. 
    Concludendo - secondo  la  resistente  -  le  previsioni  di  cui
all'art.  4  perseguirebbero,  durante   il   periodo   emergenziale,
l'obiettivo di bilanciare ragionevolmente  «l'esigenza  di  escludere
dalla competizione nel corso della procedura selettiva i  concorrenti
che presentano motivi di esclusione o privi dei criteri di  selezione
[...] e l'esigenza  di  prevenire  ritardi  nello  svolgimento  della
procedura di aggiudicazione». 
    20.3.- Le questioni promosse nei confronti dei due  citati  commi
dell'art. 4 devono essere esaminate separatamente. 
    20.3.1.- Con riferimento all'art. 4, comma 1, della  legge  prov.
Trento n. 2 del 2020, la questione di legittimita' costituzionale  e'
fondata, per violazione dei limiti statutari, in relazione alla norma
di riforma economico-sociale,  di  cui  all'art.  80  cod.  contratti
pubblici. E'  assorbito  il  profilo  relativo  alla  violazione  dei
«vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli  obblighi
internazionali». 
    L'art. 80 cod. contratti pubblici, evocato dalla difesa  erariale
quale parametro interposto, individua, ai commi 1, 2, 4, 5  e  9,  le
cause  di  esclusione  dalla   partecipazione   alla   procedura   di
aggiudicazione. Inoltre, il comma 12 dello stesso art. 80  indica  le
conseguenze della presentazione di false «dichiarazioni» e  di  false
«documentazioni».  Da  questa  disposizione  si  inferisce   che   la
disciplina statale richiede che siano dichiarate e talora documentate
precise informazioni, che non e'  dato,  dunque,  desumere  dal  mero
fatto della presentazione della domanda di partecipazione, tanto piu'
che  un  fatto  concludente   non   consente   di   imputare   alcuna
responsabilita' per un falso che non e' stato neppure dichiarato. 
    Le esigenze di  semplificazione  amministrativa,  cui  allude  la
difesa provinciale, sono invero gia'  recepite,  a  livello  statale,
dagli artt. 81 e 85 cod. contratti pubblici, che  hanno  ridotto  gli
oneri documentali, posti a carico dei concorrenti nelle procedure  di
gara,  e   semplificato   le   verifiche,   introducendo   forme   di
autodichiarazione per una serie di informazioni, tra le quali  quelle
correlate alle cause di esclusione di cui all'art. 80 cod.  contratti
pubblici. 
    In  particolare,  il  principale  strumento   che   consente   di
realizzare gli obiettivi di semplificazione  delle  procedure  e'  il
Documento di gara unico europeo (DGUE), disciplinato dal citato  art.
85, che costituisce una forma di auto-dichiarazione aggiornata in cui
l'operatore economico, al momento della presentazione delle domande o
delle offerte, attesta, in sostituzione dei certificati rilasciati da
autorita' pubbliche o da terzi, che il motivo di  esclusione  non  si
applica o che un dato criterio di selezione e' soddisfatto e fornisce
le informazioni rilevanti richieste dall'amministrazione. 
    Tanto  premesso,  e'  di   tutta   evidenza   che   ritenere   un
comportamento concludente, quale la partecipazione alla procedura  di
aggiudicazione,    equivalente    a    un'autodichiarazione     sulla
insussistenza dei motivi di esclusione (oltre che  sul  possesso  dei
criteri di selezione) introduce una norma di  contenuto  radicalmente
difforme rispetto all'art. 80 cod. contratti pubblici, e alla sottesa
esigenza di «tutela della concorrenza». 
    La  norma  provinciale,  prescindendo  dalla  dichiarazione,  non
consente di disincentivare la partecipazione  di  operatori  che  non
soddisfano i requisiti indicati da tale disposizione. Non potra',  in
particolare, trovare applicazione il deterrente dell'art.  80,  comma
12, cod. contratti pubblici,  che  disciplina  le  conseguenze  della
falsa dichiarazione, essendo la  dichiarazione  presupposto  di  tale
previsione. In tal modo, la norma provinciale mina  la  tutela  della
concorrenza, che trova una sua forma di protezione anche nell'evitare
che  soggetti  senza  requisiti  partecipino   alla   procedura,   in
violazione della par condicio e della trasparenza. 
    20.3.2.- Anche la questione promossa in merito all'art. 4,  comma
2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020, per contrasto con i limiti
statutari, in relazione  all'art.  80  cod.  contratti  pubblici,  e'
fondata, con assorbimento di ogni altro profilo. 
    La  norma  provinciale  posticipa,  a   un   momento   successivo
all'aggiudicazione e  antecedente  alla  stipula  del  contratto,  la
verifica in merito all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso
dei requisiti di selezione, che viene,  dunque,  effettuata  solo  in
capo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria. 
    Per converso, il codice dei contratti pubblici evoca, in  diversi
commi dell'art. 80, l'esclusione dalla partecipazione alla  gara  per
coloro che non abbiano i requisiti previsti  dal  medesimo  articolo,
onde  evitare  che  operatori  privi  di  essi  prendano  parte  alla
procedura, in violazione della par condicio e della trasparenza. 
    Di  conseguenza,  la  disposizione  impugnata,  indicando,  quale
criterio generale e salva  la  previsione  di  cui  al  comma  5  del
medesimo art. 4, quello del controllo  sui  requisiti  solo  rispetto
all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, introduce  una
normativa  difforme  dall'art.   80   cod.   contratti   pubblici   e
un'automatica  inversione  dell'esame  delle  offerte   prima   della
verifica dell'idoneita' degli offerenti. 
    Ne' puo' ritenersi che la norma  provinciale  possa  trovare  una
giustificazione  in  quanto  dispone   l'art.   1,   comma   3,   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32  (Disposizioni  urgenti  per  il
rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
degli interventi  infrastrutturali,  di  rigenerazione  urbana  e  di
ricostruzione  a  seguito  di  eventi   sismici),   convertito,   con
modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha esteso «fino
al 31 dicembre 2020» (termine poi differito al 30 giugno 2023)  anche
ai  settori  ordinari  quanto  previsto,  per  i  settori   speciali,
dall'art. 133, comma 8, cod. contratti pubblici. 
    Spetta  invero  solo  allo  Stato  bilanciare  la  tutela   della
concorrenza con la semplificazione  delle  procedure.  Come  ha  gia'
osservato questa Corte nella sentenza n. 39 del 2020, «[l]a scelta di
consentire o meno l'inversione  procedimentale  implica  un  delicato
bilanciamento fra le esigenze di semplificazione e snellimento  delle
procedure  di  gara  e  quelle,   fondamentali,   di   tutela   della
concorrenza, della  trasparenza  e  della  legalita'  delle  medesime
procedure,  bilanciamento  che  non  puo'  che  essere  affidato   al
legislatore nazionale nell'esercizio della sua  competenza  esclusiva
in materia, quale garanzia di uniformita' della disciplina  su  tutto
il territorio nazionale». 
    In ogni  caso,  la  citata  disposizione  statale  stabilisce  la
possibilita'  di  invertire  l'esame  delle  offerte  rispetto   alla
verifica della idoneita'  degli  offerenti  solo  relativamente  alle
procedure  aperte,  alle  quali  normalmente   partecipano   numerosi
operatori, e unicamente in termini di facolta' concessa alle stazioni
appaltanti, previa indicazione della  stessa  nel  bando  di  gara  o
nell'avviso con cui si indice la gara. Per converso, la  disposizione
provinciale impugnata prevede tale inversione per qualunque procedura
e in via di automatismo. 
    20.3.3.- Va, dunque, dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    21.- Con il ricorso n. 50 del 2020, il Presidente  del  Consiglio
dei ministri ha impugnato, infine, l'art. 6 della legge prov.  Trento
n. 2 del 2020. 
    Tale disposizione prevede quanto segue:  «1.  Per  accelerare  la
realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi
economica dovuta alla situazione di emergenza sanitaria in  atto,  la
selezione dei soggetti per  l'affidamento  di  incarichi  tecnici  di
importo  inferiore  alla  soglia  di  rilevanza   europea,   mediante
affidamento  diretto  o   mediante   confronto   concorrenziale,   e'
effettuata secondo quanto previsto da quest'articolo. 2. Nei casi  di
affidamento diretto, l'affidatario  e'  individuato  in  deroga  alla
procedura prevista dall'articolo 24 bis del  decreto  del  Presidente
della  Provincia  11  maggio  2012,  n.  9-84/Leg   (Regolamento   di
attuazione  della  legge  provinciale  10  settembre  1993,   n.   26
concernente  "Norme  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
provinciale e per la trasparenza negli  appalti"  e  di  altre  norme
provinciali in materia di lavori pubblici), con le modalita' previste
dall'articolo 25 bis del medesimo decreto e nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 19 ter della legge provinciale di  recepimento
delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.  Ferma
restando la possibilita' per  il  responsabile  del  procedimento  di
derogarvi, ove lo ritenga necessario, costituiscono  riferimento  per
la congruita' del ribasso offerto le seguenti percentuali di  ribasso
o  la  loro  media  pesata  se  l'affidamento  ha  ad  oggetto  opere
appartenenti a piu' di una  tipologia  di  opera:  a)  per  le  opere
"edilizia -strutture impianti": ribasso minimo 10 per cento,  ribasso
massimo 20 per cento; b) per le opere "geologia": ribasso  minimo  15
per cento, ribasso massimo 25 per cento; c) per le opere "mobilita' -
idraulica - informazione - paesaggio - urbanistica":  ribasso  minimo
20 per  cento,  ribasso  massimo  30  per  cento;  d)  per  le  opere
"coordinamento sicurezza":  ribasso  minimo  25  per  cento,  ribasso
massimo 35 per cento. 3. In caso di affidamento di incarichi  tecnici
mediante confronto concorrenziale, e' invitato un numero di  soggetti
idonei compreso tra cinque e  dieci,  selezionati  con  le  modalita'
previste dall'articolo  25  bis  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia n. 9-84/Leg del 2012 e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'articolo 19 ter della legge  provinciale  di  recepimento  delle
direttive  europee  in  materia  di  contratti  pubblici  2016.   Gli
incarichi sono aggiudicati con il criterio  del  prezzo  piu'  basso,
oppure, solo  se  necessario  in  ragione  della  natura,  oggetto  o
caratteristiche del contratto e in ogni caso,  per  la  progettazione
architettonica, con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa.  Quando  l'amministrazione  aggiudicatrice  ricorre   ad
elementi di valutazione dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
esclusivamente di natura  quantitativa  o  tabellare  non  nomina  la
commissione tecnica. 4. Quest'articolo si  applica  agli  affidamenti
effettuati o alle procedure la cui lettera di invito e' inviata  dopo
la data di entrata in vigore di questa legge  ed  entro  ventiquattro
mesi dalla medesima data». 
    21.1.-   Secondo   l'Avvocatura   generale,   l'articolo    sopra
richiamato, nel disciplinare sia l'affidamento di  incarichi  tecnici
di importo inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  europea  «mediante
affidamento diretto  o  mediante  confronto  concorrenziale»,  sia  i
criteri di  aggiudicazione  e  la  congruita'  dell'offerta  in  modo
diverso  rispetto  agli  artt.  36  e  95  cod.  contratti  pubblici,
recherebbe disposizioni  in  contrasto  con  tali  norme  di  riforma
economico-sociale, alla luce dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera
e), Cost. 
    21.2.- La difesa provinciale si difende nel merito  procedendo  a
una analitica disamina dei primi tre commi dell'art. 6. 
    21.2.1.-  Quanto  al  comma  1,  sostiene  che   il   legislatore
provinciale    non    avrebbe    inteso    «consentire     l'utilizzo
dell'affidamento  diretto   e   del   confronto   concorrenziale   in
fattispecie  diverse  da  quelle   gia'   previste   nell'ordinamento
provinciale»,  bensi'  «solo  dettare  una  disciplina   parzialmente
diversa delle modalita'  di  svolgimento  di  queste  procedure».  In
particolare, non vi sarebbe alcuna deroga all'art. 24 del Regolamento
di attuazione della legge della Provincia autonoma di  Trento  n.  26
del 1993, che «individua le  circostanze  a  fronte  delle  quali  e'
possibile procedere all'affidamento  di  incarichi  tecnici  mediante
affidamento diretto». In  definitiva,  il  primo  comma  dell'art.  6
impugnato si limiterebbe a svolgere «una funzione  ricognitiva  delle
due modalita' di affidamento» di tali incarichi,  «da  applicare  nel
periodo di eccezionale crisi economica». 
    21.2.2.- Anche il comma 2 dell'art. 6 avrebbe - secondo la difesa
provinciale  -  per  lo   piu'   effetto   ricognitivo,   confermando
l'applicazione dell'art. 19-ter della legge prov.  Trento  n.  2  del
2016 e dell'art. 25-bis del regolamento  di  attuazione  della  legge
prov. Trento n. 26 del 1993. 
    Introducendo la previsione in base  alla  quale  l'individuazione
dell'affidatario deve avvenire in deroga all'art. 24-bis  del  citato
regolamento,    la     norma     impugnata     avrebbe     consentito
all'amministrazione provinciale di «accelerare le procedure di scelta
dei professionisti ai quali affidare gli  incarichi  tecnici  per  lo
svolgimento  dei   lavori   pubblici,   pretermettendo   il   sistema
dell'invito ai tre operatori economici e  conseguente  sorteggio,  ma
nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  introdotto  con   legge
provinciale n. 2 del 2019». 
    Inoltre,  il  comma  2  dell'art.  6  -  la'  dove   dispone   la
disapplicazione del sistema di valutazione delle anomalie basato  sul
computo della media dei ribassi degli incarichi affidati  nei  dodici
mesi precedenti, previsto dal  citato  art.  24-bis  del  regolamento
attuativo della legge provinciale sui lavori pubblici, e  sostituisce
tale sistema con «l'indicazione in  legge  di  percentuali  minime  e
massime  di  ribasso,  non  vincolanti,   in   quanto   motivatamente
superabili, ove necessario,  dal  Responsabile  del  procedimento»  -
sarebbe finalizzato ad evitare, «in un periodo connotato da un  forte
rallentamento   dell'economia»,   la   presentazione    di    offerte
caratterizzate da  ribassi  insostenibili.  La  previsione  normativa
precostituirebbe una griglia  di  valutazione  che  consentirebbe  al
responsabile  del  procedimento   di   decidere   velocemente   sulla
congruita' degli affidamenti. 
    21.2.3.- Da ultimo,  con  riferimento  al  comma  3  dell'art.  6
impugnato, che concerne le modalita' di affidamento  degli  incarichi
tecnici sotto soglia mediante il confronto concorrenziale, la  difesa
della Provincia autonoma di Trento afferma che esso consentirebbe  di
applicare il criterio di aggiudicazione piu' adeguato a seconda della
tipologia di incarico: quello del prezzo  piu'  basso  per  incarichi
tecnici  che  non  richiedono  «elaborazione  estetica  del  prodotto
tecnico oggetto di incarico», quello dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa per gli incarichi «che richiedono sia  l'applicazione  di
cognizioni  tecnico-specialistiche   sia   un'elaborazione   estetica
dell'oggetto della prestazione». In questi casi, qualora gli elementi
di  valutazione   dell'offerta   siano   esclusivamente   di   natura
quantitativa o tabellare, al fine di assicurare  la  celerita'  delle
procedure di aggiudicazione, la disposizione prevede  che  non  venga
nominata la commissione tecnica, trattandosi di situazione «del tutto
scevra da margini di valutazione discrezionale». 
    Se e' vero che l'art. 95 cod. contratti pubblici  prevede  sempre
il  criterio  dell'offerta  economicamente   piu'   vantaggiosa   per
l'affidamento dei servizi di architettura  e  di  ingegneria  pari  o
superiori a euro 40.000, il legislatore provinciale avrebbe  tuttavia
individuato «un  sottoinsieme  di  incarichi  rispetto  ai  quali  la
valutazione qualitativa risulta imprescindibile», mentre  i  restanti
incarichi verrebbero affidati al prezzo piu' basso «entro una  soglia
di valore piu' elevata di quella ordinariamente applicata, al fine di
ridurre i margini di valutazione discrezionale e accelerare  cosi'  i
tempi di svolgimento della selezione del contraente». 
    Anche questa disposizione sarebbe, pertanto,  giustificata  dalla
necessita'  di  semplificare  le  procedure  di   affidamento   degli
incarichi  al  fine  di  evitare  un  rallentamento  delle   commesse
pubbliche nella fase di crisi economica determinata dall'applicazione
delle misure emergenziali di contenimento del contagio. 
    21.3.-  Le  censure  mosse  dall'Avvocatura  coinvolgono  diversi
aspetti relativi agli incarichi tecnici. 
    In   particolare,   esse    si    appuntano    sulle    procedure
dell'affidamento diretto o mediante confronto  concorrenziale  (commi
1, 2,  primo  periodo,  e  3,  primo  periodo),  sull'imposizione  di
parametri  di  congruita'  dell'offerta,  nel  caso  dell'affidamento
diretto (comma 2, secondo periodo) e sulla scelta tra il criterio del
prezzo  piu'  basso  e  quello   dell'offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa,   nel   caso   dell'affidamento    mediante    confronto
concorrenziale (comma 3, secondo periodo). 
    21.3.1.- Le questioni promosse con riguardo all'art. 6, commi  1,
2, primo periodo, e 3, primo periodo, in  relazione  alle  condizioni
per procedere all'affidamento diretto e alle modalita'  che  regolano
il confronto concorrenziale,  sono  inammissibili  per  inadeguata  e
carente motivazione nonche' per incompleta ricostruzione  del  quadro
normativo. 
    Con riferimento a tale disciplina, il ricorso n. 50 del  2020  si
limita laconicamente ad affermare che «anche per tale disposizione si
richiamano le gia' citate sentenze della Corte costituzionale n.  166
del 2019 e n. 160/2009 sul riparto delle competenze  legislative  tra
lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le  Province  autonome  in
ordine alla disciplina dei contratti pubblici». 
    D'altro canto, il senso dell'impugnazione non si puo' neppure, in
alcun  modo,   inferire   dal   richiamo   alle   norme   interposte.
L'affidamento degli  incarichi  tecnici  e',  infatti,  regolato  dal
codice dei contratti pubblici nell'art. 23, comma 2, che rinvia  agli
artt. 152 e seguenti, nell'art.  24  e  nell'art.  157,  che  rimanda
all'art.  36,  esclusivamente  sotto  il  profilo  della   procedura.
Sennonche' il ricorso evoca, insieme con l'art. 95, il solo  art.  36
cod. contratti pubblici,  che  disciplina  il  citato  profilo  della
procedura in modo non  difforme  dalla  disposizione  provinciale  e,
dunque, non lascia trapelare le ragioni  dell'impugnazione  (sentenze
n. 174, n. 143 e n. 25 del 2020). 
    Vanno, dunque, dichiarate inammissibili le questioni promosse con
riguardo all'art. 6, commi 1, 2, primo periodo, e 3,  primo  periodo,
della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    21.3.2.- Il secondo periodo dell'art. 6,  comma  2,  della  legge
prov. Trento  n.  2  del  2020  prevede  che,  «[f]erma  restando  la
possibilita' per il responsabile del procedimento di  derogarvi,  ove
lo ritenga necessario, costituiscono riferimento  per  la  congruita'
del ribasso offerto» specifiche percentuali di  ribasso,  individuate
fra un minimo e un massimo, riferite a particolari tipologie di opere
o, «se l'affidamento ha ad oggetto opere appartenenti a piu'  di  una
tipologia di opera», la media pesata delle rispettive percentuali  di
ribasso. 
    Con la citata disposizione,  la  Provincia,  pur  consentendo  al
responsabile del procedimento una facolta'  di  deroga,  ma  solo  se
necessario, di fatto irrigidisce ex lege il giudizio sulla congruita'
del ribasso. Tale  cristallizzazione,  sia  che  si  riferisca  a  un
livello ottimo di ribasso  che  consente  l'aggiudicazione,  sia  che
attenga alla congruita' di un ribasso altrimenti anomalo, non  trova,
invero, riscontro  nella  legislazione  statale  e  in  specie  nella
disposizione fondamentale sui criteri di aggiudicazione dell'appalto,
vale  a  dire  l'art.  95  cod.  contratti  pubblici,  evocato  quale
parametro interposto.  Secondo  la  norma  statale  spetta,  infatti,
comunque  alla  discrezionalita'  della  stazione  appaltante   tanto
determinare e poi applicare i criteri di volta in volta ritenuti piu'
idonei per  valutare  il  carattere  piu'  vantaggioso  dell'offerta,
quanto giudicare la logicita', la ragionevolezza e  l'adeguatezza  di
un ribasso eventualmente anomalo. 
    La questione promossa dallo Stato, per  contrasto  con  i  limiti
statutari,   in   relazione   alla   citata    norma    di    riforma
economico-sociale e', pertanto, fondata. 
    In senso analogo, si e', del resto, pronunciata di recente questa
Corte, con la sentenza n. 16 del 2021, avente  a  oggetto  una  norma
della Regione siciliana che prevedeva un meccanismo simile  a  quello
qui in  considerazione,  dal  momento  che  la  gara  doveva  «essere
aggiudicata  all'offerta  che  eguaglia[va]  la  soglia  -  calcolata
secondo le regole introdotte dalle stesse disposizioni impugnate -  o
che piu' vi si avvicina[va] per difetto».  In  quella  occasione,  la
norma impugnata e' stata dichiarata  costituzionalmente  illegittima,
perche'  aveva  delineato  «un  meccanismo  di  individuazione  della
soglia, nonche' di  calcolo  ed  esclusione  delle  offerte  anomale,
diverso da quello previsto nel codice dei  contratti  pubblici»,  con
conseguente illegittimita' costituzionale della norma per  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
6, comma 2, della legge prov. Trento n. 2 del 2020. 
    21.3.3.- Infine, anche il secondo periodo del comma 3 dell'art. 6
della legge prov. Trento n. 2 del 2020, relativo alla scelta  tra  il
criterio del prezzo piu' basso e quello  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa, nel  caso  dell'affidamento  di  incarichi  tecnici
mediante confronto concorrenziale, e' stato impugnato  per  contrasto
con l'art. 95 cod. contratti pubblici, in riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost. 
    La questione, che prospetta un superamento dei limiti  statutari,
e' fondata. 
    La disposizione provinciale privilegia  il  criterio  del  prezzo
piu'  basso,  mentre  consente  di   adottare   quello   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa «solo se necessario in ragione  della
natura, dell'oggetto o delle caratteristiche  del  contratto»,  oltre
che in caso di progettazione architettonica. 
    Tale  previsione  confligge  chiaramente  con  l'art.   95   cod.
contratti  pubblici,  che  considera,  per  converso,  eccezionale  e
residuale il criterio del minor prezzo. 
    Il comma 2 della norma statale prevede, in linea generale, che le
stazioni appaltanti «procedono  all'aggiudicazione  degli  appalti  e
all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee,
sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo  o  sulla
base dell'elemento prezzo  o  del  costo,  seguendo  un  criterio  di
comparazione costo/efficacia  quale  il  costo  del  ciclo  di  vita,
conformemente all'articolo 96». 
    Il comma 3 impone, poi, in via esclusiva il criterio dell'offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  tra  gli  altri,  proprio  per  i
contratti  relativi  all'affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  e
architettura e agli altri servizi di natura tecnica  e  intellettuale
di importo pari o superiore a 40.000 euro. 
    Viceversa, il  criterio  del  minor  prezzo  e'  consentito  solo
nell'ipotesi dell'art. 95, comma 4, che, dopo l'abrogazione delle sue
lettere a) e c) da parte del d.lgs. n. 32 del 2019, convertito  nella
legge n. 55 del 2019, si riferisce  unicamente  a  «i  servizi  e  le
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite da mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensita'
di manodopera». 
    In definitiva, la  soluzione  provinciale  si  pone  in  evidente
contrasto con la norma di riforma economico-sociale di  cui  all'art.
95 cod. contratti pubblici e, piu' in generale, con il favor  che  la
disciplina statale (sentenze n. 114 del 2011 e n.  221  del  2010)  e
quella europea  (considerando  89  e  90,  art.  67  della  direttiva
2014/24/UE; sul punto, anche Corte di giustizia dell'Unione  europea,
sentenza 7 ottobre 2004, in causa C-247/02, Sintesi  spa)  assicurano
al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
    Va, dunque, dichiarata l'illegittimita' costituzionale  dell'art.
6, commi 2, secondo periodo, e 3, secondo periodo, della legge  prov.
Trento n. 2 del 2020. 
    22.- Da ultimo, la legge prov. Trento n. 3 del 2020,  con  l'art.
57, ha aggiunto all'art. 2 della legge prov. Trento n. 2 del 2020  un
nuovo art. 7-bis. 
    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso iscritto
al n. 59 del reg. ric. 2020,  ha  impugnato  anche  l'art.  57  della
citata legge provinciale n. 3 del 2020. 
    In particolare,  le  censure  dell'Avvocatura  generale  si  sono
indirizzate nei confronti del primo comma della disposizione, secondo
il quale,  «[i]n  ragione  della  situazione  venutasi  a  creare  in
conseguenza   dall'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   per
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della  legge  prov.
Trento n. 3 del 2020,  «la  realizzazione  di  opere  pubbliche  puo'
essere effettuata mediante affidamento congiunto della  progettazione
e dell'esecuzione dei lavori, ponendo a  base  di  gara  il  progetto
preliminare o il progetto definitivo e  chiedendo  in  sede  di  gara
l'offerta di migliorie tecniche». 
    22.1.- Il ricorrente ha ritenuto che l'art. 7-bis, in  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost., nonche'  degli
artt. 4 e 8 del d.P.R. n. 670 del 1972, andasse ad «impatt[are] sulla
competenza esclusiva dello Stato in materia  di  concorrenza  e  [di]
ordinamento civile per la conclusione ed  esecuzione  del  contratto,
materie che  non  possono  che  essere  demandate  alla  legislazione
statale  al  fine  di  assicurare  uniformita'  ed   omogeneita'   di
comportamenti sull'intero territorio nazionale e  non  ad  un  futuro
regolamento della Provincia autonoma». 
    Secondo l'Avvocatura generale, solo lo Stato  poteva  sospendere,
«a titolo sperimentale, fino al 31 dicembre 2020», tramite l'art.  1,
comma 1, lettera b), del d.l. n. 32 del 2019, convertito nella  legge
n. 55 del 2019, il divieto di  ricorrere  «all'affidamento  congiunto
della progettazione e dell'esecuzione dei lavori»,  di  cui  all'art.
59, comma 1, quarto periodo, cod. contratti pubblici. 
    22.2.-  Nell'atto  di  costituzione  in  giudizio,  la  Provincia
autonoma di Trento ha, per  converso,  invocato  la  sospensione  del
divieto, disposta a livello statale e prorogata al 30  dicembre  2021
dall'art. 8, comma 7, lettera a), del  d.l.  n.  76  del  2020,  come
convertito,  quale  argomento  finalizzato  a   comprovare   la   non
fondatezza delle questioni di  legittimita'  costituzionale  promosse
con riguardo all'art. 7-bis della legge prov. Trento n. 2  del  2020.
La disposizione provinciale si sarebbe, infatti, limitata a prevedere
«un'efficacia maggiore rispetto all'efficacia della Legge dello Stato
di [soli] 83 giorni». 
    Sempre a sostegno della dichiarazione  di  non  fondatezza  delle
questioni, la  difesa  provinciale  e'  tornata  poi  ad  evocare  le
previsioni di cui al d.lgs. n. 162 del 2017 e, dunque, la  competenza
legislativa  riconosciuta  alla  Provincia  autonoma  rispetto   alle
«procedure di aggiudicazione e [ai] contratti pubblici,  compresa  la
fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture». 
    In ogni  caso,  la  Provincia  ha  obiettato  che  nessuna  delle
disposizioni   evocate    sarebbe    riconducibile    alla    materia
dell'ordinamento  civile,  poiche'  esse   non   inciderebbero   «sul
contenuto del  contratto  [...],  bensi'  riguard[erebbero]  la  fase
anteriore della procedura di selezione del contraente». 
    Di conseguenza, poiche' la previsione di  cui  all'art.  59  cod.
contratti pubblici non recherebbe una norma fondamentale  di  riforma
economico-sociale,  come  dimostrerebbe  la  sospensione  della   sua
applicazione sino al  2021,  e  poiche'  il  legislatore  provinciale
avrebbe  la  competenza  legislativa  in  materia  di  procedure   di
selezione del contraente, non  vi  sarebbe  stata  alcuna  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.  Sarebbe  stato
nella piena facolta' della Provincia disciplinare  le  modalita'  con
cui puo' essere esercitato il «potere amministrativo  di  scelta  del
contraente da parte degli enti ai  quali  si  applica  la  disciplina
provinciale in  materia  di  appalti  pubblici»  e,  in  particolare,
«consentire l'affidamento congiunto di  progettazione  ed  esecuzione
dei lavori pubblici, allo scopo di accelerare le procedure di  scelta
del contraente». 
    22.3.- Le questioni di legittimita' costituzionale, da  riferire,
sulla base della complessiva lettura dell'atto introduttivo, al  solo
comma 1 dell'art. 7-bis della legge  prov.  Trento  n.  2  del  2020,
introdotto con l'art. 57 della legge prov. Trento n. 3 del 2020, sono
inammissibili. 
    22.3.1.-  La  questione  promossa  per  violazione   dei   limiti
statutari, in relazione all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),
Cost. e' inammissibile, in quanto la motivazione  risulta  gravemente
generica e carente. 
    Il ricorrente si limita a dedurre  la  violazione  del  parametro
richiamato,  senza  un'autonoma  e  specifica  motivazione  e   senza
chiarire il meccanismo attraverso cui  si  realizzerebbe  il  preteso
vulnus (tra le tante, sentenze n. 171, n. 95, n. 78 e n. 7 del 2021). 
    Difetta,  cioe',  qualsivoglia   spiegazione   del   perche'   la
disposizione  impugnata  dovrebbe  involgere  l'ordinamento   civile,
specie ove si consideri che essa regola un profilo  che  non  attiene
alla conclusione del contratto o alla sua esecuzione, bensi'  ad  una
procedura  di  affidamento,  che  presenta  profili  di  specificita'
relativamente al suo oggetto. 
    Mancano, dunque, gli elementi, anche minimi,  per  esaminare  nel
merito le censure mosse dall'Avvocatura generale (sentenze n. 174 del
2020, n. 290 e n. 198 del  2019,  n.  245  del  2018).  Per  costante
orientamento di questa Corte, il ricorrente ha l'onere  non  solo  di
individuare le disposizioni impugnate e  i  parametri  costituzionali
dei quali lamenta la violazione,  ma  anche  quello  di  allegare,  a
sostegno delle questioni  proposte,  una  motivazione  non  meramente
assertiva.  Il  ricorso  deve  cioe'  contenere  l'indicazione  delle
ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri  evocati
e una, sia pur sintetica, argomentazione  a  supporto  delle  censure
(sentenze n. 171, n. 95 e n. 78 del 2021). 
    22.3.2.- Anche la questione promossa per  violazione  dei  limiti
statutari, in relazione all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., deve dichiararsi inammissibile. 
    A  tal  riguardo,  occorre  ripercorrere  l'evoluzione  normativa
statale in materia di appalto integrato. Con il d.l. n. 32 del  2019,
convertito nella legge n. 55 del 2019, e' stata introdotta una deroga
al divieto di appalto integrato, valida sino al 31 dicembre 2020.  Il
d.l. n. 76 del 2020, come convertito, ha poi modificato  il  termine,
portandolo al  31  dicembre  2021  (art.  8,  comma  7,  lettera  a).
Successivamente, l'art. 52, comma 1, lettera  a),  numero  1.1),  del
d.l. n. 77 del 2021, come convertito, ha  esteso  il  termine  al  30
giugno 2023. 
    Le modifiche apportate alla disciplina statale  hanno,  pertanto,
prorogato  la  deroga  al  divieto  di   affidamento   congiunto   di
progettazione e di esecuzione, senza soluzione di  continuita',  sino
al 30 giugno 2023. La prima proroga e' stata introdotta il 16  luglio
2020, anteriormente alla scadenza del termine inizialmente fissato al
31 dicembre 2020; la seconda e' stata prevista il 31 maggio  2021  e,
dunque, ancora una volta, prima della successiva scadenza fissata  al
31 dicembre 2021. 
    Nel contempo, anche la normativa provinciale e' cambiata:  l'art.
33, comma 6, della legge prov. Trento n. 6 del 2020, ha  abrogato  il
termine biennale di efficacia della norma, mentre lo stesso art.  33,
comma 2, ha stabilito che la disposizione trovi applicazione  per  le
procedure per le quali la determina a contrarre sia adottata entro il
termine previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l.  n.  76  del  2020  o
quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale. 
    La disciplina provinciale si e', dunque, in tal modo allineata  a
quella statale anche sotto il profilo della  durata  temporale  della
deroga al divieto. 
    Tanto premesso, la questione di  legittimita'  costituzionale  e'
inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse a  ricorrere.  Il
descritto mutamento sia della normativa  statale  interposta  sia  di
quella  provinciale  ha,  infatti,   prodotto   un   adeguamento   di
quest'ultima alle indicazioni del legislatore statale. 
    In sostanza, il censurato art. 7-bis, per effetto delle  proroghe
del termine di efficacia  della  deroga  al  divieto  previste  dalla
normativa statale e delle  modifiche  nel  frattempo  intercorse  sul
piano provinciale, non ha mai trovato applicazione in un periodo  nel
quale non trovasse giustificazione nel diritto statale derogatorio  e
nelle sue proroghe dettate dallo ius superveniens (si veda  supra  il
punto n. 9.4.). Pertanto, «non e' piu'  ravvisabile  alcun  interesse
del Governo  a  coltivare  il  ricorso  sul  punto,  con  conseguente
inammissibilita' di esso in parte qua» (sentenze n. 17 del 2014 e  n.
32 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 32 del 2012). 
    23.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, infine, con
ricorso iscritto al n. 54 del registro ricorsi  del  2020,  ulteriori
questioni di legittimita' costituzionale di varie disposizioni  della
legge della Provincia autonoma  di  Bolzano  16  aprile  2020,  n.  3
(Variazioni al bilancio di previsione  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e altre disposizioni). 
    Le questioni  sono  state  promosse  in  relazione  a  molteplici
parametri che  paleserebbero  una  violazione  dei  limiti  statutari
previsti dagli artt. 4, comma 1, e 8,  comma  1,  numero  17),  dello
statuto reg. Trentino-Alto Adige. 
    In particolare, e' stato impugnato l'art. 13,  comma  1,  recante
«Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione nell'ambito del
subappalto  a  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e   imprese
localizzate sul territorio provinciale»,  per  contrasto  con  l'art.
117, commi primo e secondo, lettera  e),  Cost.,  in  relazione  agli
artt. 3, 49, 101,  102  e  106  TFUE,  all'art.  67  della  direttiva
2014/24/UE e all'art. 95, comma 6, cod. contratti pubblici. 
    Si  e',  inoltre,  dubitato  della  legittimita'   costituzionale
dell'art. 14, relativo alle  soglie  per  l'affidamento  diretto  dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei servizi  ad
essi connessi, in quanto ritenuto confliggente con l'art. 117,  commi
primo e secondo, lettera e), Cost., in relazione agli artt.  3,  101,
102 e 106 TFUE e all'art. 157, comma 2, cod. contratti pubblici. 
    Di seguito, e' stato  impugnato  l'art.  16,  che  disciplina  la
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per  appalti
di lavori di importo pari o superiore a 2.000.000  euro  e  inferiore
alla soglia europea, per violazione  dell'art.  117,  commi  primo  e
secondo, lettera e), Cost., in relazione agli artt. 3, 101, 102 e 106
TFUE e all'art. 36, comma 2, cod. contratti pubblici. 
    Sempre con il ricorso n. 54 del 2020, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha promosso la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art.  17,  il  quale  prevede  misure  di  accelerazione   delle
procedure, che incidono sulla disciplina della cauzione provvisoria e
sul  momento  di  verifica  dei  requisiti  di  partecipazione,   per
violazione dell'art. 117, commi primo e secondo, lettere  e)  ed  l),
Cost., in relazione agli artt.  32,  commi  7,  8  e  9,  e  93  cod.
contratti pubblici. 
    Alla luce dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l),  Cost.,
e' stato poi ravvisato un contrasto dell'art. 18,  che  disciplina  i
pagamenti e l'esecuzione del contratto, con l'art. 101, comma 3, cod.
contratti pubblici, e dell'art. 19, che  regola  l'anticipazione  del
prezzo, con l'art. 35, comma 18, cod. contratti pubblici. 
    Ancora, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  dubitato
della legittimita' costituzionale dell'art. 22,  che  interviene  sul
regime di proroga dei contratti di  appalto  e  di  concessione,  per
contrasto con l'art. 117, commi  primo  e  secondo,  lettere  e),  in
relazione agli artt. 3, 101, 102 e 106 TFUE, all'art. 72, paragrafi 1
e 5, della direttiva 2014/24/UE e all'art. 43, paragrafi 1 e 5, della
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26
febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione  e
all'art. 106 cod. contratti pubblici. 
    Infine, e' stato  oggetto  di  impugnazione,  per  contrasto  con
l'art. 117, commi primo e secondo, lettere e) ed  l),  Cost.,  l'art.
23, che limita l'ambito temporale di  applicazione  di  alcune  norme
della legge prov. Bolzano n. 3 del 2020,  previste  «per  far  fronte
all'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus SARS-CoV-2». 
    24.- Nell'atto di costituzione in giudizio, la Provincia autonoma
di Bolzano ha sollevato due eccezioni di inammissibilita'. 
    In  primo  luogo,  il  ricorso  «fa[rebbe]  assurgere  tutte   le
disposizioni del Codice dei contratti pubblici [...]  indistintamente
a norme fondamentali di grande riforma economico-sociale». 
    In secondo luogo,  si  sarebbe  trascurato  che  le  disposizioni
provinciali  impugnate  sono  state  emanate  «quali  misure  urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19». A  tal  riguardo,
e' stata anche evocata la Comunicazione  della  Commissione  europea,
recante «Orientamenti della  Commissione  europea  sull'utilizzo  del
quadro in materia di appalti pubblici nella situazione  di  emergenza
connessa alla crisi [...] Covid-19 (2020/C 108 I/0l)», con  la  quale
si sarebbe sottolineata «la necessita' di prevedere soluzioni  rapide
e  intelligenti  nonche'  agilita'  nella  gestione   degli   appalti
pubblici», di cui si sarebbe fatta interprete la legge provinciale. 
    Nella  memoria  depositata  in   prossimita'   dell'udienza,   la
Provincia  autonoma  di  Trento  ha  ribadito  le  due  eccezioni  di
inammissibilita', deducendo ulteriormente  che  non  sarebbero  state
travalicate le competenze attribuite dallo statuto di autonomia,  per
come specificate dalle norme del d.lgs. n. 162 del 2017,  «di  natura
para-costituzionale e, quindi, di rango superiore rispetto alla legge
delega in materia di contratti pubblici (legge 28  gennaio  2016,  n.
11) e al Codice dei contratti pubblici (d.lgs.  18  aprile  2016,  n.
50), che fanno  comunque  espressamente  salve  le  competenze  delle
Regioni a statuto speciale e delle Province  autonome,  e  che  sono,
comunque,  atti  legislativi  anteriori  alle   predette   norme   di
attuazione». 
    24.1.- Le  richiamate  eccezioni  di  inammissibilita'  non  sono
fondate. 
    24.1.1.- Relativamente alla prima eccezione valgono  le  medesime
considerazioni gia'  spese  per  gli  analoghi  rilievi  mossi  dalla
Provincia autonoma di  Trento  negli  atti  difensivi  relativi  alle
questioni in precedenza esaminate (su cui supra, punto 4.2.). 
    In particolare, per orientamento costante  di  questa  Corte,  le
disposizioni del codice dei contratti pubblici,  che  attengono  alla
disciplina della concorrenza e dell'ordinamento civile -  materie  di
chiaro tenore trasversale (per la concorrenza, ex multis, sentenze n.
134 e n. 104 del 2021 e n. 56 del 2020; per l'ordinamento civile,  ex
multis, sentenza n. 287 del 2016) -,  sono  ascritte  all'area  delle
norme fondamentali di riforma economico-sociale (ex multis,  sentenze
n. 166 del 2019, n. 263 del 2016, n. 269 del 2014, n. 187 e n. 36 del
2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221  e  n.
45 del 2010), che limitano anche la competenza primaria delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome. 
    Ne'  tale  assetto  puo'   ritenersi   in   alcun   modo   inciso
dall'adozione, con  il  d.lgs.  n.  162  del  2017,  delle  norme  di
attuazione dello statuto  reg.  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
contratti pubblici, secondo il cui art. 1, comma  1,  «[l]e  province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con  legge  provinciale,
nel rispetto  della  normativa  dell'Unione  europea  e  delle  norme
legislative fondamentali di riforma economico-sociale,  ivi  comprese
quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal
diritto dell'Unione europea in materia di appalti e  concessioni,  le
procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la  fase
della loro esecuzione, relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri  1)  e  17)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  attenendosi  al
predetto principio di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c), della
legge 24 dicembre 2012, n. 234». 
    La disposizione citata preserva infatti il riferimento al  limite
delle norme fondamentali di riforma economico-sociale. 
    Simile richiamo deve essere, dunque,  interpretato  in  linea  di
continuita' con la giurisprudenza di questa Corte, secondo  la  quale
«[l]e disposizioni del codice dei contratti pubblici [...]  regolanti
le procedure di gara sono riconducibili  alla  materia  della  tutela
della concorrenza, e [...] le Regioni, anche ad  autonomia  speciale,
non possono dettare una disciplina da esse difforme  (tra  le  tante,
sentenze n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n.  411  e
n. 322 del 2008)» (sentenza n. 39 del 2020, nonche' le sentenze  gia'
sopra richiamate in questo stesso punto). 
    Parimenti, il riferimento contenuto nelle norme  attuative  dello
statuto  reg.  Trentino  Alto-Adige  (d.lgs.  n.  162  del  2017)  ai
«contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture»   deve   essere   coordinato   con
«l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di  eguaglianza,  di
garantire  l'uniformita'  di  trattamento,   nell'intero   territorio
nazionale, della disciplina dei momenti di conclusione ed  esecuzione
dei contratti» (sentenza n. 43 del 2011). 
    24.2.-  La  seconda  eccezione,  oltre  ad  attenere  al   merito
piuttosto che al rito, e' comunque non fondata. 
    Come gia' detto, la crisi pandemica da COVID-19 non  consente  in
alcun  modo  di  ravvisare  una  sorta  di  generale  giustificazione
rispetto a possibili deroghe a  norme  di  riforma  economico-sociale
adottate dallo Stato, ne' in tal senso  potrebbe  deporre  la  citata
Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108  I/0l),  che  non
rileva quale parametro interposto. 
    Al contrario, l'esigenza di governare gli effetti economici della
crisi e di  operare  delicatissimi  bilanciamenti  fra  l'istanza  di
prevenire il rischio pandemico e la connessa  necessita'  di  operare
semplificazioni delle  procedure,  da  un  lato,  e  le  esigenze  di
garantire  la  concorrenza  nonche'  la   corretta   conclusione   ed
esecuzione dei contratti, da un altro lato, potenziano le ragioni  di
uniformita'  della  disciplina  sottese   alle   norme   di   riforma
economico-sociale, che in ogni caso solo lo Stato  e'  legittimato  a
derogare. 
    Non giova certo alle istanze di uniformita', di trasparenza e  di
certezza del diritto, necessarie  in  special  modo  a  tutela  della
concorrenza e delle ragioni dell'eguaglianza sottese  all'ordinamento
civile, tanto  piu'  in  un  contesto  precario  quale  quello  della
presente  crisi,  l'accavallarsi  di  deroghe,  disegnate  a  livello
provinciale, specie  se  difformi  rispetto  alle  parallele  deroghe
disposte a livello statale. 
    25.- Nella memoria depositata  in  prossimita'  dell'udienza,  la
Provincia autonoma di Bolzano ha anche richiesto che fosse dichiarata
la cessazione della materia del contendere, in  ragione  dell'entrata
in vigore della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11  gennaio
2021,  n.  1  (Disposizioni  collegate  alla  legge   di   stabilita'
provinciale per l'anno 2021),  che  avrebbe  superato  i  profili  di
criticita' ravvisati dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
rispetto alla precedente legge prov. Bolzano n. 3 del 2020. 
    Sarebbero state, infatti, introdotte misure concordate in sede di
tavolo tecnico presso il competente Ministero delle infrastrutture  e
della mobilita' sostenibile. 
    La cessazione della materia del contendere non si puo', tuttavia,
dichiarare, in quanto non si riscontrano  i  presupposti  cui  questa
Corte costantemente subordina l'accertamento  della  cessata  materia
del  contendere,  ovvero  «che  il  legislatore  abbia   abrogato   o
modificato le disposizioni  censurate  in  senso  satisfattivo  delle
pretese avanzate con  il  ricorso»  e  che  «tali  disposizioni,  poi
abrogate  o  modificate,  non  abbiano  ricevuto  applicazione  medio
tempore (ex plurimis, tra le piu' recenti, sentenza n. 180 del 2019)»
(sentenza n. 16 del 2020; nello stesso senso, sentenze n. 195 e n. 42
del 2021). 
    Al contrario, se pure deve darsi atto che la legge prov.  Bolzano
n. 1 del  2021  ha  abrogato  alcune  delle  norme  impugnate  (nello
specifico gli artt.  13,  17  e  22),  d'altro  canto,  difetta  ogni
dimostrazione circa la loro mancata applicazione. Parimenti,  non  e'
stato  comprovato  ne'  il  carattere  satisfattivo  delle  modifiche
apportate dalla citata legge n. 1 del 2021  alle  altre  disposizioni
impugnate - gli artt. 14, 16 e 23 - ne', ancora una  volta,  la  loro
non applicazione. 
    26.- Passando ora al merito, il ricorso n. 54 del  2020  impugna,
innanzitutto, l'art. 13, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 3  del
2020, rubricato «Disposizioni sui criteri premianti di aggiudicazione
nell'ambito del subappalto a microimprese, piccole e medie imprese  e
imprese localizzate sul territorio provinciale». 
    Tale previsione stabilisce che «[f]ermo restando quanto  previsto
dall'articolo 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n.  16,  e
successive modifiche, i lavori, i  servizi  e  le  forniture  possono
essere aggiudicati con il criterio dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa, per quanto compatibile, anche sulla  base  dei  seguenti
criteri qualitativi, sia discrezionali che tabellari: 
    a) impegno da parte del concorrente  di  affidare  in  subappalto
l'esecuzione  della  totalita'  o  di  parte  della   prestazione   a
microimprese, piccole e medie imprese; 
    b) impegno da parte del concorrente  di  affidare  in  subappalto
l'esecuzione della totalita' o di parte della prestazione  a  imprese
localizzate sul territorio provinciale; 
    c) impegno da parte del concorrente  di  acquisire  le  forniture
necessarie  per  l'esecuzione  della  prestazione  da   microimprese,
piccole e medie imprese; 
    d) impegno da parte del concorrente  di  acquisire  le  forniture
necessarie per l'esecuzione della prestazione da imprese  localizzate
sul territorio provinciale; 
    e)  impegno  da  parte  del  concorrente  di  praticare  per   le
prestazioni affidate in subappalto la percentuale  minore  di  sconto
massimo rispetto a quanto previsto dall'elenco prezzi posto a base di
gara,  al  fine  di  assicurare  la  qualita'   nell'esecuzione   del
contratto». 
    26.1.- Secondo l'Avvocatura generale, la  disposizione  impugnata
violerebbe i limiti statutari, in relazione all'art. 117, commi primo
e secondo, lettera e), Cost., agli artt. 3, 49, 101, 102 e 106  TFUE,
all'art. 67 della direttiva 24/2014/UE e all'art. 95, comma  6,  cod.
contratti pubblici. 
    Da  tale  quadro  normativo,  e  in  specie  dall'art.  67  della
direttiva  2014/24/UE  e  dall'art.  95,  comma  6,  cod.   contratti
pubblici, si evincerebbe che «i criteri di  valutazione  dell'offerta
devono essere oggettivi, come gli aspetti qualitativi,  ambientali  o
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto», caratteristiche, queste,
che non si riscontrerebbero negli "impegni"  elencati  dall'art.  13,
comma 1. 
    Inoltre, i criteri sanciti dalle lettere b) e  d)  -  concernenti
rispettivamente «l'impegno da parte del concorrente  di  affidare  in
subappalto l'esecuzione della totalita' o di parte della  prestazione
a imprese localizzate sul territorio  provinciale»  e  «l'impegno  da
parte del  concorrente  di  acquisire  le  forniture  necessarie  per
l'esecuzione della prestazione da imprese localizzate sul  territorio
provinciale»    -    assumerebbero    un    «illegittimo    carattere
discriminatorio», volto  a  favorire  le  imprese  locali  (viene  in
proposito citata la sentenza n. 440 del 2006). 
    Per le ragioni esposte, l'art. 13, comma  1,  della  legge  prov.
Bolzano n. 3 del 2020  violerebbe  i  limiti  posti  alle  competenze
statutarie, dal diritto dell'Unione europea, nonche' dalle  norme  di
riforma economico-sociale dettate dal codice dei contratti  pubblici.
Inoltre, la disposizione lederebbe il divieto  di  restrizione  della
liberta' di  stabilimento  nonche'  il  principio  della  concorrenza
regolato dagli artt. 3, 49, 101, 102 e 106 TFUE. 
    26.2.- Nell'atto di costituzione in  giudizio,  la  Provincia  di
Bolzano ha sostenuto la non fondatezza della censura, poiche'  l'art.
13, comma 1, non mirerebbe a «sovvertire la regola prevista dall'art.
95 del codice dei contratti pubblici, quanto piuttosto a porre  degli
ulteriori aspetti che si  possano  efficacemente  compendiare  con  i
criteri sanciti a  livello  nazionale».  La  scelta  del  legislatore
provinciale si porrebbe in linea con la normativa dell'Unione europea
e, in particolare, con l'obiettivo di favorire la partecipazione alle
procedure di  aggiudicazione  delle  piccole  e  medie  imprese,  che
«maggiormente potrebbero risentire degli effetti economici  negativi»
conseguenti alla difficile congiuntura economica in atto. 
    In ogni caso, secondo  la  resistente,  il  parametro  interposto
evocato  dall'Avvocatura  generale  sarebbe   inconferente,   poiche'
rispetto  alla  disposizione  impugnata  non  sarebbe  pertinente  il
richiamo al comma 6 dell'art. 95  cod.  contratti  pubblici,  essendo
viceversa implicato il  comma  13  del  medesimo  articolo.  Sarebbe,
infatti, quest'ultimo a disciplinare «gli elementi premianti ai  fini
della valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa»,  fra
i quali si ascrivono quelli  tesi  a  favorire  le  piccole  e  medie
imprese.