ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della
legge della Provincia autonoma di Bolzano 17  ottobre  2019,  n.  10,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento   degli   obblighi   della
Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea (Legge europea provinciale  2019)»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri  con  ricorso  spedito  per  la
notificazione il 23 dicembre 2019, depositato in  cancelleria  il  24
dicembre 2019, iscritto  al  n.  115  del  registro  ricorsi  2019  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima
serie speciale, dell'anno 2020. 
    Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nella camera di consiglio del  6  aprile  2022  il  Giudice
relatore Franco Modugno; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. 
    Ritenuto che con ricorso  spedito  per  la  notificazione  il  23
dicembre 2019 e depositato il 24 dicembre 2019 (reg. ric. n. 115  del
2019), il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10, recante «Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano
derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  (Legge
europea provinciale 2019)»,  per  contrasto  con  l'art.  117,  commi
primo, secondo, lettere g), l) ed e),  e  terzo  della  Costituzione;
nonche' con gli artt. 4, 9, primo comma, numero 10), e 99 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  (Approvazione
del testo unico delle leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige); 
    che  l'impugnato  art.  4  prevede  che  «[t]enuto  conto   delle
specificita' territoriali della Provincia autonoma  di  Bolzano,  con
particolare riferimento alla  tutela  delle  minoranze  linguistiche,
l'ordine o collegio  professionale  competente  per  l'iscrizione  ai
sensi della direttiva  2005/36/CE,  e  successive  modifiche,  e  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive  modifiche,
nel caso della sola  conoscenza  della  lingua  tedesca,  limita  gli
effetti   dell'iscrizione   all'esercizio   della   professione   nel
territorio della  Provincia  autonoma  di  Bolzano.  Resta  ferma  la
vigente normativa in materia di conoscenza delle  lingue  italiana  e
tedesca nel pubblico impiego»; 
    che,  secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,   la   norma
impugnata si risolverebbe, tanto  «nella  prescrizione  all'ordine  o
collegio professionale competente per  la  provincia  di  Bolzano  di
istituire una sorta di sezione speciale dell'albo  professionale,  in
cui iscrivere i soli professionisti in grado di  utilizzare  la  sola
lingua  tedesca»,  quanto  «nella   limitazione   della   conseguente
abilitazione professionale al territorio della Provincia di Bolzano»; 
    che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri,  l'art.
4 della legge prov. Bolzano n. 10 del  2019  violerebbe  l'art.  117,
secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost.  e,  nello  specifico,  le
competenze esclusive statali in materia  di  ordinamento  degli  enti
pubblici nazionali, «disciplina dei rapporti civili» e «tutela  della
concorrenza»; 
    che  i  richiamati  principi  di  ripartizione  delle  competenze
legislative sarebbero applicabili anche alla  Provincia  autonoma  di
Bolzano, ai sensi dell'art.  4  dello  statuto  speciale,  in  quanto
nessuna  norma  statutaria  attribuirebbe  alla  Provincia   autonoma
competenze legislative esclusive in tali ambiti; 
    che, con atto depositato il 28 gennaio 2020, si e' costituita  in
giudizio la  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  chiedendo  che  siano
dichiarate manifestamente inammissibili e, comunque sia, non  fondate
le questioni di legittimita' costituzionale promosse  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri  del  7
ottobre 2021, il Presidente del Consiglio dei  ministri,  in  data  8
ottobre 2021, ha notificato alla Provincia autonoma di  Bolzano  atto
di  rinuncia  al  ricorso,  depositato  il  28   ottobre   2021,   in
considerazione dell'abrogazione della disposizione impugnata ad opera
dell'art. 37, comma  1,  lettera  b),  della  legge  della  Provincia
autonoma  di  Bolzano  23  luglio  2021,  n.  5  (Modifiche  a  leggi
provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura,  enti
locali, uffici provinciali  e  personale,  formazione  professionale,
istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura,  tutela  del
paesaggio  e  dell'ambiente,   territorio   e   paesaggio,   servizio
antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche,
ordinamento forestale,  esercizi  pubblici,  commercio,  artigianato,
guide alpine e guide  sciatori,  appalti,  igiene  e  sanita',  banda
larga,  trasporti,  politiche  sociali,  assistenza  e  beneficienza,
edilizia abitativa); 
    che, in data 25 ottobre 2021, la Provincia autonoma  di  Bolzano,
su conforme deliberazione della Giunta  provinciale  del  19  ottobre
2021, ha depositato atto di accettazione della predetta  rinuncia  al
ricorso. 
    Considerato che il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che la rinuncia e' stata accettata dalla  Provincia  autonoma  di
Bolzano; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione  temporis,
l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.