ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  731  del
codice penale, promossi dal Giudice onorario di pace di  Taranto  con
due  ordinanze  del  24  maggio  2019  e  del   30   novembre   2019,
rispettivamente iscritte al n. 162 del registro ordinanze 2020  e  al
n.  7  del  registro  ordinanze  2021  e  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2020 e n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 12 gennaio  2022  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon; 
    deliberato nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022. 
    Ritenuto che, con due ordinanze di analogo tenore  (r.o.  n.  162
del 2020 e n. 7 del 2021), il Giudice onorario di pace di Taranto  ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della
Costituzione (quest'ultimo parametro solo quanto  all'ordinanza  r.o.
n. 162 del 2020), questioni di legittimita' costituzionale  dell'art.
731 del codice penale, nella  parte  in  cui  punisce  l'inosservanza
dell'obbligo di impartire o  far  impartire  ai  minori  l'istruzione
elementare e non anche l'analogo inadempimento riguardo  alla  scuola
media  inferiore  ed  al  primo  biennio  della   scuola   secondaria
superiore; 
    che, con riguardo al giudizio di cui all'ordinanza  r.o.  n.  162
del 2020, il rimettente si limita a riferire che  sta  celebrando  un
dibattimento nei confronti di  persone  imputate  del  reato  di  cui
all'art. 731 cod. pen.; 
    che, nel giudizio cui attiene l'ordinanza r.o.  n.  7  del  2021,
risulta che  il  medesimo  rimettente  e'  chiamato  a  valutare  una
richiesta di archiviazione,  avanzata  dal  pubblico  ministero,  nei
confronti  di  genitori  «che  esercitano  la  potesta'  sui   minori
frequentanti la scuola di 1° grado  presso  l'Istituto  Comprensivo»,
dei quali si sarebbero registrate  numerose  assenze  durante  l'anno
scolastico 2018/2019; 
    che, in punto  di  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate, le due  ordinanze  di  rimessione  presentano  un'identica
motivazione; 
    che  il  rimettente  rileva  come  la  previsione   sanzionatoria
dell'art. 731 cod. pen. riguardi solo l'inosservanza dell'obbligo  di
procurare l'istruzione elementare, poiche'  la  disposizione  che  ne
aveva a suo tempo  esteso  l'applicazione  all'omessa  frequentazione
della scuola media (cioe' l'art. 8 della legge 31 dicembre  1962,  n.
1859, recante «Istituzione e ordinamento della scuola media statale»)
e' stata abrogata dall'art. 1 del  decreto  legislativo  13  dicembre
2010, n. 212 (Abrogazione  di  disposizioni  legislative  statali,  a
norma dell'articolo 14, comma  14-quater,  della  legge  28  novembre
2005, n. 246); 
    che il presidio penale concernente l'istruzione media -  prosegue
il giudice a quo -  non  e'  stato  ripristinato  nella  legislazione
successiva, sebbene l'obbligo  di  formazione  scolastica  sia  stato
prolungato, fino a comprendere un ciclo  di  studi  della  durata  di
almeno dodici anni, o comunque fino all'ottenimento di una  qualifica
professionale triennale entro il diciottesimo anno di eta'  (art.  1,
comma 3, del decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  recante
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e
alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c),  della
legge 28 marzo 2003, n. 53»; e' citato anche il comma 622 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato.  (Legge
finanziaria 2007)»,  che  qualifica  come  obbligatoria  l'istruzione
impartita  per  almeno  dieci  anni,  finalizzata  a  consentire   il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o
di una qualifica professionale di durata almeno  triennale  entro  il
diciottesimo anno di eta'; 
    che il rimettente, tutto cio' premesso,  assume  che  l'art.  731
cod. pen. sarebbe «manifestamente incostituzionale», nella  parte  in
cui non sanziona l'inadempimento  dell'obbligo  di  impartire  o  far
impartire l'istruzione oltre la soglia della scuola elementare; 
    che  una  tale  disciplina  varrebbe  anzitutto  a   creare   una
discriminazione  ingiustificata  tra  «l'obbligo  dei   genitori   di
istruire i figli  sino  alla  scuola  elementare»  e  «l'obbligo  dei
genitori di istruire i figli sino ai  primi  due  anni  della  scuola
superiore», aggravando il fenomeno della dispersione scolastica; 
    che l'art. 30 Cost. e (quanto all'ordinanza r.o. n. 162 del 2020)
il secondo comma del successivo art. 34 - letti «in  riferimento»  al
ricordato art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006 -  sarebbero
lesi dalla disposizione censurata, nella parte in cui configurano  un
obbligo scolastico esteso all'istruzione media inferiore; 
    che la proposta  dichiarazione  d'illegittimita'  costituzionale,
nella  forma  dell'addizione,  consentirebbe  di  adeguare  la  norma
censurata «ai principi  sovraordinati  della  legislazione  ordinaria
attuale», come sanciti dalla citata legge n. 296 del 2006, e  percio'
di conformare la disciplina penale  del  fenomeno  alle  sopravvenute
variazioni «delle circostanze e dei rapporti sociali»; 
    che il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
entrambi  i  giudizi,  sollecitando  una   decisione   di   manifesta
inammissibilita' delle questioni sollevate; 
    che  infatti  mancherebbero,  in  entrambi  i  provvedimenti   di
rimessione,  adeguate  indicazioni  sui  fatti  e  sui   procedimenti
principali, restando preclusa, di conseguenza, ogni valutazione circa
la rilevanza delle medesime questioni; 
    che, inoltre, tali questioni  sarebbero  comunque  inammissibili,
poiche' mirate ad ottenere dalla Corte costituzionale  una  addizione
in malam partem rispetto ad una disposizione incriminatrice, cio' che
comporterebbe una violazione del secondo comma dell'art. 25 Cost.; 
    che infine - sempre secondo l'Avvocatura generale dello  Stato  -
le  questioni  non  sarebbero  nel  merito  fondate,  posto  che   il
legislatore avrebbe nella specie esercitato in maniera ragionevole la
propria discrezionalita', in particolare limitando la sanzione penale
ai soli casi di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione  elementare
dei minori, cioe' dell'istruzione di  primo  livello,  indispensabile
per un «basico inserimento nella societa' civile» e  propedeutica  ad
una formazione piu' completa. 
    Considerato che, con due ordinanze di analogo tenore, il  Giudice
onorario di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento  agli  artt.
3,  30  e  34,  secondo  comma,  della  Costituzione,  questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 731 del  codice  penale,  nella
parte in cui punisce l'inosservanza dell'obbligo di impartire  o  far
impartire ai minori l'istruzione elementare  e  non  anche  l'analogo
inadempimento con riferimento alla scuola media inferiore e al  primo
biennio della scuola secondaria superiore; 
    che i due provvedimenti in questione (r.o. n. 162 del 2020 e n. 7
del 2021), deliberati dal medesimo rimettente, censurano la  medesima
disposizione, con identica motivazione e in riferimento  a  parametri
costituzionali in larga parte coincidenti,  di  talche'  puo'  essere
disposta la riunione dei relativi procedimenti; 
    che - secondo il giudice a quo  -  l'attuale  irrilevanza  penale
dell'inadempimento degli obblighi concernenti l'istruzione secondaria
comporterebbe un trattamento  ingiustificatamente  differenziato  tra
soggetti tutti gravati dal dovere di procurare ai minori i livelli di
istruzione resi obbligatori dalla legge e  contrasterebbe,  altresi',
con gli artt. 30 e 34, secondo comma, Cost., poiche' da queste stesse
disposizioni costituzionali si evincerebbe il carattere  obbligatorio
dell'istruzione per la durata di almeno otto anni; 
    che la disposizione con cui la previsione sanzionatoria era stata
estesa all'inadempimento  degli  obblighi  di  istruzione  presso  la
scuola media inferiore (cioe' l'art. 8 della legge 31 dicembre  1962,
n. 1859,  recante  «Istituzione  e  ordinamento  della  scuola  media
statale»),  e'  stata  abrogata  a  opera  dell'art.  1  del  decreto
legislativo 13 dicembre 2010, n.  212  (Abrogazione  di  disposizioni
legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246); 
    che ne consegue in effetti, secondo  costante  giurisprudenza  di
legittimita', il mancato  allineamento  tra  durata  del  periodo  di
istruzione obbligatoria e relativo presidio sanzionatorio penale; 
    che il rimettente, peraltro, nulla argomenta  su  tale  specifica
vicenda abrogativa e comunque non coinvolge nelle proprie censure  la
ricordata disposizione abrogatrice; 
    che, inoltre, entrambe le  ordinanze  di  rimessione  mancano  di
descrivere  adeguatamente  le  fattispecie  per  cui   e'   giudizio,
impedendo qualunque controllo  sulla  rilevanza  delle  questioni  di
legittimita' sollevate  (ex  multis,  sentenza  n.  154  del  2021  e
ordinanze n. 159 e n. 136 del 2021); 
    che, in ogni caso, come gia' rilevato da questa  Corte  definendo
un primo procedimento incidentale  introdotto  dal  medesimo  giudice
rimettente  in  rapporto  alle  stesse  questioni  di   legittimita',
entrambe le ordinanze in esame sollecitano un intervento additivo  in
malam partem in materia penale, finalizzato ad estendere l'ambito  di
applicazione di una previsione incriminatrice (ordinanza n.  219  del
2020); 
    che la giurisprudenza costituzionale, alla luce della riserva  di
legge posta nel  secondo  comma  dell'art.  25  Cost.,  ha  da  tempo
chiarito che non sono  consentite,  in  tale  materia,  pronunce  che
estendano il novero delle condotte punibili (tra  le  decisioni  piu'
recenti, ex multis, sentenze n. 17 del 2021, n. 155 e n. 37 del 2019,
nonche' la gia' citata ordinanza n. 219 del 2020); 
    che d'altra parte, nel caso di specie, non si e' al  cospetto  di
alcuna  delle   specifiche   ipotesi   in   cui   la   giurisprudenza
costituzionale considera ammissibile  il  controllo  di  legittimita'
costituzionale con potenziali effetti in malam partem: non si  versa,
cioe', in un caso in cui sono da applicare  norme  di  ingiustificato
favore, riguardo  a  soggetti  o  a  comportamenti  sottratti  a  una
previsione  incriminatrice  di  carattere  generale,  ne'  si  e'  in
presenza di fenomeni di scorretto esercizio del potere legislativo, o
ancora della violazione di obblighi  di  matrice  sovranazionale  (di
recente, sentenza n. 37 del 2019); 
    che, in particolare, la denunciata irrilevanza penalistica  delle
condotte  sommariamente  descritte  dal  rimettente  non  costituisce
deroga a un regime generalizzato di  penalizzazione  delle  omissioni
concernenti gli obblighi di istruzione; 
    che, dunque, le questioni devono essere dichiarate manifestamente
inammissibili. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87  (Norme  sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  della   Corte
costituzionale), e 9, comma 1, delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.