ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del  18
gennaio  2023,  che  approva  la  proposta  della   Giunta   per   le
autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 11-A) di ritenere  insindacabili,  ai
sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni
dell'on. Carlo Fidanza, promosso dal Tribunale ordinario  di  Milano,
in composizione monocratica,  sezione  settima  penale,  con  ricorso
notificato il 20 novembre  2023,  depositato  in  cancelleria  il  20
novembre 2023, iscritto al n. 5 del  registro  conflitti  tra  poteri
dello  Stato  2023  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica n. 48, prima  serie  speciale,  dell'anno  2023,  fase  di
merito. 
    Visti l'atto di costituzione della Camera dei  deputati,  nonche'
gli atti di intervento di Santeria spa e A. P., e di Carlo Fidanza; 
    viste le istanze di fissazione della camera di consiglio  per  la
decisione  sulla  ammissibilita'  degli  interventi   depositate   da
Santeria spa e A. P., e da Carlo Fidanza; 
    udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024  il  Giudice
relatore Filippo Patroni Griffi; 
    deliberato nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024. 
    Ritenuto che, con ricorso depositato il 20  novembre  2023  (reg.
confl. poteri n. 5 del 2023), il Tribunale ordinario  di  Milano,  in
composizione  monocratica,  sezione  settima  penale,   ha   promosso
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla
deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati,  con  la
quale, approvando la proposta  della  Giunta  per  le  autorizzazioni
(doc. IV-ter, n. 11-A), si e' affermato  che  le  dichiarazioni  rese
sulla propria pagina Facebook dall'allora deputato Carlo Fidanza,  in
data 2 dicembre 2018, fossero  state  espresse  nell'esercizio  delle
funzioni parlamentari ai  sensi  dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione; 
    che il ricorso e' promosso nell'ambito di un  processo  penale  a
carico di Carlo Fidanza,  deputato  all'epoca  dei  fatti,  citato  a
giudizio per rispondere del reato di diffamazione  aggravata  di  cui
all'art. 595, terzo comma, del codice penale; 
    che, in particolare, in un video pubblicato sulla propria  pagina
Facebook il 2  dicembre  2018  l'imputato  affermava:  «Siamo  qui  a
Milano, in viale Toscana davanti a Santeria Social Club, locali  dati
in concessione al Comune di Milano dove il  13  dicembre  si  sarebbe
dovuta aprire questa fantastica  mostra:  "porno  per  bambini".  Una
mostra che, con immagini di dubbio gusto e sicuramente ambigu[e], non
avrebbe fatto  altro  che  legittimare  la  pedopornografia.  Non  ci
fermiamo qua! Chiediamo di vigilare su quello che  viene  svolto  nei
locali che d[a'] in concessione, ma soprattutto vogliamo difendere  i
bambini e la loro innocenza da questi pazzi che la vogliono violare»; 
    che  la  Camera  dei  deputati  -  su  richiesta  del   Tribunale
ricorrente ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003,
n.  140  (Disposizioni  per  l'attuazione  dell'articolo   68   della
Costituzione nonche' in materia  di  processi  penali  nei  confronti
delle alte cariche dello Stato) - il 18 gennaio  2023  ha  deliberato
che quelle dell'imputato sono opinioni espresse nell'esercizio  delle
funzioni parlamentari, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, diversamente, il  Tribunale  ricorrente  reputa,  alla  luce
della giurisprudenza di questa Corte sulla portata dell'immunita'  ex
art.  68,  primo  comma,  Cost.,  che  l'allora   deputato   Fidanza,
esprimendo le  opinioni  extra  moenia  per  cui  e'  imputato,  «non
osservava alcun mandato parlamentare, bensi'  esercitava  il  proprio
diritto di critica ai sensi dell'art. 21 Cost.,  la  sussistenza  dei
cui limiti e' tuttavia demandata all'esclusivo accertamento da  parte
dell'A.G.»; 
    che la Camera  dei  deputati,  con  la  deliberazione  impugnata,
avrebbe invece precluso detto vaglio, privando il Tribunale di Milano
«delle proprie prerogative giurisdizionali»; 
    che, per tutto cio', il  ricorrente  chiede  a  questa  Corte  di
«accertare e dichiarare che il sindacato delle opinioni espresse  dal
deputato Carlo Fidanza» per il quale  pende  il  procedimento  penale
«spetta all'autorita' giudiziaria e non alla Camera dei deputati», in
quanto dette opinioni non sono state  espresse  nell'esercizio  della
funzione parlamentare; 
    che, per l'effetto, il  Tribunale  di  Milano  richiede  altresi'
l'annullamento della deliberazione impugnata; 
    che questa Corte, con ordinanza n.  204  del  2023,  ha  ritenuto
sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi  del  conflitto  e  ha
dichiarato ammissibile il ricorso, in camera  di  consiglio  e  senza
contraddittorio, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale); 
    che si e' costituita in giudizio la Camera dei deputati, la quale
ha chiesto che il ricorso sia rigettato in quanto non fondato; 
    che, con un unico atto, sono intervenuti, ai sensi  dell'art.  4,
comma 3, delle Norme integrative per i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale, Santeria spa e A. P., persone offese costituite parte
civile nel giudizio penale  da  cui  trae  origine  il  conflitto  di
attribuzione; 
    che gli intervenienti affermano di avere un interesse qualificato
a  intervenire  nel  presente  giudizio,  il  cui  esito  «condiziona
inevitabilmente il procedimento penale»; 
    che  detti  intervenienti  hanno  presentato  istanza,  ai  sensi
dell'art.  5  delle  medesime  Norme   integrative,   di   fissazione
anticipata   e   separata   della    sola    questione    concernente
l'ammissibilita' dell'intervento; 
    che e' altresi' intervenuto nel presente giudizio Carlo  Fidanza,
imputato presso il Tribunale  di  Milano  e  deputato  all'epoca  dei
fatti; 
    che  anche  il  Fidanza  ha  presentato  istanza  di   fissazione
anticipata   e   separata   della    sola    questione    concernente
l'ammissibilita' dell'intervento; intervento che sarebbe  ammissibile
in  quanto  egli  sarebbe  «titolare  di  un  interesse  qualificato,
inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio,
quale imputato nel procedimento penale». 
    Considerato che nei giudizi per  conflitto  di  attribuzione,  di
regola, non e' ammesso l'intervento di  soggetti  diversi  da  quelli
legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; 
    che questa Corte ha costantemente affermato che tale  preclusione
non opera quando l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere,  in
modo immediato e diretto, situazioni  soggettive  di  terzi,  il  cui
pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito  dello  stesso
(da ultimo, sentenza n. 227 del 2023 e ordinanza dibattimentale  alla
stessa allegata); 
    che  in  tali  circostanze,   ferma   restando   la   valutazione
sull'ammissibilita' dell'intervento da parte di questa Corte, i terzi
devono intervenire, stante il rinvio di cui all'art. 31  delle  Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,  con  le
modalita' e nel termine perentorio di cui all'art. 4, comma 2,  delle
medesime Norme integrative; 
    che Carlo Fidanza, imputato nel giudizio penale pendente  dinanzi
al ricorrente Tribunale di Milano, ha depositato l'atto di intervento
il 9 gennaio 2024; 
    che, quindi, il deposito e' avvenuto dopo lo spirare del  termine
di venti giorni fissato da tali Norme integrative,  decorrente  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del ricorso introduttivo,  nel
caso di specie avvenuta il 29 novembre 2023; 
    che, pertanto, l'intervento di Carlo Fidanza non  e'  ammissibile
in quanto tardivo; 
    che Santeria spa e A.  P.  hanno  ritualmente  e  tempestivamente
depositato l'atto di intervento il 4 dicembre 2023; 
    che  gli  intervenienti  si  sono  costituiti  parte  civile,  in
qualita' di persone offese, nel giudizio penale pendente  dinanzi  al
ricorrente Tribunale di Milano; 
    che questa Corte, nel  presente  conflitto  di  attribuzione  tra
poteri dello Stato, e' chiamata a valutare se spettasse  alla  Camera
dei deputati affermare che le dichiarazioni per cui Carlo Fidanza  e'
imputato  sono  opinioni  espresse  nell'esercizio   delle   funzioni
parlamentari ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; 
    che, quindi, poiche' la pronuncia di questa Corte e' suscettibile
di condizionare in via diretta e immediata l'esito o gli effetti  del
giudizio in cui gli intervenienti  sono  parte,  incidendo  sui  loro
interessi, e' necessario che  essi  possano  far  valere  le  proprie
ragioni; 
    che, alla luce di tali considerazioni, l'atto  di  intervento  di
Santeria spa e A. P. deve essere dichiarato ammissibile. 
    Visti gli artt. 4, 5 e 31 delle Norme integrative per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale.