ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4,
della legge della Regione Calabria 7  agosto  2023,  n.  37,  recante
«Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di  linea  e
norme concernenti il ruolo dei conducenti  dei  servizi  pubblici  di
trasporto non di linea», promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il  6  ottobre  2023,  depositato  in
cancelleria il successivo 9 ottobre, iscritto al n. 31  del  registro
ricorsi 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2023. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  7  febbraio  2024  il  Giudice
relatore Giovanni Pitruzzella; 
    uditi l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Domenico  Gullo  per  la  Regione
Calabria; 
    deliberato nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n.  31  del  registro  ricorsi  2023,
notificato il 6 ottobre 2023 e depositato il successivo 9 ottobre, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, della  legge  della
Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni  per  l'esercizio
del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo  dei
conducenti dei servizi  pubblici  di  trasporto  non  di  linea),  in
riferimento  all'art.  117,  secondo   comma,   lettera   e),   della
Costituzione. 
    1.1.-  Ad  avviso  del  ricorrente,  la  disposizione   regionale
accorderebbe anche a chi esercita servizio di noleggio con conducente
(da ora, anche: NCC), e non soltanto ai titolari delle licenze per il
servizio di taxi, la facolta' di  sperimentare  forme  innovative  di
servizio all'utenza. 
    1.2.- Tale estensione contrasterebbe con la normativa statale  e,
in particolare, con l'art. 2, comma 3-bis,  della  legge  15  gennaio
1992, n. 21 (Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante
autoservizi pubblici non di linea), che consentirebbe  ai  comuni  di
prevedere, per i soli titolari di licenza per il servizio di taxi, la
facolta' di  svolgere  servizi  integrativi,  come  il  taxi  ad  uso
collettivo o altre forme organizzate del servizio. 
    La suddetta limitazione sarebbe confermata dall'art. 6, comma  1,
lettera e), del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223  (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di  contrasto  all'evasione  fiscale),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4  agosto  2006,  n.  248,  che  regola  i
servizi innovativi e ne circoscrive la sperimentazione all'ambito del
servizio di taxi. 
    La  disposizione  impugnata   sarebbe,   dunque,   lesiva   della
competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela  della
concorrenza», in quanto spetterebbe allo Stato il compito di definire
il punto di equilibrio fra il libero  esercizio  delle  attivita'  di
trasporto e  gli  interessi  pubblici  che  interferiscono  con  tale
liberta',  dettando  una  disciplina  uniforme  delle  condizioni  di
svolgimento del servizio di NCC. 
    2.- Con atto depositato il 15 novembre 2023, si e' costituita  in
giudizio  la  Regione  Calabria,  che  ha   chiesto   di   dichiarare
inammissibile o comunque non fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
    2.1.- Secondo la  parte  resistente,  la  disposizione  impugnata
sarebbe espressione  della  competenza  residuale  della  Regione  in
ordine ai servizi pubblici non di linea e non si discosterebbe  dalla
normativa statale sui  servizi  innovativi.  Non  si  riscontrerebbe,
pertanto, alcuna invasione  della  sfera  di  competenza  legislativa
esclusiva dello Stato. 
    2.2.- Ad ogni modo,  non  sarebbe  convincente  l'interpretazione
adombrata nel ricorso, che limita ai soli  titolari  di  licenza  per
servizio di taxi la facolta' di  avvalersi  di  forme  innovative  di
servizio all'utenza. 
    3.-  L'Associazione  nazionale  imprese   trasporto   viaggiatori
(ANITraV) ha depositato,  in  qualita'  di  amicus  curiae,  opinione
scritta, ammessa con decreto presidenziale del 21 dicembre 2023, e ha
evidenziato le criticita' del settore del servizio  pubblico  non  di
linea, segnalate anche dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato e dall'Autorita' di regolazione dei trasporti. 
    Non sarebbe avvalorata dal dato normativo la tesi del ricorrente,
che  considera  vietati  i  servizi   innovativi   ai   titolari   di
autorizzazione per il servizio di NCC. La disparita'  di  trattamento
tra chi esercita il servizio di taxi e chi esercita  il  servizio  di
NCC sarebbe comunque arbitraria. 
    4.- In prossimita' dell'udienza, il ricorrente ha depositato  una
memoria illustrativa e ha ribadito le  conclusioni  gia'  rassegnate,
replicando, inoltre, alle argomentazioni  della  parte  resistente  e
dell'amicus curiae. 
    4.1.- La disposizione impugnata  sarebbe  pleonastica,  se  fosse
intesa come sostanziale riproduzione di quella dettata dallo Stato. 
    4.2.- Non avrebbe fondamento, infine, la tesi dell'amicus curiae,
che denuncia un trattamento deteriore dei titolari di  autorizzazione
all'esercizio  di  servizio  di  NCC,   senza   tener   conto   della
specificita' di tale servizio, non comparabile a quello di taxi. 
    5.- All'udienza, la parte ricorrente e la parte resistente  hanno
insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate  negli  atti
difensivi. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Con ricorso iscritto al n. 31 reg. ric. 2023,  il  Presidente
del Consiglio dei ministri impugna l'art. 2,  comma  4,  della  legge
reg. Calabria n. 37 del 2023, per violazione dell'art.  117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    1.1.- La disposizione regionale consente ai Comuni, «su richiesta
dei titolari di licenza del servizio di taxi o dei  soggetti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 21/1992», di
«prevedere,  in  via  sperimentale,  forme  innovative  di   servizio
all'utenza,  con  obblighi  di  servizio  e  tariffe   differenziati,
rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni». 
    1.2.- Il ricorrente censura la disciplina  regionale,  in  quanto
estende la facolta' di  sperimentare  forme  innovative  di  servizio
all'utenza ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di NCC. 
    Tale estensione si porrebbe in conflitto con la normativa statale
dettata dagli artt. 2, comma 3-bis, della legge n. 21 del 1992  e  6,
comma 1, lettera e), del d.l. n. 223 del 2006, come  convertito,  che
riconoscerebbe la facolta' di  erogare  servizi  innovativi  ai  soli
titolari della licenza per il servizio  di  taxi,  cosi'  ledendo  le
attribuzioni del legislatore  statale  nella  materia  «tutela  della
concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.). 
    2.- La questione non e' fondata, nei termini che seguono. 
    3.- Le censure muovono da un'erronea  premessa  ermeneutica,  per
quel che concerne l'interpretazione della normativa  regionale  e  il
profilo connesso della  tutela  della  concorrenza  nel  mercato  dei
servizi pubblici di trasporto non di linea. 
    4.-  Quanto  all'ambito  di   applicazione   della   disposizione
impugnata, si deve  rilevare  che  essa  non  annovera,  tra  i  suoi
destinatari, coloro che esercitano il servizio di NCC. 
    4.1.- La disciplina regionale si raccorda all'art.  6,  comma  1,
lettera e), del d.l.  n.  223  del  2006,  come  convertito,  che  si
prefigge di  «assicurare  per  il  servizio  di  taxi  il  tempestivo
adeguamento dei livelli  essenziali  di  offerta  del  servizio  taxi
necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilita'». 
    In tale contesto s'inquadra la facolta' dei comuni di  «prevedere
in via sperimentale forme  innovative  di  servizio  all'utenza,  con
obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal  fine
apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o
ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b)  e  c),  della
citata legge n. 21 del 1992». 
    Alle forme innovative di servizio  all'utenza  possono  accedere,
dunque, soltanto i titolari di licenza per il servizio di  taxi,  che
svolgano l'attivita' in forma individuale o che  siano  associati  in
cooperative di produzione e lavoro o in cooperative di servizi  (art.
7, comma 1, lettera b, della legge n. 21 del 1992) o in consorzi  tra
imprese artigiane e in tutte le  altre  forme  previste  dalla  legge
(art. 7, comma 1, lettera c, della legge n. 21 del 1992). 
    4.2.- La previsione della legge reg. Calabria  n.  37  del  2023,
nelle sue  linee  essenziali,  ricalca  la  normativa  statale  e  ne
specifica le indicazioni, con esclusivo riguardo al servizio di taxi. 
    Inequivocabile, in tal senso, e' il  richiamo  agli  obblighi  di
servizio, che attengono al servizio di taxi  e  ne  rappresentano  il
tratto distintivo rispetto al servizio  di  NCC,  caratterizzato  dal
ruolo preponderante delle autonome pattuizioni dei contraenti. 
    Ne' la disposizione  regionale  racchiude  alcun  riferimento  al
servizio di NCC che possa corroborare, dal punto di  vista  testuale,
l'interpretazione delineata nel ricorso. 
    4.3.-  Tale  interpretazione  non  trova  riscontro  neppure  sul
versante sistematico. 
    La legge reg. Calabria n. 37 del  2023  persegue  l'obiettivo  di
dettare  «norme  in  materia  di  trasporto   di   persone   mediante
autoservizi pubblici non di linea  in  applicazione  della  legge  15
gennaio 1992, n.  21  (Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone
mediante autoservizi pubblici non di  linea)»  (art.  1),  e  percio'
dev'essere interpretata in  armonia  con  la  normativa  statale,  in
mancanza di indici testuali di segno contrario. 
    4.4.- La disposizione impugnata, cosi' delimitata nell'oggetto  e
nelle finalita' che la ispirano, non incide, pertanto,  sul  servizio
di NCC. 
    Essa si colloca nell'alveo della competenza  regionale  residuale
nella materia del trasporto pubblico locale (fra le  molte,  sentenza
n.  56  del  2020),  senza  sconfinare   nell'ambito   riservato   al
legislatore  statale  e  senza  alterare  il  punto   di   equilibrio
individuato  dalla  legge  n.  21  del  1992   nell'esercizio   della
competenza definita dall'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. 
    5.- La premessa interpretativa che sorregge  il  ricorso  non  si
rivela  fondata  neppure  con  riferimento  al  supposto  divieto  di
svolgere i servizi innovativi nel settore di NCC. 
    Il ricorrente prende le mosse dall'assunto che tali servizi siano
preclusi a coloro che esercitano l'attivita' di NCC. Dalla disciplina
espressa che il legislatore  statale  limita  ai  servizi  innovativi
nell'ambito del mercato dei taxi, si dovrebbe evincere, a  contrario,
che tali servizi siano vietati ai  soggetti  autorizzati  a  svolgere
l'attivita' di NCC. 
    Tale assunto, che rappresenta il fulcro dell'odierno giudizio, e'
contraddetto da argomenti di carattere sia letterale sia sistematico. 
    6.- Si deve rilevare, anzitutto,  che  i  divieti  devono  essere
sanciti in termini  espliciti,  tanto  piu'  quando  investono  punti
qualificanti dell'assetto normativo e limitano la liberta'  garantita
dall'art. 41 Cost. 
    6.1.- E' la stessa evoluzione  diacronica  della  disciplina  del
servizio di  NCC  a  confermare  che  il  legislatore,  allorche'  ha
introdotto limiti e divieti, li ha posti in maniera espressa. 
    In maniera espressa stabiliscono vincoli e condizioni  stringenti
l'art. 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207
(Proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
disposizioni finanziarie  urgenti),  convertito,  con  modificazioni,
nella  legge  27  febbraio  2009,  n.  14,  e   l'art.   10-bis   del
decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni  urgenti  in
materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la
pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge
11 febbraio 2019, n. 12. 
    6.2.- La necessita' d'interpretare in senso restrittivo i divieti
(Corte di cassazione, sezione  prima  civile,  ordinanza  18  ottobre
2021, n. 28565) e il perimetro delle sanzioni  amministrative  (Corte
di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 19  maggio  2017,  n.
12679) orienta anche la giurisprudenza di legittimita', che, in  tema
di servizio di NCC, afferma la necessita' di una previsione  espressa
dell'eventuale trattamento differenziato. 
    6.3.- Ne'  si  possono  trarre  indicazioni  di  segno  contrario
dall'art. 6 del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, che interviene
a regolare in modo organico lo svolgimento dei servizi innovativi nel
settore dei taxi, senza vietarli, tuttavia, per l'attivita' di NCC. 
    Per i taxi, l'esigenza di un'apposita disciplina trae origine dal
nesso  che  intercorre  tra  le  forme  innovative,  incentivate  dal
legislatore statale, e gli speculari obblighi di servizio,  destinati
a  riverberarsi  sulla  modulazione  delle  tariffe  e  sul  concreto
atteggiarsi delle autorizzazioni necessarie. 
    Inoltre, la ratio del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, e di
un intervento puntuale  del  legislatore  risiede  nell'indifferibile
necessita' di  porre  rimedio  alle  carenze  e  alle  rigidita'  del
servizio dei taxi e di attuare il «principio  comunitario  di  libera
concorrenza» e quello «di liberta' di circolazione  delle  persone  e
dei servizi», al fine di assicurare «la funzionalita' e  l'efficienza
del medesimo servizio adeguati ai  fini  della  mobilita'  urbana  ai
sensi degli articoli 43, 49, 81, 82  e  86  del  Trattato  istitutivo
della Comunita' europea e degli articoli 3, 11, 16,  32,  41  e  117,
comma secondo, lettere e) e m), della Costituzione» (art. 6, comma 1,
del citato d.l. n. 223 del 2006, come convertito). 
    La finalita' di  attuare  il  «principio  comunitario  di  libera
concorrenza» in un peculiare settore, contraddistinto da una  marcata
connotazione pubblicistica e percio' bisognoso di regole dettagliate,
non puo' comportare alcun sacrificio della  liberta'  dell'iniziativa
economica  privata  in  relazione  all'attivita'  di  NCC,   estranea
all'ambito applicativo dell'intervento riformatore. 
    6.4.- Si deve escludere, infine, che  la  diversa  configurazione
dei servizi pubblici non di linea  si  rifletta  nell'erogazione  dei
servizi innovativi, tanto da precluderla nell'attivita' di NCC. 
    Lo  speciale  regime  che  il  legislatore  appresta   per   tale
attivita', rivolta a un'utenza specifica e  non  indifferenziata,  la
sua vocazione locale e le prescrizioni stabilite dalla legge al  fine
precipuo di salvaguardarla non sono in antitesi con la  fornitura  di
servizi innovativi. 
    Il  radicale  e  indiscriminato  divieto   di   erogare   servizi
innovativi  e'  smentito,  peraltro,  dal  rilievo  che   lo   stesso
legislatore mostra di attribuire, in  quest'ambito,  all'innovazione,
allorche' consente di effettuare la prenotazione, presso la sede o la
rimessa, anche mediante l'impiego di strumenti tecnologici  (art.  3,
comma 1, della legge n. 21 del 1992, come novellato dal  citato  d.l.
n. 135 del 2018, come convertito). 
    7.- Nella ricostruzione del sistema, si rivela decisivo lo stesso
riparto delle competenze, invocato nell'atto d'impugnazione e  legato
indissolubilmente ai principi costituzionali che s'intersecano con la
tutela della concorrenza. 
    8.- Il divieto, che la  difesa  dello  Stato  prospetta,  non  si
potrebbe ricondurre a tale tutela, nella latitudine che essa presenta
nel disegno costituzionale. 
    La tutela della concorrenza, invero, non si declina soltanto come
contrasto agli atti e ai comportamenti  delle  imprese  che  incidano
negativamente sull'assetto concorrenziale  dei  mercati,  ma  investe
anche la promozione della competizione tra le imprese. 
    Tale  promozione,  che  giustifica  l'incidenza  della  normativa
statale sulle materie di competenza regionale, si realizza, in  primo
luogo, mediante  l'eliminazione  di  limiti  e  vincoli  alla  libera
esplicazione della capacita' imprenditoriale. Alla  promozione  della
concorrenza cooperano anche le  procedure  concorsuali  di  garanzia,
dirette ad assicurare la piu' ampia apertura del mercato a tutti  gli
operatori economici (fra le molte,  sentenza  n.  56  del  2020,  con
riferimento al trasporto pubblico non di linea). 
    Il  carattere  finalistico  della  tutela  costituzionale   della
concorrenza impone a questa Corte di vagliare  la  conformita'  della
normativa statale allo  scopo  che  la  Costituzione  prescrive  come
compito primario dello Stato nelle piu' disparate  espressioni  della
vita economica. 
    Tale obiettivo non rispecchia un'accezione  meramente  statica  e
conservativa, ma si estrinseca, in via prioritaria,  nell'ampliamento
dell'area di libera scelta  sia  dei  cittadini,  sia  delle  imprese
(sentenza n. 430 del 2007). 
    9.-  In  questa  prospettiva,  la  ricerca  e   l'impiego   delle
innovazioni rivestono un ruolo essenziale. 
    Le innovazioni, che spaziano  in  ogni  settore  (i  prodotti,  i
metodi  di  produzione,  le  strutture   industriali,   i   mercati),
rappresentano  il  cardine  della  liberta'  d'iniziativa   economica
privata e dell'interazione fra le imprese in un mercato efficiente  e
attento ai bisogni dei consumatori. 
    Un indistinto divieto  di  svolgere  i  servizi  innovativi,  che
prescindesse  quindi  dalla  necessaria  valutazione   di   eventuali
esternalita' negative, lederebbe il nucleo essenziale dell'iniziativa
economica privata e del processo competitivo che su di essa si fonda. 
    Tale  vulnus  sarebbe  ancor   piu'   palese   in   un   contesto
caratterizzato da incessanti innovazioni tecnologiche, che  sfruttano
la rete e l'interconnessione fra diverse modalita'  di  trasporto,  e
dalla ricerca di nuove tipologie di fornitura del servizio,  che  non
e'  possibile  predeterminare  in  astratto  o  vietare   senza   una
ponderazione dei costi e dei benefici. 
    10.- Il divieto, addotto dal ricorrente a supporto delle censure,
non  solo  confliggerebbe  con  la  tutela  della   concorrenza,   ma
determinerebbe  un  grave  sacrificio  della  liberta'   d'iniziativa
economica privata, senza attuare alcun punto  di  equilibrio  tra  il
libero esercizio delle attivita' economiche e gli interessi  pubblici
coinvolti dalla dinamica competitiva del mercato (sentenze n. 265 del
2016 e n. 30 del 2016). 
    10.1.- Nel settore del noleggio con conducente, questa  Corte  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della   previsione   di
aggravi  gestionali  e  organizzativi   sprovvisti   di   un'adeguata
giustificazione e sproporzionati,  come  l'obbligo  indefettibile  di
rientrare  in  rimessa  prima  d'intraprendere  un  nuovo   trasporto
(sentenza n. 56 del 2020). 
    10.2.- In consonanza con tali principi si e'  espressa  anche  la
giurisprudenza di legittimita', che, per i trattamenti  differenziati
tra il servizio di taxi e quello di NCC,  ha  posto  l'accento  sulla
necessita' di una finalita' legittima e sull'osservanza dei canoni di
adeguatezza e proporzionalita' (Corte di cassazione, sezione  seconda
civile, sentenza 10 ottobre 2008, n. 24942). 
    10.3.-  Anche  la  giurisprudenza  amministrativa,   chiamata   a
vagliare i limiti imposti in via esclusiva a chi eserciti l'attivita'
di  NCC,  li  ha  considerati  lesivi  dei  principi  d'imparzialita'
dell'attivita' amministrativa e di ragionevolezza,  oltre  che  della
liberta' d'iniziativa economica privata, quando alterino le regole di
competizione fra le diverse tipologie di operatori dell'autotrasporto
e  implichino  «una  ingiustificata  restrizione  del  principio   di
concorrenza» (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 7 febbraio
2024, n. 1261). 
    10.4.- Indicazioni convergenti si desumono  dalla  giurisprudenza
della   Corte   di   giustizia   dell'Unione   europea    riguardante
l'applicazione  dell'art.   49   del   Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, che garantisce la liberta' di  stabilimento,  ai
rapporti tra imprese che forniscono il servizio  di  taxi  e  imprese
autorizzate per il servizio di NCC. 
    Con  riferimento  al  piu'  esiguo  numero  di  licenze  che  una
normativa spagnola attribuiva a chi esercita il servizio di  NCC  (un
trentesimo di quelle  riservate  ai  taxi),  la  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea ha ribadito la necessita' di  esaminare  in  modo
rigoroso le preminenti finalita' d'interesse generale che  presiedono
alla disciplina limitativa (gli obiettivi di  corretta  gestione  del
trasporto, del traffico  e  dello  spazio  pubblico  dell'agglomerato
urbano e di protezione dell'ambiente). Le misure  adottate,  inoltre,
devono essere adeguate e non devono travalicare  quanto  si  dimostri
indispensabile per  conseguire  gli  obiettivi  fissati  dalla  legge
(Corte di giustizia UE, prima sezione, sentenza 8 giugno 2023,  causa
C-50/21, Prestige and Limousine, SL). 
    La pronuncia citata ha posto in risalto il ruolo cruciale  che  i
servizi  di  NCC  sono  deputati  a  svolgere,  proprio   in   virtu'
dell'impiego  dell'innovazione  tecnologica,   per   «contribuire   a
conseguire l'obiettivo  di  una  mobilita'  efficiente  e  inclusiva,
grazie al loro livello di digitalizzazione e alla flessibilita' nella
fornitura di servizi, come una piattaforma tecnologica accessibile ai
non vedenti» (paragrafo 96). 
    11.- In definitiva, i divieti e gli obblighi posti in  capo  alle
imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi,  devono
essere funzionali alla tutela di uno  specifico  interesse  pubblico,
adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire. Nel  caso
di specie non si ravvisa alcuna finalita' di interesse  generale  che
possa giustificare il divieto di erogare servizi innovativi. 
    12.- Un  divieto  generalizzato  di  fornire  servizi  innovativi
mancherebbe di qualsiasi giustificazione razionale  e  configurerebbe
una misura protezionistica a favore di una determinata  categoria  di
imprese,  pregiudicando  non  soltanto  la  liberta'  di   iniziativa
economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella  costante
ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore. 
    12.1.- La domanda di mobilita' non di linea  considera  ormai  in
larga parte fungibili  i  servizi  di  taxi  e  di  NCC,  come  hanno
segnalato  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del   mercato
(Segnalazione del 15 ottobre 2019), l'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti pubblici (Segnalazioni al Parlamento e al  Governo  del  21
maggio  2015  e  del  10  marzo   2017),   la   Commissione   europea
(Comunicazione della Commissione  europea  concernente  un  trasporto
locale di passeggeri su richiesta, taxi  e  veicoli  a  noleggio  con
conducente, ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01). 
    In un contesto in cui l'incontro tra la domanda  e  l'offerta  di
mobilita' si avvale delle applicazioni su internet e  notevoli  sono,
soprattutto nelle grandi citta', le  difficolta'  nel  soddisfare  in
modo efficiente la domanda  di  trasporto  locale  non  di  linea,  i
consumatori  si  rivolgono  in  maniera  indifferenziata   alle   due
tipologie d'impresa, che tendono, percio', a confluire  in  un  unico
mercato. 
    12.2.- Il divieto  di  erogare  servizi  innovativi,  disancorato
dalle diversita' di regime dei due servizi  pubblici  non  di  linea,
conculcherebbe la liberta' di scelta, risolvendosi in un  pregiudizio
per  il  consumatore,  che  rappresenta  il  punto   di   riferimento
ineludibile  di  qualsiasi  disciplina  volta   alla   tutela   della
concorrenza. 
    La  possibilita'  per  le  imprese  di  NCC  di  erogare  servizi
innovativi, riconosciuta anche alle imprese autorizzate  al  servizio
di taxi, sia pure compatibilmente con gli obblighi di  tariffa  e  di
servizio pubblico che le caratterizzano, amplia la liberta' di scelta
del consumatore e cosi' facendo accresce  il  grado  di  effettivita'
della liberta' di circolazione (art. 16 Cost.), che e' la  condizione
per l'esercizio di altri diritti, concernenti le sfere piu'  diverse,
dal lavoro, allo studio, alla cultura, allo svago, al turismo. 
    Ne',  sul  profilo  del  benessere  del  cittadino   consumatore,
sottoposto all'udienza al contraddittorio  delle  parti,  sono  stati
indicati elementi circostanziati atti a giustificare  il  divieto  di
erogare i servizi innovativi. 
    13.-  Anche  da  quest'angolazione,  il  divieto  in  esame   non
costituirebbe il punto di  equilibrio  tra  i  diversi  interessi  di
rilievo costituzionale che, nella disciplina del  trasporto  pubblico
non di linea, si confrontano. 
    14.- Alla luce  del  quadro  sistematico  cosi'  ricostruito,  la
legislazione statale evocata dal ricorrente e quella regionale che ne
condivide l'ambito applicativo devono essere interpretate  nel  senso
che non impediscono ai soggetti autorizzati a svolgere il servizio di
NCC di erogare servizi  innovativi,  nell'osservanza  degli  obblighi
sanciti dalla legge per la specifica attivita' svolta. 
    15.- Dai rilievi illustrati  discende  la  non  fondatezza  della
questione.