ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  48,  comma
3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7
(Riordinamento del Servizio Sanitario  provinciale),  e  dell'art.  6
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n.  4
(Modifiche di leggi provinciali in materia di salute),  promosso  dal
Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra G. W.  e
l'Azienda  sanitaria  della  Provincia  autonoma  di   Bolzano,   con
ordinanza del 14  maggio  2021,  iscritta  al  n.  149  del  registro
ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti gli atti di costituzione di G. W. e dell'Azienda  sanitaria
della Provincia autonoma di Bolzano,  nonche'  l'atto  di  intervento
della Provincia autonoma di Bolzano; 
    udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Giudice relatore
Giulio Prosperetti; 
    uditi l'avvocato Daniele Simonato per G. W.,  Massimo  Calcagnile
per l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano  e  Laura
Fadanelli per la Provincia autonoma  di  Bolzano,  questi  ultimi  in
collegamento da remoto,  ai  sensi  del  punto  1)  del  decreto  del
Presidente della Corte del 18 maggio 2021; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 14 maggio 2021 (reg. ord. n. 149 del 2021),
il  Tribunale  ordinario  di  Bolzano  ha  sollevato   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7  (Riordinamento  del
servizio sanitario provinciale)  e  dell'art.  6  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile  2017,  n.  4  (Modifiche  di
leggi provinciali in materia di salute), in riferimento agli artt. 3,
97, secondo comma, e 117, terzo  comma,  della  Costituzione  e  agli
artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. 31 agosto  1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). 
    Il rimettente premette che, con ricorso ex art. 414 del codice di
procedura civile, depositato il 28 ottobre 2020, G. W.  ha  convenuto
in giudizio l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di  Bolzano,
esponendo di  avere  partecipato  alla  procedura  selettiva  per  il
conferimento  dell'incarico   di   dirigente   della   divisione   di
neonatologia e terapia intensiva  neonatale  presso  il  Comprensorio
sanitario di  Bolzano  e,  all'esito  della  fase  preliminare  della
stessa,  consistita  nella  valutazione   dei   curricula   e   nello
svolgimento di colloqui, di essere stata giudicata  idonea,  al  pari
degli altri due candidati, dalla commissione  di  esperti  incaricata
della selezione. 
    Il  Direttore  generale  dell'azienda   sanitaria   aveva   pero'
conferito l'incarico di dirigente ad un altro  dei  detti  candidati,
ritenuto dalla ricorrente di «minore idoneita'», per cui G. W.  aveva
adito   il   Tribunale   di    Bolzano    chiedendo    l'accertamento
dell'illegittimita' della procedura  selettiva  per  il  conferimento
dell'incarico, al fine di ottenere l'annullamento dei relativi atti e
la condanna dell'azienda sanitaria al risarcimento del danno. 
    Ad avviso del Tribunale di Bolzano,  le  sollevate  questioni  di
legittimita' costituzionale sarebbero rilevanti rispetto alle domande
proposte dalla ricorrente,  in  quanto  le  disposizioni  provinciali
censurate delineano un procedimento di conferimento dell'incarico  di
dirigente  di  struttura  complessa  sostanzialmente  differente   da
quello, invece, tratteggiato dall'art. 15, comma 7-bis,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino  della  disciplina  in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge  23  ottobre
1992, n. 421),  inserito  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  (Disposizioni  urgenti  per
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un  piu'  alto  livello  di
tutela della salute), convertito, con modificazioni,  nella  legge  8
novembre 2012,  n.  189,  costituente  principio  fondamentale  della
legislazione statale, che  dovrebbe  essere  applicata  nel  caso  di
accoglimento della questione. 
    In particolare, il Tribunale di  Bolzano  evidenzia  le  seguenti
differenze tra le due procedure: 1) la commissione prevista dall'art.
15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 e'  composta  di  quattro
membri, mentre quella prevista dalle  norme  provinciali  e'  di  tre
membri; 2) la commissione  di  selezione  prevista  dalla  disciplina
statale e' composta, di diritto, dal direttore sanitario dell'azienda
sanitaria e per i restanti  tre  quarti  da  direttori  di  struttura
complessa nella stessa  disciplina  per  cui  deve  essere  conferito
l'incarico, individuati  tramite  sorteggio,  mentre  la  commissione
prevista  dalla  normativa  provinciale  e'  composta  dal  direttore
sanitario  dell'azienda  e  da  due  ulteriori  commissari  nominati,
rispettivamente, dal Consiglio dei sanitari dell'azienda sanitaria  e
dal direttore del comprensorio sanitario; 3)  la  disciplina  statale
stabilisce che la commissione di selezione deve indicare una terna di
nomi all'esito della formazione di una graduatoria, potendo la scelta
del direttore generale essere operata esclusivamente tra  i  migliori
tre di tale graduatoria, mentre la normativa provinciale prevede  che
la commissione di selezione deve solo indicare una rosa di idonei; 4)
secondo la normativa statale, il direttore generale che,  nell'ambito
dei tre candidati aventi il migliore punteggio,  non  sceglie  quello
con il punteggio piu' alto, deve motivare  analiticamente  l'atto  di
nomina, mentre le  disposizioni  provinciali  stabiliscono  che,  una
volta formata la  rosa  degli  idonei,  il  direttore  generale  puo'
scegliere uno qualunque dei candidati idonei, senza alcuno  specifico
obbligo di motivazione. 
    Ad avviso del Tribunale di Bolzano, inoltre,  l'inconciliabilita'
tra i due  modelli  di  disciplina  non  sarebbe  superabile  in  via
interpretativa, in quanto la normativa statale sarebbe dotata  di  un
livello di dettaglio tale da lasciare «limitati  spazi  di  autonomia
dell'ente locale, quantomeno  nell'impostazione  della  procedura  di
selezione, nel cui ambito  si  e'  ritenuto  di  dare  ampio  rilievo
all'elemento tecnico». 
    In particolare,  il  rimettente  ritiene  che  un'interpretazione
costituzionalmente conforme  sarebbe  «radicalmente  non  praticabile
nell'ambito della formazione della  commissione  di  selezione  degli
idonei,  che  nel   meccanismo   provinciale   esclude   qualsivoglia
meccanismo di sorteggio e determina con  precisione  solo  membri  di
diretta o indiretta nomina amministrativa». 
    Il giudice a quo considera, inoltre, le questioni  sollevate  non
manifestamente infondate sotto il profilo sia  della  violazione  dei
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di
«tutela della salute» posti dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs.  n.
502 del 1992, che non lascerebbero spazio all'autonomia regionale, se
non con riferimento ai meccanismi di sorteggio e alla  valorizzazione
delle particolarita' locali, quali, nel caso della Provincia autonoma
di Bolzano, le esigenze di tutela della componente  linguistica,  sia
sotto quello della prospettata violazione degli artt. 3 e 97, secondo
comma, Cost. 
    Ad avviso del rimettente, infatti, «laddove la normativa  statale
delinea  una  procedura  concorsuale  vera  e  propria,  volta   alla
selezione dei  candidati  piu'  capaci  e  meritevoli  a  fronte  del
superamento di prove appositamente preordinate a  farne  emergere  le
qualita', affinche' siano graduati in ordine di merito, quella locale
e' piuttosto una procedura di selezione "idoneativa"  (come  definita
dal Consiglio di Stato nella sentenza 15 giugno 2017, n. 3025), nella
quale ci si  limita  a  creare  una  rosa  di  idonei,  senza  alcuna
valutazione comparativa dei candidati ed  entro  la  quale  l'Azienda
Sanitaria conferisce l'incarico  dirigenziale  con  atti  tipici  del
datore di lavoro privato». 
    In conclusione, ad avviso del rimettente le  norme  censurate  si
porrebbero in contrasto: a)  con  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,
secondo cui, in materia di tutela della salute, spetta allo Stato  la
determinazione  dei   principi   fondamentali,   in   quanto   mentre
«nell'impianto normativo statale, e' evidente che lo Stato ha dettato
principi volti a garantire che la procedura selettiva sia  basata  su
criteri  meritocratici»,  in  modo  che  «la  scelta   possa   essere
sottoposta ad un sufficiente vaglio critico nella sua  ragionevolezza
e legittimita' da parte dell'autorita' giudiziaria», «[n]ell'impianto
locale, al contrario, tale giudizio sulla  scelta  appare  del  tutto
precluso, se non relativamente ad aspetti di stretta formalita'»;  b)
con gli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. n.  670  del
1972, «laddove stabiliscono che la Provincia Autonoma di  Bolzano  ha
potesta' legislativa in materia di "igiene e  sanita',  ivi  compresa
l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera",  nei  limiti  dei  principi
stabiliti dalle leggi dello Stato»;  c)  con  l'art.  3  Cost.,  «che
sancisce il principio di uguaglianza e pari dignita'  dei  cittadini,
laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell'Alto Adige sono
sottoposti,  rispetto  al   regime   statale,   ad   una   disciplina
irragionevolmente diversa», e con l'art.  97,  secondo  comma,  Cost.
recante «l'obbligo di assicurare il buon andamento e  l'imparzialita'
dell'amministrazione» che, nel caso di  specie,  si  estrinsecherebbe
nell'esperimento di una procedura  selettiva  che  pone  il  criterio
meritocratico al primo posto, sia nella procedura di scelta che nella
nomina della commissione. 
    2.- E' intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di  Bolzano,
la  quale  ha,  innanzitutto,  eccepito   l'inammissibilita',   sotto
molteplici profili, delle questioni sollevate. 
    Quanto al merito, la difesa provinciale contesta, in particolare,
la ricostruzione effettuata dal giudice a quo secondo cui, rientrando
il rapporto di lavoro dei  dirigenti  sanitari  nella  materia  della
tutela della salute e, quindi, in un ambito  in  cui  alla  Provincia
autonoma di Bolzano  e'  riconosciuta  competenza  concorrente,  essa
avrebbe dovuto adeguarsi ai  principi  fissati  dall'art.  15,  comma
7-bis, del d.lgs. 502 del 1992 i quali, avendo carattere  di  estremo
dettaglio, non lascerebbero alcun margine all'autonomia  provinciale,
non consentendole di dettare una disciplina che si discosti da quella
prevista a livello nazionale. 
    Ad  avviso  della  resistente,  infatti,  le   competenze   della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia  di  disciplina   della
procedura di selezione dei dirigenti  di  struttura  complessa  e  di
conferimento del relativo incarico deriverebbero  dalle  disposizioni
dello statuto speciale per il TrentinoAlto  Adige  e  delle  relative
norme di attuazione. 
    In particolare, rileverebbe la competenza primaria di cui gode la
Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento degli uffici
provinciali e del personale ad essi addetto», ai sensi  dell'art.  8,
primo comma, numero 1), dello statuto. 
    Essendo l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige,  secondo  l'art.  4,
comma l, della legge della Provincia autonoma di  Bolzano  21  aprile
2017,  n.  3  (Struttura   organizzativa   del   Servizio   sanitario
provinciale),  un  ente  strumentale  della  Provincia  autonoma   di
Bolzano, competerebbe appunto a quest'ultima, in  via  esclusiva,  la
disciplina dell'ordinamento del personale sanitario e, quindi,  anche
quello dei dirigenti di  struttura  complessa.  L'esercizio  di  tale
competenza dovrebbe avvenire, ai sensi dell'art. 4 dello statuto,  in
armonia con la Costituzione e i principi  dell'ordinamento  giuridico
della Repubblica e con il rispetto degli  obblighi  internazionali  e
degli interessi nazionali - tra i  quali  e'  compreso  quello  della
tutela delle minoranze linguistiche  locali  -  nonche'  delle  norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. 
    La competenza in esame non sarebbe, invece sottoposta  al  limite
dei  «principi  stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato»,  a  cui  sono
sottoposte soltanto le competenze legislative provinciali concorrenti
(sentenza n. 412 del 1994). 
    Inoltre, l'art. 4, comma 1, numero 7),  dello  statuto  riconosce
alla  Regione  autonoma   Trentino-Alto   Adige/Südtirol   competenza
esclusiva  nell'ambito  dell'«ordinamento  degli  enti  sanitari   ed
ospedalieri». E ai sensi dell'art. 2 del d.P.R.  28  marzo  1975,  n.
474, (Norme di attuazione dello statuto per la Regione  Trentino-Alto
Adige in materia di igiene e sanita'), come novellato dall'art. 1 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti  modifiche  a
norme di attuazione gia' emanate): «La  regione  Trentino-Alto  Adige
disciplina il modello di organizzazione  delle  istituzioni  ed  enti
sanitari. Alle province autonome competono le potesta' legislative ed
amministrative attinenti al  funzionamento  ed  alla  gestione  delle
istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di  tali  potesta'  esse
devono  garantire   l'erogazione   di   prestazioni   di   assistenza
igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi
previsti dalle  normative  nazionale  e  comunitaria.  Le  competenze
provinciali relative allo stato giuridico ed economico del  personale
addetto alle istituzioni  ed  enti  di  cui  al  secondo  comma  sono
esercitate nei limiti previsti dallo statuto». 
    Con la predetta norma  di  attuazione,  la  competenza  esclusiva
della Regione autonoma Trentino-Alto  Adige/Südtirol  in  materia  di
ordinamento  degli  enti  sanitari  e   ospedalieri   sarebbe   stata
circoscritta, ad avviso della parte resistente,  alla  configurazione
del  modello  organizzativo  dell'azienda  sanitaria,   mentre   alla
Provincia  autonoma  di  Bolzano  sarebbe   stata   riconosciuta   la
competenza legislativa primaria, oltre che amministrativa, per quanto
attiene al funzionamento e alla gestione della stessa. 
    Da cio' conseguirebbe  che,  nell'adottare  la  disciplina  della
procedura  di  selezione  dell'incarico  di  dirigente  di  struttura
complessa, rientrante a pieno titolo nell'ipotesi delineata dall'art.
2 del d.P.R. n. 474  del  1975,  la  Provincia  autonoma  di  Bolzano
godrebbe di potesta' legislativa esclusiva. 
    In subordine, la difesa  provinciale  evidenzia,  comunque,  che,
anche se  si  volesse  inquadrare  la  questione  prescindendo  dalla
competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, come  sopra
delineata, e, quindi, ricondurla alla stessa competenza  concorrente,
sarebbe comunque evidente la  non  fondatezza  del  ragionamento  del
giudice a quo, secondo cui l'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n.  502
del 1992 non lascerebbe alcuno spazio all'autonomia  provinciale,  se
non nella scelta dei meccanismi di  sorteggio,  nella  determinazione
dei  criteri  per   la   formazione   della   graduatoria   e   nella
valorizzazione delle particolarita' locali. 
    La tesi secondo cui, laddove una disciplina e' di dettaglio,  non
residua alcuno spazio all'autonomia locale, non puo', infatti, essere
condivisa, in quanto  cio'  si  risolverebbe  in  una  sistematica  e
illegittima compressione delle prerogative delle autonomie locali. 
    3.- E' intervenuta in giudizio G.  W.,  ricorrente  nel  giudizio
principale. 
    Questa  sostiene,  innanzitutto,  la  rilevanza  delle  questioni
sollevate dal rimettente, dal momento che  le  pretese  azionate  nel
giudizio  a  quo  non  potrebbero   essere   soddisfatte   senza   la
declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
censurate. 
    La difesa della ricorrente evidenzia,  in  particolare,  che  «il
c.d. "decreto Balduzzi" [d.l. n. 158 del  2012]  sancisce  una  netta
separazione  fra  il  ruolo  gestionale/politico/amministrativo   del
Direttore Generale e quello "tecnico" della Commissione di  selezione
prevedendo apposite  guarentigie  finalizzate  ad  evitare  qualunque
"influenza" del primo sui membri "tecnici" della seconda. Ed  infatti
la legge stabilisce oggi che la commissione di selezione sia composta
dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori
di struttura complessa nella  medesima  disciplina  dell'incarico  da
conferire, individuati  tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale
nominativo  costituito  dall'insieme  degli  elenchi  regionali   dei
direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali  del
Servizio sanitario nazionale». 
    Da cio' trae la  conclusione  che  «la  violazione  dei  principi
contenuti nella norma nazionale e l'applicazione  di  una  disciplina
locale ispirata a principi contrari rispetto a quelli  che  informano
la prima comporta necessariamente la illegittimita' di quest'ultima». 
    In particolare, poi,  la  ricorrente  rileva  che  «[p]er  quanto
attiene specificamente  alla  disciplina  del  personale  degli  enti
sanitari, l'art. 19, comma 2, richiama  tutti  gli  articoli  che  il
d.lgs.  n.  502  dedica  direttamente  al  personale   (comprese   le
disposizioni di natura transitoria), e dunque il richiamo esprime  la
scelta del legislatore delegato statale di considerare i principi del
rapporto di  impiego  di  tale  personale  vincolanti  anche  per  la
potesta' legislativa delle regioni  ad  autonomia  speciale  e  delle
province  autonome»,  con  il  conseguente   «assoggettamento   della
Provincia di Bolzano, per quanto attiene alla disciplina del rapporto
di pubblico impiego dei dirigenti del ruolo  sanitario,  ai  principi
desumibili dal decreto legislativo  n.  502  del  1992  e  successive
modificazioni». 
    4.- E' intervenuta in giudizio anche  l'Azienda  sanitaria  della
Provincia autonoma di Bolzano che eccepisce,  preliminarmente,  sotto
diversi profili, l'inammissibilita' delle questioni  prospettate  dal
Tribunale di Bolzano. 
    In  particolare,  l'Azienda  sanitaria   di   Bolzano   evidenzia
l'avvenuta  pubblicazione  ed  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021,  n.
29 (Regolamento per il conferimento  di  incarichi  di  direzione  di
struttura complessa del Servizio sanitario provinciale) che  modifica
la disciplina della selezione  dei  primari  nella  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, per cui «essendo  stata  sostituita  la
fonte regolamentare applicata in combinato disposto con le  norme  di
legge provinciale censurate vi e' una  sopravvenienza  normativa  che
determina  l'inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
costituzionale e la conseguente restituzione degli atti al giudice  a
quo». 
    Inoltre, la resistente sostiene l'irrilevanza nel giudizio a  quo
delle questioni  di  legittimita'  costituzionale  sulla  base  della
considerazione che «focus  del  procedimento  di  conferimento  degli
incarichi  di  direzione  di   struttura   sanitaria   complessa   e'
l'applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il
giudice a quo non si e' nemmeno occupato», stante  il  carattere  non
concorsuale della procedura complessivamente  considerata,  affermato
da una costante giurisprudenza della Corte di cassazione. 
    In  altri  termini,  ad  avviso  della  resistente,  secondo  una
consolidata giurisprudenza della Corte di  cassazione,  il  sindacato
giurisdizionale sulla discrezionalita'  degli  atti  di  conferimento
degli  incarichi  dirigenziali,  come  quello  oggetto  del  giudizio
principale, deve essere compiuto secondo gli stessi parametri che  si
utilizzano per gli atti adottati dal datore  di  lavoro  privato,  in
particolare  con   riferimento   all'osservanza   delle   regole   di
correttezza e di buona fede, ma, nonostante cio', il  giudice  a  quo
non avrebbe effettuato o  comunque  avrebbe  sorvolato  sul  tipo  di
verifica di cui si e' detto, tralasciando del  tutto  un  momento  di
accertamento  giudiziale  che  e'  il  presupposto  logico  di   ogni
ulteriore giudizio. 
    Nel merito, ad  avviso  dell'Azienda  sanitaria  di  Bolzano,  le
questioni sarebbero comunque non fondate,  in  quanto  la  disciplina
provinciale rispetterebbe i «principi  fondamentali  stabiliti  dalla
legislazione statale in  materia  di  conferimento  di  incarichi  di
direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario
nazionale». 
    Cio'  in  quanto  l'unico   principio   fondamentale   ricavabile
dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992  consisterebbe,
in realta', nella natura fiduciaria dell'atto di nomina. 
    5.-  Nelle  memorie  depositate   in   prossimita'   dell'udienza
pubblica,  le  parti  hanno  contestato  le  rispettive  deduzioni  e
ribadito  le  argomentazioni  gia'  illustrate  nei  propri   scritti
difensivi,  insistendo  per  l'accoglimento  delle  conclusioni   ivi
rispettivamente formulate. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe il  Tribunale  ordinario
di Bolzano ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale,  in
riferimento agli artt. 3, 97, secondo  comma,  e  117,  terzo  comma,
della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero  10),  del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige),  dell'art.  48,  comma  3,  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7  (Riordinamento  del
servizio sanitario provinciale)  e  dell'art.  6  della  legge  della
Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile  2017,  n.  4  (Modifiche  di
leggi  provinciali  in  materia   di   salute),   che   disciplinano,
rispettivamente,  la  procedura  per  l'affidamento  a  un  dirigente
sanitario di un incarico di direzione di  struttura  complessa  e  il
relativo regime transitorio. 
    Ad avviso del giudice a quo, l'art.  48,  comma  3,  della  legge
prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale «[l]'affidamento a un
dirigente  sanitario  di  un  incarico  di  direzione  di   struttura
complessa avviene ad opera del Direttore  generale,  che  sceglie  il
candidato da una rosa selezionata da un'apposita commissione,  previo
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il  Direttore
generale conferisce gli  incarichi  afferenti  all'area  ospedaliera,
sentiti  il  Direttore   sanitario   e   il   Direttore   dell'Unita'
organizzativa per il governo clinico  nonche'  consultandosi  con  il
Direttore del rispettivo  comprensorio  sanitario,  e  gli  incarichi
afferenti all'area territoriale consultandosi con  il  Direttore  del
rispettivo comprensorio sanitario.  La  procedura  di  selezione  dei
candidati nonche' la composizione e  nomina  della  commissione  sono
disciplinate con  regolamento  di  esecuzione,  in  conformita'  alla
vigente disciplina di settore», e l'art. 6 della legge prov.  Bolzano
n. 4  del  2017,  che,  come  osservato,  detta  il  relativo  regime
transitorio, si porrebbero, in particolare, in contrasto  con  l'art.
15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502
(Riordino  della   disciplina   in   materia   sanitaria,   a   norma
dell'articolo 1 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421),  inserito
dall'art. 4, comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  13  settembre
2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute),
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012,  n.  189,
che, fissando  una  serie  di  principi  fondamentali  nella  materia
«tutela  della  salute»,  ha   stabilito   una   composizione   della
commissione di selezione tale  da  assicurare  l'imparzialita'  della
maggioranza dei  suoi  membri,  scelti  tramite  un  procedimento  di
sorteggio, e ristretto la discrezionalita' del direttore generale nel
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa,  in
modo da privilegiare criteri meritocratici e da sottoporre l'atto  di
nomina ad un obbligo di adeguata motivazione. 
    2.- Il giudice  a  quo  ritiene  le  questioni  rilevanti  e  non
manifestamente infondate. 
    2.1.- In ordine alla  rilevanza,  il  rimettente,  escludendo  la
praticabilita' di una  interpretazione  costituzionalmente  orientata
delle norme  censurate,  evidenzia  che  «[l]'eventuale  accoglimento
dell'eccezione   di   illegittimita'    costituzionale    inciderebbe
radicalmente  sull'accertamento  giudiziale  da  compiere  e   quindi
sull'esito del giudizio. Invero le due norme  tratteggiano  procedure
selettive  diverse  ed  inconciliabili,   per   cui   le   violazioni
procedurali  lamentate  dalla  ricorrente  avrebbero  rilevanza  solo
qualora fosse ritenuta applicabile la normativa delineata dalle norme
nazionali, non invece nel  caso  della  ritenuta  infondatezza  della
questione di legittimita' costituzionale  e  quindi  di  applicazione
della legge provinciale». 
    2.2.-  A  sostegno  della  non   manifesta   infondatezza   della
questione, il Tribunale di Bolzano sostiene, poi,  che  la  Provincia
autonoma di Bolzano sarebbe assoggettata alle disposizioni  dell'art.
15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502  del  1992,  il  quale  stabilisce
principi fondamentali di immediata applicazione, che non lascerebbero
spazio all'autonomia regionale e provinciale, se non su aspetti quali
le esigenze di tutela delle diverse componenti linguistiche. 
    3.- In via preliminare, la difesa provinciale  eccepisce  che  il
rimettente non avrebbe  dimostrato  di  avere  esperito  il  doveroso
tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da  lui
ritenuta costituzionalmente corretta. 
    Va, tuttavia, rilevato che il giudice a quo ha,  invero,  assolto
al  proprio  dovere  di   esaminare   la   via   dell'interpretazione
adeguatrice,  ritenendola  non  praticabile.   Stabilire,   poi,   se
l'interpretazione conforme sia  o  non  sia  praticabile  attiene  al
merito della questione di legittimita' costituzionale (sentenze n. 83
e n. 42 del 2017, n. 240, n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262  del  2015),
non alla sua ammissibilita'. 
    Pertanto, l'eccezione non e' fondata. 
    3.1.- La Provincia autonoma di Bolzano, a  fronte  della  domanda
risarcitoria avanzata nel giudizio a quo, ha  eccepito  l'irrilevanza
della questione per inutilita' dell'eventuale accoglimento,  che  non
trasformerebbe  in  illecita  (e  dunque  fonte  di   responsabilita'
risarcitoria) una condotta legittima  al  momento  in  cui  e'  stata
realizzata. 
    Al  contrario,  si  deve  ribadire  che,  come  gia'  piu'  volte
affermato nella giurisprudenza costituzionale, a rendere  ammissibili
le questioni incidentali e' sufficiente che la  norma  censurata  sia
applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino  gli  effetti  che
una  eventuale  pronuncia  di  illegittimita'   costituzionale   puo'
produrre per le parti in causa (sentenze n. 46 e n. 5 del 2014, e  n.
294 del 2011). 
    3.2.- La difesa della Azienda  sanitaria  di  Bolzano  eccepisce,
poi, l'inammissibilita' delle questioni sollevate, in  quanto  queste
avrebbero ad oggetto disposizioni di rango regolamentare, prive  come
tali di forza di legge e,  pertanto,  non  censurabili  innanzi  alla
Corte costituzionale. 
    Anche tale eccezione non puo' trovare accoglimento. 
    Come risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione, il giudice
a quo solleva le questioni di costituzionalita' dell'art.  48,  comma
3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 e dell'art. 6 della  legge
prov. Bolzano n. 4 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo
comma, e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 5 e  9,  primo  comma,
numero 10), dello statuto speciale della  Regione  autonoma  Trentino
Alto-Adige/Südtirol, senza  censurare  direttamente  le  disposizioni
regolamentari richiamate dalle norme censurate. 
    3.3.- La difesa provinciale sostiene, inoltre, l'inammissibilita'
della questione relativa all'art. 6 della legge prov.  Bolzano  n.  4
del 2017, in quanto il rimettente non avrebbe indicato nell'ordinanza
le norme costituzionali ritenute violate. 
    L'eccezione non  e'  fondata,  in  quanto  l'ordinanza  non  solo
solleva, espressamente, nella  parte  dispositiva,  la  questione  di
costituzionalita' della detta norma in riferimento agli artt. 3,  97,
secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5  e  9,  primo
comma,   numero   10),   dello   statuto   speciale,   ma   argomenta
specificamente  sulle  ragioni   di   contrasto   con   i   parametri
costituzionali evocati. 
    3.4.- La Provincia autonoma di  Bolzano  ritiene  irrilevanti  e,
pertanto, inammissibili, i  profili  delle  questioni  relativi  alla
composizione  della  commissione  di  selezione  e   all'obbligo   di
indicazione al direttore generale, ai fini della nomina, della  terna
di candidati con i migliori punteggi. 
    Anche queste eccezioni non sono fondate. 
    Con  riferimento  alla  disciplina   della   composizione   della
commissione, il giudice a quo spiega  chiaramente  le  ragioni  della
sospetta illegittimita' costituzionale, evidenziando il contrasto tra
il metodo della nomina stabilito a livello provinciale e  quello  del
sorteggio, previsto a livello nazionale,  che  ritiene  integrare  un
principio fondamentale della legislazione statale.  Analogamente,  il
rimettente ritiene che la disposizione censurata, nella parte in  cui
stabilisce che debba essere indicata solo una rosa di  candidati,  si
ponga in contrasto con la previsione,  che  pure  ritiene  essere  un
principio fondamentale della legislazione  statale,  secondo  cui  la
commissione deve presentare, all'esito della valutazione comparativa,
la terna di candidati, in ordine di graduatoria,  a  cui  sono  stati
attribuiti i migliori punteggi. 
    La rilevanza di questi  aspetti  della  disciplina  censurata  e'
chiaramente sostenuta dal rimettente sulla base della  considerazione
che l'eventuale illegittimita' costituzionale  di  tali  disposizioni
influirebbe sulla  valutazione  della  legittimita'  della  procedura
concorsuale,  oggetto  del   giudizio   principale,   ai   fini   del
risarcimento del danno. 
    3.5.- La difesa dell'Azienda sanitaria di Bolzano  ritiene,  poi,
che il giudice a quo abbia sostenuto, in modo totalmente  apodittico,
con  conseguente  inammissibilita'  delle  relative   questioni,   la
violazione  del  principio  costituzionale  di   eguaglianza   e   di
imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. 
    L'eccezione deve essere rigettata in quanto  nella  parte  finale
dell'ordinanza di rimessione, ancorche' in  modo  sintetico,  si  da'
conto sia delle ragioni per cui sarebbe violato l'art. 3 Cost.,  «che
sancisce il principio di uguaglianza e pari dignita'  dei  cittadini,
laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell'Alto Adige sono
sottoposti,  rispetto  al   regime   statale,   ad   una   disciplina
irragionevolmente diversa», sia di quelle per cui sarebbe leso l'art.
97, secondo comma, Cost., recante «l'obbligo di  assicurare  il  buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione» che,  nel  caso  di
specie,  si  estrinsecherebbe  nell'esperimento  di   una   procedura
selettiva che pone il criterio  meritocratico  al  primo  posto,  sia
nella procedura di scelta che nella nomina della commissione. 
    3.6.- Infine, l'Azienda sanitaria  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano sostiene l'inammissibilita' delle questioni  sollevate  sulla
base della considerazione che «focus del procedimento di conferimento
degli incarichi di direzione  di  struttura  sanitaria  complessa  e'
l'applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il
giudice a quo non si e' nemmeno occupato». 
    Anche quest'ultima eccezione deve essere rigettata. 
    Effettivamente, il giudice a quo nell'ordinanza di rimessione non
fa espresso riferimento ai principi di correttezza e  di  buona  fede
che,  secondo  una  costante  giurisprudenza  (ex  multis,  Corte  di
cassazione, sezione  lavoro,  sentenza  4  agosto  2020,  n.  16666),
presiedono alla  valutazione  dell'operato  dell'amministrazione  nel
conferimento degli incarichi direttivi di struttura complessa,  anche
ai  fini  dell'eventuale  risarcimento  del  danno.  Tuttavia,  dalla
complessiva trama argomentativa dell'ordinanza di  rimessione  emerge
chiaramente  che  il  rimettente  sostiene  la  rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza  delle  questioni  sollevate  proprio  perche'
queste investono principi ai quali l'amministrazione  deve  attenersi
nel conferimento dell'incarico. 
    4.-  Successivamente   alla   pubblicazione   dell'ordinanza   di
rimessione,  e'  stato  emanato  il  decreto  del  Presidente   della
Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021, n.  29  (Regolamento
per il conferimento di incarichi di direzione di struttura  complessa
del Servizio sanitario provinciale), in  attuazione  di  quanto  gia'
stabilito dall'ultimo periodo dell'art.  48,  comma  3,  della  legge
prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale  «[l]a  procedura  di
selezione dei  candidati  nonche'  la  composizione  e  nomina  della
commissione sono  disciplinate  con  regolamento  di  esecuzione,  in
conformita' alla vigente disciplina di settore». 
    L'entrata in vigore di tale regolamento ha determinato la perdita
di efficacia dell'art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che
conteneva la norma transitoria, censurata dal rimettente, secondo  la
quale «[f]ino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione  di
cui all'articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5  marzo  2001,
n.  7,  e  successive  modifiche,   continuano   ad   applicarsi   le
disposizioni dell'articolo 48, commi 4, 5 e 6, della  medesima  legge
provinciale, vigenti sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Fino all'entrata in vigore del citato regolamento  di
esecuzione  la  commissione   competente   per   la   predisposizione
dell'elenco dei candidati e' nominata dalla Direttrice/dal  Direttore
generale ed e'  composta  dalla  Direttrice  sanitaria/dal  Direttore
sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da  due  esperte  o
esperti  nella  disciplina  oggetto   dell'incarico,   di   cui   una
nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari». 
    Questa Corte ha avuto, pero', modo di precisare,  gia'  in  altre
occasioni, che, ove un  determinato  atto  amministrativo  sia  stato
adottato sulla base  di  una  norma  poi  abrogata,  la  legittimita'
dell'atto deve essere, comunque, esaminata, in virtu'  del  principio
tempus regit actum, «con riguardo  alla  situazione  di  fatto  e  di
diritto» esistente  al  momento  della  sua  adozione  (ex  plurimis,
sentenze n. 170 e n. 7 del 2019). 
    Nel caso in esame, poiche' la procedura oggetto del  procedimento
e' stata bandita nella vigenza delle  norme  censurate,  tra  cui  il
detto art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, e' alla luce di
queste che il Tribunale di Bolzano e' chiamato a svolgere il  proprio
sindacato giurisdizionale e, percio', la questione rimane,  comunque,
rilevante nel giudizio in corso. 
    5.- Nel merito, la questione avente ad oggetto l'art.  48,  comma
3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 non e' fondata, nei  sensi
di seguito precisati. 
    5.1.- Questa Corte ha gia' avuto modo di ricondurre alla  materia
«tutela della salute» la disciplina degli incarichi  della  dirigenza
sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n.  233  e  n.  181  del  2006),
rilevando in particolare «la stretta inerenza che tutte le  norme  de
quibus  presentano  con  l'organizzazione  del   servizio   sanitario
regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione  delle
prestazioni rese  all'utenza,  essendo  queste  ultime  condizionate,
sotto molteplici aspetti, dalla capacita', dalla  professionalita'  e
dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi,  e  segnatamente
di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze  n.  181  del
2006 e n. 50 del 2007)» (sentenza n. 371 del 2008). 
    La materia in cui rientrano le disposizioni censurate e', quindi,
quella,  di  competenza  concorrente,  della  tutela  della   salute,
attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma  del  2001,
che, in quanto piu' ampia di quella conferita dagli statuti  speciali
in materia di igiene e sanita'  e  assistenza  ospedaliera,  comporta
l'operativita' della clausola di maggior favore di  cui  all'art.  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo
V della parte  seconda  della  Costituzione),  e  spetta  anche  alle
Province autonome, con conseguente facolta' per  lo  Stato  di  porre
solo i principi fondamentali della disciplina (ex multis, sentenze n.
9 del 2022 e n. 231 del 2017). 
    D'altronde,  questa   Corte   ha,   piu'   volte,   espressamente
qualificato l'unica competenza legislativa della Provincia in materia
sanitaria (quella appunto di cui all'art. 9, numero 10, dello statuto
regionale) come una competenza di tipo concorrente (sentenze n. 134 e
n. 59 del 2006, n. 182 del 1997 e n. 373 del 1995). 
    Priva di fondamento  e'  anche  l'altra  argomentazione  espressa
dalla difesa della Provincia, secondo la quale i dirigenti  sanitari,
dei cui incarichi  si  tratta,  rientrerebbero  nella  piu'  generale
categoria  del  personale  dei  cosiddetti  enti  strumentali   della
Provincia, di modo che la relativa disciplina  sarebbe  riconducibile
alla  materia  di  competenza  esclusiva  provinciale  in   tema   di
«ordinamento  degli  uffici  provinciali  e  del  personale  ad  essi
addetto» (art. 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale della
Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol). 
    Tale tesi contrasta, infatti, con le caratteristiche fondamentali
delle articolazioni locali del  Servizio  sanitario  nazionale  quale
disciplinato dalla legislazione nazionale e che,  per  questa  parte,
vincola espressamente le stesse  Regioni  a  statuto  speciale  e  le
Province autonome (si veda l'art. 19 del  d.lgs.  n.  502  del  1992,
anche dopo la sentenza di questa Corte n. 354 del 1994). 
    5.2.- Le disposizioni contenute nell'art. 15,  comma  7-bis,  del
d.lgs. n. 502 del 1992,  relative  al  conferimento  degli  incarichi
sanitari di direzione di struttura complessa costituiscono, ad avviso
del giudice a quo, principi fondamentali della  legislazione  statale
in materia «tutela della salute», vincolanti come tali rispetto  alla
potesta' legislativa concorrente della Provincia autonoma di Bolzano. 
    La dirigenza  sanitaria  risulta  sottoposta  ad  una  disciplina
speciale (rispetto a quella generale  della  dirigenza  prevista  dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  recante  «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»), contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992,  il  cui  art.  3,
comma 1-bis, stabilisce  che  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
delle unita' sanitarie locali «sono disciplinati con  atto  aziendale
di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri  previsti  da
disposizioni regionali». 
    Dal  punto  di  vista  organizzativo,   il   direttore   generale
dell'azienda sanitaria adotta, pertanto, l'atto aziendale di  diritto
privato, con cui individua  le  strutture  operative,  qualificandole
come semplici o come complesse, e i compiti da  affidare  ai  diversi
direttori. Con specifico  riferimento,  poi,  al  conferimento  degli
incarichi di direzione di struttura complessa, la disciplina  statale
aveva, in una prima  fase,  progressivamente  ampliato  il  carattere
fiduciario delle nomine effettuate dal direttore generale, allo scopo
di valorizzarne il legame con la sua responsabilita' manageriale. 
    In proposito, va ricordato che il testo originario dell'art.  15,
comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva stabilito per  i  dirigenti
di  secondo   livello   un   procedimento   selettivo   secondo   cui
«[l]'attribuzione dell'incarico viene effettuata,  previo  avviso  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  dal
direttore  generale  in  base  alla  graduatoria  di   una   apposita
commissione di esperti. La  commissione  e'  nominata  dal  direttore
generale ed e' composta dal direttore sanitario e da due esperti,  di
cui  uno  designato  dalla  regione  tra  i  professori  universitari
ordinari  della  disciplina,  ed  uno  designato  dal  consiglio  dei
sanitari  tra  i  dirigenti  di  secondo  livello  della   disciplina
dipendenti dal Servizio  sanitario  nazionale;  in  caso  di  mancata
designazione da parte della regione  e  del  consiglio  dei  sanitari
entro trenta giorni dalla richiesta, la  designazione  e'  effettuata
dal Ministro della sanita' su richiesta dell'unita' sanitaria  locale
o dell'azienda  ospedaliera.  La  commissione  forma  la  graduatoria
previo colloquio e valutazione  del  curriculum  professionale  degli
interessati». 
    Poco dopo, l'art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,  n.
517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,
recante riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha modificato il
testo dell'art. 15, stabilendo che la commissione  non  avrebbe  piu'
dovuto formare una graduatoria, ma sarebbe stata chiamata a  valutare
solo  l'idoneita'  dei  candidati  allo  svolgimento   dell'incarico,
predisponendo un elenco  di  idonei,  nel  cui  ambito  il  direttore
generale  avrebbe  effettuato  la  nomina.   La   natura   fiduciaria
dell'incarico e'  stata,  quindi,  ulteriormente  rafforzata  con  la
successiva riforma del servizio sanitario nazionale realizzata con il
decreto  legislativo  19  giugno  1999,  n.   229   (Norme   per   la
razionalizzazione  del  Servizio   sanitario   nazionale,   a   norma
dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), attraverso  la
modifica  della  composizione  della  commissione  di  esperti,   con
l'ampliamento della componente direttamente designata  dal  direttore
generale (art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999). 
    Il successivo d.l. n. 158 del 2012, come  convertito,  senza  far
venire meno il carattere negoziale e fiduciario dell'atto  finale  di
nomina, ha introdotto, con l'art. 4, le  regole  previste  dal  comma
7-bis dell'art. 15 del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  modificando,  in
particolare, la composizione e i criteri di nomina della  commissione
(«la selezione viene  effettuata  da  una  commissione  composta  dal
direttore sanitario dell'azienda interessata e da  tre  direttori  di
struttura  complessa  nella  medesima  disciplina  dell'incarico   da
conferire, individuati  tramite  sorteggio  da  un  elenco  nazionale
nominativo  costituito  dall'insieme  degli  elenchi  regionali   dei
direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali  del
Servizio sanitario nazionale»). 
    A questa commissione e' attribuito  il  compito  di  formare  una
graduatoria, all'esito della valutazione comparativa  dei  candidati,
dei loro curricula e delle risultanze dei colloqui, e  di  comunicare
al direttore generale una rosa di tre nomi, in ragione del  punteggio
finale loro assegnato, tra i quali il direttore generale e'  chiamato
a scegliere, con l'obbligo di motivare analiticamente la scelta,  ove
intenda nominare uno dei due candidati che non  hanno  conseguito  il
migliore punteggio. 
    Tale attivita' di  valutazione,  che  ha  il  suo  esito  in  una
graduatoria (con relativi punteggi assegnati ai  candidati),  sebbene
presenti  caratteri  di  accentuata  procedimentalizzazione,  rimane,
comunque,  preparatoria  di  un  provvedimento  finale,  quello   del
conferimento dell'incarico dirigenziale di struttura  complessa,  che
mantiene intatta la sua natura di atto  discrezionale,  quale  scelta
fiduciaria  del  direttore  generale,  sebbene  questa  debba  essere
specificamente motivata,  laddove  il  candidato  prescelto  non  sia
quello che ha conseguito il migliore punteggio. 
    5.3.-  Questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  354  del  1994,  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2  dell'art.  19
del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui elevava senz'altro  al
rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale una serie di
articoli  del  detto  complesso  normativo  e,  pertanto,  anche  con
riguardo alle norme contenute nell'art. 15, comma 7-bis, dello stesso
d.lgs.,  si  potrebbe  sostenere  che  non  possa   operare   analogo
automatismo, dovendosi valutare concretamente la portata di principio
fondamentale di ciascuna disposizione (ex multis, sentenze n. 170 del
2001, n. 482 del 1995, n. 464 del 1994 e n. 349 del 1991). 
    Tuttavia,  nel  caso  di  specie,  deve   essere   condivisa   la
valutazione del rimettente  sulla  natura  di  principi  fondamentali
delle disposizioni richiamate. 
    Ed invero, i precetti fissati  dall'art.  15,  comma  7-bis,  del
d.lgs. n. 502 del 1992, nel disciplinare la procedura di conferimento
dell'incarico  di  dirigente  di   struttura   sanitaria   complessa,
risultano, indubbiamente, da qualificare come  principi  fondamentali
della legislazione, essendo funzionali all'esigenza, che  costituisce
la stessa ratio legis della  novella  legislativa,  da  un  lato,  di
assicurare l'imparzialita' e la specifica competenza dei membri della
commissione e, dall'altro, di individuare i  soggetti  oggettivamente
piu'  titolati  per  assumere  l'incarico  direttivo,  rendendo,  nel
contempo,  la  procedura   di   nomina   pienamente   trasparente   e
controllabile. 
    5.4.- Il rimettente individua analiticamente le differenze tra la
procedura di conferimento dell'incarico  di  direttore  di  struttura
complessa prevista  dalle  disposizioni  statali  e  quella,  invece,
stabilita dalla disciplina provinciale di cui all'art. 6 della  legge
prov. Bolzano n. 4 del 2017. Esse riguardano, sotto un primo profilo,
il numero dei componenti della commissione (quattro  ai  sensi  della
disciplina statale, tre sulla base delle disposizioni provinciali)  e
le loro modalita' di nomina:  la  commissione  esaminatrice  prevista
dalla normativa statale e', infatti, composta per  i  tre  quarti  da
direttori di struttura complessa nella disciplina individuati tramite
sorteggio,  mentre  il  quarto   membro,   il   direttore   sanitario
dell'azienda sanitaria,  ne  fa  parte  di  diritto.  La  commissione
esaminatrice  prevista,  invece,  dalla  normativa   provinciale   e'
composta  da  due  membri  nominati  dal   Consiglio   dei   sanitari
dell'azienda sanitaria e dal direttore  del  comprensorio  sanitario,
mentre il  terzo  membro  e',  di  diritto,  il  direttore  sanitario
dell'azienda. 
    Inoltre, per quanto riguarda i candidati e l'atto di  nomina,  la
disciplina   statale   stabilisce   che    la    commissione    debba
obbligatoriamente indicare, ai fini  della  nomina,  i  migliori  tre
candidati sulla base del punteggio conseguito da ciascuno  di  questi
nella graduatoria finale e che il  direttore  generale,  laddove  non
scelga  il  candidato  col  punteggio  piu'   alto,   deve   motivare
analiticamente  la   propria   scelta.   Viceversa,   la   disciplina
provinciale stabilisce che la commissione indichi una rosa di  idonei
non  predeterminata  numericamente,  nell'ambito   della   quale   il
direttore generale puo' scegliere uno qualunque dei candidati,  senza
alcun obbligo di specifica motivazione. 
    L'art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del  2001,  si
limita pero' a stabilire, genericamente, che  «[l]'affidamento  a  un
dirigente  sanitario  di  un  incarico  di  direzione  di   struttura
complessa avviene ad opera del Direttore  generale,  che  sceglie  il
candidato da una rosa selezionata da un'apposita commissione,  previo
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il  Direttore
generale conferisce gli  incarichi  afferenti  all'area  ospedaliera,
sentiti  il  Direttore   sanitario   e   il   Direttore   dell'Unita'
organizzativa per il governo clinico  nonche'  consultandosi  con  il
Direttore del rispettivo  comprensorio  sanitario,  e  gli  incarichi
afferenti all'area territoriale consultandosi con  il  Direttore  del
rispettivo comprensorio sanitario.  La  procedura  di  selezione  dei
candidati nonche' la composizione e  nomina  della  commissione  sono
disciplinate  con  regolamento  di  esecuzione  in  conformita'  alla
vigente disciplina di settore». 
    A differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, la genericita'
della previsione normativa  provinciale  consente  un'interpretazione
costituzionalmente orientata della  disposizione,  come,  d'altronde,
dimostra il nuovo regolamento di esecuzione, successivo all'ordinanza
di rimessione, contenuto nel d. Pres. prov. Bolzano n.  29  del  2021
che,  senza  che  sia  intervenuta  alcuna   modifica   della   norma
provinciale,  ne  prevede  una  applicazione  conforme  ai   principi
fondamentali della legislazione statale. 
    Il nuovo regolamento contiene, infatti, una serie  di  previsioni
che risultano conformi ai principi fondamentali posti  dall'art.  15,
comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992. 
    Senza contraddire la norma  censurata,  esso  stabilisce  che  la
commissione di selezione debba essere composta da quattro membri - la
direttrice sanitaria/il direttore sanitario o una sua delegata/un suo
delegato, nonche' tre  direttori/direttrici  di  struttura  complessa
nella disciplina oggetto dell'incarico  -  questi  ultimi  componenti
individuati tramite sorteggio; l'obbligo di  valutazione  comparativa
di tutti i candidati all'incarico;  la  formazione,  sulla  base  dei
migliori punteggi attribuiti, di una terna di candidati da sottoporre
alla scelta finale del direttore generale; l'obbligo  di  motivazione
analitica dell'atto di nomina, laddove il direttore  generale  scelga
uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. 
    Deve ritenersi che la genericita'  delle  disposizioni  contenute
nell'art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001  e  lo
stesso rinvio, fatto da questa norma, nella sua  parte  finale,  alla
disciplina di settore  («La  procedura  di  selezione  dei  candidati
nonche' la composizione e nomina della commissione sono  disciplinate
con regolamento di esecuzione in conformita' alla vigente  disciplina
di settore») consentissero,  gia'  prima  dell'emanazione  del  nuovo
regolamento di  esecuzione,  una  interpretazione  costituzionalmente
orientata della disposizione, in grado di recepire  evolutivamente  i
principi posti dalla piu' recente legislazione statale. 
    Il giudice  rimettente,  pertanto,  essendo  stato  richiesto  di
accertare l'illegittimita' della procedura selettiva al solo fine  di
decidere sulla domanda di risarcimento del danno, ben avrebbe  potuto
addivenire  autonomamente,  in  via  interpretativa,  alla  soluzione
richiesta dall'attore, pur in assenza del regolamento di esecuzione. 
    6.- E' fondata, invece, in riferimento all'art. 117, terzo comma,
Cost., la questione avente ad oggetto  l'art.  6  della  legge  prov.
Bolzano n. 4 del 2017, ai sensi  del  quale  «[f]ino  all'entrata  in
vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 48, comma 3,
della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e  successive  modifiche,
continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 48, commi 4, 5
e 6, della medesima legge provinciale,  vigenti  sino  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. Fino  all'entrata  in  vigore
del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la
predisposizione  dell'elenco  dei   candidati   e'   nominata   dalla
Direttrice/dal Direttore generale ed  e'  composta  dalla  Direttrice
sanitaria/dal Direttore  sanitario  o  da  una  sua  delegata/un  suo
delegato  e  da  due  esperte  o  esperti  nella  disciplina  oggetto
dell'incarico, di cui una nominata/uno  nominato  dal  Consiglio  dei
sanitari». 
    Sebbene l'entrata in vigore del nuovo regolamento di  esecuzione,
di cui all'art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001,
abbia determinato, come  gia'  rilevato,  l'abrogazione  dell'art.  6
della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, e' alla luce di  tale  norma
che il Tribunale  di  Bolzano  e'  chiamato  a  svolgere  il  proprio
sindacato giurisdizionale e, percio', la sollevata questione risulta,
comunque, rilevante nel giudizio in corso. 
    La  norma  censurata,  entrata  in  vigore  l'11   maggio   2017,
stabiliva, sia pure solo in  via  transitoria,  fino  all'entrata  in
vigore del previsto regolamento di esecuzione, una composizione della
commissione di selezione palesemente in contrasto con  il  meccanismo
di  sorteggio  stabilito  a  livello  nazionale  gia'  nel   2012   e
costituente,  senza  dubbio,  un  principio  fondamentale  idoneo   a
vincolare la potesta' legislativa provinciale concorrente. 
    Piu'  precisamente,  mentre  la  norma  statale  prevede  che  la
commissione sia composta per i tre quarti da direttori  di  struttura
complessa, scelti tramite  sorteggio,  nell'ipotesi  delineata  dalla
norma   provinciale   censurata,   oltre   al   direttore   sanitario
dell'azienda (membro di diritto), fanno parte della  commissione  due
esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria. Senza che,
come rilevato dallo stesso giudice a quo, la  formulazione  letterale
della norma censurata consentisse, in alcun modo, un adeguamento,  in
via interpretativa, della disposizione ai principi fondamentali della
legislazione. 
    La questione e', in conclusione, fondata e deve, pertanto, essere
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art.  6  della  legge
prov. Bolzano n. 4 del 2017. 
    7.- L'accoglimento della  questione  per  contrasto  della  norma
censurata con  l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  in  relazione  ai
principi fondamentali  relativi  alla  scelta  dei  componenti  della
commissione di selezione tra  i  direttori  di  struttura  complessa,
posti dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, comporta
l'assorbimento delle questioni riferite agli ulteriori parametri.