ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 12, commi
2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con l'art.  15,  comma  2);
13, comma 1; 18; 19; 20; 21 e 24, comma 2 (quest'ultimo in  combinato
disposto con l'art. 31,  comma  1,  lettera  f),  della  legge  della
Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, recante  «Disciplina  delle
modalita' e delle procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione  del
canone in attuazione dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante  norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)  e  ss.mm.ii.»,
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato  il  29  settembre  -  5  ottobre  2021,   depositato   in
cancelleria il 6 ottobre 2021, iscritto al n. 57 del registro ricorsi
2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  44,
prima serie speciale, dell'anno 2021. 
    Visti l'atto di costituzione della  Regione  Basilicata,  nonche'
l'atto di intervento di Enel Produzione spa; 
    udito nell'udienza pubblica  del  22  novembre  2022  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    udito l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo  per  il  Presidente
del Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 23 novembre 2022. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto  al
n.  57  del  registro  ricorsi  2021,  ha   promosso   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. «12, commi 2 e 3,  13,  comma
1, 15 comma 2, 18, 19, 20, 21 e  24,  comma  2»,  della  legge  della
Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 29, recante  «Disciplina  delle
modalita' e delle procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di
grandi derivazioni idroelettriche in Basilicata e determinazione  del
canone in attuazione dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante  norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)  e  ss.mm.ii.»,
in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Premette  il  ricorrente  che  le  norme  impugnate   recano   la
disciplina regionale diretta  a  regolare  i  processi  autorizzatori
riguardanti le concessioni di  grandi  derivazioni  idroelettriche  e
lamenta che esse solo apparentemente rispetterebbero  il  riparto  di
competenze legislative fissato  dall'art.  117,  terzo  comma,  Cost.
nella materia  concorrente  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale dell'energia». 
    Nota, in termini generali, l'Avvocatura generale dello Stato  che
«numerose  disposizioni  della  legge   impugna[ta]»   rimettono   la
disciplina di aspetti essenziali  a  determinazioni  di  regolamenti,
delibere di Giunta o bandi di gara senza indicare criteri  guida  per
l'esercizio  di  tale  futura  regolamentazione  sub-legislativa,  in
violazione del principio di legalita'. 
    1.1.-  Nello  specifico,  secondo  il  ricorso,  tutte  le  norme
soffrirebbero  del  medesimo  vizio  di  contrasto   con   l'invocato
parametro costituzionale tramite  la  violazione  della  «riserva  di
legge regionale» stabilita dal legislatore  statale  quale  principio
fondamentale della materia con l'art. 12, comma 1-ter, del d.lgs.  n.
79 del 1999. Il Governo, quindi, con otto motivi declina tale  comune
vizio  per   ciascuna   delle   impugnate   disposizioni   regionali,
raffrontando l'oggetto della disciplina demandata, di volta in volta,
dal  legislatore  nazionale  alla  legislazione  regionale   con   la
specifica previsione della legge reg. Basilicata n. 29 del 2021, che,
anziche' dettarne le regole, le affiderebbe alla discrezionalita'  di
un ulteriore atto regolamentare o amministrativo. 
    1.1.1.- In primo luogo, l'art. 12,  comma  2,  della  legge  reg.
Basilicata n. 29 del 2021 contrasterebbe con il comma 1-ter,  lettera
e), numero 1), dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, che,  tra  gli
ambiti assegnati alla disciplina legislativa  regionale,  ricomprende
il requisito di adeguata capacita' organizzativa e tecnica  richiesto
ai partecipanti alle procedure di assegnazione delle concessioni,  da
individuare imprescindibilmente  nella  «avvenuta  gestione,  per  un
periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici  aventi  una
potenza nominale media pari ad almeno 3 MW». 
    La norma impugnata violerebbe la riserva di  legge  regionale  in
quanto,   dopo   avere   previsto   la   necessita'   del   requisito
"professionale" minimo imposto dallo  Stato,  affida  a  disposizioni
regolamentari l'individuazione  del  suo  possibile  innalzamento  in
ragione di  complessita'  e  dimensione  degli  impianti  oggetto  di
assegnazione. 
    1.1.2.- In secondo luogo, l'art. 12, comma 3,  della  legge  reg.
Basilicata n. 29 del 2021 violerebbe  ancora  il  medesimo  art.  12,
comma 1-ter, lettera e), «numero 1)», del d.lgs. n. 79 del  1999  ove
affida all'amministrazione regionale la determinazione di «ulteriori»
requisiti di capacita' tecnica, organizzativa e finanziaria  e  cio',
ai sensi dell'art. 15, comma 2, della stessa legge regionale, con  un
regolamento che li definisce in  uno  agli  elementi  essenziali  del
bando di gara e ai criteri di selezione delle offerte. 
    La predeterminazione dei requisiti di ammissione degli  operatori
economici alle gare per l'assegnazione delle  concessioni  di  grandi
derivazioni  idroelettriche  non  avverrebbe,   dunque,   a   livello
legislativo, come richiesto dalla norma statale, ma sarebbe demandata
alla discrezionalita' amministrativa. 
    1.1.3.- In terzo luogo, l'art. 13 della legge reg. Basilicata  n.
29 del 2021, nella parte in cui demanda a un regolamento della Giunta
la definizione dei criteri di valutazione delle proposte  progettuali
e dei criteri di aggiudicazione, si  porrebbe  in  contrasto  con  le
norme di cui alle lettere c) ed e) del comma 1-ter dell'art.  12  del
d.lgs.  n.  79  del  1999,  che  alla   legge   regionale   affidano,
rispettivamente, i criteri di assegnazione  e  di  valutazione  delle
proposte progettuali. 
    La disposizione regionale, limitandosi a elencare taluni  criteri
minimi atti a orientare l'organo esecutivo, a questo rimetterebbe  la
definizione del loro esatto contenuto. 
    1.1.4.- L'Avvocatura dello Stato  censura,  altresi',  l'art.  18
della legge reg. Basilicata n. 29 del 2021, il quale demanda al bando
la  possibile  previsione  di  obblighi  e   limitazioni   gestionali
condizionanti l'ammissibilita' dei progetti di utilizzo delle opere e
delle acque presentati dai partecipanti alla gara,  «con  particolare
riguardo» ad  alcuni  elementi  indicati  espressamente  dalla  norma
(tutela della  sicurezza  di  persone  e  territorio,  previsione  di
utilizzo delle acque invasate per usi diversi, obblighi  di  cessione
di  acque  in  presenza  di  situazioni  straordinarie,  recupero   o
mantenimento della capacita' utile  di  invaso,  miglioramento  delle
modalita' gestionali per ridurre  gli  effetti  delle  variazioni  di
portata, rispetto  di  stabilite  condizioni  per  l'esercizio  e  la
manutenzione delle opere, rispetto della legislazione in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro). 
    La disposizione rimetterebbe, dunque, a livello amministrativo la
puntuale definizione degli imposti oneri in discrasia con l'art.  12,
comma 1-ter, lettera g), del d.lgs. n. 79 del  1999,  che  solo  alla
legge demanda la relativa definizione. 
    1.1.5.-  Il  ricorrente  dubita,  inoltre,   della   legittimita'
costituzionale dell'art. 19 della legge reg.  Basilicata  n.  29  del
2021 per contrasto con l'art. 12, comma 1-ter, lettera h), del d.lgs.
n. 79 del 1999. 
    La norma statale  interposta  demanda  alla  legge  regionale  la
determinazione dei «miglioramenti minimi in  termini  energetici,  di
potenza  di  generazione  e  di  producibilita'  da  raggiungere  nel
complesso  delle  opere  di  derivazione,  adduzione,  regolazione  e
condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e
connessione elettrica», mentre la  disposizione  lucana,  ancora  una
volta,   li   indica   in   maniera   solo   sommaria    demandandone
all'amministrazione  regionale  la   ulteriore   definizione,   senza
esattamente definirne l'ambito. 
    Cio', secondo il ricorrente, si avrebbe  in  quanto,  dopo  avere
rimesso la definizione dei miglioramenti  minimi  all'amministrazione
regionale, la norma si limita a disporre che nell'assegnazione  della
concessione  si  tiene  «in  particolare»  conto  degli  aspetti   di
incremento della  producibilita'  o  della  potenza  di  generazione,
incremento della potenza  nominale,  incremento  della  capacita'  di
regolazione  e  modulazione  della  produzione  degli   impianti,   e
dotabilita' di infrastrutture di accumulo idrico. 
    1.1.6.- E'  impugnato,  altresi',  l'art.  20  della  legge  reg.
Basilicata  n.  29  del  2021,   che   rimette   ancora   una   volta
all'amministrazione  regionale  la  definizione  dei  livelli  minimi
richiesti al concessionario in termini di miglioramento e risanamento
ambientale  del  bacino  idrografico  di  pertinenza,  limitandosi  a
determinare  in  «particolare»  taluni  obiettivi  (mantenimento   di
continuita' fluviale e livello dei laghi, modalita' di rilascio delle
portate nei corpi idrici a valle, tutela dell'ecosistema, valutazione
dei potenziali effetti cumulativi, conseguimento dell'equilibrio  tra
diversi elementi, ottimizzazione delle  funzioni  di  contenimento  e
regolazione delle piene). 
    La  disposizione,  dunque,  non   detterebbe   esaustivamente   i
risultati minimi da conseguire, come richiesto  dall'art.  12,  comma
1-ter, lettera i), del d.lgs. n. 79 del 1999,  ma  lascerebbe  spazio
alla determinazione amministrativa di «ulteriori criteri»  in  ambiti
non definiti dalla norma regionale. 
    1.1.7.- Con un settimo motivo di ricorso e' censurato  l'art.  21
della legge reg. Basilicata n. 29 del 2021, per violazione  dell'art.
12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. n. 79 del 1999. 
    Con tecnica analoga alle ultime due  disposizioni  impugnate,  il
legislatore lucano non avrebbe disciplinato puntualmente le misure di
compensazione ambientale e territoriale da destinare  ai  comuni  nel
cui territorio ricadono le opere idroelettriche, come  preteso  dalla
norma  statale,   ma   ne   avrebbe   demandato   la   determinazione
all'amministrazione regionale con «particolare riferimento» ad alcuni
interventi  (ripristino  ambientale  tramite  interventi   a   favore
dell'ecosistema, riassetto territoriale  e  viabilistico,  paesaggio,
risparmio  ed  efficienza  energetica,  conservazione  di  specie   e
habitat, sostegni economici e tecnici per mitigare  gli  effetti  del
cambiamento climatico). 
    Fissando solo taluni elementi  di  cui  l'amministrazione  dovra'
tenere   conto,   la   norma   regionale   lascerebbe   spazio   alla
determinazione amministrativa di «ulteriori criteri» in ambiti  dalla
stessa non definiti. 
    1.1.7.1.- Evidenzia lo Stato, in tutte e tre gli  ultimi  motivi,
che le disposizioni statali assunte a  norme  interposte  sono  state
introdotte a  seguito  della  riforma  di  cui  al  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e
semplificazione per le imprese e per  la  pubblica  amministrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
volta a garantire  valori  basilari  tra  i  quali  la  tutela  della
concorrenza e la tutela dell'ambiente e della  pubblica  incolumita',
«riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva».  Pertanto,
la remissione operata dagli impugnati artt. 19, 20 e 21  della  legge
reg. Basilicata n. 29 del 2021 alla regolazione  dell'amministrazione
regionale esporrebbe tali valori  al  rischio  di  cattivo  esercizio
della discrezionalita' amministrativa. 
    1.1.8.- In ultimo, e' oggetto di  impugnazione  l'art.  24  della
legge reg. Basilicata n. 29 del 2021,  relativo  alla  determinazione
del canone per l'utilizzo della forza  motrice  conseguibile  con  le
acque e con i beni costituenti la grande  derivazione  idroelettrica,
articolato  in   una   componente   fissa   e   in   una   variabile.
L'illegittimita'  costituzionale  della  disposizione,   sempre   per
contrasto con l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  deriverebbe  dalla
violazione della norma interposta di cui «all'art. 12,  comma  1-ter,
lett[era] e), d.lgs. n. 79 del 1999». 
    La norma impugnata determinerebbe  la  componente  fissa  in  «un
importo minimo non espressamente definito», se non «in un importo non
inferiore  a  35  euro  per  ogni  chilowatt»,  accompagnandosi  alla
previsione, contenuta nel successivo art. 31, comma  1,  lettera  f),
che demanda ad un apposito  atto  regolamentare  la  definizione  del
dovuto  dall'assegnatario  per  l'utilizzo  delle  opere  bagnate  e,
dunque, «la sua determinazione in concreto». 
    Il  ricorrente  si  duole,  in  particolare,  della   conseguente
incertezza  sull'ammontare  del   canone   idroelettrico,   che   non
consentirebbe di verificarne il rispetto  dei  principi  fondamentali
della onerosita'  della  concessione  e  della  proporzionalita'  del
canone allo sfruttamento della risorsa pubblica e alla  utilita'  che
ne ricava il concessionario. 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo
il rigetto del ricorso  con  declaratoria  di  non  fondatezza  delle
promosse questioni. 
    Premette la resistente che l'art. 12 del d.lgs. n.  79  del  1999
delega le regioni a  disciplinare,  con  legge,  le  modalita'  e  le
procedure di assegnazione delle concessioni di grandi  derivazioni  a
scopo idroelettrico e prescrive che le leggi regionali di  attuazione
si muovano nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e  degli
accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali
dell'ordinamento statale e delle disposizioni dallo  stesso  articolo
stabilite. Individua la Regione Basilicata la ratio  di  tale  delega
nell'essere il settore caratterizzato  dall'intreccio  delle  materie
della tutela della  concorrenza  e  della  tutela  dell'ambiente,  di
competenza  legislativa  statale  esclusiva,  e   della   produzione,
trasporto  e  distribuzione  nazionale  di  energia,  di   competenza
concorrente dello Stato e delle regioni. 
    Secondo  la  resistente,  la   legge   regionale   impugnata   ha
disciplinato modalita' e procedure di assegnazione delle  concessioni
idroelettriche nel pieno rispetto  dei  principi  fondamentali  della
legislazione statale  e  comunitaria  in  materia  di  produzione  di
energia idroelettrica  e  dei  relativi  procedimenti  partecipativi,
demandando a disposizioni regolamentari  solo  aspetti  di  carattere
strettamente tecnico-esecutivo. 
    2.1.- Deducendo che, neppure nelle ipotesi di riserva assoluta di
legge, e' escluso il potere di  emanare  regolamenti  per  assicurare
l'attuazione della legge, la Regione Basilicata  contesta,  a  monte,
l'esistenza stessa di una riserva di legge regionale in seno all'art.
12, commi 1-ter e 1-quinquies, del d.lgs. n. 79 del 1999,  in  quanto
frutto di  interpretazione  letterale  incoerente  con  la  normativa
costituzionale. Solo la Costituzione e gli statuti regionali,  e  non
gia' una legge statale,  potrebbero  prevedere,  a  suo  parere,  una
riserva di legge regionale. 
    Sottolinea, ancora, la resistente che con la riforma del Titolo V
della Costituzione e' stato assegnato un  ruolo  centrale  al  potere
regolamentare delle regioni  e  correlativamente,  nelle  materie  di
potesta' legislativa concorrente e residuale, ad esse sarebbe rimessa
la scelta se dettare la relativa  disciplina  con  fonte  primaria  o
secondaria. 
    Sarebbe, dunque, precluso allo  Stato  di  esautorare  il  potere
regolamentare regionale  riconosciuto  dall'art.  117,  sesto  comma,
Cost. 
    2.1.1.- La Regione Basilicata  richiama,  a  sostegno  della  sua
tesi, da un lato, la giurisprudenza di questa Corte secondo  cui  non
vi sarebbe alcuna necessita' costituzionale che la  legge  si  faccia
direttamente carico della regolamentazione di ogni peculiare  profilo
(e' citata la sentenza  n.  32  del  2009)  e,  dall'altro  lato,  la
giurisprudenza amministrativa secondo cui, in  ambiti  caratterizzati
da elevato tecnicismo, l'eventuale deficit della norma primaria  puo'
essere compensato da un rafforzamento del procedimento di  formazione
degli atti regolamentari. 
    2.2.- La Regione si sofferma,  poi,  sulle  specifiche  doglianze
concernenti gli artt. 18, 19, 20 e 21 della legge reg. Basilicata  n.
29 del 2021, accomunati nel ricorso dal  rinvio  a  un  provvedimento
dell'amministrazione regionale,  e  non  a  un  regolamento,  per  la
specificazione tecnica del dettato normativo. 
    La resistente confuta, anzitutto, la premessa  interpretativa  di
mero  rinvio  alla  discrezionalita'  amministrativa  per  le   norme
relative alle modalita' di assegnazione delle concessioni (art.  19),
agli elementi essenziali  del  bando  (art.  18)  e  alle  misure  di
compensazione ambientali (art. 21), assumendo,  piuttosto,  che  esse
debbano essere lette in combinato disposto con l'art.  31,  comma  1,
della  stessa  legge  reg.   Basilicata   n.   29   del   2021   che,
rispettivamente, alle lettere e), g) e d) affida la determinazione di
tali aspetti alla Giunta con regolamento. 
    Quanto alla norma sui livelli minimi da conseguire da  parte  del
concessionario in termini di miglioramento e  risanamento  ambientale
del bacino idrografico di pertinenza (art. 20), la  difesa  regionale
sottolinea  che  la  fonte  primaria  ne   definisce   specificamente
l'oggetto e taluni aspetti, cosi' orientando il contenuto degli  atti
amministrativi. 
    2.3.- Conclude la Regione Basilicata lamentando la violazione  da
parte del Governo del principio di leale collaborazione in quanto  la
stessa  ha  assunto,   in   fase   precontenziosa,   l'impegno,   con
l'accettazione di controparte, a modificare l'art. 31, comma 1, della
legge reg. Basilicata n. 29 del 2021, cui, pero', nel ricorso  si  fa
continuo riferimento o in via diretta o in via indiretta. 
    La modifica proposta subordinerebbe l'emanazione  di  regolamenti
alla «previa consultazione dei  soggetti  interessati»,  in  ossequio
all'orientamento  della  giurisprudenza  amministrativa  secondo  cui
l'inevitabile  deficit  di  descrizione  normativa  per  gli   ambiti
caratterizzati da particolare tecnicismo puo' essere  bilanciato  dal
rafforzamento del procedimento di formazione degli atti regolamentari
nel rispetto del cosiddetto "principio di legalita' inteso  in  senso
procedimentale" (sono richiamate le sentenze del Consiglio  di  Stato
n. 1532 del 2015, n. 4874 del 2014 e n. 2521 del 2012). 
    3.- Con  atto  depositato  il  22  novembre  2021  l'associazione
Elettricita' futura - Unione delle imprese  elettriche  italiane  (di
seguito: Elettricita' futura) ha depositato una opinione scritta,  in
qualita' di amicus curiae,  ai  sensi  dell'art.  4-ter  delle  Norme
integrative per i giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  (nel
testo applicabile ratione temporis), assumendo  la  fondatezza  delle
questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Elettricita' futura condivide la premessa logica dei primi  sette
motivi di ricorso, in base alla quale il comma 1-ter dell'art. 12 del
d.lgs. n. 79 del 1999  recherebbe  il  principio  fondamentale  della
necessaria determinazione con legge  regionale  dei  diversi  profili
concernenti le procedure di assegnazione delle grandi  derivazioni  a
scopo idroelettrico. A suo dire, la norma  interposta  sarebbe  anche
riconducibile alle materie di competenza legislativa esclusiva  della
tutela della concorrenza, dell'ambiente e della pubblica incolumita'. 
    L'associazione     sostiene,      altresi',      l'illegittimita'
costituzionale dell'impugnato art. 24 della legge reg. Basilicata  n.
29 del 2021, relativo alla fissazione  del  canone,  condividendo  la
prospettata violazione della riserva di legge regionale. Elettricita'
futura rimarca, inoltre, l'impossibilita' di verificare  la  coerenza
dell'importo stabilito con  regolamento  rispetto  alle  esigenze  di
economicita' della produzione, di onerosita' della concessione  e  di
proporzionalita'   del   canone   all'entita'   dello   sfruttamento,
costituenti, principi fondamentali della materia.  Rammenta,  ancora,
che la  determinazione  dei  relativi  valori  massimi  ricade  nella
potesta'   legislativa   esclusiva   statale   della   tutela   della
concorrenza. 
    L'amicus  ritiene,  infine,  che   sussisterebbero   profili   di
illegittimita'  costituzionale  della   legge   regionale   impugnata
ulteriori rispetto a quelli fatti valere dal Governo  (sono  indicati
gli artt. 5, comma 7, 6, comma 6, 11, 15, comma 2, 24, comma 3, 26  e
31), ma anche  profili  di  illegittimita'  della  stessa  disciplina
statale (art. 11-quater del d.l. n. 135 del  2018,  come  convertito,
che ha modificato l'art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999). 
    4.- In data 23 novembre  2021  un'ulteriore  opinione  scritta  a
sostegno  dell'impugnativa  del  Governo  e'  stata   depositata   da
Utilitalia, federazione che riunisce diverse aziende, tra cui  quelle
di produzione di energia da fonte idroelettrica. 
    L'amicus curiae premette  che  il  settore  della  produzione  di
energia  da  fonte  idroelettrica  e'  caratterizzato  dal  complesso
contemperamento di una serie di rilevanti interessi  pubblici,  quali
la  valorizzazione  della  produzione  idroelettrica  nazionale,   la
conservazione  del  bene  acqua,  la  tutela  dell'ambiente   e   del
paesaggio, oltre alla tutela del diritto di proprieta' e della libera
e paritaria concorrenza tra gli operatori del settore  idroelettrico,
e sostiene che la normativa statale contenuta nell'art. 12 del d.lgs.
n. 79 del 1999 presenterebbe, a sua volta, profili  di  inadeguatezza
contenendo  una  delega  sostanzialmente  in  bianco  da  parte   del
legislatore statale a quelli regionali. Non a  caso,  rappresenta  lo
scritto, anche le leggi adottate, in attuazione  della  citata  norma
statale, dalle Regioni Lombardia e Piemonte nonche'  dalla  Provincia
autonoma di Trento sono state oggetto di impugnazione  da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
    Circa le prime sette  censure  del  ricorso,  la  federazione  ne
condivide gli assunti, deducendo che le norme contenute  negli  artt.
12, commi 2 e 3, 13, comma 1, 15, comma 2, 18, 19, 20, 21 e 24, comma
2, della legge reg. Basilicata n. 29 del 2021, ove  attribuiscono  la
disciplina di  aspetti  essenziali  a  future  norme  di  regolamento
regionale, delibere di  Giunta  regionale  o  bandi  di  gara,  senza
indicare in maniera sufficientemente  stringente  i  principi  o  gli
indirizzi a cui tali norme debbano attenersi, non  solo  violerebbero
la riserva di legge regionale stabilita dall'art.  12,  comma  1-ter,
del d.lgs. n. 79 del 1999 e il principio di legalita' sostanziale, ma
rischierebbero, nello stesso tempo, di compromettere l'interesse alla
tutela  della  concorrenza,  perseguito  dalla   norma   statale   di
riferimento. 
    Utilitalia rimarca, in particolare, che la ratio  della  prevista
riserva di legge regionale si rinviene nelle garanzie  che  la  fonte
primaria assicura in termini di maggiore trasparenza nel procedimento
di formazione, di ponderazione e stabilita' delle scelte effettuate a
tutela  dei  rilevanti  interessi  coinvolti,   nonche'   nell'essere
soggetta al controllo di legittimita' costituzionale. 
    Condividendo,  infine,  anche  le  ragioni   poste   a   sostegno
dell'ottavo motivo di ricorso,  l'amicus  rammenta  che  l'onerosita'
delle concessioni e la  determinazione  dei  canoni  concessori  sono
strumentali a garantire la concorrenza tra operatori. 
    5.- Con decreto del Presidente della Corte costituzionale del  20
ottobre 2022 entrambe le opiniones sono state ammesse in giudizio. 
    6.- E' intervenuta in giudizio, infine, l'Enel Produzione spa (di
seguito: Enel), sostenendo l'impugnativa  del  Governo  limitatamente
alle questioni dalla terza all'ottava. 
    Preliminarmente,    la    societa'    giustifica    la    propria
legittimazione,  da  un  lato,  in  quanto  titolare  nella   Regione
Basilicata di concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche  con
scadenza nel 2029 e,  dunque,  direttamente  incisa  dalla  normativa
censurata. 
    Dall'altro  lato,   invoca   il   superamento   dell'orientamento
contrario all'ammissibilita' di interventi in  giudizio  di  soggetti
privi di potesta' legislativa,  in  virtu'  delle  modifiche  operate
dalla delibera  di  questa  Corte  dell'8  gennaio  2020  alle  Norme
integrative  per  i  giudizi  davanti  a  essa,  applicabili  ratione
temporis. In particolare, deporrebbero per l'ammissione:  il  rinvio,
contenuto nel modificato art. 23 (recante le  norme  procedurali  del
giudizio in via di azione), all'art. 4,  ove  consente  l'intervento,
nel giudizio incidentale,  di  terzi  con  posizione  qualificata,  e
l'introduzione dell'istituto dell'amicus  curiae,  che  confermerebbe
l'utilita' di apporti di conoscenza forniti da soggetti diversi dalle
parti necessarie  del  giudizio.  In  base  a  queste  considerazioni
l'interveniente  ritiene  che  elementi  utili  debbano,  in  primis,
provenire  da  terzi   in   posizione   processuale   particolarmente
qualificata. 
    Nel merito, la societa' espone,  anzitutto,  le  ragioni  di  non
fondatezza dei primi due motivi di ricorso. 
    In particolare, l'interveniente sostiene che  la  Regione  si  e'
mossa nei limiti dello spazio di autonomia  assegnatole  dalla  legge
statale, avendo provveduto a fissare con  legge  i  requisiti  minimi
imposti dallo Stato e rimettendo alla discrezionalita' amministrativa
la  determinazione  dei  requisitivi  aggiuntivi,   previo   puntuale
orientamento. Il comma 3 dell'art. 12 della legge reg. Basilicata  n.
29 del 2021,  infatti,  avrebbe  imposto  all'amministrazione,  nella
fissazione dei requisiti aggiuntivi, l'osservanza  dell'art.  83  del
decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti
pubblici),  nonche'  la  loro  proporzionalita'  con   gli   elementi
oggettivi della  concessione,  e  la  complessita'  degli  interventi
richiesti al concessionario. 
    Di contro, l'Enel deduce la fondatezza dei motivi  dal  terzo  al
settimo, prospettando che con gli artt. 13, 18, 19, 20 e 21 la  legge
regionale  impugnata  avrebbe  rimesso  la  disciplina   di   aspetti
essenziali  del  procedimento  di  assegnazione   delle   concessioni
idroelettriche a fonti di rango secondario  o  a  meri  provvedimenti
amministrativi senza dettare adeguate linee guida. La  legge  lucana,
in particolare, avrebbe riprodotto il contenuto della legge statale e
rinviato alla determinazione di ulteriori atti  amministrativi  senza
conferire ulteriore apporto prescrittivo, cosi' violando  la  riserva
di legge regionale (ritenuta) relativa, giustificata dagli  interessi
delle comunita' locali coinvolte. 
    L'interveniente condivide, altresi', l'ottava censura del ricorso
afferente alla mancata determinazione del  canone  massimo  da  parte
della Regione Basilicata. 
    Tuttavia, muovendo dall'assunto che la norma statale  concernente
il canone (art. 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. n.  79  del  1999),
evocata   a   parametro   interposto,    sarebbe    a    sua    volta
costituzionalmente illegittima per mancanza di fissazione  del  tetto
massimo  del   canone   nell'esercizio   della   propria   competenza
legislativa  esclusiva,  l'interveniente  sollecita  l'autorimessione
della relativa questione di legittimita' costituzionale. 
    7.- L'Avvocatura generale dello Stato ha  depositato  memoria  in
cui replica alla difesa regionale con ulteriore  illustrazione  delle
ragioni di  fondatezza  delle  proposte  questioni  e  con  deduzioni
aggiuntive. 
    Rammentando le garanzie offerte dalla legge regionale  e  la  sua
non equiparabilita' al regolamento adottato dalla Giunta,  la  difesa
statale precisa, anzitutto, che la  riserva  di  legge  prevista  dal
parametro  interposto  invocato   non   sarebbe   assoluta,   essendo
unicamente imposto alle regioni di fissare  in  via  legislativa  gli
elementi fondamentali della disciplina. 
    La memoria si sofferma, poi, diffusamente sul  difetto  da  parte
delle norme impugnate della fissazione dei principi o  indirizzi  cui
le   fonti   delegate   dovrebbero   attenersi   e,   dunque,   sulla
indeterminatezza dei poteri attribuiti alla autorita'  amministrativa
in violazione del principio di legalita' sostanziale  (si  citano  le
pronunce di questa Corte n. 15 del 2011, n. 307 del 2003 e n. 150 del
1982). 
    Tale  principio,  unitamente  alla  prevista  riserva  di   legge
regionale, nota lo Stato, sarebbe preordinato al corretto svolgimento
della competizione tra gli operatori  del  settore  idroelettrico  e,
dunque,  alla  tutela  della  concorrenza,  oltre  che  alla   tutela
ambientale. 
    Infine, il ricorrente, nel  sostenere  la  censura  dell'art.  24
della legge reg. Basilicata n. 29 del 2021, rettifica il  riferimento
numerico della norma interposta nel comma  1-quinquies  dell'art.  12
del d.lgs. n. 79 del 1999 e argomenta che la previsione della riserva
di legge regionale nella determinazione del canone  concessorio,  ivi
contenuta e violata dalla resistente, rientra tra le misure  adottate
dal  legislatore  statale  per  assicurare  la  concorrenza  in  modo
uniforme sul territorio nazionale. Essa si aggiungerebbe  ai  criteri
generali omogenei stabiliti  nell'art.  12,  comma  1-quinquies,  del
d.lgs. n. 79 del 1999 e al parere dell'Autorita' di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA). 
    8.-  In  prossimita'  dell'udienza  pubblica,  anche  l'Enel   ha
depositato memoria  ove  insiste  per  l'ammissibilita'  del  proprio
intervento e per le rassegnate conclusioni. 
    In   ordine   al   primo   aspetto   l'interveniente   esplicita,
ulteriormente, come sia irragionevole  e  discriminatorio  consentire
l'ingresso nel giudizio costituzionale  a  formazioni  sociali  senza
scopo di lucro  e  soggetti  istituzionali,  portatori  di  interessi
collettivi o diffusi, e non anche a  persone  giuridiche  di  diritto
privato quando, al pari dei primi, siano  a  conoscenza  di  elementi
utili  alla  valutazione  del  caso  perche'  titolari   di   plurime
situazioni soggettive e dotate di  posizione  qualificata  in  quanto
rientranti nel ristretto  novero  dei  destinatari  della  disciplina
impugnata. 
    Sottolinea,  poi,  nel  merito  la  sussistenza  degli  interessi
unitari che devono essere salvaguardati dal legislatore  nazionale  e
da quello regionale nella  disciplina  della  produzione  e  gestione
dell'energia  idroelettrica,  anzitutto   tramite   una   regolazione
uniforme. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  impugnato  gli
artt. 12, commi 2 e 3 (quest'ultimo in combinato disposto con  l'art.
15, comma 2), 13, comma 1, 18, 19, 20, 21 e 24, comma  2  (questo  in
combinato disposto con l'art. 31, comma 1, lettera  f),  della  legge
reg. Basilicata n. 29 del 2021,  deducendo  la  violazione  dell'art.
117, terzo comma, Cost., in  riferimento  alla  materia  «produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». 
    Le disposizioni regionali censurate disciplinano le procedure  di
assegnazione  delle  concessioni  di  grandi  derivazioni   a   scopo
idroelettrico in  relazione  ai  requisiti  tecnico-organizzativi  ed
economico-finanziari richiesti agli  operatori  economici  (art.  12,
commi 2 e 3), ai criteri di aggiudicazione  e  di  valutazione  delle
proposte progettuali (art. 13),  alle  condizioni  richieste  per  le
proposte  progettuali  dei  partecipanti  alle  gare  in  termini  di
obblighi e limiti gestionali (art. 18), di  miglioramenti  energetici
(art. 19) e ambientali (art. 20) nonche' di misure  di  compensazione
(art. 21) e, infine, anche in relazione alla  disciplina  del  canone
concessorio (art. 24). 
    Secondo il ricorrente esse contrasterebbero tutte con la «riserva
di legge regionale», quale principio fondamentale che il  legislatore
statale avrebbe posto all'art. 12, comma 1-ter, lettere c),  e),  g),
h), i), l) e comma  1-quinquies,  del  d.lgs.  n.  79  del  1999  nel
demandare  alle  regioni  la  disciplina  di  ciascuno  dei  suddetti
aspetti. 
    In particolare, le disposizioni impugnate si discosterebbero  dal
parametro interposto non provvedendo direttamente ed esaustivamente a
regolare le procedure in parte qua ne' a determinare con esattezza il
canone, rimettendone  invece  la  disciplina  ora  a  un  regolamento
attuativo della Giunta regionale, ora ad atti amministrativi generali
e, dunque, alla discrezionalita' amministrativa. 
    2.- In via preliminare, va dichiarato inammissibile  l'intervento
di Enel. 
    Come costantemente affermato da  questa  Corte,  il  giudizio  di
legittimita'   costituzionale   in   via   principale    si    svolge
esclusivamente tra soggetti titolari di potesta'  legislativa  e  non
ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi. 
    Tale orientamento e' stato confermato anche dopo le modifiche del
2020  alle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale  in  quanto  esse,  diversamente  da  quanto   dedotto
dall'Enel, «non [hanno inciso] sui requisiti di ammissibilita'  degli
interventi nei giudizi in via  principale»  (cosi',  ordinanza  letta
all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza  n.  56  del
2020 e di seguito nello stesso senso, tra le altre, sentenze n. 221 e
n. 121 del 2022; ordinanza  letta  all'udienza  del  22  marzo  2022,
allegata alla sentenza n. 117 del 2022; ordinanza n.  134  del  2022;
ordinanza  letta  all'udienza  dell'8  giugno  2021,  allegata   alla
sentenza n. 187 del 2021). 
    Quanto al supposto trattamento deteriore rispetto alle opiniones,
occorre  ricordare  che  la  ratio   dell'intervento   nel   giudizio
costituzionale e' radicalmente diversa, anche sotto il profilo  della
legittimazione, da quella sottesa alle opinioni  degli  amici  curiae
(sentenze n. 221 e n. 121 del 2022), come diversi sono i termini  per
l'ingresso in giudizio e le relative facolta' processuali. 
    3.-  Ancora  in   via   preliminare,   deve   darsi   atto   che,
successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Basilicata,
con  l'art.  29  della  legge  regionale  15  dicembre  2021,  n.  59
(Collegato alla legge di stabilita'  regionale  2021),  ha  apportato
talune modifiche alla legge reg. Basilicata n. 29 del 2021. 
    Tale ius superveniens non ha influenza,  tuttavia,  sul  presente
giudizio in quanto  le  innovazioni  normative,  riguardando  aspetti
diversi da quelli oggetto di censura, non incidono sui termini  delle
questioni promosse (si vedano, tra le altre, sentenze n. 270 e n. 232
del 2017). 
    3.1.- La novella non ha  interessato,  infatti,  le  disposizioni
impugnate se non in riferimento all'art.  12  comma  2,  relativo  al
requisito  tecnico-organizzativo  minimo  richiesto  ai  concorrenti,
necessario, secondo il testo originario, per la  sola  ipotesi  delle
gare per i «rinnovi» delle concessioni in atto.  In  particolare,  la
legge reg. Basilicata n. 59 del 2021 ha abrogato tale dicitura, cosi'
estendendo l'ambito applicativo della norma anche alle procedure  per
le assegnazioni delle nuove concessioni. 
    Il riferimento ai rinnovi solo in tale comma era, tuttavia,  dato
letterale non significativo nel contesto  dell'intero  art.  12,  che
disciplina i requisiti necessari per la  partecipazione  a  qualunque
gara  indetta  per  la  selezione  del  concessionario.   Lo   stesso
ricorrente, infatti, non lamentandosi della  originaria  dizione,  ha
ritenuto (espressamente) assodato il riferimento della singola  norma
a tutti i procedimenti di gara. L'intervento abrogativo  e',  dunque,
conferma di tale esegesi. 
    4.-   Le   questioni   di   legittimita'   costituzionale    sono
inammissibili. 
    5.-  Le  prime  sette  questioni,  che  hanno   ad   oggetto   le
disposizioni sulle procedure di assegnazione, sono inammissibili  per
inconferenza    del     parametro     costituzionale,     individuato
dall'Avvocatura dello  Stato  e,  prima  ancora  dalla  delibera  del
Consiglio dei ministri, esclusivamente nel terzo comma dell'art.  117
Cost.,  in  riferimento  alla  materia   «produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia». 
    Il dato normativo e i precedenti di  questa  Corte  in  argomento
portano, invece, a ricondurre la disposizione interposta,  costituita
dall'art. 12, comma 1-ter, del d.lgs. n. 79 del 1999,  alla  potesta'
legislativa  esclusiva  dello  Stato  nella  materia  «tutela   della
concorrenza» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera  e),  Cost.;
cio' in quanto la normativa in esame ha precipuamente ad  oggetto  la
disciplina delle procedure di evidenza pubblica  e,  in  particolare,
quella  delle  «procedure   di   qualificazione   e   selezione   dei
concorrenti, [delle] procedure di affidamento [...], [dei] criteri di
aggiudicazione,   ivi   compresi   quelli   che   devono   presiedere
all'attivita' di  progettazione  ed  alla  formazione  dei  piani  di
sicurezza» (cosi' sentenza n.  401  del  2007;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 4 del 2022 e n. 411 del 2008). 
    5.1.- Quanto al dato normativo, va considerato che la  menzionata
norma  statale  afferisce  letteralmente  alle  «modalita'  e   [...]
procedure di assegnazione» delle concessioni  di  grandi  derivazioni
d'acqua a scopo idroelettrico e, nelle  diverse  lettere  in  cui  si
compone, richiamate in  ricorso,  provvede  alla  specificazione  dei
profili rimessi alla legislazione regionale che, per contenuto,  sono
tutti riconducibili allo sviluppo delle  gare:  quelli  attinenti  ai
criteri di  ammissione  e  assegnazione  (lettera  c),  ai  requisiti
tecnico-organizzativi   ed    economico-finanziari    richiesti    ai
concorrenti e ai criteri di valutazione  delle  proposte  progettuali
(lettera e),  nonche'  alle  condizioni  richieste  per  le  proposte
progettuali dei partecipanti alle  gare  in  termini  di  obblighi  e
limiti gestionali (lettera g), di miglioramenti  energetici  (lettera
h) e ambientali (lettera i) e misure di  compensazione  ambientali  e
territoriali (lettera l). 
    La riconduzione della normativa interposta nell'ambito  materiale
delle procedure di evidenza pubblica  e,  dunque,  della  concorrenza
"per il mercato", trova conferma in ulteriori dati normativi. 
    In primo luogo, la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per
il mercato e la concorrenza 2021),  al  dichiarato  fine  di  dettare
disposizioni «per la tutela della concorrenza ai sensi  dell'articolo
117, secondo comma, lettera e),  della  Costituzione»  (art.  1),  ha
modificato porzioni dell'art. 12 del d.lgs. n. 79 del  1999,  diverse
si' dal comma 1-ter, ma ad esso connesse e parimenti  riguardanti  le
procedure di assegnazione (commi 1-ter.1, 1-quater  e  1-sexies):  la
novella conferma, dunque, l'ascrizione della disciplina de  qua  alla
materia di potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    In secondo luogo, anche  il  dato  sistematico  e  contenutistico
delle  norme-oggetto  corrobora  la  conclusione:   le   disposizioni
censurate si  inseriscono  tutte  nel  Titolo  II  della  legge  reg.
Basilicata n. 29 del 2021, dedicato alle «procedure  di  assegnazione
delle concessioni», cosi' distinguendosi dalle restanti  parti  della
stessa legge, inerenti, per un verso, all'uso delle acque, alle opere
e ai beni funzionali alla produzione di energia idroelettrica (Titolo
I, in parte riconducibile all'attuazione del comma 1 dell'art. 12 del
d.lgs. n. 79 del 1999) e, per altro verso, ai canoni e alla  cessione
a titolo gratuito di energia dovuti dal concessionario, ai  controlli
sulla sua gestione e alla durata della concessione  (Titolo  III,  in
parte riconducibile all'attuazione dei commi 1-quinquies e  1-septies
dell'art. 12). 
    5.2.- Anche la giurisprudenza di questa Corte, intervenuta  nello
specifico tema delle grandi derivazioni  idroelettriche,  depone  nel
senso di ricondurre le gare indette  per  l'assegnazione  delle  loro
concessioni alla «tutela della concorrenza». 
    In piu' occasioni, infatti,  sono  state  promosse  questioni  di
legittimita' costituzionale ora di disposizioni statali che nel tempo
hanno modificato le norme sulle relative  gare  (contenute  nel  piu'
volte modificato art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999),  per  violazione
della potesta'  legislativa  riservata  alle  regioni  nella  materia
concorrente  «produzione,   trasporto   e   distribuzione   nazionale
dell'energia», ora - in senso opposto - di disposizioni regionali per
contrasto con tale norma statale, assunta quale parametro  interposto
per la dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma,  lettera  e),
Cost. 
    Ebbene, le pronunce di questa Corte intervenute al riguardo hanno
sempre ricondotto la disciplina dei  procedimenti  di  selezione  del
concessionario all'ambito della  «tutela  della  concorrenza»,  senza
trovare ostacolo nel loro inerire allo specifico settore energetico. 
    In particolare, nella sentenza n. 28 del 2014 e'  stata  respinta
l'impugnazione regionale di disposizioni  statali  che  dettavano  la
disciplina delle procedure di evidenza pubblica,  con  riguardo  alla
tempistica delle gare e al  contenuto  dei  relativi  bandi,  proprio
perche' ascritte al detto titolo di competenza esclusiva dello Stato. 
    Per contro e coerentemente, con la sentenza n. 339  del  2011  e'
stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale di  norme  regionali
intervenute a disciplinare «i requisiti  organizzativi  e  finanziari
minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della  potenza
installata concernenti la procedura di  gara»,  per  invasione  della
potesta' legislativa esclusiva dello Stato. 
    Ancor  prima,  la  sentenza  n.  1  del  2008  ha  affermato  che
l'impugnata disciplina statale, in quanto concernente «l'espletamento
delle gare ad evidenza pubblica», era riconducibile alla tutela della
concorrenza, pur interferendo su aspetti organizzativi, programmatori
e gestori della materia, di  competenza  concorrente,  relativa  alla
«produzione, trasporto e distribuzione  nazionale  dell'energia».  Da
tale  interferenza  questa  Corte  ha  tratto,  tuttavia,   la   sola
conseguenza  del  necessario  coinvolgimento  regionale  sul   «piano
amministrativo». 
    Da ultimo, con la sentenza n. 117 del 2022  e'  stata  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale di norme  provinciali  trentine  che,
dettate   nell'esercizio   della   potesta'   legislativa    primaria
(attribuita con la modifica  statutaria  nel  2017)  in  ordine  alle
modalita' e alle procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  per
grandi derivazioni idroelettriche, hanno previsto, per la valutazione
finale dei  progetti  presentati  dai  concorrenti,  un  procedimento
articolato in piu' fasi. Questa Corte ha ritenuto, al  riguardo,  che
il legislatore  trentino  si  era  discostato  dalla  previsione  del
vigente art. 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. n. 79 del  1999,
che impone per tale valutazione un procedimento unico cui partecipano
anche amministrazioni statali preposte alla  tutela  degli  interessi
coinvolti. Dandosi seguito al  motivo  di  ricorso  concernente,  fra
l'altro, la violazione dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),
Cost., si e' piu'  esattamente  qualificata  tale  disposizione  come
«norma fondamentale di riforma economico-sociale», in quanto  dettata
per la  regolazione  uniforme  degli  aspetti  piu'  rilevanti  della
materia e, per quanto qui interessa, della concorrenza. 
    5.3.- In conclusione, non puo' revocarsi in dubbio che  tanto  la
normativa interposta quanto la normativa regionale censurata siano da
ascrivere  all'ambito  della  «tutela  della  concorrenza»,  di   cui
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.  e  non  alla  materia
«produzione, trasporto, e distribuzione nazionale dell'energia»,  cui
unicamente, invece, il Presidente del Consiglio dei  ministri  le  ha
ricondotte nel ricorso. Ne discende  che  le  promosse  questioni  di
legittimita'   costituzionale   sono   inammissibili,   in    ragione
dell'inconferenza del parametro. 
    6.- Parimenti inammissibile, ma per una diversa  ragione,  e'  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 2, della
legge  reg.  Basilicata  n.  29   del   2021,   che   disciplina   la
determinazione  della  componente  fissa  del   canone   dovuto   dal
concessionario per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le
acque e con i beni costituenti la grande derivazione idroelettrica. 
    Il ricorrente ne assume il contrasto con l'art. 117, terzo comma,
Cost. in relazione all'art. 12, «comma 1-ter, lett. e)» (recte: comma
1-quinquies) del d.lgs. n. 79 del 1999, che  prevede  l'articolazione
del corrispettivo dovuto dal concessionario in una componente  fissa,
legata  alla  potenza  nominale  media  di  concessione,  e  in   una
componente  variabile,  calcolata   come   percentuale   dei   ricavi
normalizzati, e che demanderebbe alla  legge  regionale  la  concreta
determinazione («i concessionari [...] corrispondono [...] un  canone
[...] determinato con legge regionale»). 
    Lamenta la difesa statale che il comma 2 dell'indicato art. 24  -
limitandosi a stabilire per la componente fissa del canone  solo  «un
importo minimo non espressamente  definito»  e  accompagnandosi  alla
previsione, contenuta nel successivo art. 31, comma  1,  lettera  f),
che demanda «ad un apposito atto regolamentare la sua  determinazione
in concreto» - genera incertezza sull'ammontare della somma dovuta  e
impedisce la verifica del «rispetto dei principi  fondamentali  della
onerosita' della concessione e della proporzionalita' del canone alla
entita' dello sfruttamento  della  risorsa  pubblica  e  all'utilita'
economica che  il  concessionario  ne  ricava»  (sono  richiamate  le
sentenze n. 119 del 2019 e n. 155 del 2020). 
    6.1.- La censura e', in particolare, carente di motivazione. 
    Per  costante  orientamento  di  questa  Corte,   l'esigenza   di
un'adeguata motivazione a  fondamento  della  richiesta  declaratoria
d'illegittimita' costituzionale si pone in termini piu' pregnanti nei
giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli  instaurati  in
via incidentale (tra le tante, sentenze n. 119 del 2022, n. 219 e  n.
171 del 2021). Il ricorrente,  pertanto,  «ha  non  solo  l'onere  di
individuare le disposizioni impugnate e  i  parametri  costituzionali
dei quali lamenta la violazione,  ma  anche  quello  di  allegare,  a
sostegno delle questioni  proposte,  una  motivazione  non  meramente
assertiva.  Il  ricorso  deve  cioe'  contenere  l'indicazione  delle
ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri  evocati
e una, sia pur sintetica, argomentazione a  supporto  delle  censure»
(cosi', di recente, sentenza n. 95 del 2021). 
    6.2.- Nel caso di specie il ricorrente ha,  innanzitutto,  omesso
di rappresentare che la componente  fissa  del  canone  "binomio"  e'
disciplinata non solo dal comma 1-quinquies dell'art. 12  del  d.lgs.
n. 79 del 1999, ma anche dal successivo comma 1-septies, a mente  del
quale il suo  valore  minimo  deve  essere  determinato  con  decreto
ministeriale e che, in difetto  di  sua  emanazione  entro  un  certo
termine, e' consentita alla regione la determinazione rispettando  il
parametro numerico minimo di 30 euro per potenza nominale  media.  La
Regione Basilicata, proprio a fronte  della  mancata  emanazione  del
decreto ministeriale nel previsto termine, ha  emanato  la  norma  di
disciplina del valore minimo della componente  fissa  rispettando  il
valore numerico posto dalla legge statale. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  ha,   dunque,
raffrontato  la  norma  impugnata  con  tale  ulteriore  disposizione
statale. 
    6.3.- Il ricorrente, inoltre, non spiega come  sarebbe  vulnerata
la  sostenuta  «riserva  di  legge  regionale»  a  fronte:  a)  della
disciplina del canone, dettata dalla Regione con fonte primaria, che,
da un lato, rispetta il valore  minimo  della  componente  fissa  del
canone stabilito dallo Stato e, dall'altro, determina  la  componente
variabile in misura non oggetto di impugnazione (e regolata dal comma
3 dell'art. 24 della medesima legge reg. Basilicata n. 29 del  2021);
b) dell'essere demandati al regolamento (art. 31, comma 1, lettera f)
i soli  criteri  per  la  determinazione  del  canone  minimo  dovuto
dall'assegnatario  per  l'utilizzo  delle  opere  bagnate  (opere  di
raccolta, di regolazione  e  di  condotte  forzate  ed  i  canali  di
scarico); c) della mancata previsione da parte della legge statale di
un canone massimo. 
    Il ricorrente non ha, quindi, assolto l'onere di motivazione, con
conseguente inammissibilita' della promossa questione di legittimita'
costituzionale.