ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  2
della legge della Regione  Molise  4  agosto  2022,  n.  15,  recante
«Riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 73, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e  ss.mm.ii.,  derivante  dal  servizio  fonia  e
connettivita' reso da Fastweb S.P.A. nell'anno  2020»,  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con  ricorso  notificato  il  4
ottobre 2022, depositato in cancelleria il 6 ottobre  2022,  iscritto
al n. 67 del  registro  ricorsi  2022  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2022. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise; 
    udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2023 il Giudice relatore
Luca Antonini; 
    uditi l'avvocato dello Stato Alfonso Peluso per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Claudia Angiolini per la  Regione
Molise; 
    deliberato nella camera di consiglio del 9 maggio 2023. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso notificato il 4 ottobre 2022 e  depositato  il  6
ottobre 2022 (reg. ric. n. 67 del 2022), il Presidente del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, ha impugnato gli artt. 1 e 2 della legge della Regione  Molise
4 agosto 2022, n. 15, recante «Riconoscimento della legittimita'  dei
debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., derivante
dal servizio fonia e connettivita' reso da Fastweb  S.P.A.  nell'anno
2020», in riferimento agli artt. 117, secondo comma,  lettera  e),  e
81, terzo comma, della Costituzione. 
    La prima delle due disposizioni impugnate prevede che,  ai  sensi
dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23  giugno
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42), «e'  riconosciuta  la  legittimita'  del  debito
fuori bilancio della Regione Molise, per  il  valore  complessivo  di
euro 304.654,10, derivante dal servizio di fonia e connettivita' reso
da Fastweb S.P.A. nell'anno 2020». 
    La seconda stabilisce che «[a]l finanziamento dei debiti  di  cui
all'articolo  1,  dell'importo  complessivo  di  euro  304.654,10  si
provvede mediante utilizzo  del  bilancio  di  previsione  2021-2023,
esercizio 2021, con prelievo» dal capitolo di bilancio 61052. 
    1.1.-  Il  ricorso   afferma   che   entrambe   le   disposizioni
contrasterebbero,  innanzitutto,  con  l'art.  117,  secondo   comma,
lettera e), Cost.,  riguardante  la  potesta'  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici: l'art.
2,  in  particolare,  individuerebbe  una  modalita'   di   copertura
finanziaria dei debiti di cui al precedente art.  1  a  valere  sulle
risorse del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021,  «ormai
decorso». 
    Cio' violerebbe l'art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011, che richiede
alle pubbliche amministrazioni di conformarsi al principio  contabile
generale  dell'annualita'  del  bilancio,  enunciato  dal   punto   1
dell'Allegato 1 del medesimo decreto legislativo, in forza del  quale
«[i] documenti del sistema di bilancio,  sia  di  previsione  sia  di
rendicontazione,  sono  predisposti  con   cadenza   annuale   e   si
riferiscono a distinti periodi di  gestione  coincidenti  con  l'anno
solare». 
    Il ricorso richiama,  inoltre,  quanto  previsto  in  materia  di
debiti fuori bilancio dal paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2  al  citato
d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui prescrive:  «[l]'emersione
di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione e'
sorta comporta la necessita' di attivare la procedura  amministrativa
di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima  di  impegnare  le
spese con imputazione nell'esercizio in cui le relative  obbligazioni
sono  esigibili.  Nel  caso  in  cui  il  riconoscimento   intervenga
successivamente  alla  scadenza  dell'obbligazione,   la   spesa   e'
impegnata  nell'esercizio  in  cui  il  debito  fuori   bilancio   e'
riconosciuto». 
    In  definitiva,  la  copertura  indicata  dalla  norma  regionale
impugnata «avrebbe dovuto fare riferimento all'anno 2022,  nel  quale
il  debito  fuori   bilancio   e'   stato   riconosciuto»,   anziche'
all'esercizio 2021 del bilancio di previsione 2021-2023. 
    1.2.- Il ricorso sostiene, da ultimo, che,  «[c]onseguentemente»,
la stessa legge regionale «risult[erebbe] anche  priva  di  copertura
finanziaria, in violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.», poiche'
le relative disposizioni,  riguardanti  una  modalita'  di  copertura
finanziaria  in  violazione  del   menzionato   principio   contabile
dell'annualita'  del  bilancio,  comporterebbero  «nuovi  e  maggiori
oneri, sforniti della correlata fonte di finanziamento». 
    Al riguardo, e' richiamato l'art. 19, comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), che
richiederebbe per le leggi comportanti oneri  a  carico  dei  bilanci
delle amministrazioni pubbliche, «la previsione dell'onere  stesso  e
l'indicazione  della  copertura  finanziaria  riferita  ai   relativi
bilanci, annuali e pluriennali». 
    2.- Si e' costituita in giudizio la Regione  Molise,  in  persona
del Presidente pro tempore,  eccependo,  a  causa  della  genericita'
della motivazione, l'inammissibilita' della questione di legittimita'
costituzionale promossa in  riferimento  all'art.  81,  terzo  comma,
Cost., e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. 
    2.1.- La  resistente  segnala  di  avere  iniziato  un  «percorso
virtuoso» diretto  alla  «rappresentazione  veritiera  dei  fatti  di
gestione contabile», nel quale si iscriverebbero le norme  impugnate,
derivanti dal procedimento avviato con la deliberazione della  Giunta
regionale 31 dicembre 2021, n. 506, contenente la proposta  di  legge
di  riconoscimento  della  legittimita'  di  debiti  fuori   bilancio
derivanti da fatture emesse per  forniture  di  servizi  di  fonia  e
connettivita' rese da Fastweb spa, Olivetti spa e TIM spa. 
    La  copertura  del  relativo  onere  -  complessivamente  pari  a
323.590,79 euro - sarebbe stata individuata nel  capitolo  61052  del
bilancio  di  previsione  pluriennale  2021-2023,   esercizio   2021,
«mediante utilizzo dello specifico accantonamento  denominato  "Fondo
copertura debiti fuori bilancio", appositamente formato  in  sede  di
assestamento del bilancio 2021», di  cui  alla  legge  della  Regione
Molise  29  dicembre  2021,  n.  7  (Assestamento  del  bilancio   di
previsione 2021-2023 e modifiche di leggi  regionali),  a  sua  volta
preceduta dalla legge della Regione Molise 29  dicembre  2021,  n.  6
(Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario
2020). 
    A tali leggi regionali avrebbe  fatto  seguito  la  deliberazione
della Giunta regionale 29 dicembre 2021, n.  470,  avente  a  oggetto
«Variazione del documento tecnico di accompagnamento e  del  bilancio
finanziario gestionale in  applicazione  dell'art.  51  comma  2  del
d.lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.  in  esecuzione  dell'assestamento  di
bilancio 2021/2023». 
    Ad avviso della resistente,  la  mancata  impugnativa  delle  due
citate leggi regionali da parte del Governo  avrebbe  «cristallizzato
l'imputazione delle risorse necessarie al ripiano del debito  di  cui
alla legge n. 15 del 2022 al Bilancio regionale dell'anno 2021,  cio'
incidendo  anche  ai  fini  della   procedibilita'   della   presente
impugnazione». 
    2.2.- In ogni caso, le obbligazioni di pagamento sarebbero emerse
nell'esercizio 2021, nel quale  sarebbe  stata  anche  «rinvenuta  la
provvista per farvi fronte, benche' il  Consiglio  Regionale  si  sia
riunito nell'anno successivo per approvare formalmente  la  legge  di
riconoscimento». 
    La   modalita'   prescelta   avrebbe   comunque   garantito    la
sottoposizione della proposta di legge  regionale  di  riconoscimento
del debito «all'esame dell'organo legislativo». 
    2.3.- Peraltro, nell'esercizio 2021 la Regione avrebbe utilizzato
«uno spazio finanziario maggiore  di  quello  che  ordinariamente  le
sarebbe stato permesso», in  particolare  avvalendosi  dell'art.  56,
comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.  73  (Misure  urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per  le  imprese,  il  lavoro,  i
giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 23  luglio  2021,  n.  106,  che,  per  il
predetto esercizio, ha consentito di derogare ai  limiti  posti  alle
regioni dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). 
    2.4.- La resistente osserva quindi che la  copertura  finanziaria
dei debiti in oggetto sarebbe stata reperita in un «contesto fattuale
e giuridico» in cui gli stessi sarebbero stati finanziati con risorse
resesi  «disponibili  eccezionalmente»  e   utilizzabili   «solamente
nell'anno 2021». 
    Sebbene una simile situazione non sia considerata  dal  principio
contabile di cui al paragrafo 9.1 evocato dal ricorso,  la  modalita'
seguita dall'ente avrebbe  «rispettato  l'obbligo  costituzionale  di
copertura in termini quantitativi, qualitativi  e  temporali»,  senza
alterare i saldi complessivi e le risultanze finali del rendiconto. 
    La difesa regionale ritiene pertanto applicabile alla fattispecie
il «[p]rincipio della prevalenza della sostanza sulla forma», di  cui
al punto 18 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del  2011,  in  base  al
quale «[s]e l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed
in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti  durante
l'esercizio, e' necessario  che  essi  siano  rilevati  contabilmente
secondo la loro  natura  finanziaria,  economica  e  patrimoniale  in
conformita' alla  loro  sostanza  effettiva  e  quindi  alla  realta'
economica che li ha generati e  ai  contenuti  della  stessa,  e  non
solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
contabilizzazione  formale.  La  sostanza  economica,  finanziaria  e
patrimoniale  delle  operazioni  pubbliche  della  gestione  di  ogni
amministrazione   rappresenta   l'elemento    prevalente    per    la
contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella  rappresentazione
dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio». 
    2.5.- Infine, quanto alla prospettata  violazione  dell'art.  81,
terzo comma, Cost., laddove ritenuta ammissibile,  essa,  secondo  la
difesa regionale, sarebbe  comunque  manifestamente  non  fondata  in
forza degli argomenti esposti. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con  il  ricorso  indicato  in  epigrafe  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1 e 2 della  legge  reg.
Molise n. 15 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo  comma,  e
117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Il citato art. 1 contiene il  riconoscimento  della  legittimita'
del debito fuori bilancio della Regione Molise derivante  da  servizi
resi da Fastweb spa nell'anno 2020; il successivo art. 2 provvede  al
finanziamento  dello  stesso  «mediante  utilizzo  del  bilancio   di
previsione 2021-2023, esercizio  2021,  con  prelievo»  dal  capitolo
61052. 
    Ad avviso del  ricorrente  le  suddette  disposizioni  regionali,
nell'individuare la copertura del  debito  fuori  bilancio  a  valere
sulle risorse dell'esercizio 2021, «ormai decorso», si porrebbero  in
contrasto con l'art. 3, comma 1, del d.lgs.  n.  118  del  2011,  che
esige   il   rispetto   sia   del   principio   contabile    generale
dell'annualita' del bilancio, espresso nel punto 1 dell'Allegato 1 al
medesimo decreto, sia del principio contabile applicato contenuto nel
paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 allo stesso decreto, secondo cui  «la
spesa e' impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio  e'
riconosciuto». 
    Le  disposizioni  regionali  impugnate  violerebbero,   pertanto,
l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,  che  attribuisce  alla
competenza legislativa esclusiva statale la  materia  «armonizzazione
dei bilanci pubblici». 
    E' inoltre denunciata la violazione dell'art.  81,  terzo  comma,
Cost.,  poiche',  in  conseguenza  del  contrasto  con  il  principio
dell'annualita' del bilancio,  le  disposizioni  regionali  impugnate
comporterebbero «nuovi e maggiori  oneri,  sforniti  della  correlata
fonte di finanziamento». 
    2.- In  via  preliminare,  la  Regione  Molise,  costituitasi  in
giudizio, eccepisce che, «ai fini della procedibilita'» del  ricorso,
rileverebbe la mancata impugnazione,  da  parte  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, delle leggi della Regione Molise n. 6 e n.  7
del 2021, rispettivamente, di approvazione  del  rendiconto  generale
regionale per l'esercizio finanziario  2020  e  di  assestamento  del
bilancio  di  previsione  2021-2023.  Non  essendo   state   promosse
questioni   di   legittimita'   costituzionale   delle   disposizioni
finanziarie contenute nelle  menzionate  leggi  regionali,  collegate
allo   specifico   oggetto   di   quelle   in   esame,   risulterebbe
«cristallizzat[a] l'imputazione delle risorse necessarie  al  ripiano
del debito di cui alla legge n. 15 del  2022  al  Bilancio  regionale
dell'anno 2021». 
    L'assunto difensivo e' pero'  non  fondato  poiche',  secondo  la
costante giurisprudenza di questa Corte, «l'acquiescenza rispetto  ad
altre  leggi  regionali  non  milita  a  favore  della   legittimita'
costituzionale delle disposizioni impugnate» (sentenze n. 114 e n. 19
del 2023 e n. 24 del 2022). 
    3.-  Sempre   in   via   preliminare,   la   resistente   ritiene
inammissibile,  per  genericita',  la   questione   di   legittimita'
costituzionale promossa in  riferimento  all'art.  81,  terzo  comma,
Cost., dal momento che il ricorso non indicherebbe  «perche'  non  vi
sarebbe copertura finanziaria». 
    L'eccezione e' priva di fondamento: sia  pure  succintamente,  ma
allo stesso tempo con chiarezza sufficiente a consentirne l'esame nel
merito, il  motivo  d'impugnazione  argomenta  il  contrasto  con  il
parametro costituzionale evocato, prospettando che  dalla  violazione
del  principio  di  annualita'  del  bilancio   conseguirebbe   anche
l'assenza di una copertura giuridicamente idonea al finanziamento dei
debiti fuori  bilancio  riconosciuti  dalle  denunciate  disposizioni
regionali. 
    4.- La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge reg. Molise n.  15  del  2022,  promossa  in  riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., per violazione  della
competenza legislativa esclusiva statale in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici, e' fondata. 
    L'evocato principio dell'annualita' del bilancio -  enunciato  al
punto 1 dell'Allegato 1 al d.lgs.  n.  118  del  2011,  contenente  i
principi contabili generali ai  quali  le  amministrazioni  pubbliche
«conformano la propria gestione», in forza dell'art. 3, comma 1,  del
medesimo  decreto  -  prevede  che  «[i]  documenti  del  sistema  di
bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono  predisposti
con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi  di  gestione
coincidenti con l'anno solare». 
    Tale  principio,  rivolto  ad  armonizzare  i  bilanci  pubblici,
costituisce chiara espressione della menzionata competenza statale di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    Proprio con riferimento ad analoghe leggi  della  stessa  Regione
Molise, questa Corte ha gia' affermato che «[l]a legge  regionale  di
riconoscimento di un debito fuori bilancio deve, ai sensi del comma 3
dell'art. 73 del d.lgs. n. 118 del 2011, contestualmente  individuare
nel  bilancio  "le   disponibilita'   finanziarie   sufficienti   per
effettuare le spese conseguenti" a tale  riconoscimento.  Le  risorse
occorrenti, quindi, non possono che essere rinvenute nel bilancio  di
previsione che gestisce l'esercizio in cui la  spesa  e'  introdotta»
(sentenze n. 114, n. 81 e n. 51 del 2023). 
    Le disposizioni regionali impugnate,  approvate  nell'agosto  del
2022, contrastano quindi con il principio di annualita' del bilancio,
cosi' violando l'evocato parametro  costituzionale.  L'art.  2  della
legge reg. Molise n. 15 del 2022 ha infatti individuato la  copertura
finanziaria del debito fuori  bilancio  riconosciuto  dal  precedente
art. 1 a  valere  sull'esercizio  2021  del  bilancio  di  previsione
2021-2023, anziche' su quello 2022 dello stesso bilancio. 
    5.- L'accoglimento della questione  promossa  in  riferimento  al
principio  dell'annualita'  del  bilancio  permette  di   considerare
assorbite  le  ulteriori  questioni,  rispettivamente   promosse   in
relazione alla seconda norma interposta evocata - ossia quella di cui
al paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2  al  d.lgs.  n.  118  del  2011  -
nonche' in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. 
    6.- Dall'illegittimita' costituzionale degli artt. 1  e  2  della
legge reg. Molise n. 15 del 2022 discende che il successivo  art.  3,
limitandosi a disciplinare l'entrata in  vigore  della  citata  legge
regionale, non ha piu' ragion d'essere (sentenze n. 161 e n. 124  del
2022).