ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8  della
legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n.  36  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  personale  e  proroga  di  titoli  edilizi.
Disposizioni  varie),  promosso  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato  il  1°  marzo  2021,  depositato  in
cancelleria il 4 marzo 2021, iscritto al n. 18 del  registro  ricorsi
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,
prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana; 
    udito nella camera di consiglio del 9 febbraio  2022  il  Giudice
relatore Angelo Buscema; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022. 
    Ritenuto che con ricorso notificato il 1° marzo 2021,  depositato
il 4 marzo 2021 e iscritto al registro ricorsi n.  18  del  2021,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha  impugnato  l'art.  8  della
legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n.  36  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  personale  e  proroga  di  titoli  edilizi.
Disposizioni varie); 
    che l'art.  8,  rubricato  «Disposizioni  in  favore  del  libero
Consorzio comunale di Siracusa», al comma 1, autorizza la concessione
di un contributo per l'esercizio finanziario 2020 al libero Consorzio
comunale di  Siracusa  per  la  corresponsione  degli  emolumenti  al
personale  dipendente  e  al  personale  della  societa'  partecipata
Siracusa Risorse e, al comma 2, dispone la copertura di  dette  spese
«mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2020,
di parte del disavanzo finanziario per l'anno 2014 relativo ai  fondi
ordinari della Regione, da riassorbire in venti esercizi finanziari a
partire dal 2015»; 
    che, ad avviso del  ricorrente,  la  norma  impugnata  violerebbe
l'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione  agli  artt.
17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica), non prevedendo  una  copertura  finanziaria  delle
spese certa, attuale e contestuale; 
    che la Regione, con l'art. 7, comma  6,  della  successiva  legge
della  Regione  Siciliana  20  gennaio  2021,  n.  l  (Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per  l'esercizio
finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie), avrebbe modificato
la copertura finanziaria delle spese  di  cui  all'impugnato  art.  8
della legge reg. Siciliana n. 36 del 2020; 
    che tale modifica non avrebbe, tuttavia, consentito  di  superare
la censura di illegittimita' costituzionale  della  norma  impugnata,
non potendo la  legge  reg.  Siciliana  n.  1  del  2021  intervenire
sull'esercizio 2020, ormai concluso, poiche' sarebbe altrimenti  leso
il principio di annualita' di bilancio; 
    che, con atto depositato il 6 aprile 2021  si  e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Siciliana,  sostenendo  che  la   disposizione
impugnata sarebbe stata costruita, sotto il profilo finanziario,  sul
presupposto che venisse  approvato  dal  Consiglio  dei  ministri  lo
schema di decreto legislativo «Modifiche all'articolo 7  del  decreto
legislativo 27 dicembre 2019, n. 158,  recante  norme  di  attuazione
dello Statuto della Regione Siciliana in  materia  di  armonizzazione
dei sistemi contabili, dei conti giudiziali  e  dei  controlli»,  nel
testo approvato dalla  Commissione  paritetica,  istituita  ai  sensi
dell'art. 43 del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455
(Statuto   della   Regione   Siciliana),   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nella seduta del  24  novembre
2020, che consentiva di liberare risorse  nell'esercizio  finanziario
2020 da destinare alla copertura delle spese contemplate nella  norma
impugnata; 
    che  il  predetto  schema  di  decreto  legislativo  all'art.   l
prevedeva, infatti, il rinvio delle quote di copertura del  disavanzo
accertato  con  l'approvazione  del  rendiconto  2018,  da  ripianare
nell'esercizio 2020, all'anno successivo a quello di conclusione  del
periodo di ripiano originariamente previsto; 
    che, invece, l'art. 7 del decreto legislativo 27  dicembre  2019,
n. 158 (Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
siciliana in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili,  dei
conti giudiziali e dei controlli), come modificato  dall'art.  1  del
decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8 (Modifiche  all'articolo  7
del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158,  recante  norme  di
attuazione dello  Statuto  della  Regione  siciliana  in  materia  di
armonizzazione dei sistemi contabili,  dei  conti  giudiziali  e  dei
controlli), fa  decorrere  il  rinvio  del  ripiano  delle  quote  di
disavanzo 2018 non dall'esercizio  2020,  come  previsto  nel  citato
schema di decreto, ma dal 2021; 
    che da tale novella normativa deriverebbe il difetto di copertura
della norma impugnata cui la Regione avrebbe posto rimedio con l'art.
7, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2021; 
    che  l'intero  art.  7  sarebbe  stato,  tuttavia,  poi  abrogato
dall'art. 110 della legge della Regione Siciliana 15 aprile 2021,  n.
9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di
stabilita' regionale), il quale avrebbe altresi' abrogato l'impugnato
art. 8 della legge reg. Siciliana n. 36 del 2020; 
    che,  secondo  la  Regione  Siciliana,  quest'ultimo   intervento
legislativo determinerebbe,  prima  ancora  della  completa  elisione
delle ragioni di censura avanzate dal ricorrente, la cessazione della
materia del contendere, in quanto la disposizione impugnata, oltre ad
essere stata modificata in senso satisfattivo  delle  dette  ragioni,
non avrebbe avuto  applicazione  nel  periodo  compreso  tra  la  sua
entrata in vigore e la sua modificazione; 
    che il Presidente del Consiglio dei ministri, rilevato  il  venir
meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione del ricorso,
su parere conforme del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
acquisite le rassicurazioni da parte della Regione Siciliana circa la
non applicazione medio tempore della norma impugnata,  ha  depositato
il 26 novembre 2021 atto di  rinuncia  al  ricorso,  conformemente  a
quanto deliberato dal Consiglio dei  ministri  nella  seduta  del  18
novembre 2021; 
    che in data 2 dicembre 2021 la Regione  Siciliana  ha  depositato
atto di accettazione della rinuncia al ricorso. 
    Considerato  che  il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art.  8  della
legge della Regione Siciliana 30 dicembre 2020, n.  36  (Disposizioni
urgenti  in  materia  di  personale  e  proroga  di  titoli  edilizi.
Disposizioni varie), in riferimento all'art. 81, terzo  comma,  della
Costituzione, con riguardo all'obbligo di copertura della  spesa,  in
relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196
(Legge di contabilita' e finanza pubblica); 
    che, previa delibera del Consiglio dei ministri del  18  novembre
2021, il ricorrente, con atto depositato  il  26  novembre  2021,  ha
rinunciato al ricorso; 
    che la Regione Siciliana, con atto depositato il 2 dicembre 2021,
ha accettato tale rinuncia; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte  costituzionale,  vigente  ratione  temporis,  nei
giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la rinuncia
al ricorso, qualora sia accettata dalla parte  costituita,  determina
l'estinzione del processo. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti
alla Corte costituzionale.