ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  24
marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A), promosso dalla Tribunale ordinario
di Torino, sesta sezione penale, con ricorso notificato il  14  marzo
2022, depositato in cancelleria il 18 marzo 2022, iscritto  al  n.  4
del registro conflitti tra poteri dello Stato 2021 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  13,  prima  serie  speciale,
dell'anno 2022, fase di merito. 
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  18  ottobre  2022  il  Giudice
relatore Augusto Antonio Barbera; 
    udito l'avvocato Gaetano Pelella per la Camera dei deputati; 
    deliberato nella camera di consiglio del 10 novembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso depositato il 18 marzo 2022 (reg.  confl.  poteri
n. 4 del 2021), il  Tribunale  ordinario  di  Torino,  sesta  sezione
penale, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato,
in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter,  n.
11-A),  con  cui  la  Camera  dei  deputati  ha   reputato   che   le
dichiarazioni dall'allora deputato Stefano Esposito - contenute nello
scritto pubblicato il 1° settembre 2012, sulla sua pagina Facebook  -
fossero  espresse  nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari   e,
pertanto, riconducibili alla  garanzia  di  insindacabilita'  di  cui
all'art. 68, primo comma, della Costituzione. 
    2.- Il  ricorso  e'  promosso  nell'ambito  del  giudizio  penale
avviato nei confronti  del  deputato  Esposito,  imputato,  ai  sensi
dell'art. 595, commi 1, 2 e 3 del codice penale e 13  della  legge  8
febbraio 1948, n. 47  (Disposizioni  sulla  stampa),  poiche',  quale
autore    dello     scritto     apparso     sul     sito     internet
www.facebook.com/stefanoesposito pubblicato  il  1°  settembre  2012,
avrebbe offeso la reputazione di D. L., G. V. e  G.  R.,  affermando:
«stanotte durante l'attacco al cantiere di  Chiomonte  indovinate  un
po' chi dava supporto ai  teppisti  informandoli  via  cellulare  dei
movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto  coordinato  da  [D.  L.],
portavoce di [G.  R.]  che  e'  agli  arresti  domiciliari  e  quindi
dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!». 
    2.1.- A seguito della querela presentata dalle persone offese, il
pubblico ministero ha esercitato l'azione penale,  ritenendo  che  le
affermazioni dell'imputato avessero contenuto diffamatorio e  fossero
aggravate dall'attribuzione di fatti determinati e  dalla  diffusione
dell'offesa con un mezzo di pubblicita'. 
    2.2.- Nel corso del giudizio, l'imputato  ha  depositato  memoria
con la  quale  ha  chiesto  che  il  Tribunale  adito  disponesse  la
trasmissione degli atti per le  determinazioni  di  cui  all'art.  3,
commi 3 e 4, della legge 20 giugno 2003,  n.  140  (Disposizioni  per
l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonche'  in  materia
di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato). 
    2.3.- Il Tribunale di Torino, ritenendo «non del  tutto  evidente
ne' la sussistenza di una prevalente  causa  di  proscioglimento  nel
merito ne' la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi  della
causa  di  non  punibilita',  con  riferimento  a  tutte  le  diverse
manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione», il 7  novembre
2017 ha disposto la trasmissione di copia degli atti al Senato  della
Repubblica, sospendendo il processo fino alla relativa decisione. 
    In seguito alla comunicazione del Presidente del Senato,  secondo
cui all'epoca dei fatti l'imputato  apparteneva  all'altro  ramo  del
Parlamento, gli atti sono stati trasmessi alla  Camera  dei  deputati
con ordinanza del 6 dicembre 2017. 
    3.- La Giunta per le autorizzazioni della Camera,  con  richiesta
di deliberazione presentata  alla  Presidenza  il  3  dicembre  2019,
ritenuti sussistenti i presupposti per  l'applicazione  dell'art.  68
Cost.,  ha  trasmesso  la  relazione   all'aula,   esprimendosi   per
l'insindacabilita' delle dichiarazioni. 
    3.1.- Nella seduta del 24 marzo  2021,  accogliendo  la  proposta
della Giunta, l'Assemblea della Camera dei deputati ha deliberato che
«i fatti per i quali e' in corso  il  procedimento  [...]  concernono
opinioni espresse [da  Stefano  Esposito]  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  ai  sensi  del  primo   comma   dell'articolo   68   della
Costituzione». 
    4.- Da tanto prende avvio  l'insorto  conflitto.  Ad  avviso  del
Tribunale di Torino, infatti, va  annullata  la  deliberazione  della
Camera dei deputati che preclude  il  sindacato  giurisdizionale  sul
fatto oggetto di imputazione. 
    4.1.- Il Tribunale premette che  lo  scritto  dell'on.  Esposito,
pubblicato  su  un  social   network,   rientra   nell'ambito   delle
dichiarazioni rese extra moenia, tipologia in  relazione  alla  quale
questa Corte richiede, al fine di ravvisarne il nesso con la funzione
parlamentare, la presenza di due concorrenti requisiti. 
    Il primo di  essi  e'  rappresentato  dal  legame  temporale  fra
attivita' parlamentare ed attivita' esterna, tale  da  far  si'  «che
questa venga ad assumere una finalita' divulgativa della  prima»;  il
secondo  consiste,  invece,  nella  «sostanziale  corrispondenza   di
significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni  e
gli atti esterni, al di  la'  delle  formule  letterarie  usate,  non
essendo sufficiente ne'  un  semplice  collegamento  tematico  o  una
corrispondenza  contenutistica  parziale,  ne'  un   mero   "contesto
politico" entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi»
(e' citata la sentenza di questa Corte n. 144 del 2015). 
    4.2.- Poste tali considerazioni, il Tribunale osserva poi che  il
riconoscimento del nesso funzionale fra la pubblicazione in questione
e l'attivita' parlamentare posta in  essere,  in  epoca  antecedente,
dall'on. Esposito si basa sulla documentazione fornita  dallo  stesso
interessato all'organo deliberante. 
    Tale  documentazione  comproverebbe   la   sussistenza   di   una
«personale  battaglia  politica»  del  predetto   in   favore   della
realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocita' Torino-Lione,
che  ha  costituito   «un   tema   centrale   della   sua   attivita'
parlamentare», per la quale «e' stato destinatario di un gran  numero
di querele, allo stato quasi tutte archiviate, sporte da esponenti  e
sostenitori del movimento cosiddetto  "no-TAV",  a  cui  appartengono
anche G. V., G. R. e D. L., [...] presentatori della querela  da  cui
trae  origine  il  procedimento»  (relazione  della  Giunta  per   le
autorizzazioni del 3 dicembre 2019). 
    4.3.- Tale documentazione viene scrutinata,  nel  dettaglio,  con
indicazione delle ragioni per le quali  essa  non  sarebbe  idonea  a
supportare il giudizio di sussistenza del nesso funzionale. 
    4.4.- Su tali basi, il Tribunale  evidenzia  che  gli  interventi
antecedenti le  dichiarazioni  oggetto  di  processo,  addotti  dalla
Giunta a sostegno dell'insindacabilita' delle affermazioni  riportate
nel   capo   di   imputazione,   non   presentano   la   «sostanziale
corrispondenza»  necessaria  a  far  ritenere  sussistente  il  nesso
funzionale, e che, pertanto, le accuse rivolte dall'on. Esposito alle
tre  persone  offese   appaiono   «connesse   soltanto   latu   sensu
all'attivita' parlamentare». 
    5.-  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Camera  dei  deputati,
chiedendo che il ricorso sia rigettato. 
    La Camera premette che l'on. Esposito «e' da sempre  un  convinto
sostenitore della  realizzazione  della  linea  ferroviaria  ad  alta
velocita' sulla tratta Torino-Lione» e che «su  tale  tema  [...]  ha
svolto un'intensa attivita' parlamentare». 
    Con  riguardo  agli  atti  tipici  di  esercizio  della  funzione
parlamentare, gia' presi in esame dal Tribunale ricorrente, la Camera
osserva  che  essi  non  andrebbero  valutati  «in  maniera  singola,
separata, frammentaria ed episodica», ma, piuttosto, come il riflesso
della  «pregressa  attivita'  parlamentare»  del  deputato  Esposito,
intesa  a  criticare  le  manifestazioni  violente   del   cosiddetto
movimento   no-TAV,   rivolgendo   censure   anche   a    «specifiche
personalita'» di esso. 
    Ai  fini  della  insindacabilita',  in  ogni  caso,  non  sarebbe
indispensabile individuare uno specifico atto  parlamentare  dell'on.
Esposito che si riferisca puntualmente agli  scontri  avvenuti  nella
notte del 31 agosto 2012. 
    5.1.- Oltre a tali ultimi atti, la Camera riproduce il  testo  di
ulteriori interventi svolti dal deputato  Esposito  in  aula,  con  i
quali  egli  ha  ripetutamente  denunciato  la  presenza  di   gruppi
intenzionati ad azioni violente contro  il  cantiere,  alimentati  da
«noti esponenti dei centri sociali» e da «sindaci che hanno scelto la
piazza, molto spesso violenta». 
    Tali atti, secondo la Camera, «confermano [...] la continuita'  e
l'assiduita' delle denunce in sede parlamentare»  da  parte  dell'on.
Esposito. 
    In ogni caso, il deputato Esposito  avrebbe  fatto  menzione  dei
fatti del 31 agosto 2012 nell'intervento in aula del 4 ottobre  2012,
e sarebbe tornato sul tema con  atti  parlamentari  posti  in  essere
nella successiva legislatura, ove egli era divenuto senatore. 
    Secondo la  Camera,  la  «finalita'  divulgativa»  dell'attivita'
parlamentare,   tale   da   assicurare    l'insindacabilita'    delle
dichiarazioni, sarebbe compatibile con «atti  tipici  successivi»  ai
fatti, purche' prevedibili sulla base della specifica situazione. 
    5.2.- La Camera dei deputati si sofferma,  poi,  sulle  biografie
delle tre persone offese dal reato del quale conosce il Tribunale  di
Torino, osservando che G. R. e D. L. sarebbero esponenti di un centro
sociale dedito alla violenza in Val di Susa, e sarebbero stati  anche
penalmente condannati. 
    Quanto a G. V., vice sindaco di un Comune di quei luoghi, sovente
avrebbe  preso  parte  a   sua   volta   «a   manifestazioni,   anche
"facinorose"». 
    In tali aspetti, la Camera riconosce i profili degli agitatori  e
dei sindaci locali, la cui azione  e'  stata  piu'  volte  denunciata
dall'on. Esposito in sede parlamentare. 
    Da cio' deriverebbe ulteriore conferma della  corrispondenza  tra
quanto affermato su Facebook dal deputato  Esposito,  e  quanto  gia'
rilevato da quest'ultimo con atti parlamentari tipici. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Torino, sesta  sezione  penale,  ha
promosso conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  (reg.
confl. poteri n. 4 del 2021), chiedendo a questa Corte di  dichiarare
che non spettava alla Camera dei deputati affermare che i fatti per i
quali procede a carico del membro del  Parlamento  Stefano  Esposito,
per il delitto di cui agli artt. 595, commi 1, 2 e 3, cod. pen. e  13
della legge n. 47 del 1948, commesso in danno di D. L., G.  V.  e  G.
R., concernono opinioni espresse da  un  parlamentare  nell'esercizio
delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili ai  sensi  dell'art.
68, primo comma, Cost. Il ricorso  chiede,  pertanto,  l'annullamento
della deliberazione di insindacabilita' della Camera dei deputati del
24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A). 
    2.-  Deve  essere  confermata  l'ammissibilita'  del   conflitto,
sussistendone  i  presupposti  soggettivi  ed  oggettivi,  come  gia'
ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 35 del 2022. 
    In particolare, nessun dubbio sussiste sulla  legittimazione  del
Tribunale di Torino a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, trattandosi di organo giurisdizionale, in  posizione  di
indipendenza costituzionalmente garantita,  competente  a  dichiarare
definitivamente la volonta' del potere cui appartiene  nell'esercizio
delle funzioni attribuitegli (ex plurimis, sentenze n. 110 del 2021 e
n. 133 del 2018; ordinanza n. 148 del 2020). 
    Analogamente, e' pacifica la legittimazione passiva della Camera,
quale organo competente a dichiarare in modo  definitivo  la  propria
volonta' in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma,  Cost.
(ex multis, sentenze n. 133 e n. 59 del 2018 e n. 144 del 2015). 
    La  circostanza  che  Stefano  Esposito  fosse   senatore   della
Repubblica al tempo della  proposizione  dell'odierno  conflitto  non
incide sul  riconoscimento  alla  sola  Camera  della  legittimazione
passiva, posto che  le  dichiarazioni  di  cui  si  e'  affermata  la
insindacabilita' sono state rilasciate quando l'imputato era deputato
(sentenze n. 110 del 2021, n. 30 del 2002 e n. 252 del 1999). 
    3.- La Camera ha reputato insindacabile, ai sensi  dell'art.  68,
primo comma, Cost. la seguente dichiarazione  pubblicata  da  Stefano
Esposito  sulla  propria  pagina  Facebook  il  1°  settembre   2012:
«stanotte durante l'attacco al cantiere di  Chiomonte  indovinate  un
po' chi dava supporto ai  teppisti  informandoli  via  cellulare  dei
movimenti della polizia? [G. V.]. Il tutto  coordinato  da  [D.  L.],
portavoce di [G.  R.]  che  e'  agli  arresti  domiciliari  e  quindi
dispensa ordini dalla poltrona di casa sua. Un vero schifo!». 
    Il Tribunale di  Torino  ritiene  che  tale  frase,  testualmente
riprodotta  nel  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni,  non  sia
divulgativa di  alcun  atto  parlamentare  attribuibile  al  deputato
Esposito, con la conseguenza di non poter  essere  ritenuta  opinione
espressa nell'esercizio della funzione. 
    La difesa della Camera dei deputati obietta che Stefano  Esposito
ha posto  in  essere,  durante  il  proprio  mandato  in  Parlamento,
«un'intensa attivita' parlamentare», volta sia  a  «stigmatizzare  le
manifestazioni  di  protesta»   contro   i   lavori   relativi   alla
realizzazione in  Val  di  Susa  della  linea  ferroviaria  dell'alta
velocita' (TAV), sia a sottolineare  che  tali  manifestazioni  erano
degenerate in reiterati atti di violenza, anche nei  confronti  delle
forze dell'ordine. 
    Quanto a questi episodi, il deputato Esposito avrebbe piu'  volte
denunciato il ruolo di sostenitori e fiancheggiatori  svolto  sia  da
sindaci locali, sia da membri di centri sociali,  cosi'  coinvolgendo
le persone offese dal reato, che rivestono l'una  il  ruolo  di  vice
sindaco di un Comune  della  Val  di  Susa,  e  le  altre  quello  di
attivisti di un centro sociale che si oppone ai lavori. 
    La Camera ha indicato  numerosi  atti  parlamentari  attribuibili
all'on. Esposito, a comprova di tali affermazioni. 
    Ne deriverebbe che le dichiarazioni  pubblicate  su  Facebook,  e
riferite ad un «attacco al cantiere di Chiomonte» nella sera  del  31
agosto 2012, dovrebbero essere  valutate  non  in  «maniera  singola,
separata, frammentaria ed episodica», ma come una divulgazione  delle
opinioni piu' volte espresse dal deputato Esposito, mediante gli atti
parlamentari cosi' indicati. 
    4.- Il ricorso e' fondato. 
    Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per ravvisare un nesso
funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un  parlamentare
e l'espletamento delle sue funzioni -  al  quale  e'  subordinata  la
prerogativa dell'insindacabilita' di cui all'art.  68,  primo  comma,
Cost. - e' necessario che le stesse possano essere riconosciute  come
espressione dell'esercizio di attivita' parlamentare (sentenze n.  10
e n. 11 del 2000; in seguito, ex plurimis, sentenze n. 59 del 2018  e
n. 144 del 2015), vale a dire che assumano carattere  divulgativo  di
quanto riconducibile a quest'ultima (sentenze n. 265 del 2014, n. 221
del 2014, n. 55 del 2014, n. 81 del 2011 e n. 420 del 2008). 
    Si e' aggiunto che non e' «da escludere,  in  astratto,  che  nel
sistema  costituzionale  italiano  l'insindacabilita'  possa  coprire
anche dichiarazioni rese extra moenia, non  necessariamente  connesse
ad  atti  parlamentari,  ma  per  le  quali  si   ritenga   nondimeno
sussistente un evidente e qualificato  nesso  con  l'esercizio  della
funzione parlamentare» (sentenze n. 133 del 2018). 
    5.- Il conflitto in esame concerne la  delibera  parlamentare  di
insindacabilita' di una dichiarazione resa extra moenia, con la quale
l'on. Esposito non si e' limitato a segnalare alla pubblica  opinione
la circostanza che il cantiere TAV  veniva  reso  oggetto  di  azioni
violente da parte di membri di gruppi sociali,  con  il  sostegno  di
amministratori  locali  non  meglio  identificati,  come  piu'  volte
denunciato con atti tipici in Parlamento. 
    Difatti, la dichiarazione oggetto del processo penale non solo si
riferisce ad un episodio particolare, ossia alla presunta aggressione
del 31 agosto 2012 in danno del  cantiere,  ma  soprattutto  aggiunge
l'attribuzione  alle   persone   offese   dal   reato,   nominalmente
individuate, di  un  fatto  specifico,  ossia  di  avere  avvisato  i
«teppisti»  dei  «movimenti  della  polizia»,  cosi'  dando  loro  un
«supporto» operativo del tutto peculiare, attraverso un'attivita'  di
delazione che sarebbe  stata  avviata  dal  vice  sindaco  G.  V.,  e
sfruttata da D. L. e G. R. per coordinare l'azione violenta. 
    5.1.- Cio'  premesso,  ne'  la  relazione  della  Giunta  per  le
autorizzazioni, ne' la deliberazione della Camera del 24 marzo  2021,
ne' la difesa della Camera stessa indicano atti parlamentari dell'on.
Esposito,  anteriori  o  contestuali   alle   dichiarazioni   oggetto
dell'imputazione, che abbiano un contenuto  corrispondente  a  quanto
pubblicato  su  Facebook,  vale  a  dire  che  denuncino  la  pretesa
delazione appena  indicata,  e  l'uso  di  coordinamento  dell'azione
violenta che ne sarebbe stato fatto. 
    6.-  A  tal  fine,  non  possono  avere  rilievo  -  secondo   la
giurisprudenza di questa Corte -  gli  atti  parlamentari  posteriori
alla dichiarazione reputata insindacabile, perche', per  definizione,
quest'ultima non puo' essere  divulgativa  dei  primi  (ex  plurimis,
sentenza n. 55 del 2014). 
    Cio' vale anzitutto per gli interventi in aula dell'8,  14  e  28
maggio 2013 e del 3, 11 e 23 luglio  2013,  menzionati  nell'atto  di
costituzione della Camera. Analoga conclusione va poi  tratta  quanto
all'intervento in aula del 4 ottobre 2012, che non solo  non  accenna
al  fatto  specifico  oggetto  dell'imputazione  penale,  riferendosi
genericamente alle azioni violente contro il cantiere TAV dell'estate
2012, ma si situa comunque ad una  significativa  distanza  temporale
dalla dichiarazione su  Facebook  del  1°  settembre  precedente  (ex
plurimis, sentenza n. 258 del 2006, che esclude il  nesso  funzionale
quando l'atto parlamentare e' successivo di oltre dieci giorni  dalla
dichiarazione resa extra moenia; inoltre, sentenza n. 435  del  2002,
con riferimento ad una cesura di otto giorni). 
    Si puo' percio' escludere  la  «sostanziale  contestualita'»  tra
atto parlamentare e dichiarazione incriminata  (sentenza  n.  97  del
2008),  e  che  il  primo  fosse  «gia'  preannunciato»  o   comunque
«prevedibile sulla base della specifica situazione» il  1°  settembre
2012, quando tale dichiarazione e' stata resa pubblica  (sentenza  n.
335 del 2006). 
    7.-  Con  riguardo  agli  atti  di   esercizio   della   funzione
parlamentare da parte del deputato Esposito anteriori al 1° settembre
2012, indicati dalla difesa della Camera e in parte gia' valutati dal
Tribunale di Torino, molti di essi hanno senza dubbio per oggetto  le
violente azioni di sabotaggio al cantiere TAV, paventate o attribuite
talvolta  a  esponenti  dei  centri  sociali,   con   l'appoggio   di
amministratori locali. 
    Si tratta,  in  particolare,  degli  interventi  in  aula  svolti
durante le sedute n. 384 e  n.  386,  rispettivamente  del  18  e  20
ottobre 2010, la seduta n. 489 del 21 giugno 2011, la seduta  n.  494
del 30 giugno 2011, la seduta n. 611 del 26 marzo 2012; la seduta  n.
614 del 29 marzo 2012 e la seduta n. 644 del 24 aprile 2012. 
    Analogo contenuto hanno l'intervento  relativo  alla  mozione  n.
1-00437 del 22 settembre 2010, l'interpellanza urgente n. 2-01137 del
28 giugno 2011, la mozione n. 1-00711 del 15 settembre 2011,  nonche'
la mozione n. 1-00980 del 29 marzo 2012. 
    In tutti i citati casi non vi e' alcun riferimento specifico alle
persone dei querelanti,  ne'  ad  una  loro  specifica  attivita'  di
propalazione e  di  successivo  impiego  di  informazioni  riservate,
concernente «i movimenti  della  polizia»,  ovverosia  il  fatto  che
connota la  dichiarazione  apparsa  sulla  pagina  Facebook  dell'on.
Esposito il giorno 1° settembre 2012. 
    Nessun  rilievo  possono,  infine,  assumere  l'interrogazione  e
l'interpellanza parlamentare n. 3-00906 del  9  febbraio  2010  e  n.
2-00961 dell'8 febbraio 2011, posto  che  tali  atti  si  riferiscono
all'opportunita' di realizzare l'opera  TAV,  senza  recare  cenno  a
episodi di violenza o boicottaggio. 
    8.- In definiva, non risulta alcuna opinione, resa nell'esercizio
della funzione parlamentare, che abbia un  contenuto  nella  sostanza
corrispondente al fatto specifico  denunciato  dall'on.  Esposito  su
Facebook con la dichiarazione reputata insindacabile. 
    Ne consegue che la deliberazione della Camera dei deputati del 24
marzo 2021,  affermando  erroneamente  la  insindacabilita'  di  tale
dichiarazione, ha menomato le attribuzioni del Tribunale  di  Torino,
perche' difetta il nesso funzionale tra le affermazioni  oggetto  del
procedimento penale  e  l'attivita'  compiuta  in  sede  parlamentare
dall'on. Esposito. 
    Tale deliberazione va percio' annullata.