ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2  del
decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (Disposizioni urgenti  in  materia
di concessioni e infrastrutture autostradali  e  per  l'accelerazione
dei giudizi amministrativi relativi a opere o  interventi  finanziati
con il Piano nazionale di ripresa e resilienza),  trasfuso  nell'art.
7-ter del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68  (Disposizioni  urgenti
per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti  e
della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di  grandi  eventi  e
per la funzionalita'  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili), convertito, con modificazioni, nella legge  5
agosto 2022, n. 108, promosso dal Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio, sezione quarta, nel procedimento  vertente  tra  Strada
dei Parchi spa e altri e il Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili e altri, con sentenza  non  definitiva  del  29
dicembre 2022, iscritta al  n.  96  del  registro  ordinanze  2023  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  28,  prima
serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visti gli atti di costituzione di Toto Holding spa, di Strada dei
Parchi spa e di Concessioni Autostradali spa, del Coordinamento delle
associazioni e dei comitati di tutela  dell'ambiente  e  dei  diritti
degli utenti e dei consumatori (Codacons) e  di  Associazione  Utenti
Autostrade, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  6  febbraio  2024  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    uditi gli avvocati Massimo Luciani per Toto Holding  spa,  Strada
dei Parchi spa e Concessioni Autostradali spa,  Mariacristina  Tabano
per  Codacons  e  per  l'Associazione  Utenti   Autostrade,   nonche'
l'avvocato  dello  Stato  Gianna  Galluzzo  per  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri; 
    deliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024. 
    Ritenuto che, con sentenza non definitiva del  29  dicembre  2022
(reg. ord. n. 96 del 2022), il Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio, sezione quarta, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3,
24, 25, 77,  97,  101,  102,  103,  111  e  113  della  Costituzione,
questioni   di   legittimita'   costituzionale   dell'art.   2    del
decreto-legge 7 luglio 2022, n. 85 (Disposizioni urgenti  in  materia
di concessioni e infrastrutture autostradali  e  per  l'accelerazione
dei giudizi amministrativi relativi a opere o  interventi  finanziati
con il Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza),  non  convertito,
«disciplina trasfusa,  poi,  nell'art.  7-ter  del  decreto-legge  16
giugno 2022, n. 68» (Disposizioni  urgenti  per  la  sicurezza  e  lo
sviluppo  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e  della  mobilita'
sostenibile,  nonche'  in  materia  di  grandi  eventi   e   per   la
funzionalita' del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili), convertito, con modificazioni,  nella  legge  5  agosto
2022, n. 108; 
    che le disposizioni sono censurate nella  parte  in  cui,  da  un
lato, sanciscono  la  risoluzione  della  convenzione  unica  del  18
novembre 2009 sottoscritta tra l'ANAS spa e la Strada dei Parchi  spa
per la gestione in concessione delle autostrade  A24  e  A25  -  gia'
disposta in via amministrativa con il  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS) 14  giugno  2022,
n. 29, approvato con decreto del suo  Ministro  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) del (medesimo) 7  luglio
2022 - e nella parte in cui, dall'altro lato, assegnano  la  gestione
provvisoria della rete viaria all'ANAS spa, a far data dall'8  luglio
2022; 
    che  le  questioni  sono  sollevate  nei  giudizi  amministrativi
riuniti proposti dalla concessionaria per l'annullamento dei suddetti
decreti ministeriali risolutori e degli atti conseguenziali che hanno
disposto il subentro dell'ANAS spa; 
    che il  rimettente,  dopo  aver  diffusamente  argomentato  sulla
propria  giurisdizione,  ha   prospettato   la   peculiarita'   della
fattispecie al suo esame: nella specie, gli atti impugnati  non  sono
applicativi delle norme primarie oggetto di censura, ma queste ultime
ripetono la volonta' risolutiva dei provvedimenti amministrativi,  di
cui fanno proprie le  motivazioni  e  cui  conferiscono  immediata  e
definitiva efficacia; 
    che, in  punto  di  rilevanza,  il  TAR  Lazio  assume  di  dover
applicare le disposizioni in ragione  della  loro  «giustapposizione»
alle determinazioni amministrative; 
    che,  in  particolare,   la   legificazione   dei   provvedimenti
renderebbe la loro impugnazione priva del necessario  interesse  alla
decisione in quanto, pur ove i vizi dedotti in ricorso si rivelassero
fondati, la risoluzione del rapporto concessorio  rimarrebbe  sancita
dal dettato normativo, che impedirebbe, in via  definitiva,  l'ambita
reintegra nella titolarita' della concessione; 
    che, in punto di non manifesta infondatezza,  il  giudice  a  quo
lamenta, in primo luogo, il  vizio  della  funzione  legislativa  per
mancanza  dei  presupposti  di  straordinaria  necessita'  e  urgenza
richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost.; 
    che, in secondo luogo, qualificato l'intervento legislativo  come
legge-provvedimento, ne denuncia tanto il contrasto con gli artt. 3 e
97 Cost.,  per  irragionevolezza  e  arbitrarieta'  della  scelta  di
legificazione  degli  atti   amministrativi,   quanto   l'illegittima
interferenza con la funzione giurisdizionale e  la  compressione  del
diritto di difesa; 
    che si sono costituite le societa' Strada dei Parchi spa, la Toto
Holding  spa  e  la  Concessioni  Autostradali  spa,  rispettivamente
ricorrente e intervenienti ad  adiuvandum  nel  giudizio  principale,
chiedendo l'accoglimento delle questioni sollevate dal TAR Lazio; 
    che si e' costituito anche il Coordinamento delle associazioni  e
dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori (Codacons), interveniente ad opponendum  nel  processo  a
quo, il quale ha concluso per l'inammissibilita' e, in subordine, per
la non fondatezza delle questioni; 
    che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
chiedendo  che  le  questioni  siano  dichiarate   inammissibili   o,
comunque, non fondate; 
    che in vista dell'udienza pubblica, la difesa statale e la Strada
dei  Parchi  spa  hanno  depositato  memorie  con  le   quali   hanno
concordemente dato atto del sopravvenire,  nelle  more  del  giudizio
costituzionale, dell'art. 14-bis del decreto-legge 18  ottobre  2023,
n. 145 (Misure urgenti in materia  economica  e  fiscale,  in  favore
degli  enti  territoriali,  a  tutela  del  lavoro  e  per   esigenze
indifferibili),  convertito,  con  modificazioni,  nella   legge   15
dicembre   2023,   n.   191,   che    conterrebbe    una    ulteriore
legge-provvedimento che, in senso  inverso  a  quella  censurata,  ha
disposto la reintegra del concessionario nel rapporto  concessorio  e
ha dettato una apposita disciplina, «sostitutiv[a] della precedente»; 
    che dallo  ius  superveniens  la  parte  pubblica  fa  conseguire
l'inammissibilita'  delle  questioni  per  irrilevanza  sopravvenuta,
mentre la parte privata sostiene  la  necessita'  della  restituzione
degli  atti  al  giudice  a  quo  per  una  nuova  valutazione  della
rilevanza; 
    che  e'  stato,  altresi',  dedotto   e   documentato   che,   in
applicazione della novella, la Strada dei Parchi  spa  ha  rinunciato
tanto ai ricorsi amministrativi quanto agli atti del giudizio  civile
intentato nei confronti dell'amministrazione concedente  e  dell'ANAS
spa. 
    Considerato  che  il  TAR  Lazio,  sezione  quarta,  dubita,   in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 77, 97, 101, 102, 103,  111  e  113
Cost., della legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.l.  n.  85
del 2022, non convertito, «disciplina trasfusa, poi, nell'art. 7-ter»
del d.l. n. 68 del 2022, come convertito, da un lato, nella parte  in
cui sancisce la risoluzione della convenzione unica sottoscritta  tra
ANAS spa e Strada dei Parchi  spa  relativa  alla  concessione  delle
autostrade A24 e A25 - gia'  disposta  in  via  amministrativa  -  e,
dall'altro lato, nella parte in cui assegna la  gestione  provvisoria
delle rete viaria all'ANAS spa, a far data dall'8 luglio 2022; 
    che il riferimento del rimettente alle  due  diverse  fonti  trae
origine  dalla  circostanza  che  i  precetti  normativi   censurati,
dapprima  contenuti  nell'art.  2  del  d.l.  n.  85  del  2022,  non
convertito, sono stati riprodotti nell'art. 7-ter del d.l. n. 68  del
2022,  come  convertito,  senza  variazioni  e  senza  soluzione   di
continuita'; 
    che, infatti, prima della scadenza del termine di conversione del
d.l. n. 85 del 7 luglio 2022, in sede di conversione del d.l.  n.  68
del  16  giugno  2022,  sono   state   riprodotte   le   disposizioni
dell'indicato d.l. n. 85 e, contestualmente, e' stata disposta la sua
abrogazione,  e'  stata  confermata  la  validita'   degli   atti   e
provvedimenti adottati durante la sua  vigenza  e  sono  stati  fatti
salvi gli effetti prodottisi e i  rapporti  giuridici  medio  tempore
sorti; 
    che, dunque, all'esito di tale  tortuosa  tecnica  di  produzione
normativa - frutto di un anomalo uso del  peculiare  procedimento  di
conversione del decreto-legge (sentenza n. 22  del  2012),  che  reca
pregiudizio  alla  chiarezza  delle  leggi   e   all'intelligibilita'
dell'ordinamento  (sentenza  n.  58  del   2018),   principi   questi
funzionali a  garantire  certezza  nell'applicazione  concreta  della
legge (sentenza n. 110 del  2023)  -  al  momento  del  passaggio  in
decisione del giudizio a quo era vigente l'art. 7-ter del d.l. n.  68
del  2022,  come  convertito,  che  il  TAR  rimettente  ha  ritenuto
«costitui[re] l'unica normativa da applicare al caso di specie»; 
    che, pertanto, solo  il  richiamato  art.  7-ter  deve  ritenersi
oggetto dei dubbi di legittimita' costituzionale; 
    che le disposizioni contestate sono  contenute,  in  particolare,
nei primi due commi dell'art.  7-ter  del  d.l.  68  del  2022,  come
convertito, mentre  non  sono  censurate  le  ulteriori  disposizioni
disciplinanti  gli  aspetti  conseguenziali  alla  risoluzione  della
convenzione e alla disposta gestione provvisoria  e,  dunque,  quelle
che  hanno  stabilito:  a)  le  prescrizioni  e  le  regole  per   lo
svolgimento dell'attivita' affidata ad ANAS  spa  (ultima  parte  del
comma  2  e  commi  3  e  8);  b)  il  passaggio  di  consegne  dalla
concessionaria uscente alla nuova affidataria (commi 4, 5 e 6); c) le
partite economiche connesse alla scelta risolutiva  (commi  da  10  a
12); 
    che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'  intervenuto
l'art. 14-bis del d.l. n. 145 del 2023, come convertito; 
    che tale  intervento  legislativo  -  nei  limiti  di  quanto  di
interesse - prevede, in primo  luogo,  la  reintegra  di  Strada  dei
Parchi spa nella concessione delle autostrade A24 e A25  a  far  data
dalle ore 00:00 del 1° gennaio 2024 e fino  alla  scadenza  stabilita
nella relativa convenzione unica del 2009, prorogata di un periodo di
tempo pari a quello in cui,  in  seguito  alla  sua  risoluzione,  la
gestione e' stata affidata provvisoriamente ad ANAS spa; 
    che, in secondo luogo, esso  disciplina  la  retrocessione  della
gestione delle autostrade da ANAS spa alla Strada dei Parchi spa; 
    che l'efficacia delle suddette norme e' subordinata alle  rinunce
da parte del concessionario ai giudizi intentati  nei  confronti  del
ministero concedente, di ANAS spa e di ogni altro  soggetto  pubblico
(art. 14-bis, commi 1, lettera a, e 5), rinunce intervenute per  come
concordemente  dedotto  e  documentato  dalle  parti   nel   giudizio
costituzionale; 
    che, ancora, l'art.  14-bis  del  d.l.  n.  145  del  2023,  come
convertito,   interviene,   per   diversi   aspetti,   sui   rapporti
patrimoniali tra concedente e concessionario, con "revoca" di  quanto
in proposito sancito con la precedente legge; 
    che, quanto al regime intertemporale, il suo comma  9  stabilisce
che dalla data della stessa reintegra  «cessano  di  avere  efficacia
[...] le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, commi 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, terzo periodo, 11 e 12, del citato  decreto-legge  n.  68  del
2022» e, dunque, le disposizioni dedicate  agli  effetti  conseguenti
alla disposta decadenza dalla concessione e al temporaneo affidamento
della rete autostradale ad ANAS spa; 
    che tanto la disciplina  censurata  quanto  lo  ius  superveniens
hanno contenuto puntuale e concreto e incidono su un singolo rapporto
giuridico, cosi' rivelando,  per  come  richiamata  dalle  parti,  la
natura di legge-provvedimento (da ultimo, sentenze n. 186 e n. 89 del
2022; n. 49 del 2021 e, con particolare riferimento a norme che hanno
inciso su specifici rapporti di concessione autostradale, sentenze n.
168 del 2020 e n. 181 del 2019); 
    che la sopravvenienza normativa comporta, ai sensi  dell'art.  15
delle disposizioni preliminari del  codice  civile,  una  abrogazione
delle norme censurate, in quanto reca  una  nuova  regolazione  della
"materia" in cui queste ultime si inseriscono; 
    che, infatti, l'art. 14-bis  del  d.l.  n.  145  del  2023,  come
convertito,  con  il  descritto  contenuto  -  "speculare"  a  quello
dell'art. 7-ter del d.l. 68 del 2022, come  convertito  -  detta  una
nuova disciplina della gestione delle autostrade A24 e  A25,  fondata
sulla (ora) disposta riviviscenza della convenzione  (in  precedenza)
risolta; 
    che la volonta' novativa  trova  conferma  nelle  rubriche  degli
interventi  normativi  che  si  sono  succeduti,  la  prima   recante
«Disposizioni urgenti per la gestione e  la  sicurezza  delle  tratte
autostradali A24 e A25» e la seconda recante  «Disposizioni  relative
alla gestione delle tratte autostradali A24 e A25»; 
    che, va sottolineato, la normativa sopravvenuta,  nel  provvedere
sulla concessione in  senso  "uguale  e  contrario"  alla  precedente
legge, non si limita a stabilire le  regole  della  prosecuzione  del
rapporto, ma "ritira" gli  effetti  conseguenti  alla  risoluzione  -
salvo quelli esauriti con la  gestione  provvisoria  -  e  caduca  le
regole che per essa aveva dettato; 
    che  l'illustrata  sopravvenienza   normativa   potrebbe   essere
applicabile nella definizione dei giudizi principali; 
    che, infatti, in quei processi, le norme censurate non  sono  ne'
parametro  di  legittimita'  costituzionale,   ne'   fondamento   dei
provvedimenti amministrativi impugnati, ipotesi nelle quali,  secondo
la giurisprudenza di questa Corte, lo  ius  superveniens  non  spiega
effetti   poiche'   il   sindacato   di   legittimita'   degli   atti
dell'amministrazione e' sottoposto  al  principio  del  tempus  regit
actum e va, dunque, condotto in base alle norme  vigenti  al  momento
della loro adozione (ex plurimis, sentenze n. 227 del 2021; n. 170  e
n. 7 del 2019; n. 240 del 2018); 
    che,  per  contro,  secondo  la  peculiarita'   evidenziata   dal
rimettente, le disposizioni contenute nell'art. 7-ter del d.l. n.  68
del  2022,  come  convertito,  avrebbero  dovuto   applicarsi   nella
valutazione dell'interesse a ricorrere, del quale determinerebbero la
carenza  per  effetto  della  operata   legificazione   dei   decreti
risolutori; 
    che,  come  noto,  l'interesse  ad  agire,  quale  requisito  per
l'ottenimento  di  una  pronuncia  nel  merito,   e'   necessario   e
sufficiente che sussista nel  momento  del  passaggio  in  decisione,
sicche' la sua valutazione e' soggetta  alla  disciplina  vigente  in
quel tempo; 
    che, pertanto, il riscontro e l'atteggiarsi  dell'interesse  alla
pronuncia del giudice amministrativo andrebbe  rivalutata  alla  luce
del  sopraggiunto  art.  14-bis  del  d.l.  n.  145  del  2023,  come
convertito; 
    che, deve aggiungersi, le norme censurate - per il loro disporre,
in relazione ad uno specifico rapporto  concessorio,  la  risoluzione
della convenzione con assegnazione a soggetto  terzo  della  gestione
delle autostrade - hanno istantaneamente prodotto ed esaurito il loro
effetto principale e non sono destinate  ad  ulteriori  applicazioni,
neppure tra le parti di quel rapporto; 
    che, per quanto illustrato, si impone il riesame della perdurante
rilevanza delle questioni; 
    che, diversamente da quanto  sostenuto  dall'Avvocatura  generale
dello Stato,  lo  ius  superveniens  non  legittima  questa  Corte  a
dichiarare  direttamente  l'inammissibilita'  delle   questioni   per
«irrilevanza sopravvenuta» (sentenza n. 171 del 2023 e  ordinanza  n.
243 del 2021); 
    che,    piuttosto,    secondo    la    costante    giurisprudenza
costituzionale,  il  significativo  mutamento  del  quadro  normativo
comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta
verificarne l'incidenza sulla fattispecie oggetto del giudizio a  quo
(tra le tantissime, ordinanze n. 72 e n. 36 del 2023; n. 231 e n.  97
del 2022; n. 243 del 2021); 
    che, in conclusione, si rende necessaria  la  restituzione  degli
atti al TAR Lazio, con assorbimento dei profili  di  inammissibilita'
eccepiti dalle parti.