ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis,
commi  1  e  1-bis,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'),  promosso  dal  Tribunale  di
sorveglianza di Firenze sull'istanza proposta da A. P., con ordinanza
del 21 settembre 2022, iscritta al n. 46 del registro ordinanze  2023
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  16,  prima
serie speciale, dell'anno 2023, la cui trattazione e'  stata  fissata
per l'adunanza in camera di consiglio del 23 gennaio 2024. 
    Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio  2024  il  Giudice
relatore Stefano Petitti; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024. 
    Ritenuto che, con ordinanza del 21 settembre 2022, iscritta al n.
46 del registro ordinanze  2023,  il  Tribunale  di  sorveglianza  di
Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,  4  e  27,  terzo
comma, della Costituzione, questioni di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n.  354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative  della  liberta'),  nella  parte  in  cui  non
prevede che ai detenuti condannati  per  i  delitti  ivi  contemplati
possa essere concessa la semiliberta', nell'ipotesi di  cui  all'art.
50, comma  2,  ordin.  penit.,  anche  in  assenza  di  attivita'  di
collaborazione con la giustizia ai sensi del successivo  art.  58-ter
ordin. penit., allorche'  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
escludere sia attuali collegamenti con la  criminalita'  organizzata,
terroristica o eversiva, sia il pericolo del loro ripristino,  ed  il
programma di trattamento sia sufficientemente avanzato; 
    che il rimettente espone che, nel giudizio principale, A.  P.  e'
detenuto  in  forza  di  condanna  alla  pena  di  ventuno  anni   di
reclusione,  dei  quali  un  anno  estinto  per  indulto,  in  quanto
dichiarato responsabile, tra l'altro, del reato di cui  all'art.  74,
comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990,  n.  309,  recante  «Testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza», rientrante tra i reati cosiddetti  ostativi  alla
concessione di benefici penitenziari,  salva  la  prova  di  avvenuta
collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter ordin. penit., o della
ricorrenza delle ipotesi equipollenti di collaborazione  impossibile,
inesigibile o oggettivamente irrilevante; 
    che  l'ordinanza  di  rimessione  riferisce  che  A.  P.  non  ha
collaborato con la giustizia, ne'  ha  chiesto  l'accertamento  della
impossibilita' o inesigibilita' di tale collaborazione, e tuttavia lo
stesso, detenuto ininterrottamente da  oltre  quindici  anni,  si  e'
impegnato nel percorso di recupero, studiando e lavorando in carcere,
cosicche' ha iniziato a fruire regolarmente  di  permessi  premio,  a
seguito della sentenza di questa Corte n. 253 del 2019, e ha denotato
una favorevole progressione trattamentale; 
    che il  giudice  a  quo  specifica  che  il  detenuto  ha  quindi
presentato domanda di applicazione della  semiliberta',  allegando  a
sostegno la possibilita' di svolgere attivita' lavorativa  presso  un
consorzio; 
    che  il  Tribunale  di  sorveglianza  di  Firenze,  premessa  una
dettagliata   ricostruzione   della   evoluzione    positiva    della
personalita' del  condannato,  anche  alla  luce  delle  informazioni
acquisite, evidenzia che vi sarebbero le condizioni per  l'ammissione
al regime di semiliberta', impedita, pero', dalla condanna  riportata
per un reato ostativo,  con  conseguente  rilevanza  delle  sollevate
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, commi  1  e
1-bis, della legge n. 354 del 1975; 
    che, in punto di non manifesta infondatezza delle  questioni,  il
Tribunale di  sorveglianza  di  Firenze  richiama  i  principi  della
sentenza di questa Corte n. 253 del 2019, e ravvisa il contrasto  con
gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. della  presunzione  assoluta  di
pericolosita'  che  si  annida  nella  mancata  collaborazione,  alla
stregua  delle  norme  censurate,  dando  luogo  ad  un   trattamento
penitenziario  non  individualizzato,  tale,   in   particolare,   da
precludere l'ammissione alla semiliberta', e quindi da ostacolare  il
progressivo   reinserimento   sociale,   mediante   svolgimento    di
un'attivita' lavorativa, anche del detenuto che fruisca positivamente
di permessi premio; 
    che la preclusione dello svolgimento di un'attivita' di lavoro in
ambiente esterno, fuori delle  mura  del  carcere,  viene  posta  dal
rimettente anche a base del richiamo all'art. 4 Cost. 
    Considerato che il Tribunale di  sorveglianza  di  Firenze  (reg.
ord. n. 46 del 2023) dubita, in riferimento agli artt.  3,  4  e  27,
terzo  comma,  Cost.,  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.
4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge n. 354 del 1975, nella  parte  in
cui non  prevede  che  ai  detenuti  condannati  per  i  delitti  ivi
contemplati possa essere concessa la  semiliberta',  nell'ipotesi  di
cui all'art.  50,  comma  2,  ordin.  penit.,  anche  in  assenza  di
attivita' di collaborazione con la giustizia ai sensi del  successivo
art. 58-ter ordin. penit., allorche' siano stati  acquisiti  elementi
tali da  escludere  sia  attuali  collegamenti  con  la  criminalita'
organizzata, terroristica  o  eversiva,  sia  il  pericolo  del  loro
ripristino, ed  il  programma  di  trattamento  sia  sufficientemente
avanzato; 
    che, nelle more del giudizio di legittimita'  costituzionale,  e'
intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure  urgenti
in materia di divieto di concessione dei  benefici  penitenziari  nei
confronti dei  detenuti  o  internati  che  non  collaborano  con  la
giustizia, nonche'  in  materia  di  termini  di  applicazione  delle
disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.  150,  e  di
disposizioni  relative  a  controversie  della  giustizia   sportiva,
nonche' di obblighi di vaccinazione anti  SARS-CoV-2,  di  attuazione
del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di  prevenzione
e contrasto dei  raduni  illegali),  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 30 dicembre 2022, n. 199; 
    che il d.l.  n.  162  del  2022,  come  convertito,  ha  previsto
all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'integrale  sostituzione
del comma 1-bis dell'art. 4-bis ordin. penit., e  l'aggiunta  di  tre
nuovi commi (1-bis.1, 1-bis.1.1 e 1-bis.2); 
    che questa Corte  ha  gia'  affermato  che  la  nuova  disciplina
trasforma da assoluta in relativa  la  presunzione  di  pericolosita'
ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative  in
favore dei detenuti non collaboranti, che vengono  ora  ammessi  alla
possibilita' di farne istanza, sebbene in presenza  di  stringenti  e
concomitanti  condizioni,  diversificate  a  seconda  dei  reati  che
vengono in rilievo (ordinanze n. 31 e n. 30 del 2023  e  n.  227  del
2022); 
    che, quanto ai detenuti e agli internati per delitti di  contesto
mafioso e, in generale,  di  tipo  associativo,  i  benefici  possono
essere  loro  concessi   purche'   dimostrino   l'adempimento   delle
obbligazioni  civili  e  degli  obblighi  di  riparazione  pecuniaria
conseguenti  alla  condanna  o  «l'assoluta  impossibilita'  di  tale
adempimento»,  nonche'  alleghino  elementi  specifici  -  diversi  e
ulteriori  rispetto   alla   regolare   condotta   carceraria,   alla
partecipazione del detenuto  al  percorso  rieducativo  e  alla  mera
dichiarazione  di  dissociazione  dall'organizzazione  criminale   di
eventuale appartenenza - che consentano di escludere l'attualita'  di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva
e con il contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  nonche'  il
pericolo di  ripristino  di  tali  collegamenti,  anche  indiretti  o
tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali,
delle  ragioni  eventualmente  dedotte  a  sostegno   della   mancata
collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di
ogni  altra  informazione   disponibile,   nonche',   ancora,   della
sussistenza di iniziative dell'interessato a  favore  delle  vittime,
sia  nelle  forme  risarcitorie,  sia  in  quelle   della   giustizia
riparativa; 
    che ai detenuti  per  i  restanti  reati  indicati  dal  comma  1
dell'art. 4-bis ordin. penit. si richiede il rispetto delle  medesime
condizioni, depurate, tuttavia, da indicazioni non  coerenti  con  la
natura dei  reati  che  vengono  in  rilievo,  sicche'  la  richiesta
allegazione deve  avere  ad  oggetto  elementi  idonei  ad  escludere
l'attualita' dei collegamenti, anche indiretti o tramite  terzi,  con
il contesto nel quale il  reato  e'  stato  commesso  (non  anche  il
pericolo di ripristino dei collegamenti con tale contesto); 
    che l'art. 1, comma 1, lettera a), numero 3), del d.l. n. 162 del
2022,  come  convertito,  prevede  l'ampliamento   delle   fonti   di
conoscenza a disposizione della magistratura  di  sorveglianza  e  la
modifica del  relativo  procedimento,  nonche'  l'onere  in  capo  al
detenuto di fornire idonei elementi di prova  contraria  in  caso  di
indizi,  emergenti  dall'istruttoria,  dell'attuale  sussistenza   di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva
o con il contesto nel quale il reato e' stato  commesso,  ovvero  del
pericolo di loro ripristino; 
    che il d.l. n. 162 del 2022, come convertito,  ha,  dunque,  dato
luogo ad  una  modifica  complessiva  della  disciplina  interessata,
modifica  che  incide  immediatamente  sul  nucleo  essenziale  dalle
questioni di legittimita' costituzionale sollevate; 
    che si rende, pertanto, necessario restituire gli atti al giudice
a quo, spettando a  quest'ultimo  sia  verificare  l'influenza  della
normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle medesime questioni,  sia
procedere alla rivalutazione della loro  non  manifesta  infondatezza
(tra le tante, ordinanze n. 199, n. 72, n. 31 e n. 30  del  2023,  n.
231, n. 227 e n. 97 del 2022). 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.