ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  36,  comma
1-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n.  48  (Misure  urgenti  per
l'inclusione sociale e l'accesso al mondo  del  lavoro),  convertito,
con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85,  promosso  dalla
Regione  Campania  con  ricorso  notificato  il  1°  settembre  2023,
depositato in cancelleria l'8 settembre 2023, iscritto al n.  27  del
registro ricorsi 2023 e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica n. 40,  prima  serie  speciale,  dell'anno  2023,  la  cui
trattazione e' stata fissata per l'adunanza in  camera  di  consiglio
del 23 gennaio 2024. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 24 gennaio  2024  il  Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella; 
    deliberato nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato l'8 settembre 2023 (iscritto
al n. 27 del registro ricorsi 2023), la Regione Campania ha impugnato
l'art. 36, comma 1-bis,  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48
(Misure urgenti per l'inclusione sociale e  l'accesso  al  mondo  del
lavoro), convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n.
85, per violazione degli artt. 117, commi terzo e quarto, 118  e  119
della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione  di
cui agli artt. 5 e 120 Cost.; 
    che la disposizione impugnata stabilisce quanto segue:  «Al  fine
di incrementare la sicurezza del trasporto  marittimo  e'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno
2023 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026,
destinato all'erogazione di contributi alle imprese  armatoriali  per
la formazione  iniziale  del  personale  impiegato  sulle  navi,  con
particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni
di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  definiti  le  modalita'   di
presentazione delle domande per l'accesso al  contributo,  i  criteri
per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalita'  di
erogazione del contributo, le  modalita'  di  verifica,  controllo  e
rendicontazione delle spese, nonche' le cause di decadenza e  revoca.
I contributi di cui al primo  periodo  sono  assegnati  alle  imprese
armatoriali con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sulla base delle attivita' di formazione rendicontate,  ivi
compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative  certificazioni,
qualora si proceda all'assunzione di  almeno  il  60  per  cento  del
personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi  dei
centri di addestramento autorizzati dal Comando  generale  del  Corpo
delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del
presente comma, pari a 1 milione di  euro  per  l'anno  2023  e  a  2
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024  al  2026,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre  2007,
n. 244»; 
    che la ricorrente censura, in primo luogo, il secondo periodo del
citato art. 36, comma 1-bis, «nella parte in cui - con riferimento al
Fondo  istituito  per  l'erogazione  di   contributi   alle   imprese
armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato  sulle
navi [...] - demanda la definizione delle modalita' di  presentazione
delle domande per l'accesso al contributo, i criteri per la selezione
delle stesse, le spese ammissibili, le modalita'  di  erogazione  del
contributo, le modalita' di  verifica,  controllo  e  rendicontazione
delle spese, nonche' le cause di decadenza e revoca ad un decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, senza prevedere alcuna  forma
di coinvolgimento delle Regioni»; 
    che la ricorrente censura, inoltre, il terzo e il quarto  periodo
del citato art. 36, comma 1-bis, «nella parte in cui stabilisce  esso
stesso - invece di prevederne la  definizione  previo  coinvolgimento
delle Regioni - una disciplina attuativa di dettaglio»; 
    che, secondo la ricorrente, l'art. 36,  comma  1-bis,  ricadrebbe
nelle  materie  del  trasporto  pubblico  locale,  della   formazione
professionale, del lavoro,  delle  grandi  reti  di  trasporto  e  di
navigazione e della tutela e sicurezza del lavoro,  tutte  rientranti
nella competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117,  commi
terzo e quarto, Cost.; 
    che, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte  avrebbe  escluso
la   legittimita'   costituzionale   di   finanziamenti   statali   a
destinazione vincolata,  anche  a  favore  di  soggetti  privati,  in
materie regionali; 
    che, sia nei casi di intreccio di competenze statali e regionali,
sia nei casi di chiamata in sussidiarieta' ai  sensi  dell'art.  118,
primo comma, Cost., l'istituzione di un fondo statale a  destinazione
vincolata  dovrebbe  essere  accompagnata  dalla  previsione  di   un
raccordo  con  le  regioni  nella  fase  di  attuazione  della  norma
legislativa; 
    che, con atto depositato il 10 ottobre 2023,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, si e' costituito nel presente giudizio; 
    che il resistente eccepisce l'inammissibilita'  del  ricorso  per
incompleta ricostruzione del quadro normativo e ne afferma, comunque,
la non fondatezza; 
    che, secondo il resistente,  la  definizione  degli  standard  di
addestramento (e le relative certificazioni) del personale  imbarcato
sarebbe riconducibile alla materia della sicurezza della  navigazione
marittima e,  pertanto,  rientrerebbe  nella  competenza  legislativa
esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera  h),
Cost. 
    Considerato che, con atto  depositato  il  18  gennaio  2024,  la
Regione Campania ha rinunciato al ricorso, sulla base della  delibera
della Giunta regionale 17 gennaio 2024, n. 22; 
    che da tale delibera risulta che la  rinuncia  e'  volta  a  «non
pregiudicare  le  aspettative»  delle  imprese  armatoriali   campane
destinatarie di atti di concessione del contributo  «e  le  finalita'
sottese all'intervento»; 
    che non e' pervenuta l'accettazione della rinuncia da  parte  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che, in presenza di una rinuncia  non  accettata  dal  resistente
costituito, questa Corte dichiara la  cessazione  della  materia  del
contendere, qualora non risulti  un  interesse  del  resistente  alla
decisione (ex multis, sentenze n. 229, n. 221, n. 187 e  n.  118  del
2021); 
    che, dunque,  va  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del
contendere in ordine alle questioni promosse dalla  Regione  Campania
sull'art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 48 del 2023, come convertito.