ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma
3,  della  legge  della  Regione  Abruzzo  13  aprile  2022,   n.   7
(Disposizioni per  l'utilizzo  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
minerario dismesso e  modifiche  alla  l.r.  36/2013),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  20
giugno 2022, depositato in cancelleria il 26 giugno 2022, iscritto al
n. 41 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; 
    udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 2023 il Giudice relatore
Giulio Prosperetti; 
    uditi  l'avvocato  dello  Stato  Giammario   Rocchitta   per   il
Presidente del Consiglio dei ministri e  l'avvocato  Stefania  Valeri
per la Regione Abruzzo; 
    deliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 20 giugno 2022 e depositato  il  26
giugno 2022 (reg. ric. n. 41 del 2022) il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art.
14, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2022,  n.  7
(Disposizioni per  l'utilizzo  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
minerario dismesso e modifiche alla  l.r.  36/2013),  in  riferimento
all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt.
17 e 19, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
contabilita' e finanza pubblica). 
    2.- Il ricorrente rappresenta che la legge regionale  oggetto  di
impugnazione e' stata adottata per il recupero, la  promozione  e  la
valorizzazione dei siti dismessi e dei  beni  connessi  alla  cessata
attivita' mineraria, in quanto beni culturali, meritevoli  di  tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137). 
    A tal fine, la legge reg.  Abruzzo  n.  7  del  2022  all'art.  1
individua le proprie  finalita'  e  con  le  successive  disposizioni
prevede: l'adozione di un programma regionale di  politica  mineraria
di durata almeno quinquennale (art. 2); la  costituzione,  presso  il
competente servizio della  Giunta  regionale,  di  un  catasto  delle
miniere dismesse o  abbandonate,  per  la  valutazione  di  possibili
condizioni di pericolo e per le necessita' di recupero morfologico  e
ambientale, e l'istituzione di un apposito  canale  di  finanziamento
(art.  5);  l'istituzione  di   un   comitato   consultivo   per   la
valorizzazione del patrimonio minerario  dismesso,  a  partecipazione
gratuita, il cui funzionamento e' garantito dalle risorse previste  a
legislazione vigente (art. 9); l'eventuale bonifica  dei  siti  (art.
10); l'irrogazione di sanzioni per  violazione  delle  autorizzazioni
previste (art. 11); l'emanazione di un  apposito  disciplinare  (art.
12). 
    3.- L'art. 14 della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2022 ne stima  il
fabbisogno finanziario in euro 80.000,00 per il solo  esercizio  2022
(comma 1), disponendone la copertura mediante  apposite  e  speculari
variazioni in aumento  e  in  diminuzione  delle  poste  di  bilancio
(segnatamente, al comma 2, lettera  b,  e'  previsto  in  aumento  lo
stanziamento per euro 80.000,00 sulla Missione 09, Programma 02,  del
Titolo 1, a cui e' correlata la diminuzione, per  pari  importo,  sul
Titolo 1, Missione 20, Programma 03) (comma  2);  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri impugna il comma 3, in quanto non  prevede  la
quantificazione e copertura della spesa per le annualita'  successive
al 2022, che e' rinviata alle leggi regionali di bilancio annuali. 
    Secondo il ricorrente il rinvio della quantificazione della spesa
sarebbe in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Cost., in  relazione
agli artt. 17 e 19 della legge n. 196  del  2009,  che  impongono  la
copertura finanziaria delle  spese  pluriennali  per  ciascuno  degli
esercizi coinvolti nel bilancio triennale di previsione. 
    4.- Si e' costituita in giudizio la Regione Abruzzo eccependo  la
non fondatezza della questione poiche' la  natura  facoltativa  delle
spese derivanti  dalla  legge  regionale  impugnata  non  genererebbe
l'obbligo di stanziare risorse in bilancio. 
    5.- A sostegno della propria difesa la Regione evidenzia  che  la
legge reg. Abruzzo n. 7 del  2022  ha  un  contenuto  prevalentemente
regolatorio, derivante dagli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e  11  che
si occupano, rispettivamente, della disciplina dei parchi geominerari
e delle miniere-museo; della disciplina dei divieti  posti  a  tutela
dei  siti   minerari;   dell'istituzione   del   catasto   minerario;
dell'autorizzazione  per  gli  interventi  di  valorizzazione   delle
miniere dismesse; della disciplina per la sicurezza  dei  fruitori  e
dei cantieri minerari; dell'accreditamento regionale degli  operatori
del  settore;  dell'istituzione  di  un  comitato  consultivo;  della
disciplina per  la  bonifica  dei  siti  minerari  e,  infine,  delle
funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni. 
    Quanto alle restanti previsioni, esse avrebbero in  parte  natura
programmatica, infatti l'art. 2 rinvia all'adozione di  un  programma
di durata almeno quinquennale per definire  una  linea  di  indirizzo
generale degli interventi e delle scelte, da attuare gradualmente,  e
l'art. 12 fa riferimento ad atti attuativi della Giunta regionale. 
    In ogni caso, le spese continuative  e  ricorrenti  quali  quelle
relative  al  catasto  e  alle  attivita'  di  bonifica   ambientale,
previste, rispettivamente, dagli artt. 5 e 10,  oltre  ad  essere  di
natura  discrezionale,  troverebbero  la   fonte   di   finanziamento
nell'art.  11,  comma  4,  che  destina  l'introito  delle   sanzioni
conseguenti alle violazioni della stessa legge reg. Abruzzo n. 7  del
2022  al  finanziamento  delle  attivita'   di   valorizzazione   del
patrimonio minerario dismesso. 
    6.- Inoltre, la resistente sottolinea che la natura  obbligatoria
delle spese derivanti dalla legge regionale in discussione e' esclusa
dal fatto che esse non  sono  riconducibili  all'elenco  delle  spese
obbligatorie richiamato dall'art.  39,  comma  11,  lettera  a),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni  in  materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma  degli
articoli  1  e  2  della  legge  5   maggio   2009,   n.   42),   ne'
all'esemplificazione di tali spese di cui all'art.  48  dello  stesso
decreto legislativo; precisa inoltre che  la  natura  facoltativa  di
esse consentirebbe di provvedere alla copertura rinviando al bilancio
dei singoli esercizi finanziari, giusto quanto stabilito dall'art. 38
del d.lgs. n. 118 del 2011, che impone la copertura delle sole  spese
obbligatorie. 
    7.- In  conclusione,  dunque,  secondo  la  difesa  regionale  il
ricorrente avrebbe errato nel dedurre il mancato rispetto degli artt.
17 e 19 della legge n.  196  del  2009,  dovendo  farsi  applicazione
dell'art. 38 del d.lgs. n. 118  del  2011  che,  rispetto  ai  primi,
integra una norma speciale e prevalente e comporta la non  fondatezza
della questione promossa. 
    8.- Con successiva memoria la Regione resistente ha riproposto le
argomentazioni  gia'  sviluppate  e  ha  precisato  che  i   capitoli
attinenti alla legge  reg.  Abruzzo  n.  7  del  2022  non  risultano
nell'elenco  delle  spese  obbligatorie  allegato  al   bilancio   di
previsione 2022-2024, di cui alla  legge  della  Regione  Abruzzo  24
gennaio 2022, n. 3 (Bilancio di  previsione  finanziario  2022-2024),
ne'  nell'omologo  elenco  allegato   al   bilancio   di   previsione
finanziario 2023-2025. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con il ricorso indicato in epigrafe  (reg.  ric.  n.  41  del
2022) il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 3, della  legge  reg.
Abruzzo n. 7 del 2022 che,  per  coprire  il  fabbisogno  finanziario
derivante dal recupero, promozione e valorizzazione dei siti dismessi
e dei beni connessi alla cessata attivita' mineraria,  ha  stanziato,
ai commi 1 e 2, la somma di euro  80.000,00  per  il  solo  esercizio
2022, rinviando, all'impugnato comma 3, per la copertura della  spesa
successiva alle singole leggi  di  bilancio  annuale;  il  ricorrente
assume il contrasto della predetta disposizione con l'art. 81,  terzo
comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2,  della  legge
n. 196 del 2009, che impongono la copertura delle  spese  pluriennali
variabili  per  ciascuno  degli  esercizi  finanziari  coinvolti  nel
bilancio triennale di previsione. 
    2.- La questione non e' fondata. 
    3.- L'obbligo di  quantificazione  e  di  copertura  degli  oneri
gravanti sugli esercizi finanziari futuri riguarda le sole leggi che,
per intrinseca natura o per espresso dettato normativo, generano  una
spesa obbligatoria; infatti, in caso di  spesa  non  obbligatoria  la
scelta di compiere o meno l'attivita' onerosa va rinnovata  per  ogni
nuovo esercizio  finanziario,  con  conseguente  autorizzazione  alla
spesa. 
    In questo senso, con specifico riferimento alle leggi  regionali,
l'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118  del  2011  dispone  che  «[l]e
leggi  regionali  che  prevedono  spese  a   carattere   continuativo
quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli  esercizi
compresi nel bilancio di  previsione  e  indicano  l'onere  a  regime
ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie,  possono
rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio»,
e analoga previsione e' contenuta nell'art. 30, comma 6, della  legge
n. 196 del 2009 per le leggi statali. 
    A fronte, dunque, di oneri di spesa pluriennali sara' la  singola
legge regionale di bilancio annuale a scegliere,  in  relazione  alle
risorse  disponibili,  quali  attivita'  compiere  tra   quelle   non
obbligatorie e, quindi, a definire la quantificazione e la  copertura
delle relative spese. 
    4.- Ora, la legge reg. Abruzzo n. 7 del 2022 reca  la  disciplina
per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario  dismesso
e, a tal fine, all'art. 1 individua gli obiettivi da perseguire,  tra
i quali sono prioritarie, in quanto ontologicamente prodromiche  alla
successiva attivita' di valorizzazione, le  attivita'  che  hanno  ad
oggetto l'individuazione, il censimento e  l'eventuale  catalogazione
delle aree  minerarie  dismesse  e  l'elaborazione  dei  progetti  di
valorizzazione dei siti per scopi scientifici, culturali e  turistici
o comunque finalizzati a definire le possibilita' di riutilizzo delle
aree per fini diversi da quelli minerari. 
    In questa prospettiva,  quale  primo  atto  da  compiere  per  la
realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 1, il successivo art.
2 prevede l'adozione del «Programma regionale per il  recupero  e  la
valorizzazione  del  patrimonio   minerario   dismesso»   di   durata
quinquennale, che definisce le linee e gli indirizzi per lo  sviluppo
delle attivita' da  compiere  sui  siti  e,  ai  sensi  dell'art.  3,
«individua   i   parchi   geominerari   quali   ambiti   territoriali
caratterizzati dallo sviluppo delle attivita' minerarie dismesse»; la
stessa  disposizione  prevede,   inoltre,   una   graduazione   degli
interventi  di  tutela  e  valorizzazione,  con  priorita'  per   gli
interventi di messa in sicurezza dei vuoti sotterranei delle  cessate
attivita' minerarie. 
    Da quanto detto emerge, dunque, che la legge regionale, di cui e'
impugnato il solo  art.  14,  comma  3,  ha  previsto  una  attivita'
composita e articolata, per il recupero delle miniere  dismesse,  che
non e'  attuata  in  un'unica  soluzione,  ma  che  prevede,  invece,
interventi successivi,  la  cui  ampiezza  e  portata  dovra'  essere
definita  nel  corso   del   tempo,   in   funzione   dei   risultati
dell'attivita' precedentemente compiuta e degli  esiti  dei  progetti
elaborati. 
    In primo luogo, infatti, e'  rimessa  alla  Giunta  stabilire  il
numero dei siti minerari dismessi attraverso la loro individuazione e
catalogazione, e la disposizione impugnata prevede  uno  stanziamento
per le attivita' prodromiche. 
    Seguira' l'elaborazione dei progetti per la  messa  in  sicurezza
delle  aree  e  per  loro  valorizzazione,  tenendo  conto  dei  vari
obiettivi da perseguire che, come si e'  detto,  la  legge  regionale
individua in scopi scientifici,  culturali  e  turistici  o  comunque
finalizzati a definire le possibilita' di riutilizzo delle  aree  per
fini diversi da quelli minerari. 
    L'elaborazione di tali progetti  e'  logicamente  antecedente  ad
ogni  ulteriore  attivita',   la   cui   concreta   fattibilita'   e'
necessariamente  misurata  attraverso  un  programma  dettagliato  di
intervento, utile a definirne anche l'esatta portata finanziaria. 
    Come dispone l'art. 2, comma 5, spettera' alla  Giunta  regionale
formulare la proposta del programma regionale per il  recupero  e  la
valorizzazione del patrimonio minerario, che dovra' essere  approvato
dal Consiglio regionale, previa acquisizione del parere del  comitato
consultivo istituito dalla stessa legge regionale impugnata. 
    Pertanto,  non  e'   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 3, della legge regionale impugnata
che stanzia le somme  necessarie  per  l'adozione  del  programma  di
recupero dei siti minerari dismessi per l'anno 2022,  rinviando  agli
esercizi successivi lo stanziamento delle  somme  che  si  renderanno
necessarie  per  l'attuazione  degli  interventi  programmati,  nella
misura definita in base agli esiti dell'attivita'  progettuale  e  in
relazione alle risorse che si decidera' di stanziare  nei  successivi
esercizi. 
    Tale modus operandi e' coerente sia con il  fatto  che  la  legge
reg. Abruzzo n. 7  del  2022  presuppone  un'attuazione  che  avviene
progressivamente nel tempo, attraverso interventi successivi, sia con
la previsione dell'art. 38, comma 1, del  d.lgs.  n.  118  del  2011,
fermo restando che  la  realizzazione  di  ogni  successivo  progetto
indicato  nel  programma   «dovra'   essere   preceduta   da   idonea
disposizione di legge regionale recante  adeguata  quantificazione  e
relativa copertura» (sentenza n. 48 del 2023).