ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 19  (Modifiche
alla  legge  regionale  10  agosto  2016,  n.  16   in   materia   di
compatibilita' delle costruzioni  realizzate  in  aree  sottoposte  a
vincolo), promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con
ricorso notificato il 1°-6 ottobre 2021, depositato in cancelleria il
6 ottobre 2021, iscritto  al  n.  56  del  registro  ricorsi  2021  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  43,  prima
serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti l'atto di costituzione della Regione Siciliana e l'atto  di
intervento di Legambiente Sicilia APS; 
    vista l'istanza di fissazione della camera di  consiglio  per  la
decisione   sull'ammissibilita'   dell'intervento    depositata    da
Legambiente Sicilia APS; 
    udito nella camera di consiglio dell'11 maggio  2022  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    deliberato nella camera di consiglio dell'11 maggio 2022. 
    Ritenuto che con ricorso depositato il 6 ottobre 2021 (reg.  ric.
n.  56  del  2021),  il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha
impugnato l'art. 1, comma 1, della legge della Regione  Siciliana  29
luglio 2021, n. 19 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n.
16 in materia di compatibilita' delle costruzioni realizzate in  aree
sottoposte a vincolo), in riferimento  agli  artt.  3,  117,  secondo
comma, lettere l) e s), 123 e 127 della  Costituzione,  nonche'  agli
artt. 14 e 27 del regio decreto legislativo 15 maggio  1946,  n.  455
(Approvazione dello Statuto della Regione siciliana),  convertito  in
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; 
    che con la disposizione impugnata  il  legislatore  regionale  ha
inteso fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24  della  legge
della Regione Siciliana 5 novembre 2004, n.  15  (Misure  finanziarie
urgenti. Assestamento del  bilancio  della  Regione  e  del  bilancio
dell'Azienda delle foreste  demaniali  della  Regione  siciliana  per
l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la richiesta
di referendum), che ha attuato il cosiddetto terzo condono  edilizio,
introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, in
legge 24 novembre 2003, n. 326; 
    che, a tal fine, la norma  oggetto  di  censura  inserisce  nella
legge della Regione Siciliana 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento  del
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno  2001,  n.   380)   l'art.   25-bis,   rubricato   «Norme   di
interpretazione  autentica»,  ai  sensi  del   quale   «resta   ferma
l'ammissibilita' delle istanze  presentate  per  la  regolarizzazione
delle  opere  realizzate  nelle  aree  soggette  a  vincoli  che  non
comportino inedificabilita' assoluta»; 
    che, con atto depositato il 4 novembre 2021, si e' costituita  in
giudizio la Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore,
chiedendo  che  le  questioni  vengano  dichiarate  inammissibili   e
comunque non fondate; 
    che, con  atto  depositato  il  16  novembre  2021,  ha  proposto
intervento ad adiuvandum, ai sensi dell'art. 4, comma 3, delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  vigente
ratione temporis, l'Associazione Legambiente Sicilia Aps; 
    che,  con  il  medesimo  atto,  l'associazione  interveniente  ha
presentato istanza ex art.  4-bis,  comma  1,  delle  indicate  Norme
integrative, di fissazione anticipata e separata della sola questione
concernente l'ammissibilita' dell'intervento, chiedendo  di  prendere
visione e trarre copia degli atti processuali; 
    che,    a    sostegno    dell'ammissibilita'     dell'intervento,
l'associazione  interveniente  deduce   un   interesse   qualificato,
inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio,
in quanto operante da oltre  vent'anni  nel  perseguimento  dei  fini
statutari rappresentati dalla tutela e valorizzazione «della natura e
dell'ambiente, del patrimonio storico,  artistico  e  culturale,  del
territorio e del paesaggio»; 
    che, con memoria depositata l'8 marzo 2022, la Regione  Siciliana
ha chiesto che l'intervento dell'Associazione Legambiente Sicilia Aps
venga dichiarato inammissibile, in quanto spiegato  da  soggetto  non
titolare di potesta' legislativa; 
    che questa Corte, in data 11 maggio 2022, si e' riunita in camera
di consiglio per decidere sull'ammissibilita' dell'intervento. 
    Considerato che il giudizio di legittimita' costituzionale in via
principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potesta'
legislativa e non ammette  l'intervento  di  soggetti  che  ne  siano
privi, fermi restando per costoro, ove ne  ricorrano  i  presupposti,
gli altri mezzi di tutela  giurisdizionale  eventualmente  esperibili
(tra le piu' recenti, sentenze n. 46 del 2022, n. 22  del  2021,  con
allegata ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021,  n.  3  del
2021, con allegata ordinanza letta all'udienza del 2  dicembre  2020,
n. 134 del 2020 e n.  56  del  2020,  con  allegata  ordinanza  letta
all'udienza del 25 febbraio 2020); 
    che cio' vale, a fortiori, alla luce dell'art. 4-ter delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  vigente
ratione temporis, che consente alle formazioni sociali senza scopo di
lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o
diffusi attinenti alla questione di costituzionalita'  di  presentare
un'opinione scritta in qualita' di amici curiae (ordinanza 26 gennaio
2021, allegata alla sentenza n. 16 del 2021); 
    che cio' comporta l'inammissibilita' del proposto  intervento  ad
adiuvandum di Associazione Legambiente Sicilia Aps. 
    Visti gli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale, vigenti ratione temporis.